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| Gazzetta n. 302 del 2005-12-29 |  |  |  | LEGGE 23 dicembre 2005, n. 267 |  | Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 (Stato di previsione dell'entrata
 e disposizioni relative)
 1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2006, relative  a  imposte,  tasse,  contributi di ogni specie e ogni altro provento,  accertate,  riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
 |  | Art. 2 Stato di previsione del Ministero dell'economia
 e delle finanze e disposizioni relative
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2006 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono  gli  stanziamenti  concernenti  la  gestione transitoria delle  spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri;  le  competenze  relative  all'attivita' di controllo della predetta  gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle varie  amministrazioni  statali  i  fondi da ripartire iscritti nello stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  finanziario  2006.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e',  altresi',  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, ai bilanci   delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con  le ripartizioni di cui al presente comma.
 3.  L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 60.000 milioni di euro.
 4.  I  limiti  di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A.  - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno  finanziario  2006,  rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per  le  garanzie  di  durata  sino  a  ventiquattro mesi e in 10.000 milioni  di  euro  per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
 5.  La  SACE S.p.A. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2006,  a  rilasciare  garanzie e coperture assicurative relativamente alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento ad altre unita' previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme iscritte,   per   competenza   e   cassa,  nell'ambito  della  unita' previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito pubblico" (oneri   del   debito   pubblico)   di   pertinenza   del  centro  di responsabilita'   "Tesoro"   del  medesimo  stato  di  previsione  in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
 7.  Gli  importi  dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni, inseriti  nelle  unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese  obbligatorie  e  d'ordine"  e  "Altri fondi di riserva" (oneri comuni)  e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di previsione   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  sono stabiliti,  rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.600 milioni di euro,  500  milioni  di euro, 600 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
 8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.   468,   e   successive   modificazioni,  sono  considerate  spese obbligatorie  e  d'ordine  quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 9.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da emanare  in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo,   della   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  sono  iscritte, nell'ambito  delle  unita'  previsionali  di  base  di pertinenza dei centri di responsabilita' delle amministrazioni interessate, le spese descritte,  rispettivamente,  negli  elenchi  nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 10.  Le  spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo  9  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco  n.  4,  annesso  allo  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 11.  Gli  importi  di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale di consumo  su  altri  prodotti"  (Entrate  derivanti  dall'attivita' di accertamento  e  controllo)  dello  stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente   la   spesa   per  contributi  da  corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione  70/244/CECA,  CEE,  Euratom  del Consiglio, del 21 aprile 1970)  nonche'  per  importi  di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito  dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, sul  conto  di  tesoreria  denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
 12.  Gli  importi  di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2005 sono riferiti alla competenza dell'anno 2006 ai  fini  della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale   di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie  Unione europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 13.   Le   somme   di  pertinenza  dei  centri  di  responsabilita' "Ragioneria  generale  dello  Stato"  e  "Politiche  di sviluppo e di coesione"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel   conto   dei   residui   per  essere  utilizzate  nell'esercizio successivo:  Fondo  da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da  ripartire  per  oneri  del  personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in  enti  pubblici  non  economici,  iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base  "Fondi  da  ripartire per oneri di personale" (oneri  comuni);  Fondo  occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale  delle  regioni  a  statuto  speciale, iscritto nell'ambito dell'unita'   previsionale  di  base  "Fondo  attuazione  ordinamento regioni  a  statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento  del  comitato  tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base "Interventi diversi"  (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate,  iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base "Aree sottoutilizzate"   (investimenti);   Fondo   da   ripartire   per  la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione  e  al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unita'  previsionale  di  base  "Programmazione,  valutazione  e monitoraggio  degli  investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a ripartire, tra le pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
 14.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985,   n.   222,   l'utilizzazione  dello  stanziamento  dell'unita' previsionale  di  base  "8  per  mille  IRPEF  Stato" (interventi) di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario  2006  e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla  richiesta  di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 15.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita' previsionale  di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  finanziario  2006 delle somme affluite all'entrata per essere destinate  ad  alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11  febbraio  1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.
 16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con   propri   decreti,  alla  assegnazione  all'unita' previsionale  di  base  "Acquedotti  e  fognature"  (investimenti) di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del  bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive  modificazioni.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
