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| Gazzetta n. 302 del 2005-12-29 |  |  |  | LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 |  | Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2006). |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1
 
 1.  Per  l'anno  2006,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da finanziare  resta  determinato  in  termini  di  competenza in 41.000 milioni  di  euro,  al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie.  Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello   massimo   del   ricorso   al  mercato  finanziario  di  cui all'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo  non  superiore  a  2.000  milioni  di  euro  relativo ad interventi  non  considerati  nel bilancio di previsione per il 2006, resta  fissato,  in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.
 2.  Per  gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato, rispettivamente,  in  31.700  milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro,  al  netto  di  3.176  milioni  di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni  di  euro  per  l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello    massimo   del   ricorso   al   mercato   e'   determinato, rispettivamente,  in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro.  Per  il  bilancio  programmatico  degli  anni  2007 e 2008, il livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato, rispettivamente,  in  48.300  milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro  ed  il  livello  massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente,  in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
 3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato  di cui ai commi 1 e 2 si intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
 4.  Per  ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto  alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente sono interamente   utilizzate   per   la  riduzione  del  saldo  netto  da finanziare,   salvo   che   si  tratti  di  assicurare  la  copertura finanziaria   di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari  per fronteggiare  calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la   tutela  della  sicurezza  del  Paese,  situazioni  di  emergenza economico-finanziaria   ovvero   riduzioni  della  pressione  fiscale finalizzate  al  conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
 5.  A  decorrere  dall'anno  finanziario  2006, i maggiori proventi derivanti  dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi  proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico  di  cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L'eventuale  diversa  destinazione  di  quota  parte di tali proventi resta  subordinata  alla  previa  verifica con la Commissione europea della  compatibilita'  con  gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea.
 6.   A   decorrere   dall'anno   2006  le  dotazioni  delle  unita' previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri, concernenti  spese  per  consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza  pubblica  e  del  soccorso, sono rideterminate secondo gli importi  indicati  nell'elenco  1  allegato  alla  presente  legge. I conseguenti  adeguamenti  degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
 7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,   a   decorrere   dall'esercizio   finanziario   2006,   le amministrazioni  dello  Stato,  escluso il comparto della sicurezza e del  soccorso,  possono  assumere mensilmente impegni per importi non superiori  ad  un  dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per stipendi, retribuzioni,   pensioni   e   altre  spese  fisse  o  aventi  natura obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in  dodicesimi,  nonche' per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni  contabili,  accordi  internazionali,  obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno e  rate  di  ammortamento  mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.
 8.  Per  assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, resta comunque ferma la possibilita' di disporre variazioni compensative ai sensi  della  vigente  normativa, e, in particolare, dell'articolo 2, comma  4-quinquies,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
 9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  la  spesa  annua per studi ed incarichi di consulenza   conferiti   a   soggetti  estranei  all'amministrazione, sostenuta  dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'articolo 1, comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  esclusi  le  universita',  gli  enti di ricerca e gli organismi  equiparati,  a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.
 10.  A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  non possono effettuare spese per relazioni    pubbliche,    convegni,   mostre,   pubblicita'   e   di rappresentanza,  per  un  ammontare  superiore  al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'.
 11.  Per  l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'articolo 1, comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  con  esclusione  di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese  di  ammontare  superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.
 12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle  regioni,  alle  province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
 13.   A   decorrere   dall'anno  2006  le  dotazioni  delle  unita' previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri, concernenti  spese  per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della  sicurezza  pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli  importi  indicati  nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti  adeguamenti  degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
 14.  Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i  centri  di  accoglienza  e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui  al  presente  comma,  con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.
 15.  A  decorrere  dall'anno  2006, nello stato di previsione della spesa  di  ciascun  Ministero e' istituito un fondo da ripartire, nel quale  confluiscono  gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente  legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti   alle   imprese,   con   esclusione   del   comparto  della radiodiffusione   televisiva   locale   e  dei  contributi  in  conto interessi,  delle  spese  determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
 16.  I  Ministri  interessati presentano annualmente al Parlamento, per  l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una  relazione  nella  quale  viene individuata la destinazione delle disponibilita'  di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa  e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con appositi  decreti  le occorrenti variazioni di bilancio tra le unita' previsionali   di   base   interessate,   su  proposta  del  Ministro competente.
 17.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  per  i beni e le attivita'  culturali  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  per le esigenze  correnti  connesse  con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni di  euro.  Con  decreti  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali,   da  comunicare,  anche  con  evidenze  informatiche,  al Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte  dei  conti,  si  provvede  alla  ripartizione del fondo tra le unita'  previsionali  di  base  interessate  del  medesimo  stato  di previsione.
 18.  Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti e' incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.
 19.  Il  finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27  dicembre  2002,  n.  289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006.
 20.  Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine  di  assicurare  la  necessaria  flessibilita'  del bilancio, le autorizzazioni  di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle  autorizzazioni  di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in  annualita'  ed  a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle  Tabelle  C  ed  F  della  presente  legge,  nonche'  a  quelli concernenti  i  fondi  per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608.  In  ciascuno  stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo  di  parte  corrente  e  uno di conto capitale da ripartire nel corso   della  gestione  per  provvedere  ad  eventuali  sopravvenute maggiori  esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale  e'  costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come  risultanti  dall'applicazione  del  primo  periodo del presente comma. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  gli  Uffici  centrali del bilancio,  nonche'  alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
 21.   Qualora  nel  corso  dell'esercizio  l'Ufficio  centrale  del bilancio  segnali  che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello  stato  di  previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa,  il  Ministro  dispone  con  proprio  decreto,  anche  in  via temporanea,  la  sospensione  dell'assunzione  di  impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o piu' capitoli di  bilancio,  con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,  nonche'  spese  relative  agli  interessi,  alle poste correttive  e  compensative  delle  entrate,  comprese le regolazioni contabili,  ad  accordi  internazionali,  ad obblighi derivanti dalla normativa  comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione e' disposta su segnalazione   del   servizio   di   controllo  interno  quando,  con riferimento  al  grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al  grado  di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attivita'  non  risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il   decreto   del   Ministro   e'  comunicato,  anche  con  evidenze informatiche,  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri che ne da' comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, per il tramite  del  rispettivo  Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle Commissioni  parlamentari  competenti  ed  alla  Corte  dei conti. Le disponibilita'  dei  capitoli  interessati dal decreto di sospensione possono  essere  oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.
 22.  A  decorrere  dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio  delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto  di  stabilita'  e  crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,  ad  eccezione delle regioni, delle province autonome, degli  enti  locali  e  degli  enti del Servizio sanitario nazionale, hanno  l'obbligo  di  aderire  alle  convenzioni  stipulate  ai sensi dell'articolo  26  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per cento,  come  limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi comparabili.  In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo  26  della  legge n. 488 del 1999, le quantita' fisiche dei  beni acquistati e il volume dei servizi non puo' eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in  violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente  che  ha  sottoscritto  il  contratto  risponde  a  titolo personale  delle  obbligazioni  eventualmente  derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma e' effettuato  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
 23.  In  considerazione  dei  criteri definitori degli obiettivi di manovra   strutturale  adottati  dalla  Commissione  europea  per  la verifica   degli   adempimenti  assunti  in  relazione  al  patto  di stabilita'  e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti  territoriali,  possono  annualmente  acquisire  immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.
 24.  Per  garantire  effettivita'  alle  prescrizioni contenute nel programma  di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione  dei  principi  di coordinamento della finanza pubblica di cui  all'articolo  119  della  Costituzione  e  ai  fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in particolare come principio di  equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali,  nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome  di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo  spettanti  sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa  sostenuta  nel  2006  per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa  media  sostenuta  nel  precedente  quinquennio  per  la stessa finalita'.  Nei  confronti  delle  regioni  e delle province autonome viene  operata  un'analoga  riduzione  sui  trasferimenti  statali  a qualsiasi titolo spettanti.
 25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.
 26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati  con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e crescita,  le  amministrazioni  di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere,   utilizzando   il  sistema  web  laddove  previsto,  al Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della Ragioneria  generale  dello  Stato,  una  comunicazione contenente le informazioni  trimestrali  cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili   per   esigenze  di  attivita'  istituzionali  o  finalita' abitative  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  trimestre  di riferimento.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  le  modalita'  e  lo  schema della comunicazione  di  cui  al  periodo precedente. Tale comunicazione e' inviata  anche  all'Agenzia  del  territorio  che procede a verifiche sulla  congruita'  dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti   rilevanti  agli  organi  competenti  per  le  eventuali responsabilita'.
 27.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e' istituito  un  Fondo  da  ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione  di  beni  e  servizi  dell'amministrazione, con una dotazione,  per  l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro    dell'interno,   da   comunicare,   anche   con   evidenze informatiche,  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite l'Ufficio  centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
 28.  Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  100 milioni di euro per l'anno  2006,  iscritta  in  un  Fondo  dello stato di previsione del Ministero  dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero dell'economia   e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  del bilancio,  nonche'  alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
 29.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa e' istituito  un  Fondo  da  ripartire  per le esigenze di funzionamento dell'Arma  dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni   di   euro.  Con  decreti  del  Ministro  della  difesa,  da comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero dell'economia   e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  del bilancio,  nonche'  alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla Corte  dei  conti,  si  provvede  alla  ripartizione del Fondo tra le unita'  previsionali  di base del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione.
 30.  Al  fine  di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla  soluzione  delle  crisi  industriali,  consentiti  ai sensi del decreto-legge  1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio  1989, n. 181, e' autorizzata la spesa di 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2006.  Con decreto del Ministro delle attivita'  produttive,  di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche  sociali  e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di prosecuzione dei predetti interventi.
 31. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano  con  apposita  convenzione  i  parametri di mercato e le modalita'  di  calcolo  del tasso da corrispondere a decorrere dal 1° gennaio  2005  sulle  giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria  dello  Stato  sui  quali  affluisce la raccolta effettuata tramite  conto  corrente postale, in modo da consentire una riduzione di  almeno  150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.
 32.  Per  l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa,   ivi   compresi   quelli   a  valere  sulle  risorse  derivanti dall'accensione  dei  mutui,  non  possono  superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.
 33.  Per  l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione  tecnologica,  di  cui  all'articolo  14 della legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  e  successive  modificazioni,  non  possono superare  l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo   monitoraggio,  il  Ministero  delle  attivita'  produttive comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
 34.  Per  l'anno  2006,  con  riferimento  a  ciascun  Ministero, i pagamenti  per  spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare  il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.
 35.  Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica, i soggetti titolari di contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli  585  e  seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo   superiore   all'80   per   cento   di  quello  rilevato nell'esercizio 2005.
 36.  La  disposizione  di  cui  al  comma  35  non  si applica alle contabilita'   speciali   intestate   agli  organi  periferici  delle amministrazioni  centrali  dello Stato, alle contabilita' speciali di servizio  istituite  per  operare girofondi di entrate contributive e fiscali,   alle   contabilita'  speciali  aperte  per  interventi  di emergenza  e  alle  contabilita'  speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.
 37.   I   soggetti  interessati  possono  richiedere  al  Ministero dell'economia  e  delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per  effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta,  ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, e' disposto con decreto dirigenziale.
