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| Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 29 novembre 2005 |  | Costituzione  di  un tavolo di lavoro finalizzato ad un accordo sulla qualita'  dei  servizi  dei  centri  di contatto (call center) e alla previsione    da    parte   degli   operatori   di   un   codice   di autoregolamentazione  per  l'offerta  e  la  fornitura  di  servizi e prodotti   di   comunicazione   elettronica  agli  utenti,  ai  sensi dell'articolo   83,   comma   2,   del   codice  delle  comunicazioni elettroniche.    Invito    a   manifestazione   di   interesse   alla partecipazione. (Deliberazione n. 164/05/CSP). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2005;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e l'istituzione  delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
 Vista   la   legge   31 luglio   1997,   n.  249,  sull'istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n. 259, recante: «Codice  delle  comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 83,  comma  2,  in  base al quale le parti interessate, sulla base di indirizzi   formulati   dall'Autorita',   possono   mettere  a  punto meccanismi  che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi  per  migliorare  la  qualita'  generale  delle  prestazioni, elaborando,  fra  l'altro,  codici  di  condotta,  nonche'  norme  di funzionamento e controllandone l'applicazione;
 Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  2005, n. 206, recante codice del consumo;
 Vista  la  propria  delibera  n.  179/03/CSP  del  24 luglio  2003, recante:   «Approvazione  della  direttiva  generale  in  materia  di qualita'  e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1,  comma  6,  lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;
 Vista  la  propria  delibera  n.  418/04/CONS  del 9 dicembre 2004, recante:  «Approvazione  del  regolamento  concernente  le  audizioni periodiche  e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti   finali   e   dei  consumatori  nell'ambito  dei  servizi  di comunicazione  elettronica» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005;
 Considerato che nel corso dell'audizione periodica del 30 settembre 2005  dei  consumatori  e  degli  utenti  di  cui all'elenco previsto dall'art.  5  della  legge  30 luglio  1998, n. 281 (ora art. 137 del codice  del  consumo),  ai  sensi  della  delibera n. 418/04/CONS, le associazioni hanno evidenziato la presenza di criticita' nel rapporto tra  consumatori  e  centri di contatto (call center), sia in caso di contatti  richiesti  dagli utenti che di contatti verso gli utenti, e che  tali  criticita'  riguardano la qualita' dei servizi di contatto (per esempio, tempi di risposta e cortesia degli operatori, rapidita' e   accuratezza   nella   risoluzione  del  problema  o  nel  fornire l'informazione  richiesta, correttezza degli operatori che propongono la  stipula  di  contratti a distanza per telefono) offerti sia dagli operatori  di servizi di comunicazione elettronica sia da altri enti, pubblici o privati;
 Considerato  che, con riferimento alla qualita' generale, nel corso dell'audizione   periodica   sopra   citata,   le   associazioni  dei consumatori  e  degli utenti hanno denunciato altresi' il proliferare di  attivazioni e forniture da parte degli operatori di comunicazione elettronica  di  servizi  e  prodotti non richiesti dai consumatori e dagli utenti;
 Considerato che per quanto concerne la qualita' tecnica dei servizi di   contatto  l'Autorita',  avvalendosi  delle  competenze  ad  essa assegnate  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 2, della legge  31 luglio  1997,  n.  249  e  dell'art.  72  del  codice delle comunicazioni   elettroniche,   ha   gia'   disciplinato   e   potra' ulteriormente  intervenire  a disciplinare la qualita' dei servizi di assistenza   clienti   delle   imprese   fornitrici   di  servizi  di comunicazione   elettronica,  ed  in  particolare  ha  stabilito  gli indicatori  di  qualita'  relativi ai tempi di risposta alle chiamate degli  utenti  ai  quali  al  momento  si applicano, per la telefonia vocale  fissa,  la  delibera  254/04/CSP,  per i servizi televisivi a pagamento,  la delibera 278/04/CSP e per i servizi mobili la delibera 104/05/CSP;
