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| Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |  | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  | CIRCOLARE 21 dicembre 2005, n. 49 |  | Modalita' per la concessione degli aiuti al magazzinaggio privato dei vini  da  tavola,  mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati  rettificati  per  la  campagna  2005/2006  (articolo 24, regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio). |  | 
 |  | Al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento delle  Filiere  agricole  ed  agroalimentari  -  Ispettorato centrale repressione frodi
 Al    Comando   Carabinieri   politiche
 agricole
 Al Comando Carabinieri per la Sanita'
 Agli assessorati dell'agricoltura delle
 regioni
 Agli assessorati dell'agricoltura delle
 province di Trento e Bolzano
 All'Istituto regionale della vite e del
 vino
 Al   Ministero  dell'economia  e  delle
 finanze - Agenzia delle dogane
 Comando  generale  Guardia  di finanza.
 Ufficio operativo
 Agli organismi di rappresentanza 1. Riferimenti normativi. Normativa comunitaria.
 Regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999.
 Relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
 Regolamento CE 1622/00 del 24 luglio 2000.
 Fissa  talune  modalita' d'applicazione del regolamento 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e   che  istituisce  un  codice  comunitario  delle  pratiche  e  dei trattamenti enologici.
 Regolamento CE 1623/00 del 25 luglio 2000.
 Riguarda  le  modalita'  del  regolamento  1493/99  del  Consiglio, relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.
 Regolamento CE n. 884/01 del 24 aprile 2001.
 Stabilisce  modalita'  di  applicazione  relative  ai documenti che scortano  il  trasporto  dei  prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
 Regolamento CE n. 1282/01 del 28 giugno 2001.
 Riguarda  modalita'  di  applicazione  del  regolamento 1493/99 del Consiglio  per  quanta riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.
 Normativa nazionale.
 Decreto ministeriale del 30 luglio 2003.
 Modalita' di applicazione del regolamento 1622/00 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.
 Decreto ministeriale del 26 luglio 2000.
 Termini  e modalita' per la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate.
 2. Premessa.
 Il  regolamento  CE  n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 ha disposto la concessione  di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui all'art.  24  del  regolamento  (CE) del Consiglio n. 1493/99; per la campagna   2005/2006  e'  autorizzata  la  conclusione  dei  relativi contratti  a  lunga  durata  nel  periodo  dal 16 dicembre 2005 al 15 febbraio 2006.
 Con  la  presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti e istruzioni  per  la  corretta applicazione della misura ai produttori aventi  sede  legale  (per le persone giuridiche) o residenza (per le persone  fisiche)  nelle regioni italiane diverse dalla Toscana o dal Veneto,  nelle  quali sono competenti i rispettivi Organismi pagatori riconosciuti.
 Per  Organi delegati al controllo si intendono gli Uffici regionali dell'agricoltura a livello provinciale competenti per territorio.
 L'importo dell'aiuto e' fissato per giorno e per ettolitro;
 euro 0,01544 per vini da tavola;
 euro 0,01837 per i mosti;
 euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati;
 euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati rettificati.
 3. Contratti di magazzinaggio: termini e soggetti contraenti.
 I  produttori singoli o associati, cosi' come individuati dall'art. 26  del regolamento CE n. 1623/2000, i quali intendano concludere con l'Organismo  pagatore AGEA, contratti di magazzinaggio a lunga durata per  determinati  quantitativi dei suddetti prodotti vinicoli di loro proprieta',   devono  presentare  al  delegato  Organo  di  controllo (attualmente  gli  Uffici  provinciali  degli  Assessorati  regionali dell'agricoltura)  specifica  domanda  dal  16  dicembre  2005  al 15 febbraio 2006.
 Considerato  che  l'art.  31 del succitato regolamento CE 1623/2000 prevede  al  comma 2 che il primo giorno del periodo di magazzinaggio non puo' essere posteriore al 16 febbraio, i produttori che intendano concludere  i  contratti  entro  il succitato termine del 16 febbraio senza  incorrere  nel  rischio  di mancata stipulazione dello stesso, dovranno  presentare  le  domande  in  questione  entro il 5 febbraio precedente.  Cio'  al  fine  di assicurare al competente Organismo di controllo   delegato   i   tempi   tecnici   minimi   necessari   per l'espletamento  delle  attivita'  propedeutiche alla stipulazione del contratto.
 La  domanda  per la conclusione del contratto deve essere compilata esclusivamente   su   apposito   modulo   numerato   con   un  codice identificativo univoco a barre, predisposto dall'Agea.
