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| Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |  | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |  | DETERMINAZIONE 22 novembre 2005 |  | Progetto e livelli di progettazione. (Determinazione n. 9/2005). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Considerato in fatto;
 Nel  corso  di  una  istruttoria,  nata da una segnalazione, questa Autorita'  ha  affrontato  il  tema riguardante la legittimita' di un affidamento  di  servizi  di  progettazione  limitato al solo livello esecutivo, prescindendo da quello preliminare e definitivo;
 Nel caso esaminato si era verificato che il committente, ricorrendo le  condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della legge n. 109/1994 e successive  modificazioni,  decideva  di  avvalersi di professionisti esterni   per   la   redazione   del  progetto,  attraverso  incarico fiduciario.   Il   relativo  disciplinare  stabiliva,  tuttavia,  che l'attivita'   fosse   limitata   alla  redazione  del  solo  progetto esecutivo, prescindendo quindi dai precedenti livelli progettuali (si accertava  inoltre  la  mancanza  del documento preliminare all'avvio della  progettazione);  la  scelta di ridurre la progettazione veniva motivata  per  l'urgenza  di  eseguire  i  lavori  e  la  natura  non particolarmente complessa degli stessi;
 Completata  la  progettazione  esecutiva,  l'importo  dell'appalto, inizialmente  individuato  a mezzo di stima sommaria, si raddoppiava, con conseguente aumento proporzionale del compenso professionale;
 Il  committente  infine non procedeva alla validazione del progetto esecutivo,   secondo   la  procedura  dell'art.  47  del  regolamento generale, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
 Ritenuto in diritto.
 In  tema  di progettazione, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici  si  e'  gia'  espressa  con  la  determinazione  n.  4  del 31 gennaio  2001 nella quale e' stata esaminata anche la possibilita' per il RUP di intervenire sui contenuti degli elaborati progettuali.
 Considerato   che   su  tale  tematica  si  sono  formati  distinti orientamenti  della  giurisprudenza  amministrativa,  che la legge n. 109/1994  e  s.m.  e'  stata  nel frattempo piu' volte modificata (in particolare,  per cio' che qui interessa, dalla legge n. 166/2002), e che alcune regioni, in sede legislativa, hanno introdotto elementi di flessibilita',  si  ritiene  utile  affrontare nuovamente l'argomento della  progettazione,  limitatamente  ad  alcuni  aspetti, al fine di integrare la determinazione n. 4/2001, prima menzionata.
 Come e' noto la legge n. 109/1994 e s.m. ha profondamente rinnovato la  materia  della  progettazione istituendo una struttura tripartita formata  da  tre livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva)  finalizzati  al  conseguimento  della maggiore e migliore attendibilita' possibile circa le previsioni tecnico-economiche di un lavoro  o  di  un'opera  pubblica,  in modo da limitare al massimo il ricorso  a  varianti  in  corso  d'opera ed evitare prolungamenti dei tempi di esecuzione ed incontrollati incrementi di spesa.
 Tali livelli sono da considerarsi quali «successivi approfondimenti tecnici» (legge n. 109/1994, art. 16, comma 1) che «costituiscono una suddivisione  di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza   soluzione   di  continuita»  (decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999, art. 15, comma 2).
 Rinviando  ai contenuti della predetta determinazione n. 4/2001, e' utile rimarcare come l'attivita' di progettazione ed il progetto, che di  essa  ne  e'  il  risultato, assumono nell'ordinamento dei lavori pubblici un'importanza ed una centralita' assolutamente primaria, sia che  si  tratti  di  lavori  «ordinari»  sia  che si tratti di grandi infrastrutture, ovvero di lavori aventi ad oggetto i beni culturali.
 Il  progetto,  infatti,  comporta elevati riflessi sotto molteplici profili:  influenza il contenuto del bando di gara, la qualificazione dei  concorrenti,  i soggetti affidatari dei servizi di ingegneria, i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, i sistemi di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, la composizione dei seggi di gara  e  delle  commissioni giudicatrici, le varianti, il contenzioso nella fase esecutiva, i piani di sicurezza, il subappalto.
