Gazzetta n. 303 del 2005-12-30
UNIVERSITA' DI SASSARI
DECRETO RETTORALE 15 dicembre 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare 1'art. 6;
Visto il decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39, del 16 febbraio 1995, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari e successive modificazioni;
Vista la delibera del senato accademico del 14 luglio 2005, con la quale e' stata approvata la proposta di revisione dello Statuto riguardante gli articoli 76, primo comma, e 80;
Vista la delibera del senato accademico dell'8 novembre 2005, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto, la nuova formulazione degli articoli 76, primo comma, e 80 dello Statuto;
Vista la nota rettorale prot. n. 35054 del 17 novembre 2005, con la quale e' stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la delibera del senato accademico prima citata;
Vista la nota ministeriale prot. n. 4626 del 6 dicembre 2005, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare;
Decreta:
Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato, per quanto riguarda il Capo VI - Articoli 76, primo comma, e 80, come appresso indicato:
Capo VI
(Omissis).
Art. 76.
Durata degli Organi
Nel primo comma, le parole «due volte» sono sostituite dalle seguenti: «tre volte».
(Omissis).
L'art. 80 e' interamente sostituito dal seguente:
Art. 80.
Revisione dello Statuto
1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto puo' essere assunta dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dalla consulta, dal consiglio degli studenti, da un consiglio di facolta' o di dipartimento, dalla conferenza permanente dei direttori di dipartimento, da un decimo del personale tecnico-amministrativo.
2. La revisione e' deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti del senato accademico integrato da:
un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore o un assistente del ruolo ad esaurimento e uno studente per ciascun consiglio di facolta' eletti al loro interno dalle rispettive categorie;
sei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di cui quattro eletti al loro interno dai rappresentanti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico e nei consigli di facolta' e due eletti al suo interno dal personale dell'amministrazione centrale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sassari, 15 dicembre 2005
Il rettore: Maida