 Per   facilitare   il   reperimento  di  tale  modello,  l'Agea  ha predisposto  sul sito internet «www.sian.it» una funzione disponibile per la stampa del modello in bianco (fino ad un massimo di 10 modelli per  ogni  accesso), nell'Area «Modulistica», dal quale potra' essere stampato gratuitamente.
 Il modulo dovra' essere utilizzato in originale in quanto il codice a barre fungera' da identificativo unico.
 Si  fa  presente  che, in ogni caso, sul modulo di domanda la ditta richiedente  dovra'  indicare  il  proprio  numero di codice fiscale, perche' la mancata indicazione del soggetto costituisce irregolarita' della domanda e impedisce l'identificazione.
 Requisiti  necessari  per la stampa della modulistica, da qualsiasi postazione  munita di personal computer collegato alla rete internet, sono i seguenti:
 Adobe Acrobat Reader 5.5 (o superiore);
 Internet Explorer 5.5 (o superiore) oppure;
 Mozilla Firefox 0.8 (o superiore) oppure;
 Netscape 7.1 (o superiore).
 Il  Modulo  di  domanda  potra'  comunque  essere  eventualmente  e gratuitamente  scaricato  presso  le  postazioni internet dell'Agea o delle Regioni.
 Le  modalita'  di compilazione della domanda sono disponibili nelle «Note esplicative» presenti nell'Area «Servizi - Software e Manuali - Manuali».
 Il  suddetto  modulo di domanda, una volta compilato, dovra' essere presentato in originale presso le sedi degli Uffici provinciali degli Assessorati regionali dell'agricoltura.
 Per  produttore  s'intende  ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni associazione di tali persone, che trasformi o faccia trasformare (art. 26 - regolamento CE n. 1623/2000):
 uve fresche in mosto di uve;
 mosto  di  uve  in  mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di uve concentrato rettificato;
 uve  fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola.
 Pertanto  i  contratti  di  magazzinaggio  possono  essere conclusi esclusivamente  da produttori nel senso sopra indicato e per prodotti dai  medesimi ottenuti nell'Unione europea mediante trasformazione di materia   prima  di  produzione  propria  o  acquistata,  proveniente esclusivamente  da  viti  classificate  come varieta' di uve da vino, conformemente  all'art.  19  del  regolamento  CE  del  Consiglio  n. 1493/99.
 I  prodotti  provenienti  da altri Stati membri possono beneficiare degli  aiuti  comunitari a condizione che il documento che accompagna la   merce   o  altra  documentazione  rilasciata  dall'autorita'  di controllo  del Paese di provenienza, attesti che il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente da uve da vino.
 4. Oggetto del contratto.
 I  quantitativi  minimi che possono formare oggetto di un contratto sono (art. 28, paragrafo 2, regolamento CE n. 1623/2000):
 50 ettolitri per i vini da tavola;
 30 ettolitri per i mosti di uve;
 10  ettolitri  per  i  mosti  di  uve  concentrati  e concentrati rettificati.
 Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, puo' concludere:
 2 contratti a lunga durata di vino da tavola bianco;
 2 contratti di vino da tavola rosso e/o rosato;
 2 contratti di mosto;
 2 contratti di mosto concentrato e/o rettificato.
 Il  quantitativo  globale  di  prodotti  per il quale un produttore conclude  contratti  di  magazzinaggio  non  deve  essere superiore a quello  indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di produzione  presentata  in  conformita'  all'art. 18, paragrafo 1 del regolamento  CE  n.  1493/99,  maggiorato  dei  quantitativi  che  il produttore   stesso   ha   ottenuto   posteriormente   alla  data  di presentazione  della  suddetta  dichiarazione  e  che  risultano  dai registri  di  cui  all'art.  70  del  regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.
 I  produttori  che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato dopo  la data del 30 novembre 2005 devono trasmettere, in allegato al contratto  di  magazzinaggio,  un elenco da cui risultino i fornitori del  mosto  o  del  mosto  parzialmente  fermentato  acquistato,  con l'identificazione del codice fiscale e denominazione del fornitore.
 5. Periodo di magazzinaggio.
 La  concessione  dell'aiuto  e'  subordinata alla conclusione di un contratto  di magazzinaggio con l'AGEA nel periodo dal 16 dicembre al 15 febbraio dell'anno successivo.