 Dal  progetto  redatto  correttamente dipende in gran parte l'esito positivo della realizzazione degli interventi programmati.
 La progettazione, pur nella sua articolazione interna, deve in ogni caso  assicurare,  intesa  nella  sua  globalita',  da  un  lato  gli obiettivi  indicati  ai  punti  a), b) e c) del comma 1, dell'art. 16 della legge n. 109/1994 e s.m. e dall'altro, le finalita' individuate nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
 Da   una   analisi   semplicemente   letterale   delle   richiamate disposizioni  normative,  parrebbe pertanto ineludibile la necessita' di articolare il progetto nei citati tre livelli, fatta salva la sola possibilita' per il RUP di modificare i contenuti dei singoli livelli progettuali.
 In  tal  senso  si  esprimeva il TAR Marche con sentenza n. 347 del 6 aprile  2001  secondo  la  quale  «L'articolazione  secondo  i  tre livelli,  configurata  sin  dalla  prima versione della legge Merloni rappresenta   un  principio  inderogabile:  il  potere  discrezionale riconosciuto  dal  comma  2  dell'art.  16  al  RUP  di  integrare  o modificare  previa  congrua motivazione le prescrizioni stabilite dai commi  3, 4 e 5 in ordine al contenuto necessario rispettivamente dei progetti  preliminari,  definitivi  ed  esecutivi  non  puo' condurre all'azzeramento  di  una  delle  suddette fasi, pena l'illegittimita' dell'intera procedura».
 Anche  il  TAR  Calabria,  sezione  Catanzaro  I,  con sentenza del 23 febbraio 2004, n. 448, ha confermato tale orientamento.
 Su  tale  aspetto  si  era gia' pronunciata questa Autorita' con un diverso  orientamento  contenuto nella determinazione n. 4/2001, dove veniva precisato che «E' fatta salva la facolta' del responsabile del procedimento  (art.  16,  comma 2, della legge n. 109/1994 e art. 15, comma  5,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), soggetta  a  motivazione, di integrare ovvero modificare il contenuto dei  singoli  livelli  di  progettazione, compresa la possibilita' di ridurre  il  numero e il peso delle prescrizioni che i commi 3, 4 e 5 dell'art.  16  della  legge n. 109/1994 e gli articoli da 15 a 45 del decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999 stabiliscono, in modo  distinto,  per  ogni ambito progettuale, nonche' di ridurre, in casi particolari, anche il numero dei livelli progettuali».
 Ed    invero,   con   il   supporto   di   criteri   interpretativi logico-sistematici,  aggiuntivi a quello che si fonda sulla «lettera» della  norma  (ex  art.  12 disp. prel. al codice civile), si ritiene piu'   aderente,   anche  alle  stesse  finalita'  dell'attivita'  di progettazione,  una  diversa  e  meno  rigida  lettura delle norme in argomento.
 Com'e'  noto l'attivita' di progettazione, che ha come obiettivo il raggiungimento   di   un   prodotto   unitario,  cioe'  il  progetto, costituisce   un   unico  processo  tecnico  logico-descrittivo  che, sviluppandosi   senza   soluzione   di   continuita',   parte   dalla individuazione  delle  esigenze  e dei bisogni (documento preliminare all'avvio  della  progettazione)  e  si conclude con la redazione dei documenti analitici e grafici necessari a definire ogni dettaglio dei lavori (progetto esecutivo).
 In  altri  termini,  la  legge  non  prescrive  la redazione di tre distinti  progetti,  bensi'  di  un solo progetto che necessariamente passa attraverso gradi successivi di approfondimento.
 I  tre  livelli  di  progettazione, pertanto, non vanno intesi come inderogabili    ed   autonomi   adempimenti   tecnico-amministrativi, rigidamente definiti nei contenuti e nella sequenza temporale, bensi' come  tappe  significative  di  un  unico  processo  identificativo e creativo,   nelle  quali  si  definiscono  compiutamente  particolari momenti  del  processo  medesimo:  le  caratteristiche  qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni  da fornire, progetto preliminare, gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, progetto  definitivo,  il  dettaglio  dei  lavori da realizzare ed il relativo   costo   in  modo  da  consentire  che  ogni  elemento  sia identificabile  in  forma,  tipologia, qualita', dimensione e prezzo, progetto  esecutivo,  (art.  16,  commi  3,  4  e  5  della  legge n. 109/1994).