 17.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle  somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate  ad  alimentare  il  fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
 18.  Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria  in  attuazione  dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione all'unita'   previsionale   di   base   "Fondo  sanitario  nazionale" (interventi)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
 19.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare  il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali   successive   variazioni,   dello  specifico  stanziamento concernente  la  somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali  per  sopperire  ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto  in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale    di    base   "Progetti   immediatamente   eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto  18  novembre  1923,  n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con  propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza   e   cassa,   conseguenti   alla   ripartizione   tra  le amministrazioni    interessate   del   fondo   iscritto   nell'unita' previsionale   di   base   "Calamita'   naturali   e  danni  bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
 21.   Le   somme   dovute   dagli  istituti  di  credito  ai  sensi dell'articolo  5  della  legge  7  marzo  2001,  n.  62, sono versate nell'ambito  della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di  tesoreria;  restituzioni,  rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza   del   centro   di  responsabilita'  "Tesoro"  (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap.  3689),  per  essere  correlativamente  iscritte, in termini di competenza  e  cassa,  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio  dei  ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 22.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei ministri"  (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro"  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  l'anno  finanziario  2006, delle somme affluite all'entrata   del  bilancio  dello  Stato  per  contributi  destinati dall'Unione  europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale  per  la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
 23.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  delle  somme occorrenti    per    l'effettuazione    delle   elezioni   politiche, amministrative  e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione dei referendum dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni)  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2006 alle competenti  unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e dei Ministeri della  giustizia,  degli  affari  esteri e dell'interno per lo stesso anno  finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di  seggio,  a  compensi  per  lavoro  straordinario, a compensi agli estranei  all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di viaggio agli elettori,  a  spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura  di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale  elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
 24.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  a trasferire per l'anno 2006 alle unita'  previsionali  di  base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie)   degli   stati   di  previsione  delle  amministrazioni interessate,  le  somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'    previsionale    di   base   "Rimborsi   anticipati   o ristrutturazione   di   passivita'"   di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni  di  rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
 25.  Nell'elenco  n.  7,  annesso  allo  stato  di  previsione  del Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono indicate le spese per le   quali   possono   effettuarsi,   per  l'anno  finanziario  2006, prelevamenti  dal  fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4,  della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  831,  iscritto nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
 26.  Per  l'anno  2006  l'Amministrazione  dei monopoli di Stato e' autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e  a  pagare  le  spese,  ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,  n.  2258,  convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita'  degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
 27.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a riassegnare,  con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  le  somme  affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni  di  concessioni  su  demanio  idrico,  ai fini della relativa restituzione  alle  regioni  e  alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
 28.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,  con  propri decreti, variazioni compensative, in termini di  competenza  e  cassa,  tra  l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo  sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo   fiscale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle  deliberazioni annuali   del   Comitato   interministeriale  per  la  programmazione economica  (CIPE)  ai  sensi  dell'articolo  39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 29.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le variazioni compensative  di  bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unita'  previsionale  di  base dello stato di previsione del predetto Ministero,  i  fondi  per  il  funzionamento  delle  Commissioni  che gestiscono  il  Fondo  integrativo  speciale  per  la ricerca (FISR), istituito  in  attuazione  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
 30.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione,  le  somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese  pubbliche,  rispettivamente  disciplinati  dai  contratti di programma  stipulati  con  le  amministrazioni  pubbliche nonche' per agevolazioni  concesse  in  applicazione  di  specifiche disposizioni legislative.
 31.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante  riassegnazione  di  fondi,  occorrenti  in  relazione  alla trasformazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa' per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 32.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti, in termini di residui, competenza e cassa,   le   variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
 33.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate  delle  somme versate in entrata dal Centro nazionale per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  (CNIPA)  per  essere destinate  al  cofinanziamento  di  progetti  strategici  nel settore informatico    e   di   innovazione   tecnologica   nelle   pubbliche amministrazioni  e nel Paese, approvati dal Comitato dei ministri per la  societa'  dell'informazione  ai  sensi dell'articolo 26, comma 1, della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 27 della legge 16  gennaio 2003, n. 3, e la cui realizzazione sia demandata al CNIPA d'intesa con le amministrazioni medesime.
