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| Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |  |  |  | DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273 |  | Definizione  e  proroga dei termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire  la  puntuale  attuazione  di  adempimenti  da parte della pubblica  amministrazione,  nonche'  per corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto  con  il  Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1.
 Definizione transattiva delle controversie
 per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
 1.  All'articolo  9-bis,  comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla  gestione  delle  attivita'  connesse  alla  definizione  delle controversie di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.
 |  | Art. 1-bis (3) (( Servizi a domanda individuale ))
 
 (( 1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma  1,  lettera e), e 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, sono compresi quelli  inerenti  i  collegamenti  con  le  centrali  operative della Polizia  locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attivita' produttive e dei servizi. ))
 |  | Art. 2. Fondo per la produzione, la distribuzione
 l'esercizio e le industrie tecniche
 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le parole: "fino al 31 dicembre  2005"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non oltre il 30 giugno 2006".
 |  | Art. 3. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato al  31  dicembre  2005  dall'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004,  n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  306,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre 2006, limitatamente  agli enti di cui alla tabella "A" del medesimo decreto legislativo,  per  i  quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 2.  Il  termine  per la revisione dello statuto, l'approvazione del regolamento  di  organizzazione  e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, nonche' per il rinnovo dei relativi organi statutari, e' prorogato al 31 dicembre 2006.
 |  | Art. 4. Mandato dei Consigli della rappresentanza militare
 1.  Il  mandato  dei  componenti  in  carica del consiglio centrale interforze   della  rappresentanza  militare,  nonche'  dei  consigli centrali,   intermedi   e   di   base  dell'Esercito,  della  Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di   finanza,  eletti  nelle  categorie  del  personale  in  servizio permanente volontario, gia' prorogato al 15 maggio 2006 dall'articolo 5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con modificazioni,  dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006.
 |  | Art. 4-bis (3) (( Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa ))
 
 ((  1.  All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136, le  parole:  "per  la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2009". ))
 |  | Art. 4-ter (3) (( Differimento di termini in materia fiscale ))
 
 ((  1.  All'articolo  3  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  1,  lettera  b),  sesto  periodo,  le  parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";
 b)  al  comma  1,  lettera  b),  decimo  periodo,  le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006" e le  parole:  "31  ottobre  2005"  sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2006". ))
 |  | Art. 4-quater (3) (( Infrastrutture militari e assegnazione
 di fondi al Ministero della difesa ))
 
 ((  1.  All'articolo 26, comma 11-quater, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24   novembre   2003,   n.   326,   le  parole:  "non  ubicati  nelle infrastrutture militari" si intendono riferite agli alloggi non posti al  diretto  e  funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari,  ai  sensi  dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.
 2.  Le  eventuali  maggiori  entrate  derivanti dall'attuazione del comma   1   sono   destinate,   in   conformita'  a  quanto  previsto dall'articolo  1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla riduzione del debito.
 3.  Al  comma  40  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Una quota del predetto  importo,  pari  a 250 milioni di euro, e' destinata, per 50 milioni  di  euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  2  della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante parte,  pari  a  200 milioni di euro, e' assegnata al Ministero della difesa  su  appositi  fondi  relativi  ai  consumi  intermedi  e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli  interessati,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa da comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero dell'economia   e   delle  finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  di bilancio,  nonche'  alle  Commissioni  parlamentari competenti e alla Corte dei conti". ))
 |  | Art. 5. Adeguamento alle prescrizioni antincendio
 per le strutture ricettive
 1.  Il  termine  per  il  completamento  degli investimenti per gli adempimenti  relativi  alla  messa a norma delle strutture ricettive, previsto  dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e'  ulteriormente  prorogato  al  30  giugno  2006 per le imprese che abbiano  presentato  la  richiesta  di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004.
 |  | Art. 6. Iscrizioni alla scuola dell'infanzia
 1.  All'articolo  7,  comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le parole:  «2003-2004,  2004-2005  e  2005-2006»  sono sostituite dalle seguenti: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007».
 |  | Art. 7. Universita' «Carlo Bo» di Urbino
 1.  All'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,  le  parole:  «entro  centottanta  giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci mesi».
 |  | Art. 8. Personale docente e non docente universitario
 1.  Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge 9 novembre  2004,  n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.
 |  | Art. 9. Programma Socrates
 1.  L'istituto  nazionale  di documentazione per l'innovazione e la ricerca  educativa  di  cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio  1999,  n.  258, e' autorizzato ad avvalersi fino al 30 giugno 2006,  per  la realizzazione del programma Socrates, del personale di cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  9  novembre  2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.
 |  | Art. 10. Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali
 1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto   legislativo   30   giugno   2003,   n.  196,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) all'articolo 180:
 1)  al  comma  1  le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006";
 2)  al comma 3 le parole: "31 marzo 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";
 b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2006".
 |  | Art. 11. Procedure di integrazione della documentazione
 in materia edilizia
 1.  L'integrazione  documentale  prevista  nell'allegato 1,  ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo  10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, puo' essere effettuata entro il 30 aprile 2006.
 |  | Art. 12. Diritto annuale delle Camere di commercio
 1.  All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le  parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004, 2005 e 2006».
 |  | Art. 13. Edilizia residenziale pubblica
 1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le  parole: "ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136" e le parole: "da ratificare entro trentasei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono  sostituite  dalle seguenti: "da ratificare entro il 31 dicembre 2007".
 2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli  articoli  11,  comma  2,  e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999,  n.  136,  gia'  prorogati  al  31  dicembre 2005 dall'articolo 19-quinquies  del  decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.
 |  | Art. 14. Attivita' di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.
 1.  All'articolo  3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo  le  parole: «per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2006».
 |  | Art. 15. Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
 1.  All'articolo  17,  comma  10,  del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005» sono  sostituite  dalle  seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006».
 |  | Art. 16. Permanenza in carica del Consiglio nazionale
 degli studenti universitari
 1.  Il  Consiglio  nazionale  degli  studenti  universitari (CNSU), rinnovato  ai  sensi  dell'articolo  3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,  n.  105,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,  n.  170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino al 30 aprile 2007.
 |  | Art. 17 Codice della strada
 