 L'individuazione   di   tali   livelli   e'   altresi'  strumentale all'espletamento   di   particolari   fasi  dell'intero  procedimento tecnico-amministrativo;   ad   es.,  il  preliminare  costituisce  il raccordo  tra  la fase di programmazione e quella della progettazione in  quanto  costituisce  la base dell'elenco annuale ed e' funzionale all'avvio dell'appalto-concorso o della concessione; il definitivo e' funzionale  all'indizione  di  conferenze di servizi, all'avvio delle procedure   espropriative,   ovvero   all'espletamento   dell'appalto integrato, ecc.
 Con  la  determinazione  n.  4/2001 si e' stabilito che la facolta' espressamente  riconosciuta  al  RUP  di  modificare  i contenuti dei singoli   livelli  progettuali,  qualora  lo  ritenga  necessario  in rapporto   alla  specifica  tipologia  e  dimensione  dei  lavori  da progettare,  non  esclude che il RUP stesso possa contenere il numero dei  livelli  progettuali,  ma  con precisi limiti in appresso meglio indicati.
 Tale  riduzione  non va intesa nel senso di una soppressione sic et simpliciter di uno o piu' livelli di progettazione quanto, piuttosto, nel  senso  di  una  unificazione  di  piu' livelli, qualora cio' sia ritenuto  dal  RUP  necessario,  utile  o  strettamente  opportuno in relazione alla tipologia e/o alla dimensione dei lavori.
 Questo  criterio  della  unificazione di un livello progettuale con quello   successivo   e'  stato  implicitamente  ribadito  da  questa Autorita'   anche   nella   successiva   deliberazione   n.  311  del 26 settembre  2001,  nella quale, a proposito della verifica da parte del  RUP  dell'avvenuta acquisizione dei prescritti pareri in sede di progetto  definitivo,  e'  stato  affermato  che  «nel  caso  in  cui l'attivita'   di   progettazione   dalla   preliminare   e'   passata direttamente  alla  esecutiva,  i  prescritti  pareri  devono  essere acquisiti in relazione al progetto esecutivo».
 I contenuti tipici del progetto definitivo vengono quindi assorbiti dal progetto esecutivo.
 Negli anni recenti il giudice amministrativo si e' pronunciato piu' volte    sull'argomento    recependo    generalmente   l'orientamento dell'Autorita'.
 Il  TAR  Lombardia Brescia, con sentenza del 22 marzo 2004, n. 229, ha   constatato   che   «costituisce   prassi   diffusa   a   livello amministrativo  l'elaborazione  congiunta  del progetto definitivo ed esecutivo,  che vengono predisposti in un'unica soluzione dal tecnico incaricato  dall'amministrazione  per  essere  poi  fatti  propri  da quest'ultima con un'approvazione unico actu».
 Anche  il  TAR  Puglia Bari, sezione II, ha manifestato valutazioni simili  con  due  recenti sentenze del 17 febbraio 2005, n. 594 e del 16 giugno  2005,  n.  2919 nelle quali si afferma che «in presenza di lavori  di  non  rilevante  complessita'  deve ritenersi possibile il coagularsi  in un unico atto dell'approvazione della progettazione di dettaglio  (definitiva ed esecutiva), quando questa risulti integrare quella    completa,   complessa   operazione   tecnico-amministrativa finalizzata  al  massimo  livello  di  approfondimento possibile, che consenta,  in  definitiva, la definizione e l'identificazione di ogni elemento   progettuale   in  forma,  tipologia,  dimensione,  prezzo, qualita',   comprendendo   tutti   gli   aspetti   necessari  per  la realizzazione dell'opera in conformita' con il progetto preliminare.
 Per  cio'  che  riguarda invece la normativa nazionale va precisato che  la  legge  n.  109/1994  e s.m., nella versione conseguente alla legge  n. 415/1998 (c.d. Merloni-ter), aveva gia' previsto una deroga alla organizzazione tripartita dei livelli di progettazione in quanto l'art. 19 comma 5-bis secondo periodo stabiliva che «L'esecuzione dei lavori  puo'  prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto  esecutivo  qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici».