 34.  Per  l'anno  2006,  una quota delle entrate, nel limite di 100 milioni  di  euro,  rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato  adibiti  ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' riassegnata, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, al fondo iscritto  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.
 |  | Art. 3. (Stato di previsione del Ministero delle attivita'
 produttive e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
 2.  Gli  importi  dei  versamenti  effettuati con imputazione alle unita'   previsionali  di  base  "Restituzione  di  finanziamenti"  e "Rimborso  di  anticipazioni  e riscossioni di crediti" di pertinenza del  centro  di  responsabilita'  "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata  sono correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello  specifico  fondo  nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo  investimenti  -  incentivi  alle  imprese"  (investimenti) di pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Imprese" dello stato di previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, in connessione al  rimborso  dei  mutui  concessi  a  carico  del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
 3.  Per  l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2006.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  per  l'anno finanziario  2006  delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese  da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  nello stato di previsione del Ministero  delle  attivita'  produttive  per  l'anno finanziario 2006 delle   somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in relazione  all'articolo  2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421,  nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
 6.  Le  somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9 ottobre 1993, n. 410, convertito  dalla  legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti  a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, allo stato di previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
 |  | Art. 4. (Stato di previsione del Ministero del lavoro
 e delle politiche sociali e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali,  per  l'anno finanziario  2006,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
 |  | Art. 5. (Stato di previsione del Ministero della giustizia
 e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero   della   giustizia,   per   l'anno  finanziario  2006,  in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
 2.  Le  entrate  e  le  spese  degli  Archivi notarili, per l'anno finanziario  2006,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati di previsione  annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
 3.  Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,  e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di base   "Altri  fondi  di  riserva"  (oneri  comuni)  dello  stato  di previsione  della  spesa  degli  Archivi  notarili. I prelevamenti da detta  unita'  previsionale  di  base,  nonche'  le  iscrizioni  alle competenti  unita'  previsionali  di base delle somme prelevate, sono disposti  con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta   del   Ministro   della  giustizia.  Tali  decreti  vengono comunicati  al  Parlamento  in  allegato  al  conto  consuntivo degli Archivi stessi.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle somme versate  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dalle regioni,  dalle  province,  dai  comuni  e  da  altri enti pubblici e privati   all'entrata   del  bilancio  dello  Stato,  in  termini  di competenza  e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per  l'assistenza  e  per  la  rieducazione dei detenuti e internati, nonche'  per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria  e  dei  detenuti  e internati nell'ambito delle unita' previsionali   di  base  "Mantenimento,  assistenza,  rieducazione  e trasporto  detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza dei centri   di   responsabilita'   "Amministrazione   penitenziaria"   e "Giustizia  minorile"  dello  stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006.
 |  | Art. 6. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
 e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
 2.  E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno finanziario 2006,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
 3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato  per  contributi  versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva  77/486/CEE  del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  alle pertinenti unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2006 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
 4.  In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata del bilancio dell'Istituto   agronomico   per  l'oltremare,  per  anticipazioni  e rimborsi   di   spese  per  conto  di  terzi,  nonche'  di  organismi internazionali  o  della  Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2006.
 5.  Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti  nei  conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti presso le rappresentanze   diplomatiche   e  gli  uffici  consolari,  ai  sensi dell'articolo  5  della  legge  6  febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni,  e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni  locali.  Il  relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata  del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla  base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero  medesimo  per l'anno finanziario 2006, per l'effettuazione di  spese  relative  a  fitto  di  locali  e  acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili,  suppellettili  e  macchine  d'ufficio  e funzionamento degli uffici  all'estero,  nonche' alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di   trasporto.   Il   Ministero  degli  affari  esteri  e'  altresi' autorizzato  ad  effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta  estera  pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta   Tesoro   in   valute   inconvertibili   e/o   intrasferibili individuate,  ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  su  proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle  unita'  previsionali di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2 "Paesi  in  via  di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri,  relativamente  agli  stanziamenti per l'aiuto pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella  Tabella C allegata alla legge finanziaria.
 |  | Art. 7. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  dell'istru-zione,  dell'universita'  e  della ricerca, per l'anno   finanziario  2006,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di previsione (Tabella n. 7).
