Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |
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LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270 |
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati) 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. 2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi e' effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale". 2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. 2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista". 3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni". 4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse; b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste," sono soppresse e dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli" sono inserite le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di essi,"; c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica". 5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e' inserito il seguente: "Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche. 2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione. 4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma. 5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi". 6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: "Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu' di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. 3. Ogni lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista e' formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione". 7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica". 8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: "Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. 2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre". 9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge. 10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa"; b) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta"; al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla"; c) il sesto comma e' abrogato. 11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: "Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: 1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione; 2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione". 12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: "Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; 2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonche' la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi; 3) individua quindi: a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione; b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonche' le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione; 4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; 5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi; 6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonche' la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi; 7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi gia' individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai sensi del numero 4); 8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate; 9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. 2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia gia' conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. 3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. 4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. 5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste. 6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione". 13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: "Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione. 2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. 3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. 4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o piu' liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. 5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni. 6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico". 14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: "Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. 2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4. 3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive. 4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo integrale degli articoli 7, 14, 19, e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139), cosi' come modificati dalla presente legge: «Art. 7. - Non sono eleggibili: a) (illegittima con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344, della Corte costituzionale); b) i presidenti delle giunte provinciali; c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; e) i capi di Gabinetto dei Ministri; f) il rappresentante del Governo presso la regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella regione Siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche; g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». «Art. 14. - I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica. Non e' ammessa, altresi', la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.». «Art. 19. - 1. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullita' dell'elezione. A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.». «Art. 58. - Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli da' preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.».
| Art. 2. (Presentazione delle liste) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 8, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4) e' il seguente: «Art. 8. - 1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni: a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'art. 6; b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione; c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione; d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni. 2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate. 3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste, anche se con il medesimo contrassegno. 4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.».
| Art. 3. (Disposizioni transitorie) 1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non piu' di centoventi giorni, le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, vedi le note all'art. 1.
| Art. 4. (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica) 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. 2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale. 3. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio uninominale. 4. La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con metodo del recupero proporzionale". 2. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni". 3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) e' ridotto alla meta'. 3. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. 4. Ogni lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista e' formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. 5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361". 4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: "1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate; c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo: 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8; 2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre". 5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge. 6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente: -"Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta". 7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 16 - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono; b) individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi; 2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonche' le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi". 8. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. 2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unita' superiore. 3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia' individuato ai sensi del comma 1, ottenendo cosi' il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai sensi del comma 1. 4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unita' superiore. 5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. 6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. 7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione. 8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o piu' liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio". 9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' inserito il seguente: "Art. 17-bis. - 1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6". 10. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. 2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo e' attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1993, n. 302), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art.11. - 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate; c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo: 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 8; 2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. 3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. 4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. 4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.».
| Art. 5. (Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) 1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente: "TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E TRENTINO-ALTO ADIGE. "Art. 20. - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti: a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'. La dichiarazione di candidatura e' effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta; b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali e' effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento; c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni; d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati. Art. 20-bis. - 1. A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio uninominale. Art. 21. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. 2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformita' ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'. Art. 21-bis. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21. 2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati e' data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. 3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di quoziente il seggio e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. 4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la piu' alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21. Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. 2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purche' intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. 3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni. 4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga per non oltre trenta giorni. 5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica. 6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. 7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta cifra individuale". | Art. 6. (Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) 1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di cui all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14". 2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature e", ovunque ricorrono, sono soppresse. 3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse. 4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato. 5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali" sono soppresse; b) al secondo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali", "delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18" sono soppresse; c) al terzo comma, le parole: ", e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi" sono soppresse; d) al quinto comma, il terzo periodo e' soppresso; e) al sesto comma, le parole: "ne' piu' di una candidatura di collegio uninominale" sono soppresse; f) al settimo comma, le parole: "o della candidatura nei collegi uninominali" e: "o la candidatura nei collegi uninominali" sono soppresse. 6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" e: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e" sono soppresse. 