Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |
IULM - LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO |
DECRETO RETTORALE 12 dicembre 2005 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21; Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle universita' non statali legalmente riconosciute; Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca; Visto lo statuto di autonomia della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni; Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 30 novembre 2005 e dal senato accademico in data 1° dicembre 2005; Vista la nota rettorale prot. n. 5391/II/DS in data 1° dicembre 2005 con la quale sono state trasmesse al MIUR le modifiche di statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989; Considerato che la nota ministeriale in data 6 dicembre 2005 prot. n. 4753 non contiene osservazioni o rilievi; Decreta: Lo statuto di autonomia della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come da testo che si riporta nell'allegato, che e' parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 12 dicembre 2005 Il rettore: Puglisi | Allegato A STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM. Titolo I PRINCIPI GENERALI Art. 1. Denominazione e finalita' 1. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM, con sedi in Milano e Feltre, e' finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attivita' e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico. 2. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM e' una comunita' universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM. 3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignita' secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri. 4. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: a) laurea (L); b) laurea magistrale (LM); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR); e) master universitario I livello (MU I); f) master universitario II livello (MU II), e puo' inoltre organizzare: g) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente; h) master; i) altre attivita' di formazione superiore. 5. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, la Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali sia in Italia che all'estero. Art. 2. Personalita' giuridica e fonti normative 1. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM e' dotata di personalita' giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168. 2. L'attivita' della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM - nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le universita' libere - e' disciplinata secondo il presente statuto e dai seguenti regolamenti: a) regolamento didattico di ateneo; b) regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Universita' o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili. Art. 3. Enti promotori e fonti di finanziamento 1. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM, promossa e fondata dalla «Fondazione scuola superiore per interpreti e traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa. 2. Le fonti di finanziamento della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, legati e beni patrimoniali di sua proprieta' nonche' da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati. Art. 4. Liberta' di insegnamento 1. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, liberta' di insegnamento e di ricerca, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Art. 5. Diritto allo studio 1. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo. 2. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attivita' culturali e ricreative. 3. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di ateneo e delle strutture didattiche. Art. 6. Attivita' sportive 1. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' sportive degli studenti anche mediante convenzioni con le associazioni operanti in tali ambiti. Titolo II AUTORITA' ACCADEMICHE Capo I Generalita' Art. 7. Organi di governo 1. Sono organi di governo della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM: a) il consiglio di amministrazione; b) il senato accademico; c) il rettore; d) il direttore amministrativo. 2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello statuto e delle leggi applicabili all'Universita', ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. Capo II Il consiglio di amministrazione Art. 8. Composizione 1. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'ateneo, nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM. 2. Esso e' costituito: a) dal rettore; b) dai presidi di facolta'; c) da due rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione scuola superiore per interpreti e traduttori»; d) dal sindaco di Feltre pro-tempore o suo delegato, nel vigore di una convenzione che regoli i rapporti tra l'Universita' IULM e le istituzioni locali; e) da un rappresentante del MIUR; f) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; g) dal presidente della Camera di commercio di Milano o da un componente della giunta camerale da lui designato; h) da un massimo di due membri, cooptati a maggioranza assoluta dei consiglieri, sentito il senato accademico, che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'Universita' IULM. Essi, di norma, non debbono avere rapporto di dipendenza con l'ateneo; i) fino a due componenti, designati a maggioranza assoluta dal senato accademico, scelti tra personalita' del mondo imprenditoriale e culturale che possono contribuire in modo significativo allo sviluppo dell'Universita' IULM nelle sue aree di competenza scientifica; j) dal direttore amministrativo che funge da segretario; k) da un rappresentante degli studenti. 3. La mancanza di una o piu' delle sue componenti non inficia la regolarita' delle sedute. La nomina di componenti di cui alle lettere h) e i) e' facoltativa. Art. 9. Attribuzioni 1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Universita', de liberando sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; b) elegge il rettore secondo le modalita' di cui al successivo art. 16; c) puo' conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata; d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore amministrativo, scelto tra i dirigenti pubblici e privati, ovvero tra manager di chiara fama italiani e stranieri; e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo; f) delibera sugli stanziamenti ordinari e straordinari di fondi all'Universita' per quanto attiene all'attivita' didattica e di ricerca, su proposta del senato accademico; g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attivita' didattica, su proposta del senato accademico; h) delibera sulle modifiche di statuto anche su proposta del senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, e sentiti i consigli di facolta' per le materie relative all'ordinamento didattico; i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente statuto, su proposta del senato accademico; j) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di nuove facolta', corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attivita' didattica superiore; k) delibera, su proposta del senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facolta', corso di laurea o altra attivita' di istruzione superiore; l) nomina i membri del nucleo di valutazione, su parere del senato accademico, e ne determina la durata. Art. 10. Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. 2. Esso: a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione il rettore, il direttore amministrativo, i presidi di facolta' e il rappresentante degli studenti. Puo' eleggere altresi', sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario; b) nelle materie diverse dalla nomina del presidente e del direttore amministrativo, delibera a maggioranza dei votanti. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti; c) si riunisce di diritto dieci volte l'anno, e tutte le volte che il presidente o il rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purche' con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica; d) puo' nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne; e) nelle materie non previste dal presente Statuto, puo' adottare un regolamento interno. Art. 11. Indennita' 1. Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformita' con la normativa vigente, la misura delle indennita' dovute: a) al presidente del consiglio di amministrazione; b) al rettore e ai pro-rettori; c) ai presidi di facolta'; d) ai presidenti dei settori accademici; e) ai componenti del consiglio di amministrazione; ed inoltre: f) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal consiglio di amministrazione; g) ai presidenti dei centri di servizio e ai direttori dei centri di ricerca. Art. 12. Il presidente del consiglio di amministrazione 1. Il presidente del consiglio di amministrazione: a) ha la legale rappresentanza della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM; b) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e ne formula gli ordini del giorno; c) sovrintende e garantisce l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione. 2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'ateneo, sono attribuiti al rettore. Capo III Il senato accademico Art. 13. Composizione 1. Il senato accademico e' l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attivita' di didattica e di ricerca della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM. 2. Esso e' costituito: a) dal rettore; b) dai presidi di facolta'; c) dai presidenti dei settori accademici; d) dal direttore amministrativo che funge da segretario e che ha voto consultivo; e) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Art. 14. Attribuzioni 1. Il senato accademico: a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione e ne verifica l'attuazione; b) propone al consiglio di amministrazione una terna di professori per la designazione del rettore secondo le modalita' di cui al successivo art. 16; c) elegge i presidi delle facolta' secondo le modalita' di cui al successivo art. 21; d) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni facolta' o settore accademico; e) provvede all'attribuzione per ogni facolta', sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, di posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore universitario; f) delibera in merito alle proposte dei consigli di facolta', relative alla costituzione dei settori accademici; g) ratifica le deliberazioni dei consigli di facolta', circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attivita' didattica; h) formula proposte, sentito il consiglio di facolta', sul numero programmato per ogni corso di studio; i) propone al consiglio di amministrazione modifiche di statuto e da' parere su proposte avanzate da questo, propone il regolamento didattico di ateneo, sull'approvazione del quale e' richiesta la maggioranza degli aventi diritto; j) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2; k) delibera sulle risorse assegnate dal consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, secondo le modalita' previste dai regolamenti relativi alla ricerca, agli istituti e ai centri di ricerca e servizio; l) predispone le relazioni richieste dalla legge; m) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attivita' post-lauream; n) valuta la fattibilita' delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali; o) formula il parere sulla composizione del nucleo di valutazione (NUV). 2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adotta a maggioranza dei presenti. A parita' di' voti prevale il voto del rettore. Capo V Il rettore Art. 15. Compiti e attribuzioni del rettore 1. Il rettore rappresenta la comunita' universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta l'universita' quando cio' e' previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del consiglio stesso. 2. Il rettore dura in carica tre anni e puo' essere confermato. 3. Il rettore: a) convoca e presiede le adunanze del senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni; b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attivita' didattica e scientifica; c) vigila sul funzionamento dell'Universita'; d) nomina con suo decreto i presidi delle facolta' eletti dal senato accademico, secondo le modalita' di cui al successivo art. 21; e) esercita l'autorita' disciplinare, secondo la normativa vigente; f) emana lo statuto, i regolamenti di ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonche' i decreti e gli atti di sua competenza; g) adotta, in caso di necessita' e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile; h) nomina uno o piu' pro-rettori e ne precisa i poteri; i) puo' conferire deleghe a professori per materie determinate; j) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche; k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti. Art. 16. Elezione del rettore 1. Il rettore e' eletto dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia dell'Universita' su una terna di nomi proposta dal senato accademico, che comprende il rettore uscente. 2. Qualora il senato accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo il rettore fra tutti gli aventi diritto. 