 Successivamente,  come detto, nuove norme hanno modificato la legge n. 109/1994 e s.m., introducendo elementi di flessibilita' in materia di livelli di progettazione.
 In particolare, con le modifiche apportate dalla legge n. 166/2002, all'art. 14, comma 6 della legge n. 109/1994, il progetto preliminare e'  sostituito  da  uno studio di fattibilita' per lavori inferiori a Euro 1.000.000,  mentre per lavori di manutenzione e' sufficiente una indicazione  degli  interventi  accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
 Per quanto riguarda il regolamento generale, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  554/1999,  occorre sottolineare che l'art. 15, comma   5,  nella  versione  attuale,  stabilisce  che  il  documento preliminare    all'avvio    della    progettazione   deve   riportare «l'indicazione dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e  descrittivi  da  redigere»;  tale  formulazione  rende  plausibile un'interpretazione  secondo la quale, in particolari situazioni e con adeguate   motivazioni   da   esplicitare   nel  DPP,  e'  consentito intervenire  anche  sul numero dei livelli di progettazione oltre che sul contenuto degli stessi, a cura del RUP.
 E'  da  sottolineare poi che una accentuata flessibilita' in merito ai  livelli  di  progettazione  e'  stata  introdotta nello specifico settore   dei   lavori   sui  beni  del  patrimonio  culturale,  oggi assoggettati  ad autonoma disciplina con il decreto legislativo n. 30 del 22 gennaio 2004.
 Riguardo  a  tali  beni,  gia'  la  legge quadro n. 109/1994 e s.m. contemplava la possibilita' che la triplice articolazione in progetto preliminare, definitivo ed esecutivo potesse essere derogata per cio' che  riguarda  i  lavori  di  scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati,   demandando   al   regolamento   il  compito  di  definire «specifiche modalita' di progettazione ed affidamento» (art. 3, comma 6,  lettera  l); tale previsione trovava una esplicita conferma, come prima detto, gia' nel testo della legge quadro (art. 19, comma 5-bis, secondo periodo) per cio' che riguarda gli scavi archeologici.
 Sempre  in  tema  di  beni  culturali,  ulteriori specificazioni in materia  di livelli di progettazione sono state introdotte dal titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
 In  particolare, l'art. 213 dispone al comma 2 che la progettazione relativa  a  lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni  immobili  e  mobili  si  articola  in  progetto  preliminare  e definitivo,  mentre  per  i  restauri  di superfici decorate, di beni mobili  e immobili di importo inferiore a Euro 300.000 si articola in progetto preliminare ed esecutivo (comma 3).
 Nella  materia della progettazione, tuttavia, il menzionato decreto legislativo  n. 30/2004 che disciplina, in modo distinto, gli appalti di  lavori  inerenti  i  beni  del  patrimonio  culturale,  ha esteso all'intero  settore dei beni tutelati la disposizione del citato art. 19,  comma 5-bis secondo periodo, stabilendo che i lavori relativi ai beni  tutelati  sono  affidati,  di  regola,  sulla base del progetto definitivo,  integrato  dal  capitolato  speciale  e  dallo schema di contratto, con la conseguenza dell'implicita abrogazione della regola contenuta nel comma 1, dell'art. 213 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  554/1999, secondo cui il progetto si' articola(va) in preliminare, definitivo ed esecutivo.
 Pertanto,  alla  luce  dell'art.  8  del  detto decreto n. 30/2004, l'esecuzione avviene generalmente in assenza del progetto esecutivo e in  ogni  caso,  quando  tale  livello  di progettazione sia ritenuto necessario  in  relazione  alle caratteristiche dell'intervento e non sia   stato   effettuato   dalla  stazione  appaltante,  e'  eseguito dall'appaltatore  ed  approvato  dalla  stazione  appaltante  entro i termini  stabiliti  nel bando o nella lettera di invito. In ogni caso e' necessaria la redazione del piano di manutenzione.
