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| Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |  |  |  | LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270 |  | Modifiche  alle  norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
 1.  L'articolo  1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione  della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", e' sostituito dal seguente:
 "Art.  1.  -  1.  La  Camera  dei  deputati  e' eletta a suffragio universale,  con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
 2.   Il   territorio  nazionale  e'  diviso  nelle  circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo  i  seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei  seggi  e'  effettuata  in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione  di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".
 2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  4. - 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini,  il  cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
 2.  Ogni  elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini   dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale,  da esprimere  su  un'unica  scheda  recante  il contrassegno di ciascuna lista".
 3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957,  le  parole: "In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "In  caso  di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni".
 4.  All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;
 b)  al  terzo  comma,  le  parole:  ",  sia  che  si riferiscano a candidature  nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste," sono  soppresse  e  dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli" sono  inserite  le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di essi,";
 c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica".
 5.  Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e' inserito il seguente:
 "Art.  14-bis.  -  1.  I  partiti  o i gruppi politici organizzati possono  effettuare  il collegamento in una coalizione delle liste da essi  rispettivamente  presentate.  Le  dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
 2.  La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di  collegamento  hanno  effetto  per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
 3.   Contestualmente   al   deposito   del   contrassegno  di  cui all'articolo  14,  i  partiti  o i gruppi politici organizzati che si candidano  a  governare  depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della  forza  politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro  collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un  unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della  persona  da  loro  indicata  come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
 4.  Gli  adempimenti  di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
 5.  Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli  Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse,  con  un  esemplare  del  relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede,   entro   il   ventesimo  giorno  precedente  quello  della votazione,  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi".
 6.  L'articolo  18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  18-bis.  - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione   dei  seggi  con  metodo  proporzionale  deve  essere sottoscritta:  da  almeno  1.500  e  da  non  piu'  di 2.000 elettori iscritti   nelle   liste   elettorali   di   comuni   compresi  nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu' di  3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle  circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu' di 4.500 elettori iscritti nelle  liste  elettorali  di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu'  di  1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei  deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il   numero   delle   sottoscrizioni   e'   ridotto  alla  meta'.  Le sottoscrizioni  devono  essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere  accettata  con  dichiarazione  firmata  ed  autenticata da un sindaco,  da  un  notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della  legge  21  marzo  1990,  n.  53.  Per  i  cittadini  residenti all'estero  l'autenticazione  della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
 2.  Nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per i partiti o gruppi politici  costituiti  in  gruppo  parlamentare  in entrambe le Camere all'inizio  della  legislatura in corso al momento della convocazione dei  comizi.  Nessuna  sottoscrizione  e'  altresi'  richiesta  per i partiti  o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento  ai  sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti  o  gruppi  politici  di  cui  al  primo  periodo  e  abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento  europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi  dell'articolo  14.  In tali casi, la presentazione della lista deve  essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o   gruppo   politico   ovvero  da  uno  dei  rappresentanti  di  cui all'articolo  17,  primo  comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare  a  ciascun  Ufficio  elettorale  circoscrizionale  che la designazione   dei  rappresentanti  comprende  anche  il  mandato  di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del  sottoscrittore  deve  essere  autenticata  da  un notaio o da un cancelliere   di   tribunale.   Nessuna  sottoscrizione  e'  altresi' richiesta   per  i  partiti  o  gruppi  politici  rappresentativi  di minoranze  linguistiche  che  abbiano  conseguito almeno un seggio in occasione  delle  ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
 3.  Ogni  lista,  all'atto  della presentazione, e' composta da un elenco  di  candidati,  presentati  secondo un determinato ordine. La lista  e'  formata  complessivamente  da  un  numero di candidati non inferiore  a  un  terzo  e  non  superiore  ai  seggi  assegnati alla circoscrizione".
 7.  All'articolo  19,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957,  il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "A  pena  di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare  la  candidatura  contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".
 8.  L'articolo  31  del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
 "Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello  descritto  nelle  tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo  unico  e  riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste   regolarmente  presentate  nella  circoscrizione,  secondo  le disposizioni di cui all'articolo 24.
 2.  Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla   stessa   coalizione  sono  riprodotti  di  seguito,  in  linea verticale,  uno  sotto  l'altro,  su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni  e delle singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni  delle  liste  di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio   secondo   le  disposizioni  di  cui  all'articolo  24.  I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".
 9.  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo  la  tabella  A,  sono  inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge.
 10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
 "Riconosciuta  l'identita'  personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";
 b)  al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'elettore,  senza  che  sia  avvicinato  da alcuno, esprime il voto tracciando,  con  la  matita,  sulla  scheda  un solo segno, comunque apposto,  nel  rettangolo  contenente  il  contrassegno  della  lista prescelta";  al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee in  esse  tracciate  e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla";
 c) il sesto comma e' abrogato.
 11.  L'articolo  77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  77.  -  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni  di  cui  all'articolo  76,  facendosi  assistere,  ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
 1)  determina  la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
 2)  comunica  all'Ufficio  centrale nazionale, a mezzo di estratto del  verbale,  la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche',  ai  fini  di  cui  all'articolo  83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione".
 12.  L'articolo  83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
 "Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei  verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra  e'  data  dalla  somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite   nelle  singole  circoscrizioni  dalle  liste  aventi  il medesimo contrassegno;
 2)  determina  poi  la  cifra  elettorale  nazionale  di  ciascuna coalizione   di   liste  collegate,  data  dalla  somma  delle  cifre elettorali  nazionali  di tutte le liste che compongono la coalizione stessa,  nonche'  la  cifra  elettorale  nazionale  delle  liste  non collegate  ed  individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
 3) individua quindi:
 a)  le  coalizioni  di  liste  che  abbiano  conseguito  sul piano nazionale  almeno  il  10  per  cento  dei voti validi espressi e che contengano  almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale  almeno  il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista    collegata    rappresentativa   di   minoranze   linguistiche riconosciute,  presentata  esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese  in  regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
 b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste   non   collegate  rappresentative  di  minoranze  linguistiche riconosciute,  presentate  esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese  in  regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela  di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il  20  per  cento  dei  voti  validi  espressi nella circoscrizione, nonche'   le  liste  delle  coalizioni  che  non  hanno  superato  la percentuale  di  cui  alla  lettera  a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che  siano  rappresentative  di  minoranze linguistiche riconosciute, presentate  esclusivamente  in  una  delle circoscrizioni comprese in regioni  il  cui  statuto  speciale prevede una particolare tutela di tali  minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
 4)  tra  le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le  liste  di  cui  al  numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi  in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale  fine  divide  il  totale  delle  cifre  elettorali nazionali di ciascuna  coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il  numero  dei  seggi  da  attribuire,  ottenendo cosi' il quoziente elettorale  nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale  parte  frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale  nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per  tale  quoziente.  La  parte  intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste  o  singola  lista.  I seggi che rimangono ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alle  coalizioni di liste o singole liste  per  le  quali  queste  ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la  maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
 5)  verifica  poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha   ottenuto  il  maggior  numero  di  voti  validi  espressi  abbia conseguito almeno 340 seggi;
 6)  individua  quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate  di  cui  al  numero  3),  lettera a), le liste che abbiano conseguito  sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi   e  le  liste  rappresentative  di  minoranze  linguistiche riconosciute,  presentate  esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese  in  regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela  di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il  20  per  cento  dei  voti  validi  espressi nella circoscrizione, nonche'  la  lista  che  abbia  ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale  tra  quelle  che  non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;
 7)  qualora  la  verifica  di  cui  al  numero 5) abbia dato esito positivo,  procede,  per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi  in  base  alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui  al  numero  6).  A  tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide  la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al  riparto  di  cui  al  numero  6)  per  il  numero  di  seggi gia' individuato  ai  sensi  del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non  tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto.  Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa  al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi'  ottenuta  rappresenta  il  numero  dei  seggi  da  assegnare a ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora da attribuire sono rispettivamente  assegnati  alle  liste  per  le  quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle  liste  che  abbiano  conseguito  la  maggiore  cifra elettorale nazionale;  a  parita'  di  quest'ultima  si  procede  a sorteggio. A ciascuna  lista  di  cui  al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai sensi del numero 4);
 8)  salvo  quanto  disposto  dal  comma  2,  procede  quindi  alla distribuzione  nelle  singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine,  per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali  circoscrizionali  di tutte le liste che la compongono per il  quoziente  elettorale  nazionale  di  cui al numero 4), ottenendo cosi'  l'indice  relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle  liste  della  coalizione  medesima.  Analogamente, per ciascuna lista  di  cui  al  numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale  per  il  quoziente  elettorale nazionale, ottenendo cosi'  l'indice  relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla   lista  medesima.  Quindi,  moltiplica  ciascuno  degli  indici suddetti  per  il  numero  dei  seggi assegnati alla circoscrizione e divide  il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei  quozienti  di  attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste  o  lista  di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire  sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole  liste  per  le  quali  le  parti  decimali  dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle coalizioni di liste  o  singole  liste  che  abbiano  conseguito  la maggiore cifra elettorale  circoscrizionale;  a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.  Successivamente  l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola  lista  corrisponda  al numero dei seggi determinato ai sensi del  numero  4).  In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando  dalla  coalizione  di  liste  o singola lista che abbia il maggior  numero  di  seggi  eccedenti,  e in caso di parita' di seggi eccedenti  da parte di piu' coalizioni o singole liste, da quella che abbia  ottenuto  la  maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi  con  le  altre  coalizioni  di  liste o liste singole, in ordine decrescente  di  seggi  eccedenti:  sottrae  i  seggi  eccedenti alla coalizione  di  liste  o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali  essa  li  ha  ottenuti  con le parti decimali dei quozienti di attribuzione,  secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le  coalizioni  di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero  di  seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.  Conseguentemente,  assegna  i seggi a tali coalizioni di liste  o  singole  liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu'  coalizioni  di  liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione di  liste  o  alla  singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente  non  utilizzata.  Nel  caso  in cui non sia possibile fare riferimento  alla  medesima  circoscrizione ai fini del completamento delle  operazioni  precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con  le  minori  parti  decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti  seggi  in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le   maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di  attribuzione  non utilizzate;
 9)  salvo  quanto  disposto  dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione  nelle  singole  circoscrizioni  dei seggi spettanti alle  liste  di  ciascuna  coalizione.  A  tale  fine,  determina  il quoziente  circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il  totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al  numero  6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria  del quoziente. Divide  quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del  quoziente  cosi'  ottenuta  rappresenta  il  numero dei seggi da assegnare   a  ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da attribuire   sono   assegnati  alle  liste  seguendo  la  graduatoria decrescente  delle  parti  decimali  dei quozienti cosi' ottenuti; in caso  di  parita',  sono  attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale  circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.  Successivamente  l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati  in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero  dei  seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia  il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parita' di seggi  eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la  maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste,  in  ordine  decrescente  di  seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti  alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti  con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero  di  seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.  Conseguentemente,  assegna i seggi a tali liste. Qualora nella  medesima  circoscrizione  due  o  piu'  liste abbiano le parti decimali  dei  quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista  con  la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel  caso  in  cui  non  sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino   a   concorrenza   dei  seggi  ancora  da  cedere,  alla  lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali  li  ha  ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione   e   alle   liste   deficitarie  sono  conseguentemente attribuiti  seggi  in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le   maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di  attribuzione  non utilizzate.
 2.  Qualora  la  coalizione  di  liste  o  la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1  non  abbia  gia'  conseguito  almeno  340  seggi,  ad  essa  viene ulteriormente   attribuito   il   numero   di  seggi  necessario  per raggiungere  tale  consistenza.  In  tale  caso l'Ufficio assegna 340 seggi  alla  suddetta  coalizione  di  liste  o singola lista. Divide quindi  il  totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della  coalizione  o  della singola lista per 340, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
 3.  L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero  3).  A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali  per  277,  ottenendo  il quoziente elettorale nazionale di minoranza.   Nell'effettuare   tale   divisione   non   tiene   conto dell'eventuale  parte  frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale  di  ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente.  La  parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il  numero  di  seggi  da  assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da attribuire sono rispettivamente  assegnati  alle  coalizioni di liste o singole liste per  le  quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in  caso  di  parita'  di  resti,  a quelle che abbiano conseguito la maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.
 4.  L'Ufficio  procede  poi,  per ciascuna coalizione di liste, al riparto  dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
 5.  Ai  fini  della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi  assegnati  alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9).  A  tale  fine,  in  luogo  del  quoziente  elettorale nazionale, utilizza  il  quoziente  elettorale  nazionale  di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di  voti  validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
 6.  L'Ufficio  centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici  centrali  circoscrizionali  il  numero  dei seggi assegnati a ciascuna lista.
 7.  Di  tutte  le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto,  in  duplice  esemplare,  apposito  verbale: un esemplare e' rimesso  alla  Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne  rilascia  ricevuta,  un  altro  esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".