 38.  Fermo  restando  il  disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,  n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilita' speciali, di cui all'articolo 585  del  regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque  costituite  presso  le  sezioni  di  tesoreria, e sui conti correnti  aperti  presso  la  Tesoreria  centrale,  alimentati  anche parzialmente  con  fondi  del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli  accesi  ai  sensi  degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento  di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da  oltre  un  anno, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di gennaio 2006, assicurando maggiori  entrate  per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro  per  l'anno  2006.  A  tal  fine la quota del 60 per cento puo' essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 39.  Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 40.  Un  importo  pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma  38  e' contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,   per   la   restituzione   parziale   alle  amministrazioni interessate  su  loro  motivata  richiesta  per  la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
 41.  La  quota  del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito sportivo  costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983,  n. 50, da restituire allo Stato, gia' stabilita con il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze del 22 luglio 2005, e' rideterminata  nella  misura  di 450 milioni di euro. La restituzione avviene  con le modalita' e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2005.  Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta Ufficiale.
 42.  Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al  numero 103), dopo le parole: "editoriali e simili;" sono inserite le  seguenti:  "energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui,  di  sollevamento  e  di  scolo  delle acque, utilizzati dai consorzi   di   bonifica   e   di  irrigazione;".  L'efficacia  delle disposizioni  del  presente  comma  e'  subordinata  alla  preventiva approvazione   da   parte   della   Commissione   europea   ai  sensi dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della Comunita' europea.
 43.  Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per  l'esercizio  delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici provinciali   e  trasferite  alle  Camere  di  commercio,  industria, artigianato  e  agricoltura  ai  sensi  dell'articolo  20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresi' soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
 44.  Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  1,  lettera  c), della legge 29 dicembre  1993,  n.  580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del  Ministro  delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 45.  Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal   1°   gennaio   2006   la   legge   29  ottobre  1984,  n.  720. L'accreditamento  delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle  contabilita' speciali di tesoreria unica e' disposto in cinque annualita'  entro  il  30  giugno  di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
 46.  A  decorrere  dall'anno  2006,  l'ammontare  complessivo delle riassegnazioni   di   entrate   non  potra'  superare,  per  ciascuna amministrazione,    l'importo    complessivo   delle   riassegnazioni effettuate  nell'anno  2005  al  netto di quelle di cui al successivo periodo.  La  limitazione  non  si applica alle riassegnazioni per le quali  l'iscrizione  della  spesa  non ha impatto sul conto economico consolidato   delle   pubbliche  amministrazioni,  nonche'  a  quelle riguardanti   l'attuazione  di  interventi  cofinanziati  dall'Unione europea.
 47.  All'articolo  1,  comma  309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  dopo  le  parole:  "degli  uffici giudiziari", sono aggiunte le seguenti: ", e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle   finanze,  per  le  spese  riguardanti  il  funzionamento  del Consiglio  di  Stato  e  dei tribunali amministrativi regionali". Per esigenze  di  funzionamento  del  Consiglio  di Stato e dei tribunali amministrativi  regionali  e'  autorizzata  la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.
 48.  Le  somme  di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonche' le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio  2004,  n.  168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006,  all'entrata  del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
 49.  E'  fatto  divieto  alle  Autorita'  vigilanti  di approvare i bilanci  di  enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano  espressamente  dichiarato  nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
 50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  al  fine  di  provvedere all'estinzione  dei  debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali  dello  Stato  nei  confronti  di  enti,  societa',  persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione  finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007 e 2008. Alla ripartizione  del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
 51.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure amministrative delle pubbliche  amministrazioni,  le  stesse  possono,  nell'ambito  delle risorse  disponibili  e  senza  nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati  per  il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza  da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche  amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e  telematici che assicurino l'integrita' del messaggio nella fase di trasmissione  informatica  attraverso la certificazione tramite firma digitale  o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrita' legale  del  contenuto,  la  marca  temporale e l'identita' dell'ente certificatore   che  presidia  il  processo.  Il  concessionario  del servizio  postale  universale  ha  facolta'  di dematerializzare, nel rispetto  delle  vigenti  regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti  i  pagamenti  in  conto corrente; a tale fine individua i dirigenti  preposti  alla certificazione di conformita' del documento informatico  riproduttivo  del documento originale cartaceo. Le copie su   supporto   cartaceo,   generate   mediante  l'impiego  di  mezzi informatici,  sostituiscono  ad  ogni effetto di legge l'originale da cui  sono  tratte  se  la  conformita' all'originale e' assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
 52.  Le  indennita'  mensili  spettanti  ai  membri  del Parlamento nazionale  sono  rideterminate  in  riduzione  nel  senso che il loro ammontare  massimo,  ai  sensi  dell'articolo 1, secondo comma, della legge  31  ottobre 1965, n. 1261, e' diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione  si  applica anche alle indennita' mensili spettanti ai   membri   del  Parlamento  europeo  eletti  in  Italia  ai  sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
 53.  E'  altresi' ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante  ai  sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
 54.  Per  esigenze  di  coordinamento  della finanza pubblica, sono rideterminati  in  riduzione  nella  misura del 10 per cento rispetto all'ammontare  risultante  alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
 a)  le  indennita'  di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle  province  e  delle  regioni,  ai  presidenti  delle  comunita' montane,  ai  presidenti  dei  consigli  circoscrizionali,  comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
 b)  le  indennita' e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali,  comunali, provinciali, regionali e delle comunita' montane;
 c)  le utilita' comunque denominate spettanti per la partecipazione ad  organi  collegiali  dei  soggetti  di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
 55.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non  possono  superare  gli  importi  risultanti  alla  data  del  30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
 56. Le somme riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
 57.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non puo' stipulare contratti di consulenza che nel loro  complesso  siano  di  importo  superiore rispetto all'ammontare totale   dei   contratti   in  essere  al  30  settembre  2005,  come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
 58.   Le   somme   riguardanti   indennita',   compensi,   gettoni, retribuzioni  o  altre  utilita'  comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione  e  organi  collegiali  comunque denominati, presenti nelle  pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive modificazioni,  e  negli  enti  da  queste  ultime  controllati, sono automaticamente  ridotte  del  10  per  cento  rispetto  agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
 59.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non  possono  superare  gli  importi  risultanti  alla  data  del  30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
 60.  Le  disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonche'  agli  altri  organismi,  servizi,  organi e nuclei, comunque denominati,  il  cui  trattamento  economico  sia rapportato a quello previsto  per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1° gennaio  2006  l'indennita'  di  carica  spettante  alla  data del 30 settembre  2005  al  rettore  ed al prorettore della Scuola superiore dell'economia  e delle finanze e' ridotta del 10 per cento e non puo' essere  modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente  comma  sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
 61.  Le  pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro  il  30  novembre  2006,  una  relazione  sull'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.
 62.  I  compensi  dei  componenti  gli  organi di autogoverno della magistratura   ordinaria,   amministrativa,   contabile,  tributaria, militare,  dei  componenti  del Consiglio di giustizia amministrativa della  Regione  siciliana  e  dei  componenti del Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)  sono  ridotti del 10 per cento rispetto  all'importo  complessivo  erogato  nel  corso  del 2005. La riduzione  non  si  applica  al  trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente,  lo  stanziamento  a favore del Consiglio superiore della   magistratura,   del   Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali amministrativi  regionali,  del Consiglio di giustizia amministrativa della  Regione  siciliana,  dell'Avvocatura  di Stato, del CNEL e del Consiglio    di    presidenza    della    giustizia   tributaria   e' proporzionalmente  ridotto  nel  limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.
 63.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le  somme  derivanti  dall'applicazione  delle disposizioni di cui ai commi  da  52  a  60,  nonche'  le eventuali economie di spesa che il Senato  della  Repubblica  e  la  Camera  dei  deputati nella propria autonomia  avranno  provveduto  a  comunicare,  affluiscono  al Fondo nazionale  per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 64.  Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano  alle  regioni,  alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
 65.  A  decorrere  dall'anno  2007  le spese di funzionamento della Commissione   nazionale   per   le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB), dell'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorita' per  le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui  fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo  modalita'  previste  dalla  normativa  vigente ed entita' di contribuzione  determinate  con  propria  deliberazione  da  ciascuna Autorita',  nel  rispetto  dei  limiti  massimi  previsti  per legge, versate  direttamente  alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le  quali  sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono  sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per  l'approvazione  con proprio  decreto  entro  venti  giorni  dal  ricevimento.  Decorso il termine  di  venti  giorni  dal  ricevimento  senza  che  siano state formulate  osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.
 66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entita' della contribuzione  a  carico  dei  soggetti  operanti  nel  settore delle comunicazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille  dei  ricavi  risultanti  dall'ultimo  bilancio approvato prima della  data  di  entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione  possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per    mille   dei   ricavi   risultanti   dal   bilancio   approvato precedentemente alla adozione della delibera.
 67.  L'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori  pubblici, cui e' riconosciuta  autonomia  organizzativa  e  finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65  determina  annualmente  l'ammontare  delle  contribuzioni ad essa dovute   dai  soggetti,  pubblici  e  privati,  sottoposti  alla  sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi compreso l'obbligo  di  versamento  del  contributo  da  parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede  di  prima  applicazione,  il  totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato  di  competenza.  L'Autorita'  per  la  vigilanza  sui lavori pubblici  puo', altresi', individuare quali servizi siano erogabili a titolo  oneroso,  secondo  tariffe  determinate  sulla base del costo effettivo  dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente  comma  sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle  modalita'  e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque   nel   limite  massimo  dello  0,4  per  cento  del  valore complessivo  del  mercato  di  competenza,  possono  essere  adottate dall'Autorita'  ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006,  nelle  more  dell'attivazione delle modalita' di finanziamento previste   dal  presente  comma,  le  risorse  per  il  funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo  di  anticipazione,  con il contributo di 3,5 milioni di euro, che  il  predetto  organismo  provvedera'  a  versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  31  dicembre 2006. Con decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri e' disciplinata l'attribuzione alla  medesima  Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze  necessarie  per  lo  svolgimento  anche delle funzioni di sorveglianza  sulla  sicurezza  ferroviaria,  definendone  i tempi di attuazione.
 68.  All'articolo  13,  comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel  primo periodo, le parole: "nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2" ed il secondo periodo sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  e' abrogato. L'articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
 69.  Dopo  il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' inserito il seguente:
 "7-bis.  L'Autorita', ai fini della copertura dei costi relativi al controllo  delle  operazioni di concentrazione, determina annualmente le   contribuzioni   dovute   dalle  imprese  tenute  all'obbligo  di comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  1.  A  tal fine, l'Autorita'   adotta   criteri   di   parametrazione  dei  contributi commisurati  ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo delle   concentrazioni,   tenuto   conto  della  rilevanza  economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione".
 70.  All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: "diecimila" e' sostituita dalla seguente: "mille".
 71.  Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.
 72.  Il  comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
 "2.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a), vengono determinati  in  modo  da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento   fiscale   e   del   recupero  di  gettito  nella  lotta all'evasione.  I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su  apposita contabilita' speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica".
