Gazzetta n. 302 del 2005-12-29 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 dicembre 2005 |
Fondo patrimonio uno: decreto di trasferimento. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
ed
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA 'CULTURALI
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come il «Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto, in particolare, l'art. 4 del Decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo mediante uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (nel seguito indicati come i «Decreti») beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato e degli enti pubblici non territoriali; Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1 dell'art. 4; Visto il comma 1-bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 ai sensi del quale, per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante e, per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; Visto l'art. 2, comma 4-decies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ai sensi del quale l'art. 4 si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2004, con il quale e' stata promossa la costituzione di un fondo di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 4 (il «Fondo»), gia' istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gestito da BNL Fondi Immobiliari SGR S.p.A. (la «SGR»).; Considerato che in data 19 dicembre 2005 e' stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo denominato «Fondo Immobiliare Patrimonio Uno» gestito dalla SGR; Visti i decreti dirigenziali emanati, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, in corso di pubblicazione, dall'Agenzia del demanio (nel seguito indicati come i «Decreti dell'Agenzia del demanio»), che individuano i beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli «Enti Titolari»); Visto il decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono stati regolati alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di iniziale alimentazione al Fondo, ivi incluso il contratto di locazione, l'assegnazione degli immobili ai soggetti che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dalle locazioni in essere concernenti gli immobili stessi e le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare (nel seguito indicato come il «Decreto Operazione»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data odierna di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali (nel seguito indicato come il «Decreto di Apporto»), con il quale sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili dello Stato indicati negli allegati a tale decreto (nel seguito indicati come gli «Immobili Apportati»); Considerato che nel patrimonio del Fondo confluiranno, conformemente a quanto previsto dal regolamento del Fondo e secondo termini e condizioni che saranno concordati tra il Fondo e l'alienante altri immobili gia' trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONI Servizi S.p.A. per effetto di quanto disposto dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e, mediante conferimento da parte del medesimo con decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 agosto 2005 (nel seguito indicati gli «Immobili CONI»); Considerato che con il presente decreto si intendono tra l'altro trasferire i beni immobili indicati nell'Allegato 2 e che costituisce parte integrante del decreto medesimo, per i quali e' obbligatoria la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio (di seguito «interesse culturale»), da effettuarsi da parte delle competenti Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Considerata quindi la necessita' di procedere, con il presente provvedimento, ad impartire disposizioni che garantiscano la tutela e la valorizzazione di tali beni, nonche' il corretto espletamento delle relative procedure di alienazione e di prelazione; Decreta:
Art. 1. Gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio di cui alle premesse, indicati negli Allegati 1 e 2 parte integrante del presente decreto (nel seguito gli «Immobili Trasferiti») passano al patrimonio disponibile dello Stato. In applicazione dell'art. 4 e salvo quanto previsto al successivo art. 5, sono trasferiti a titolo oneroso al Fondo, a far data dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, gli immobili Trasferiti, con esclusione delle unita' ad uso residenziale eventualmente comprese in tali immobili, che costituiranno patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello della SGR. Gli Immobili Trasferiti si intendono comprendenti anche degli accessori e delle pertinenze ad essi relativi, ancorche' non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli Immobili Trasferiti, provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze. | Art. 2. Il Fondo e' immesso nel possesso giuridico degli Immobili Trasferiti ai sensi del presente decreto a far data dal regolamento del collocamento delle quote che saranno emesse dal Fondo a fronte dell'apporto degli Immobili Apportati e del pagamento del corrispettivo derivante dal trasferimento al Fondo degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto (nel seguito, la «Data di Efficacia»). | Art. 3. A fronte del trasferimento di cui all'art. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze riceve anche per conto degli Enti Titolari un corrispettivo complessivo determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla SGR, per conto del Fondo, e congruito ai sensi del comma 9, dell'art. 3, del decreto-legge n. 351. Il pagamento del corrispettivo da parte del Fondo dovra' avvenire entro il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque entro il 30 dicembre 2005. Il predetto importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 4057 (u.p.b. 6.3.4) per essere riassegnato per le rispettive quote di competenza agli Enti Titolari sui conti correnti di Tesoreria ed in particolare, ad INPS, INAIL ed INPDAP, e' riversato sui conti vincolati di cui all'art. 3, comma 12 del decreto-legge n. 351. L'entita' del corrispettivo per gli Immobili Trasferiti di cui al comma precedente e gli ammontari riassegnati agli Enti Titolari, sono determinati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | Art. 4. Ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4 e del Decreto operazione, con effetto dalla data di Efficacia, gli immobili Trasferiti limitatamente a quelli indicati nell'allegato 3, ossia immobili, o porzioni di essi: (i) di proprieta' dello Stato, in uso governativo alle amministrazioni dello Stato; e (ii) di proprieta' degli Enti Titolari, in uso strumentale ai medesimi per proprie attivita' istituzionali ovvero in uso ad amministrazioni pubbliche centrali per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, al netto delle porzioni locate a terzi ivi espressamente indicate, sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione previsto dal Decreto Operazione, e sono contestualmente assegnati dalla medesima Agenzia ai soggetti assegnatari ai sensi del disciplinare di assegnazione previsto dal Decreto Operazione. Con la stipula del disciplinare di assegnazione, i soggetti assegnatari assumono nei confronti dell'Agenzia del demanio, ed in relazione agli immobili Trasferiti di cui all'Allegato 3, gli obblighi e le manleve indicati nel Decreto Operazione. Il canone annuo complessivo, corrisposto dall'Agenzia del demanio per l'utilizzo degli Immobili Trasferiti di cui all'allegato 3, e' pari a quanto indicato nel medesimo allegato 3, oltre rivalutazione secondo quanto previsto dal contratto di locazione. Il canone annuo complessivo corrisposto dai soggetti assegnatari all'Agenzia del demanio in relazione agli Immobili Trasferiti di cui all'allegato 3 loro assegnati e' pari a quanto indicato per ciascuno di essi in tale allegato, oltre rivalutazione secondo quanto previsto dal disciplinare di assegnazione. Per il pagamento all'Agenzia del demanio di tale importo, allocato per ciascun Immobile Trasferito di cui all'allegato 3 in proporzione all'ammontare dei canoni di locazione di mercato stimati, per i medesimi immobili dagli esperti indipendenti di cui all'art. 3, si fa fronte prioritariamente con la ripartizione, per conto dei soggetti assegnatari, del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Gli Immobili Apportati e gli Immobili Trasferiti, quest'ultimi limitatamente a quelli indicati nell'allegato 3 al presente decreto, sono nel seguito indicati come gli «Immobili Affittati». L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sottoscrivono con il Fondo un contratto di locazione per un periodo di nove anni rinnovabile per ulteriori nove anni, ai termini e alle condizioni di cui al Decreto Operazione, ove applicabili, con efficacia dal 1° gennaio 2006 in relazione agli Immobili CONI attualmente utilizzati dalle medesime Agenzie, per un canone annuo rispettivamente di euro 1.616.113 e di euro 318.450 oltre rivalutazione. | Art. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta e nell'interesse del Fondo, ovvero su richiesta dell'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione, con la partecipazione dei competenti enti locali territoriali, promuove le attivita' di regolarizzazione e valorizzazione degli Immobili Trasferiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2-quater del decreto-legge n. 351 e ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come richiamato dal citato art. 4, comma 2-quater. | Art. 6. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' revocare il presente decreto ed adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari e consequenziali ove, entro il 31 dicembre 2005, non siano intervenuti: a) il regolamento del collocamento delle quote emesse dal Fondo; e b) il pagamento integrale del corrispettivo previsto per il trasferimento degli Immobili Trasferiti. | Art. 7. Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, il Ministero per i beni e le attivita' culturali verifica l'interesse culturale degli Immobili Trasferiti di cui all'allegato 2 e, se la verifica e' positiva, esprime il proprio parere entro novanta giorni in merito all'assenza di motivi ostativi alla permanenza dei beni nel Fondo e rilascia l'autorizzazione all'eventuale successiva alienazione. La verifica e' effettuata con le modalita' previste dalla vigente normativa in materia di beni culturali. L'esito positivo della verifica costituisce dichiarazione di interesse culturale ed e' trascritta dal Ministero per i beni e le attivita' culturali presso i registri di pubblicita' immobiliare. Qualora la verifica dei singoli beni inseriti nel Fondo abbia esito positivo, l'autorizzazione ad alienare viene rilasciata dalle competenti Direzioni regionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali con le modalita' stabilite dalla vigente normativa in materia di beni culturali ed e' comunicata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento rispettivamente: alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali; ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze; alla regione e, per suo tramite, agli enti pubblici territoriali interessati; all'Agenzia del demanio; ed alla SGR. L'autorizzazione all'alienazione dei beni inseriti nel Fondo ivi comprese le indicazioni in ordine alle destinazioni d'uso compatibili, nonche' le prescrizioni per la loro tutela, valorizzazione e pubblico godimento, integra il presente decreto ed e' riportato in ogni successivo atto di alienazione che abbia ad oggetto relativo ai beni immobili cui si riferisce, e in relazione al quale restano comunque salve le norme che disciplinano gli atti di disponibilita' dei beni culturali immobili in ambito nazionale. Qualora alla verifica positiva dell'interesse culturale consegua un avviso negativo in merito alla permanenza di un determinato immobile nel Fondo, ovvero al sua alienabilita', tale avviso negativo viene comunicato ai medesimi destinatari indicati al terzo comma del presente articolo e comporta la revoca del trasferimento al Fondo dell'immobile interessato da disporsi con atto formale soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Art. 8. Le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trovano gli Immobili Trasferiti di cui all'allegato 2 possono deliberare, con le modalita' di cui al successivo comma, l'acquisto di uno o piu' degli immobili trasferiti, per destinarli alle proprie finalita' istituzionali, assumendo contestualmente l'obbligo di osservanza delle prescrizione contenute nell'autorizzazione ad alienare e il relativo impegno di spesa per una somma corrispondente a quella del valore di trasferimento di ciascuno di tali immobili, come indicato nell'allegato al presente decreto. La deliberazione di cui al comma 1 e' notificata, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione da parte dell'ente interessato della comunicazione di cui al precedente art. 7, comma 3, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, alla Agenzia del demanio, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici nonche' alla SGR. Dell'acquisto e' data altresi' comunicazione agli altri enti pubblici territoriali interessati. La notifica di tale deliberazione comporta la revoca del presente decreto limitatamente all'immobile interessato, da disporsi con atto formale soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La proprieta' dell'immobile passa all'ente che ne ha deliberato l'acquisto dal momento dell'incasso del prezzo da parte dell'ente titolare che ne ha diritto e viene trascritto presso i competenti uffici di pubblicita' immobiliare. | Art. 9. Il prof. Vittorio Grilli, Direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, Dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto. Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2005 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005 Registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 183 | ----> Vedere Allegato da pag. 42 a pag. 45 della G.U. <---- |
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