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| Gazzetta n. 302 del 2005-12-29 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 23 dicembre 2005 |  | Fondo patrimonio uno: decreto di trasferimento. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 ed
 
 IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA 'CULTURALI
 
 Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001,  n. 410 (nel seguito indicato  come  il  «Decreto-legge  n.  351»),  recante  disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  4  del  Decreto-legge n. 351 (nel seguito  indicato  come  l'«Art.  4»)  in forza del quale il Ministro dell'economia   e  delle  finanze  e'  autorizzato  a  promuovere  la costituzione  di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo  o  trasferendo  mediante  uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (nel  seguito indicati come i «Decreti») beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato e degli enti pubblici non territoriali;
 Visto  il  comma  2  dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli  articoli da  1  a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei  beni  immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1 dell'art. 4;
 Visto  il comma 1-bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 ai sensi del  quale,  per  quanto  concerne  i  beni immobili di enti pubblici soggetti  a  vigilanza  di  altro  Ministero,  i decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  adottati  di  concerto con il Ministro  vigilante  e,  per i beni dello Stato di particolare valore artistico  e  storico,  i  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  sono  adottati  di  concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
 Visto l'art. 2, comma 4-decies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  ai  sensi  del  quale l'art. 4 si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2004, con il quale e' stata promossa la costituzione di un fondo  di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 4 (il «Fondo»), gia' istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gestito da BNL Fondi Immobiliari SGR S.p.A. (la «SGR»).;
 Considerato  che  in data 19 dicembre 2005 e' stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo denominato «Fondo Immobiliare Patrimonio Uno» gestito dalla SGR;
 Visti  i  decreti  dirigenziali  emanati,  ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge  n.  351,  in  corso di pubblicazione, dall'Agenzia del demanio  (nel  seguito  indicati  come  i  «Decreti  dell'Agenzia del demanio»),  che  individuano  i  beni appartenenti allo Stato ed agli enti  pubblici  non  territoriali  ivi indicati (nel seguito indicati come gli «Enti Titolari»);
 Visto il decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze con  il  quale  sono  stati  regolati  alcuni  aspetti  afferenti  la complessiva  operazione  di  iniziale  alimentazione  al  Fondo,  ivi incluso  il  contratto di locazione, l'assegnazione degli immobili ai soggetti  che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dalle locazioni in essere concernenti gli immobili stessi e le  dichiarazioni  e  impegni  che il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a  rilasciare (nel seguito indicato come il «Decreto Operazione»);
 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data odierna di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali (nel seguito indicato come il «Decreto di Apporto»), con il quale  sono  stati  trasferiti  al  Fondo i beni immobili dello Stato indicati negli allegati a tale decreto (nel seguito indicati come gli «Immobili Apportati»);
 Considerato    che   nel   patrimonio   del   Fondo   confluiranno, conformemente  a  quanto previsto dal regolamento del Fondo e secondo termini   e   condizioni  che  saranno  concordati  tra  il  Fondo  e l'alienante    altri   immobili   gia'   trasferiti   dal   Ministero dell'economia  e  delle  finanze a CONI Servizi S.p.A. per effetto di quanto  disposto  dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella  legge 8 agosto 2002, n. 178, e, mediante conferimento da parte del  medesimo  con  decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  in  data 8 agosto 2005 (nel seguito indicati gli «Immobili CONI»);
 Considerato  che  con  il presente decreto si intendono tra l'altro trasferire i beni immobili indicati nell'Allegato 2 e che costituisce parte integrante del decreto medesimo, per i quali e' obbligatoria la verifica   della   sussistenza   dell'interesse  artistico,  storico, archeologico o etnoantropologico, ai sensi delle vigenti disposizioni in  materia  di tutela dei beni culturali e del paesaggio (di seguito «interesse  culturale»),  da  effettuarsi  da  parte delle competenti Direzioni   regionali  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 Considerata  quindi  la  necessita'  di  procedere, con il presente provvedimento, ad impartire disposizioni che garantiscano la tutela e la  valorizzazione  di  tali  beni,  nonche' il corretto espletamento delle relative procedure di alienazione e di prelazione;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Gli  immobili  individuati  dai decreti dell'Agenzia del demanio di cui alle premesse, indicati negli Allegati 1 e 2 parte integrante del presente  decreto  (nel seguito gli «Immobili Trasferiti») passano al patrimonio disponibile dello Stato.
 In  applicazione  dell'art. 4 e salvo quanto previsto al successivo art.  5,  sono trasferiti a titolo oneroso al Fondo, a far data dalla pubblicazione   in  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  gli immobili  Trasferiti, con esclusione delle unita' ad uso residenziale eventualmente comprese in tali immobili, che costituiranno patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello della SGR.