 Il  primo  giorno  di decorrenza del periodo di magazzinaggio e' il giorno  successivo  a quello della stipulazione del contratto, vale a dire  il giorno successivo alla data nella quale l'Organismo delegato al  controllo accerta la regolare sottoposizione in magazzinaggio del prodotto oggetto del contratto.
 Tuttavia  un  contratto  puo'  essere  concluso  per  un periodo di magazzinaggio  che  abbia  inizio  dopo il giorno successivo a quello della   stipulazione   (art.  31,  paragrafo  2,  regolamento  CE  n. 1623/2000).
 Tale  inizio non puo' comunque essere posteriore al 16 febbraio, ed e'  subordinato  alla  condizione  che  il produttore con una propria dichiarazione  indichi  il  giorno  di effettivo inizio del contratto medesimo.
 I  contratti  di magazzinaggio di lunga durata sono conclusi per un periodo  che non puo oltrepassare il 30 novembre successivo alla loro conclusione.  Il  produttore puo', dopo la conclusione del contratto, fissare:
 a  partire  dal  1°  agosto  e  fino al 30 novembre il termine di scadenza,  per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio mosti, di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
 a  partire  dal  1°  settembre  fino al 30 novembre il termine di scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola.
 Ai  fini  della  determinazione  della data di scadenza, e solo nel caso  di scadenza anticipata, il produttore trasmette all'AGEA e agli Organi  di  controllo  una dichiarazione nella quale precisa l'ultimo giorno di validita' del contratto.
 Tale  dichiarazione  deve  essere spedita all'AGEA - Ufficio Vino - U.O.  66  -  (al  numero  di  telefax  06/4453940)  e  agli Organismi regionali  delegati  di controllo, almeno quindici giorni prima della data in cui si vuole porre termine al contratto.
 In  caso  di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la data  di  scadenza del contratto si intende tacitamente fissata al 30 novembre.
 Ai  sensi  del  regolamento  CE  n.  1623/2000  del 25 luglio 2000, qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante  la  media  volumica  delle  ultime tre campagne, esso puo' essere  ridotto  di  una  percentuale  da  determinare da parte della Commissione,  secondo la procedura di cui all'art. 75 del regolamento CE n. 1493/1999.
 Tale  riduzione non puo' portare i quantitativi immagazzinati sotto ai  livelli  minimi  fissati  all'art.  28,  paragrafo  2  del citato regolamento.
 In  caso  di  applicazione  di  detta riduzione, l'aiuto e' versato integralmente per il periodo precedente a quest'ultima. 6.  Caratteristiche chimico-fisiche ed organolet   tiche del prodotto
 oggetto di contratto.
 La  domanda per la conclusione del contratto deve essere corredata, per  ciascun  recipiente  in  cui  il  quantitativo  di  prodotto  e' condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato in data  non  anteriore a trenta giorni che precedono la conclusione del contratto,  da  un  Istituto o Laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e  dal relativo verbale  di  prelevamento  campione  redatto da un Pubblico ufficiale (funzionario I.P.A., Vigili urbani, Vigili sanitari, ASL, ecc..).
 Nel  certificato  o  bollettino  di  analisi devono figurare i dati relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la natura e quantita'  del  prodotto,  il  recipiente  al  quale  il  campione si riferisce,    nonche'    le    caratteristiche    chimico-fisiche   e organolettiche  (art.  29,  regolamento  CE  n. 1623/2000) nei limiti appresso indicati:
 Per il vino:
 colore;
 titolo alcolometrico volumico totale;
 titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume;
 tenore di acidita' totale espresso in grammi di acido tartarico o in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro;
 tenore  di  acidita' volatile espresso in grammi di acido acetico per   litro   o   in   milliequivalenti   per   litro   -  massimo  9 millequivalenti,  per  i  bianchi  e massimo 11 millequivalenti per i rossi;
 tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro;
 stabilita' all'aria per un periodo di 24 ore;
 assenza di cattivo sapore;
 tenore  in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per i vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi;
 alcol metilico;
 assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati).
 I  vini  rosati  devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi  salvo  che  per  l'anidride solforosa il cui tenore massimo e' quello fissato per i vini bianchi.
 Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:
 massa  volumica  a  20  °C. 1,055 minima, densita' a 20 °C. 1,056 minima,  titolo  alcometrico  volumico  effettivo  massimo  1%  vol., zuccheri  riduttori  g/l senza limite, grado rifrattometrico a 20 °C. (per  il  mosto  concentrato)  colore,  assenza di ibridi per i mosti rossi e rosati.