 Il  medesimo  art.  8 poi, al terzo comma, non esclude che i lavori concernenti  beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e scavi  archeologici,  possano essere affidati sulla base del semplice preliminare,  in  tal  modo evidenziandosi le specifiche peculiarita' dei  beni  culturali, tali da richiedere una normativa speciale, piu' flessibile,  contenuta, come detto, nel citato decreto legislativo n. 30/2004.
 Anche   la   normativa   regionale   ha   introdotto   elementi  di flessibilita'  rispetto  alla  triplice  articolazione dei livelli di progettazione  indicata  dalla legge quadro recependo, o anticipando, gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza in materia.
 In ordine cronologico, va citata la legge del Friuli-Venezia Giulia n.  14  del  31 maggio  2002,  la prima legge regionale in materia di lavori  pubblici  emanata  in seguito alla riscrittura dell'art. 117, con legge di revisione costituzionale n. 3/2001.
 L'art.  8  recante  norme in materia di progettazione stabilisce al comma   8   che   «Per  i  lavori  di  minore  complessita',  la  cui progettazione  non  richieda  fasi  autonome  di  approfondimento, il progetto  definitivo  e  quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato  tecnico,  salva diversa indicazione del responsabile unico del procedimento».
 Pertanto  si  puo'  affermare  che  la  norma  regionale  capovolge l'impostazione della norma nazionale in quanto, nel caso di lavori di minore complessita', l'unificazione del livello definitivo con quello esecutivo costituisce la regola e non l'eccezione.
 Di  portata  piu' ampia ed esplicita, e' la normativa emanata dalla regione Siciliana che ha recepito, con modificazioni ed integrazioni, la  legge  quadro  n.  109/1994  mediante la legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, successivamente integrata con legge n. 7/2003.
 La  circolare  dell'Assessorato  siciliano  dei lavori pubblici del 3 aprile 2003, in materia di conferenza dei servizi, chiarisce che «I progetti da sottoporre ad esame devono essere corredati dal documento preliminare all'avvio della progettazione, redatto ai sensi dell'art. 15  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dal RUP, di  fondamentale importanza per il coordinamento e l'attuazione delle successive attivita' di progettazione in quanto serve a stabilire, di volta in volta, con riguardo alle caratteristiche di complessita' del singolo  intervento,  i  livelli  di progettazione necessari nel caso specifico,  nonche'  il  contenuto  e  grado di approfondimento degli elaborati progettuali ed il tipo di elaborati grafici».
 Infine,  anche  la  legge  regionale della regione Veneto n. 27 del 7 novembre  2003,  si  e' ispirata ad una maggiore semplificazione in materia di progettazione e dei contenuti dei relativi livelli.
 Sulla  base di quanto sin qui argomentato si puo' concludere che la facolta'  da  riconoscere  al RUP di intervenire anche sui livelli di progettazione  non  e' da intendere come una soppressione bensi' come una unificazione dei diversi livelli.
 Tale  facolta'  e'  da  intendersi circoscritta a casi particolari, legati  tanto alla tipologia che alla rilevanza (anche economica) dei lavori;  in  particolare  e'  da  intendersi  limitata ai casi di non elevata  complessita',  nell'accezione  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
 Inoltre    questa   discrezionalita'   tecnica   incontra   precise limitazioni  di  carattere  tecnico e procedurale, dato che sul piano generale  permane  sempre  la  regola secondo cui la progettazione si articola su tre livelli.
 Quanto  ai limiti di ordine tecnico, occorre osservare che nel caso di  unificazione  di  livelli di progettazione il RUP deve assicurare che  il  livello  di  progettazione  successivo  assorba  i contenuti principali  ed essenziali del livello precedente: e' il caso, ad es., della  redazione  congiunta  del  progetto  definitivo  e  di  quello esecutivo   per   la   quale  e'  indispensabile  (vedasi  la  citata deliberazione n. 311/2001) che i pareri e le autorizzazioni di cui al definitivo siano comunque acquisiti.