 Gli  Immobili  Trasferiti  si  intendono  comprendenti  anche degli accessori   e  delle  pertinenze  ad  essi  relativi,  ancorche'  non espressamente  individuati  nei  decreti dell'Agenzia del demanio. Ai sensi  dell'art.  3,  comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione   degli   atti  di  rivendita  degli  Immobili  Trasferiti, provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.
 |  | Art. 2. Il   Fondo   e'  immesso  nel  possesso  giuridico  degli  Immobili Trasferiti  ai  sensi del presente decreto a far data dal regolamento del  collocamento  delle  quote che saranno emesse dal Fondo a fronte dell'apporto   degli   Immobili   Apportati   e   del  pagamento  del corrispettivo  derivante  dal  trasferimento  al Fondo degli immobili trasferiti  ai  sensi  del presente decreto (nel seguito, la «Data di Efficacia»).
 |  | Art. 3. A  fronte  del  trasferimento  di  cui  all'art.  1,  il  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  riceve  anche  per conto degli Enti Titolari  un  corrispettivo  complessivo determinato sulla base della stima  effettuata  dagli esperti indipendenti nominati dalla SGR, per conto  del  Fondo, e congruito ai sensi del comma 9, dell'art. 3, del decreto-legge n. 351.
 Il  pagamento  del corrispettivo da parte del Fondo dovra' avvenire entro  il  giorno  successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque entro il 30 dicembre 2005. Il predetto importo e' versato all'entrata del  bilancio  dello  Stato, Capo X, capitolo 4057 (u.p.b. 6.3.4) per essere  riassegnato  per  le rispettive quote di competenza agli Enti Titolari  sui conti correnti di Tesoreria ed in particolare, ad INPS, INAIL  ed INPDAP, e' riversato sui conti vincolati di cui all'art. 3, comma 12 del decreto-legge n. 351.
 L'entita'  del  corrispettivo per gli Immobili Trasferiti di cui al comma precedente e gli ammontari riassegnati agli Enti Titolari, sono determinati  con  apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  da  emanarsi  entro  la  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  | Art. 4. Ai  sensi del comma 2-ter dell'art. 4 e del Decreto operazione, con effetto   dalla   data   di   Efficacia,   gli   immobili  Trasferiti limitatamente  a  quelli  indicati nell'allegato 3, ossia immobili, o porzioni  di  essi: (i) di proprieta' dello Stato, in uso governativo alle  amministrazioni  dello  Stato;  e (ii) di proprieta' degli Enti Titolari,  in  uso  strumentale  ai  medesimi  per  proprie attivita' istituzionali ovvero in uso ad amministrazioni pubbliche centrali per lo  svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, al netto delle porzioni  locate a terzi ivi espressamente indicate, sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione  previsto  dal  Decreto  Operazione, e sono contestualmente assegnati dalla medesima Agenzia ai soggetti assegnatari ai sensi del disciplinare  di assegnazione previsto dal Decreto Operazione. Con la stipula  del  disciplinare  di  assegnazione,  i soggetti assegnatari assumono nei confronti dell'Agenzia del demanio, ed in relazione agli immobili  Trasferiti di cui all'Allegato 3, gli obblighi e le manleve indicati   nel  Decreto  Operazione.  Il  canone  annuo  complessivo, corrisposto  dall'Agenzia  del  demanio per l'utilizzo degli Immobili Trasferiti  di  cui  all'allegato  3,  e'  pari a quanto indicato nel medesimo  allegato 3, oltre rivalutazione secondo quanto previsto dal contratto  di  locazione. Il canone annuo complessivo corrisposto dai soggetti  assegnatari  all'Agenzia  del  demanio  in  relazione  agli Immobili  Trasferiti  di  cui all'allegato 3 loro assegnati e' pari a quanto  indicato  per  ciascuno  di  essi  in  tale  allegato,  oltre rivalutazione   secondo   quanto   previsto   dal   disciplinare   di assegnazione.  Per  il  pagamento  all'Agenzia  del  demanio  di tale importo, allocato per ciascun Immobile Trasferito di cui all'allegato 3  in  proporzione  all'ammontare  dei canoni di locazione di mercato stimati,  per  i  medesimi immobili dagli esperti indipendenti di cui all'art.  3,  si  fa fronte prioritariamente con la ripartizione, per conto  dei  soggetti assegnatari, del fondo di cui al comma 1, quinto periodo,  dell'art.  29  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 Gli  Immobili  Apportati  e  gli  Immobili Trasferiti, quest'ultimi limitatamente  a quelli indicati nell'allegato 3 al presente decreto, sono nel seguito indicati come gli «Immobili Affittati».
 L'Agenzia  delle  entrate  e l'Agenzia del territorio sottoscrivono con  il  Fondo  un contratto di locazione per un periodo di nove anni rinnovabile  per ulteriori nove anni, ai termini e alle condizioni di cui  al  Decreto  Operazione,  ove  applicabili,  con  efficacia  dal 1° gennaio   2006   in   relazione  agli  Immobili  CONI  attualmente utilizzati    dalle   medesime   Agenzie,   per   un   canone   annuo rispettivamente   di   euro   1.616.113   e  di  euro  318.450  oltre rivalutazione.
 |  | Art. 5. Il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su  richiesta  e nell'interesse  del  Fondo,  ovvero  su  richiesta  dell'Agenzia  del demanio  ai  sensi  del contratto di locazione, con la partecipazione dei  competenti  enti  locali  territoriali, promuove le attivita' di regolarizzazione e valorizzazione degli Immobili Trasferiti, ai sensi e  per  gli  effetti dell'art. 4, comma 2-quater del decreto-legge n. 351  e  ai  sensi dell'art. 29, comma 1-bis, del decreto-legge n. 269 del  30 settembre  2003,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326, come richiamato dal citato art. 4, comma 2-quater.