 1.  All'articolo  72  del  codice  della  strada, di cui al decreto legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2005" sono
 sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"; b) al  comma  2-ter il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli
 autoveicoli,  i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto
 di  cose,  di  massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t,
 sono  equipaggiati  con  dispositivi,  di  tipo  omologato, atti a
 ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La
 prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a
 decorrere dal 1ª gennaio 2007.".
 |  | Art. 18. Giurisdizioni
 1.  I giudici onorari aggregati il cui mandato scade tra la data di entrata  in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2006, anche per  effetto  della  proroga  disposta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la  proroga  di  cui  all'articolo  4, comma 1, della legge 22 luglio 1997,  n.  276,  e  fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma  4,  della  stessa  legge,  sono prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006.
 2.  All'articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186,  le parole: "nei primi quindici giorni del mese di gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi quattro mesi dell'anno".
 3.   La   disposizione   di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  97 dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel  senso  che  e'  consentita l'assunzione prioritaria degli idonei dell'ultimo  concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004.
 4.  Per  le  finalita'  di cui al comma 3 la dotazione organica del Consiglio  di  Stato e' incrementata di una unita' a decorrere dal 1° gennaio  2006.  Alla  relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
 |  | Art. 19. Conversione in tecnica digitale del sistema
 televisivo su frequenze terrestri
 1.  All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,  le  parole:  «entro l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro  l'anno 2008. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione».
 |  | Art. 19-bis (3) (( Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ))
 
 ((  1. L'art. 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ))
 |  | Art. 20. Interventi in materia di ammortizzatori sociali
 1.  All'articolo  1,  comma  1,  primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre  2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2004,  n. 291, dopo le parole: "puo' essere prorogato" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  sulla  base di specifici accordi in sede governativa," e, nel secondo periodo, le parole: "43 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "63 milioni di euro".
 2.  All'articolo  1,  comma  1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo  1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6-septies del   decreto-legge   30  dicembre  2004,  n.  314,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo  2005,  n. 26, le parole: "31 dicembre  2005"  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006" e dopo  le  parole:  "per  ciascuno  degli anni 2003, 2004 e 2005" sono inserite le seguenti: "e di 45 milioni di euro per il 2006".
 |  | Art. 20-bis (3) (( Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40 ))
 
 ((  1.  Alla  legge  14  febbraio  1987,  n.  40, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  1,  comma 1, le parole: "di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845" sono sostituite dalle seguenti: "come  definite  dall'articolo  117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia";
 b)  all'articolo 1, comma 2, le parole: "siano emanazione o delle organizzazioni  democratiche  e  nazionali dei lavoratori dipendenti, dei  lavoratori  autonomi,  degli imprenditori, o di associazioni con finalita'  formative  e  sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;" sono soppresse;
 c) all'articolo 2, comma 1, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio";
 d) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  sono  stabiliti  criteri  e modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi".
 2.  Per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e'  autorizzata  per  l'anno  2006 la spesa di 13 milioni di euro. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))
 |  | Art. 21. Reclutamento nell'Arma dei carabinieri
 1.  All'articolo  26,  comma  1,  del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  298,  le  parole:  «per  gli  anni  dal 2001 al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2007».
 |  | Art. 22. Incenerimento dei rifiuti
 1.  All'articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005,  n.  133,  le  parole: "28 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2006".
 |  | Art. 22-bis (3) (( Conferimento in discarica dei rifiuti ))
 
 (( 1. Al comma 9 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n. 248, dopo le parole: "di tipo A" sono inserite le seguenti: ", di tipo ex 2A e alle discariche per inerti". ))
 |  | Art. 23. Disposizioni in materia di energia e attivita' produttive
 1.  Il  termine  del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al  31  dicembre  2007  ed  e'  automaticamente prolungato fino al 31 dicembre  2009  qualora  si  verifichi  almeno  una  delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15.
 2.  I  termini  di  cui  al  comma  1  possono essere ulteriormente prorogati   di  un  anno,  con  atto  dell'ente  locale  affidante  o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.
 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164, nonche' la facolta'  di  riscatto  anticipato durante il periodo transitorio, di cui   al   comma  1,  se  prevista  nell'atto  di  affidamento  o  di concessione.
 4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione  delle  reti  e  la gestione della distribuzione di gas naturale  ai  sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784,  e  dell'articolo  9  della  legge  7  agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento.
 5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente   decreto,  previsti  per  l'adeguamento  alle  prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano
 emissioni   in   atmosfera   sono  prorogati  di  sessanta  giorni,
 decorrenti: a) dalla "messa in esercizio dell'impianto", intesa come data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;
 b)  dalla  "entrata in esercizio dell'impianto", intesa come data successiva  al  completamento  del  collaudo,  a  partire dalla quale l'impianto,  nel  suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative   definitive,   ossia   quando,   decorsi  sei  mesi  dalla comunicazione  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203, si prevede il passaggio  del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.
 |  | Art. 23-bis (3) (( Convenzioni per la gestione di interventi
 in favore delle imprese artigiane ))
 