 13.  L'articolo  84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
 "Art.    84.    -   1.   Il   presidente   dell'Ufficio   centrale circoscrizionale,  ricevute  da parte dell'Ufficio centrale nazionale le  comunicazioni  di  cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei  limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
 2.  Qualora  una  lista  abbia  esaurito  il  numero dei candidati presentati   in   una  circoscrizione  e  non  sia  quindi  possibile attribuire  tutti  i  seggi  ad  essa  spettanti  in  quella medesima circoscrizione,  l'Ufficio  centrale  nazionale  assegna i seggi alla lista  nelle  altre  circoscrizioni  in  cui la stessa lista abbia la maggiore  parte  decimale  del  quoziente  non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino  ancora  seggi  da  assegnare  alla  lista,  questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore  parte  decimale  del  quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
 3.  Qualora  al  termine  delle  operazioni  di  cui  al  comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi  sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla  lista  facente  parte  della  medesima  coalizione  della lista deficitaria  che  abbia  la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata,  procedendo  secondo  un  ordine  decrescente. Qualora al termine  di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente  parte  della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia  la  maggiore  parte  decimale  del  quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
 4.  Se  nell'effettuare  le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o piu'  liste  abbiano  una  uguale  parte  decimale  del quoziente, si procede mediante sorteggio.
 5.   L'Ufficio   centrale   nazionale  comunica  gli  esiti  delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
 6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale  invia  attestato  ai  deputati  proclamati e ne da' immediata  notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonche'  alle  singole  prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico".
 14.  L'articolo  86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche   sopravvenuta,   e'  attribuito,  nell'ambito  della  medesima circoscrizione,  al  candidato  che  nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
 2.  Nel  caso  in  cui  una  lista  abbia  gia'  esaurito i propri candidati  si  procede con le modalita' di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.
 3.  Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
 4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo  21-ter  del  testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta  il testo integrale degli articoli 7, 14,
 19,  e  58  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
 30 marzo   1957,   n.   361,   e  successive  modificazioni
 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
 la  elezione  della  Camera dei deputati - pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  3 giugno  1957,  n.  139),  cosi' come
 modificati dalla presente legge:
 «Art. 7. - Non sono eleggibili:
 a) (illegittima   con   sentenza  11 giugno-28 luglio
 1993, n. 344, della Corte costituzionale);
 b) i presidenti delle giunte provinciali;
 c) i  sindaci dei comuni con popolazione superiore ai
 20.000 abitanti;
 d) il  capo e vice capo della polizia e gli ispettori
 generali di pubblica sicurezza;
 e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
 f) il  rappresentante  del  Governo presso la regione
 autonoma  della  Sardegna, il Commissario dello Stato nella
 regione  Siciliana, i commissari del Governo per le regioni
 a  statuto  ordinario,  il  commissario  del Governo per la
 regione   Friuli-Venezia   Giulia,   il   presidente  della
 Commissione  di coordinamento per la regione Valle d'Aosta,
 i  commissari  del  Governo  per  le  province  di Trento e
 Bolzano,  i  prefetti  e  coloro  che  fanno  le veci nelle
 predette cariche;
 g) i   viceprefetti   e   i  funzionari  di  pubblica
 sicurezza;
 h) gli   ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli
 ufficiali  superiori  delle Forze armate dello Stato, nella
 circoscrizione del loro comando territoriale.
 Le  cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono
 riferite  anche  alla  titolarita' di analoghe cariche, ove
 esistenti,  rivestite presso corrispondenti organi in Stati
 esteri.
 Le  cause  di  ineleggibilita',  di  cui  al primo e al
 secondo  comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate
 siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
 scadenza   del  quinquennio  di  durata  della  Camera  dei
 deputati.
 Per  cessazione  dalle  funzioni si intende l'effettiva
 astensione  da  ogni  atto  inerente all'ufficio rivestito,
 preceduta,  nei  casi previsti alle lettere a), b) e c) del
 primo  comma  e  nei  corrispondenti  casi disciplinati dal
 secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
 e,  negli  altri  casi,  dal  trasferimento,  dalla  revoca
 dell'incarico  o  del  comando  ovvero  dal collocamento in
 aspettativa.
 L'accettazione  della candidatura comporta in ogni caso
 la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a),
 b) e c).
 Il  quinquennio decorre dalla data della prima riunione
 dell'assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
 11.
 In  caso di scioglimento della Camera dei deputati, che
 ne  anticipi  la  scadenza  di  oltre centoventi giorni, le
 cause  di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le
 funzioni  esercitate  siano  cessate  entro  i sette giorni
 successivi  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di
 scioglimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 italiana.».
 «Art.  14. - I partiti o i gruppi politici organizzati,
 che   intendono  presentare  liste  di  candidati,  debbono
 depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno
 col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime
 nelle  singole  circoscrizioni.  All'atto  del deposito del
 contrassegno  deve  essere  indicata  la  denominazione del
 partito o del gruppo politico organizzato.
 I  partiti che notoriamente fanno uso di un determinato
 simbolo  sono  tenuti  a  presentare  le  loro liste con un
 contrassegno che riproduca tale simbolo.
 Non   e'   ammessa  la  presentazione  di  contrassegni
 identici o confondibili con quelli presentati in precedenza
 ovvero   con   quelli   riproducenti  simboli,  elementi  e
 diciture,  o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da
 altri partiti.
 Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di
 confondibilita',     congiuntamente     od     isolatamente
 considerati,   oltre   alla   rappresentazione   grafica  e
 cromatica  generale,  i  simboli riprodotti, i singoli dati
 grafici,  le  espressioni letterali, nonche' le parole o le
 effigi   costituenti   elementi   di  qualificazione  degli
 orientamenti  o  finalita'  politiche connesse al partito o
 alla  forza  politica  di  riferimento  anche se in diversa
 composizione o rappresentazione grafica.
 Non   e'   ammessa,   altresi',   la  presentazione  di
 contrassegni  effettuata  con  il solo scopo di precluderne
 surrettiziamente   l'uso   ad   altri   soggetti   politici
 interessati a farvi ricorso.
 Non  e'  ammessa  inoltre  la presentazione da parte di
 altri   partiti   o   gruppi   politici   di   contrassegni
 riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che
 per  essere  usati  tradizionalmente da partiti presenti in
 Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
 Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni
 riproducenti immagini o soggetti religiosi.».
 «Art.  19. - 1. Nessun candidato puo' essere incluso in
 liste  con  diversi  contrassegni  nella  stessa o in altra
 circoscrizione,  pena  la nullita' dell'elezione. A pena di
 nullita'  dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la
 candidatura  contestuale  alla  Camera  dei  deputati  e al
 Senato della Repubblica.».
 «Art.    58. - Riconosciuta    l'identita'    personale
 dell'elettore,   il  presidente  estrae  dalla  cassetta  o
 scatola    una    scheda   e   la   consegna   all'elettore
 opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
 L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
 il  voto  tracciando,  con  la matita, sulla scheda un solo
 segno,  comunque  apposto,  nel  rettangolo  contenente  il
 contrassegno  della  lista  prescelta.  Sono  vietati altri
 segni  o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda
 secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone
 la  parte  gommata.  Di queste operazioni il presidente gli
 da'    preventive    istruzioni,    astenendosi   da   ogni
 esemplificazione.
 Compiuta  l'operazione  di  voto l'elettore consegna al
 presidente  la  scheda  chiusa  e  la matita. Il presidente
 constata  la  chiusura  della  scheda e, ove questa non sia
 chiusa,  invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
 in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
 bollo,  e confrontando il numero scritto sull'appendice con
 quello   scritto   sulla  lista;  ne  distacca  l'appendice
 seguendo  la  linea  tratteggiata  e  pone la scheda stessa
 nell'urna.
 Uno  dei  membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha
 votato,  apponendo  la propria firma accanto al nome di lui
 nella apposita colonna della lista sopraindicata.
 Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di
 bollo  o  della  firma  dello  scrutatore  non  sono  poste
 nell'urna,  e  gli  elettori  che le abbiano presentate non
 possono  piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
 presidente  e  da  almeno  due  scrutatori  ed  allegate al
 processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
 elettori  che,  dopo  ricevuta  la  scheda,  non  l'abbiano
 riconsegnata.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. (Presentazione delle liste)
 1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  18-bis,  comma 2, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957, come sostituito  dall'articolo  1,  comma  6,  della  presente  legge,  si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Il  testo  dell'art. 8, della legge 27 dicembre 2001,
 n.  459,  e successive modificazioni (Norme per l'esercizio
 del  diritto  di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
 all'estero  - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio
 2002, n. 4) e' il seguente:
 «Art.   8. - 1.   Ai   fini   della  presentazione  dei
 contrassegni  e delle liste per l'attribuzione dei seggi da
 assegnare  nella  circoscrizione  Estero,  si osservano, in
 quanto  compatibili,  le norme di cui agli articoli da 14 a
 26  del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per la
 elezione  della  Camera dei deputati, di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361,  e
 successive  modificazioni,  e  in  ogni  caso  le  seguenti
 disposizioni:
 a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna
 delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'art. 6;
 b)  i  candidati  devono essere residenti ed elettori
 nella relativa ripartizione;
 c) la  presentazione  di  ciascuna  lista deve essere
 sottoscritta  da  almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori
 residenti nella relativa ripartizione;
 d) le  liste  dei  candidati devono essere presentate
 alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8
 del    trentacinquesimo    giorno    alle    ore   20   del
 trentaquattresimo    giorno    antecedenti   quello   delle
 votazioni.
 2.  Piu'  partiti  o gruppi politici possono presentare
 liste  comuni  di  candidati. In tale caso, le liste devono
 essere  contrassegnate da un simbolo composito, formato dai
 contrassegni di tutte le liste interessate.
 3.  Le  liste  sono  formate  da un numero di candidati
 almeno   pari  al  numero  dei  seggi  da  assegnare  nella
 ripartizione  e  non  superiore  al  doppio di esso. Nessun
 candidato  puo'  essere incluso in piu' liste, anche se con
 il medesimo contrassegno.
 4.  Gli  elettori  residenti  all'estero  che non hanno
 esercitato  l'opzione  di  cui  all'art.  1,  comma 3,  non
 possono   essere   candidati   nelle   circoscrizioni   del
 territorio nazionale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. (Disposizioni transitorie)
 1.  Con  riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in  caso  di scioglimento  anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza   di   non   piu'   di   centoventi   giorni,  le  cause  di ineleggibilita'  di  cui  all'articolo  7  del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma  3,  della  presente  legge,  non  hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per  il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente
 della  Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361,  vedi  le note
 all'art. 1.
 
 
 
 
 |  | Art. 4. (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
 1.  L'articolo  1  del  testo  unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20  dicembre  1993,  n.  533,  e successive modificazioni, di seguito denominato  "decreto  legislativo n. 533 del 1993", e' sostituito dal seguente:
 "Art.  1.  -  1.  Il  Senato  della  Repubblica  e' eletto su base regionale.  Salvo  i  seggi  assegnati  alla circoscrizione Estero, i seggi  sono  ripartiti  tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della   popolazione,   riportati  dalla  piu'  recente  pubblicazione ufficiale  dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da  emanare, su proposta del Ministro dell'interno,   previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
 2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in  ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.
 3.  La  regione  Valle  d'Aosta  e'  costituita  in unico collegio uninominale.
 4.  La  regione  Trentino-Alto  Adige e' costituita in sei collegi uninominali  definiti  ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La  restante  quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con metodo del recupero proporzionale".
 2.  L'articolo  8  del  decreto  legislativo  n.  533  del 1993 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  8.  -  1.  I  partiti  o  gruppi  politici  organizzati che intendono  presentare  candidature  per  l'elezione  del Senato della Repubblica  debbono  depositare  presso  il Ministero dell'interno il contrassegno  con  il  quale  dichiarano  di  volere  distinguere  le candidature  medesime,  con  l'osservanza  delle  norme  di  cui agli articoli  14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni".
 3.  L'articolo  9  del  decreto  legislativo  n.  533  del 1993 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  9.  -  1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da  almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali  di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b)  da  almeno  1.750  e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 500.000 abitanti  e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non piu'  di  5.000  elettori  iscritti  nelle liste elettorali di comuni compresi  nelle regioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento  del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di  oltre  centoventi  giorni,  il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) e' ridotto alla meta'.
 3.  Nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per i partiti o gruppi politici  costituiti  in  gruppo  parlamentare  in entrambe le Camere all'inizio  della  legislatura in corso al momento della convocazione dei  comizi.  Nessuna  sottoscrizione  e'  altresi'  richiesta  per i partiti  o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento  ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle  ultime  elezioni  per  il Parlamento europeo, con contrassegno identico  a  quello  depositato  ai sensi dell'articolo 14 del citato testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del  1957.  In  tali  casi,  la presentazione della lista deve essere sottoscritta  dal  presidente  o  dal segretario del partito o gruppo politico  ovvero  da  uno  dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo  comma,  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente   della   Repubblica   n.   361  del  1957.  Il  Ministero dell'interno  provvede  a  comunicare  a  ciascun  ufficio elettorale regionale  che  la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato  di  sottoscrivere  la  dichiarazione  di presentazione delle liste.  La  firma  del  sottoscrittore  deve essere autenticata da un notaio  o  da  un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze  linguistiche  che  abbiano  conseguito almeno un seggio in occasione  delle  ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
 4.  Ogni  lista,  all'atto  della presentazione, e' composta da un elenco  di  candidati,  presentati  secondo un determinato ordine. La lista  e'  formata  complessivamente  da  un  numero di candidati non inferiore  a  un  terzo  e  non  superiore  ai  seggi  assegnati alla circoscrizione.