 Per i mosti di uva concentrati rettificati:
 ph non superiore a 5, per un valore di 25° Brix densita' ottica a 425  nm  sotto  spessore  di  1  cm  non superiore a 0,100, tenore di saccarosio  non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6 per  un  valore  di  25°  Brix,  acidita'  totale  non superiore a 15 milliequivalenti/kg  di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali non  superiore a 8 milliequivalenti di zuccheri totali, conduttivita' non  superiore  a  120  micro-Siemens  per  cm  a 20 ° C. e 25° BRIX, presenza di mesoinositolo, massa volumica e grado rifrattometrico non inferiore a 61,7%, tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg  di  zuccheri totali, proveniente esclusivamente dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5.
 Ottenuto  da  mosti  di  uve  avente almeno il titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.
 Per  il mosto di uve, per il mosto di uve concentrato e concentrato rettificato  e'  ammesso  un  titolo  alcolometrico  effettivo pari o inferiore a 1% vol.
 In  calce  al  Certificato  il  responsabile del Laboratorio dovra' attestare, sulla base delle risultanze analitiche, che il prodotto e' conforme  ai  requisiti  richiesti dall'art. 29 del regolamento CE n. 1623/2000.
 Alla domanda devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:
 1) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi;
 2)  copia  delle  pagine  del registro di carico e scarico da cui risultino  l'acquisto,  la  trasformazione  o  la  concentrazione  di prodotti  avvenuti  successivamente  alla data di presentazione della denuncia  di  produzione,  dai  quali  e'  stato ottenuto il prodotto oggetto della domanda di magazzinaggio.
 In  caso  di  trasferimento di prodotto in uno stabilimento sito in una  provincia  diversa  da  quella  presso  la  quale  la  ditta  ha presentato  la  dichiarazione  vitivinicola,  la  ditta medesima deve inviare  all'Agea la documentazione probante l'avvenuto trasferimento (es.: documenti di accompagnamento).
 7. Controlli svolti dagli organismi delegati.
 L'Organismo delegato al controllo, che ha ricevuto l'istanza di cui sopra,  provvede  a  verificare  la  corretta  tenuta delle scritture contabili   e   la   corrispondenza   di   tutti  i  dati  dichiarati nell'istanza,  in  particolare  le  generalita'  e  la  qualita'  del dichiarante,  l'ubicazione  del  magazzino  di deposito, la quantita' (espressa in ettolitri) e le caratteristiche qualitative del prodotto immagazzinato,  la  capacita' e il contenuto di ciascun recipiente in cui  il  prodotto  e'  conservato,  il  relativo  numero  distintivo, nonche',  per il vino, la circostanza che il prodotto abbia subito il primo  travaso  e  non  sia  un  prodotto  a denominazione di origine controllata.
 In caso di esito favorevole della verifica, l'Organismo delegato di controllo  redige  in  calce  all'istanza l'apposita dichiarazione di approvazione  che  ha  eseguito  il  controllo,  la  data,  il timbro dell'Ufficio e la firma del funzionario responsabile.
 Due  copie dell'istanza (originale e copia) devono essere trasmesse all'AGEA  -  Ufficio  Vino  -  via  Torino, 45 - 00184 Roma, da parte dell'Organismo   delegato   di  controllo,  unitamente  ai  documenti eventualmente allegati di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) indicati nella domanda, entro il termine di quindici giorni dalla data di decorrenza del contratto.
 Una  copia  sara'  consegnata  al  produttore,  una all'Ispettorato repressione  frodi  territorialmente  competente  ed  un'altra  sara' trattenuta dall'Organismo di controllo unitamente ai documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) indicati nella domanda.
 Al  fine  di  semplificare gli adempimenti, gli Organi di controllo non dovranno piu' inviare all'Agea i documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) della domanda, ma e' sufficiente che ne attestino la regolarita' negli appositi campi della lista di controllo.
 La   documentazione   dovra'  essere  conservata  ordinatamente  in appositi  fascicoli  per  almeno  dieci  anni  (fatto salvo eventuale contenzioso),  registrandone l'ubicazione anche in vista di eventuali controlli   di   supervisione   disposti  dai  servizi  comunitari  e nazionali.
 All'atto  della  conclusione  del  contratto,  il produttore dovra' annotare  sul  registro di cantina, oltre ai quantitativi di prodotto sotto  stoccaggio,  anche i numeri identificativi dei vasi vinari ove il prodotto medesimo e' conservato.
