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| Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |  | UNIVERSITA' DI SASSARI |  | DECRETO RETTORALE 15 dicembre 2005 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  | IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare 1'art. 6;
 Visto  il  decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39, del 16 febbraio 1995, con il quale e' stato  emanato  lo  Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari e successive modificazioni;
 Vista  la delibera del senato accademico del 14 luglio 2005, con la quale  e'  stata  approvata  la  proposta  di revisione dello Statuto riguardante gli articoli 76, primo comma, e 80;
 Vista  la  delibera del senato accademico dell'8 novembre 2005, con la  quale e' stata approvata, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto, la nuova  formulazione  degli  articoli 76,  primo  comma,  e  80  dello Statuto;
 Vista la nota rettorale prot. n. 35054 del 17 novembre 2005, con la quale e' stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la delibera del senato accademico prima citata;
 Vista  la  nota ministeriale prot. n. 4626 del 6 dicembre 2005, con la  quale  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare;
 Decreta:
 Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, emanato con decreto  rettorale  n.  60  del  1° febbraio  1995,  pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.  39  del  16 febbraio  1995,  e  successive modificazioni, viene ulteriormente modificato, per quanto riguarda il Capo VI - Articoli 76, primo comma, e 80, come appresso indicato:
 Capo VI
 (Omissis).
 Art. 76.
 Durata degli Organi
 Nel  primo  comma,  le  parole  «due  volte»  sono sostituite dalle seguenti: «tre volte».
 (Omissis).
 L'art. 80 e' interamente sostituito dal seguente:
 Art. 80.
 Revisione dello Statuto
 1.  L'iniziativa per la revisione dello Statuto puo' essere assunta dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dalla  consulta,  dal  consiglio  degli  studenti, da un consiglio di facolta' o di dipartimento, dalla conferenza permanente dei direttori di dipartimento, da un decimo del personale tecnico-amministrativo.
 2.  La  revisione  e'  deliberata  a  maggioranza dei due terzi dei componenti del senato accademico integrato da:
 un  professore  di prima fascia, un professore di seconda fascia, un  ricercatore  o  un  assistente  del  ruolo  ad  esaurimento e uno studente  per  ciascun  consiglio  di facolta' eletti al loro interno dalle rispettive categorie;
 sei  rappresentanti  del  personale tecnico-amministrativo di cui quattro  eletti  al  loro interno dai rappresentanti nel consiglio di amministrazione,  nel  senato accademico e nei consigli di facolta' e due   eletti   al  suo  interno  dal  personale  dell'amministrazione centrale.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Sassari, 15 dicembre 2005
 Il rettore: Maida
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