7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, alinea, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse; b) al primo comma, numero 1), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse; c) al primo comma, numero 2), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse; d) al primo comma, numero 3), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis"; e) al primo comma, numero 4), le parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse; f) al primo comma, numero 5), le parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse; g) al primo comma, il numero 7) e' abrogato; h) al secondo comma, le parole: "di ciascun candidato nei collegi uninominali e" sono soppresse; i) al terzo comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 1) e' abrogato; b) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio"; c) al numero 3), le parole: "e di candidato nei collegi uninominali" sono soppresse; d) al numero 4), le parole: "i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi" sono sostituite dalle seguenti: "le liste ammesse"; e) al numero 5), la parola: "distinti" e le parole: "dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione". 10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "all'art. 18 e" e: "del candidato nel collegio uninominale o" sono soppresse; b) all'ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" e: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse. 11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio uninominale e" sono soppresse. 12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 4), le parole: "tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse; b) al numero 6), le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse; c) al numero 8), le parole: "due urne" sono sostituite dalle seguenti: "un'urna"; d) al numero 9), le parole: "due cassette o scatole" sono sostituite dalle seguenti: "una cassetta o scatola". 13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili" sono sostituite dalle seguenti: "L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile"; b) al settimo comma, le parole: ", nonche' due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali" sono soppresse. 16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma e' abrogato. 17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi uninominali" e: "del collegio uninominale o" sono soppresse; le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione". 18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati" sono soppresse. 19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo e' soppresso. 20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda". 21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda". 22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono sostituite dalle seguenti: "l'urna e la scatola". 23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite dalle seguenti: "dell'urna". 24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2), terzo periodo, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse; b) al numero 3), le parole: "nelle rispettive cassette" sono sostituite dalle seguenti: "nella cassetta". 25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono abrogati; b) al comma 3, le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "Compiute le operazioni di cui all'articolo 67"; le parole: "per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" e: "contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" sono soppresse; c) al comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso. 26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 2), le parole: "e dei voti per i candidati nel collegio uninominale" sono soppresse; b) al secondo comma, le parole: "per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "per le singole liste". 27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma e' abrogato; b) al terzo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse. 28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione" e le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse. 29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse; b) al secondo comma, le parole: "o ai candidati" sono soppresse. 30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse; b) al terzo comma, le parole: "delle cassette, delle urne" sono sostituite dalle seguenti: "della cassetta, dell'urna". 31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione"; b) al quinto e al sesto comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante "Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" e' abrogato.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 59, 62, 63, 64, 64-bis, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 104 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificati dalla presente legge: «Art. 15. - Il deposito del contrassegno di cui all'art. 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.». «Art. 16. - Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarita' dell'avvenuto deposito. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme a1le norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.». «Art. 17. - All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione e' fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione. Con le stesse modalita' possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.». «Art. 20. - Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25.». «Art. 21. - La Cancelleria della Corte d'appello o del tribunale circoscrizionale accerta l'identita' personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, e' annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.». «Art. 22. - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16; 3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-bis; 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione; 7) (abrogato). I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.». «Art. 23. - Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.». «Art. 24. - - L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: 1) (abrogato); 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; 4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); 5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonche' alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.». «Art. 25. - Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato entro il venerdi' precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio della votazione. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, da' atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.». «Art. 26. - - Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimita', ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. Il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.». «Art. 30. - Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione; 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51; 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; 5) i verbali di nomina degli scrutatori; 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma; 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32; 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.». «Art. 40. - - L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.». «Art. 41. - Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il piu' giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.». «Art. 42. - La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato alle donne. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'Ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti lista possano girarvi attorno, allorche' sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti. Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.». «Art. 45. - - Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.». «Art. 48. - - Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche' siano elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi e' presa nota nel verbale.». «Art. 53. - Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione e' posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalita' di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.». «Art. 59. -- Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.». «Art. 62. - Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullita' e l'elettore non e' piu' ammesso al voto.». «Art. 63. - Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli e' deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, puo' richiederne al presidente una seconda, restituendo pero' la prima, la quale e' messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonche' col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, e' annotata la consegna della nuova scheda.». «Art. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. 2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. 3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. 4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi. 5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.». «Art. 64-bis. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.». «Art. 67. - Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio: 1) dichiara chiusa la votazione; 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.». «Art. 68. - l. (abrogato). 2. (abrogato). 3. Compiute le operazioni di cui all'art. 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista. 3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. 4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. 5. (abrogato). 6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. 7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. 8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.». «Art. 71. - Il presidente, udito il parere degli scrutatori: 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti; 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.». «Art. 72. - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione: a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste; b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli; c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore; d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.». «Art. 73. - Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedi' successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia' spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.». «Art. 74. - Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e' redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonche' delle firme e dei sigilli. Il verbale e' atto pubblico.». «Art. 75. - Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un'estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale e' poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza e' poi sciolta immediatamente. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione. La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonche' della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73. L'altro esemplare del suddetto verbale e' depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; e' vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.». «Art. 79. - L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, e' vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza. Non puo' essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione. Nessun elettore puo' entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso e' riservato agli elettori; l'altro e' esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli puo', inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.» «Art. 81. - Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti. 2. 3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta. 5. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.» «Art. 104. - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato e' commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'art. 68, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.» «Art. 112. - Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.».
| Art. 7. (Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14). 1. Il Governo e' autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.
Note all'art. 7: - La legge 4 agosto 1993, n. 277, recante (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1993, n. 183. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14 (Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1994, n. 76. - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;». - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): «2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.».