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e' autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  i  fondi  iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri   di   personale",   "Fondi  da  ripartire  per  l'operativita' scolastica"  e  "Scuole  non  statali",  di  pertinenza del centro di responsabilita'  "Programmazione  ministeriale, gestione ministeriale del  bilancio, delle risorse umane e dell'informazione" e dell'unita' previsionale di base "Ricercatori universita', enti ed istituzioni di ricerca"  del centro di responsabilita' "Universita', alta formazione artistica,  musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica" dello    stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 3.  L'assegnazione  autorizzata  a  favore del Consiglio nazionale delle  ricerche,  per  l'anno  finanziario 2006, e' comprensiva delle somme  per  il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei  programmi  finalizzati  gia'  approvati  dal CIPE, nonche' della somma  determinata  nella  misura  massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto  di  biologia  cellulare  per  attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione,  all'unita' previsionale  di  base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di  responsabilita' "Universita', alta formazione artistica, musicale e  coreutica  e  ricerca  scientifica  e  tecnologica" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione  all'articolo  9  del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni,  in  termini  di  competenza  e di cassa, tra lo stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e  gli  stati  di  previsione  dei  Ministeri interessati in relazione  al  trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
 6.   In   relazione   all'andamento  gestionale  delle  spese  per competenze  fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni  compensative  di bilancio tra i centri di responsabilita' degli   uffici  scolastici  regionali,  per  i  capitoli  interessati all'erogazione delle suddette competenze.
 |  | Art. 8. (Stato di previsione del Ministero
 dell'interno e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  dell'interno,  per l'anno finanziario 2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
 2.  Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale di  base  "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (entrate extratributarie)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Vigili del  fuoco,  soccorso  pubblico  e  difesa  civile"  dello  stato  di previsione dell'entrata per l'anno 2006 sono riassegnate, con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per le spese relative all'educazione  fisica,  all'attivita'  sportiva  e alla costruzione, completamento  ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio"  (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Vigili  del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006.
 3.  Nell'elenco  n.  1,  annesso  allo  stato  di  previsione  del Ministero  dell'interno,  sono  indicate  le  spese di pertinenza del centro  di  responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi,  per  l'anno  finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione  di  cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001,  iscritto  nell'unita'  previsionale di base "Spese generali di funzionamento".
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche  tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione del Ministero    dell'interno,    occorrenti   per   l'attuazione   delle disposizioni  recate  dall'articolo  61  del  decreto  legislativo 15 dicembre  1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma   11,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e  successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
 5.  Sono  autorizzati  l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi  in  vigore,  delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2006,  in  conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
 6.  Per  gli  effetti  di  cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono considerate spese obbligatorie  e  d'ordine  del  bilancio  del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro  dell'interno,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri decreti,  le  occorrenti  variazioni,  in  termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici  di culto per l'anno finanziario 2006, conseguenti alle somme prelevate  dal  conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto    Fondo,   per   far   fronte   alle   esigenze   derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 |  | Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
 e della tutela del territorio e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, per l'anno finanziario  2006,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
 |  | Art. 10. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
 e dei trasporti e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  per  l'anno finanziario  2006,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  variazioni di competenza e di cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  ed  in  quello del Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti per gli adempimenti previsti  dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10 del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre  1994,  n.  634,  concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
 3.  Il  numero  massimo  degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie  di  porto  da  mantenere  in  servizio  come forza media nell'anno  2006,  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma 3, del decreto legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito  come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e  c)  del  comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 55 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b)  del  comma  1  dell'articolo  21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
 4.  Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e  le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2006, e' fissato in 134 unita'.
 5.  Nell'elenco  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  riguardante il Corpo delle capitanerie  di  porto,  sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,  per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal fondo a disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio   decreto   2  febbraio  1928,  n.  263,  iscritto  nell'unita' previsionale    di    base    "Spese   generali   di   funzionamento" (funzionamento)   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
 6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e  contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio  1933,  n.  391,  i  fondi  di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
