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| Gazzetta n. 302 del 2005-12-29 |  | CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |  | DELIBERAZIONE 15 dicembre 2005 |  | Regolamento di amministrazione e contabilita'. |  | 
 |  | IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 Visti gli articoli 104 e 105 della Costituzione;
 Vista  la  legge  24 marzo  1958,  n. 195, sulla costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;
 Visto  l'art.  4 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, concernente l'assegnazione  e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;
 
 D e l i b e r a
 
 il seguente:
 
 «Regolamento di amministrazione e contabilita»
 
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 a) per «C.S.M.», il Consiglio superiore della magistratura;
 b) per  «Consiglio», il Consiglio superiore della magistratura in assemblea plenaria;
 c) per  «Vice  presidente»,  il  Vice  presidente  del  Consiglio superiore della magistratura;
 d) per   «Segretario   generale»,   il  Segretario  generale  del Consiglio superiore della magistratura;
 e) per  «Comitato  di  presidenza», il Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura;
 f) per «Commissione bilancio», la Commissione per il bilancio del Consiglio e per il regolamento di amministrazione e contabilita';
 g) per  «istituto  cassiere», l'istituto di credito che svolge il servizio di cassa ai sensi del successivo art. 12.
 |  | Art. 2. Finalita' e ambito di applicazione
 Il  presente  regolamento  di  amministrazione e contabilita' detta norma   sulle  procedure  amministrative,  finanziarie  e  contabili, nonche'  sulla  gestione del bilancio e del patrimonio, allo scopo di realizzare l'efficiente ed efficace gestione delle risorse, nel pieno rispetto   e   per   il   perseguimento   esclusivo  delle  finalita' istituzionali del C.S.M.
 |  | Art. 3. Indirizzi generali dell'attivita' amministrativa e della gestione
 1.  Il  Consiglio, ferma restando la competenza ad emanare gli atti specificamente  indicati  da  disposizioni  di  legge  o dal presente regolamento,  fissa,  su  proposta  del  Comitato  di  presidenza,  i programmi e gli obiettivi da perseguire con l'attuazione del bilancio preventivo   e  puo'  altresi'  emanare  appositi  atti  generali  di indirizzo dell'attivita' amministrativa e di gestione.
 2.  L'attivita'  amministrativa  e la gestione si svolgono a cura e sotto  la responsabilita' del Comitato di Presidenza, che ne risponde al Consiglio.
 |  | Art. 4. Autonomia di bilancio e gestione delle risorse
 Il  Consiglio  superiore  della magistratura provvede autonomamente alla   gestione   delle   risorse   finanziarie   assegnate   per  il perseguimento  dei  propri  fini  istituzionali,  sulla  base  di  un bilancio   di  previsione  deliberato  dallo  stesso  Consiglio,  con l'osservanza delle norme del presente regolamento.
 |  | Art. 5. Esercizio finanziario e bilancio annuale di previsione
 1.  L'esercizio  finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza.
 3.  Il  progetto di bilancio e' predisposto dal Segretario generale avvalendosi del Servizio di ragioneria. Il progetto espone le entrate e  le spese di pertinenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce in applicazione della legislazione vigente.
 4.  Ai  fini  della  predisposizione  del  progetto  di  bilancio i responsabili degli uffici inviano entro il 15 ottobre di ogni anno al Segretario  generale  e al Servizio di ragioneria una relazione nella quale  sono  indicati, in via di massima, i fabbisogni finanziari dei rispettivi  settori  per  l'esercizio  che  ha  inizio  il 1° gennaio successivo,   insieme   con  ogni  elemento  utile  per  valutare  la congruita'  dei  fabbisogni  medesimi  con  i compiti e gli obiettivi assegnati a ciascuna struttura.
 5.  Il  progetto  di  bilancio  e'  comunicato  tempestivamente  al Comitato  di  presidenza, corredato da una relazione illustrativa che espone,  fra  l'altro,  le variazioni risultanti tra le previsioni di bilancio  formulate  e  le  previsioni  definitive  dell'esercizio in corso,  nonche' la consistenza del personale in servizio e le ragioni degli eventuali incrementi di spesa.
 6.  Entro  il  30 novembre  dell'anno  precedente  a  quello cui si riferisce,  il  progetto  di  bilancio  e' sottoposto dal Comitato di presidenza  al  Consiglio,  che  lo  approva, sentito il parere della Commissione bilancio.
 |  | Art. 6. Bilancio pluriennale
 Il  Consiglio,  con  apposito  atto  generale  di  indirizzo,  puo' prevedere  che  sia  predisposto  a  cura  del Segretario generale un bilancio  triennale,  al  fine  di  evidenziare  gli  andamenti delle entrate  e delle spese in una prospettiva pluriennale che tenga conto della legislazione vigente e delle linee di attivita' programmate dal Consiglio  stesso.  Il  bilancio triennale e' allegato al bilancio di previsione annuale, non forma oggetto di approvazione ed ha finalita' conoscitive. Non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso indicate.
 |  | Art. 7. Esercizio provvisorio
 1.  Nei  casi  in cui l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga,  per  qualsiasi ragione, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario,  il  Consiglio,  su proposta del Comitato di presidenza, sentita  la  Commissione  bilancio,  con  propria deliberazione, puo' prevedere che la gestione si svolga in via provvisoria sulla base del progetto  di  bilancio  di  cui all'art. 5, autorizzando l'esecuzione delle spese ivi previste per non oltre quattro mesi.
 2.  Durante l'esercizio provvisorio il totale della spesa impegnata o  pagata  non  puo'  eccedere  l'importo dello stanziamento iscritto nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  in  favore  del  C.S.M., per una quota rapportata, in dodicesimi, ai mesi di esercizio provvisorio.
 3.   In  tutti  i  casi  in  cui  non  sia  intervenuta,  entro  il 31 dicembre,  l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, e' comunque consentita  la  gestione  provvisoria  per  non  oltre  quattro mesi, limitatamente,  per  ogni  mese,  ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti  da  ciascun capitolo e commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio   approvato,   ovvero   nei   limiti  della  maggiore  spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi.
 |  | Art. 8. Commissione bilancio
 1.  Oltre ai casi previsti dal presente regolamento, la Commissione bilancio  esprime  pareri  su  richiesta  del  Vice  presidente e del Comitato di presidenza.
 2.  La  Commissione bilancio puo' disporre l'audizione del Collegio dei revisori dei conti sui criteri di impostazione del bilancio e sul rendiconto finanziario, nonche' sull'andamento della gestione.
 |  | Art. 9. Contenuto e struttura del bilancio di previsione
 1. Il bilancio di previsione espone tutte le entrate e le spese che riguardano  il  funzionamento  del C.S.M. e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
 2.  Il  bilancio  indica  espressamente,  per ciascuna categoria di entrata e per ciascun capitolo di spesa l'ammontare delle entrate che si  prevede  di  accertare  e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno  cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente. A  soli  fini comparativi, il bilancio riporta, per ciascun capitolo, le previsioni iniziali e definitive dell'anno precedente.
 3.  Le  spese  non  possono superare, nel loro complessivo importo, l'ammontare delle entrate.
 4.  Le  entrate  sono  costituite  dal  fondo annualmente stanziato nell'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, dalle entrate eventuali, nonche' dall'avanzo di amministrazione, nel quale sono comprese anche le  somme  non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento.
 5. Le entrate, comprese in un unico titolo, sono ripartite, secondo l'oggetto,   in  capitoli  recanti  specifica  denominazione  e  sono classificate secondo le seguenti categorie:
 - Cat. III Entrate provenienti dal bilancio dello Stato;
 - Cat. II I Entrate eventuali
 - Cat. III Avanzo  di  amministrazione  presunto  al  31 dicembre dell'anno  precedente  a  quello  cui  si  riferisce  il  bilancio di previsione.