 73. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso   l'ente  pubblico  economico  "Agenzia  del  demanio",  sono determinate  con  la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
 74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono  rideterminate  applicando  alla  media  delle  somme  incassate nell'ultimo  triennio  consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle   amministrazioni   dello   Stato,  relativamente  alle  unita' previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque   con   una  dotazione  non  superiore  a  quella  dell'anno precedente incrementata del 5 per cento: a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento; b) Agenzia del territorio 0,13 per cento; c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
 75.   Le  dotazioni  determinate  ai  sensi  dei  commi  73  e  74, considerato  l'andamento  dei  fattori  della gestione delle Agenzie, possono  essere  integrate,  con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  un  importo  calcolato  in  base  all'incremento percentuale  dei versamenti relativi alle unita' previsionali di base dell'ultimo  esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente  legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto   generale  delle  amministrazioni  dello  Stato  dei  tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti  prodotti  da  fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale  del  prodotto  interno  lordo  in  termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.
 76. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1  e  2,  del  decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n. 140, e successive modificazioni.
 77.  Annualmente  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, in relazione  al  livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato  sulle  unita'  previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato   alla   presente   legge  e  alla  verifica  dei  risultati dell'esercizio  precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di  cui  all'articolo  59  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, puo' con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi  le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
 78. E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici   anni   a   decorrere   dall'anno   2007   per   interventi infrastrutturali.  All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti: a) interventi  di realizzazione delle opere strategiche di preminente
 interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) interventi   di   realizzazione   del  programma  nazionale  degli
 interventi  nel  settore  idrico  relativamente  alla prosecuzione
 degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1
 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per
 cento delle risorse disponibili; c) potenziamento  del  passante  di  Mestre  e dei collegamenti dello
 stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non
 inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili; d) circonvallazione  orbitale  (GRAP)  prevista  nell'intesa generale
 quadro  sottoscritta  il  24  ottobre  2003  tra Governo e regione
 Veneto  e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre
 di  cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche
 allegato  al  Documento  di  programmazione  economico-finanziaria
 2006-2009,  in  una  misura non inferiore allo 0,5 per cento delle
 risorse disponibili; e) realizzazione delle opere di cui al "sistema pedemontano lombardo,
 tangenziali di Como e di Varese", in una misura non inferiore al 2
 per cento delle risorse disponibili; f) completamento  del  "sistema  accessibilita'  Valcamonica,  strada
 statale  42  -  del  Tonale  e  della  Mendola", in una misura non
 inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili; g) realizzazione  delle opere di cui al "sistema accessibilita' della
 Valtellina",  per  un  importo pari a 13 milioni di euro annui per
 quindici anni; h) consolidamento,  manutenzione  straordinaria e potenziamento delle
 opere  e  delle infrastrutture portuali di competenza di Autorita'
 portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno
 2003,  per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno
 degli anni 2006, 2007 e 2008; i) interazione  del  passante  di  Mestre,  variante  di Martellago e
 Mirano,  di  cui  alla  tabella  1 del Programma di infrastrutture
 strategiche    allegato    al    Documento    di    programmazione
 economico-finanziaria  2006-2009, in una misura non inferiore al 2
 per cento delle risorse disponibili; l) realizzazione  del  tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico,
 viabilita'  accessoria  della pedemontana di Formia, in una misura
 non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili; m) realizzazione  delle  opere di ammodernamento della strada statale
 12,  con  collegamento alla strada provinciale 450, per un importo
 di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS; n) opere  complementari  all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento
 della  viabilita'  di adduzione e circonvallazione di Alba, in una
 misura  pari  all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore
 delle  province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di
 un terzo e di due terzi del contributo medesimo; o) interventi  per  il  restauro  e  la sicurezza di musei, archivi e
 biblioteche  di  interesse  storico,  artistico e culturale per un
 importo  di  4  milioni  di  euro  per  quindici anni, nonche' gli
 interventi di restauro della Domus Aurea.
 79.  Infrastrutture  Spa e' fusa per incorporazione con effetto dal 1°  gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti  i  beni,  diritti  e  rapporti  giuridici  attivi e passivi di Infrastrutture  Spa,  incluso  il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
 80.  L'atto  costitutivo  della  Cassa  depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.
 81.   La  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  continua  a  svolgere, attraverso   il  patrimonio  separato,  le  attivita'  connesse  agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di  entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato  articolo  75,  le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.
 82.  Nell'esercizio  delle attivita' di cui al comma 81, continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
 83.  La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene   luogo   degli  atti  e  delle  relative  iscrizioni  previste dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalita'.
 84.  Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocita/alta  capacita'", sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a   societa'   del   gruppo   contributi   quindicennali,   ai  sensi dell'articolo  4,  comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive  modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e  di  100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle  attivita'  preliminari ai lavori di costruzione, nonche' delle attivita'  e  lavori,  da  avviare  in via anticipata, ricompresi nei progetti  preliminari  approvati  dal  CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre  2003,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  16  del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee  AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, e'  concesso  a  Ferrovie  dello Stato Spa o a societa' del gruppo un ulteriore  contributo  quindicennale  di  15  milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
 85.  All'articolo  4,  comma  177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  dopo  le  parole:  "di  procedure"  sono  inserite le seguenti: "cautelari, di esecuzione forzata e".
 86.   Il  finanziamento  concesso  al  Gestore  dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale  a  copertura degli investimenti relativi alla rete  tradizionale,  compresi  quelli per manutenzione straordinaria, avviene,  a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di  contributo  in  conto  impianti.  Il  Gestore dell'infrastruttura ferroviaria   nazionale,  all'interno  del  sistema  di  contabilita' regolatoria,  tiene  in  evidenza  la  quota figurativa relativa agli ammortamenti  delle  immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La  modifica  del  sistema  di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale;  conseguentemente,  i finanziamenti di cui al comma  84,  effettuati  a  titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.
 87.  Il  costo  complessivo  degli  investimenti  finalizzati  alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori  e  degli  altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa  nonche', per il periodo di durata dell'investimento e secondo il  medesimo  profilo  di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi    al   finanziamento   dell'infrastruttura   medesima,   e' ammortizzato  con  il  metodo "a quote variabili in base ai volumi di produzione",  sulla  base  del  rapporto  tra  le  quantita' prodotte nell'esercizio  e  le quantita' di produzione totale prevista durante il    periodo   di   concessione.   Nell'ipotesi   di   preesercizio, l'ammortamento  inizia  dall'esercizio successivo a quello di termine del  preesercizio.  Ai  fini  fiscali,  le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
 88.  All'articolo  1  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente comma: "6-ter.  I  beni  immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle    societa'   dalla   stessa   direttamente   o   indirettamente integralmente  controllate si presumono costruiti in conformita' alla legge  vigente  al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle  alienazioni  di  tali  beni,  Ferrovie  dello  Stato  Spa e le societa'  dalla  stessa  direttamente  o indirettamente integralmente controllate,  entro  tre  anni  dalla data di entrata in vigore della presente   disposizione,   possono   procedere   all'ottenimento   di documentazione  che  tenga  luogo di quella attestante la regolarita' urbanistica  ed  edilizia  mancante,  in  continuita' d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa' possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione    sostitutiva    della   concessione   allegando:   a) dichiarazione  resa  ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata  dalla  documentazione  fotografica, nella quale risulti la descrizione  delle  opere  per le quali si rende la dichiarazione; b) quando  l'opera  supera  i  450  metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni  e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un  tecnico  abilitato  all'esercizio  della  professione  attestante l'idoneita'  statica  delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in  precedenza  collaudata,  tale certificazione non e' necessaria se non  e'  oggetto  di  richiesta  motivata  da  parte  del sindaco; c) denuncia   in   catasto   dell'immobile   e  documentazione  relativa all'attribuzione    della    rendita   catastale   e   del   relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per  cento  di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui  all'articolo  3,  comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione   sostitutiva   produce   i  medesimi  effetti  di  una concessione  in  sanatoria,  a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai   sensi   delle  norme  in  materia  di  controllo  dell'attivita' urbanistico-edilizia  e  lo notifichi all'interessato. In nessun caso la  dichiarazione sostitutiva potra' valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili  da  Ferrovie  dello Stato Spa e dalle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate e' attribuita la stessa facolta', ma la somma da corrispondere e' pari al triplo di quella sopra indicata".
 89.  Al  fine di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio di  funzioni che possono essere svolte piu' proficuamente da soggetti di  diritto  privato,  il  complesso  dei rapporti giuridici attivi e passivi  degli  enti  pubblici  di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,   la  cui  liquidazione  e'  stata  affidata  ad  una  societa' direttamente  controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis,  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' trasferito alla societa'  stessa.  Le  attivita'  ed  i  rapporti  giuridici attivi e passivi  cosi'  trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni  effetto  di  legge,  della  societa'.  Gli  atti concernenti il trasferimento  e  quelli  conseguenti  sono  esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato sulla base di  una relazione di stima redatta da primaria societa' specializzata scelta  di  comune  intesa  fra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del tesoro e la societa' di cui al presente comma.  L'onere  della  predetta relazione di stima e' a carico della societa' di cui al presente comma.
 90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della societa'  di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato.  La  disposizione  di  cui al presente comma non si applica ai crediti   rientranti   nell'ambito   delle   liquidazioni  gravemente deficitarie  e  delle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai  sensi  dell'articolo  9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,  n.  112,  per  le  quali la responsabilita' continua ad essere limitata all'attivo della singola liquidazione.
 91.  Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell'articolo 1 della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni  gravemente  deficitarie  ed  alle  liquidazioni  coatte amministrative,  individuate  ai  sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del  citato  decreto-legge  15  aprile  2002,  n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonche', sino alla data  stabilita  con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89. Con  il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalita' tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90.
 92.  Per  il  finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma  459,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato un contributo  quindicennale  di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.
 93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa,   delle  frodi  fiscali  e  dell'immigrazione  clandestina, rafforzando  il  controllo  economico  del  territorio,  al  fine  di conseguire  l'ammodernamento  e la razionalizzazione della flotta del Corpo  della  guardia  di  finanza, nonche' per il miglioramento e la sicurezza   delle  comunicazioni,  a  decorrere  dall'anno  2006,  e' autorizzato  un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni,  nonche'  un  contributo  annuale  di  10  milioni  di euro per quindici  anni  per  il  completamento  del  programma  di  dotazione infrastrutturale  del  Corpo,  e  la  spesa  di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.
 94.  All'articolo  43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo  le  parole:  "residenti  da  almeno  cinque anni in tali centri abitati,"  sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero  di acquisizione di immobili  ad  uso  residenziale  purche'  con  titolo di edificazione anteriore  al  17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche,  di  cui  alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile  1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale".
 95.   Sono   autorizzati   contributi   quindicennali,   ai   sensi dell'articolo  4,  comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di  30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2008  per consentire la prosecuzione del programma  di  sviluppo  e  di acquisizione delle unita' navali della classe   FREMM  (fregata  europea  multimissione)  e  delle  relative dotazioni  operative,  nonche' per l'avvio di programmi dichiarati di massima  urgenza.  I  predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle  unita'  previsionali  di  base  dello  stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive.