 5.  Le  liste  dei  candidati  e  la  relativa documentazione sono presentate   per   ciascuna  regione  alla  cancelleria  della  corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo  unico  delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei  deputati,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".
 4.  All'articolo  11  del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
 "1.  L'ufficio  elettorale  regionale,  appena  scaduto il termine stabilito  per  la  presentazione  dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato  presentato  ricorso,  appena  ricevuta  la comunicazione della decisione   dell'Ufficio   centrale  nazionale,  compie  le  seguenti operazioni:
 a)  stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati  di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle  liste  non  collegate  e  ai  relativi  contrassegni  di lista, nonche',  per  ciascuna  coalizione,  l'ordine dei contrassegni delle liste  della  coalizione.  I  contrassegni  di  ciascuna  lista  sono riportati  sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
 b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
 c)  procede,  per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:
 1)  alla  stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle  liste,  i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con  i  colori  depositati  presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
 2)  alla  stampa  del  manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci   dei   comuni   della  circoscrizione,  i  quali  ne  curano l'affissione  nell'albo  pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione";
 b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 "3.  Le  schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero  dell'interno,  hanno  le  caratteristiche  essenziali  del modello  descritto  nelle  tabelle  A  e B allegate al presente testo unico  e  riproducono  in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente   presentate   nella   circoscrizione.  Sulle  schede  i contrassegni   delle   liste   collegate   appartenenti  alla  stessa coalizione  sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro,  su  un'unica  colonna.  L'ordine  delle  coalizioni e delle singole  liste non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle liste  di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni  di  cui  al  comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre". 5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite  dalle  tabelle  A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge.
 6.  L'articolo  14  del  decreto  legislativo  n.  533 del 1993 e' sostituito dal seguente:
 -"Art.  14.  -  1.  Il  voto si esprime tracciando, con la matita, sulla   scheda  un  solo  segno,  comunque  apposto,  nel  rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta".
 7.  L'articolo  16  del  decreto  legislativo  n.  533 del 1993 e' sostituito   dal   seguente:  "Art.  16  -  1.  L'ufficio  elettorale regionale,  compiute  le  operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico  delle  leggi  recanti  norme  per la elezione della Camera dei deputati,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
 a)  determina  la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle  singole  sezioni  elettorali  della  circoscrizione. Determina inoltre  la  cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;
 b) individua quindi:
 1)  le  coalizioni  di  liste  che  abbiano  conseguito  sul piano regionale  almeno  il  20  per  cento  dei voti validi espressi e che contengano  almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
 2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale  almeno  l'8  per cento dei voti validi espressi nonche' le liste  che,  pur  appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale  di  cui  al  numero  1),  abbiano  conseguito  sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi".
 8.  L'articolo  17  del  decreto  legislativo  n.  533 del 1993 e' sostituito dal seguente:
 "Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione  provvisoria  dei  seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale  circoscrizionale  di ciascuna di esse. A tale fine divide il   totale  delle  cifre  elettorali  circoscrizionali  di  ciascuna coalizione  di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera  b),  per  il  numero  dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo    cosi'    il   quoziente   elettorale   circoscrizionale. Nell'effettuare  tale  divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria   del   quoziente.   Divide   poi   la  cifra  elettorale circoscrizionale  di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il   quoziente  elettorale  circoscrizionale.  La  parte  intera  del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di  liste  o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato  i  maggiori  resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano  conseguito  la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.
 2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi  espressi  nell'ambito  della  circoscrizione abbia conseguito almeno  il  55  per  cento  dei  seggi  assegnati  alla  regione, con arrotondamento all'unita' superiore.
 3.  Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo,  l'ufficio  elettorale  regionale individua, nell'ambito di ciascuna  coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale  almeno  il  3  per  cento dei voti validi espressi. Procede  quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste  ammesse,  dei  seggi  determinati ai sensi del comma 1. A tale fine,  per  ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali  circoscrizionali  delle  liste  ammesse al riparto per il numero  di  seggi  gia'  individuato  ai sensi del comma 1, ottenendo cosi' il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale  divisione  non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.   Divide  poi  la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di ciascuna  lista  ammessa  al  riparto  per il quoziente elettorale di coalizione.  La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il  numero  dei  seggi  da  assegnare  a  ciascuna lista. I seggi che rimangono  ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste  per  le  quali  queste  ultime divisioni hanno dato i maggiori resti  e,  in  caso  di  parita'  di  resti,  alle  liste che abbiano conseguito  la  maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di  quest'ultima  si  procede  a  sorteggio.  A ciascuna lista di cui all'articolo  16,  comma  1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai sensi del comma 1.
 4.  Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo,  l'ufficio  elettorale regionale assegna alla coalizione di liste  o  alla  singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti  un  numero  di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per  cento  dei  seggi  assegnati  alla  regione,  con arrotondamento all'unita' superiore.
 5.  I  restanti  seggi  sono  ripartiti tra le altre coalizioni di liste  o  singole  liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole  liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione  non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria  del quoziente  cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione  di  liste  o  singola  lista per tale quoziente. La parte intera  del  risultato cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da  assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che  rimangono  ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati alle  coalizioni  di  liste  e alle singole liste per le quali queste ultime  divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di   resti,  a  quelle  che  abbiano  conseguito  la  maggiore  cifra elettorale circoscrizionale.
 6.  Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione   di  liste,  divide  il  totale  delle  cifre  elettorali circoscrizionali   delle   liste   ammesse   al   riparto   ai  sensi dell'articolo  16,  comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi  ad  essa  spettanti.  Nell'effettuare tale divisione non tiene conto  dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo  quoziente. La parte intera del risultato cosi' ottenuto rappresenta  il  numero  dei  seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi   che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono  rispettivamente assegnati  alla  lista  per  la quale queste ultime divisioni abbiano dato  i  maggiori  resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
 7.   Il  presidente  dell'ufficio  elettorale  regionale  proclama eletti,  nei  limiti  dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati   compresi   nella  lista  medesima,  secondo  l'ordine  di presentazione.
 8.  Qualora  una  lista  abbia  esaurito  il  numero dei candidati presentati  nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire  tutti  i  seggi  ad  essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale  assegna  i  seggi  alla lista facente parte della medesima coalizione  della  lista  deficitaria  che  abbia  la  maggiore parte decimale  del  quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.  Qualora  due  o  piu'  liste  abbiano  una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio".
 9.  Dopo  l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' inserito il seguente:
 "Art.  17-bis.  -  1.  Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione  Molise  l'ufficio  elettorale  regionale  procede  ai  sensi dell'articolo  17,  commi  1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6".
 10.  L'articolo  19  del  decreto  legislativo  n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche   sopravvenuta,   e'  attribuito,  nell'ambito  della  medesima circoscrizione,  al  candidato  che  nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
 2.  Qualora  la  lista  abbia  esaurito  il  numero  dei candidati presentati   in   una  circoscrizione  e  non  sia  quindi  possibile attribuirle   il   seggio  rimasto  vacante,  questo  e'  attribuito, nell'ambito  della  stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8".
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
 legislativo   20 dicembre   1993,   n.  533,  e  successive
 modificazioni  (Testo  unico  delle leggi recanti norme per
 l'elezione  del  Senato della Repubblica - pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre 1993, n. 302), cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.11. - 1.  L'ufficio  elettorale  regionale, appena
 scaduto  il  termine  stabilito  per  la  presentazione dei
 ricorsi  o,  nel  caso in cui sia stato presentato ricorso,
 appena    ricevuta   la   comunicazione   della   decisione
 dell'Ufficio   centrale   nazionale,   compie  le  seguenti
 operazioni:
 a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla
 presenza  dei  delegati  di  lista,  il  numero d'ordine da
 assegnare  alle  coalizioni e alle liste non collegate e ai
 relativi  contrassegni  di  lista,  nonche',  per  ciascuna
 coalizione,  l'ordine  dei  contrassegni  delle liste della
 coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati
 sulle  schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
 progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
 b) comunica   ai  delegati  le  definitive  decisioni
 adottate;
 c)  procede,  per  mezzo  delle  prefetture  - uffici
 territoriali del Governo:
 1)  alla  stampa delle schede di votazione, recanti
 contrassegni  delle liste, i quali devono essere riprodotti
 sulle  schede  medesime  con  i colori depositati presso il
 Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 8;
 2)  alla  stampa  del  manifesto  con  le liste dei
 candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e
 all'invio   del  manifesto  ai  sindaci  dei  comuni  della
 circoscrizione,  i  quali  ne curano l'affissione nell'albo
 pretorio  e  in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo
 giorno antecedente quello della votazione.
 3.  Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
 cura  del  Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche
 essenziali  del  modello  descritto  nelle  tabelle  A  e B
 allegate   al   presente   testo  unico  e  riproducono  in
 fac-simile  i  contrassegni  di tutte le liste regolarmente
 presentate    nella    circoscrizione.   Sulle   schede   i
 contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa
 coalizione  sono riprodotti di seguito, in linea verticale,
 uno  sotto  l'altro,  su  un'unica  colonna. L'ordine delle
 coalizioni  e  delle  singole  liste non collegate, nonche'
 l'ordine   dei   contrassegni   delle   liste  di  ciascuna
 coalizione   sono   stabiliti   con  sorteggio  secondo  le
 disposizioni  di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni
 devono  essere  riprodotti  sulle schede con il diametro di
 centimetri tre.
 4.  Le  schede  devono pervenire agli uffici elettorali
 debitamente piegate.
 4-bis.  La scheda elettorale per l'elezione uninominale
 nel   collegio  della  Valle  d'Aosta  deve  recare  doppie
 diciture in lingua italiana ed in lingua francese.».
 
 
 
 
 |  | Art. 5. (Disposizioni speciali per le regioni
 Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)
 1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:
 "TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E TRENTINO-ALTO ADIGE.
 "Art.  20.  -  1.  L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta  e  nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige e'  regolata  dalle  disposizioni  dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
 a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con  dichiarazione  sottoscritta  da non meno di 300 e da non piu' di 600  elettori  del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'. La  dichiarazione  di  candidatura e' effettuata, insieme al deposito del  relativo  contrassegno,  presso  la cancelleria del tribunale di Aosta;
 b)   nella   regione   Trentino-Alto  Adige  la  dichiarazione  di presentazione  del  gruppo  di  candidati deve essere sottoscritta da almeno  1.750  e  da  non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali  dei  comuni  compresi  nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere  un  numero  di  candidati  non  inferiore  a  tre  e non superiore   al   numero   dei  collegi  della  regione.  In  caso  di scioglimento  del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di  oltre  centoventi  giorni,  il  numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'. Per le candidature individuali la dichiarazione  di  presentazione  deve  essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del  collegio.  La  presentazione  dei  gruppi  di  candidati e delle candidature  individuali  e'  effettuata,  insieme  al  deposito  del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento;
 c)  i  modelli  di  scheda  per l'elezione nei collegi uninominali delle  due  regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
 d)  il  tribunale  di  Aosta,  costituito  in  ufficio  elettorale regionale  ai  sensi  dell'articolo  7,  esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.
 Art.  20-bis.  -  1.  A  pena  di  nullita'  dell'elezione, nessun candidato  puo'  accettare  la  candidatura  in  piu'  di un collegio uninominale.
 Art.   21.  -  1.  L'ufficio  elettorale  regionale  procede,  con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
 a)  effettua  lo  spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 b)  somma  i  voti  ottenuti  da  ciascun  candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
 2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformita' ai  risultati  accertati,  proclama  eletto  per  ciascun collegio il candidato  che  ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
 Art.  21-bis.  -  1.  Per  l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione  Trentino-Alto  Adige  non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio  elettorale  regionale  procede  alla  determinazione della cifra  elettorale  di  ciascun  gruppo  di  candidati  e  della cifra individuale  dei  singoli  candidati  di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.
 2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati e' data dalla somma dei  voti  ottenuti  dai  candidati  presenti nei collegi uninominali della  regione  con  il  medesimo  contrassegno, sottratti i voti dei candidati  gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento  il  numero  dei  voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato  eletto  ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
 3.  Per  l'assegnazione  dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due,  ...  sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo  quindi,  fra  i  quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in numero   eguale   ai   senatori  da  eleggere,  disponendoli  in  una graduatoria   decrescente.  I  seggi  sono  assegnati  ai  gruppi  in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di  quoziente  il  seggio  e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore  cifra  elettorale.  Se  ad  un  gruppo spettano piu' seggi di quanti  sono  i  suoi  candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
 4.  L'ufficio  elettorale  regionale  proclama  quindi  eletti, in corrispondenza  ai  seggi  attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo  medesimo che abbiano ottenuto la piu' alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.