 (( 1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni,  contributi  o  incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo  3,  comma  1,  della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo  15  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112, possono  essere  prorogate,  con  atti  integrativi delle convenzioni stesse,  per  una  sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla  meta'  dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni. ))
 |  | Art. 23-ter (3) (( Convenzione di Parigi per il disarmo chimico ))
 
 (( 1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
 della  legge  18  novembre  1995,  n.  496,  e  rinnovati  ai sensi dell'art.  25  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni. ))
 |  | Art. 23-quater (3) (( Denunce dei pozzi ))
 
 ((  1.  All'articolo  23,  comma  6-bis, del decreto legislativo 11 maggio  1999,  n.  152, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006". ))
 |  | Art. 23-quinquies (3) (( Differimento di termini e agevolazioni concernenti
 aree colpite da calamita' naturali ))
 
 ((  1.  I  termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003,  n.  383, gia' differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, nonche¨  i termini di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al   decreto   del   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  13  aprile  2000,  n.  125, e all'articolo 1-bis,  comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  ottobre  2004,  n.  257,  sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006.
 2.  I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre  1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio  1995,  n.  35,  riammessi  alle agevolazioni ai sensi degli articoli  2  e 3 del citato regolamento di cui al decreto 10 dicembre 2003,  n.  383,  beneficiano  delle  provvidenze di cui agli articoli 4-quinquies,  comma  4,  del  decreto-legge  19  maggio 1997, n. 130, convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e 4-bis,   comma   5,  del  decreto-legge  12  ottobre  2000,  n.  279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
 3.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di cui  al  decreto  10  dicembre  2003, n. 383, relativamente ai lavori svolti  in economia nonche' le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e  7 del medesimo regolamento, si applicano anche ai finanziamenti di cui  all'articolo  4-quinquies  del  decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228,  e  successive  modificazioni. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica  24  aprile  1998, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, sono ammesse  alle  agevolazioni,  nel  limite della capacita' produttiva, anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di integrazioni  per  maggiori  spese  sostenute  entro  il  periodo  di preammortamento. ))
 |  | Art. 24. Termini in materia di assicurazioni
 1. L'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della legge  29 ottobre  1961,  n.  1216,  introdotto dall'articolo 353 del codice  delle  assicurazioni  private,  di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1° gennaio 2007.
 |  | Art. 24-bis (3) (( Tutela del risparmio ))
 
 (( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere  b)  e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti  assicurativi,  e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. ))
 |  | Art. 25. Disposizioni in materia di catasto
 1.  Il  termine  di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo  7  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'esercizio  delle  funzioni  previste  dall'articolo  66  del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, e' prorogato di un anno.
 |  | Art. 26. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura
 1.  All'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284,  le  parole: "31 dicembre 2005", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
 |  | Art. 27. Disposizioni in materia di Consorzi agrari
 1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso il predetto termine, entro  trenta  giorni  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, provvede  alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni    dei    Consorzi   agrari   in   liquidazione   coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria.".
 2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n.  266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di  cui  all'articolo  5,  comma  4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410";
 b)  dopo  le  parole: "di liquidazione, valuta", sono inserite le seguenti:  ", di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,".
 3.  All'articolo  12  del  decreto-legge  9  novembre 2004, n. 266, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e' istituita una commissione di valutazione  delle  attivita'  dei consorzi agrari. La commissione e' composta    da    cinque    membri,    appartenenti   alla   pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.".
 |  | Art. 28 Personale del Ministero degli affari esteri
 
 1.  Per  assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali,  le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6  settembre  2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.
 |  | Art. 28-bis (3) (( Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati
 dai territori attualmente italiani, gia' austroungarici,
 e ai loro discendenti.))
 
 ((  1.  Per  le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della  legge  14  dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui  al  comma  2  del  medesimo articolo 1 e' prorogato di ulteriori cinque anni. ))
 |  | Art. 29. Trasformazione e soppressione di enti pubblici
 1.  All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le  parole:  "31  dicembre  2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
 |  | Art. 30 Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli
 
 All'articolo  3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  le  parole: "nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004  e  nei  limiti  della  somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" sono sostituite dalle seguenti: "nel  limite  della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli  anni  dal  2006 al 2010" e le parole: "da emanarsi entro il 31 dicembre  2004"  sono  sostituite  dalle seguenti: "da emanarsi entro trenta   giorni   dalla   decisione   della  Commissione  europea  di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma".
 |  | Art. 31. Disposizioni in materia di fiscalita' di impresa
 1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al  28 febbraio  2006.  I  termini  connessi sono prorogati di dodici mesi.
 2.  La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  riferita  all'anno finanziario 2006, e' specificata  nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005;  conseguentemente  il  decreto  di cui al comma 340 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo del medesimo comma.
 |  | Art. 31-bis (3) (( Differimento di termini in materia di etichettatura ))
 