 Analoga  annotazione dovra' essere effettuata, in caso di travaso o trasferimento  in altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato, in ordine alla data in cui vengono eseguite le relative operazioni.
 In  ogni  caso  l'inizio  di tali operazioni deve essere comunicato all'Organismo  delegato  al Controllo almeno 3 giorni prima, mediante telefax.
 Fermo  restando  l'obbligo  della  preventiva  comunicazione di cui sopra,  il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del contratto in un magazzino situato in un'altra localita' o in un altro deposito,  deve ottenere specifica autorizzazione dall'AGEA - Ufficio Vino  - U.O. 66 - telefax n. 06/4453940 (pena la sanzione prevista al successivo punto G della circolare).
 Per  i  produttori  che  concludono un contratto di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati, e' prevista  la  possibilita',  durante  il  periodo  di validita' dello stesso,  di  trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosto di uve concentrato od in mosto di uve concentrato rettificato.
 In  ogni  caso,  i produttori che intendono procedere alle predette trasformazioni  sono  tenuti  a  comunicare all'AGEA - Ufficio Vino - U.O. 66 (telefax n. 06/4453940), all'Ispettorato centrale repressione frodi   ed  all'  Organismo  di  controllo  delegato  competente  per territorio,   la   data   d'inizio   delle  predette  operazioni,  lo stabilimento  in  cui  saranno  effettuate,  il  luogo  e  il tipo di condizionamento.
 Tale  comunicazione  deve  pervenire  agli  Uffici sopra menzionati almeno  quindici giorni prima della data dell'inizio delle operazioni di trasformazione.
 Nel  mese  successivo  alla  fine di dette operazioni, i produttori trasmettono  all'AGEA  -  Ufficio  Vino  - U.O. 66 - via Torino, 45 - 00184 Roma, tramite il competente Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, i seguenti documenti:
 1)  certificato  d'analisi del prodotto ottenuto, con allegato il relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno la massa  volumica ed i dati richiesti all'art. 22 del regolamento CE n. 1623/2000;
 2)  attestazione rilasciata dall'Ispettorato centrale repressione frodi,  comprovante le quantita' di prodotto trasformate, le relative quantita'  di  mosti  concentrati  o di mosti concentrati rettificati ottenute  e  le  date d'inizio e di completamento delle operazioni di trasformazione.
 Ai  sensi  del  regolamento  CE n. 625/2003 della Commissione del 2 aprile  2003, fermo restando il disposto del paragrafo 6 dell'art. 34 del  regolamento  CE n. 1623/2000, i prodotti che formano oggetto del contratto  possono  essere  sottoposti  soltanto  ai trattamenti od a processi enologici necessari per la loro conservazione.
 E'  ammessa  una variazione del volume indicato nel contratto: essa e'  pari  al 2% per i vini e al 3% per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti concentrati rettificati.
 Se  i  prodotti  sono  stati  travasati  in  altri  recipienti,  la variazione  ammessa  e'  portata  al  3% per i vini e 4% per i mosti, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.
 E'  concessa inoltre la possibilita' di commercializzare i mosti ed i    mosti   concentrati   destinandoli   all'esportazione   o   alla fabbricazione  di  succo  d'uva,  dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio,  a condizione che il produttore titolare del contratto non abbia presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto.
 In  tal  caso  la  destinazione del prodotto alla trasformazione in succo  od  all'esportazione  deve essere comprovata da un certificato dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
 I  produttori  che  intendono  avvalersi  di  tale  facolta' devono comunicare  al  predetto Ufficio, all'Organismo di controllo delegato ed  all'AGEA  (fax  n.  06/4453940),  con  almeno  quindici giorni di anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto.
 Gli Organismi di controllo delegati, per accertare ed attestare che il  prodotto  oggetto  di  magazzinaggio  non  sia  stato  venduto  o altrimenti   commercializzato  fino  alla  scadenza  del  periodo  di magazzinaggio,  devono  effettuare  i  prescritti controlli fisici in data non anteriore al giorno di scadenza del periodo di stoccaggio.
 Per  verificare le caratteristiche analitiche del prodotto, debbono prelevare,  a  sondaggio  ed in contraddittorio con il produttore, da una  delle  vasche  contenente  il prodotto oggetto di stoccaggio, un campione  che  dovra'  essere sigillato e trasmesso al Laboratorio di analisi  pubblico  autorizzato,  prescelto  dall'Organo  di controllo delegato ma a cura a spese del produttore.