 96.  Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra  il  Ministero  delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia   e  delle  finanze  per  quanto  attiene  gli  aspetti finanziari,  e  Poste  italiane  Spa,  in relazione agli obblighi del servizio  pubblico  universale  per  i recapiti postali, il Ministero dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Poste italiane  Spa  l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
 97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze  connesse  con  la  proroga delle missioni internazionali di pace e' stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  provvede  ad  inviare  al  Parlamento  copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
 98.  E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8 per   la   cancellazione   del  debito  dei  Paesi  poveri  altamente indebitati,  con  un  contributo  di  euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008,  suddiviso  in euro 30 milioni per l'anno 2006, in euro 29 milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008.
 99.  E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International Finance  Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con  un  onere  pari  ad  euro  3  milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni  per  l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall'anno 2008.
 100.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' autorizzato ad erogare  ai  soggetti  competenti  contributi  quindicennali  per gli interventi  e  le  opere  di  ricostruzione  nei territori colpiti da calamita'  naturali  per  i  quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni  ovvero  intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi  dell'articolo  5  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione  dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del  Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  della  citata  legge  n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime  risorse,  per  il  completamento  degli  interventi  di cui all'articolo  3,  comma  2,  della  legge  23  gennaio  1992,  n. 32, concernente  la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del  1980-81,  e'  autorizzato  un contributo quindicennale in favore della  regione  Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno   2006,  da  destinare  al  completamento  delle  opere  di ricostruzione  dei  comuni  del  subappennino  Dauno  in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si  provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa  annua  di  26  milioni  di euro per quindici anni dei quali 10 milioni  di  euro  annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite  dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro  annui  sono  destinati  alla  prosecuzione  degli interventi di ricostruzione  nei  territori  delle  regioni  Marche e Umbria di cui all'articolo  5,  comma  1,  del decret
 |  | formazione  dei  medici  specialisti  per  l'anno  accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
 dei   ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della  ricerca, di concerto con il Ministro
 della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze"; c) all'articolo 41, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  A  decorrere  dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di
 formazione  specialistica  si  applicano  le  disposizioni  di cui
 all'articolo  2,  comma  26,  primo  periodo, della legge 8 agosto
 1995,  n.  335, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 45 del
 decreto-legge   30   settembre   2003,  n.  269,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"; d) all'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.   Agli  oneri  recati  dal  titolo  VI  del  presente  decreto
 legislativo   si   provvede  nei  limiti  delle  risorse  previste
 dall'articolo  6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e
 dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito
 dalla  legge  8  maggio  2001,  n. 188, destinate al finanziamento
 della  formazione  dei  medici  specialisti,  incrementate  di  70
 milioni  di  euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a
 decorrere dall'anno 2007"; e) all'articolo 46, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a
 decorrere   dall'anno  accademico  2006-2007.  I  decreti  di  cui
 all'articolo  39,  commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del
 limite  di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005-
 2006  si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8
 agosto 1991, n. 257".
 301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla  base  delle  finalita' annualmente individuate con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentiti il Ministro della salute  e  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca.  Il  Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli  interventi  di  edilizia  sanitaria da realizzare in ciascun anno,   in   relazione  alla  programmazione  sanitaria  nazionale  e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL e' approvata  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle  compatibilita' degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilita' e crescita.
 302.   Per   favorire   la   ricerca  oncologica  finalizzata  alla prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione,  lo  Stato  destina risorse  aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale   per   l'anno  2006,  comprensivo  anche  di  progetti  di innovazione    tecnologica    e   di   progetti   di   collaborazione internazionale.
 303.  Le  linee  generali  del  programma  di  cui al comma 302, le modalita'  di  attuazione  e  di raccordo con il programma di ricerca sanitaria  di  cui  all'articolo  12-bis  del  decreto legislativo 30 dicembre   1992,   n.   502,   e  successive  modificazioni,  nonche' l'individuazione  dei  soggetti  pubblici e privati attraverso cui il programma  straordinario e' realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
 304.  Per  la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale  di cui al comma 302 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di  euro  per  l'anno  2006,  da assegnare ai soggetti individuati ai sensi  del  decreto  del  Ministro  della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.
 305.  Per  favorire  la  ricerca  finalizzata  alla sicurezza degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, nonche' sulla salute e il benessere  degli  animali,  da  realizzare  da  parte  degli Istituti zooprofilattici  sperimentali,  nell'ambito  del programma di ricerca sanitaria  di  cui  all'articolo  12-bis  del  decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, e' riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
 306.  Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
 307.  Considerato  che i farmaci di automedicazione gia' dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1  dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  27  maggio  2005, n. 87, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: ", ad esclusione dei farmaci di automedicazione".
 308.  Per  consentire  all'ASSR  di  far  fronte, tempestivamente e compiutamente,  ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste  di  attesa,  e  in  particolare per l'attivita' di supporto al Ministero  della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonche' ai  compiti  fissati  dall'articolo  1,  comma  180,  della  legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo  2005,  il Ministro della salute puo' disporre presso l'Agenzia medesima,  su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unita' di personale  di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a  carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attivita' dell'Agenzia  prevede,  negli  anni  2006, 2007 e 2008, uno specifico piano  di  lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 309.  Al  fine  di  assicurare,  con  carattere  di continuita', la realizzazione  del  programma  di  attivita', connesso allo specifico piano  di  lavoro  finalizzato  allo  svolgimento  dei compiti per la riduzione  delle  liste  di  attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo  2  del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 115, e successive  modificazioni,  non  si  applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
 310.  Al  fine  di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione  del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20  della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi  di  programma  sottoscritti  dalle  regioni e dalle province autonome  di  Trento  e  di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni,  e  dell'articolo  2  della legge 23 dicembre 1996, n. 662,   decorsi  diciotto  mesi  dalla  sottoscrizione,  si  intendono risolti,  limitatamente  alla  parte  relativa  agli interventi per i quali  la  relativa  richiesta  di  ammissione  al  finanziamento non risulti  presentata  al  Ministero  della  salute  entro tale periodo temporale,  con  la  conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa.  La  presente  disposizione  si applica anche alla parte degli accordi  di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di  ammissione  al  finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile   al   finanziamento   entro   ventiquattro   mesi  dalla sottoscrizione  degli  accordi  medesimi,  nonche'  alla  parte degli accordi  relativa  agli  interventi  ammessi  al  finanziamento per i quali,  entro  nove  mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia   autonoma,   gli  enti  attuatori  non  abbiano  proceduto all'aggiudicazione   dei   lavori,   salvo  proroga  autorizzata  dal Ministero  della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di  inizio  dell'annualita'  di  riferimento  prevista  dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
 311.  Le  risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione di quanto  disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate  con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  utilizzate  per la sottoscrizione  di  nuovi  accordi  di  programma,  nonche'  per  gli interventi  relativi  alle  linee  di  finanziamento per le strutture necessarie  all'attivita'  liberoprofessionale  intramuraria,  per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di   ricovero   e   cura  a  carattere  scientifico,  ai  policlinici universitari,    agli    ospedali    classificati,    agli   Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote gia' assegnate  alle  singole  regioni o province autonome sul complessivo programma  di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
 312.  In  fase  di  prima  attuazione, su richiesta della regione o della  provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, puo' essere  disposto  che la risoluzione degli accordi gia' sottoscritti, di  cui  al  comma  310,  con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa,   sia   limitata  ad  una  parte  degli  interventi  previsti, corrispondente  al  65  per  cento delle risorse revocabili. Entro il termine  perentorio  di  sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  al  presente  comma,  per  l'utilizzo degli importi corrispondenti  agli  impegni  di spesa non revocati, la regione o la provincia  autonoma  trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
 313.  Per  l'attuazione  di  quanto previsto dall'articolo 58 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  in  materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal  comma  2,  lettera f), del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e  sviluppo  nel  settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata  in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad  individuare  i criteri generali per la successiva stipulazione da parte  dell'Agenzia  medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi   accordi   di   programma   che  prevedono  in  particolare l'attribuzione temporanea del "premio di prezzo" (premium price).
 314.  Gli  accordi  di programma di cui al comma 313 determinano le attivita' e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda,  tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o  potenziamento  di siti di produzione sul territorio nazionale, con il  dettaglio  di  tutti  i  parametri  e degli specifici indicatori; valore  ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto   al   personale   addetto   al   marketing;   sviluppo   di sperimentazioni  cliniche  di  fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore;  numero  ed  incremento delle procedure in cui l'Italia viene  scelta  dalle  aziende  farmaceutiche  come Paese guida per la registrazione  dei  farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita  nel  settore  farmaceutico  per  le  materie  prime  e per i prodotti finiti.
 315.  Sulla  base  degli  impegni definiti e verificabili di cui al comma  314,  viene attribuito il premio di prezzo, la cui entita' non puo'  superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti,  da riconoscere alle imprese destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi   individuano,   altresi',   le   procedure   ed  i  soggetti responsabili   per  il  monitoraggio  e  la  verifica  dei  risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.
 316.  Per le medesime finalita', l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti  da  parte  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la  determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi  anni  per  le  singole  regioni, nel rispetto del livello complessivo  di  spesa  per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma  278,  puo'  fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato  dal  comma  2,  lettera  f), dell'articolo 58 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289, fino ad un ammontare complessivo per l'anno 2006  di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  50,  comma  1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' corrispondentemente ridotta.
 317.  All'articolo  58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  le  parole da: "con decreto del Ministro  della  salute"  fino  a: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)," sono soppresse.
 318.  Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' erogato   in  parti  uguali  direttamente  agli  enti  di  formazione destinatari,  con  l'obbligo,  per  i  medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.
 319.  Per  gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione  dell'articolo  119  della Costituzione, il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  puo'  apportare  le  modifiche  alle  specifiche tecniche di cui all'allegato  A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 320.
 320.  Per  l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato  decreto legislativo n. 56 del 2000 e' ridotta del 5 per cento e,  a  decorrere  dall'anno  2003, e' ridotta di un ulteriore 1,5 per cento  per  ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali  sono  ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A), le  cui  specifiche  tecniche  possono  essere  modificate al fine di rispettare  le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi  attribuiti  ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n.  56  del  2000  e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo   1   del   medesimo   decreto  al  netto  del  gettito dell'addizionale  regionale  all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui  agli  articoli  3  e  4  del  richiamato decreto non puo' essere superiore  a  quella  riscontrata  nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
 321.   Alla   definitiva  determinazione  delle  aliquote  e  delle compartecipazioni  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4  del  decreto legislativo  18  febbraio  2000,  n. 56, si provvede nel quadro delle misure    adottate   per   l'attuazione   dell'articolo   119   della Costituzione;   conseguentemente,   il   fondo  di  garanzia  di  cui all'articolo  13  dello  stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 e' attribuito  fino  al  predetto  termine  tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  e'  commisurata  allo 0,9 per cento dall'anno 2004.
 322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in  applicazione  delle  disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte  secondo  un  piano  graduale  definito  con  decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare,  sentita la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
 323.  Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui all'articolo  5,  comma  3,  del citato decreto legislativo n. 56 del 2000  si  tiene  conto,  dall'anno 2006, delle risorse individuate ai sensi  dell'articolo  6  dello  stesso  decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato articolo 6 e' abrogato.