 ((  1.  L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui all'articolo 10 del predetto codice. ))
 |  | Art. 32. Controllo sulla gestione degli enti
 1.  Il  termine  previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai Ministeri  vigilanti  dei  bilanci  degli  enti che vi sono tenuti e' prorogato  di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall'anno 2006,  effettuano  la  trasmissione  in  via  telematica  ai predetti Ministeri  nonche',  insieme  ai  conti  consuntivi,  ai  bilanci  di previsione   e   alle  relative  variazioni,  al  Dipartimento  della Ragioneria    generale    dello    Stato,   cui   gli   stessi   sono obbligatoriamente   inoltrati   in   via   telematica,   a  decorrere dall'esercizio  2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato,  sentiti  i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'  applicative  del presente articolo, incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.
 |  | Art. 33. Esposizione permanente del design italiano
 e del made in Italy
 1.  Le  risorse gia' previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al  comma  70  dell'articolo  4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come  integrate  per  l'anno  2005  dall'articolo 1, comma 230, della legge  30 dicembre  2004,  n.  311, costituiscono il patrimonio della Fondazione  appositamente  costituita  dal  Ministro  delle attivita' produttive  per  la  gestione  dell'Esposizione permanente del design italiano  e  del  made in Italy, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo articolo 4,  e  sono  alla  Fondazione  stessa  trasferite  entro  il 28 febbraio 2006, al fine di favorirne l'immediata operativita'.
 |  | Art. 34. Servizi pubblici di motorizzazione
 1.  In  relazione  alla  pubblica utilita' del servizio erogato dal Centro  elaborazione  dati  (CED)  del  Dipartimento  per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di  garantire la piena continuita' nelle more del completamento delle procedure  per  il  nuovo  affidamento  della  gestione  del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e' autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili  per  le  attivita'  del  CED,  ai  sensi del comma 2 del medesimo  articolo  23 della citata legge n. 62 del 2005, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.
 |  | Art. 35. Procedure di reclutamento docenti universitari
 1. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005,  n.  230, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti:  «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione  della  delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
 |  | Art. 36. Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza
 1.  All'articolo  160  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive   modificazioni,  dopo  il  primo  comma  e'  aggiunto  il seguente:  «Ai  fini  di  cui  al  primo  comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.».
 |  | Art. 37. Interventi per taluni settori industriali
 1.  Al  fine  di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli  interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi alle aree ad elevata specializzazione settoriale  del  "Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero" individuate dalla  regione  Puglia  nei  comuni  delle aree P.I.T. n. 2 Area Nord Barese,  P.I.T.  n.  4  Area  della  Murgia  e P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese,   pubblicate   nel   supplemento   del  Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.
 |  | Art. 38. Disposizioni per il servizio farmaceutico
 1.  Al  fine  di  favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza  farmaceutica  territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali  di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in  regime  di  Servizio  sanitario  nazionale  al netto dell'IVA non superiore    ad   euro   258.228,45   sono   ulteriormente   ridotte, limitatamente  all'arco  temporale  decorrente  dal  1°  marzo  al 31 dicembre  2006,  rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo  1,  comma  40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive  modificazioni,  nella  misura  stabilita  con decreto del Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  per  una  maggiore  spesa  complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per l'anno 2006.
 2.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.100.000,00  per  l'anno  2006,  si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  | Art. 39. Conservazione delle quote dei limiti
 di impegno per le infrastrutture
 1.  Le  quote  dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma  1  della  legge  1° agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003  e  2004,  non  impegnate  al  31 dicembre  2005,  costituiscono economie  di  bilancio  e  sono  reiscritte  nella  competenza  degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
 |  | Art. 39-bis (3) (( Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 ))
 
 ((  1. Al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  146, e successive  modificazioni,  le  parole  da: "A partire dal 1° gennaio 2013" fino alla fine sono soppresse. ))
 |  | Art. 39-ter (3) (( Differimento di termine in materia
 di sicurezza di impianti sportivi ))
 
 ((  1.  Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro  dell'interno  6  giugno  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  150  del 30 giugno 2005, e' prorogato all'inizio della stagione calcistica 2006-2007. ))
 |  | Art. 39-quater (3) (( Modifica al processo civile ))
 
 (( 1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  maggio  2005,  n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con   modificazioni,   dalla   legge  17  agosto  2005,  n.  168,  e, successivamente,  dall'articolo  1,  comma 6, della legge 28 dicembre 2005,  n.  263, le parole: "1° gennaio 2006", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2006".
 2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le  parole:  "1°  gennaio  2006"  sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2006". ))
 |  | Art. 39-quinquies (3) (( Finanziamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ))
 
 ((  1.  Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  l'ultimo  periodo  e'  soppresso  e  dopo  il medesimo comma e' inserito il seguente:
 "68-bis.  Fermo  restando  il  comma  66  del  presente articolo, l'entita'  della  contribuzione  a  carico  dei soggetti operanti nei settori  dell'energia  elettrica e del gas, gia' determinata ai sensi dell'articolo  2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n.  481,  resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente legge. Successive variazioni della  misura,  necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al  proprio  funzionamento,  e  delle  modalita'  della contribuzione possono  essere adottate dalla Autorita' per l'energia elettrica e il gas  entro  il  predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti    dal    bilancio    approvato   relativo   all'esercizio immediatamente  precedente  la  variazione  stessa,  con  la medesima procedura  disciplinata  dal  comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato". ))
 |  | Art. 39-sexies (3) (( Risorse per apprendistato per ultra diciottenni ))
 
 ((  1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2003,  2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti:  "e  di  100  milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006". ))
 |  | Art. 39-septies (3) (( Validita' del documento unico di regolarita' contributiva ))
 
 ((  1.  Il  documento  unico  di  regolarita'  contributiva  di cui all'articolo  3,  comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validita' di tre mesi. ))
 |  | Art. 39-octies (3) (( Fondo di garanzia per la costruzione di infrastrutture ))
 