 7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero  della  difesa  si  applicano,  in quanto compatibili, alla gestione  dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle  spese  per  la  manutenzione  ed  esercizio  dei mezzi nautici, terrestri   ed  aerei  e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  ed infrastrutture  occorrenti  per  i servizi tecnici e di sicurezza dei porti  e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi  e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita'  "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, si applicano, per l'anno  finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita' generale dello Stato.
 8.  Ai  fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il  Ministro  dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a ripartire, con propri   decreti,   su   altre  unita'  previsionali  di  base  delle amministrazioni  interessate,  le  disponibilita'  del  fondo per gli interventi   per   Roma  capitale  iscritto  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base  "Fondo  per  Roma capitale" (investimenti) di pertinenza  del  centro  di responsabilita' "Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 |  | Art. 11. (Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
 e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  delle  comunicazioni,  per  l'anno  finanziario  2006,  in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
 |  | Art. 12. (Stato di previsione del Ministero della difesa
 e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
 2.  Il  numero  massimo  degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio  come forza media nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 21, comma  3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito come segue:
 a)  ufficiali  ausiliari  di  cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
 1) Esercito n. 134;
 2) Marina n. 645;
 3) Aeronautica n. 157;
 4) Carabinieri n. 410;
 b)  ufficiali  ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b)  del  comma  1  dell'articolo  21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
 1) Esercito n. 5;
 2) Marina n. 225;
 3) Aeronautica n. 90;
 c)  ufficiali  ausiliari  delle forze di completamento di cui alla lettera  d)  del  comma  1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
 1) Esercito n. 49;
 2) Marina n. 12;
 3) Aeronautica n. 15.
 3.  La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma  dei  carabinieri,  di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto  legislativo  5  ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno 2006, in n. 102 unita'.
 4.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa dell'Esercito  in  ferma  volontaria  a norma dell'articolo 9, ultimo comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno 2006, in n. 1.290 unita'.
 5.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni del Corpo degli equipaggi  militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma  dell'articolo  2  del  regio  decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno 2006, in n. 802 unita'.
 6.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma,   della   legge   10   giugno   1964,  n.  447,  e  successive modificazioni, e' fissata, per l'anno 2006, in n. 440 unita'.
 7.  Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi ed organismi  internazio-nali" (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si  applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
 8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a  carico  delle  unita'  previsionali  di base "Accordi ed organismi internazionali"  (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali  emanate  dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso   garantita  la  trasparenza  delle  procedure  di  appalto,  di assegnazione  e  di  esecuzione  dei  lavori, ai sensi della legge 13 settembre  1982,  n.  646,  e  successive  modificazioni.  Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
 9.  Negli  elenchi  nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero  della  difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal "Fondo a disposizione"  di  cui  agli  articoli  20 e 44 del testo unico delle disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio  decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22  dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese  generali  di  funzionamento  di bilancio e affari finanziari" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e  affari  finanziari"  e  nell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali  di  funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Arma dei Carabinieri".
 10.  Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione   ed   il  funzionamento  dell'Agenzia  industrie difesa,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  della  difesa,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri decreti,  le  variazioni  di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.
 |  | Art. 13. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
 e forestali e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero   delle   politiche   agricole   e  forestali,  per  l'anno finanziario  2006,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra  gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali  e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza  e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  dell'articolo  77 del decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
 3.  Per  l'attuazione  del  decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,  e  del  decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  nell'ambito  della  parte  corrente e nell'ambito del conto capitale  dello  stato  di  previsione  del Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  per  l'anno  finanziario 2006, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di  competenza  e di cassa, occorrenti  per  la  modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori   d'intervento   del   Programma   nazionale  della  pesca  e dell'acquacoltura.
 4.  Per  l'anno finanziario 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di  previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno   medesimo   delle   somme  iscritte  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base  "Interventi  diversi"  -  capitolo  2827 - di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  secondo  la  ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, alle pertinenti unita' previsionali di base  di  conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa,  nell'unita'  previsionale  di  base  "Interventi  nel settore agricolo  e  forestale"  di  pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento  delle politiche di sviluppo" dello stato di previsione del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, in attuazione della  legge  23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli    interventi    nei    settori    agricolo,    agroalimentare, agro-industriale e forestale.
 6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,  recante  norme  per l'orientamento e la modernizzazione del settore  agricolo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e' autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  gli appositi fondi iscritti  nello  stato  di  previsione  del Ministero delle politiche agricole e forestali.