 6.  Le  spese, comprese in un unico titolo, sono ripartite, secondo l'oggetto, in capitoli, recanti specifica denominazione e numerazione progressiva e sono classificate secondo le seguenti categorie:
 - Cat. III Spese  per compensi ed altri assegni ai componenti del C.S.M.
 - Cat. III Spese  per  stipendi ed altri assegni al personale del C.S.M.
 - Cat. III Acquisto di beni e servizi
 - Cat. IV Poste non classificabili in altre voci
 7.  Le  partite  di  giro  comprendono  le  entrate e le uscite che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per il C.S.M.
 8.  In  apposito  capitolo  e'  iscritto un fondo di riserva per le spese  impreviste  e  per  le maggiori spese che potranno verificarsi durante  l'esercizio, annualmente determinato in misura non superiore al  3  per cento di tutte le spese. Sul capitolo del fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.
 9.  Il  bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, nel quale le entrate e le spese sono riepilogate per categoria.
 10.  Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del  presunto  avanzo  o  disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio   precedente  a  quello  cui  il  bilancio  stesso  si riferisce. Qualora, in sede consuntiva, sia accertato un disavanzo di amministrazione,  il Consiglio delibera i provvedimenti idonei al suo ripianamento nell'esercizio immediatamente successivo.
 |  | Art. 10. Requisiti del bilancio
 1.   Il   bilancio   e'   formulato   nel   rispetto   dei  criteri dell'integrita', dell'universalita' e dell'unita'.
 2.  Sulla base del criterio dell'integrita' tutte le entrate devono essere  iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di ogni  eventuale  altra  spesa  ad  esse connesse. Parimenti, le spese devono  essere  iscritte  in  bilancio  integralmente,  senza  alcuna riduzione di eventuali correlative entrate.
 3.  Sulla  base  dei  criteri  dell'universalita'  e dell'unita' la gestione  finanziaria e' unica, come unico e' il relativo bilancio di previsione.  E'  vietata  ogni  gestione  di  fondi  al  di fuori del bilancio.
 |  | Art. 11. Assestamento e variazioni di bilancio
 1.  Entro  il mese di giugno di ciascun anno il Consiglio delibera, secondo l'andamento della gestione, l'assestamento degli stanziamenti di  bilancio,  su proposta del Comitato di presidenza e previo parere della  Commissione bilancio. Con l'assestamento si provvede, anche in base  alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto:
 a) all'aggiornamento   dell'eventuale   avanzo   o  disavanzo  di amministrazione dell'esercizio precedente a quello in corso;
 b) all'iscrizione  di nuove o maggiori entrate e di spese ad esse eventualmente  connesse,  nonche', in generale, all'adeguamento delle previsioni  di  entrata  e di spesa, tenuto conto, fra l'altro, della quantita'  dell'avanzo  o dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato rispetto a quello iscritto;
 c) ad   apportare   le   ulteriori   variazioni  rese  necessarie dall'andamento della gestione.
 2.  Con  le  medesime procedure di cui al comma 1 sono disposte nel corso dell'esercizio le altre variazioni di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.
 3.  Le  variazioni  per  nuove  o  maggiori  spese possono proporsi soltanto se ne e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
 4.  Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
 5.  Le  deliberazioni  di  cui ai commi precedenti sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono e su di esse e' richiesto il parere del Collegio dei revisori dei conti.
 6.  Nessuna  variazione  di  bilancio  e'  ammessa  dopo il termine dell'esercizio finanziario.
 |  | Art. 12. Servizio di cassa
 1.  Al  servizio di cassa provvede in autonomia il C.S.M., mediante affidamento  ad un istituto di credito presso il quale possono essere accesi  uno  o  piu'  conti  correnti.  La  gestione  del bilancio e' effettuata  su  di un unico conto corrente, denominato conto corrente di bilancio.
 2.  Al  fine di assicurare una adeguata redditivita' delle giacenze esistenti sui conti correnti presso l'istituto cassiere, che eccedano le  esigenze  dell'ordinaria  gestione  a breve termine, il Consiglio puo'  deliberare  il  loro  investimento  finanziario a carattere non speculativo, stabilendone modalita' e limiti in modo da assicurare in ogni momento la pronta liquidita' delle somme investite.
 3.  Il Vice Presidente, subito dopo l'entrata in vigore della legge di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato,  chiede  al  Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento delle somme costituenti la dotazione  finanziaria  annuale.  Le  rate trimestrali corrispondenti sono versate sull'apposito conto corrente presso l'istituto cassiere.
 4.  Sullo  stesso  o  su  altro  conto  corrente  sono effettuati i versamenti derivanti da entrate eventuali.
 5.  I  versamenti dovuti dagli interessati per il rilascio di copie di  atti  e  documenti del Consiglio affluiscono ad un apposito conto corrente  presso l'istituto cassiere. Il corrispettivo e' determinato annualmente  dal  Comitato  di presidenza, tenuto conto del costo del servizio. Restano ferme le disposizioni in materie di bollo quando la copia viene rilasciata in forma autentica.
 |  | Art. 13. Affidamento del servizio di cassa
 1.  Il  servizio  di cassa e' affidato previo esperimento di gara e viene  disimpegnato  sulla  base  di  apposita convenzione che dovra' disciplinare i seguenti aspetti:
 a) inizio e durata della convenzione;
 b) modalita' delle riscossioni e dei pagamenti;
 c) condizioni per le operazioni di conto corrente;
 d) procedure di trasmissione dei titoli di entrata e di spesa;
 e) amministrazione  dei titoli e valori in deposito di proprieta' del Consiglio superiore della magistratura;
 f) regolazione degli oneri di gestione e servizi ausiliari.
 2.  Lo  scambio  degli  ordinativi  di  incasso  e di pagamento tra istituto cassiere e C.S.M. puo' avvenire anche in via telematica, con utilizzo della firma digitale.
 |  | Art. 14. Accertamento e riscossione delle entrate
 1.   La   gestione  delle  entrate  si  attua  attraverso  le  fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
 2. L'entrata si intende accertata quando e' appurata la ragione del credito  e  il  soggetto  debitore;  essa  e' iscritta nei rispettivi capitoli  di  bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare che viene a scadenza entro l'anno.
 3.   L'accertamento   delle   entrate,   sulla   base   di   idonea documentazione, da' luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.
 4.   Le   entrate   accertate  e  non  riscosse  entro  il  termine dell'esercizio  finanziario costituiscono i residui attivi che, oltre a   essere   iscritti   nel  bilancio  di  previsione  dell'esercizio successivo, sono compresi tra le attivita' del conto patrimoniale.
 5.  Le  entrate  sono  riscosse  dall'istituto  cassiere,  mediante l'emissione  di  reversali  di  incasso.  Le  reversali  di  incasso, numerate  in  ordine  progressivo  per ciascun esercizio finanziario, sono  firmate dal Segretario generale, che puo' delegare il direttore del Servizio di ragioneria.
 6. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
 a) esercizio finanziario;
 b) capitolo di bilancio;
 c) numero  dell'accertamento e codice meccanografico del capitolo qualora le scritture siano tenute con procedure informatiche;
 d) nome e cognome o denominazione del debitore;
 e) causale della riscossione;
 f) esercizio finanziario in cui e' sorto il credito;
 g) importo in cifre e in lettere;
 h) data di emissione;
 i) eventuali  altri  elementi  indicativi  per il controllo della gestione   e  per  la  compilazione  della  situazione  patrimoniale, stabiliti  con  delibera  del  Consiglio,  su proposta del Segretario generale, sentita la Commissione bilancio.
 7.  Le  reversali  che  si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso   sono   tenute  distinte  da  quelle  relative  agli  esercizi precedenti  da  contraddistinguersi  con  l'indicazione «residui». Le reversali  sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa  e  nei  partitari  di  entrata  prima  dell'invio all'istituto cassiere.