 Art.  21-ter.  -  1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio  di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno  dei  collegi  uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del  Senato  della  Repubblica  ne  da'  immediata  comunicazione  al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
 2.  I  comizi  sono  convocati  con  decreto  del Presidente della Repubblica,  su  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, purche' intercorra  almeno  un  anno  fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
 3.  Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
 4.  Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo e' autorizzato  a  prorogare  tale  termine  di non oltre quarantacinque giorni;  qualora  il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il  15  dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
 5.  Il  senatore  eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
 6.  Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilita'  previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano   cessate   entro  i  sette  giorni  successivi  alla  data  di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
 7.  Quando,  per  qualsiasi  causa,  resti  vacante  un  seggio di senatore  attribuito  con  calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale  del  Trentino-Alto  Adige,  l'ufficio elettorale regionale proclama  eletto  il  candidato  del medesimo gruppo con la piu' alta cifra individuale".
 |  | Art. 6. (Ulteriori modifiche al decreto del Presidente
 della Repubblica n. 361 del 1957)
 1.  All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica   n.  361  del  1957,  le  parole:  "di  cui  all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14".
 2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature e", ovunque ricorrono, sono soppresse.
 3.  All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 4.  L'articolo  18  del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato.
 5.  All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  primo  comma,  le  parole:  "o  le candidature nei collegi uninominali" sono soppresse;
 b)  al  secondo  comma,  le  parole: "o le candidature nei collegi uninominali", "delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle candidature   nei   collegi   uninominali  deve  essere  allegata  la dichiarazione  di  collegamento  e  la  relativa  accettazione di cui all'articolo 18" sono soppresse;
 c) al terzo comma, le parole: ", e, per le candidature nei collegi uninominali,  la  iscrizione  nelle  liste  elettorali  di comuni del collegio  o,  in  caso  di  collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi" sono soppresse;
 d) al quinto comma, il terzo periodo e' soppresso;
 e)  al  sesto  comma,  le  parole: "ne' piu' di una candidatura di collegio uninominale" sono soppresse;
 f)  al  settimo comma, le parole: "o della candidatura nei collegi uninominali"  e:  "o  la  candidatura  nei  collegi uninominali" sono soppresse.
 6.  All'articolo  21,  secondo  comma,  del decreto del Presidente della  Repubblica  n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi  uninominali  e"  e:  "a  ciascuna  candidatura  nei  collegi uninominali e" sono soppresse.
 7.  All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  primo  comma,  alinea,  le  parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
 b)  al  primo  comma,  numero  1),  le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
 c)  al  primo  comma,  numero  2),  le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
 d)  al  primo  comma,  numero  3),  le parole: "le candidature nei collegi  uninominali  e"  sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dichiara non valide le liste contenenti un numero di  candidati  inferiore  a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis";
 e)  al  primo comma, numero 4), le parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
 f)  al  primo comma, numero 5), le parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
 g) al primo comma, il numero 7) e' abrogato;
 h)  al secondo comma, le parole: "di ciascun candidato nei collegi uninominali e" sono soppresse;
 i)   al  terzo  comma,  le  parole:  "dei  candidati  nei  collegi uninominali e" sono soppresse.
 8.  All'articolo  23,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 9.  All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il numero 1) e' abrogato;
 b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
 "2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati  di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle  liste  non  collegate  e  ai  relativi  contrassegni  di lista, nonche',  per  ciascuna  coalizione,  l'ordine dei contrassegni delle liste  della  coalizione.  I  contrassegni  di  ciascuna  lista  sono riportati  sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";
 c)   al  numero  3),  le  parole:  "e  di  candidato  nei  collegi uninominali" sono soppresse;
 d)  al  numero  4),  le  parole:  "i  nominativi dei candidati nei collegi  uninominali  e  le  liste  ammessi"  sono  sostituite  dalle seguenti: "le liste ammesse";
 e)  al  numero  5),  la  parola:  "distinti"  e  le  parole:  "dei nominativi  dei  candidati  nei  singoli  collegi uninominali e" sono soppresse  e  le  parole:  "alla  trasmissione di essi ai sindaci dei comuni   del   collegio"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione".
 10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  primo  comma, le parole: "all'art. 18 e" e: "del candidato nel collegio uninominale o" sono soppresse;
 b)  all'ultimo  comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le  parole:  "dei  candidati  nei  collegi  uninominali  e" e: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio uninominale e" sono soppresse.
 12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al numero 4), le parole: "tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
 b)   al   numero  6),  le  parole:  "dei  candidati  nel  collegio uninominale e" sono soppresse;
 c)  al  numero  8),  le  parole:  "due urne" sono sostituite dalle seguenti: "un'urna";
 d)  al  numero  9),  le  parole:  "due  cassette  o  scatole" sono sostituite dalle seguenti: "una cassetta o scatola".
 13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  quarto  comma,  le  parole:  "dei  candidati  nei  collegi uninominali  e"  sono  soppresse  e le parole: "Le urne devono essere fissate  sul  tavolo  stesso e sempre visibili" sono sostituite dalle seguenti:  "L'urna  deve  essere  fissata  sul tavolo stesso e sempre visibile";
 b) al settimo comma, le parole: ", nonche' due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali" sono soppresse.
 16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma e' abrogato.
 17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi uninominali"  e:  "del  collegio  uninominale  o"  sono soppresse; le parole:   "del  collegio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "della circoscrizione".
 18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957,  le  parole:  "e  dei candidati" sono soppresse.
 19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo e' soppresso.
 20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361  del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda".
 21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda".
 22.  All'articolo  64,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono sostituite dalle seguenti: "l'urna e la scatola".
 23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite dalle seguenti: "dell'urna".
 24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  numero  2),  terzo  periodo, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse;
 b)  al  numero  3),  le  parole:  "nelle rispettive cassette" sono sostituite dalle seguenti: "nella cassetta".
 25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
 b)  al  comma  3,  le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio delle  schede  per  l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Compiute  le  operazioni  di cui all'articolo 67"; le parole: "per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"  e: "contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" sono soppresse;
 c) al comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso.
 26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  primo  comma,  numero  2),  le  parole:  "e dei voti per i candidati nel collegio uninominale" sono soppresse;
 b)  al  secondo  comma,  le  parole:  "per i singoli candidati nei collegi  uninominali  o  per  le singole liste per l'attribuzione dei seggi  in ragione proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "per le singole liste".
 27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il secondo comma e' abrogato;
 b)  al  terzo  comma,  le  parole:  "dei  candidati  nel  collegio uninominale e" sono soppresse.
 28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle  seguenti:  "della  circoscrizione" e le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse.
 29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  primo  comma,  le  parole:  "dei  candidati  nel  collegio uninominale e" sono soppresse;
 b) al secondo comma, le parole: "o ai candidati" sono soppresse.
 30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
 b)  al  terzo  comma, le parole: "delle cassette, delle urne" sono sostituite dalle seguenti: "della cassetta, dell'urna".
 31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione";
 b)  al  quinto  e  al  sesto  comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 33.  All'articolo  104,  sesto  comma,  del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361  del  1957,  le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 34.  All'articolo  112,  primo  comma,  del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361  del  1957,  le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 35.  Il  decreto  legislativo  20  dicembre  1993, n. 536, recante "Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" e' abrogato.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 15, 16, 17, 20,
 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 59, 62,
 63,  64,  64-bis, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 104 e
 112  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 marzo
 1957, n. 361, come modificati dalla presente legge:
 «Art.   15.  - Il  deposito  del  contrassegno  di  cui
 all'art.  14  deve  essere effettuato non prima delle ore 8
 del  44°  e  non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente
 quello  della  votazione,  da  persona  munita  di mandato,
 autenticato  da  notaio,  da  parte  del  presidente  o del
 segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
 Agli  effetti  del  deposito,  l'apposito  Ufficio  del
 Ministero  dell'interno  rimane  aperto,  anche  nei giorni
 festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
 Il  contrassegno  deve  essere  depositato  in triplice
 esemplare.».
 «Art.  16.  - Il Ministero dell'interno, nei due giorni
 successivi  alla  scadenza  del  termine  stabilito  per il
 deposito,  restituisce  un  esemplare  del  contrassegno al
 depositante,    con    l'attestazione   della   regolarita'
 dell'avvenuto deposito.
 Qualora  i  partiti  o  gruppi  politici  presentino un
 contrassegno  che  non  sia  conforme  a1le  norme  di  cui
 all'art.   14,   il   Ministero   dell'interno   invita  il
 depositante  a  sostituirlo  nel  termine  di  48 ore dalla
 notifica dell'avviso.
 Sono   sottoposte  all'Ufficio  centrale  nazionale  le
 opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del
 Ministero  a  sostituire  il  proprio  contrassegno  o  dai
 depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di
 contrassegno   che  ritengano  facilmente  confondibile:  a
 quest'ultimo   effetto,  tutti  i  contrassegni  depositati
 possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi
 abbia    presentato   un   contrassegno   a   norma   degli
 articoli precedenti.
 Le  opposizioni  devono  essere presentate al Ministero
 dell'interno  entro  48  ore  dalla  sua decisione e, nello
 stesso  termine,  devono  essere  notificate ai depositanti
 delle   liste   che  vi  abbiano  interesse.  Il  Ministero
 trasmette  gli  atti  all'Ufficio  centrale  nazionale, che
 decide  entro  le  successive  48  ore, dopo aver sentito i
 depositanti delle liste che vi abbiano interesse.».
 «Art.  17. - All'atto  del  deposito  del  contrassegno
 presso   il  Ministero  dell'interno  i  partiti  o  gruppi
 politici  organizzati  debbono  presentare la designazione,
 per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo
 e  di  uno supplente del partito o del gruppo incaricati di
 effettuare  il  deposito,  al  rispettivo  Ufficio centrale
 circoscrizionale,  della lista dei candidati e dei relativi
 documenti.  La  designazione  e'  fatta  con un unico atto,
 autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a
 ciascun  Ufficio  centrale circoscrizionale le designazioni
 suddette  entro  il  36°  giorno  antecedente  quello della
 votazione.
 Con  le stesse modalita' possono essere indicati, entro
 il  33°  giorno  antecedente  quello della votazione, altri
 rappresentanti  supplenti,  in  numero non superiore a due,
 incaricati  di  effettuare il deposito di cui al precedente
 comma,  qualora  i rappresentanti precedentemente designati
 siano   entrambi   impediti   di   provvedervi,  per  fatto
 sopravvenuto.  Il  Ministero  dell'interno ne da' immediata
 comunicazione  all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la
 nuova designazione si riferisce.».
 «Art.  20.  - Le  liste  dei  candidati  devono  essere
 presentate,  per  ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria
 della  Corte  di  appello  o  del  Tribunale indicati nella
 Tabella  A,  allegata  al presente testo unico, dalle ore 8
 del  35°  giorno  alle  ore  20  del 34° giorno antecedenti
 quello  della  votazione;  a  tale  scopo,  per  il periodo
 suddetto,  la  Cancelleria  della  Corte  di  appello o del
 Tribunale  rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni
 festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
 Insieme  con  le  liste  dei  candidati  devono  essere
 presentati  gli  atti  di accettazione delle candidature, i
 certificati   di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  dei
 candidati  e  la dichiarazione di presentazione della lista
 dei   candidati   firmata,  anche  in  atti  separati,  dal
 prescritto numero di elettori.
 Tale    dichiarazione   deve   essere   corredata   dei
 certificati,  anche  collettivi,  dei  sindaci  dei singoli
 comuni,  ai  quali  appartengono  i  sottoscrittori, che ne
 attestino   l'iscrizione   nelle   liste  elettorali  della
 circoscrizione.
 I   sindaci   devono,   nel  termine  improrogabile  di
 ventiquattro   ore   dalla   richiesta,   rilasciare   tali
 certificati.
 La  firma  degli  elettori  deve  avvenire  su appositi
 moduli  riportanti  il  contrassegno  di  lista,  il  nome,
 cognome,  data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il
 nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e
 deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art.
 14  della  legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato
 il  comune  nelle  cui  liste l'elettore dichiara di essere
 iscritto.  Per  tale  prestazione  e' dovuto al notaio o al
 cancelliere  l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione
 autenticata.
 Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di
 candidati.
 Nella  dichiarazione  di  presentazione della lista dei
 candidati  deve  essere  specificato con quale contrassegno
 depositato   presso  il  Ministero  dell'interno  la  lista
 intenda distinguersi.
 La  dichiarazione  di  presentazione  della  lista  dei
 candidati  deve  contenere,  infine,  la indicazione di due
 delegati  effettivi  e di due supplenti, autorizzati a fare
 le designazioni previste dall'art. 25.».
