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| Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 18 marzo 2005 |  | Contratto  di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e il  Consorzio  Polo  Floricolo  -  I aggiornamento. (Deliberazione n. 31/05). |  | 
 |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96 e successive integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole, della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare, l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Visto   il  regolamento  del  Consiglio  (CE)  17 maggio  1999,  n. 1257/1999,  (G.U.C.E.  n.  L160  del 26 giugno1999) sul sostegno allo sviluppo  rurale,  che  modifica  ed  abroga taluni regolamenti e, in particolare,  l'art.  55,  n.  4, laddove si precisa che rimangono in vigore  le  direttive  del  Consiglio  e  della  Commissione relative all'adozione  di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi  a  norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997;
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)  D/102347  (G.U.CE.  n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista all'art. 87. 3.a) del Trattato C.E.;
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n. 488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione negoziata;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 13 marzo 2001 SG(2001)   D/286847,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha autorizzato    l'aiuto   n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione all'agricoltura   degli   strumenti   previsti  dalla  programmazione negoziata, cosi' come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin,  relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore  della  pubblicita'  per  i prodotti di cui all'allegato I del Trattato C.E.;
 Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n. 415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale n. 163/2000) e successive modificazioni;
 Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale  31 luglio  1997,  n. 319, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro  dell'industria,  commercio  ed  artigianato, concernente le sopra   indicate   modalita'   e   procedure  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997,  n.  29  (Gazzetta  Ufficiale  n.  105/1997),  e  dal  punto 2, lettera e)   della   delibera  11 novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
 Viste  le  proprie  delibere  1°  febbraio  2001,  n.  20 (Gazzetta Ufficiale  n.  126/2001)  e 8 marzo 2001 n. 40 (Gazzetta Ufficiale n. 158/2001),  con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai  contratti  di  programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.A  e  la Texas lnstruments Italia S.p.A., pari complessivamente a 388.704  migliaia  di  euro  (23.776  migliaia  di  euro piu' 364.928 migliaia di euro);
 Vista  la propria delibera 14 marzo 2003, n. 12 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2003), con la quale il Ministero delle attivita' produttive e' stato  autorizzato  alla  stipula  del  contratto di programma con il Consorzio  Polo  Floricolo, consorzio di piccole e medie imprese, per la  realizzazione di moderni impianti serricoli, da realizzarsi nella regione  Basilicata,  comune di Lavello, area obiettivo 1, rientrante nella  deroga  di  cui all'art. 87.3.a). L'iniziativa, da realizzarsi entro il 2004, prevede investimenti in aziende agricole per un totale di  48.408.000  di  euro,  un  onere  a  carico  dello  Stato  pari a 19.394.506 euro e un'occupazione aggiuntiva di n. 212 U.L.A.;
 Vista  la  nota  n.  1.236.533 del 20 gennaio 2005, con la quale il Ministero  delle  attivita'  produttive  ha proposto la proroga degli investimenti  previsti  dal  contratto  di  programma  consorzio Polo floricolo    al   30 giugno   2006,   nonche'   la   delocalizzazione dell'intervento dal comune di Lavello al contiguo comune di Melfi;
 Considerato che la richiesta e' supportata dal parere dell'Istituto istruttore e della regione Basilicata;
 Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera d) del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 1.  Gli  investimenti  previsti  dal  contratto di programma con il Consorzio  Polo  Floricolo  S.r.l.  saranno  realizzati nel comune di Melfi (Potenza) anziche' nel comune di Lavello (Potenza).
 2.  Il  termine per la realizzazione degli investimenti previsti al punto  1.6 della citata delibera n. 12/2003 e' prorogato al 30 giugno 2006.
 3.  Rimane  invariato  quant'altro  stabilito  con  la sopra citata delibera.
 4.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  provvedera'  agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.
 Roma, 18 marzo 2005
 Il Presidente delegato
 Siniscalco
 Il segretario
 Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 99
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