 ((  1.  All'articolo  6  della legge 28 marzo 1968, n. 382, dopo il primo   comma  sono  inseriti  i  seguenti:  "Il  fondo  e'  altresi' autorizzato  a  concedere  garanzie,  a  condizioni  di  mercato,  in relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali   pedaggiabili,  ivi  compresi  gli  interventi  per  il miglioramento  ambientale  e  culturale  delle infrastrutture stesse, ovvero   alla   erogazione  delle  somme  necessarie  per  assicurare l'equilibrio  dei  piani  finanziari dei concessionari interessati al versamento al fondo di cui al presente comma.
 Qualora  soggetti  interessati  ad  avvalersi  delle  garanzie  per finanziamenti   per   la  costruzione,  manutenzione  e  gestione  di infrastrutture  diverse  da  quelle  autostradali  versino  al  fondo specifici  apporti,  potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal fondo, in misura proporzionale a quanto versato.
 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  il  Ministro dell'economia e delle finanze determina i criteri  di  assegnazione  delle  disponibilita' del fondo, anche con riferimento  agli  impegni  gia' assunti, da destinare alle attivita' autorizzate  dai  commi  secondo  e terzo ed approva le modificazioni alle  norme  regolamentari del fondo stesso, occorrenti per adeguarne le modalita' d'intervento ai nuovi compiti". ))
 |  | Art. 39-novies (3) ((Termine di efficacia e trascrivibilita' degli atti
 di destinazione per fini meritevoli di tutela))
 
 ((  1.  Dopo  l'articolo  2645-bis del codice civile e' inserito il seguente:
 "Art.  2645-ter  (Trascrizione  di  atti  di  destinazione per la realizzazione  di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con  disabilita',  a  pubbliche  amministrazioni,  o  ad altri enti o persone  fisiche). Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni  mobili  iscritti  in  pubblici  registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona   fisica   beneficiaria,   alla  realizzazione  di  interessi meritevoli   di  tutela  riferibili  a  persone  con  disabilita',  a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo  1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di  rendere  opponibile  ai  terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione  di  tali  interessi  puo'  agire, oltre al conferente, qualsiasi  interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni  conferiti  e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione  del  fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo. ))
 |  | Art. 39-decies (3) ((Perseguitati politici))
 
 (( 1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96,   e  successive  modificazioni,  le  parole:  "terzo  anno"  sono sostituite dalle seguenti: "quinto anno". ))
 |  | Art. 39-undecies (3) ((Interventi per la ricostruzione del Belice))
 
 (( 1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma  5,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e' autorizzato un contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
 2.  All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per  ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e 2008, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  | Art. 39-duodecies (3) ((Interventi a favore di alcune zone della Sicilia
 occidentale colpite da eventi sismici))
 
 (( 1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981,  n. 536, e' autorizzato un contributo triennale di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2006.
 2.  All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui per  ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e 2008, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  | Art. 39-terdecies (3) ((Utilizzo di somme residue dell'8 per mille))
 
 ((   1.   Le  somme  iscritte  nel  fondo  da  ripartire  ai  sensi dell'articolo  47,  comma  2,  della legge 20 maggio 1985, n. 222, di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,  relative all'unita' previsionale di base 4.1.2.10  "8  per  mille  IRPEF  Stato",  non  utilizzate  al termine dell'esercizio  stesso,  sono  conservate  nel  conto dei residui per essere    utilizzate    nell'esercizio    successivo.   Il   Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a ripartire, tra le pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni interessate,  le  somme conservate nel conto dei residui del predetto fondo. ))
 |  | Art. 39-quaterdecies (3) ((Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659
 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195))
 
 (( 1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "i cinque milioni di lire,  somma  da  intendersi  rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT  dei prezzi all'ingrosso" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquantamila".
 2.  Alla  legge  3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, le parole: "e'
 interrotto"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "e'  comunque
 effettuato";  b)  all'articolo  1,  comma 6, il quarto periodo e'
 soppresso;
 c)  all'articolo  1,  comma  6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Le  somme  erogate  o  da  erogare  ai  sensi del presente articolo  ed  ogni  altro  credito,  presente  o  futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi";
 d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
 "Art.  6-bis.  (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse erogate ai  partiti  ai  sensi  della  presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo  2740  del  codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento  delle  obbligazioni  assunte  da  parte  dei  partiti  e movimenti  politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e   movimenti  politici  di  cui  alla  presente  legge  non  possono pretendere    direttamente    dagli   amministratori   dei   medesimi l'adempimento  delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
 2.  Per  il  soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici  maturati  in  epoca antecedente all'entrata in vigore della presente  legge  e'  istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per  cento  delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo 1.  Le modalita' di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
 3.  La  disposizione  di cui al comma 2, lettera d), si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso.
 4.  All'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed il secondo periodo sono soppressi. ))
 |  | Art. 39-quinquiesdecies (3) (( Genova capitale europea della cultura 2004 ))
 
 (( 1. Per gli interventi connessi al programma "Genova capitale
 europea  della  cultura 2004", di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, e' destinato un contributo di 8.000.000 di euro per  l'anno  2006. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi   disponibili   per   pagamenti   non   piu'  dovuti  relativi all'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1, comma 1, della legge  18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 8.000.000 di euro, sono  mantenute  nel  conto dei residui per essere versate, nell'anno 2006,  all'entrata  del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione  nello  stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  | Art. 39-sexiesdecies (3) (( Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
 n. 248, e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))
 
 ((  1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  al terzo periodo, le parole: "28 febbraio 2006" sono sostituite  dalle seguenti: "30 aprile 2006" e, al quinto periodo, le parole:  "30  marzo  2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2006".
 2.  Il secondo periodo del comma 138 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e' sostituito dal seguente: "Limitatamente all'anno  2006,  le  disposizioni  di  cui  ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".
 3.  L'alinea  del comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Per gli stessi fini di cui al comma 138:". ))
 |  | Art. 39-septiesdecies (3) (( Rideterminazione di contributi ))
 