 8.  L'istituto  cassiere  deve  accettare,  senza pregiudizio per i diritti  del  C.S.M., la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente,  anche  senza  la  preventiva emissione della reversale di incasso.  In  tale  ipotesi  l'istituto  cassiere  ne  da'  immediata comunicazione al C.S.M., ai fini della regolarizzazione dell'entrata, che  deve  avvenire tempestivamente e sollecitamente e, comunque, non oltre i tempi previsti dalla convenzione.
 |  | Art. 15. Vigilanza sulla riscossione delle entrate
 Il   Segretario   generale   vigila  affinche'  l'accertamento,  la riscossione  e  il  versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente.
 |  | Art. 16. Fasi della spesa e assunzione degli impegni
 1.   La   gestione   delle   spese  si  attua  attraverso  le  fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
 2.  Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le  somme  dovute  ai  creditori  determinati  in  base alla legge, a contratto  o  ad  altro  titolo  giuridicamente valido, sempre che il perfezionamento    dell'obbligazione   avvenga   entro   il   termine dell'esercizio stesso.
 3.   Gli   impegni   si  riferiscono  esclusivamente  all'esercizio finanziario  in  corso,  ad  eccezione di quelli relativi a spese per affitti, ovvero, quando se ne riconosca la necessita', ad altre spese continuative  e  ricorrenti,  nonche' alle spese per le quali risulti necessario  od  opportuno  assumere  impegni  a  carico  di  esercizi successivi, per un periodo comunque non superiore a nove anni.
 4. Le spese sono deliberate e impegnate dal Comitato di presidenza. Per  gli impegni di spesa relativi ad assegni, stipendi, indennita' e compensi  di  qualsiasi  tipo, comprese le ritenute di legge, nonche' per  il  pagamento  di  canoni  e  utenze  ed  altre  spese  fisse  e continuative,  provvede  il  Segretario  generale,  che  autorizza ed impegna,  altresi',  ogni altra spesa di importo non superiore a euro 25.000,00.  Sono  fatte  salve  le  competenze del Consiglio nei casi previsti dal presente regolamento.
 5.  Il  Servizio  di ragioneria istruisce le proposte relative alle spese   e   le  correda  degli  elementi  giustificativi,  accertando l'esistenza  delle relative disponibilita' nei pertinenti capitoli di bilancio.  Le  proposte  sono  inoltrate all'organo competente per la deliberazione o l'autorizzazione.
 6.  Il Servizio di ragioneria prende nota degli impegni di spesa in ordine  cronologico  distintamente per capitoli e, ove esistenti, per articoli,  e cura la redazione dei mandati di pagamento in esecuzione delle    spese   impegnate,   utilizzando   eventualmente   procedure automatizzate.
 7.  Le  eventuali  proposte  di  spesa istruite da altri uffici del C.S.M.  sono  inoltrate agli organi competenti per la deliberazione o l'autorizzazione, unitamente agli elementi giustificativi, tramite il Servizio  di  ragioneria,  che  ne verifica la regolarita' ed accerta l'esistenza  delle disponibilita' necessarie nei relativi capitoli di spesa.
 8.  Gli  impegni  di spesa in corso di formazione sono annotati dal Servizio  di  ragioneria  in  apposite scritture come prenotazione di impegno.
 |  | Art. 17. Liquidazione delle spese
 1.  La  liquidazione  delle spese, consistente nella determinazione dell'importo da pagare e nella individuazione del soggetto creditore, e'  effettuata  dal  Servizio  di  ragioneria, sulla base di titoli e documenti   comprovanti   il   diritto   dei  creditori,  nei  limiti dell'ammontare del corrispondente impegno definitivo.
 2.   Gli  atti  comprovanti  il  diritto  e  l'identificazione  del creditore   vanno  allegati  ai  titoli  di  pagamento.  Copia  della documentazione   deve  essere  conservata  a  cura  del  Servizio  di ragioneria.
 |  | Art. 18. Ordinazione e pagamento delle spese
 1.  Il  pagamento  delle spese viene disposto mediante emissione di mandati diretti tratti sull'istituto cassiere. I mandati sono firmati dal  direttore  del Servizio di ragioneria e, se di importo superiore ai  25.000,00  euro,  sono  esigibili  se  muniti anche del visto del Segretario generale.
 2.  E'  vietato  imputare  spese  a capitoli di bilancio diversi da quelli cui le spese stesse si riferiscono.
 3.  L'imputazione  della  spesa al capitolo di bilancio deve essere effettuata  per l'importo lordo. I mandati di pagamento devono essere emessi  per  l'importo  netto.  Per  il  versamento delle ritenute si provvede in conformita' delle norme previste per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.
 4.  Per  i pagamenti e' consentito, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili    previste    dal   presente   regolamento, l'utilizzo  della  carta  di  credito,  nei casi in cui l'uso di tale mezzo  risulti  piu' economico ovvero piu' adeguato alla natura della spesa.  Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro 9 dicembre 1996,  n.  701,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 38 del 16 febbraio 1997.
 |  | Art. 19. Mandati di pagamento
 1. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
 a) l'esercizio   finanziario  cui  la  spesa  si  riferisce,  con l'annotazione  «residui»  nel caso in cui il pagamento sia effettuato in conto residui di esercizi precedenti a quello di emissione;
 b) il capitolo di imputazione, con il numero d'ordine progressivo e l'eventuale codice meccanografico;
 c) il  nominativo  o  la denominazione del soggetto creditore, il luogo di residenza, domicilio o sede legale e il codice fiscale;
 d) la causale di pagamento;
 e) la somma da pagare in cifre e in lettere;
 f) la modalita' di estinzione del titolo;
 g) la  data,  il luogo di emissione, la firma del direttore della ragioneria  e,  ove  richiesto,  del  Segretario  generale  o  di  un magistrato della Segreteria appositamente delegato;
 h) i documenti giustificativi;
 i) i   dati   identificativi  dell'istituto  cassiere  tenuto  al pagamento.
 2.  In  caso  di  mandati di pagamento che non risultino estinti al termine  dell'esercizio,  l'istituto cassiere restituisce i titoli al Servizio  di  ragioneria,  che provvede alla loro contabilizzazione e promuove  l'emissione  di  nuovi mandati per l'importo corrispondente con imputazione al conto dei residui.
 3.  Possono  essere emessi mandati collettivi. In tal caso, qualora al  termine  dell'esercizio non risultino completamente estinti, essi sono  restituiti  dall'istituto cassiere al Servizio di ragioneria il quale,  con  la  procedura di cui al comma 2, promuove l'emissione di nuovi mandati per l'importo delle spese rimaste inestinte.
 4.  Con  deliberazione  del  Comitato  di  presidenza,  sentita  la Commissione  bilancio,  puo'  farsi  luogo  all'adozione  di  mandati informatici  secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica  20 aprile  1994,  n. 367, nei limiti della compatibilita' con le norme del presente regolamento.
 5.   I   mandati   di   pagamento  devono  essere  corredati  della documentazione comprovante la regolarita' della spesa.
 6.   Per   i  mandati  relativi  alla  provvista  di  materiale  ed all'acquisizione di servizi da parte del consegnatario competente, la documentazione  deve  essere  allegata  in  originale e deve recare a corredo:
 a) lo  scontrino  di  inventariazione  per i materiali assunti in carico;
 b) la  dichiarazione  di  ricevuta  per  i materiali di immediato consumo;
 c) la dichiarazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni.
 7. L'emissione di duplicati della documentazione di cui al presente articolo e' consentita soltanto per motivate necessita' e deve essere effettuata con forme e cautele tali da evitare possibili reiterazioni di pagamento.
 8.  Su  richiesta  scritta del creditore puo' essere disposto che i mandati,  oltre che tramite quietanza diretta da parte del creditore, siano estinti mediante:
 a) accreditamento   in   conto   corrente  postale  intestato  al creditore;
 b) commutazione  in  vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;
 c) accreditamento in conto corrente bancario;
 d) altre  forme  di  pagamento  previste  dal  sistema bancario o postale.
