Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 18 marzo 2005 |
Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e il Consorzio Polo Floricolo - I aggiornamento. (Deliberazione n. 31/05). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visto il regolamento del Consiglio (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999, (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000); Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.CE. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87. 3.a) del Trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato C.E.; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e successive modificazioni; Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, concernente le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera e) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20 (Gazzetta Ufficiale n. 126/2001) e 8 marzo 2001 n. 40 (Gazzetta Ufficiale n. 158/2001), con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.A e la Texas lnstruments Italia S.p.A., pari complessivamente a 388.704 migliaia di euro (23.776 migliaia di euro piu' 364.928 migliaia di euro); Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 12 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2003), con la quale il Ministero delle attivita' produttive e' stato autorizzato alla stipula del contratto di programma con il Consorzio Polo Floricolo, consorzio di piccole e medie imprese, per la realizzazione di moderni impianti serricoli, da realizzarsi nella regione Basilicata, comune di Lavello, area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a). L'iniziativa, da realizzarsi entro il 2004, prevede investimenti in aziende agricole per un totale di 48.408.000 di euro, un onere a carico dello Stato pari a 19.394.506 euro e un'occupazione aggiuntiva di n. 212 U.L.A.; Vista la nota n. 1.236.533 del 20 gennaio 2005, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha proposto la proroga degli investimenti previsti dal contratto di programma consorzio Polo floricolo al 30 giugno 2006, nonche' la delocalizzazione dell'intervento dal comune di Lavello al contiguo comune di Melfi; Considerato che la richiesta e' supportata dal parere dell'Istituto istruttore e della regione Basilicata; Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera d) del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Gli investimenti previsti dal contratto di programma con il Consorzio Polo Floricolo S.r.l. saranno realizzati nel comune di Melfi (Potenza) anziche' nel comune di Lavello (Potenza). 2. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti al punto 1.6 della citata delibera n. 12/2003 e' prorogato al 30 giugno 2006. 3. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera. 4. Il Ministero delle attivita' produttive provvedera' agli adempimenti derivanti dalla presente delibera. Roma, 18 marzo 2005 Il Presidente delegato Siniscalco Il segretario Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 99 |
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