3. Il rettore eletto e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica. Capo V Il direttore amministrativo Art. 17. Il direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo: a) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'Universita' e alla gestione del personale tecnico-amministrativo della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM, in conformita' alle direttive e alle delibere del consiglio di amministrazione; b) provvede all'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi, secondo le modalita' e con i limiti indicati nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. c) esercita la funzione disciplinare sul personale dirigente e tecnico-amministrativo, sentito il rettore; d) dura in carica cinque anni ed e' rinnovabile. Titolo III ORGANO SUSSIDIARIO Capo I Nucleo di valutazione Art. 18. Nucleo di valutazione 1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con decreto del rettore, sentito il consiglio di amministrazione e il senato accademico e' costituito il nucleo di valutazione di ateneo. Il nucleo e' composto da cinque membri, compreso il presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno due esterni all'ateneo stesso e dura in carica tre anni. Titolo IV LE STRUTTURE E LORO ORGANI Capo I La facolta' Art. 19. La facolta' 1. La facolta' organizza e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto. Art. 20. Gli organi della facolta' 1. Sono organi della facolta': a) il preside; b) il consiglio di facolta'. Art. 21. Il preside di facolta' 1. Il preside rappresenta la facolta' ad ogni effetto ed e' responsabile della conduzione della stessa. 2. Il preside e' eletto dal senato accademico tra i professori di prima fascia afferenti alla facolta', sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di facolta', che comprende il preside uscente, nella composizione di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 22, comma 2. 3. Qualora il consiglio di facolta' non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il senato accademico procede alla designazione del preside fra tutti gli aventi diritto. 4. Il preside e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e puo' essere confermato. 5. Il preside: a) convoca e presiede il consiglio di facolta'; b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'; c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Universita'. Art. 22. Il consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che organizza e coordina l'attivita' didattica della facolta'. 2. Il consiglio di facolta': a) propone al senato accademico una terna di professori di prima fascia afferenti alla facolta', contenente il preside uscente, secondo quanto previsto al precedente art. 21; b) elegge, tra i professori di prima fascia della facolta', i presidenti dei consigli di settore accademico, che fanno capo alla facolta'; c) destina le risorse per la didattica deliberate dal senato accademico; d) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni; e) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori; f) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di posti di ricercatore universitario attribuiti dal senato accademico; g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attivita' didattica tenendo conto delle richieste dei consigli di settore accademico; h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'ateneo. 3. Il consiglio di facolta' propone al senato accademico la composizione dei settori accademici, tenendo conto di quanto disposto al successivo art. 23, comma 1. Le determinazioni in materia sono adottate dal senato accademico a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 4. Il consiglio di facolta' e' composto da: a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia; b) tre rappresentanti dei ricercatori universitari; c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; d) tre rappresentanti degli studenti. 5. Ove il consiglio di facolta' svolga anche le funzioni di consiglio di settore accademico, esso e' integrato dai docenti supplenti, affidatari e/o a contratto di insegnamenti ufficiali, con voto consultivo. 6. Il regolamento elettorale determinera' le modalita' di elezione delle rappresentanze suddette. 7. Il consiglio di facolta' puo' avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti. 8. La convocazione ordinaria del consiglio di facolta' deve avvenire di norma almeno una volta al mese. 9. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il consiglio di facolta' delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti e' deliberato in consiglio di facolta' dai professori di ruolo e dai ricercatori. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al consiglio con solo voto consultivo, ad eccezione degli argomenti attinenti l'organizzazione della didattica sui quali hanno voto deliberativo. 10. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del preside. Capo II I consigli di settore accademico Art. 23. I consigli di settore accademico 1. Nella facolta' sono istituiti, per ciascun corso di laurea integrato con i corsi di laurea magistrale ad esso collegati, i consigli di settore accademico, con il compito di gestire tutte le attivita' didattiche necessarie al conseguimento dei relativi titoli di studio ad esclusione di quelle devolute al consiglio di facolta'. 2. In particolare, il consiglio di settore accademico: a) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonche' altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti, fatto salvo il controllo del consiglio di facolta'; b) adotta, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, dal regolamento didattico di Ateneo e dal proprio regolamento, nuove modalita' didattiche; c) predispone le proposte per il fabbisogno di professori a contratto; d) presenta al consiglio di facolta' le richieste di attivazione di insegnamenti; e) esercita inoltre le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai relativi regolamenti. 3. Sono membri del consiglio di settore accademico: a) i professori, compresi quelli a contratto per corsi ufficiali, affidatari e supplenti, che svolgano la loro attivita' didattica nel settore accademico; b) una rappresentanza di ricercatori, pari a un terzo del loro numero e comunque non inferiore a due, afferenti al corso di laurea o al settore accademico; c) tre rappresentanti degli studenti; d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 4. Il regolamento elettorale determinera' le modalita' di elezione delle rappresentanze suddette. 