 «Art.  21. - La Cancelleria della Corte d'appello o del
 tribunale  circoscrizionale  accerta  l'identita' personale
 del  depositante  e,  nel  caso in cui si tratti di persona
 diversa  da  quelle  designate ai sensi dell'art. 17, ne fa
 esplicita  menzione  nel verbale di ricevuta degli atti, di
 cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore.
 Nel  medesimo  verbale,  oltre  alla  indicazione della
 lista  dei  candidati  presentata  e delle designazioni del
 contrassegno e dei delegati, e' annotato il numero d'ordine
 progressivo  attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna
 lista secondo l'ordine di presentazione.».
 «Art.  22. - L'Ufficio  centrale circoscrizionale entro
 il  giorno  successivo  alla scadenza del termine stabilito
 per la presentazione delle liste dei candidati:
 1)  ricusa  le liste presentate da persone diverse da
 quelle  designate all'atto del deposito del contrassegno ai
 sensi dell'art. 17;
 2)  ricusa  le liste contraddistinte con contrassegno
 non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini
 degli articoli 14, 15 e 16;
 3)  verifica  se  le  liste siano state presentate in
 termine   e  siano  sottoscritte  dal  numero  di  elettori
 prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
 queste  condizioni;  riduce  al  limite prescritto le liste
 contenenti  un  numero  di  candidati  superiore  a  quello
 stabilito  al  comma  2  dell'art.  18-bis, cancellando gli
 ultimi  nomi  e  dichiara non valide le liste contenenti un
 numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3
 dell'art. 18-bis;
 4)  cancella  dalle liste i nomi dei candidati, per i
 quali manca la prescritta accettazione;
 5)  cancella dalle liste i nomi dei candidati che non
 abbiano  compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al
 giorno  delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato
 presentato   il   certificato   di   nascita,  o  documento
 equipollente,  o  il  certificato  d'iscrizione nelle liste
 elettorali di un comune della Repubblica;
 6)  cancella  i  nomi dei candidati compresi in altra
 lista gia' presentata nella circoscrizione;
 7) (abrogato).
 I   delegati   di   ciascuna   lista  possono  prendere
 cognizione,  entro  la stessa giornata, delle contestazioni
 fatte   dall'ufficio   centrale  circoscrizionale  e  delle
 modificazioni da questo apportate alla lista.
 L'ufficio   centrale   circoscrizionale   si   riunisce
 nuovamente  il  giorno  successivo  alle  ore  12 per udire
 eventualmente   i   delegati   delle   liste  contestate  o
 modificate  ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni
 formali e deliberare in merito.».
 «Art.   23.   - Le   decisioni   dell'Ufficio  centrale
 circoscrizionale,  di  cui  all'articolo  precedente,  sono
 comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
 Contro  le  decisioni  di  eliminazione  di  liste o di
 candidati,  i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla
 comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.
 Il  ricorso deve essere depositato entro detto termine,
 a   pena   di  decadenza,  nella  Cancelleria  dell'Ufficio
 centrale circoscrizionale.
 Il  predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette,
 a   mezzo   di   corriere  speciale,  all'Ufficio  centrale
 nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
 Ove   il   numero   dei  ricorsi  presentati  lo  renda
 necessario,  il primo presidente della Corte di cassazione,
 a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale,
 aggrega  all'Ufficio  stesso,  per  le operazioni di cui al
 presente articolo, altri consiglieri.
 L'Ufficio  centrale  nazionale  decide  nei  due giorni
 successivi.
 Le   decisioni  dell'Ufficio  centrale  nazionale  sono
 comunicate  nelle  24  ore  ai  ricorrenti  ed  agli Uffici
 centrali circoscrizionali.».
 «Art.  24. - - L'ufficio centrale circoscrizionale, non
 appena  scaduto  il  termine stabilito per la presentazione
 dei  ricorsi,  o,  nel  caso  in  cui  sia stato presentato
 reclamo,   non   appena  ricevuta  la  comunicazione  della
 decisione   dell'ufficio   centrale  nazionale,  compie  le
 seguenti operazioni:
 1) (abrogato);
 2)  stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla
 presenza  dei  delegati  di  lista,  il  numero d'ordine da
 assegnare  alle  coalizioni e alle liste non collegate e ai
 relativi  contrassegni  di  lista,  nonche',  per  ciascuna
 coalizione,  l'ordine  dei  contrassegni  delle liste della
 coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati
 sulle  schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
 progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
 3)  comunica  ai  delegati  di  lista  le  definitive
 determinazioni adottate;
 4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo
 della  circoscrizione  le  liste  ammesse,  con  i relativi
 contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede
 di  votazione  con  i  colori  del  contrassegno depositato
 presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per
 la  stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui
 al numero 5);
 5)  provvede,  per  mezzo  della prefettura capoluogo
 della   circoscrizione   alla   stampa   -   su   manifesti
 riproducenti   i  rispettivi  contrassegni  -  delle  liste
 nonche'  alla  trasmissione  di  esse ai sindaci dei comuni
 della   circoscrizione   per   la  pubblicazione  nell'albo
 pretorio  ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo
 giorno  precedente  la  data  delle  elezioni. Tre copie di
 ciascun  manifesto  devono  essere consegnate ai presidenti
 dei   singoli   uffici   elettorali   di   sezione;  una  a
 disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella
 sala della votazione.».
 «Art. 25. - Con dichiarazione scritta su carta libera e
 autenticata   da   un   notaio   o   da  un  Sindaco  della
 circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da
 essi  autorizzate  in  forma  autentica,  hanno  diritto di
 designare,  all'Ufficio  di ciascuna sezione ed all'Ufficio
 centrale  circoscrizionale, due rappresentanti della lista:
 uno  effettivo  e  l'altro  supplente, scegliendoli fra gli
 elettori   della  circoscrizione  che  sappiano  leggere  e
 scrivere.  L'atto di designazione dei rappresentanti presso
 gli  uffici  elettorali  di  sezione e' presentato entro il
 venerdi'  precedente  l'elezione,  al segretario del comune
 che  ne  dovra'  curare la trasmissione ai presidenti delle
 sezioni  elettorali o e' presentato direttamente ai singoli
 presidenti  delle  sezioni  il  sabato pomeriggio oppure la
 mattina  stessa  delle  elezioni, purche' prima dell'inizio
 della votazione.
 L'atto   di   designazione  dei  rappresentanti  presso
 l'Ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le
 ore   12   del  giorno  in  cui  avviene  l'elezione,  alla
 Cancelleria   della   Corte   d'appello   o  del  Tribunale
 circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
 Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista
 devono  dimostrare  la  loro qualifica esibendo la ricevuta
 rilasciata  dalla  Cancelleria  della Corte d'appello o del
 Tribunale  all'atto del deposito delle liste dei candidati.
 Nel  caso che alla designazione dei rappresentanti di lista
 provvedano  delegati  dei delegati, a norma del primo comma
 del  presente  articolo,  il  notaio,  nell'autenticarne la
 firma,  da'  atto  dell'esibizione  fattagli della ricevuta
 rilasciata all'atto del deposito delle liste.».
 «Art.  26.  -  -  Il  rappresentante  di  ogni lista di
 candidati  ha  diritto  di  assistere a tutte le operazioni
 dell'Ufficio  elettorale,  sedendo  al  tavolo dell'Ufficio
 stesso  o  in  prossimita',  ma  sempre  in  luogo  che gli
 permetta  di  seguire le operazioni elettorali, e puo' fare
 inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
 Il   presidente,   uditi   gli  scrutatori,  puo',  con
 ordinanza   motivata,   fare   allontanare   dall'aula   il
 rappresentante  che eserciti violenza o che, richiamato due
 volte,   continui   a   turbare   gravemente   il  regolare
 procedimento delle operazioni elettorali.».
 «Art.  30.  -  Nelle  ore  antimeridiane del giorno che
 precede  le  elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare
 al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
 1)  il  plico  sigillato  contenente  il  bollo della
 sezione;
 2)  un  esemplare  della  lista  degli elettori della
 sezione,    autenticata    dalla   Commissione   elettorale
 mandamentale,  e  un estratto di tale lista, autenticato in
 ciascun  foglio  dal Sindaco e dal segretario comunale, per
 l'affissione nella sala della votazione;
 3)  l'elenco  degli  elettori della sezione che hanno
 dichiarato  di  voler  votare  nel  luogo di cura dove sono
 degenti, a norma dell'art. 51;
 4)  tre  copie  del manifesto contenente le liste dei
 candidati   della   circoscrizione:   una  copia  rimane  a
 disposizione  dell'Ufficio  elettorale  e  le  altre devono
 essere affisse nella sala della votazione;
 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
 6)  le  designazioni  dei  rappresentanti  di  lista,
 ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
 7)  i  pacchi  delle schede che al sindaco sono stati
 trasmessi  sigillati  dalla  Prefettura,  con l'indicazione
 sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
 8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
 9)  una cassetta o scatola per la conservazione delle
 schede autenticate da consegnare agli elettori;
 10)   un  congruo  numero  di  matite  copiative  per
 l'espressione del voto.».
 «Art.  40. - - L'ufficio di presidente, di scrutatore e
 di segretario e' obbligatorio per le persone designate.
 Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente
 coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o
 d'impedimento.
 Tutti  i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti
 di  lista,  sono  considerati,  per  ogni effetto di legge,
 pubblici   ufficiali   durante   l'esercizio   delle   loro
 funzioni.».
 «Art.  41.  - Alle ore sedici del giorno che precede le
 elezioni,  il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a
 farne  parte  gli scrutatori e il segretario e invitando ad
 assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle
 liste dei candidati.
 Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o
 ne  sia  mancata  la  designazione, il presidente chiama in
 sostituzione  alternativamente  l'anziano e il piu' giovane
 tra  gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere
 e  non  siano rappresentanti di liste di candidati, e per i
 quali  non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui
 all'art. 38.».
 «Art.  42. - La sala delle elezioni deve avere una sola
 porta  d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilita'
 di assicurare un accesso separato alle donne.
 La  sala  dev'essere  divisa in due compartimenti da un
 solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
 Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la
 porta  d'ingresso,  e'  riservato  agli  elettori,  i quali
 possono  entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale
 soltanto  per votare, trattenendovisi il tempo strettamente
 necessario.
 Il  tavolo  dell'Ufficio  deve essere collocato in modo
 che   i   rappresentanti  lista  possano  girarvi  attorno,
 allorche' sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere
 fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
 Ogni  sala,  salva comprovata impossibilita' logistica,
 deve   avere  quattro  cabine,  di  cui  una  destinata  ai
 portatori  di handicap. Le cabine sono collocate in maniera
 da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura
 la segretezza del voto.
 Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente
 ai  tavoli,  ad  una  distanza minore di due metri dal loro
 spigolo  piu'  vicino,  devono  essere  chiuse  in  modo da
 impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
 L'estratto  delle  liste degli elettori e due copie del
 manifesto  contenente le liste dei candidati, devono essere
 visibilmente  affissi,  durante  il  corso delle operazioni
 elettorali,   in   modo  che  possano  essere  letti  dagli
 intervenuti.».
 «Art.   45.   -  -  Appena  accertata  la  costituzione
 dell'Ufficio,  il  presidente,  dopo  aver preso nota sulla
 lista  sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui
 all'art.  30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di
 ogni   gruppo   di  100  schede,  le  quali  devono  essere
 autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
 Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce
 agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello
 degli elettori iscritti nella sezione.
 Lo    scrutatore    scrive    il   numero   progressivo
 sull'appendice  di  ciascuna  scheda ed appone la sua firma
 sulla faccia posteriore della scheda stessa.
 Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del
 sigillo  che  chiude  il  plico  contenente  il bollo della
 sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione
 del  numero  indicato  nel bollo. Subito dopo il presidente
 imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
 Durante  le  operazioni  di  cui  al presente articolo,
 nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
 Nel  processo  verbale  si  fa  menzione della serie di
 schede firmate da ciascun scrutatore.
 Il  presidente  depone le schede nell'apposita cassetta
 e,  sotto  la  sua personale responsabilita', provvede alla
 custodia  delle  schede  rimaste  nel pacco, di cui al n. 7
 dell'art. 30.
 Successivamente,  il  presidente  rimanda  le ulteriori
 operazioni  alle ore otto del giorno seguente, affidando la
 custodia  delle  urne,  della  scatola contenente le schede
 firmate e dei documenti alla Forza pubblica.».
 «Art.  48.  -  -  Il  presidente,  gli  scrutatori e il
 segretario   del   seggio  votano,  previa  esibizione  del
 certificato  elettorale,  nella  sezione  presso  la  quale
 esercitano  il  loro  ufficio, anche se siano iscritti come
 elettori   in   altra  sezione  o  in  altro  comune  della
 circoscrizione.  I  rappresentanti delle liste votano nella
 sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche'
 siano  elettori  della  circoscrizione. I candidati possono
 votare  in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione
 dove  sono proposti, presentando il certificato elettorale.
 Votano,  inoltre,  nella sezione presso la quale esercitano
 il  loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori
 in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio
 nazionale,  gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica
 in  servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto,
 previa esibizione del certificato elettorale.