 Di  tali  operazioni dovra' essere redatto un apposito verbale, che sara' sottoscritto anche dal produttore.
 Le  risultanze  del  controllo  finale  devono  essere verbalizzate utilizzando    l'apposito    modello    di   «controllo   finale   di magazzinaggio»,   che   l'Organo   di   Controllo   Regionale  potra' liberamente   scaricare   dal  sito  internet  www.sian.it  nell'Area «Modulistica».  Per ogni svincolo dall'ammasso il modulo di controllo finale  dovra'  essere  utilizzato in originale in quanto il codice a barre  fungera'  da  identificativo  univoco,  ed in originale dovra' essere compilato, timbrato, firmato e trasmesso all'Agea.
 Il  verbale di controllo dovra' pervenire all'AGEA al massimo entro venti   giorni   dalla  data  di  scadenza  del  magazzinaggio,  onde consentire  all'Agenzia  di  effettuare  i  pagamenti  dell'aiuto  ai produttori  nei  termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi dalla scadenza del contratto).
 I   produttori  sono  obbligati  a  consentire  agli  Organismi  di controllo,  in  qualsiasi  momento,  di  verificare il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento, in  particolare  l'identita'  e  il  volume  del prodotto oggetto del magazzinaggio.
 La  violazione  del predetto obbligo e di quello previsto dall'art. 34 del regolamento CE n. 1623/2000 comporta il diniego del diritto al pagamento dell'aiuto.
 Analoga  sanzione  e'  prevista  per  la  violazione degli obblighi stabiliti  per  la  trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati, stabiliti all'art. 34 del predetto regolamento CE.
 In caso di violazione degli obblighi assunti dal produttore a norma del  citato  regolamento  e  del  contratto,  diversi da quelli sopra indicati,  l'aiuto  spettante e' diminuito di un importo compreso tra il  5  e  il 10%, a seconda della gravita' della infrazione commessa, come previsto all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 1623/2000.
 8. Controlli integrati svolti sulla base delle    banche dati agea.
 Controlli   con  le  dichiarazioni  vitivinicole  (raccolta  uve  e produzione vino) e superfici vitate.
 I  criteri di controllo delle domande di aiuto con le dichiarazioni vitivinicole  e  con  le  dichiarazioni  delle  superfici vitate e le penalita'  conseguenti  alle  eventuali  relative  irregolarita' sono disciplinate  dalla Circolare della Direzione area coordinamento Agea prot. n. ACIU.2005.668 del 3 novembre 2005 (Dichiarazione di raccolta delle  uve  e  di  produzione  del  vino  per  la campagna 2005/2006) indirizzata a tutti gli Organismi Pagatori riconosciuti, tra cui Agea Pagatore.
 In  esito  allo  svolgimento  dei  suddetti controlli, i competenti servizi  dell'Area  coordinamento  e  dell'Area  controlli comunicano all'Ufficio vino e aiuti comunitari i risultati ottenuti.
 Al  fine  di  poter  procedere  al pagamento dell'aiuto nei termini previsti  dal regolamento comunitario i suddetti risultati definitivi vengono  trasmessi all'Ufficio vino e aiuti comunitari prodotti entro la fine di aprile 2006.
 Controlli con le dichiarazioni vitivinicole di giacenza.
 Il   controllo   delle   domande  di  aiuto  con  le  dichiarazioni vitivinicole  di giacenza consiste nella verifica che il quantitativo richiesto   nella  domanda  d'aiuto  risulti  congruente  con  quello dichiarato    nella   sezione   C,   riquadro   «Produzione»,   della dichiarazione  di  giacenza.  Tali  controlli  non vengono applicati, qualora   il   produttore   comunichi  l'interruzione  del  contratto precedentemente alla data del 31 luglio 2006.
 9. Pagamento dell'aiuto.
 Ai  fini  del  pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono far  pervenire  all'AGEA,  in  unica  soluzione e nei quindici giorni successivi    alla    chiusura   del   magazzinaggio,   la   seguente documentazione:
 1)  attestato  assolvimento obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna 2004/2005;
 2)  certificato  di  iscrizione al Registro delle imprese, da cui risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti e  che  non  e'  sottoposta  a dichiarazione di fallimento o ad altre procedure concorsuali e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 10,   legge  n.  575/1965;  in  alternativa  dovra'  essere  prodotta autocertificazione  ai sensi della legge n. 445/2000, redatta secondo il  modello  di  cui  all'allegato  B,  corredata  da copia integrale (fronte retro) di un documento di identita' in corso di validita';
 3)  Per le domande di aiuto complessivamente di importo superiore a Euro 154.937,07 e' necessario acquisire la certificazione antimafia di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.  Tale  certificazione  puo'  essere  richiesta  direttamente dal produttore   interessato,  alla  Prefettura  competente,  che  dovra' inviarne copia alla scrivente Agenzia.