 Inoltre,  l'unificazione di piu' livelli non puo' mai comportare il ridimensionamento dei contenuti del progetto esecutivo. Esso, come e' noto,  determina  in  ogni  dettaglio  i  lavori  da realizzare ed il relativo  costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale  da  consentire  che  ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,  qualita',  dimensione  e  prezzo.  Pertanto,  costituendo l'ultimo  livello  di  progettazione,  l'esecutivo  non  puo'  essere omesso,  se  non  nei  casi eccezionali esplicitamente indicati dalla normativa.
 In  tal senso si veda ancora, tra l'altro, la citata determinazione n. 4/2001 e TAR Liguria Genova, sezione I, n. 327 del 9 marzo 2005.
 Infine,  vanno  rispettati  i limiti imposti dall'art. 14, comma 6, della  legge  n.  109/1994,  cosi'  come  modificato  dalla  legge n. 166/2002, di cui si e' detto in precedenza.
 Quanto  ai  limiti  di  ordine procedurale, la scelta del RUP sulla eventuale  contrazione  dei livelli progettuali, nel senso piu' volte precisato,  deve  essere sorretta da adeguata motivazione, sottoposta ad  approvazione  da  parte  della  S.A.  ed  inserita  nel documento preliminare  all'avvio  della  progettazione  (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 15, comma 5, lettera l).
 In base a quanto sopra:
 il Consiglio ritiene che:
 il  progetto,  alla  luce  dell'art.  16, comma 1, della legge n. 109/1994  e  s.m.,  si  articola,  secondo  tre livelli di successivi approfondimenti  tecnici,  in  preliminare,  definitivo ed esecutivo, salva  la  diversa disciplina relativa ad alcune tipologie lavorative in appresso indicata;
 il  RUP  puo' modificare ovvero integrare i contenuti dei singoli livelli  progettuali  qualora  li  ritenga insufficienti od eccessivi (art. 16, comma 2, legge n. 109/1994 e s.m.);
 al  RUP  e'  attribuita la facolta', intesa come discrezionalita' tecnica, di ridurre il numero dei livelli di progettazione attraverso l'unificazione  di uno o piu' livelli. Tale facolta' e' da intendersi circoscritta   a   casi   di   non  elevata  complessita'  dell'opera (nell'accezione  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999)  o  di  non elevata rilevanza  economica. Le relative motivazioni devono essere riportate nel  documento preliminare all'avvio della progettazione (decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999, art. 15, comma 5, lettera l), e sottoposte ad approvazione da parte della stazione appaltante;
 nel  caso  di unificazione di due livelli di progettazione il RUP deve  assicurare che il livello di progettazione successivo assorba i contenuti principali ed essenziali del livello precedente, nei limiti indicati dallo stesso RUP;
 l'unificazione   di   piu'  livelli  di  progettazione  non  puo' comportare  il ridimensionamento dei contenuti del progetto esecutivo che  costituisce  la  base  per  la materiale esecuzione dei lavori o comunque,  piu'  in  generale,  dei  contenuti dell'ultimo livello di progettazione posto a base di gara, tranne che nei casi espressamente indicati dalla normativa;
 per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  1.000.000  di euro, il progetto  preliminare puo' essere sostituito, ai fini dell'inclusione nell'elenco  annuale  dei lavori, da uno studio di fattibilita' (art. 14, comma 6 della legge n. 109/1994 e s.m.);
 per   i  lavori  di  manutenzione,  il  progetto  preliminare  e' sostituito  dalla stima sommaria dei costi, con l'indicazione precisa degli interventi di manutenzione;
 per  i  lavori aventi ad oggetto i beni del patrimonio culturale, come  individuati  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n. 30 del 22 gennaio  2004  (e  del  decreto  legislativo  n. 42 del 22 gennaio 2004),  l'affidamento  e'  disposto  (art. 8) sulla base del progetto definitivo,  mentre  la  redazione  del  progetto  esecutivo, ove sia ritenuta   necessaria   dalla   stazione  appaltante,  e'  effettuata dall'appaltatore,  dopo  l'aggiudicazione. Rimane comunque necessario che  il  progetto  definitivo sia integrato dal capitolato speciale e dallo   schema   del   contratto  e  che  sia  redatto  il  piano  di manutenzione.
 Roma, 22 novembre 2005
 Il Presidente: Rossi Brigante
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