 Gli  elettori di cui al comma precedente sono iscritti,
 a  cura  del presidente in calce alla lista della sezione e
 di essi e' presa nota nel verbale.».
 «Art.  53.  -  Negli ospedali e case di cura minori, il
 voto  degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante
 le  ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente della
 sezione  elettorale  nella  cui  circoscrizione e' posto il
 luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del
 seggio,  designato  dalla  sorte,  e del segretario ed alla
 presenza   dei  rappresentanti  di  lista,  se  sono  stati
 designati,  che  ne  facciano richiesta. Il presidente cura
 che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto.
 Dei  nominativi  di tali elettori viene presa nota, con
 le modalita' di cui all'articolo precedente, dal presidente
 in  apposita  lista  aggiunta  da  allegare  a quella della
 sezione.
 Le   schede   votate  sono  raccolte  e  custodite  dal
 presidente  in  un plico, o in due plichi distinti nel caso
 di   elezioni  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato
 contemporanee,  e  sono immediatamente portate alla sezione
 elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle
 votazioni,  previo  riscontro  del  loro  numero con quello
 degli   elettori  che  sono  stati  iscritti  nell'apposita
 lista.».
 «Art.  59.  --  Una  scheda  valida per la scelta della
 lista rappresenta un voto di lista.».
 «Art.  62. - Se l'elettore non vota entro la cabina, il
 presidente    dell'Ufficio   deve   ritirare   la   scheda,
 dichiarandone  la nullita' e l'elettore non e' piu' ammesso
 al voto.».
 «Art.  63.  -  Se  un  elettore riscontra che la scheda
 consegnatagli  e'  deteriorata,  ovvero  egli  stesso,  per
 negligenza   o   ignoranza,   l'abbia   deteriorata,   puo'
 richiederne al presidente una seconda, restituendo pero' la
 prima,  la  quale  e'  messa  in  un  plico,  dopo  che  il
 presidente   vi   abbia   scritto   "scheda   deteriorata",
 aggiungendo la sua firma.
 Il  presidente  deve  immediatamente  sostituire  nella
 cassetta  la  seconda  scheda  consegnata  all'elettore con
 un'altra,  che  viene  prelevata  dal  pacco  delle  schede
 residue  e  contrassegnata  con  lo stesso numero di quella
 deteriorata,  nonche'  col  bollo  e  con  la  firma  dello
 scrutatore.  Nella  colonna  della lista indicata nel primo
 comma  dell'art.  58,  e'  annotata la consegna della nuova
 scheda.».
 «Art.  64.  -  1. Le operazioni di votazione proseguono
 fino  alle  ore  22  in  tutte  le  sezioni elettorali; gli
 elettori  che  a  tale ora si trovano ancora nei locali del
 seggio  sono  ammessi  a  votare  anche  oltre  il  termine
 predetto.
 2.  Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7
 del  giorno  successivo e, dopo aver provveduto a sigillare
 l'urna  e  la  scatola  recanti  le schede ed a chiudere il
 plico  contenente  tutte  le  carte, i verbali ed il timbro
 della sezione, scioglie l'adunanza.
 3.  Successivamente,  fatti uscire dalla sala tutti gli
 estranei  all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura
 e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi.
 A  tal  fine,  coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che
 tutte  le  finestre  e  gli  accessi della sala, esclusa la
 porta  o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi
 applica  opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e
 provvede,  quindi,  a  chiudere  saldamente dall'esterno la
 porta  o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi
 precauzionali.
 4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la
 custodia   esterna  della  sala  alla  quale  nessuno  puo'
 avvicinarsi.
 5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di
 trattenersi  all'esterno della sala durante il tempo in cui
 questa rimane chiusa.».
 «Art.  64-bis. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo,
 il   presidente,   ricostituito   l'Ufficio   e  constatata
 l'integrita'  dei  mezzi precauzionali apposti agli accessi
 della  sala  e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara
 riaperta  la  votazione  che prosegue fino alle ore 15; gli
 elettori  che  a  tale ora si trovano ancora nei locali del
 seggio  sono  ammessi  a  votare  anche  oltre  il  termine
 predetto.».
 «Art.  67.  -  Dopo che gli elettori abbiano votato, ai
 sensi  degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato
 il  tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo
 scrutinio:
 1) dichiara chiusa la votazione;
 2)  accerta  il  numero  dei votanti risultanti dalla
 lista  elettorale  autenticata dalla Commissione elettorale
 mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53,
 dalla  lista  di  cui  all'art.  52  e  dai  tagliandi  dei
 certificati  elettorali.  Le liste devono essere firmate in
 ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e
 devono  essere  chiuse  in un plico sigillato con lo stesso
 bollo   dell'Ufficio.  Sul  plico  appongono  la  firma  il
 presidente    ed   almeno   due   scrutatori,   nonche'   i
 rappresentanti  delle  liste dei candidati che lo vogliano,
 ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso
 al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
 3)  estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e
 riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo
 aver  ricevuto  la  scheda,  non  l'abbiano restituita o ne
 abbiano  consegnata una senza appendice o senza il numero o
 il  bollo  o  la  firma  dello scrutatore, corrispondano al
 numero  degli  elettori iscritti che non hanno votato. Tali
 schede,  nonche'  quelle  rimaste  nel  pacco consegnato al
 presidente  dal  Sindacato,  ed i tagliandi dei certificati
 elettorali  vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2,
 consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento.
 Queste  operazioni  devono  essere eseguite nell'ordine
 indicato.  Di  esse e del loro risultato si fa menzione nel
 processo verbale.».
 «Art. 68. - l. (abrogato).
 2. (abrogato).
 3.  Compiute  le  operazioni  di  cui  all'art.  67, il
 presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede.
 Uno   scrutatore   designato   mediante   sorteggio  estrae
 successivamente  ciascuna scheda dall'urna e la consegna al
 presidente.  Questi  enuncia  ad  alta voce il contrassegno
 della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi
 la  scheda  ad  altro  scrutatore  il quale, insieme con il
 segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.
 3-bis.  Il  segretario  proclama ad alta voce i voti di
 lista.  Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono
 stati  spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono
 state  tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non
 contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
 stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
 4.  E'  vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
 precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
 o scatola, dopo spogliato il voto.
 5. (abrogato).
 6.  Le  schede  possono  essere  toccate  soltanto  dai
 componenti del seggio.
 7.  Il  numero  totale  delle  schede  scrutinate  deve
 corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
 presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
 delle  cifre  segnate  nelle  varie colonne del verbale col
 numero   degli  iscritti,  dei  votanti,  dei  voti  validi
 assegnati,  delle schede nulle, delle schede bianche, delle
 schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
 contestati,  verificando  la  congruita' dei dati e dandone
 pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
 8.  Tutte  queste  operazioni  devono  essere  compiute
 nell'ordine  indicato;  del  compimento  e del risultato di
 ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.».
 «Art.  71.  -  Il  presidente,  udito  il  parere degli
 scrutatori:
 1)  pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare
 dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami
 anche  orali,  le  difficolta' e gli incidenti intorno alle
 operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti;
 2)  decide,  in  via provvisoria, sull'assegnazione o
 meno  dei  voti  contestati  per  qualsiasi  causa  e,  nel
 dichiarare  il  risultato  dello  scrutinio,  da'  atto del
 numero   dei   voti   di   lista  contestati  ed  assegnati
 provvisoriamente   e   di  quello  dei  voti  contestati  e
 provvisoriamente  non  assegnati,  ai  fini  dell'ulteriore
 esame  da  compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale
 ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
 I  voti  contestati  debbono essere raggruppati, per le
 singole  liste,  a  seconda dei motivi di contestazione che
 debbono essere dettagliatamente descritti.
 Le  schede  corrispondenti ai voti nulli o contestati a
 qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
 ultimi  provvisoriamente  assegnati  o  non assegnati, e le
 carte  relative  ai  reclami ed alle proteste devono essere
 immediatamente  vidimate  dal  presidente  e  da almeno due
 scrutatori.».
 «Art. 72. - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il
 presidente del seggio procede alla formazione:
 a) del  plico  contenente  le schede corrispondenti a
 voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa
 e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
 b) del  plico  contenente  le schede corrispondenti a
 voti nulli;
 c) del  plico  contenente  le schede deteriorate e le
 schede  consegnate senza appendice o numero o bollo o firma
 dello scrutatore;
 d) del  plico  contenente  le schede corrispondenti a
 voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
 I  predetti  plichi  debbono recare l'indicazione della
 sezione,  il  sigillo  col bollo dell'Ufficio, le firme dei
 rappresentanti  di lista presenti e quelle del presidente e
 di almeno due scrutatori.
 I  plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere
 allegati,  con  una  copia  delle  tabelle di scrutinio, al
 verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.
 Il  plico di cui alla lettera d) deve essere depositato
 nella  Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma
 dell'art.  75,  e  conservato per le esigenze inerenti alla
 verifica dei poteri.».
 «Art.  73.  -  Le  operazioni  di  cui  all'art.  67 e,
 successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate
 subito  dopo  la chiusura della votazione, proseguite senza
 interruzione  ed  ultimate  entro  le  ore  14  del  giorno
 seguente.
 Se  per  causa  di  forza  maggiore l'Ufficio non possa
 ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il
 presidente  deve,  alle  ore  14 del martedi' successivo al
 giorno  delle  elezioni,  chiudere  la cassetta contenente,
 secondo  i casi, le schede non distribuite o le schede gia'
 spogliate,  l'urna  contenente  le  schede non spogliate, e
 chiudere  in  un  plico  le  schede  residue, quelle che si
 trovassero  fuori  della  cassetta  o  dell'urna,  le liste
 indicate  nel  n.  2  dell'art.  67  e tutte le altre carte
 relative alle operazioni elettorali.
 Alla  cassetta,  all'urna ed al plico devono apporsi le
 indicazioni   della  circoscrizione  e  della  sezione,  il
 sigillo  col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti
 di  lista  che  vogliano  aggiungere il proprio, nonche' le
 firme del presidente e di almeno due scrutatori.
 La  cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e
 con   le   carte  annesse,  vengono  subito  portati  nella
 Cancelleria  del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede
 la  sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene
 personalmente responsabile.
 In  caso  di  inadempimento, si applica la disposizione
 del penultimo comma dell'art. 75.».
 «Art.  74.  -  Il verbale delle operazioni dell'Ufficio
 elettorale  di  sezione e' redatto dal segretario in doppio
 esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta
 stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti
 delle liste presenti.
 Nel   verbale  deve  essere  presa  nota  di  tutte  le
 operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi
 menzione  di  tutti  i  reclami  presentati, delle proteste
 fatte,  dei  voti  contestati (siano stati o non attribuiti
 provvisoriamente   alle   liste)   e  delle  decisioni  del
 presidente, nonche' delle firme e dei sigilli.
 Il verbale e' atto pubblico.».
 «Art.  75.  - Il presidente dichiara il risultato dello
 scrutinio  e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa
 compilare   un'estratto,   contenente   i  risultati  della
 votazione  e  dello  scrutinio,  che  provvede  a rimettere
 subito  alla  Prefettura,  tramite il Comune. Il verbale e'
 poi  immediatamente  chiuso  in  un  plico,  che dev'essere
 sigillato  col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente,
 da  almeno  due scrutatori e dai rappresentanti delle liste
 presenti. L'adunanza e' poi sciolta immediatamente.
 Il  presidente  o,  per  sua  delegazione  scritta, due
 scrutatori,   recano   immediatamente  il  plico  chiuso  e
 sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede
 e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art.
 72  alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione
 ha sede la sezione.
 La  Cancelleria  del  Tribunale  provvede all'immediato
 inoltro  alla  Cancelleria  della  Corte  d'appello  o  del
 Tribunale  del  capoluogo della circoscrizione dei plichi e
 dei  documenti previsti dal comma precedente, nonche' della
 cassetta,  dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di
 cui all'art. 73.
 L'altro  esemplare  del suddetto verbale e' depositato,
 nella  stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha
 sede  la  sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha
 diritto di prenderne conoscenza.
 Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto
 del  verbale  relativo  alla formazione e all'invio di esso
 nei  modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da
 due  membri  almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore,
 il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme,
 vi  appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma
 e redige verbale della consegna.
 Le  persone  incaricate  del trasferimento degli atti e
 documenti  di  cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto
 sono  personalmente  responsabili  del recapito di essi; e'
 vietato  ogni  stanziamento  o  tramite  non previsto dalle
 citate disposizioni.
 Qualora  non  si  sia adempiuto a quanto prescritto nel
 2°,  3°  e  4°  comma  del presente articolo, il Presidente
 della Corte di appello o del Tribunale puo' far sequestrare
 i  verbali,  le  urne,  le  schede  e  le  carte ovunque si
 trovino.
 Le  spese  tutte per le operazioni indicate in questo e
 negli  articoli precedenti  sono  anticipate  dal  Comune e
 rimborsate dallo Stato.».
