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| Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 14 dicembre 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo  denominato  I.C.Q.  - Istituto Calabria Qualita'  Srl,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato  I.C.Q.  -  Istituto  Calabria Qualita' Srl con decreto del 7 giugno 2002, e stata prorogata fino al 2 gennaio 2006;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di  origine  protetta  «Capocollo  di  Calabria», allo schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Capocollo  di Calabria»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 7 giugno 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo I.C.Q.  Istituto Calabria Qualita' Srl con sede in Cosenza, via E. De Nicola  n.  82,  con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Capocollo  di Calabria» registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio   1998,   gia'  prorogata  con  decreti  3 maggio  2005  e 1° settembre  2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2006.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 dicembre 2005
 Il direttore generale: La Torre
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