 9.  Le  dichiarazioni  di  accreditamento  o  di  commutazione, che sostituiscono   la  quietanza  del  creditore,  devono  risultare  da annotazione  sul  mandato  di  pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro dell'istituto cassiere.
 |  | Art. 20. Servizio di ragioneria
 1.  Il  Servizio  di  ragioneria  cura  gli  adempimenti  di natura contabile connessi allo svolgimento dell'attivita' amministrativa del C.S.M.
 2.  Al  Servizio di ragioneria e' preposto un funzionario dell'area C, con posizione non inferiore a C3, in servizio presso la segreteria del C.S.M.
 3.  Il  direttore  del  Servizio  di  ragioneria  e'  nominato  dal Segretario   generale,   sentito   il   Comitato  di  presidenza.  Il provvedimento  di  nomina e' comunicato al Consiglio. L'incarico puo' essere revocato con le stesse modalita'.
 4.  In  caso  di  assenza  o  impedimento,  svolge  le  funzioni di direttore  del  servizio  un  funzionario  designato  con  la  stessa procedura prevista per la nomina del direttore del Servizio.
 5. Il servizio di ragioneria:
 a) predispone   gli  elementi  per  la  formazione  del  bilancio preventivo  e  delle  relative  variazioni,  nonche'  del bilancio di assestamento;
 b) tiene le scritture cronologiche e sistematiche della gestione, ed  in particolare le scritture relative alla competenza, alla cassa, alla consistenza patrimoniale ed ai residui;
 c) predispone il rendiconto annuale;
 d) predispone  le richieste di prelevamento dei fondi stanziati a favore  del  C.S.M.  sull'apposita  unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
 e) vigila  sull'andamento  del  servizio  di cassa e riferisce al Segretario generale su eventuali irregolarita' o disservizi;
 f) compila   trimestralmente   la  situazione  riassuntiva  della gestione,  che  il  Segretario  generale  sottopone  al  Comitato  di presidenza;
 g) vigila sulla regolare gestione del fondo economale ed effettua su di essa verifiche periodiche.
 |  | Art. 21. Fondo economale
 1.  Il  Segretario  generale puo' autorizzare la costituzione di un fondo fino ad un massimo di 12.000 euro a favore dell'economo, per il pagamento   di  canoni,  utenze,  tariffe  ed  altre  spese  fisse  e continuative  e  per  i  pagamenti  in contanti previsti dal presente regolamento nonche' per le spese in economia di cui all'art. 44.
 2.   Il  fondo  viene  costituito  e  reintegrato  fino  al  limite consentito  mediante  mandati  di  pagamento emessi dal direttore del Servizio  di  ragioneria  a  favore  dell'economo, su richiesta dello stesso.
 3. Per ogni acquisto effettuato a carico del fondo il direttore del Servizio  di  ragioneria  emette  un  ordinativo di pagamento interno intestato al creditore.
 4.  L'importo  massimo  del  fondo  di cui al comma uno puo' essere adeguato  annualmente,  in  relazione alle esigenze o alla variazione dei costi, con determinazione del Comitato di presidenza, su proposta del Segretario generale.
 |  | Art. 22. Economo
 1. L'economo e' nominato dal comitato di presidenza su proposta del Segretario  generale  tra  i  funzionari di area C, con posizione non inferiore a C3, in servizio presso la segreteria del C.S.M.
 L'incarico  puo'  essere  revocato  dal  Comitato  di Presidenza su proposta  del  Segretario  generale,  al  termine  o  nel corso della gestione annuale.
 2.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  svolge  le  funzioni  un funzionario  nominato  con la stessa procedura prevista per la nomina dell'economo cassiere.
 3. L'economo:
 a) cura  la  gestione  del  fondo economale, della quale risponde personalmente;
 b) provvede  alle  anticipazioni  delle indennita' di missione ed agli   altri  pagamenti  individuati,  per  tipologie  generali,  con provvedimenti   del   Segretario   generale,  nei  limiti  dei  fondi assegnati;
 c) e'  consegnatario, ad ogni effetto, di tutti i beni immobili e mobili,  esclusi i beni informatici ed il materiale bibliografico, di cui sono consegnatari i funzionari preposti ai rispettivi uffici;
 d) vigila  sulla  manutenzione  degli  immobili di pertinenza del Consiglio;
 e) e'  tenuto  alla  presentazione  di un conto trimestrale della gestione  del  fondo  al direttore del Servizio di ragioneria, che ne riferisce   al   Segretario   generale;   al  termine  dell'esercizio finanziario,  presenta  al  Segretario generale, tramite il direttore del  Servizio di ragioneria, una relazione sulla gestione complessiva di sua competenza.
 |  | Art. 23. Scritture finanziarie e patrimoniali
 1.  Le  scritture  finanziarie  relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, distintamente per competenza  e  residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione  delle  somme  riscosse  e  pagate  e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
 2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore  del  patrimonio  all'inizio  dell'esercizio  finanziario,  le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
 3.  I modelli relativi alle scritture contabili, nonche' ogni altro registro,  scheda  o  partitario occorrente per la contabilita', sono predisposti  a  cura del Segretario generale. Il modello del bilancio di  previsione e del rendiconto finanziario e' approvato dal Comitato di presidenza, su proposta del Segretario generale.
 4.  Per  la  tenuta  delle scritture finanziarie e patrimoniali, il C.S.M.  puo'  avvalersi,  in  relazione  alle  effettive esigenze, di sistemi   di   elaborazione   informatica  dei  dati  ai  fini  della semplificazione   delle   procedure   operative   e   della  migliore produttivita' dei servizi.
 |  | Art. 24. Sistema di scritture
 1.  Il  C.S.M.,  anche  mediante  procedure automatizzate, tiene le seguenti scritture:
 a) un  partitario  delle entrate, contenente per ciascun capitolo di  bilancio  lo  stanziamento  iniziale  e  le  variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
 b) un  partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento  iniziale  e  le  variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
 c) un   partitario  dei  residui,  contenente,  per  capitolo  ed esercizio  di  provenienza,  la  consistenza  dei  residui all'inizio dell'esercizio,  le  somme  riscosse  o  pagate,  le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
 d) un  giornale  cronologico,  sia  per  le  reversali  che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui;
 e) i registri degli inventari di cui all'art. 35;
 f) il  repertorio  degli  atti e dei contratti redatti o ricevuti dall'ufficiale rogante;
 g) i registri dei beni di facile consumo.
 2.  Le scritture indicate alla lettera d) del comma 1 devono essere numerate  e  vidimate in ciascun foglio dal responsabile del Servizio di  ragioneria  o  da  un  suo delegato prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi  di  scritture  informatiche, i fogli sono numerati e la vidimazione avviene per registri.
 |  | Art. 25. Indennita'  di  presenza  dei  componenti  del Consiglio e indennita' consiliare dei magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio studi e documentazione.
 
 1.  La  misura dell'indennita' prevista dall'art. 40, ultimo comma, della  legge  24 marzo 1958, n. 195, nel testo sostituito dall'art. 7 della  legge  3 gennaio  1981,  n.  1, e' determinata annualmente con deliberazione  del  Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione,  su  proposta  del  Comitato di presidenza, previo parere della  Commissione  bilancio,  tenendo conto dell'andamento del costo della vita e di similari indennita' stabilite per gli altri organi di rilevanza  costituzionale.  Per  le  sedute  delle  Commissioni,  del Comitato  di presidenza e della Commissione disciplinare l'indennita' e' stabilita, rispettivamente, nella misura del 65, dell'80 e del 140 per  cento  dell'indennita'  fissata  per  le  sedute  del Consiglio. L'indennita' spetta per non piu' di tre sedute giornaliere.
 2.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  spetta  ai  componenti del Consiglio  anche per lo svolgimento di incarichi speciali individuati in via generale dal Consiglio ed affidati dal Consiglio stesso, dalle Commissioni referenti o dal Comitato di presidenza. Tra gli incarichi speciali  sono  compresi  la partecipazione a comitati previsti dalla legge  o  istituiti  dal  Consiglio,  nonche'  il coordinamento degli incontri e seminari di studio.