 Considerato,   tuttavia,   che   le  criticita'  evidenziate  dalle associazioni  dei  consumatori non riguardano solo i suddetti servizi di  assistenza clienti degli operatori di comunicazioni elettroniche, ma  l'intera  categoria  dei  servizi  di contatto, sia in entrata al centro  di contatto (per esempio il cliente di un'azienda che produce o  distribuisce  beni  o  servizi o il cittadino che chiede servizi o informazioni  ad  un  ente  pubblico chiama il centro di contatto per avere  informazioni  commerciali  o  assistenza),  sia  in uscita dal centro  di contatto (per esempio il centro di contatto che interpella il consumatore per realizzare un'indagine conoscitiva di mercato o il potenziale  cliente  per  proporgli  la  stipula  di  un  contratto a distanza per la fornitura di beni o servizi);
 Considerato,   quindi,   che,  per  rispondere  alle  esigenze  dei consumatori,  e' opportuno promuovere un'iniziativa che coinvolga, in un  accordo  aperto  di  autoregolamentazione, i soggetti che erogano servizi  di  contatto e le medesime associazioni dei consumatori, per migliorare la qualita' generale dei servizi di contatto;
 Considerato  che,  a  tal  fine,  l'Autorita' intende promuovere la costituzione  di  un  tavolo  di  lavoro,  fornendo  anche  opportuni indirizzi,   ai  sensi  dell'art.  83,  comma  2,  del  codice  delle comunicazioni  elettroniche,  al  quale potranno partecipare le parti interessate   e   in   particolare   gli   operatori  di  servizi  di comunicazione  elettronica, anche in forma associata, le associazioni dei  centri  di  contatto,  le  associazioni  di  soggetti  privati o pubblici  che  erogano,  per  il tramite di centri contatto interni o esterni, servizi di contatto, inclusi quelli finalizzati alla stipula di   contratti   a  distanza,  nonche'  le  stesse  associazioni  dei consumatori  di  cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e, per  le  eventuali problematiche specifiche poste dalla fruizione dei servizi  di  contatto,  le  associazioni rappresentative degli utenti disabili;
 Considerato   che   nell'ambito   dell'iniziativa  potrebbe  essere altresi'  elaborato  un  codice  di  condotta dei centri di contatto, nonche'  norme di funzionamento e per il controllo dell'applicazione, esclusi gli aspetti di protezione dei dati personali che attengono le competenze  del  Garante  per  la protezione dei dati personali ed in particolare  quelle  di  cui  all'art.  140  del codice in materia di protezione dei dati personali;
 Considerato  che  l'Autorita'  guarda con interesse e partecipa con propri  rappresentanti  ai lavori di standardizzazione sulla qualita' dei  servizi  dei  centri  di contatto attualmente in corso in ambito nazionale presso l'UNI;
 Considerato  che,  per  quanto  concerne la fornitura di prodotti o servizi  di comunicazione elettronica non richiesti, fermi restando i divieti  di  cui  alle  disposizioni  legislative, incluse quelle del codice  del  consumo, e le disposizioni regolamentari dell'Autorita', incluse  quelle  di  cui  all'art. 7, comma 5, della citata direttiva 179/03/CSP,  nell'attuale panorama fortemente competitivo del settore si  rende  opportuno  altresi'  promuovere  l'adozione da parte degli operatori  in questione di un codice di autoregolamentazione, nonche' norme   di   funzionamento  e  per  il  controllo  dell'applicazione, affinche'  le modalita' di offerta e di fornitura di detti prodotti e servizi di comunicazione elettronica siano tali da assicurare che non avvengano   consegne   di   prodotti  o  attivazioni  di  servizi  di comunicazione elettronica non richieste dagli utenti;