 (( 1. La rideterminazione dei contributi previsti per gli anni 2006 e  2007  dall'articolo  1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   e   successive   modificazioni,   e  dall'articolo  2-bis  del decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  marzo  2005, n. 43, per effetto delle rimodulazioni operate dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' effettuata in misura proporzionale all'entita' dei contributi individuati per ciascun ente beneficiario   negli   elenchi   allegati  ai  decreti  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  18  marzo 2005, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 68 del 23 marzo 2005,  e  dell'8  luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2005.
 2.  All'articolo  11-quaterdecies,  comma  20, del decreto-legge 30 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  dopo le parole: "n. 174," sono inserite le seguenti:  "nonche'  per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva, ". ))
 |  | Art. 39-duodevicies (3) (( Proroga del termine di cui al decreto del Presidente
 del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005 ))
 
 (( 1. Il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  13  maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  23  maggio 2005, relativo allo stato di emergenza concernente la situazione  socio-economica, ambientale determinatasi nella Laguna di Grado e Marano, e' prorogato fino al 30 novembre 2006. ))
 |  | Art. 39-undevicies (3) (( Disposizioni concernenti le cooperative edilizie ))
 
 ((  1.  Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica,  di  cui  al  regio  decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 97:
 1)  alla  lettera  b), le parole: ", gli ufficiali generali e i colonnelli  comandanti  di  corpo  o  capi di servizio dell'Esercito, nonche'  gli  ufficiali  di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato" sono soppresse;
 2)  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla seguente: "c) per il personale  appartenente  alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile";
 b) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
 2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato.
 3.  All'articolo  9  della  legge  30  aprile  1999,  n.  136, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al comma 1, le parole da: "del Ministero dei lavori pubblici" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati infrastrutture  e trasporti, gia' provveditorati regionali alle opere pubbliche,  e  con  delibera  adottata dall'assemblea dei soci con le modalita'  prescritte  per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto  delle  societa'  per  azioni.  Qualora  la cooperativa abbia realizzato    piu`    interventi    edilizi   in   varie   localita', l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a  cura  del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio";
 b) al comma 2:
 1) alla fine della lettera a), e' aggiunto il seguente periodo: "In  caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento  edilizio,  essi  devono  comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna";
 2)  dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) ad una richiesta  di  autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale che  riguardi  almeno  il  50  per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione  stessa,  ovvero,  nel  caso  in  cui  una cooperativa realizzi  con  un intervento edilizio piu` edifici separati ed i soci assegnatari  degli  alloggi  compresi  in  un  medesimo  edificio non intendano  avvalersi  della  facolta'  prevista  nel  comma 3, ad una richiesta  di  autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale che  riguardi  almeno  il  50  per cento degli alloggi effettivamente consegnati   facenti  parte  del  medesimo  intervento  edilizio.  In entrambi  i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la   totalita'   degli   alloggi,   la   cooperativa   deve  assumere contestualmente  l'impegno  a  provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale". ))
 |  | Art. 39-vicies (3) (( Conto residui di somme per le scuole non statali ))
 