 324.  All'articolo  1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  le parole: "dell'aliquota definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota provvisoria".
 325.  Nel  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, dopo l'articolo 102, e' inserito il seguente: "Art.  102-bis.  -  (Ammortamento  dei beni materiali strumentali per l'esercizio   di  alcune  attivita'  regolate).  -  1.  Le  quote  di ammortamento  dei  beni  materiali  strumentali per l'esercizio delle seguenti  attivita' regolate sono deducibili nella misura determinata dalle  disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102: a) distribuzione  e  trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2,
 comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000,
 n.  164,  di  attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme
 comuni per il mercato interno del gas; b) distribuzione  di  energia  elettrica  e  gestione  della  rete di
 trasmissione  nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo
 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di
 attuazione  della  direttiva  96/92/CE recante norme comuni per il
 mercato interno dell'energia elettrica. 2.  Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per  l'esercizio  delle  attivita'  regolate  di  cui al comma 1 sono deducibili  in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il  costo  dei  beni  per la durata delle rispettive vite utili cosi' come  determinate  ai  fini  tariffari  dall'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento: a) nelle  tabelle  1  e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria
 delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n.
 166,  e  29  settembre  2004,  n.  170,  prorogata con delibera 30
 settembre   2005,  n.  206,  rispettivamente  per  l'attivita'  di
 trasporto  e  distribuzione  di  gas  naturale.  Per  i fabbricati
 iscritti  in  bilancio  entro  l'esercizio in corso al 31 dicembre
 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni; b) nell'appendice  1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio
 2004,  n.  5,  per  l'attivita' di trasmissione e distribuzione di
 energia  elettrica,  rubricata  "capitale investito riconosciuto e
 vita utile dei cespiti". 3.  Per  i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai  fini  di  cui  al  comma  2  decorre dall'esercizio di entrata in funzione,  anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e  non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le  quote  di  ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili  a  partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e,  per  i  beni  ceduti  o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo  d'imposta  in  cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso. 4.  Non  e'  ammessa  alcuna  ulteriore  deduzione  per  ammortamento anticipato  o  per una piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. 5.  Le  eventuali  modifiche  delle  vite  utili  di  cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il   gas   successivamente   all'entrata  in  vigore  della  presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili. 6.   In   caso   di   beni   utilizzati   in  locazione  finanziaria, indipendentemente  dai  criteri  di  contabilizzazione,  la deduzione delle  quote  di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione  del  reddito  imponibile  di quella concedente concorrono esclusivamente   i   proventi  finanziari  impliciti  nei  canoni  di locazione  finanziaria  determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario. 7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai   beni   classificabili   nelle   categorie  omogenee  individuate dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas. Per i beni non classificabili  in  tali  categorie continua ad applicarsi l'articolo 102. 8.   Per   i   costi   incrementativi  capitalizzati  successivamente all'entrata  in  funzione  dei  beni  di  cui  al comma 1 le quote di ammortamento  sono  determinate  in  base alla vita utile residua dei beni".
 326.  Nell'articolo  16,  terzo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, e' inserito  il  seguente:  "Per  i beni di cui all'articolo 102-bis del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi  richieste  possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile".
 327.  Le  disposizioni  dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in corso  al  31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso  articolo  102-bis  che si applicano ai contratti di locazione finanziaria  la  cui  esecuzione  inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
 328.  E'  soppresso  il  secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11-quater  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
 329.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri da adottare  entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle  sanzioni  pecuniarie,  anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 330.  Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno   delle  famiglie  e  della  solidarieta'  per  lo  sviluppo socio-economico,  e'  istituito  presso  lo  stato  di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria  di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalita' previste ai sensi della presente legge.
 331.  Per  ogni  figlio  nato  ovvero  adottato  nell'anno  2005 e' concesso un assegno pari ad euro 1.000.
 332.  Il  medesimo assegno di cui al comma 331 e' concesso per ogni figlio  nato  nell'anno  2006,  secondo  o  ulteriore  per  ordine di nascita, ovvero adottato.
 333.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  comunica per iscritto,  entro  il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona  presso  il  quale  gli  assegni  possono  essere  riscossi  con riferimento  all'assegno  di  cui  al  comma  331  e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita  o  di  adozione  con riferimento all'assegno di cui al comma 332.   Gli  assegni  possono  essere  riscossi,  in  deroga  ad  ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potesta' sui  figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche' residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un  reddito  complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di  cui  al  comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma  332,  non  superiore  ad  euro  50.000.  Per  nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita'  22  gennaio  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del  27  gennaio  1993.  La  condizione reddituale di cui al presente comma  e'  autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della riscossione  dell'assegno,  mediante  riempimento e sottoscrizione di apposita   formula   prestampata  in  calce  alla  comunicazione  del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da  verificare da parte dell'Agenzia     delle    entrate    secondo    procedure    definite convenzionalmente.  Per  l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento dell'amministrazione generale,  del  personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.
 334.  Per  le finalita' di cui ai commi da 331 a 333 e' autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006.
 335.   Limitatamente  al  periodo  d'imposta  2005,  per  le  spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla  frequenza  di  asili  nido  per un importo complessivamente non superiore  a  632  euro  annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta  una  detrazione  dall'imposta  lorda  nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 336.   Per   l'anno   2006   e'   istituito,  presso  il  Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con una dotazione di 10 milioni di euro,  un  fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta  alle  ipoteche  ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto  o  alla  costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni: a) siano di eta' non superiore a 35 anni; b) dispongano  di  un  reddito  complessivo  annuo,  ai  fini  IRPEF,
 inferiore a 40.000 euro; c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro
 a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una
 delle  forme  contrattuali  previste  dal  decreto  legislativo 10
 settembre 2003, n. 276.
 337.   Per   l'anno  finanziario  2006,  ed  a  titolo  iniziale  e sperimentale,  fermo  quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille  dell'imposta  stessa  e'  destinata  in  base  alla scelta del contribuente alle seguenti finalita': a) sostegno   del  volontariato  e  delle  altre  organizzazioni  non
 lucrative  di  utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
 legislativo  4  dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
 nonche'  delle  associazioni  di  promozione  sociale iscritte nei
 registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo
 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
 associazioni  e fondazioni riconosciute che operano nei settori di
 cui  all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
 4 dicembre 1997, n. 460; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
 338.  Resta  fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
 339.  Le  somme  corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate  sulla  base  degli  incassi in conto competenza relativi all'IRPEF,   sulla  base  delle  scelte  espresse  dai  contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
 340.  Con  decreto  di  natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del Ministro della salute, di concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto  e  le  modalita'  del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni  parlamentari  competenti relativamente alle finalita' di cui  al  comma  337,  lettera  a).  Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla riassegnazione ad apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia e delle finanze delle somme affluite  all'entrata  per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
 341.  Allo  scopo  di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel   campo   delle   biotecnologie,  nell'ambito  degli  accordi  di cooperazione  scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America,  il Presidente del Consiglio dei ministri e' autorizzato a costituire  una fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con proprio  decreto.  Al  relativo  onere si provvede mediante riduzione della  dotazione  del  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di  30  milioni  di  euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni  2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
 342.  Allo  scopo  di  rafforzare  la caratteristica del territorio rivolto  alla  riduzione  dei  danni  per l'uomo e le cose da rischio sismico,     idrogeologico-ambientale     e    vulcanico,    mediante l'individuazione   di   nuove   tecnologie  e  metodologie  avanzate, l'Istituto  di  geofisica  e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di geomorfologia   integrata   per   l'area   del  Mediterraneo  (CGIAM) provvedono   alla   predisposizione   di   metodologie   scientifiche innovative  per  la  mitigazione  dei  rischi  delle diverse aree del territorio.  A tale fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
 343.  Per  indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario,  sono  rimasti  vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia e delle finanze. Il fondo e' alimentato con  le  risorse  di  cui  al  comma  345,  previo loro versamento al bilancio dello Stato.
 344.  Ai  benefici  di  cui  al  comma  343  sono  ammessi  anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
 345.  Il  fondo e' alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti  bancari  definiti  come  dormienti  all'interno del sistema bancario  nonche'  del  comparto assicurativo e finanziario, definiti con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive modificazioni, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze; con lo stesso regolamento sono altresi' definite le modalita' di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
 346.  Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  5  gennaio  1950,  n.  180,  sono  apportate  le seguenti modificazioni: a) all'articolo  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente comma: "Le
 cessioni  degli  stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di
 cui  al  presente testo unico hanno effetto dal momento della loro
 notifica  nei  confronti  dei debitori ceduti, ad esclusione delle
 pensioni  erogate  dalle  amministrazioni  di  cui all'articolo 1,
 comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, e
 successive   modificazioni.   Tale   comunicazione   puo'   essere
 effettuata attraverso qualsiasi forma, purche' recante data certa.
 Nel  caso  delle  pensioni  e degli altri trattamenti previsti nel
 quarto   comma   e'   fatto   salvo  l'importo  corrispondente  al
 trattamento minimo"; b) all'articolo  5,  primo  comma,  e' aggiunto, in fine, il seguente
 periodo: "Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente
 testo  unico  devono  essere  conformi  a  quanto  previsto  dalla
 delibera  del  Comitato  interministeriale  per  il  credito ed il
 risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
 72  del  27  marzo  2003, e dalla vigente disciplina in materia di
 trasparenza  delle  condizioni contrattuali per i servizi bancari,
 finanziari ed assicurativi"; c) all'articolo  5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora
 il   debitore   ceduto   sia  una  delle  amministrazioni  di  cui
 all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165,  e  successive  modificazioni,  trova applicazione il decreto
 legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti
 e  alle  operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e
 altri emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del
 Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis,
 comma  2,  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro
 dieci  mesi  dalla data di entrata in vigore della stessa legge n.
 80 del 2005"; d) all'articolo  28, secondo comma, le parole: "a decorrere dal primo
 del   mese   successivo   a  quello  in  cui  ha  avuto  luogo  la
 comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui
 all'articolo 1, sesto comma"; e) all'articolo  52,  secondo  comma,  le parole: "di cui al presente
 comma"  sono sostituite dalle seguenti: "di cui al precedente e al
 presente comma"; f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: "38, primo
 e secondo comma,".
 347.  Con  il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del   decreto-legge   14   marzo   2005,   n.   35,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n. 80, sono altresi' stabilite   le  modalita'  di  accesso  alle  prestazioni  creditizie agevolate  erogate  dall'INPDAP,  senza  oneri  a carico del bilancio dello  Stato,  anche  per  i  pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono  di  trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato  Istituto,  ivi  compresa  l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma  di  cui  all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  nonche'  per  i  dipendenti  o  pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni, iscritti  ai  fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
 348.   A   favore   del   Fondo  per  il  sostegno  delle  adozioni internazionali,  istituito  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  152,  della  legge 30 dicembre  2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare,  adottato  entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  dal  Presidente del Consiglio dei ministri,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  determinati  l'entita'  e  i  criteri  del rimborso, nonche' le modalita'  di  presentazione  delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non  possono  superare  l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
 349.   Per   il  finanziamento  annuale  delle  spese  relative  al coordinamento   delle   attivita'  di  contrasto  dello  sfruttamento sessuale  e  dell'abuso  sessuale  dei  minori di cui all'articolo 17 della  legge  3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
 350. E' istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali  per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con  la  dotazione  di 2 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui  al  periodo  precedente  e'  ripartito  con decreto del Ministro dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministro dell'interno,  sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
 351.   Gli  articoli  9  e  10  della  tariffa  delle  tasse  sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28  dicembre  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.