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e' autorizzato a ripartire,   con   propri  decreti,  le  somme  iscritte  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base "Economia montana e forestale" di pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Corpo  forestale dello Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali.
 8.  Per l'anno 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alle  pertinenti  unita'  previsionali di base afferenti il centro di responsabilita'   "Corpo   forestale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione  del  Ministero delle politiche agricole e forestali delle somme   versate   in   entrata  dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura  (AGEA)  a  titolo  di  rimborso al Corpo forestale dello Stato  per  i  controlli  effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
 9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita'  previsionali  di  base afferenti il centro di responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  per l'anno finanziario 2006 delle  somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato dalle amministrazioni  e  dagli enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale  dello Stato in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed  intese  per  il  raggiungimento di finalita' comuni in materia di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela  e  salvaguardia  delle  riserve  naturali statali affidate al Corpo medesimo.
 10.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita'  previsionali  di  base afferenti il centro di responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  per l'anno finanziario 2006 delle  somme  versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da  altri  enti  pubblici e privati destinate alle attivita' sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
 |  | Art. 14. (Stato di previsione del Ministero per i beni
 e le attivita' culturali e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2006,  in  conformita'  dell'annesso  stato di previsione (Tabella n. 14).
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali,  variazioni compensative in termini di residui, competenza e  cassa  tra  i  capitoli  allocati nell'unita' previsionale di base 5.1.2.2 "Fondo unico per lo spettacolo" dello stato di previsione del Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali, degli stanziamenti destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche e alle attivita' musicali in Italia e all'estero.
 |  | Art. 15. (Stato di previsione del Ministero della salute
 e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  della  salute, per l'anno finanziario 2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
 2.  Alle  spese  di cui all'unita' previsionale di base "Programma anti  AIDS"  (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Prevenzione e comunicazione" dello stato di previsione del Ministero della   salute   si   applicano,  per  l'anno  finanziario  2006,  le disposizioni  contenute  nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero della  salute  per  l'anno  finanziario  2006  delle somme versate in entrata  dalle  Federazioni  nazionali  degli  ordini  e  dei collegi sanitari  per  il  funzionamento  della  Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2006, i fondi   per   il   finanziamento   delle   attivita'   di  ricerca  e sperimentazione   delle   unita'   previsionali   di   base  "Ricerca scientifica"  (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero della  salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a riassegnare  per  l'anno  finanziario  2006,  con  propri decreti, le entrate  di  cui  all'articolo  5,  comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di  previsione  del  Ministero  della  salute  per  le  attivita'  di controllo,   di  programmazione,  di  informazione  e  di  educazione sanitaria  del  Ministero  stesso,  nonche'  per  le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
 6.  Ai  fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29  dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, e'  autorizzato  a  ripartire,  con propri decreti, tra le pertinenti unita'  previsionali  di base degli stati di previsione dei Ministeri della  salute, dell'interno e della difesa il "Fondo da ripartire per la  realizzazione  di  una  campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie     dei     cittadini    italiani    impegnati    nell'area Bosnia-Erzegovina  e  Kosovo, nonche' per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area" dell'unita' previsionale di base  "Missioni  internazionali  di pace" di pertinenza del centro di responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006.
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti,  alle  variazioni  di  bilancio  tra  le  pertinenti  unita' previsionali  di  base  dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 |  | Art. 16. (Totale generale della spesa)
 1.  E' approvato, in euro 651.341.047.879 in termini di competenza ed  in  euro  666.232.918.235 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2006.
 |  | Art. 17. (Quadro generale riassuntivo)
 1.  E'  approvato,  in termini di competenza e di cassa, il quadro generale  riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2006, con le tabelle allegate.
 |  | Art. 18. (Disposizioni diverse)
 1.  Per l'anno finanziario 2006, le spese considerate nelle unita' previsionali  di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con    propri    decreti,    variazioni    tra   loro   compensative, rispettivamente,  per  competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
 2. Per l'anno finanziario 2006, le spese delle unita' previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo  20  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
 3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per  i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli  nell'ambito  delle unita' previsionali di base, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli occorrenti  capitoli  nelle  pertinenti  unita' previsionali di base, anche  di  nuova  istituzione,  con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a trasferire,  con  propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa,  dall'unita'  previsionale  di  base  "Fondo  per  i programmi regionali  di  sviluppo"  (investimenti)  di pertinenza del centro di responsabilita'  "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario  2006  alle  pertinenti  unita'  previsionali di base dei Ministeri  interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale,  ai  sensi  dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive   modificazioni,   concernente  disciplina  delle  imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