 ((  1.  Le  somme  iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca per l'anno 2005 sulle  unita'  previsionali  di base denominate "Scuole non statali", non  impegnate  al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
 |  | Art. 39-viciessemel (3) (( Partecipazione di personale militare a missioni internazionali )) 
 ((  1.  E'  autorizzata,  fino  al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521  per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour  e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF),  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 111.918.982   per   la  proroga  della  partecipazione  di  personale militare,  compreso  il  personale  appartenente  al  corpo  militare dell'Associazione  dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di  Malta,  speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali,  di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno  2005,  n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:
 a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
 b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
 c)  Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
 d)   United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e  Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
 e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
 4.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 21.285.597  per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione  dell'Unione  europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA,  di  cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005,  n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
 5. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla missione  di  monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-  EUMM,  di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28  giugno  2005,  n.  111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 6. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla missione  internazionale  Temporary  International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 7.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 3.037.774  per  la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge  28  giugno  2005,  n.  111,  convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 8. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla missione  denominata  United  Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui all'articolo  2  del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla missione  di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del  Congo,  denominata  EUPOL  Kinshasa,  di  cui all'articolo 3 del decreto-legge  28  giugno  2005,  n.  111,  convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 10.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 1.656.594  per  la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione  europea  di  assistenza  alle frontiere per il valico di Rafah,  denominata  European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM  Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005.
 11.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 136.311  per  la  partecipazione  di personale militare alla missione delle  Nazioni  Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro  (UNFICYP),  di  cui  alla  risoluzione  n.  1642  adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.
 12.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 6.525.541  per  la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.
 13.  Per  la  prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001,  n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  15,  e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro  5.165.000  per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi  e  per  la  realizzazione  di  interventi infrastrutturali e l'acquisizione   di  apparati  informatici  e  di  telecomunicazione, secondo  le  disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
 14.  Per le finalita' di cui al comma 13, il Ministero della difesa e'  autorizzato,  in  caso  di  necessita'  e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
 15. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per   l'invio  in  Afghanistan  di  un  funzionario  diplomatico  per l'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del comandante della missione ISAF, di cui al comma 2.
 16. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per   l'invio   in   Bosnia   di   un   funzionario  diplomatico  per l'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del comandante della missione ALTHEA, di cui al comma 4.
 17.  Al  fine  di  sopperire  a  esigenze di prima necessita' della popolazione  locale,  compreso  il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui ai commi  2,  3,  lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono  autorizzati,  nei  casi  di  necessita'  e  urgenza, a disporre interventi  urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,  anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:
 a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
 b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;
 c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.
 18.  Per le finalita' di cui al comma 17 e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.
 19.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 1.444.396  per  il  sostegno  logistico  della  compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 20.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 696.404  per  la  proroga  della  partecipazione  del personale della Polizia  di  Stato  alla  missione  United  Nations Mission in Kosovo (UNMIK),  di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 21.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia  italiane  in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo  7,  comma  2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 22.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 792.264  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della Polizia  di  Stato  e  dell'Arma  dei  carabinieri  alla  missione in Bosnia-Erzegovina  denominata  EUPM,  di cui all'articolo 7, comma 3, del  decreto-legge  28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 23.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 120.415  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione  europea  in  Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo  7,  comma  4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 24. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per  la  partecipazione  di  personale  della  Polizia  di Stato alle attivita'  per  l'istituzione  di una missione dell'Unione europea di assistenza  alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.
 25.  Con  decorrenza  dalla  data  di entrata nel territorio, nelle acque  territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla  data  di  uscita  dagli  stessi  per  il rientro nel territorio nazionale,  al  personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1,  2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4, 6, 10, 12 e 20, e' corrisposta per  tutta  la  durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga   e  agli  altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo, l'indennita'  di  missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,  nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi  corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
 26.  La misura dell'indennita' di cui al comma 25, per il personale che  partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2 e 12 nonche' per il personale  dell'Arma  dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la  sede  diplomatica  di  Kabul  in  Afghanistan,  e'  calcolata sul trattamento  economico  all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 27. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui al comma 24 nella misura intera.
 28. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale che partecipa  alle  missioni  di cui ai commi 3, lettera d), 5, 7, 8, 9, 11,  22 e 23 nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale  non  usufruisce,  a  qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
 29.  L'indennita'  di  cui al comma 25 e' corrisposta ai funzionari diplomatici  di cui ai commi 15 e 16 nella misura intera incrementata del  30 per cento. Per il funzionario diplomatico di cui al comma 15, l'indennita'   e'  calcolata  sul  trattamento  economico  all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 30.  Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 21 si applica  il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge,  nella  misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
 31. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente   articolo  sono  validi  ai  fini  dell'assolvimento  degli obblighi  previsti  dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai decreti legislativi  30  dicembre  1997,  n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
 32.  Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del   decreto-legge   1°  dicembre  2001,  n.  421,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 33.  I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui ai  commi  1  e  2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia  e  sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 34.  Per  i  reati di cui al comma 33 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
 35.  Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano il codice penale  militare  di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c)  e  d),  5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
 36.  Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 44.
 37.   Per   quanto   non   diversamente   previsto,  alle  missioni internazionali  di cui al presente articolo si applicano gli articoli 2,  commi  2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 38.  E'  autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la  prosecuzione  dello  studio  epidemiologico  di  tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi  potenzialmente  tossici  presenti  in campioni biologici di militari   impiegati   nelle  missioni  internazionali,  al  fine  di individuare  eventuali  situazioni  espositive  idonee  a  costituire fattore  di  rischio  per  la  salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge  20  gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
 39.  L'articolo  1  del  regio  decreto  3 giugno 1926, n. 941, gli articoli  1,  primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n.  642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973,  n.  838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi  previsti  hanno  natura accessoria e sono erogati per compensare disagi  e  rischi  collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita'  ad  orari  disagevoli,  nonche'  in  sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.
 40.  All'articolo  1,  comma  102,  ultimo  periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "al personale militare estero" sono sostituite  dalle  seguenti:  "al  personale  militare e civile delle Forze armate estere".
 41.  All'articolo  3,  primo  comma,  lettera  b),  della  legge 21 novembre  1967,  n.  1185,  dopo le parole: "titolare esclusivo della potesta' sul figlio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, ai soli fini del   rilascio  del  passaporto  di  servizio,  quando  sia  militare impiegato in missioni militari internazionali".
 42.  All'articolo  4-bis  del  decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2005";
 b)  al comma 3, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n. 311,"  sono  inserite  le  seguenti:  "e, a decorrere dall'anno 2006, mediante  corrispondente  riduzione,  a  decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,".
 43.  All'articolo  23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  alla lettera b), le parole: "821 unita" sono sostituite dalle seguenti: "478 unita";
 b)  alla lettera c), le parole: "749 unita" sono sostituite dalle seguenti: "406 unita".
 44.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente articolo, esclusi i commi 42 e 43, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno   2006,   si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 45.  II  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  | Art. 39-viciesbis (3) ((Missione umanitaria, di stabilizzazione
 e di ricostruzione in Iraq ))
 