 3.  Ai  magistrati  addetti  alla Segreteria ed all'Ufficio studi e documentazione  del Consiglio e' corrisposta un'indennita' consiliare omnicomprensiva,  da  erogarsi  per  13  mensilita', a compenso degli obblighi   di   reperibilita'  e  di  disponibilita',  nonche'  delle prestazioni  loro  richieste  dagli  articoli 10 e 11 del Regolamento interno  del  Consiglio. La misura dell'indennita' e' determinata con deliberazione   del   Consiglio  in  proporzione  alla  qualifica  di appartenenza  dei  magistrati  ed  e'  aggiornata annualmente tenendo conto dell'andamento del costo della vita. Per il Segretario Generale e   per  il  Vice  Segretario  Generale  la  predetta  indennita'  e' aumentata, rispettivamente, del 30 e del 15 per cento.
 |  | Art. 26. Trattamento di missione per i componenti del C.S.M.
 1.  La misura dell'indennita' di missione giornaliera, prevista per i  componenti  del Consiglio non residenti a Roma, dall'art. 40 della legge  24 marzo  1958, n. 195, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge   3 gennaio   1981,   n.  1,  e'  determinata  annualmente  con deliberazione  del Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione,  su  proposta  del  Comitato di presidenza, previo parere della  Commissione  bilancio.  E'  dovuto  il rimborso delle spese di viaggio.
 2. Per le missioni di durata inferiore a ventiquattro ore, e per le frazioni  inferiori  a  ventiquattro  ore,  l'indennita' e' dovuta in ragione  di un ventiquattresimo della misura giornaliera per ogni ora di missione.
 3.  E'  fatta  salva  la  facolta'  di  optare  per l'indennita' di missione prevista per le qualifiche indicate al punto 1 della tabella A   allegata  alla  legge  18 dicembre  1973,  n.  836  e  successive modificazioni.
 4.  Le  norme di cui ai commi precedenti si applicano ad ogni altra missione  che i componenti del Consiglio debbano svolgere fuori della loro  residenza  per disposizioni del Consiglio, delle Commissioni o, in casi di urgenza dal Comitato di presidenza.
 5.  L'indennita'  di missione spetta in misura intera qualunque sia la  durata  del  periodo  di  permanenza  a  Roma  del componente del Consiglio.  Nei giorni nei quali e' programmata attivita' consiliare, l'indennita'  spetta per l'intera giornata; negli altri giorni spetta in misura oraria.
 6.  Per  le  missioni  all'estero  valgono le norme previste per il personale delle amministrazioni dello Stato.
 7.  Ai componenti del Consiglio, per i viaggi effettuati in ragione dello  svolgimento  del  proprio  incarico,  puo'  essere  fornito un abbonamento  ferroviario  di  prima  classe  e  relativi supplementi, nonche'  il rimborso delle spese di vagone-letto o di quelle relative all'utilizzo  del  mezzo  aereo. E' consentito, altresi', il rimborso delle spese di taxi nei casi i cui sussistano ragioni di urgenza o le necessita'   di   servizio  connesse  allo  svolgimento  dei  compiti istituzionali  che ne rendano necessario l'uso, anche in sostituzione dell'autovettura   assegnata  ai  sensi  degli  articoli 2  e  3  del regolamento  interno  per  l'uso  delle  autovetture.  Le  ragioni di urgenza  o  le necessita' di servizio sono attestate dall'interessato nella richiesta di rimborso.
 |  | Art. 27. Trattamento di missione per le persone estranee al Consiglio
 1.  Alle  persone estranee al Consiglio, che siano convocate a Roma dal  Consiglio stesso, dalla Sezione disciplinare e dalle Commissioni per  ogni  esigenza  riguardante  l'attivita' ed il funzionamento dei predetti  uffici  o  di  gruppi  di studio o di lavoro costituiti dal Consiglio,  spetta,  oltre  al  rimborso  delle  spese di viaggio, il trattamento  di missione secondo le misure nei limiti previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato.
 2.  Il  trattamento di cui al primo comma compete alle persone alle quali siano conferiti, dagli Uffici predetti, incarichi da espletarsi fuori dal luogo di loro residenza nonche' ai magistrati difensori dei magistrati  sottoposti  al  giudizio della Sezione disciplinare ed ai magistrati  che  svolgono  assistenza,  nei  casi  previsti, ad altri magistrati.
 3.  Per  i soggetti che abbiano altrimenti titolo al trattamento di missione,  l'indennita'  giornaliera e' fissata nella misura indicata al n. 2 della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.
 |  | Art. 28. Incarichi
 1.  Per  l'attuazione  dei  propri fini istituzionali, il Consiglio puo'  affidare,  su proposta del Comitato di presidenza, incarichi di studio  e  di  ricerca  ad  esperti  qualificati, estranei all'ordine giudiziario  e  al  C.S.M.,  nonche'  ad  enti o istituti di ricerca, pubblici e privati.
 2.  Il C.S.M. puo' avvalersi, per periodi determinati, dell'opera o dell'assistenza di esperti in possesso della professionalita' o della specializzazione  specificamente richiesti in relazione all'attivita' da  svolgere.  Puo'  altresi'  stipulare  contratti di collaborazione continuativa,  ai  sensi  e  nei limiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.
 3.  Con  le  stesse  modalita' di cui al comma 1, il Consiglio puo' affidare   a  magistrati  o  a  soggetti  anche  estranei  all'ordine giudiziario   incarichi   determinati   per   l'organizzazione  e  lo svolgimento  di  incontri  e  seminari  di studio per l'aggiornamento professionale  dei  magistrati  e  per  il  tirocinio  degli  uditori giudiziari,  nonche'  per  le  esigenze  connesse all'attivita' delle Commissioni o di altre articolazioni consiliari.
 4.  Per  l'espletamento  degli incarichi di cui ai commi precedenti spetta  un  compenso  da  determinarsi dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.
 5.    L'incarico    per   accertamenti   tecnici   e/o   consulenze specialistiche da parte di esperti qualificati, di cui le Commissioni e il Comitato di presidenza ritengano di avvalersi per lo svolgimento dei  propri  compiti,  e'  conferito  dal Comitato di presidenza, che stabilisce  il  relativo  compenso  previo  parere  della Commissione bilancio.
 |  | Art. 29. Interventi assistenziali ed iniziative varie a favore del personale
 1.  A  favore dei magistrati della Segreteria, dei magistrati fuori ruolo  ai sensi dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario addetti al Consiglio e al personale che presta servizio presso il C.S.M. possono essere  deliberati  dall'assemblea plenaria interventi assistenziali, su  proposta  del  Comitato di presidenza, per malattia, invalidita', danni  patrimoniali  per fatto incolpevole, oneri scolastici ed altri eventi  che  determinano un particolare aggravamento della situazione economica familiare del richiedente.
 2.  Il  Consiglio  puo'  assumere  iniziative per istituire servizi ricreativi,  culturali, di mensa anche in forma alternativa, di asilo nido  e  assistenza  sanitaria integrativa, nonche' iniziative per il tempo libero a favore del personale.
 3.  Le  modalita'  di  attuazione  e  di  concreta  fruizione degli interventi indicati nei commi 1 e 2 sono deliberate dal Consiglio, su proposta  del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.
 |  | Art. 30. Rendiconto finanziario
 1.  Il  rendiconto  finanziario  espone  i risultati della gestione finanziaria,   per  l'entrata  e  per  la  spesa,  distintamente  per capitoli, secondo la classificazione adottata.