5. I professori a contratto per corsi ufficiali, i ricercatori e i rappresentanti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta. 6. Il consiglio di settore accademico e' presieduto dal presidente eletto dal consiglio di facolta' tra i professori di ruolo di prima fascia della stessa. E' nominato con decreto del rettore ed e' rieleggibile. L'elettorato attivo e' costituito da tutti i componenti del consiglio di facolta'. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il consiglio, da' esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti. Capo III Gli istituti Art. 24. L'istituto 1. L'istituto (a cui devono afferire almeno due docenti ufficiali di cui almeno uno di ruolo presso la Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM) e' la struttura che coordina l'attivita' scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del consiglio di facolta' e dei consigli di settore accademico, allo svolgimento dell'attivita' didattica. 2. L'istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni: a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca e culturale; b) organizza e coordina l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 3. Sono organi dell'istituto: a) il direttore; b) il consiglio d'istituto. Art. 25. Il direttore dell'istituto 1. Il direttore rappresenta l'istituto, convoca e presiede il consiglio d'istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere. 2. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, su proposta del consiglio d'istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell'istituto puo' essere affidata ad un professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell'istituto puo' essere affidata a un professore di ruolo di altra Universita', titolare di supplenza o affidamento nell'Ateneo. Il direttore dell'istituto, se professore di ruolo della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM, dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e puo' essere rieletto. 3. Il direttore puo' designare un vice direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Art. 26. Il consiglio d'istituto 1. Il consiglio d'istituto espleta le competenze attribuitegli dallo statuto, dal regolamento degli istituti e dal vigente ordinamento universitario. 2. Il consiglio d'istituto e' costituito: a) dai professori di ruolo e fuori ruolo; b) dai professori a contratto per corsi ufficiali; c) dai ricercatori afferenti all'istituto. Capo IV I centri di servizio e di ricerca Art. 27. I centri di servizio: generalita' 1. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM puo' istituire centri di servizio a sostegno della didattica, della ricerca e delle attivita' culturali sulla base di progetti proposti dal senato accademico su parere favorevole dei consigli di facolta', approvati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su parere del senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento. 2. I centri di servizio sono istituiti o disattivati con decreto del rettore. 3. Sono organi di ciascun centro di servizio: a) il presidente, scelto tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Universita', nominato con decreto del rettore, sentito il senato accademico; b) il comitato scientifico (di cui la maggioranza deve essere costituita da professori o ricercatori dell'Universita) e' nominato con decreto del rettore sentito il senato accademico e definisce il programma del centro e indica le modalita' del relativo finanziamento. 4. Il funzionamento di ciascun centro di servizio e' stabilito da un apposito regolamento su parere del senato accademico e approvato dal consiglio di amministrazione. 5. Il presidente e il comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati. Art. 28. I centri di ricerca 1. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM puo' istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attivita' di ricerca di istituti o gruppi di docenti in coordinamento con le attivita' delle altre strutture didattiche e dei centri di servizio. Il consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su parere del senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento. 2. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del rettore, sentito il senato accademico. 3. Sono organi del centro: a) il comitato scientifico, composto, di norma, da tre professori o ricercatori di ruolo dell'Universita', responsabili delle sezioni, oltre al direttore, nominati con decreto del rettore sentito il senato accademico; b) il direttore, nominato con decreto del rettore, sentito il senato accademico. 4. Il direttore e il comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati. Titolo V I SOGGETTI Capo I Il personale docente Art. 29. Docenti 1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM comprende le seguenti fasce: a) professori di prima fascia; b) professori di seconda fascia. 2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a venti posti. 3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a quaranta posti. 4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i docenti sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca. 5. I docenti sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e digoverno, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario. Art. 30. Stato giuridico dei docenti 1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Universita' dello Stato. 2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni. 3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991. 5. In caso di trasferimento alla Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle universita' statali. Art. 31. Ricercatori universitari 1. Il ruolo organico dei ricercatori universitari e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a sessanta posti. 2. I ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca, secondo i compiti e le funzioni previste dall'ordinamento universitario e dalle norme di legge vigenti. 3. I ricercatori sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative. 4. Per le modalita' inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle Universita' dello Stato. 5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni. 6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). 7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991. 8. In caso di trasferimento alla Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle universita' statali. Art. 32. Docenti a contratto 1. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM puo' stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi della legge n. 127 e del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998, della legge n. 230 del 4 novembre 2005 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni. 2. Nei casi in cui risulti impossibile provvedere diversamente alla copertura di insegnamenti ufficiali, la Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM puo' stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri di comprovata qualificazione scientifica, culturale o professionale ai sensi della legge n. 127/1997 e del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998, della legge n. 230 del 4 novembre 2005 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni. Art. 33. Borse di addestramento alla ricerca 1. Al fine di favorire la formazione di giovani laureati, la Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM, oltre le borse di studio post lauream previste dalle norme legislative in vigore, puo' assegnare borse di addestramento alla ricerca secondo le modalita' definite dal regolamento didattico d'Ateneo. Capo II Il personale dirigente e tecnico-amministrativo Art. 34. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo 1. Il consiglio di amministrazione della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali. 2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui e' preposto. 3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Universita' ai quali e' assegnato ed e' tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento. 4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente statuto. 5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali. 6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalita' di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto-regolamento del personale tecnico-amministrativo della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM stipulato dal consiglio di amministrazione con le rappresentanze sindacali. 7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennita' di anzianita'. Capo III Gli studenti Art. 35. Gli studenti 1. Sono studenti della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di primo e secondo livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attivita' di formazione superiore. 2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con la loro formazione. 3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM puo' programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari di primo e secondo livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. I criteri, le modalita' di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo. 4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto. 5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilita e delle finalita previste. 6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte. Capo IV Altri soggetti Art. 36. Altri soggetti 1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attivita' di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici. 2. I soggetti che frequentano la Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM per attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Universita' in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione. Titolo VI ORDINAMENTO DEGLI STUDI Art. 37. Facolta' attivate 1. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM e' articolata nelle seguenti facolta': a) facolta' di lingue, letterature e culture moderne; b) facolta' di scienze della comunicazione e dello spettacolo. 2. Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del senato accademico, su proposta delle strutture interessate e approvazione del consiglio di amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con decreto del rettore. 3. Gli ordinamenti degli studi delle facolta', dei corsi di laurea, di laurea magistrale, dei master universitari di primo e secondo livello e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM, sono determinati dal regolamento didattico d'Ateneo. Art. 38. Altre attivita' didattiche 1. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM puo' organizzare e promuovere: a) corsi di formazione post lauream (master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati; b) periodi di studio all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Universita'. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purche' sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facolta'; c) corsi per studenti provenienti da universita' straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private; d) corsi e attivita' di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341; e) corsi a distanza (corsi aperti) per gli studenti che non possono frequentare con regolarita' le lezioni e le esercitazioni; f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati. 2. Tutte le predette iniziative sono approvate dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico. Art. 39. Attivita' di tutorato 1. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM istituisce con proprio regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi. 2. Il regolamento per il tutorato e' approvato dal senato accademico, sentiti i consigli di facolta', e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato. Titolo VII COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 40. Collegio dei revisori dei conti 1. La revisione della gestione amministrativo-contabile della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM e' effettuata da un collegio dei revisori dei conti. Il consiglio d'amministrazione puo' anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una societa' specializzata. 2. Il collegio, composto da tre membri effettivi, e' nominato dal rettore con suo decreto, sentito il senato accademico e il consiglio d'amministrazione limitatamente alla determinazione dei compensi. Il decreto rettorale individua anche il membro del collegio che svolgera' le funzioni di presidente. Il collegio e' scelto tra persone dotate di elevate capacita' tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, iscritte all'albo dei revisori contabili. Esso dura in carica un triennio ed e' rinnovabile. 3. La carica di revisore contabile e' incompatibile con qualunque altro incarico interno all'Universita'. 4. I membri del collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute del consiglio di amministrazione dell'Universita'. Titolo VIII NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 41. Mandati elettivi 1. Il consiglio di amministrazione sara' comunque integrato con la nuova componente prevista dall'art. 8, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto. Art. 42. Entrata in vigore dello statuto 1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del rettore di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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