 6.  Ai  fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente   collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e orientale,  il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio occorrenti  per  la ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta dei Ministri  interessati,  e'  autorizzato  a  trasferire, in termini di competenza   e  di  cassa,  con  propri  decreti,  le  disponibilita' esistenti  su  altre  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di previsione  delle  amministrazioni  competenti  a  favore di apposite unita'  previsionali  di  base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati  dalla  Unione  europea, nonche' di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
 8.  Per  l'attuazione  dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai  decreti  legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   comunicati   alle  Commissioni parlamentari  competenti,  le  variazioni  di  bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di  responsabilita'  amministrativa,  l'istituzione, la modifica e la soppressione di unita' previsionali di base.
 9.  Su  proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia   e  delle  finanze,  da  comunicare  alle  Commissioni parlamentari  competenti,  negli  stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2005 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi  di  ristrutturazione di cui al comma 8, nonche' previsti da altre   normative   vigenti,  possono  essere  effettuate  variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unita'  previsionali  di  base del medesimo centro di responsabilita' amministrativa,  fatta  eccezione  per  le autorizzazioni di spesa di natura  obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita'  e  a pagamento differito  e  per quelle direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli  di  unita'  previsionali  di  base  dello  stesso  stato di previsione  limitatamente  alle  spese  di  funzionamento  per  oneri relativi  a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle amministrazioni.
 10.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni  di  bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni, anche  mediante  riassegnazione  delle  somme  allo  scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
 11.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione   dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del personale  dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nonche'  degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto   legislativo   12   maggio   1995,   n.  195,  e  successive modificazioni,   per   quanto   concerne   il  trattamento  economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
 12.  Gli  stanziamenti  iscritti in bilancio per l'esercizio 2006, relativamente  ai  fondi  destinati  all'incentivazione del personale civile  dello  Stato,  delle  Forze  armate,  del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di  polizia, nonche' quelli per la corresponsione  del  trattamento  economico  accessorio del personale dirigenziale,   non  utilizzati  alla  chiusura  dell'esercizio  sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
 13.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione  delle  amministrazioni  statali  interessate  delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle amministrazioni   medesime   a   carico   delle   pertinenti   unita' previsionali  di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  e  successivamente  versate  all'entrata del bilancio dello Stato.
 14.  Al  fine  della  razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni compensative dalle unita'  previsionali  "funzionamento", per le spese relative al fitto di   locali   dei   pertinenti   centri   di   responsabilita'  delle amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'acquisto   di   immobili,   anche   attraverso  la  locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero   degli   affari  esteri,  anche  attraverso  la  locazione finanziaria,  le variazioni compensative sono operate con le predette modalita'  tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
 15.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione   delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti  per l'attuazione  dei  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
 16.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali di  base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000, n. 56, concernente  disposizioni  in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo  10  della  legge  13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.
 17.  Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24,  comma  8,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per accertarne  la  congruenza  con  il  trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
 18.  In  relazione  alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12,  del  contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro  del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio  1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  142  del  21  giugno  2001, concernente l'assegnazione temporanea  di  personale  ad  altra  amministrazione in posizione di comando,  il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di bilancio tra le pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni interessate,  occorrenti  per provvedere al pagamento del trattamento economico  al  personale  comandato  a carico dell'amministrazione di destinazione.
 19.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  46  della  legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni  parlamentari  competenti  e  alla  Corte  dei  conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilita'  e  le  unita' previsionali di base di conto capitale degli  stati  di  previsione  interessati  delle  dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.
 20.   Per  l'anno  finanziario  2006,  al  fine  di  agevolare  il raggiungimento  degli  obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro competente,  da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da  inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate   variazioni   compensative   tra  capitoli  delle  unita' previsionali  del  medesimo  stato  di  previsione della spesa, fatta eccezione  per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le  spese  in  annualita'  e  a  pagamento  differito  e  per  quelle direttamente regolate con legge.
 21.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  72  della  legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive modificazioni, concernente i fondi  rotativi  per  le  imprese,  il Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti  variazioni  di  bilancio  negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
 22.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione  delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2006,  delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese   di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso  le amministrazioni  statali  ai  sensi  dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 23.  Per l'anno finanziario 2006, le unita' previsionali di base e le   funzioni  obiettivo  sono  individuate,  rispettivamente,  negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
 |  | Art. 19. (Bilancio pluriennale)
 