 Si  richiama  l'attenzione  dei  produttori  sull'esigenza  che  il predetto   termine   venga  scrupolosamente  rispettato,  atteso  che l'acquisizione  della  documentazione  sopra  richiamata  costituisce presupposto essenziale per l'erogazione dell'aiuto.
 10. Pagamento anticipato su cauzione.
 Ai  sensi dell'art. 38 del regolamento CE n. 1623/2000 i produttori possono   chiedere   il   pagamento   anticipato  dell'aiuto,  previa costituzione   di   una   cauzione   conforme  al  modello  riportato nell'allegato   A,  in  duplice  copia,  pari  al  120%  dell'importo richiesto.
 Il   pagamento   verra'   effettuato   entro  tre  (3)  mesi  dalla presentazione  della  cauzione  stessa  e dei documenti indicati alla lettera C e, se del caso, alla lettera D.
 La  cauzione  sara'  svincolata  successivamente  alla scadenza del periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi da parte del produttore.
 11. Informazioni.
 Al  fine  di  poter  corrispondere, con snellezza e trasparenza, ai quesiti  posti  ai  produttori  interessati da problematiche relative alle  istanze  presentate,  si  fa  presente  che  eventuali  quesiti potranno  essere  rivolti  esclusivamente  al  numero  di  fax  Agea: 06/4453940.
 A  tutela  della riservatezza, non verranno fornite informazioni in via telefonica sullo stato delle pratiche.
 Si  invitano  gli  Enti  e le Organizzazioni in indirizzo a dare la massima  divulgazione  alla  presente  circolare,  in  modo  che  gli Organismi  e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e correttamente della misura in questione.
 Roma, 21 dicembre 2005
 Il Titolare: Gulinelli
 |  | Allegato A Cauzione  (Bancaria  od assicurativa) per il pagamento anticipato dell'aiuto al magazzinaggio dei prodotti vinosi.
 (Carta Intestata)
 Cauzione          n.          .......................         del .............................
 PREMESSO
 A  )  che  la  ditta  ............................... con sede in ....................            codice           fiscale           n. .................................      (in     seguito     denominata «contraente»),  ha stipulato con l'Organismo Pagatore Agea, nel corso della    Campagna    2005/2006,   contratto   di   magazzinaggio   di ...............  ...............  ai sensi del regolamento CE 1493/99 del   Consiglio  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per ottenere  un contributo di Euro .................... (Euro in lettere ...........................................................);
 B)  che,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  comunitarie  e nazionali   per   il   pagamento   dell'aiuto  anticipato,  la  ditta richiedente deve prestare cauzione pari al 120% della somma richiesta a garanzia della somma da anticipare;
 C)   che   la   ditta   ha   chiesto,  con  la  domanda  in  data .....................  il  pagamento  dell'anticipo dell'aiuto totale ammontante ad Euro ..............................., da garantirsi con una   cauzione   di   Euro   .................................  (Euro ............................................................) pari al 120% dell'aiuto richiesto;
 D)  che  la  suddetta cauzione e' intesa a garantire che la ditta rispetti  tutti  gli obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale  per  avere  diritto  al  beneficio  dell'aiuto comunitario sopraindicato;
 E)   che  qualora  risulti  accertata  l'insussistenza  totale  o parziale  del  diritto  all'aiuto,  l'Organismo  Pagatore  AGEA  deve procedere:         all'incameramento   della   cauzione   secondo  le modalita'  generali  stabilite  dal  regolamento CE n. 2220/85, ed in particolare dall'art. 16 e dall'art. 29, ultimo comma;
 Cio' Premesso
 La   Banca   .....................................  Cod.  Fiscale .......................   con   sede   in  .......................... iscritta        nel       Registro       delle       imprese       di .................................   al  numero  ..................... ...... (di seguito indicata come «fideiussore») in persona del legale rappresentante      pro     tempore/procuratore     speciale     sig. ....................      nato      a      ..................      il .......................  dichiara  di costituirsi, come in effetti si costituisce,  fideiussore (oppure, nel caso di impresa Assicuratrice, con  sede  in ....... via ............................ in persona del sig.    ..................    nella    sua    qualita'    di   Agente ...............................     autorizzata     dal     Ministero dell'industria  ad  esercitare  le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa  nell'elenco  di cui all'art. 1, lettera C della legge n. 384 del 10 giugno 1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ........... del  ..............  a  cura  dell'ISVAP)  nell'interesse della ditta ....................  ed  a  favore  dell'l'Organismo  Pagatore AGEA, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuta per l'adempimento dell'obbligazione  di  restituzione  delle  somme  anticipate secondo quanto   descritto   in  premessa,  automaticamente  aumentate  degli interessi  legali  decorrenti  nel  periodo  compreso  fra la data di pagamento  e  quella  di  rimborso,  oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi  natura sopportati dall'Organismo Pagatore Agea a causa del recupero,     fino     a    concorrenza    dell'importo    di    Euro .......................... (120% della somma richiesta);
 Cauzione          n:         ........................         del .................................