 352.  Nella  tabella  di  cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,  relativa  agli  atti,  documenti  e  registri  esenti dall'imposta  di  bollo  in  modo  assoluto, dopo il numero 27-ter e' aggiunto il seguente: "27-quater.  Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in  Italia  di  brevetti  per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilita' e di brevetti per modelli e disegni ornamentali".
 353.   Sono  integralmente  deducibili  dal  reddito  del  soggetto erogante  i  fondi  trasferiti  per il finanziamento della ricerca, a titolo  di  contributo  o  liberalita',  dalle societa' e dagli altri soggetti  passivi  dell'imposta  sul reddito delle societa' (IRES) in favore  di  universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59,  comma  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie  pubbliche,  degli  enti  di  ricerca  pubblici,  delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la  promozione  di  attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato su proposta  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e del Ministro della  salute,  ovvero  degli  enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.
 354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma  353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul  valore  aggiunto  e  da  diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari  notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.
 355. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la  lettera  c)  e'  abrogata.  All'articolo  14 del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 e' abrogato.
 356.  All'articolo  38-quater,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel  secondo  periodo,  sono  soppresse  le parole: "recante anche
 l'indicazione  degli  estremi  del passaporto o di altro documento
 equipollente"; b) nel  terzo  periodo,  dopo le parole: "restituito al cedente" sono
 inserite le seguenti: ", recante anche l'indicazione degli estremi
 del  passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima
 di ottenere il visto doganale".
 357. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il  fondo  per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato "fondo", destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano  per  l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro  del  rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo  dei  Capi  di  Stato  e  di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonche' interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
 358.  Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i  progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere realizzati sui  presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie con  successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori  coperture  finanziarie  concordate  e  verificate  con  la Commissione  europea  in  termini  di  compatibilita' con gli impegni comunitari   in   sede  di  valutazione  del  programma  italiano  di stabilita' e crescita.
 359.  Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonche' tra gli interventi di  adeguamento  tecnologico  nel  settore  sanitario,  proposti  dal Ministro  della  salute,  con  apposite  delibere  del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi in base  alle  risorse  affluite  al  fondo,  riservando il 15 per cento dell'importo  da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
 360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi  di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
 361.  Nell'ambito  del  processo  di  armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a  carico  della  gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,  n.  88, nonche' di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal  1°  gennaio  2006 e' riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal  versamento  dei  contributi  sociali  alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
 362.  L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti  dei  datori  di  lavoro  operanti  nei settori per i quali l'aliquota  contributiva  per  assegni  per  il  nucleo  familiare e' dovuta,  tenuto  conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  in  misura inferiore a un punto percentuale,  a  valere  anche  sui  versamenti  di  altri contributi sociali  dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma  361, prioritariamente considerando i contributi per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della  legge  29  maggio  1982,  n.  297, e successive modificazioni, nonche'  il  contributo  di  cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
 363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al  sisma  del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine e' stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo  1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine  di  versamento  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma 17 dell'articolo  9  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' fissato al 30  settembre  2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 e' fissato al 1° ottobre 2006.
 364.   La   misura  dei  premi  assicurativi  dovuti  all'INAIL  e' rideterminata,  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio  2000,  n.  38, in misura corrispondente al relativo rischio medio  nazionale  tenuto  conto  dell'andamento  infortunistico delle singole  gestioni  e  dell'attuazione  della  normativa  in  tema  di prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro,  nonche'  degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire   comunque   l'equilibrio   finanziario  complessivo  delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
 365.  La  rideterminazione  di  cui  al  comma  364  e' disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai  sensi  del  comma  364  con delibera dell'istituto, approvata con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
 366.  Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro  delle attivita' produttive, con il Ministro delle politiche agricole    e    forestali,    con   il   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e  le  tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalita' di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo  di  accrescere  lo  sviluppo delle aree e dei settori di riferimento,  di  migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione,   secondo   principi   di   sussidiarieta'  verticale  ed orizzontale,  anche  individuando  modalita' di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.
 367.  L'adesione  da  parte  di  imprese  industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca e' libera.
 368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni: a) fiscali:
 1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono
 congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto
 ai fini dell'applicazione dell'IRES;
 2)  si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
 negli  articoli  117  e seguenti del testo unico delle imposte sui
 redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22
 dicembre  1986,  n.  917, relative alla tassazione di gruppo delle
 imprese residenti;
 3)  tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma
 1,  lettera  b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
 al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
 917,  sono  compresi  i  distretti  di  cui  al comma 366, ove sia
 esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da
 366 a 372;
 4)  il  reddito  imponibile  del  distretto comprende quello delle
 imprese  che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per
 la tassazione unitaria;
 5)  la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei
 tributi,  contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
 operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle
 disposizioni dei numeri seguenti;
 6)   fermo   il   disposto   dei   numeri   precedenti,  ed  anche
 indipendentemente  dall'esercizio  dell'opzione  per la tassazione
 distrettuale  o  unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono
 concordare  in  via  preventiva  e  vincolante con l'Agenzia delle
 entrate  per  la  durata  di  almeno  un  triennio il volume delle
 imposte  dirette  di  competenza  delle  imprese  appartenenti  da
 versare   in   ciascun  esercizio,  avuto  riguardo  alla  natura,
 tipologia  ed  entita'  delle imprese stesse, alla loro attitudine
 alla  contribuzione  e  ad  altri parametri oggettivi, determinati
 anche su base presuntiva;
 7)   la   ripartizione   del  carico  tributario  tra  le  imprese
 interessate  e'  rimessa  al  distretto, che vi provvede in base a
 criteri  di  trasparenza  e  parita' di trattamento, sulla base di
 principi di mutualita';
 8)  non  concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse
 le  somme  percepite  o  versate  tra  le  imprese appartenenti al
 distretto   in  contropartita  dei  vantaggi  fiscali  ricevuti  o
 attribuiti;
 9)  i  parametri  oggettivi per la determinazione delle imposte di
 cui  al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate,
 previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
 rappresentativi dei distretti;
 10)  resta  fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto
 l'assolvimento  degli  ordinari  obblighi  e adempimenti fiscali e
 l'applicazione  delle  disposizioni  penali tributarie. In caso di
 osservanza  del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a
 scopo  di  monitoraggio,  prevenzione  ed  elaborazione  dei  dati
 necessari  per  la determinazione e l'aggiornamento degli elementi
 di cui al numero 6);
 11)  i  distretti  di  cui  al comma 366 possono concordare in via
 preventiva  e  vincolante  con  gli  enti locali competenti per la
 durata  di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed
 altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
 12)  la  determinazione  di quanto dovuto e' operata tenendo conto
 della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo
 di  stimolare  la  crescita  economica  e  sociale  dei  territori
 interessati.  In  caso  di  opzione per la tassazione distrettuale
 unitaria, l'ammontare dovuto e' determinato in cifra unica annuale
 per il distretto nel suo complesso;
 13)  criteri  generali  per  la determinazione di quanto dovuto in
 base   al   concordato   vengono  determinati  dagli  enti  locali
 interessati,  previa  consultazione  delle categorie interessate e
 degli organismi rappresentativi dei distretti;
 14)    la    ripartizione    del   carico   tributario   derivante
 dall'attuazione  del  numero  7)  tra  le  imprese  interessate e'
 rimessa  al  distretto,  che  vi  provvede  in  base  a criteri di
 trasparenza  e  parita'  di trattamento, sulla base di principi di
 mutualita';
 15)  in  caso  di  osservanza  del  concordato,  i  controlli sono
 eseguiti  unicamente  a  scopo  di  monitoraggio,  prevenzione  ed
 elaborazione  dei  dati  necessari per la determinazione di quanto
 dovuto in base al concordato; b) amministrative:
 1)  al fine di favorire la massima semplificazione ed economicita'
 per  le  imprese  che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti
 possono  intrattenere  rapporti con le pubbliche amministrazioni e
 con  gli  enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso
 gli  stessi  a  procedimenti  amministrativi  per  il  tramite del
 distretto  di  cui  esse  fanno  parte.  In  tal caso, le domande,
 richieste,  istanze  ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare
 ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi
 incluse,  relativamente  a quest'ultimo, le fasi partecipative del
 procedimento,   qualora   espressamente   formati   dai  distretti
 nell'interesse  delle  imprese  aderenti  si  intendono senz'altro
 riferiti,  quanto  agli effetti, alle medesime imprese; qualora il
 distretto  dichiari  altresi'  di  avere  verificato, nei riguardi
 delle  imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei
 requisiti,  anche  di  legittimazione, necessari, sulla base delle
 leggi  vigenti,  per l'avvio del procedimento amministrativo e per
 la  partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione con
 atto  formale  ovvero  con  effetto finale favorevole alle imprese
 aderenti,   le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici
 provvedono  senza  altro  accertamento  nei riguardi delle imprese
 aderenti.  Nell'esercizio  delle  attivita'  previste dal presente
 numero,  i  distretti comunicano anche in modalita' telematica con
 le  pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di
 comunicare,  a  tutti gli effetti, con tale modalita'. I distretti
 possono  accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche
 dati  formate  e  detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
 enti  pubblici.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
 Ministro  per  la  funzione  pubblica, sono stabilite le modalita'
 applicative delle disposizioni del presente numero;
 2)  al  fine  di  facilitare  l'accesso  ai  contributi  erogati a
 qualunque  titolo  sulla  base  di leggi regionali, nazionali o di
 disposizioni  comunitarie,  le imprese che aderiscono ai distretti
 di  cui  al  comma  366  possono presentare le relative istanze ed
 avviare  i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un
 unico  procedimento  collettivo,  per  il  tramite  dei  distretti
 medesimi  che  forniscono  consulenza  ed  assistenza alle imprese
 stesse  e  che  possono,  qualora le imprese siano in possesso dei
 requisiti  per  l'accesso  ai  citati  contributi, certificarne il
 diritto.  I distretti possono altresi' provvedere, ove necessario,
 a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli
 istituti   di   credito   ed   intermediari   finanziari  iscritti
 nell'elenco  di  cui  all'articolo  106  del testo unico di cui al
 decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e successive
 modificazioni,   volte   alla   prestazione   della  garanzia  per
 l'ammontare  della  quota  dei contributi soggetti a rimborso. Con
 decreto  di  natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
 delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'  applicative  della
 presente disposizione;
 3)  i  distretti  hanno  la facolta' di stipulare, per conto delle
 imprese,  negozi di diritto privato secondo le norme in materia di
 mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile; c) finanziarie:
 1)  al  fine  di  favorire  il finanziamento dei distretti e delle
 relative  imprese,  con  regolamento  del Ministro dell'economia e
 delle finanze, sentiti il Ministro delle attivita' produttive e la
 CONSOB,  sono  individuate  le  semplificazioni,  con  le relative
 condizioni,  alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
 applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto
 crediti  concessi  da  una  pluralita'  di  banche  o intermediari
 finanziari  alle  imprese  facenti parte del distretto e ceduti ad
 un'unica societa' cessionaria;
 2)  con  il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le
 condizioni  e  le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti
 di  cui  al  numero  1)  in presenza delle quali tutto o parte del
 ricavato  dell'emissione  dei  titoli  possa  essere  destinato al
 finanziamento  delle  iniziative dei distretti e delle imprese dei
 distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
 3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile
 1999,  n.  130,  si  applicano  anche  ai crediti delle banche nei
 confronti   delle   imprese  facenti  parte  dei  distretti,  alle
 condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
 4)  le  banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti
 ai  distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non
 procedono  alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni
 di  cui  alla  legge  30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta
 agli  accantonamenti  previsti  dalle  norme  vigenti,  effettuare
 accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui
 al numero 1);
 5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei
 distretti  e  delle  imprese  che  ne fanno parte, con particolare
 riferimento  ai  progetti  di  sviluppo e innovazione, il Ministro
 dell'economia   e   delle  finanze  adotta  o  propone  le  misure
 occorrenti per:
 5.1)  assicurare  il  riconoscimento della garanzia prestata dai
 confidi  quale  strumento di attenuazione del rischio di credito
 ai  fini  del  calcolo  dei  requisiti  patrimoniali  degli enti
 creditizi,  in  vista  del  recepimento  del  Nuovo  accordo  di
 Basilea;
 5.2)  favorire  il  rafforzamento  patrimoniale dei confidi e la
 loro  operativita';  anche  a  tal  fine  i  fondi  di  garanzia
 interconsortile   di  cui  al  comma  20  dell'articolo  13  del
 decreto-legge   30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, possono
 essere  destinati  anche  alla prestazione di servizi ai confidi
 soci   ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco  speciale  di  cui
 all'articolo  107  del testo unico di cui al decreto legislativo
 1° settembre 1993, n. 385;
 5.3)  agevolare  la  costituzione  di  idonee agenzie esterne di
 valutazione  del merito di credito dei distretti e delle imprese
 che   ne   fanno  parte,  ai  fini  del  calcolo  dei  requisiti
 patrimoniali  delle banche nell'ambito del metodo standardizzato
 di  calcolo  dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in
 vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
 5.4)  favorire  la  costituzione,  da  parte  dei distretti, con
 apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento
 in  capitale  di  rischio  delle  imprese  che  fanno  parte del
 distretto; d) per la ricerca e lo sviluppo:
 1)  al fine di accrescere la capacita' competitiva delle piccole e
 medie   imprese   e   dei  distretti  industriali,  attraverso  la
 diffusione  di  nuove  tecnologie  e  delle  relative applicazioni
 industriali,  e'  costituita  l'Agenzia  per  la  diffusione delle
 tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia";
 2)  l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca
 ed    il    sistema    produttivo   attraverso   l'individuazione,
 valorizzazione  e  diffusione  di  nuove  conoscenze,  tecnologie,
 brevetti  ed  applicazioni industriali prodotti su scala nazionale
 ed internazionale;
 3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici
 e privati che ne condividono le finalita';
 4)  l'Agenzia  e'  soggetta  alla  vigilanza  della Presidenza del
 Consiglio  dei  ministri  che,  con  propri  decreti di natura non
 regolamentare,     sentiti     il    Ministero    dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della  ricerca,  il Ministero dell'economia e
 delle finanze, il Ministero delle attivita' produttive, nonche' il
 Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro
 per  l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri
 e  modalita'  per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo
 statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione della Presidenza
 del Consiglio dei ministri.
 369.  Le  norme  in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366  si  applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo  13  del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi   produttivi,   ai   sistemi   produttivi  locali,  distretti industriali  e  consorzi  di  sviluppo  industriale definiti ai sensi dell'articolo  36  della  legge  5  ottobre  1991, n. 317, nonche' ai consorzi  per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
 370.  Al  comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  sono aggiunte le seguenti parole: "anche avvalendosi delle   strutture  tecnico-organizzative  dei  consorzi  di  sviluppo industriale  di  cui  all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".
 371. Fatta salva la compatibilita' con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via sperimentale  nei riguardi di uno o piu' distretti individuati con il decreto   di  cui  al  comma  366.  Ultimata  la  fase  sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni e' in ogni caso realizzata progressivamente.
 372.  Dall'attuazione  dei  commi  da 366 a 371 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
 373.  In  considerazione  del  contenzioso in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al  comma  4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
 374.  Il  comma  8  dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dai seguenti: "8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2006  le domande di iscrizione e annotazione  nel  registro  delle  imprese  e nel REA presentate alle Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura dalle imprese  artigiane, nonche' da quelle esercenti attivita' commerciali di  cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  hanno  effetto,  sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti. 8-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  8, il Ministero delle attivita'  produttive  integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali,  secondo  le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio,  industria,  artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema   informatico,   trasmettono   agli   enti  previdenziali  le risultanze  delle  nuove  iscrizioni,  nonche'  le cancellazioni e le variazioni  relative  ai  soggetti  tenuti  all'obbligo contributivo, secondo  modalita'  di  trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro   trenta   giorni  dalla  data  della  trasmissione,  gli  enti previdenziali  notificano  agli  interessati  l'avvenuta iscrizione e richiedono  il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili  per  il  tramite  della  infrastruttura  tecnologica del portale www.impresa.gov.it. 8-ter.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni  del  presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei  contributi,  sono  esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta  di  iscrizione  agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro   delle   imprese  anche  in  riferimento  alle  domande  di iscrizione,  cancellazione  e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006. 8-quater.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato".
 375.  Al  fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive,  adottato  d'intesa  con i Ministri dell'economia e delle finanze  e  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, sono definiti i criteri  per  l'applicazione  delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente  svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della  fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
 376.  Con  l'obiettivo  di  sostenere  lo  sviluppo  economico  del Mezzogiorno  e' costituita, in forma di societa' per azioni, la Banca del  Mezzogiorno,  di seguito denominata "Banca". Entro trenta giorni dalla  data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di  cui  al  comma  377,  e'  istituito  il comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.
 377.  In  armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati: a) lo  statuto della Banca, ispirato ai principi gia' contenuti negli
 statuti dei banchi meridionali e insulari; b) il  capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo
 le   ordinarie   procedure   e   con   criteri   di   trasparenza,
 all'azionariato  popolare diffuso, con previsione di un privilegio
 patrimoniale  per  i  vecchi  soci  dei banchi meridionali. Stato,
 regioni,   province,   comuni,  Camere  di  commercio,  industria,
 artigianato  e  agricoltura,  altri  enti  e  organismi  hanno  la
 funzione di soci fondatori; c) le   modalita'  per  provvedere,  attraverso  trasparenti  offerte
 pubbliche,  all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i
 limiti  delle  necessita' operative della stessa Banca, di rami di
 azienda gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari; d) le  modalita'  di  accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
 internazionali,   in  particolare  con  riferimento  alle  risorse
 prestate  da  organismi  sopranazionali per lo sviluppo delle aree
 geografiche sottoutilizzate.
 378.  E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
 379. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla  lettera g), prima della parola: "strumenti" sono inserite le
 seguenti: "prodotti e"; b) alla  lettera  h),  dopo  la  parola:  "titoli"  sono  inserite le
 seguenti: "e prodotti finanziari".
 380. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima  della parola: "strumenti" sono inserite le seguenti: "prodotti e".
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 |  | "Per  le  sigarette,  le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare". 551.  Con  provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, tenuto  anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi  di  vendita  al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti  ai  sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825,  e successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota di base  della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma  1,  del  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.
 552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali,    l'autorizzazione   alla   stipula   di   contratti   di collaborazione  coordinata  e  continuativa  di  cui  al comma 188 e' estesa  anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite  di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.
 553.  Per  accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la  realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
 554.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  in  via  sperimentale, un Fondo per le spese sostenute  dalle  famiglie  per  le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, e' fissata nel limite di 25 milioni di euro.
 555.  Le  risorse  assegnate  al  Fondo  di  cui  al comma 554 sono successivamente  ripartite  tra  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalita'.
 556.  Al  fine  di  prevenire  fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Dipartimento nazionale  per  le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  l'"Osservatorio  per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze".  Presso  il Dipartimento di cui al presente comma e' altresi' istituito il "Fondo nazionale per le comunita' giovanili" per favorire le attivita' dei giovani in materia di sensibilizzazione e  prevenzione  del  fenomeno  delle  tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 e' fissata in 5 milioni di euro che,  nella  misura  del  5  per  cento, e' destinata ad attivita' di comunicazione,  informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra  giovani  e  tossicodipendenza  con  particolare riguardo a nuove forme  di  associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il disagio  giovanile  legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento  del Fondo viene destinato alle comunita' giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il  Ministro  dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto,  di  natura  non  regolamentare, vengono determinati anche i criteri  per l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze.
 557.  Per  la  raccolta  ed  elaborazione  dei  dati  occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche   per   mantenere  aggiornata  e  confrontabile  l'informazione ambientale  di  cui  agli  articoli  8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  195,  di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento   europeo  e  del  Consiglio,  del  28  gennaio  2003,  in conformita'  ai  principi  e  criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della  legge  15  dicembre  2004, n. 308, e' disposta la prosecuzione delle  attivita'  gia' convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale  dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del territorio per le proprie finalita' istituzionali. Con  regolamento  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio,  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono definiti, in conformita' alla convenzione  in  essere,  criteri  e  modalita'  di funzionamento per regolamentare   la   prosecuzione   delle   suddette  attivita'.  Per l'attuazione  delle suddette finalita' viene annualmente destinata, a valere  sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del suolo e  tutela  ambientale", una somma non inferiore all'1 per cento e non superiore  al  2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di  spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalita' ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
 558.  All'articolo  2  del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione  sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori  delle  poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi  tra  aprile  ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15   per  cento  dell'organico  aziendale,  riferito  al  1°  gennaio dell'anno   cui  le  assunzioni  si  riferiscono.  Le  organizzazioni sindacali  provinciali  di  categoria  ricevono  comunicazione  delle richieste  di  assunzione  da  parte delle aziende di cui al presente comma".
 559.  All'articolo  145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  dopo  le  parole:  "servizi  radiotelevisivi"  sono inserite le seguenti:   "nonche'   alle  singole  emittenti  radiofoniche  locali risultanti    dalla   graduatoria   formata   dal   Ministero   delle comunicazioni".
 560.  Il  comma  3-bis  dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il  completamento  della  rete  di  telecomunicazione  GSM-R dedicata esclusivamente   alla   sicurezza   ed   al  controllo  del  traffico ferroviario,  nonche'  al  fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area  immediatamente  limitrofa  dei relativi impianti ed apparati si procede  con  le  modalita'  proprie  degli  impianti  di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori  di  attenzione  e  degli  obiettivi  di  qualita',  stabiliti uniformemente  a  livello  nazionale  in  relazione al disposto della legge   22   febbraio  2001,  n.  36,  e  relativi  provvedimenti  di attuazione".  Le  disposizioni  del  comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto  legislativo  n.  259  del 2003, come sostituito dal presente comma,  si  applicano  anche  ai  procedimenti  in corso alla data di entrata   in   vigore   della  presente  legge,  riguardanti  sia  le installazioni  gia'  realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero   non   ancora  attivate,  comunque  avviati  ai  sensi  della previgente normativa.