| Art. 8. (Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993) 1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni regionali"; b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse. 3. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' abrogato. 4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituita dalla seguente: "Della presentazione delle candidature". 5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste"; b) il comma 3 e' abrogato; c) al comma 5, le parole: "dei gruppi di candidati e delle candidature individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati"; d) al comma 6, le parole: "dei gruppi di candidati o delle candidature" sono sostituite dalle seguenti: "di liste o di candidati". 6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino a: "le singole sezioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali"; b) al comma 2, le parole da: "; i rappresentanti dei candidati" fino alla fine del comma sono soppresse. 7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le seguenti: "delle liste" e le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale"; b) al comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "del collegio senatoriale" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale". 8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' abrogato. 9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, e' incluso nel Titolo VI e il Titolo V e' conseguentemente abrogato. 10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 e' premesso il seguente: "01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perche' a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori". 11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante "Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica" e' abrogato.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 2, 10, 12, l3 e 18 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come modificati dalla presente legge: «Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali.». «Art. 10. - 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte. 2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate. 3. (abrogato). 4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito. 5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati. 6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'art. 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 7. Per le modalita' ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'art. 23 del predetto testo unico.». «Art. 12. - 1. La designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali e' effettuata dai delegati con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. «Art. 13. - 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta'. 2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonche' i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio. 3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purche' siano elettori della circoscrizione regionale. 4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purche' siano elettori della circoscrizione regionale.» «Art. 18. - 01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo - della regione, perche' a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori. 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facolta' agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.».
| Art. 9. (Nomina degli scrutatori) 1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno,". 2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il mese di febbraio". 3. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalita' di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina cosi' effettuata e' data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia". 4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede: a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente; b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimita' dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio; c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b). 2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimita'. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimita', ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. 3. Il sindaco o il commissario, nel piu' breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 4. La nomina e' notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), cosi' come modificati dalla presente legge: «Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre. 2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'art. 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi. 4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 e' depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione. 5. Il sindaco da' avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentano alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. 6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale puo', entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.». «Art. 4. - 1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio. 2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco. «Art. 5. - 1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente. 2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonche' di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 3. In tale sede vengono, altresi', cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per avi, giustificati e comprovati motivi. 4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con le modalita' di cui all'art. 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina cosi' effettuata e' data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia. 5. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'art. 4, e' ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.».
| Art. 10. (Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti). 1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico. 2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto". 2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 e' sostituito dal seguente: "La Commissione e' composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni". 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e' costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), cosi' come modificato dalla presente legge; nonche' gli articoli 13, 14 e 15. «Art. 12. - Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione e' composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.» «Art. 13. - Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di 50 membri. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovra' essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalita' si procede alla elezione dei membri supplenti.». «Art. 14. - La Commissione elettorale comunale e' presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione e' presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o [, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti,] da un funzionario da lui delegato. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione e' composta di [cinque o] sette membri ed a quattro se e' composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.» «Art. 15. - I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune puo' promuovere la dichiarazione di decadenza. Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validita' delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessita', e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza. Finche' la Commissione non sara' ricostituita, in caso di necessita' le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio. Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.».
| Art. 11. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 dicembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2620): Presentato dagli on.li Soro*, Albertini*, Benvenuto*, Bianco Enzo*, Bimbi*, Bonito*, Bottino*, Bressa*, Camo*, Carbonella*, Cardinale*, Carra*, Cusumano*, Damiani*, Duilio*, Folena*, Frigato*, Lettieri*, Loddo Santino Adamo*, Loddo Tonino*, Loiero**, Lusetti*, Maccanico*, Marcora*, Mariani Raffaella*, Marinello, Mariotti*, Meduri*, Melandri*, Molinari*, Morgando*, Pistelli**, Potenza*, Ramponi, Rocchi*, Rotundo*, Siniscalchi*, Tidei*, Tolotti*, Vernetti*, Villari* e Volpini* il 9 aprile 2002. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 maggio 2002. Esaminato dalla I commissione il 3-9 e 16 marzo 2005; 6 e 12 aprile 2005; 12-17 e 31 maggio 2005; 14-15-16-23-28 e 29 giugno 2005; 6 luglio 2005; 8-14-20-21-26-27 e 28 settembre 2005. Esaminato in aula il 29 settembre 2005; l'11 e 12 ottobre 2005 ed approvato in un Testo Unificato il 13 ottobre 2005 con gli atti nn. Fontana (2712); Soda* (3304); Gazzarra, Blasi, Campa, Carrara, Crosetto, De Ghislanzoni Cardoli, Giudice, Misuraca, Napoli Osvaldo, Parodi, Taborelli e Viale (3560); Benedetti Valentini, Bornacin, Leo, Menia, Migliori e Raisi (5613); Nespoli (5651); Nespoli (5652); Benedetti Valentini (5908); Benedetti Valentini, Menia e Migliori (6052). (*) Il Deputato ha ritirato la propria sottoscrizione al disegno di legge. (**) Deputato non piu' in carica alla data di approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati. Senato della Repubblica (atto n. 3633): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 ottobre 2005 con pareri della commissione 2ª. Esaminato dalla 1ª commissione il 19-20 e 25 ottobre 2005; 2-8-9-10-15-16-17-22 e 23 novembre 2005. Esaminato in aula il 24-28-29 e 30 novembre 2005; 1-5-6-7-13 dicembre 2005 e approvato il 14 dicembre 2005. | Allegato 1 (articolo 1, comma 9)
----> Vedere allegato alle pagg. 26-27 <---- | Allegato 2 (articolo 4, comma 5)
----> Vedere allegato alle pagg. 28-29 <---- |
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