 Ritenuto, pertanto, necessario allargare le finalita' del tavolo di lavoro  suddetto anche alla previsione da parte degli operatori di un codice  di  autoregolamentazione  riguardo alla corretta fornitura di prodotti e servizi di comunicazione elettronica;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 25, della legge n. 650/1996,  i  servizi  audiotex sono regolati da norme speciali e non rientrano nello scopo della presente delibera;
 Udita  la  relazione  del  commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 1.  E'  indetto l'invito a manifestare interesse nel partecipare ad un  tavolo  di  lavoro  finalizzato  ad un accordo sulla qualita' dei servizi  dei  centri  di  contatto  e  alla previsione da parte degli operatori  di  un  codice  di autoregolamentazione per l'offerta e la fornitura  di  servizi  e  prodotti di comunicazione elettronica agli utenti.  I  destinatari  dell'invito  e le modalita' di adesione sono riportati  nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
 2.  Le  adesioni  dovranno  essere  inviate  entro  il  termine  di quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
 Napoli, 29 novembre 2005
 Il Presidente: Calabro'
 |  | Allegato A MODALITA' DI ADESIONE Al tavolo  di  lavoro  finalizzato  ad  un accordo sulla qualita' dei
 servizi  dei  centri  di  contatto  e  all'adozione da parte degli
 operatori  di un codice di autoregolamentazione per l'offerta e la
 fornitura  di servizi e prodotti di comunicazione elettronica agli
 utenti
 L'AUTORITA'
 Invita
 Gli  operatori  di servizi di comunicazione elettronica, anche in forma associata.
 Le associazioni dei centri di contatto.
 Le  associazioni  di soggetti privati o pubblici che erogano, per il tramite di centri contatto interni o esterni, servizi di contatto, inclusi quelli finalizzati alla stipula di contratti a distanza.
 Le  associazioni  dei  consumatori  di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
 Le associazioni dei disabili, a  manifestare il proprio interesse a partecipare al tavolo di lavoro finalizzato  ad  un  accordo sulla qualita' dei servizi dei centri di contatto (call center).
 Le  adesioni,  recanti  la  dicitura  «Invito a manifestazione di interesse per la partecipazione ad un tavolo di lavoro finalizzato ad un  accordo  sulla qualita' dei servizi di contatto e all'adozione da parte  degli  operatori  di  un  codice  di  autoregolamentazione per l'offerta  e  la  fornitura  di  servizi  e prodotti di comunicazione elettronica  agli  utenti», nonche' l'indicazione della denominazione del  soggetto  rispondente,  potranno  essere inviate, opportunamente sottoscritte,   entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla pubblicazione  del  presente  documento  nella Gazzetta Ufficiale, al seguente indirizzo:
 Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione  att.ne ing. Federico Flaviano, via delle Muratte 25 - 00187 Roma.
 Le  comunicazioni  potranno  essere  inviate  a mezzo lettera o a mezzo   fax   al   seguente  numero:  06-69644926  oppure  per  posta elettronica   con   richiesta   di  riscontro  all'indirizzo  e-mail: regolamentazione@agcom.it,  riportando  in  oggetto la dicitura sopra riportata e indicando nel testo:
 a) la denominazione del soggetto;
 b) l'indirizzo del soggetto;
 c) l'elenco degli associati;
 d)  il  nome,  l'indirizzo, i numeri di telefono e il numero di fax del delegato alla partecipazione (si prega di indicare al massimo un nominativo e un eventuale sostituto);
 e)  l'indirizzo  di  posta elettronica dove inviare l'invito al primo incontro e le successive comunicazioni.
 Le  comunicazioni  fornite dai soggetti che aderiscono all'invito non  precostituiscono  alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorita' stessa.
 Il  luogo  e  la  data  del primo incontro saranno comunicati per posta elettronica a quanti avranno dato la propria adesione.
 Per eventuali informazioni si prega di contattare l'ing. Federico Flaviano  (06 69644 125 f.flaviano@agcom.it) oppure la dott.ssa Paola Ridolfi (06 69644 137 p.ridolfi@agcom.it).
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