 2. Lo schema di rendiconto finanziario, unitamente ad una relazione illustrativa,  e'  predisposto  a  cura  del Servizio di ragioneria e inviato  al  Segretario  generale,  che  lo  sottopone  all'esame del Collegio  dei  revisori  dei  conti  entro  il  31 di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
 3. Il Segretario generale, entro il 30 aprile successivo, trasmette lo  schema  del rendiconto finanziario, unitamente alla relazione del Servizio  di ragioneria e alle osservazioni del Collegio dei revisori dei  conti,  al  Comitato  di presidenza per l'approvazione, entro il 31 maggio  di ciascun anno, da parte del Consiglio, sentito il parere della  Commissione  bilancio.  Dopo  l'approvazione  il rendiconto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 4. Il rendiconto finanziario si articola in capitoli ed espone:
 a) le   previsioni   iniziali,   le  eventuali  variazioni  e  le previsioni definitive;
 b) le entrate di competenza dell'esercizio, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
 c) le  spese  di  competenza  dell'esercizio, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
 d) la  gestione  dei  residui  attivi  e  passivi  degli esercizi precedenti;
 e) le  somme  riscosse  e  quelle  pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui;
 f) il   conto   totale   dei  residui  passivi  che  si  rinviano all'esercizio successivo;
 g) le economie di gestione;
 h) i residui perenti.
 |  | Art. 31. Allegati al rendiconto finanziario
 Al rendiconto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:
 a) il  risultato  della  gestione  del  bilancio, con il fondo di cassa  all'inizio  dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;
 b) il  risultato  amministrativo  della gestione, con il fondo di cassa  finale,  le  somme  rimaste  da  riscuotere  e  da  pagare per competenza  e residui, alla fine dell'esercizio, nonche' le somme non impegnate;
 c) le   variazioni   apportate   nel  corso  dell'esercizio  agli stanziamenti  dei  capitoli,  classificate  a seconda che derivino da provvedimenti  emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari  o  da  prelevamenti  dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;
 d) la  situazione dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio  di provenienza e per capitolo, indicante la consistenza al 1°  gennaio,  le  somme  riscosse  o  pagate  nel  corso dell'anno di gestione,  quelle  eliminate  perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare;
 e) l'elenco dei residui perenti, distinti per capitolo.
 |  | Art. 32. Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti
 1.  I  residui  attivi  possono  essere  ridotti  o  eliminati, con deliberazione  del  Comitato  di  presidenza, soltanto dopo che siano stati  esperiti  gli  atti idonei per ottenere la riscossione, a meno che  il  costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. I crediti  di modesta entita' sorti negli esercizi precedenti, entro il limite  massimo  di  euro  500 ciascuno, possono essere eliminati dal bilancio con determinazione motivata del Segretario generale.
 2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 possono essere ridotti o  eliminati i residui passivi, in relazione a fatti sopravvenuti che incidano sull'entita' o sulla ragione del credito.
 |  | Art. 33. Conto patrimoniale
 1. Il conto patrimoniale espone:
 a) le disponibilita' finanziarie;
 b) i beni immobili, qualora esistenti;
 c) i beni mobili, i crediti e le altre attivita';
 d) i debiti e le passivita' diverse;
 e) il saldo netto patrimoniale.
 2.  Al  conto  patrimoniale  e'  allegato il prospetto indicante la dimostrazione  dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.
 |  | Art. 34. Consegnatari dei beni
 1.  I  beni  immobili  e mobili sono dati in consegna, con apposito verbale, ad agenti responsabili.
 2.  I  consegnatari  dei  beni  mobili hanno l'obbligo di custodia, consistente   nell'adempiere  con  cura  e  diligenza  agli  atti  di conservazione  utili  ad  evitarne  la  perdita  nei  limiti del caso fortuito  e  della forza maggiore ed a mantenere i beni in condizione di servire all'uso cui sono destinati.
 3.  In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa  materiale  ricognizione  dei  beni.  Il  relativo  verbale e' sottoscritto  dal  consegnatario  cessante  e  da quello subentrante, nonche' dal funzionario che assiste alla consegna.
 |  | Art. 35. Inventari
 1. Gli inventari dei beni devono indicarne:
 a) l'ubicazione;
 b) la  denominazione  e  la descrizione sommaria secondo natura e specie;
 c) la quantita';
 d) il valore.
 2.  I  beni mobili sono inventariati al prezzo di acquisto ovvero a quello  di  stima  o di mercato, se trattasi di oggetti pervenuti per causa  diversa  dall'acquisto.  I  titoli  sono valutati al prezzo di acquisto  o,  in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello  della formazione dell'inventario. Per i titoli non quotati il valore e' rappresentato dal valore nominale di emissione.
 3. I beni mobili da inventariare sono:
 a) i  libri  e  le  riviste  a stampa o su supporto magnetico, ad eccezione di quelle destinate alla frequente consultazione;
 b) i   beni  di  valore  unitario  non  inferiore  ad  euro  500, suscettibili di impiego e di utilizzo pluriennali.
 Non  sono  iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente  deteriorabili,  la  cui  consistenza  e'  evidenziata nei registri dei beni di facile consumo.
 4.  I  beni  di cui al comma 3, punto b), sono ammortizzabili in un periodo  stabilito convenzionalmente in 5 anni, fatta eccezione per i beni soggetti a precoce invecchiamento o ad obsolescenza tecnologica, per  i  quali  il  periodo di ammortamento e' fissato in tre anni. Al termine  del  periodo  di  ammortamento  il  bene, qualora ne perduri l'utilizzabilita'  in  base  ad  apposita attestazione dei funzionari preposti    alle    articolazioni    competenti,    rimane   iscritto nell'inventario a valore zero.
 5.   Gli  inventari  sono  chiusi  al  termine  di  ogni  esercizio finanziario  ed  almeno ogni cinque anni il consegnatario provvede al loro controllo e aggiornamento.
 6.  Gli  inventari,  sulla  base  delle  scritture relative ai beni patrimoniali,  sono  redatti  in  duplice  esemplare,  di  cui uno e' conservato  presso  il  Servizio di ragioneria e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna.
 |  | Art. 36. Carico e scarico dei beni mobili
 1. I beni mobili sono inventariati con procedura informatica, sulla base dei buoni di carico emessi dalle articolazioni competenti.
 2.  La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita,  cessione o altri motivi e' disposta dal Segretario generale su  richiesta  dei funzionari preposti alle articolazioni competenti, sentita,  qualora  si  tratti  di  beni  non ancora ammortizzati, una commissione  nominata  dal  Comitato  di  presidenza e composta da un magistrato  della  segreteria  del  Consiglio,  che  la presiede, dal direttore  del  Servizio di ragioneria e da un esperto esterno per il quale il Segretario generale stabilisce il compenso.
 3.  Il provvedimento di cancellazione dagli inventari accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei  responsabili  ed  e'  portato  a  conoscenza  del  consegnatario responsabile, ai fini della redazione del verbale di scarico.
 4.  Sulla  scorta  dei documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
 |  | Art. 37. Disposizioni generali
 1.  Il  C.S.M.  ha  piena  capacita'  negoziale,  che  esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi che ne regolano l'autonomia funzionale.
 2.  Ai  lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture,  alle  locazioni, comprese quelle finanziarie e ai servizi in  genere  si  provvede  mediante contratti da stipularsi secondo le norme  del  presente  regolamento,  salvi  i  casi disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.
 3.  I  contratti  sono  stipulati  nelle forme del diritto privato, anche   mediante  scambio  di  corrispondenza  secondo  gli  usi  del commercio. E' sempre richiesta la forma scritta.
 4.   Spettano   al   Segretario   generale,   o  a  un  funzionario appositamente  da lui delegato, la formazione dei capitolati generali e la fissazione degli elementi essenziali del contratto.
 5.  Alla stipulazione dei contratti provvede, in rappresentanza del Consiglio, il Segretario generale o un funzionario da lui delegato.
 6.  Salve  le  ipotesi previste dagli articoli 16 e 44, i contratti fino  al  limite  di  euro  75.000,00  sono  approvati dal Segretario generale,  che  ne  da'  comunicazione  al  Comitato  di  presidenza. All'approvazione  dei  contratti  di  importo  superiore  provvede il Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza.