 1)  L'avviso  di pagamento della somma richiesta dall'Organismo Pagatore Agea sara' comunicato dall'Agea medesima all'Ente garante e, contestualmente,  al  Contraente  a  mezzo  raccomandata R.R.. L'Ente garante  si  obbliga  a  versare,  sempre che il Contraente non abbia provveduto,  entro  30  giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione Agea, la somma richiesta.
 2)  Il pagamento dell'importo richiesto dall'Organismo Pagatore AGEA  sara'  effettuato  dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, senza possibilita' per il   Fideiussore   di   opporre   all'AGEA  alcuna  eccezione,  anche nell'eventualita'  di  opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo   sia  stato  dichiarato  fallito  o  sottoposto  ad  altre procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di  mancato  pagamento  dei  premi  o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
 3)  La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al  beneficio  della  preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ.  e  di  quanto  contemplato  agli articoli 1955 e 1957 cod. civ. volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il  Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonche' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247  cod.  civ.  per  quanto  riguarda  crediti  certi,  liquidi  ed esigibili  che  il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.
 4)  La  presente garanzia avra' durata di 12 mesi dalla data di emissione.   Al   termine   del  suddetto  periodo,  fatta  salva  la possibilita'  per  l'AGEA  di richiedere una proroga per un ulteriore semestre,   la  garanzia  verra'  a  cessare  automaticamente,  senza necessita' di ulteriori comunicazioni da parte dell'AGEA.
 5)  In  caso  di  controversie fra AGEA ed il Fideiussore, foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.
 Il      Contraente                           Il     Fideiussore
 .............................                  .................. ..........
 Si intendono specificamente approvate per iscritto le clausole di cui  alla lettera e) delle Premesse e le clausole di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5.
 Il      Contraente                           Il     Fideiussore
 .............................                  .................. ..........
 |  | Allegato B Oggetto:  Dichiarazione  sostitutiva di certificato di iscrizione nel Registro  delle  imprese di cui al decreto ministeriale 7 febbraio
 1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 Il/La sottoscritt ....
 Nat.. .... il ....
 Residente a ....
 Via ....
 Codice fiscale ....
 In  qualita'  di  rappresentante  legale  della  Societa/Ditta di seguito  indicata, dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:
 - Denominazione ....
 - Codice Fiscale ....
 - Forma giuridica ....
 - Sede ....
 - Iscritta nel registro delle Imprese di ....
 - In data .... N. ..... Sezione ....
 - Costituita con atto del ....
 - Capitale sociale o totale quota Euro ....
 - Durata della societa' - data termine ....
 - Oggetto sociale ....
 (descrizione sintetica)
 -  Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalita' e codice  fiscale  (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione)
 ....
 ....
 ....
 ....
 Dichiara  inoltre  che la Societa/Ditta e' legalmente vigente, in quanto  la  stessa  non  e',  ne  lo  e'  stata  negli ultimi 5 anni, sottoposta  a  procedure  di  fallimento, liquidazione amministrativa coatta,  ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non  sussistono  cause  di  decadenza,  divieto  o sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965.
 La   presente   dichiarazione   viene   resa   consapevole  delle conseguenze  previste  dal  codice  penale  e dalle leggi speciali in materia  nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
 Data .........................
 Firma autenticata
 .................................(1)
 Note esplicative: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello  e' effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 del 30 giugno 2003.
 (1)  Ai  sensi  dell'art.  38  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del  28 dicembre  2000, la sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto,   ovvero  sia  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica integrale di un valido documento di identita' del sottoscrittore.
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