 |  | Art. 6. Fermo  restando  quanto previsto al precedente art.  3, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con  proprio decreto da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' revocare il presente decreto ed adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari e   consequenziali   ove,   entro  il  31 dicembre  2005,  non  siano intervenuti:
 a) il  regolamento del collocamento delle quote emesse dal Fondo; e
 b) il  pagamento  integrale  del  corrispettivo  previsto  per il trasferimento degli Immobili Trasferiti.
 |  | Art. 7. Successivamente  alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del presente decreto, il Ministero per i beni e le  attivita' culturali verifica l'interesse culturale degli Immobili Trasferiti  di  cui  all'allegato  2  e,  se la verifica e' positiva, esprime  il proprio parere entro novanta giorni in merito all'assenza di  motivi  ostativi  alla  permanenza  dei beni nel Fondo e rilascia l'autorizzazione all'eventuale successiva alienazione.
 La  verifica  e' effettuata con le modalita' previste dalla vigente normativa  in  materia  di  beni  culturali.  L'esito  positivo della verifica  costituisce  dichiarazione  di  interesse  culturale  ed e' trascritta dal Ministero per i beni e le attivita' culturali presso i registri di pubblicita' immobiliare.
 Qualora la verifica dei singoli beni inseriti nel Fondo abbia esito positivo,   l'autorizzazione   ad  alienare  viene  rilasciata  dalle competenti  Direzioni  regionali  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'   culturali   con  le  modalita'  stabilite  dalla  vigente normativa in materia di beni culturali ed e' comunicata a mezzo posta raccomandata   con   avviso   di  ricevimento  rispettivamente:  alla Direzione  generale  per  i  beni  architettonici e paesaggistici del Ministero  per  i beni e le attivita' culturali; ai competenti uffici del  Ministero dell'economia e delle finanze; alla regione e, per suo tramite, agli enti pubblici territoriali interessati; all'Agenzia del demanio;  ed  alla  SGR.  L'autorizzazione  all'alienazione  dei beni inseriti  nel  Fondo  ivi  comprese  le  indicazioni  in  ordine alle destinazioni  d'uso  compatibili, nonche' le prescrizioni per la loro tutela,  valorizzazione  e  pubblico  godimento,  integra il presente decreto  ed  e'  riportato in ogni successivo atto di alienazione che abbia  ad  oggetto  relativo  ai beni immobili cui si riferisce, e in relazione  al  quale restano comunque salve le norme che disciplinano gli  atti  di  disponibilita'  dei  beni culturali immobili in ambito nazionale.
 Qualora alla verifica positiva dell'interesse culturale consegua un avviso  negativo in merito alla permanenza di un determinato immobile nel  Fondo,  ovvero  al sua alienabilita', tale avviso negativo viene comunicato  ai  medesimi  destinatari  indicati  al  terzo  comma del presente  articolo  e  comporta  la revoca del trasferimento al Fondo dell'immobile  interessato  da  disporsi  con atto formale soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  | Art. 8. Le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trovano  gli  Immobili  Trasferiti  di  cui  all'allegato  2  possono deliberare,  con  le modalita' di cui al successivo comma, l'acquisto di  uno o piu' degli immobili trasferiti, per destinarli alle proprie finalita'   istituzionali,  assumendo  contestualmente  l'obbligo  di osservanza   delle   prescrizione  contenute  nell'autorizzazione  ad alienare  e il relativo impegno di spesa per una somma corrispondente a  quella  del  valore di trasferimento di ciascuno di tali immobili, come indicato nell'allegato al presente decreto.
 La  deliberazione di cui al comma 1 e' notificata, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  ricezione da parte dell'ente interessato della  comunicazione  di  cui  al precedente art. 7, comma 3, tramite messo   comunale   o   a  mezzo  posta  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze,  alla  Agenzia  del  demanio, alla Direzione regionale per i beni  culturali  e  paesaggistici  nonche' alla SGR. Dell'acquisto e' data  altresi'  comunicazione  agli  altri enti pubblici territoriali interessati. La notifica di tale deliberazione comporta la revoca del presente  decreto limitatamente all'immobile interessato, da disporsi con  atto  formale soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La  proprieta'  dell'immobile  passa  all'ente  che  ne ha deliberato l'acquisto  dal  momento  dell'incasso  del prezzo da parte dell'ente titolare  che  ne  ha  diritto e viene trascritto presso i competenti uffici di pubblicita' immobiliare.
 |  | Art. 9. Il  prof.  Vittorio  Grilli,  Direttore  generale  del Tesoro, e la dott.ssa  Maria  Cannata,  Dirigente  generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.
 Il  presente  decreto  e'  inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 dicembre 2005
 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
 
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
 
 Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Buttiglione
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005 Registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 183
 |  | ---->   Vedere Allegato da pag. 42 a pag. 45 della G.U.  <---- |  |  |