 7.  I  contratti devono avere termine e durata certi e non possono, comunque, superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi i  casi  di  assoluta  necessita'  e  convenienza,  che devono essere espressamente motivati.
 8.  Nei  contratti  devono  essere  previste adeguate penalita' per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.
 9.  Per  il  medesimo  progetto  non  possono essere stipulati piu' contratti  se  non per comprovate ragioni di necessita' o convenienza da  porre  in  evidenza  nella  deliberazione  o nel provvedimento di approvazione  del contratto. Sono vietate le suddivisioni artificiose dei singoli lotti funzionali del contratto.
 10.  Oltre  alle  anticipazioni  consentite per legge, sono ammessi pagamenti  in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni   forniti   e   delle   prestazioni   eseguite.  E'  vietata  la corresponsione  di  interessi  e  provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.
 11.  A  garanzia  dell'esecuzione  dei contratti, le imprese devono prestare  idonea  cauzione, ovvero rendere fideiussione, il cui costo e' a carico delle medesime, per l'intero importo contrattuale, ovvero offrire  la  riduzione del cinque per cento sull'importo contrattuale medesimo.  Si  puo'  prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia  di  notoria  solidita'  e  subordinatamente al miglioramento del prezzo.
 12. Deve essere osservato il principio della non discriminazione in base  alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.
 13.   Per   ogni   procedimento   contrattuale  e'  individuato  un responsabile,  ai  sensi  della normativa vigente. Questi e' altresi' responsabile  del procedimento di accesso ai documenti amministrativi concernenti la procedura contrattuale.
 14.  I limiti di somma previsti, relativi ai contratti, s'intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
 |  | Art. 38. Procedure contrattuali
 1.  Ai  lavori,  alle forniture e ai servizi si provvede, di norma, mediante  gare  da  svolgersi secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni seguenti.
 2.  Le  procedure  contrattuali  possono  essere «aperte» (pubblico incanto),  «ristrette»  (licitazione  privata  e  appalto concorso) e «negoziate» (trattativa privata).
 3. Le gare si svolgono, di norma, secondo la procedura «ristretta», salvo che per i contratti attivi, per i quali si applica la procedura «aperta».
 4.  Nei casi previsti dall'art. 44 e' ammesso il ricorso al sistema delle spese in economia.
 5.  Per  i  lavori  che  richiedano la progettazione o il controllo dell'esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui il Consiglio  non  dispone  nell'ambito  della propria organizzazione il relativo  incarico  e'  conferito  dal Comitato di presidenza, che ne stabilisce  il  compenso,  sulla  base  delle  corrispondenti tariffe professionali.
 |  | Art. 39. Procedura aperta
 Nella   procedura  aperta  tutti  i  soggetti  interessati  possono presentare l'offerta. Se si tratta di contratti passivi i concorrenti dovranno   previamente   documentare  di  essere  in  possesso  degli eventuali requisiti richiesti dal bando di gara.
 |  | Art. 40. Procedura ristretta
 1. Nella procedura «ristretta» sono invitati a presentare l'offerta coloro  che  abbiano  dimostrato  la  propria  capacita'  tecnica  ed economico-finanziaria  ad  effettuare  la prestazione richiesta. Puo' essere  predisposto,  a  cura  del  Segretario generale, un elenco di persone  o  imprese  interessate  a  fornire  prestazioni  inerenti a contratti  di  fornitura  di  beni  e di servizi al C.S.M. e ritenute idonee   per   specializzazione   tecnica,  potenzialita'  economica, capacita'  produttiva  o  commerciale  e  correttezza,  da sottoporre all'approvazione  del  Comitato di presidenza. Allo stesso fine, puo' farsi  ricorso  a persone o imprese iscritte in albi o elenchi tenuti da altre amministrazioni e organismi pubblici.
 2. Il Comitato di presidenza, per l'espletamento della gara, nomina una  commissione  composta  da  un  componente  del  Consiglio che la presiede,  dal  direttore  del  servizio  di ragioneria e da un altro funzionario in servizio presso la segreteria del C.S.M.
 3. Ai concorrenti selezionati sara' inviata la lettera con l'invito a    presentare,    entro    un   termine   prestabilito,   l'offerta tecnico-economica,  con allegato il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regolera' il rapporto.
 4.  Per  lo  svolgimento  della procedura ristretta sono necessarie almeno due offerte valide.
 |  | Art. 41. Criteri di aggiudicazione
 1.  Nel  bando  di  gara  sono  specificati  i  seguenti criteri di aggiudicazione:
 a) il  prezzo piu' basso, qualora il capitolato tecnico sia molto particolareggiato (licitazione privata);
 b) l'offerta  tecnicamente  ed  economicamente  piu'  vantaggiosa (appalto  concorso),  qualora  nel capitolato tecnico siano contenute soltanto   prescrizioni  di  massima  e  si  ritenga  conveniente  di avvalersi  dell'apporto  di  competenze  ed  esperienze specifiche da parte  dello offerente per l'elaborazione del progetto definitivo. La valutazione  per  l'aggiudicazione dovra' tener conto del prezzo, del valore  tecnico  ed  estetico  delle  opere  progettate, del tempo di esecuzione e dei costi di utilizzazione e di manutenzione;
 c) il  prezzo  piu'  alto  nei casi di contratti attivi (pubblici incanti).
 |  | Art. 42. Procedura «negoziata»
 1. E' ammessa la procedura negoziata nei seguenti casi:
 a) quando,  a  seguito  di  esperimento  di  gara,  per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;
 b) per  la  fornitura di beni, per la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico, e per l'esecuzione di lavori che  una sola impresa puo' fornire o eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
 c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita da  privativa  industriale  ovvero  qualora  i  beni siano oggetto di diritti  di  esclusiva,  quali  diritti di autore, brevetti, marchi e simili;
 d) per la locazione di immobili o di beni mobili registrati;
 e) per  l'acquisto di beni la cui particolare natura non consenta il ricorso alla pubblica gara;
 f) quando  si  debba provvedere all'acquisto di beni o servizi in casi  di  eccezionale  urgenza  che  non  consentano  il ricorso alla procedura  ristretta,  ovvero  quando  l'esperimento  di una gara sia incompatibile  con  la  necessita'  di  far eseguire le prestazioni a spese e a rischio di una controparte inadempiente;
 g) per   l'affidamento   al   medesimo  contraente  di  forniture destinate  al  completamento  o  all'ampliamento di quelle esistenti, qualora  il  ricorso  ad  altri  fornitori determini incompatibilita' tecniche,  estetiche o di manutenzione ed a condizione che il ricorso allo stesso fornitore sia nel complesso economicamente conveniente;
 h) per   lavori  o  servizi  complementari  non  considerati  nel contratto  originario  e  resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto   dell'affidamento  dell'appalto,  a  condizione  che  siano affidati al medesimo contraente ed agli stessi patti e condizioni del contratto  originario  e sempreche' il contratto stesso sia ancora in corso di esecuzione;
 i) per   l'affidamento   di   studi,  prestazioni  professionali, ricerche e sperimentazioni a persone o imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica;
 l) per i contratti di assicurazione;
 m) nei casi di permuta;
 n) per  i  contratti  di importo non superiore ad euro 45.000,00, che  non  risulti  dal  frazionamento  del complessivo importo di una medesima fornitura o servizio;
 o) per  la  locazione  finanziaria  di  attrezzature e altri beni mobili;
 p) per l'acquisto di materiale librario o bibliografico, anche su supporto  informatico,  e per l'abbonamento, e il relativo rinnovo, a riviste, banche dati informatiche e simili.
