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| Gazzetta n. 302 del 2005-12-29 |  | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |  | DELIBERAZIONE 10 novembre 2005 |  | Modifiche alla deliberazione relativa all'accesso agli atti. |  | 
 |  | IL CONSIGLIO 
 Vista  la legge 11 febbario 1994, n. 109, istitutiva dell'Autorita' per  la  vigilanza  sui lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;
 Visti   i  regolamenti  sul  funzionamento  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici, approvati nell'adunanza del 16 gennaio 2003
 Vista   la   legge   7 agosto  1990,  n.  241,  ed  in  particolare l'articolo 25, comma 1 della stessa, il quale prevede che «Il diritto di  accesso  si  esercita  mediante  esame ed estrazione di copia dei documenti  amministrativi,  nei  modi  e  con i limiti indicati dalla presente  legge.  L'esame  dei  documenti e' gratuito. Il rilascio di copia  e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve  le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura»;
 Vista   la   propria  deliberazione  del  31 agosto  2000,  recante Regolamento  concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti    nella    disponibilita'    dell'Autorita',    sottratti all'accesso»,    in    particolare    l'articolo 5   della   medesima deliberazione  che, al comma 4, stabilisce che `l'estrazione di copie di documenti e' sottoposta al pagamento delle spese relative ai costi di  riproduzione  mediante  applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'Ufficio»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352;
 Vista  la  legge  del  28 dicembre  2001, n. 448, ed in particolare l'articolo 29,   comma   2,   della   stessa,   che   consente   alle amministrazioni  pubbliche di esigere la compartecipazione alle spese da  parte  degli utenti dei servizi resi, ai fini della riduzione del finanziamento a carico del bilancio statale;
 Considerata  l'entita'  degli  stanziamenti  autorizzati per l'anno 2005  a  favore  dell'Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici dalla  legge  30 dicembre  2004,  n.  311  e,  in  particolare, dalla «tabella  C» della predetta legge, che prevede una notevole riduzione rispetto  al  finanziamento  erogato a favore dell'Autorita' medesima nell'anno 2004;
 Ritenuto  opportuno  che  l'Autorita' provveda, in attuazione e nel rispetto  dei  principi stabiliti dalle disposizioni di legge citate, anche  al fine di perseguire il contenimento della spesa pubblica, ad individuare  i  costi di riproduzione, nonche' i diritti di ricerca e visura  relativi  alle  richieste  di accesso ai documenti in proprio possesso;
 Ritenuto   di   quantificare   i   diritti   di   ricerca   di  cui all'articolo 25,  comma  1,  della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base  del costo di due dipendenti dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici (ex livello B1 ed ex livello B3) per trenta minuti di lavoro  calcolato  in  base alla retribuzione totale loda, e che tale importo  e'  aggiornato  automaticamente  in funzione delle effettive retribuzioni  dei  dipendenti  dell'Autorita',  senza  necessita'  di ulteriori deliberazioni;
 Viste le proposte dei competenti Uffici e Servizi dell'Autorita';
 Nell'adunanza del 10 novembre 2005;
 Delibera:
 Art. 1.
 1.  Il  comma  4 dell'articolo 5 della deliberazione dell'Autorita' per  la  vigilanza sui lavori pubblici del 31 agosto 2000, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12 ottobre  2000,  e' sostituito dal seguente:
 1. « L'estrazione di copie di atti e' sottoposta a rimborso nella misura  di  Euro 0,25  a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI  A4  e  nella  misura  di  Euro 0,50  a  pagina  per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.
 2.  Per  gli  importi  inferiori  a Euro 0,50 non e' dovuto alcun rimborso.  Al  di  sopra  di  tale importo, deve essere effettuata la riscossione  dell'intera  cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non  e'  consentito  frazionare  la  richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.
 3. Il costo della spedizione dei documenti e' a totale carico del richiedente.
 4.  La spedizione e' di norma effettuata con raccomandata postale A.R.  o  altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane  o  altra  societa' di spedizioni e consegna. Il richiedente provvedera' al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione piu' i costi di rimborso fotocopie).
 5. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 1,30 a pagina formato UNI A4.
 6.  Nel  caso  di  richiesta  di  copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo  direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo.  Resta  salvo  il  diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
 7.   E'   prevista  la  possibilita'  di  inoltro  tramite  posta elettronica  dei  documenti  per  i  quali l'Amministrazione -ha gia' provveduto   ad   effettuare  archiviazione  ottica  in  formato  non modificabile.
 8.  Per  la  spedizione  tramite  posta  elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 0,25 a pagina.
 9.   Le   somme   relative  ai  precedenti  commi  devono  essere corrisposte  mediante  versamento sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, contabilita' speciale  n.  1493  - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con causale rimborso accesso - Legge n. 241/1990».
 |  | Art. 2. 1.  I  diritti  di  ricerca  di cui all'articolo 25, comma 1, della legge  7 agosto  1990, n. 241, sono, sulla base della quantificazione esplicitata   in   premessa,  pari  a  Euro 12,48  per  ogni  singola richiesta.
 2. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.
 3.  Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante   versamento  sul  c/c  postale  n.  871012  intestato  alla Tesoreria  provinciale  dello  Stato,  sezione  di Roma, contabilita' speciale  n.  1493  - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con causale rimborso accesso - Legge n. 241/1990».
 |  | Art. 3. 1.   La  presente  deliberazione  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.
 Roma, 10 novembre 2005
 Il presidente: Brigante
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