 «Art.   79.   -   L'Ufficio  centrale  circoscrizionale
 pronuncia   provvisoriamente   sopra   qualunque  incidente
 relativo   alle  operazioni  ad  esso  affidate,  salvo  il
 giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
 Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76,
 circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non
 assegnati, e' vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale
 di  deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei
 voti,  sui  reclami,  le  proteste e gli incidenti avvenuti
 nelle  sezioni,  di  variare  i  risultati dei verbali e di
 occuparsi  di  qualsiasi  altro  oggetto che non sia di sua
 competenza.
 Non  puo' essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio
 centrale  circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni
 volta   il   certificato  d'iscrizione  nelle  liste  della
 circoscrizione.
 Nessun elettore puo' entrare armato.
 L'aula  deve  essere  divisa in due compartimenti da un
 solido   tramezzo:   il   compartimento   in  comunicazione
 immediata   con  la  porta  d'ingresso  e'  riservato  agli
 elettori;  l'altro  e' esclusivamente riservato all'Ufficio
 centrale  circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste
 dei candidati.
 Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti
 delle  sezioni.  Per  ragioni di ordine pubblico egli puo',
 inoltre,  disporre  che si proceda a porte chiuse: anche in
 tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art.
 26,  hanno  diritto  di  entrare  e di rimanere nell'aula i
 rappresentanti delle liste dei candidati.»
 «Art.   81.  -  Di  tutte  le  operazioni  dell'Ufficio
 centrale  circoscrizionale,  si  deve  redigere  in duplice
 esemplare   il   processo   verbale   che,  seduta  stante,
 dev'essere  firmato  in  ciascun  foglio e sottoscritto dal
 presidente,  dagli  altri magistrati, dal cancelliere e dai
 rappresentanti di lista presenti.
 2.
 3.
 Uno  degli  esemplari  del  verbale,  con  i  documenti
 annessi,  nonche'  tutti  i  verbali  delle  sezioni  con i
 relativi  atti  e documenti ad essi allegati, devono essere
 inviati  subito  dal  presidente dell'Ufficio centrale alla
 Segreteria  della Camera dei deputati, la quale ne rilascia
 ricevuta.
 5.
 Il  secondo  esemplare  del verbale e' depositato nella
 Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.»
 «Art.  104.  - Chiunque concorre all'ammissione al voto
 di  chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha
 o  concorre  a  permettere  a  un  elettore non fisicamente
 impedito  di  farsi assistere da altri nella votazione e il
 medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non
 conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi
 a  due  anni  e  con  la multa sino a lire 2.000.000. Se il
 reato  e'  commesso  da coloro che appartengono all'Ufficio
 elettorale,  i colpevoli sono puniti con la reclusione fino
 a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
 Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti
 od  omissioni  contrari  alla  legge,  rende impossibile il
 compimento   delle  operazioni  elettorali,  o  cagiona  la
 nullita'  delle  elezioni,  o  ne altera il risultato, o si
 astiene  dalla  proclamazione dell'esito delle votazioni e'
 punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa
 da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
 Chiunque,    appartenendo    all'ufficio    elettorale,
 contravviene  alle disposizioni dell'art. 68, e' punito con
 la reclusione da tre a sei mesi.
 Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola
 la   trasmissione,   prescritta   dalla   legge,  di  liste
 elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od
 urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone
 il   trafugamento   anche  temporaneo,  e'  punito  con  la
 reclusione  da  tre a sette anni e con la multa da lire due
 milioni a lire quattro milioni.
 Il  segretario  dell'Ufficio  elettorale che rifiuta di
 inserire  nel  processo  verbale  o di allegarvi proteste o
 reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi
 a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
 I   rappresentanti   delle   liste   di  candidati  che
 impediscono   il   regolare   compimento  delle  operazioni
 elettorali  sono  puniti  con la reclusione da due a cinque
 anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
 Chiunque  al  fine di votare senza averne diritto, o di
 votare  un'altra  volta,  fa  indebito  uso del certificato
 elettorale  e'  punito  con la pena della reclusione da sei
 mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
 Chiunque,  al  fine di impedire il libero esercizio del
 diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e'
 punito  con  la reclusione da uno a tre anni e con la multa
 sino a lire 4.000.000.»
 «Art.  112.  - Per i reati commessi in danno dei membri
 degli  Uffici  elettorali,  compresi  i  rappresentanti  di
 lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107,
 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 7. (Adeguamento del regolamento di cui al decreto
 del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).
 1.  Il  Governo  e' autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, al regolamento  di  attuazione  della  legge  4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione   della  Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente  necessarie  al  fine di coordinarne le disposizioni con quelle  introdotte  dalla  presente  legge.  A  tale fine, il Governo procede  anche  in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma 1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non  abbia  ancora  provveduto  ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni  del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - La  legge 4 agosto 1993, n. 277, recante (Nuove norme
 per   l'elezione  della  Camera  dei  deputati),  e'  stata
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1993, n.
 183.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
 1994, n. 14 (Regolamento di attuazione della legge 4 agosto
 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati), e'
 stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio
 1994, n. 76.
 - Si  riporta  il testo del comma 1, dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «Art.  17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;».
 - Si  riporta  il  testo del comma 2, dell'art. 3 della
 legge  14 gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in materia di
 giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
 «2.  I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
 acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
 non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
 termine  di  trenta  giorni  dal ricevimento. Il termine e'
 interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
 integrativi   di   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
 ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
 provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
 rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
 controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
 trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
 dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
 istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
 divengono esecutivi.».
 
 
 
 
 |  | Art. 8. (Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)
 1.  All'articolo  2  del  decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni regionali";
 b)  al  medesimo  comma  1,  il  secondo  e  il terzo periodo sono soppressi.
 2.  Alla  rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.
 3.  L'articolo  6  del  decreto  legislativo  n.  533  del 1993 e' abrogato.
 4.  La  rubrica  del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993   e'  sostituita  dalla  seguente:  "Della  presentazione  delle candidature".
 5.  All'articolo  10  del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  2,  le  parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste";
 b) il comma 3 e' abrogato;
 c)  al  comma  5,  le  parole:  "dei  gruppi  di candidati e delle candidature individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati";
 d)  al  comma  6,  le  parole:  "dei  gruppi  di candidati o delle candidature"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "di  liste  o  di candidati".
 6.  All'articolo  12  del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino a: "le singole  sezioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali";
 b)  al  comma  2, le parole da: "; i rappresentanti dei candidati" fino alla fine del comma sono soppresse.
 7.  All'articolo  13  del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le seguenti:  "delle  liste" e le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale";
 b)  al  comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e"  sono  soppresse  e  le  parole:  "del  collegio senatoriale" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale".
 8.  L'articolo  15  del  decreto  legislativo  n.  533 del 1993 e' abrogato.
 9.  L'articolo  16  del  decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, e' incluso nel Titolo VI e il Titolo V e' conseguentemente abrogato.
 10.  All'articolo  18  del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 e' premesso il seguente:
 "01.   Dell'avvenuta   proclamazione  il  presidente  dell'ufficio elettorale  regionale  invia  attestato  al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o  alle  prefetture  - uffici territoriali del Governo della regione, perche' a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori".
 11.  Il  decreto  legislativo  20  dicembre  1993, n. 535, recante "Determinazione  dei collegi uninominali del Senato della Repubblica" e' abrogato.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Si riporta il testo degli articoli 2, 10, 12, l3 e 18
 del   decreto  legislativo  20 dicembre  1993,  n.  533,  e
 successive  modificazioni  (Testo unico delle leggi recanti
 norme  per  l'elezione  del  Senato della Repubblica), come
 modificati dalla presente legge:
 «Art.  2.  -  1. Il Senato della Repubblica e' eletto a
 suffragio    universale,   favorendo   l'equilibrio   della
 rappresentanza  tra donne e uomini con voto diretto, libero
 e   segreto,   sulla   base   dei   voti   espressi   nelle
 circoscrizioni regionali.».
 «Art.  10. - 1. L'ufficio elettorale regionale verifica
 se le candidature siano state presentate in termini e nelle
 forme prescritte.
 2. I delegati delle liste di candidati possono prendere
 cognizione,  entro  la stessa giornata, delle contestazioni
 fatte    dall'ufficio    elettorale   regionale   e   delle
 modificazioni da questo apportate.
 3. (abrogato).
 4.   L'ufficio   elettorale   regionale   si   riunisce
 nuovamente  il  giorno  successivo  alle  ore  12 per udire
 eventualmente  i  delegati  ed  ammettere  nuovi  documenti
 nonche' correzioni formali e deliberare in merito.
 5.  Le  decisioni  dell'ufficio elettorale regionale in
 ordine   all'ammissione   delle  liste  di  candidati  sono
 comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.
 6.  Contro  le  decisioni di eliminazione di liste o di
 candidati i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale
 nazionale previsto dall'art. 12 del testo unico delle leggi
 recanti  norme  per  l'elezione  della Camera dei deputati,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
 marzo 1957, n. 361.
 7.  Per  le modalita' ed i termini per la presentazione
 dei  ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le
 conseguenti  comunicazioni  ai  ricorrenti  ed  agli uffici
 elettorali  regionali si osservano le norme di cui all'art.
 23 del predetto testo unico.».
 «Art. 12. - 1. La designazione dei rappresentanti delle
 liste  di  candidati presso gli uffici elettorali regionali
 e'  effettuata  dai delegati con le modalita' e nei termini
 previsti  dall'art.  25 del testo unico delle leggi recanti
 norme  per  l'elezione della Camera dei deputati, approvato
 con  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
 n. 361.
 2.   I  rappresentanti  presso  gli  uffici  elettorali
 regionali  devono essere iscritti nelle liste elettorali di
 un comune della regione.
 «Art.  13.  -  1. All'elezione dei senatori partecipano
 gli  elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di
 eta'.
 2.  Il  presidente,  gli scrutatori e il segretario del
 seggio,  nonche'  i  militari  delle  Forze  armate  e  gli
 appartenenti   a  Corpi  organizzati  militarmente  per  il
 servizio  dello  Stato,  alle  Forze di polizia ed al Corpo
 nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  sono ammessi a votare,
 rispettivamente,  nella  sezione presso la quale esercitano
 le  loro  funzioni o nel comune in cui si trovano per causa
 di servizio.
 3.  I  rappresentanti  delle  liste dei candidati nelle
 elezioni  del  Senato della Repubblica votano nella sezione
 presso  la  quale esercitano il loro ufficio, purche' siano
 elettori della circoscrizione regionale.
 4.  I  rappresentanti  delle  liste  dei candidati alle
 elezioni  della  Camera  dei deputati votano per l'elezione
 del  Senato  della Repubblica nella sezione presso la quale
 esercitano  le  loro funzioni, purche' siano elettori della
 circoscrizione regionale.»
 «Art.   18.   -   01.  Dell'avvenuta  proclamazione  il
 presidente    dell'ufficio   elettorale   regionale   invia
 attestato  al  senatore  proclamato e da' immediata notizia
 alla  segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle
 prefetture  -  uffici  territoriali  del  Governo  -  della
 regione,  perche'  a  mezzo  dei  sindaci,  sia  portata  a
 conoscenza degli elettori.
 1.  Di  tutte  le  operazioni  dell'ufficio  elettorale
 regionale  viene  redatto,  in  duplice esemplare, apposito
 verbale; un esemplare e' inviato subito alla segreteria del
 Senato,  che  ne  rilascia  ricevuta; l'altro e' depositato
 nella  cancelleria  della  corte  d'appello o del tribunale
 sede  dell'ufficio  elettorale regionale, con facolta' agli
 elettori  della regione di prenderne visione nei successivi
 quindici giorni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 9. (Nomina degli scrutatori)
 1.  All'articolo  3,  comma  4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno,".
 2.  All'articolo  4,  comma  1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il mese di febbraio".
 3.  All'articolo  5  della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 "4.  Compiute  le  operazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  la Commissione  elettorale  comunale  provvede,  con le modalita' di cui all'articolo  6,  alla  sostituzione  delle persone cancellate. Della nomina  cosi'  effettuata  e' data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia".
 4.  L'articolo  6  della  legge  8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  6.  -  1.  Tra  il  venticinquesimo  e  il ventesimo giorno antecedenti  la  data  stabilita  per  la  votazione,  la Commissione elettorale  comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive  modificazioni,  in  pubblica  adunanza, preannunziata due giorni  prima  con  manifesto  affisso nell'albo pretorio del comune, alla  presenza  dei  rappresentanti  di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
 a)  alla  nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune,  scegliendoli  tra  i  nominativi  compresi  nell'albo  degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
 b)  alla  formazione  di  una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi  nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma  della  lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora  la  successione  degli  scrutatori nella graduatoria non sia determinata  all'unanimita' dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
 c)  alla  nomina  degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti  nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei   nominativi   compresi   nell'albo   degli  scrutatori  non  sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).