 2.  Nei  casi  indicati  nelle  lettere  a), f), i), n) del comma 1 debbono  essere, di norma, interpellate almeno tre imprese o persone, ovvero  essere  esperite  indagini  di  mercato rivolte ad acquisire, anche  sulla  base  di  eventuali  tariffe  professionali, elementi e parametri  di giudizio in merito ai profili di convenienza tecnica ed economica della trattativa diretta con il contraente prescelto.
 3.  La  ragione  che giustifica il ricorso alla procedura negoziata deve    essere    espressamente   motivata   nel   provvedimento   di autorizzazione.
 |  | Art. 43. Clausola penale
 1.  I  contratti, a pena di nullita', devono prevedere le penalita' per  il  mancato  o  l'inesatto adempimento, nonche' per la ritardata esecuzione delle prestazioni.
 2.  I  contratti  prevedono  anche  la  clausola  di risarcibilita' dell'ulteriore danno.
 |  | Art. 44. Spese in economia
 1.  Il  Segretario  generale,  nei  limiti di cui all'art. 16, puo' autorizzare  l'economo  ad effettuare spese per locazioni temporanee, manutenzione  di  locali,  manutenzione  di  mobili,  di  vetture  di servizio,  di  arredi  e  di  impianti  tecnici  e  per l'acquisto di materiale d'ufficio ai migliori prezzi correnti.
 2. Il ricorso al sistema delle spese in economia e' consentito, nei limiti stabiliti, anche nelle seguenti ipotesi:
 a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando sia necessario o conveniente ottenere la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 b) completamento  delle  prestazioni non previste da un contratto in  corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto stesso;
 c) acquisizione  di  beni  o  servizi  nella  misura strettamente necessaria,  nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 d) eventi  oggettivamente  imprevedibili  e  urgenti,  al fine di scongiurare  situazioni di pericolo a persone o cose, nonche' a danno dell'igiene e della salute pubblica.
 3.  Si  puo' procedere all'ordinazione diretta a impresa di fiducia quando la spesa non superi l'importo di 2.500,00 euro.
 4.  L'economo  puo'  effettuare minute spese fino al limite di euro 850,00 utilizzando il fondo economale.
 5.  Gli  assuntori  ed  i fornitori debbono prestare, se richiesti, idonea cauzione.
 6.  Per quanto non disposto dal presente regolamento, alle spese di cui  al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del  regolamento  per  i  servizi  in  economia  della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 |  | Art. 45. Congruita' dei prezzi
 1.  La  congruita'  dei  prezzi  e'  accertata  attraverso elementi obiettivi  di  riscontro  dei  prezzi  correnti di mercato risultanti anche da indagini di mercato.
 2.  Per la valutazione della congruita' dei prezzi dei contratti di importo  superiore  ad  euro  45.000,00  il  Segretario generale puo' avvalersi  di apposita commissione composta dall'economo cassiere, da un  funzionario  del Servizio di ragioneria e da un esperto designato dall'Agenzia  del  territorio o da altra amministrazione dello Stato. Per  lavori  o  forniture  di  particolare  complessita' tecnica puo' essere   acquisito  il  parere  di  esperti  estranei  alla  pubblica amministrazione, nominati dal Comitato di presidenza.
 3.  Il Comitato di presidenza stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui al comma precedente.
 |  | Art. 46. Collaudi e verifiche
 1.  L'esattezza  degli adempimenti contrattuali e la qualita' delle prestazioni  sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera,  mediante  collaudi  o verifiche, secondo le norme stabilite dal contratto.
 2. Il collaudo e' effettuato, in forma individuale o collegiale, da personale   amministrativo   in  possesso  della  competenza  tecnica necessaria,   nominato   dal  Segretario  generale.  Qualora  ne  sia ravvisata la necessita' il collaudo e' affidato ad esperti esterni al Consiglio, nominati dal Comitato di presidenza.
 3. Il collaudo non potra', comunque, essere effettuato da chi abbia progettato,  diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato all'aggiudicazione dei lavori o forniture.
 4.  Per  i  lavori  e  le  forniture  di  importo inferiore ad euro 75.000,00 l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di  regolare esecuzione rilasciato da un esperto interno o esterno al Consiglio, nominato dal Comitato di presidenza.
 5.  Per  i  servizi  e  le  forniture  di importo inferiore ad euro 25.000,00,  qualora  non  sia  possibile  o  conveniente procedere al collaudo, il funzionario cui viene effettuata la consegna verifica la regolarita'  e  la  corrispondenza  dei beni e servizi acquistati con quelli ordinati, redigendo apposita attestazione.
 6.  Il Comitato di presidenza stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui ai commi precedenti.
 |  | Art. 47. Adeguamento dei limiti di somma previsti dal regolamento
 I limiti di somma previsti dal presente regolamento sono aggiornati ogni  tre  anni  con  deliberazione  del  Comitato  di presidenza, su proposta del Segretario generale, in base alle variazioni dell'indice ISTAT  dei  beni  al  consumo,  nonche'  di altri dati rilevanti o di elementi normativi nel frattempo intervenuti, assicurando la coerenza complessiva dei limiti di somma risultanti dall'aggiornamento.
 |  | Art. 48. Collegio dei revisori dei conti
 1.  Il  controllo  sulla  regolarita'  della gestione finanziaria e patrimoniale,  nonche'  sulla  corretta  ed  economica gestione delle risorse   e   sulla   trasparenza,  imparzialita'  e  buon  andamento dell'azione  amministrativa  e' affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti scelti tra  magistrati  della  Corte  dei  conti  in  servizio  e professori universitari ordinari di contabilita' pubblica o discipline similari, anche  in  quiescenza. Il presidente e i componenti del Collegio sono nominati  dal  Consiglio,  su  proposta  del Comitato di presidenza e previo  parere  della  Commissione  bilancio.  Essi  durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 2.  Il  Consiglio  determina  il  compenso  del  presidente  e  dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.
 |  | Art. 49. Relazione del collegio dei revisori dei conti
 1.  Nella  relazione  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  sul rendiconto annuale sono evidenziati:
 a) l'andamento della gestione finanziaria e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;
 b) le  variazioni  eventualmente  apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;
 c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.
 2.   Il   Collegio   riferisce  sulla  regolarita'  della  gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti ad esso  sottoposti  o  da  quelli  da  esso richiesti e dalle verifiche periodiche   effettuate,   con   cadenza   trimestrale,   nel   corso dell'esercizio  nonche'  sulla  corretta  ed economica gestione delle risorse   e   sulla   trasparenza,  imparzialita'  e  buon  andamento dell'azione amministrativa.
 |  | Art. 50. Revisione periodica
 1.  L'attuazione  del  presente  regolamento e' soggetta a verifica alla  scadenza del primo anno dalla sua entrata in vigore. Entro tale data,  le  varie  articolazioni  del  C.S.M. possono far pervenire le proprie  osservazioni  e  proposte  al  Segretario  generale,  che ne informa  il  Comitato di presidenza e il Collegio dei revisori, anche ai fini di eventuali modifiche da apportare al regolamento.
 2. Le successive verifiche avranno cadenza almeno triennale.
 |  | Art. 51. Norma di rinvio
 Per  quanto  non disciplinato dal presente regolamento si applicano le  norme  che  disciplinano  l'amministrazione  del  patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, in quanto compatibili.
 |  | Art. 52. Entrata in vigore e disposizioni transitorie
 1.  Il  presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Le  disposizioni  contenute nei capi I, II e VI hanno effetto a partire dall'esercizio finanziario 2006.
 3. Fino all'adozione, non oltre l'esercizio 2007, dei nuovi modelli di  bilancio  preventivo  e  di rendiconto finanziario, continuano ad essere  utilizzati  i modelli attualmente in uso. Gli altri documenti contabili, le scritture, le schede e tutti gli altri modelli relativi alla  gestione  finanziaria  e  patrimoniale  sono  messi  in  uso  e sostituiti   senza   particolari   formalita',  su  disposizione  del Segretario generale.
 Roma, 15 dicembre 2005
 Il segretario generale: Ferranti
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