 ((  1.  E'  autorizzata,  fino  al 30 giugno 2006, la spesa di euro 22.928.310   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge  28  giugno  2005,  n.  112,  convertito dalla legge 31 luglio  2005,  n.  158,  al  fine  di  fornire  sostegno  al  Governo provvisorio  iracheno  nella  ricostruzione  e  nell'assistenza  alla popolazione.
 2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8  giugno 2004, le attivita'  operative  della  missione  sono finalizzate, oltre che ai settori  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,  n.  219,  e,  in  particolare,  alla prosecuzione dei relativi interventi,  anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
 a)  al  sostegno  dello  sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
 b) al sostegno istituzionale e tecnico;
 c)  alla  formazione  nel settore della pubblica amministrazione, delle  infrastrutture,  della  informatizzazione,  della gestione dei servizi pubblici;
 d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
 e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
 3.  Per  le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,  anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.
 4.  Al  capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata  la  direzione in loco della missione di cui ai commi da 1 a 8.
 5.  Per  quanto  non diversamente previsto, alla missione di cui ai commi  da  1  a  8  si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi  1,  2,  3,  5  e  6,  e  l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge  10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
 6. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di  cui  all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altres` le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
 7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e   funzionari  iracheni,  a  cura  del  Ministero  della  giustizia, nell'ambito  della  missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
 8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi  forfetari  delle  spese  di  viaggio  per  i  docenti e gli interpreti,  la  misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto  per  i  partecipanti  ai  corsi,  la  misura delle spese per i sussidi didattici.
 9.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006,  la spesa di euro 189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del   decreto-legge   19   gennaio   2005,   n.  3,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.
 10. Nell'ambito della missione di cui al comma 9, il comandante del contingente  militare  e'  autorizzato,  nei  casi  di  necessita'  e urgenza,  a  disporre  interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori  da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita'  generale  dello  Stato,  entro il limite complessivo di euro  4.000.000,  al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della   popolazione   locale,  compreso  il  ripristino  dei  servizi essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000.
 11.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2006, la spesa di euro 541.297  per  la  partecipazione  di  esperti  militari italiani alla riorganizzazione  dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonche'  alle  attivita'  di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
 12.  Al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  impiegato in Iraq, nell'ambito  della missione di cui ai commi da 1 a 8, per il servizio di  protezione  e  sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale,   e'   attribuito   il  trattamento  assicurativo  previsto dall'articolo   3   del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  451, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per  la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 8.605.
 13.  Con  decorrenza  dalla  data  di entrata nel territorio, nelle acque  territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla  data  di  uscita  dagli  stessi  per  il rientro nel territorio nazionale,  al  personale di cui al comma 9, e' corrisposta per tutta la  durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo, l'indennita' di missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del  98  per  cento,  detraendo  eventuali  indennita'  e  contributi corrisposti    agli    interessati   direttamente   dagli   organismi internazionali.
 14.  La  misura dell'indennita' di cui al comma 13 e' calcolata sul trattamento  economico  all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 15.  L'indennita'  di  cui  ai  commi  13 e 14 e' corrisposta nella misura  intera  incrementata  del 30 per cento al personale di cui al comma  11,  e,  nell'ambito  della  missione  di  cui  al comma 9, al personale   impiegato  nella  NATO  Training  Mission  (NTM),  se  il personale  non  usufruisce,  a  qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
 16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti costituiti  per  lo  svolgimento  delle  missioni  di cui al presente articolo   sono  validi  ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi previsti  dalle  tabelle  1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre  1997,  n.  490,  e  5  ottobre  2000,  n. 298, e successive modificazioni.
 17.  Al personale militare impiegato nella missione di cui ai commi da  9  a  11  si  applicano  il  codice  penale  militare di guerra e l'articolo  9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al  presente  articolo  sono  puniti  sempre a richiesta del Ministro della  giustizia  e  sentito  il  Ministro  della  difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 19.  Per  i  reati di cui al comma 18 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
 20.  Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 22.
 21.  Per  quanto  non  diversamente previsto dal presente articolo, alla  missione  internazionale di cui ai commi da 9 a 11 si applicano gli  articoli  2,  commi  2  e 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   451,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 22.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 23.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  | Art. 39-viciester (3) (( Attivita' socialmente utili ))
 
 ((  1.  All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  al  primo periodo, dopo le parole: "e' autorizzato a prorogare" sono   inserite   le   seguenti:   "previa   intesa  con  la  regione interessata". ))
 |  | Art. 39-viciesquater (3) (( Formazione di personale sanitario ))
 
 ((  1.  All'articolo  1  della  legge  3  aprile  2001,  n. 120, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  "2-bis. La formazione dei soggetti   di   cui  al  comma  1  puo'  essere  svolta  anche  dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti  operanti  nel  settore  dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione". ))
 |  | Art. 39-viciesquinquies (3) ((Modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 ))
 
 ((  1.  All'articolo  2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, dopo le parole: "in base ai rispettivi  ordinamenti"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "nonche' tra persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dall'articolo  19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". ))
 |  | Art. 39-viciessexies (3) (( Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche )) 
 ((  1.  All'articolo  12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,  al  comma 1, le parole: "da sette membri" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a nove membri". ))
 |  | Art. 39-viciessepties (3) (( Interventi per il patrimonio culturale ))
 
 ((  1.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 29 maggio   2003,   n.   240,  si  applica  anche  nei  confronti  della soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della realizzazione  di  interventi  di  conservazione e valorizzazione dei beni  culturali, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' destinare,  nel  limite  massimo  di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti   dai   biglietti  d'ingresso  ai  complessi  archeologici, riscossi   dalla   soprintendenza  nei  precedenti  esercizi,  previo accertamento   della   non   sussistenza   di   impegni  contabili  o contrattuali  sui  predetti  fondi, all'attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.
 2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello  stato  di  previsione  del Ministero per i beni e le attivita' culturali,  non  impegnati alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente decreto, possono essere destinati, con decreto   del   Ministro   per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, all'attuazione  di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili,  nonche'  ad  interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali. A tal fine il Ministro dell'economia e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  | Art. 39-duodetricies (3) (( Commissione per le adozioni internazionali ))
 
 ((  1.  Al  comma  3 dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "quattro". ))
 |  | Art. 39-undetricies (3) (( Indennita' di trasferta per le Forze armate e di polizia ))
 
 ((  1.  All'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  le parole: "nonche' alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate" sono soppresse.
 2.  All'articolo  1  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, e' inserito il seguente:
 "213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale  delle  Forze  armate  e  di  polizia,  fermi  restando gli ordinari stanziamenti di bilancio". ))
 |  | Art. 39-tricies (3) (( Contributi per la ricostruzione a favore di territori colpiti da calamita' naturali ))
 
 ((  1. Al comma 100, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005, n. 266, le parole: "articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 15". ))
 |  | Art. 40. Entrata in vigore
 1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Giovanardi, Ministro per i rapporti con
 il Parlamento
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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