 2.  Alle  nomine  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede   all'unanimita'.   Qualora   la   nomina   non   sia   fatta all'unanimita',  ciascun membro della Commissione elettorale vota per due  nomi  e  sono  proclamati  eletti  coloro  che hanno ottenuto il maggior  numero  di  voti.  A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
 3.  Il  sindaco o il commissario, nel piu' breve tempo, e comunque non  oltre  il  quindicesimo  giorno precedente le elezioni, notifica agli  scrutatori  l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere  l'incarico  deve  essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a  sostituire  i  soggetti  impediti  con gli elettori compresi nella graduatoria  di  cui  alla  lettera  b)  del comma 1. 4. La nomina e' notificata  agli  interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 -  Si  riporta  il  testo degli articoli 3, 4 e 5 della
 legge  8 marzo  1989, n.  95,  e  successive  modificazioni
 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle
 persone   idonee   all'ufficio   di  scrutatore  di  seggio
 elettorale  e  modifica  all'art.  53 del testo unico delle
 leggi  per la composizione e la elezione degli organi delle
 amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), cosi'
 come modificati dalla presente legge:
 «Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il
 sindaco,  con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del
 comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che
 desiderano  essere  inseriti  nell'albo  a  farne  apposita
 domanda entro il mese di novembre.
 2.   Le  domande  vengono  trasmesse  alla  commissione
 elettorale  comunale, la quale, accertato che i richiedenti
 sono  in  possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 1 della
 presente  legge  e  non  si trovano nelle condizioni di cui
 all'art.  38  del testo unico delle leggi recanti norme per
 la  elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
 361,  ed  all'art.  23  del  testo unico delle leggi per la
 composizione    e    la   elezione   degli   organi   delle
 amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  16 maggio  1960,  n. 570, li
 inserisce  nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a
 svolgere  le funzioni di scrutatore, non si sono presentati
 senza  giustificato  motivo,  sia  coloro  che  sono  stati
 condannati,  anche con sentenza non definitiva, per i reati
 previsti  dall'art. 96 del citato testo unico approvato con
 decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
 570, e dall'art. 104, secondo comma, del citato testo unico
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
 marzo 1957, n. 361.
 3.  A  coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il
 sindaco   notifica   per   iscritto   la   decisione  della
 commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
 4.  Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato
 ai sensi dei commi 1 e 2 e' depositato nella segreteria del
 comune  per  la durata di giorni quindici ed ogni cittadino
 del comune ha diritto di prenderne visione.
 5.  Il  sindaco da' avviso del deposito dell'albo nella
 segreteria  del  comune con pubblico manifesto con il quale
 invita  gli  elettori  del  comune  che  intendono proporre
 ricorso  avverso  la denegata iscrizione, oppure avverso la
 indebita    iscrizione   nell'albo,   a   presentano   alla
 commissione  elettorale  circondariale  entro  dieci giorni
 dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
 6.   Il   ricorrente  che  impugna  un'iscrizione  deve
 dimostrare  di  aver  fatto eseguire, entro i cinque giorni
 successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso
 alla  parte interessata, la quale puo', entro cinque giorni
 dall'avvenuta  notificazione,  presentare  un controricorso
 alla stessa commissione elettorale circondariale.».
 «Art.  4. - 1. La commissione elettorale circondariale,
 scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide
 inappellabilmente  sui  ricorsi presentati entro il mese di
 febbraio.
 2.   Le   determinazioni   adottate  dalla  commissione
 elettorale  circondariale  sono  immediatamente  comunicate
 alla  commissione  elettorale  comunale  per  i conseguenti
 adempimenti.   Le   decisioni   sui   ricorsi  sono  subito
 notificate agli interessati a cura del sindaco.
 «Art.  5.  -  1.  L'albo formato a norma dei precedenti
 articoli viene aggiornato periodicamente.
 2.  A tali fini la commissione elettorale comunale, nel
 mese  di gennaio  di  ogni  anno,  dispone la cancellazione
 dall'albo  di  coloro che hanno perso i requisiti stabiliti
 nella  presente  legge e di coloro che, chiamati a svolgere
 le  funzioni  di  scrutatore,  non si sono presentati senza
 giustificato  motivo,  nonche'  di  coloro  che  sono stati
 condannati,  anche con sentenza non definitiva, per i reati
 previsti  e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle
 leggi  per la composizione e la elezione degli organi delle
 amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  16 maggio  1960,  n.  570, e
 dell'art.  104,  secondo comma, del testo unico delle leggi
 recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
 marzo 1957, n. 361.
 3. In tale sede vengono, altresi', cancellati dall'albo
 gli  iscritti  che, avendo svolto le funzioni di scrutatore
 in  precedenti  consultazioni  elettorali, abbiano chiesto,
 entro  il  mese  di  dicembre, con apposita istanza diretta
 alla  commissione elettorale comunale, di essere cancellati
 dall'albo per avi, giustificati e comprovati motivi.
 4.  Compiute  le operazioni di cui ai commi precedenti,
 la   commissione   elettorale  comunale  provvede,  con  le
 modalita'  di  cui  all'art.  6,  alla  sostituzione  delle
 persone  cancellate.  Della nomina cosi' effettuata e' data
 comunicazione  agli interessati con invito ad esprimere per
 iscritto  il  loro  gradimento per l'incarico di scrutatore
 entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.
 5. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5,
 6  e  7,  e  dell'art.  4, e' ammesso ricorso, da parte dei
 diretti    interessati,    anche   per   le   cancellazioni
 dall'albo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 10. (Costituzione della Commissione elettorale comunale
 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
 1.  L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste elettorali,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,  e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  4-bis.  -  1.  Alla  tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali  provvede  l'Ufficio  elettorale,  secondo  le  norme  del presente testo unico.
 2.  In  ciascun  comune  l'Ufficiale  elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
 3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a 15.000 abitanti la Commissione  elettorale  puo'  delegare  e  revocare  le  funzioni di Ufficiale  elettorale  al  segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto".
 2.  All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "nei comuni con popolazione pari o  superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 e' sostituito dal seguente:
 "La  Commissione  e'  composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi  e  quattro  supplenti  nei  comuni  al  cui consiglio sono assegnati  fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni".
 3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a 15.000 abitanti la Commissione  elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15  del  citato  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo  1967,  n.  223, e successive modificazioni, e' costituita  non  oltre  il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 12, decreto del
 Presidente   della   Repubblica   20 marzo   1967,  n.  223
 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
 dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
 liste  elettorali),  cosi'  come  modificato dalla presente
 legge; nonche' gli articoli 13, 14 e 15.
 «Art.  12. - Il Consiglio comunale, nella prima seduta,
 successiva   alla  elezione  del  sindaco  e  della  Giunta
 municipale,   elegge,  nel  proprio  seno,  la  Commissione
 elettorale  comunale.  La Commissione rimane in carica fino
 allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
 La  Commissione  e'  composta  dal sindaco e da quattro
 componenti  effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui
 consiglio  sono  assegnati fino a cinquanta consiglieri, da
 otto  componenti  effettivi  e  otto  supplenti negli altri
 comuni.»
 «Art.  13.  -  Per  l'elezione dei componenti effettivi
 della  Commissione  elettorale comunale ciascun consigliere
 scrive  nella propria scheda un nome solo e sono proclamati
 eletti  coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti
 purche'  non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e'
 composto  da  un  numero  di  membri pari o inferiore a 50,
 ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da
 piu'  di  50 membri. A parita' di voti e' proclamato eletto
 il piu' anziano di eta'.
 Nella   Commissione   deve   essere   rappresentata  la
 minoranza.  A  tal  fine,  qualora  nella votazione non sia
 riuscito  eletto  alcun  consigliere  di  minoranza, dovra'
 essere   chiamato   a   far  parte  della  Commissione,  in
 sostituzione   dell'ultimo  eletto  della  maggioranza,  il
 consigliere  di minoranza che ha ottenuto il maggior numero
 di voti.
 L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e
 con   l'intervento  di  almeno  la  meta'  dei  consiglieri
 assegnati  al  comune.  Il  sindaco  non  prende parte alla
 votazione.
 Con  votazione  separata  e  con le stesse modalita' si
 procede alla elezione dei membri supplenti.».
 «Art.  14.  -  La  Commissione  elettorale  comunale e'
 presieduta  dal  sindaco.  Qualora  il sindaco sia assente,
 impedito  o  non  in  carica,  ne  fa  le  veci l'assessore
 delegato  o  l'assessore  anziano. Se il sindaco e' sospeso
 dalle  funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione e'
 presieduta   dal   commissario  prefettizio  incaricato  di
 esercitare dette funzioni.
 Le   funzioni  di  segretario  della  Commissione  sono
 esercitate  dal  segretario  comunale,  o [, nei Comuni con
 oltre 10.000 abitanti,] da un funzionario da lui delegato.
 Per  la  validita'  delle riunioni della Commissione e'
 richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In
 seconda  convocazione  le riunioni sono valide se il numero
 dei  presenti  non sia inferiore a tre se la Commissione e'
 composta  di  [cinque  o]  sette  membri ed a quattro se e'
 composta  di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza
 di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
 I membri supplenti prendono parte alle operazioni della
 Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e
 in  corrispondenza  delle  votazioni con le quali gli uni e
 gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.»
 «Art.  15.  -  I  membri  della  Commissione elettorale
 comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a
 tre   sedute   consecutive  sono  dichiarati  decaduti.  La
 decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale nella prima
 seduta  successiva  alla terza assenza e comunque non prima
 che   sia   decorso   il  termine  di  dieci  giorni  dalla
 notificazione  giudiziale all'interessato della proposta di
 decadenza.  Qualsiasi  cittadino del Comune puo' promuovere
 la dichiarazione di decadenza.
 Quando,  per  qualunque  causa,  i  membri  effettivi e
 supplenti  della  Commissione  si  siano  ridotti in numero
 inferiore   a  quello  richiesto  per  la  validita'  delle
 riunioni,  la  Commissione  decade ed il Consiglio comunale
 deve   procedere   alla   sua  rinnovazione  con  procedura
 d'urgenza  in  caso  di necessita', e in ogni caso entro un
 mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.
 Finche'  la Commissione non sara' ricostituita, in caso
 di  necessita'  le  relative  funzioni saranno svolte da un
 commissario prefettizio.
 Nei  Comuni  retti  da  commissario, i componenti della
 Commissione  elettorale comunale restano in carica sotto la
 presidenza  del  commissario stesso; nel caso in cui non si
 raggiunga  il  minimo  legale  nella  riunione  di  seconda
 convocazione provvede il commissario.».
 
 
 
 
 |  | Art. 11. (Entrata in vigore)
 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 21 dicembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 2620):
 Presentato  dagli  on.li Soro*, Albertini*, Benvenuto*,
 Bianco  Enzo*,  Bimbi*,  Bonito*, Bottino*, Bressa*, Camo*,
 Carbonella*,   Cardinale*,   Carra*,  Cusumano*,  Damiani*,
 Duilio*,   Folena*,   Frigato*,  Lettieri*,  Loddo  Santino
 Adamo*,  Loddo  Tonino*,  Loiero**,  Lusetti*,  Maccanico*,
 Marcora*,   Mariani   Raffaella*,   Marinello,   Mariotti*,
 Meduri*,   Melandri*,   Molinari*,  Morgando*,  Pistelli**,
 Potenza*, Ramponi, Rocchi*, Rotundo*, Siniscalchi*, Tidei*,
 Tolotti*, Vernetti*, Villari* e Volpini* il 9 aprile 2002.
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in sede referente, il 6 maggio 2002.
 Esaminato dalla I commissione il 3-9 e 16 marzo 2005; 6
 e  12 aprile 2005; 12-17 e 31 maggio 2005; 14-15-16-23-28 e
 29  giugno  2005;  6  luglio  2005;  8-14-20-21-26-27  e 28
 settembre 2005.
 Esaminato  in  aula  il  29  settembre  2005; l'11 e 12
 ottobre   2005  ed  approvato  in  un  Testo  Unificato  il
 13 ottobre  2005  con  gli  atti  nn. Fontana (2712); Soda*
 (3304);  Gazzarra,  Blasi,  Campa,  Carrara,  Crosetto,  De
 Ghislanzoni  Cardoli,  Giudice,  Misuraca,  Napoli Osvaldo,
 Parodi,  Taborelli  e  Viale  (3560);  Benedetti Valentini,
 Bornacin,  Leo,  Menia,  Migliori  e  Raisi (5613); Nespoli
 (5651);   Nespoli   (5652);   Benedetti  Valentini  (5908);
 Benedetti Valentini, Menia e Migliori (6052).
 (*)  Il  Deputato ha ritirato la propria sottoscrizione
 al disegno di legge.
 (**)   Deputato   non  piu'  in  carica  alla  data  di
 approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei
 deputati.
 Senato della Repubblica (atto n. 3633):
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  14 ottobre  2005 con pareri della
 commissione 2ª.
 Esaminato  dalla  1ª  commissione il 19-20 e 25 ottobre
 2005; 2-8-9-10-15-16-17-22 e 23 novembre 2005.
 Esaminato  in  aula  il  24-28-29  e  30 novembre 2005;
 1-5-6-7-13 dicembre 2005 e approvato il 14 dicembre 2005.
 |  | Allegato 1 (articolo 1, comma 9)
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 26-27  <----
 |  | Allegato 2 (articolo 4, comma 5)
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 28-29  <----
 |  |  |