Gazzetta n. 302 del 2005-12-29 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 dicembre 2005 |
Fondo patrimonio uno: decreto di apporto. |
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (nel seguito indicati come i decreti); Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai conferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4. Visto il comma 1-bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 ai sensi del quale per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante e per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2004 con il quale e' stata promossa la costituzione di un fondo di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 4 (il «Fondo»), gia' istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gestito da BNL Fondi Immobiliari SGR S.p.A. (la «SGR»); Considerato che in data 19 dicembre 2005 e' stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo denominato «Fondo immobiliare patrimonio uno» gestito dalla SGR; Visti i decreti dirigenziali emanati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, in corso di pubblicazione, dall'Agenzia del demanio (nel seguito indicati come i «Decreti dell'Agenzia del Demanio»), che individuano i beni appartenenti allo Stato ed agli Enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli «Enti Titolari»); Visto il decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono stati regolati alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo, ivi incluse previsioni concernenti la locazione all'Agenzia del demanio, e la relativa assegnazione degli immobili ai soggetti che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto di locazione stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli Immobili e le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare (nel seguito indicato come il «Decreto Operazione»); Considerato che con successivo decreto (nel seguito indicato come il «Decreto di Trasferimento») da emanarsi ai sensi dell'art. 4 saranno trasferiti al Fondo ulteriori immobili (nel seguito indicati gli «Immobili Trasferiti») dello Stato e degli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli Enti Titolari); Considerato che nel patrimonio del Fondo confluiranno, conformemente a quanto previsto dal regolamento del Fondo e secondo termini e condizioni che saranno concordati tra il Fondo e l'alienante, altri immobili, gia' trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONI Servizi S.p.A. per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178 e, mediante conferimento da parte del medesimo con decreto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 agosto 2005 (nel seguito indicati come gli «Immobili CONI»); Considerato che con il presente decreto si intendono tra l'altro apportare i beni immobili indicati nell'Allegato 2 e che costituisce parte integrante del decreto medesimo, per i quali e' obbligatoria la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio (di seguito «interesse culturale»), da effettuarsi da parte delle competenti Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Considerata quindi la necessita' di procedere, con il presente provvedimento, ad impartire disposizioni che garantiscano la tutela e la valorizzazione di tali beni, nonche' il corretto espletamento delle relative procedure di alienazione e di prelazione; Decreta:
Art. 1. Gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio, di cui in premessa, ed indicati negli allegati 1 e 2 parte integrante del presente decreto (nel seguito, gli «Immobili Apportati») passano al patrimonio disponibile dello Stato. In applicazione dell'art. 4 e salvo quanto previsto al successivo art. 5, sono conferiti al Fondo, a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli Immobili Apportati, con esclusione delle unita' ad uso residenziale eventualmente presenti in tali immobili, che costituiranno patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello della SGR. Gli Immobili Apportati si intendono comprendenti anche degli accessori e delle pertinenze ad essi relativi, ancorche' non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli Immobili Apportati, provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze. | Art. 2. Il Fondo e' immesso nel possesso giuridico degli Immobili Apportati a far data dal regolamento del collocamento delle quote che saranno emesse dal Fondo a fronte dell'apporto degli Immobili Apportati e del pagamento del corrispettivo derivante dal trasferimento al Fondo degli Immobili Trasferiti (nel seguito, la «Data di Efficacia»). | Art. 3. A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il Fondo corrisponde (i) al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo per il conferimento degli Immobili Apportati, un numero di quote di Classe A pari al valore degli Immobili Apportati, determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla SGR per conto del Fondo, e congruito ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 351, diviso per il valore nominale di una singola quota di Classe A di valore nominale unitario pari ad euro 100.000 (centomila), e (ii) al Ministero dell'economia e delle finanze, la quota di Classe B del valore unitario di euro 1 (uno). Le quote di Classe A emesse dal fondo, sono sottoscritte e liberate dal Ministero dell'economia e delle finanze in un'unica soluzione, alla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale. La quota di Classe B e' emessa dal Fondo ed assegnata al Ministero dell'economia e delle finanze, alla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale per essere trasferita ad una organizzazione senza scopo di lucro che sara' individuata con successivo decreto. Le quote di Classe A sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze saranno acquistate dalle banche selezionate dalla SGR con procedura competitiva ed offerte agli investitori qualificati, nell'ambito di un'operazione di collocamento, con le modalita' indicate in successivo decreto emanato dal Ministro per l'economia e per le finanze. | Art. 4. Ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4 e del Decreto Operazione, con effetto dalla Data di Efficacia, gli Immobili Apportati sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione previsto dal Decreto Operazione, e sono contestualmente assegnati dalla medesima ai soggetti assegnatari ai sensi del disciplinare di assegnazione previsto dal Decreto Operazione. Con la stipula del disciplinare di assegnazione, i soggetti assegnatari assumono nei confronti dell'Agenzia del demanio, ed in relazione agli Immobili Apportati, gli obblighi e le manleve indicati nel Decreto Operazione. Il canone annuo complessivo, corrisposto dai soggetti assegnatari all'Agenzia del demanio per l'utilizzo degli Immobili Apportati loro assegnati, e' pari a quanto indicato in relazione a ciascuno di essi negli allegati 1 e 2 al presente decreto, oltre rivalutazione secondo quanto previsto dal disciplinare di assegnazione. Per il pagamento all'Agenzia del demanio di tale importo, allocato per ciascun Immobile Apportato in proporzione all'ammontare dei canoni di locazione di mercato stimati, per i medesimi immobili, dagli esperti indipendenti di cui all'art. 3, si fa fronte prioritariamente con la ripartizione, per conto dei soggetti assegnatari, del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. | Art. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta e nell'interesse del Fondo, ovvero su richiesta dell'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione, con la partecipazione dei competenti enti locali territoriali, promuove le attivita' di regolarizzazione e valorizzazione degli Immobili Apportati, ai sensi dell'art. 4, comma 2-quater, del decreto-legge n. 351 e ai sensi dell'art. 29, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come richiamato dal citato art. 4, comma 2-quater. | Art. 6. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana puo' revocare il presente decreto ed adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari e consequenziali ove, entro il 31 dicembre 2005, non siano intervenuti: a) il regolamento del collocamento delle quote emesse dal Fondo; e b) il pagamento integrale del corrispettivo previsto per il trasferimento degli Immobili Trasferiti. | Art. 7. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, il Ministero per i beni e le attivita' culturali verifica l'interesse culturale degli Immobili Apportati di cui all'allegato 2 e, se la verifica e' positiva, esprime il proprio parere in merito all'assenza di motivi ostativi alla permanenza dei beni nel Fondo e rilascia l'autorizzazione all'eventuale successiva alienazione. La verifica e' effettuata con le modalita' previste dalla vigente normativa in materia di beni culturali. L'esito positivo della verifica costituisce dichiarazione di interesse culturale ed e' trascritta dal Ministero per i beni e le attivita' culturali presso i registri di pubblicita' immobiliare. Qualora la verifica dei singoli beni inseriti nel Fondo abbia esito positivo, l'autorizzazione ad alienare viene rilasciata dalle competenti Direzioni regionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali con le modalita' stabilite dalla vigente normativa in materia di beni culturali ed e' comunicata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento rispettivamente: alla direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali; ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze; alla regione e, per suo tramite, agli enti pubblici territoriali interessati; all'Agenzia del demanio; ed alla SGR. L'autorizzazione all'alienazione dei beni inseriti nel Fondo ivi comprese le indicazioni in ordine alle destinazioni d'uso compatibili, nonche' le prescrizioni per la loro tutela, valorizzazione e pubblico godimento, integra il presente decreto ed e' riportato in ogni successivo atto di alienazione che abbia ad oggetto relativo ai beni immobili cui si riferisce, e in relazione al quale restano comunque salve le norme che disciplinano gli atti di disponibilita' dei beni culturali immobili in ambito nazionale. Qualora alla verifica positiva dell'interesse culturale consegua un avviso negativo in merito alla permanenza di un determinato immobile nel Fondo, ovvero alla sua alienabilita', tale avviso negativo viene comunicato ai medesimi destinatari indicati al terzo comma del presente articolo e comporta la revoca del trasferimento al Fondo dell'immobile interessato da disporsi con atto formale soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Art. 8. Le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trovano gli Immobili Apportati di cui all'allegato 2 possono deliberare, con le modalita' di cui al successivo comma, l'acquisto di uno o piu' degli immobili trasferiti, per destinarli alle proprie finalita' istituzionali, assumendo contestualmente l'obbligo di osservanza delle prescrizione contenute nell'autorizzazione ad alienare e il relativo impegno di spesa per una somma corrispondente a quella del valore di trasferimento di ciascuno di tali immobili, come indicato nell'allegato al presente decreto. La deliberazione di cui al comma 1 e' notificata, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione da parte dell'ente interessato della comunicazione di cui al precedente art. 7, comma 3, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, alla Agenzia del demanio, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici nonche' alla SGR. Dell'acquisto e' data altresi' comunicazione agli altri enti pubblici territoriali interessati. La notifica di tale deliberazione comporta la revoca del presente decreto limitatamente all'immobile interessato, da disporsi con atto formale soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La proprieta' dell'immobile passa all'ente che ne ha deliberato l'acquisto dal momento dell'incasso del prezzo da parte dell'ente titolare che ne ha diritto e viene trascritto presso i competenti uffici di pubblicita' immobiliare. | Art. 9. Il prof. Vittorio Grilli, Direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, Dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto. Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2005
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro per i beni e le attività culturali Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 182 | ----> Vedere Allegato alle pagg. 37 - 38 della G.U. <---- |
|
|