 1.  E'  approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale  dello  Stato  e  delle  aziende autonome per il triennio 2006-2008,  nelle  risultanze  di  cui  alle  tabelle  allegate  alla presente legge.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi, Presidente del Consiglio
 dei Ministri
 
 Tremonti, Ministro dell'economia e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3614):
 Presentato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze
 (Tremonti) il 30 settembre 2005.
 Assegnato  alla  5ª  commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente,  l'11 ottobre 2005, con pareri delle commissioni
 2ª,  3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª 13ª, 14ª e della
 commissione parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  5ª  commissione  (Bilancio),  in sede
 referente,  il  13,  19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31 ottobre
 2005; 1, 2, 3, 4 novembre 2005.
 Relazione  scritta  presentata il 6 novembre 2005 (atto
 n. 3614/A relatore sen. Pastore).
 Esaminato in aula il 7, 8, 9 novembre 2005 ed approvato
 l'11 novembre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6178):
 Assegnato   alla  V  commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente,   il   16 novembre  2005,  con  i  pareri  delle
 commissioni  I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
 XIII,   XIV,   e  della  commissione  parlamentare  per  le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla  V  commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente,  il 22, 23, 24, 29, 30 novembre 2005; l'1, 2, 5,
 6, 7 dicembre 2005.
 Esaminato in aula il 12, 13 dicembre 2005 ed approvato,
 con modificazioni, il 20 dicembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3614-B):
 Assegnato  alla  5ª  commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente,   il   20 dicembre   2005,   con   pareri  delle
 commissioni  1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª,
 13ª,  14ª e della commissione parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato  dalla  5ª  commissione  (Bilancio),  in sede
 referente, il 20 e 21 dicembre 2005.
 Esaminato  in  aula  il  21 dicembre  ed  approvato  il
 22 dicembre 2005.
 |  | Tabella A 
 Unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  2006  per  le  quali  il  Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato   ad   effettuare   variazioni   tra  loro compensative.
 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
 - Tesoro: 3.1.7.3 "Interessi sui titoli del debito pubblico" (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 "Interessi sui mutui Crediop e BEI" (cap.  2230  e  2231); 3.1.7.5 "Oneri accessori" (cap. 2247); 3.1.7.6 "Altri interessi su mutui" (cap. 2256 e 2263).
 -  Ragioneria  generale  dello  Stato:  4.1.2.1  "Fondo  sanitario nazionale"  (cap.  2700);  4.1.2.7  "Ripiano deficit spesa sanitaria" (cap.  2746);  4.1.2.8  "Risorse  proprie Unione europea" (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 "Interessi conti di tesoreria" (cap. 3100).
 -  Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4015).
 -  Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4016).
 Stato di previsione del Ministero della giustizia:
 - Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 "Edilizia  di  servizio"  (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7211 e 7212).
 -  Amministrazione  penitenziaria:  4.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.  7300  e  7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e 7422).
 Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
 -  Gabinetto  e  uffici  di  diretta  collaborazione all'opera del Ministro:  1.1.1.0  "Funzionamento" (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1170); Ispettorato generale del  Ministero  e  degli  uffici  all'estero: 4.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1241); Affari amministrativi,  bilancio  e  patrimonio:  6.1.1.1  "Uffici centrali" (cap.  1301);  Stampa  e  informazione: 7.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1632);  Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 "Uffici centrali" (cap.  1703);  Cooperazione  allo  sviluppo:  9.1.1.0 "Funzionamento" (cap.  2001);  Promozione  e cooperazione culturale: 10.1.1.1 "Uffici centrali"  (cap.  2401);  Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti  umani:  12.1.1.0  "Funzionamento"  (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3601);  Istituto  diplomatico:  14.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3901); Paesi  dell'Europa: 15.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4003); Paesi delle Americhe:   16.1.1.0   "Funzionamento"   (cap.   4101);   Paesi   del Mediterraneo  e  del  Medio  Oriente:  17.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4201);  Paesi  dell'Africa  Sub  Sahariana:  18.1.1.0 "Funzionamento" (cap.   4301);   Paesi   dell'Asia,   dell'Oceania,  del  Pacifico  e l'Antartide:   19.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  4401);  Integrazione europea: 20.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4501).
 -  Affari  amministrativi,  bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici all'estero"  (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2  "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" (cap. 2502 e 2503).
 |  | Tabella B 
 Unita'   previsionali  di  base  per  le  quali  si  applicano  le disposizioni  contenute  nel  quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
 -  Tesoro:  3.2.4.4  "Fondo  rotativo  per  la  cooperazione  allo sviluppo" (cap. 7415).
 Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
 -  Difesa  del suolo: 6.2.3.4 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 8582).
 Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti:
 - Trasporti terrestri: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8054 e 8055).
 -  Navigazione  e  trasporto  marittimo  ed  aereo: 4.2.3.3 "Opere marittime e portuali" (cap. 7841).
 -  Infrastrutture  stradali,  edilizia  e  regolazione  dei lavori pubblici: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7341).
 -  Infrastrutture  stradali,  edilizia  e  regolazione  dei lavori pubblici: 3.2.3.10 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 7527).
 Stato di previsione del Ministero della difesa:
 -  Segretariato  generale:  3.2.3.1  "Ricerca  scientifica"  (cap. 7101).
 -  Gabinetto  e  uffici  di  diretta  collaborazione all'opera del Ministro:   1.2.3.1   "Fondo   unico   da  ripartire  -  investimenti universita' e ricerca" (cap. 7000).
 |  | Quadri generali riassuntivi 
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 Allegato 1
 UNITA' PREVISIONALI DI BASE PER IL 2006
 
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 |  | Allegato 2 FUNZIONI OBIETTIVO PER IL 2006
 
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 Stati di previsione
 Tabella n. 1
 
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 Tabella n. 2
 
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 Tabella n. 3
 
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 Tabella n. 4
 
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 Tabella n. 5
 
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 Tabella n. 6
 
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 Tabella n. 7
 
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 Tabella n. 8
 
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 Tabella n. 9
 
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 Tabella n. 10
 
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 Tabella n. 11
 
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 Tabella n. 12
 
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 Tabella n. 13
 
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 Tabella n. 14
 
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 Tabella n. 15
 
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