 561.  All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e  successive  modificazioni,  dopo  la lettera p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti: "p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679; p-sexiesdecies)  aree  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995".
 562.  Al  fine  della  progressiva  estensione  dei  benefici  gia' previsti  in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a  tutte  le  vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564,  e'  autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
 563.  Per  vittime  del  dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo  3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri   dipendenti   pubblici   deceduti   o   che   abbiano   subito un'invalidita'    permanente    in    attivita'    di    servizio   o nell'espletamento  delle  funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego
 internazionale  non  aventi,  necessariamente,  caratteristiche di
 ostilita'.
 564.  Sono  equiparati  ai  soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua  il  decesso,  in  occasione  o  a  seguito  di  missioni di qualunque  natura,  effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che  siano  riconosciute  dipendenti  da  causa  di  servizio  per le particolari condizioni ambientali od operative.
 565.  Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo  di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
 566.   Per  assicurare  la  partecipazione  alle  reti  globali  di monitoraggio   climatico   e  ambientale  nell'ambito  del  programma promosso  dall'Organizzazione  delle Nazioni Unite "Atmospheric Brown Cloud"  e  "SHARE-Asia",  anche  ai  fini  delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo   sviluppo  sostenibile  nelle  regioni  montane  nel  quadro  del Partenariato  internazionale  delle  Nazioni  Unite,  e' assegnato al Consiglio  nazionale  delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2006.  Il  Comitato di cui al decreto legislativo  7  maggio  1948,  n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio  di  informazioni  tra  il CNR e il Ministero delle politiche agricole  e  forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma SHARE-Asia.
 567.  Per  i  lavoratori  marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza  per  il  settore  marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata  dell'esposizione  all'amianto  sono  accertate  e certificate dall'IPSEMA.  Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione  gia' presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
 568.   Ai   fini   del   contenimento   delle   spese  di  ricerca, potenziamento,  ammodernamento,  manutenzione  e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa  l'Arma  dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga  alle  norme  sulla  contabilita'  generale  dello Stato e nel rispetto  della  legge  9  luglio  1990,  n.  185,  e'  autorizzato a stipulare  convenzioni  e  contratti  per  la  permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
 569.  Con  decreto  del  Ministero della difesa, di concerto con il Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate  le condizioni  e  le  modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle  prestazioni,  nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.
 570. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali  ed  interforze,  anche  a  valenza  internazionale, e specialmente  europea,  idonei  a  promuovere  qualificati livelli di partecipazione  competitiva  dell'industria nazionale, e' autorizzata la  spesa  annua  di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno  2006  per  l'erogazione  di  contributi  pluriennali  alle imprese  nazionali  di  riferimento,  ai sensi dell'articolo 4, comma 177,   della   legge   24   dicembre   2003,  n.  350,  e  successive modificazioni.
 571.  Lo  stanziamento  di cui al comma 570 e' iscritto nell'ambito delle  unita'  previsionali  di  base  dello  stato di previsione del Ministero   della   difesa   il   quale   con  propri  atti  provvede all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei contributi   sia   delle   imprese   nazionali   di  riferimento  cui corrispondere i contributi stessi.
 572.  Per  l'anno  2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione  delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro  ulteriori  aree  all  digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonche' degli abbonati che dimostrino di essere  titolari  di  abitazione  nelle  medesime  aree attraverso il pagamento  dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato  idoneo  a  consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo  per  l'utente  e  per  il  fornitore  di contenuti, di segnali televisivi  in tecnica digitale, e' riconosciuto un contributo pari a 90  euro  per  i  casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006. Il  contributo  e'  riconosciuto  a  condizione  che sia garantita la fruizione  diretta  e  senza  restrizione  dei contenuti e servizi in chiaro  e  che  siano fornite prestazioni di interattivita', anche da remoto,   attraverso   interfacce   di   programmi   (API)  aperte  e riconosciute  tali,  conformi  alle  norme  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'  europee  ai sensi dell'articolo 18 della direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo  2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i  servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonche' a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica   commutata,   sia  supportato  da  un  modem  abilitato  a sostenere,  per tale tipo di accesso, la classe di velocita' V90/V92, fino  a 56 Kbits ovvero una velocita' almeno equivalente per le altre tecnologie   trasmissive  di  collegamento  alle  reti  pubbliche  di telecomunicazioni.  Ai  titolari  di  alberghi,  strutture ricettive, campeggi  ed  esercizi  pubblici  situati  nelle aree all digital, il contributo  e'  riconosciuto  per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione  del pubblico. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
 573.  La  concreta  applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa  tra  lo  Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche  la  ripartizione,  tra  i  comuni  interessati,  delle risorse finanziarie  gia'  stanziate  sulla  base  dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire  all'intesa  e  far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.
 574.  Nei  casi  di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto  1990, n. 250, qualora siano presentate piu' domande, tutte le imprese  editrici  interessate  decadono  dal  diritto di accedere ai contributi.  I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla  legge  7  agosto  1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge   6   agosto  1990,  n.  223,  e  successive  modificazioni,  e all'articolo  7,  comma  13,  della  legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del  tasso  programmato  di  inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.
 575.  Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248, e' abrogato. Conseguentemente, all'articolo 11-bis,  comma  1,  del  medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  dopo  le parole: "222 milioni per l'anno 2005" sono inserite le seguenti: "e di euro 5 milioni per l'anno 2006".
 576.  All'articolo  1,  comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  dopo  le  parole:  "societa'"  sono  inserite  le seguenti: "di cartolarizzazione, associazioni riconosciute".
 577.  I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con   modificazioni,   dalla   legge   24   novembre  2003,  n.  326, relativamente  ai  quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005,  le  procedure  di  trasferimento conseguenti all'esercizio del diritto  di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle  amministrazioni  dello  Stato  per  le  quali gli stessi hanno esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione  pubblica,  su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni  interessate, sono individuate le unita' di personale destinate  a  ciascuna  di  tali  amministrazioni  nonche' la data di decorrenza   degli   effetti  giuridici  ed  economici  del  relativo transito.
 578.  Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire  continuita'  alle  iniziative  di sviluppo tecnologico del Paese  e  per  l'alta  formazione  tecnologica,  favorendo  cosi'  lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, e' autorizzata la spesa di 44  milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100  milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' soppresso.
 579.  Per  il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche   attraverso   l'incentivazione  delle  forme  di  raccolta  di finanziamenti   per   le   stesse   necessarie   al   rilancio  degli investimenti,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato  ai  sensi  dell'articolo  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito che possono  essere  emessi  dalle  societa'  per azioni a ristretta base azionaria,  rappresentati  da  titoli  a medio e lungo termine con un tasso  di  interesse  prefissato  secondo  le ordinarie condizioni di mercato  e  non  rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito.  Con  lo  stesso  decreto,  nel  rispetto  del principio di invarianza   del   gettito   fiscale   complessivo,   possono  essere disciplinate   anche  particolari  forme  di  incentivi  fiscali  per certificati  di  deposito  emessi  dagli  istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.
 580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003,   n.  189,  ha  attribuito  compiti  relativi  alla  promozione dell'attivita' sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento  di  tutte  le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso  un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007  e  2008,  per  la  promozione  della pratica sportiva di base e agonistica.
 581.  Al  fine  di  garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  industriali  nel  settore oncologico  svolte  da  strutture  di  eccellenza  specializzate  nel settore,  e'  destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle  risorse  del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 582.  L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali  relativi  agli  anni  2004  e  2005, disponibili nel proprio bilancio  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte  a  spese  di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  l'ENAC  comunica  l'ammontare  delle disponibilita' di cui al presente  comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua,  con  proprio  decreto,  gli  investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
 583.  Al  fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualita', i soggetti  di  cui  al  comma  586, di seguito denominati "promotori", possono  presentare  alla  regione interessata proposte relative alla realizzazione  di  insediamenti  turistici  di  qualita' di interesse nazionale,  anche  tramite  concessione  di beni demaniali marittimi, esclusi   quelli  sui  quali  sussistono  concessioni  con  finalita' turistico-ricreative  gia'  operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1,  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  400,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
 584.  Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993, n. 494. La misura del canone e' determinata dall'atto di  concessione.  Una  quota  degli introiti dei canoni e' attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al  territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai  commi  da  583  a  593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.
 585.  Gli insediamenti turistici di qualita' di cui ai commi da 583 a  593  sono  caratterizzati  dalla  compatibilita' ambientale, dalla capacita'  di  tutela  e  di  valorizzazione  culturale  del  tessuto circostante  e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei  servizi  erogati  e dalla idoneita' ad attrarre flussi turistici anche  internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai  commi  da  583  a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale  mediante  l'assunzione  di  un  numero  di addetti non inferiore  a  250  unita'.  La  realizzazione  e  la  gestione  degli insediamenti  per  il  turismo di qualita' sono effettuate secondo le procedure  di  cui  ai  commi  da  586  a  593  e  ferme  restando le disposizioni  di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 586.  Possono  presentare  le proposte di cui al comma 583 gli enti locali  territorialmente  competenti,  anche associati, i soggetti di cui  all'articolo  10  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e successive   modificazioni,  associati  con  gestori  di  servizi  ed eventualmente  consorziati e associati con enti finanziatori, nonche' i  soggetti  dotati  di  idonei  requisiti  tecnici,  organizzativi e finanziari,  definiti  da  apposito  regolamento  da  adottare  entro sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 587.  Le  proposte  devono  comprendere  lo  studio di fattibilita' ambientale,  il  piano  finanziario degli investimenti, l'adeguamento del  sistema  complessivo  dei  servizi  che  interessano  l'area, in particolare  nel  settore  della  mobilita', nonche' la previsione di eventuali  infrastrutture  e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo  modelli  definiti  dal  regolamento  di cui al comma 586. La realizzazione  di  infrastrutture  e  di servizi connessi puo' essere affidata   allo   stesso   soggetto   realizzatore  dell'insediamento turistico.  In  tale  caso  si  applicano  le  disposizioni stabilite dall'articolo  104,  comma  4,  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilita'  e della qualita' costruttiva, urbanistica e ambientale, nonche' della qualita' progettuale, della funzionalita', del costo di gestione  e  di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la  realizzazione  degli  impianti  e  delle  infrastrutture  e opere pubbliche  connesse.  Sono  comunque  valutate  in via prioritaria le proposte  che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.
 589.  La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente,  e  sentiti  i promotori che ne facciano richiesta, provvede,  entro  i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che  ritiene  di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni  e  alle  province  competenti  per  territorio,  al Ministero dell'economia  e  delle  finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e   le  attivita'  culturali  e  a  tutte  le  altre  amministrazioni competenti  a  rilasciare  permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
 590.   Le   amministrazioni   interessate   rimettono   le  proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla  ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in  caso  di  procedura  ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro  trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni  interessate  possono presentare motivate proposte di adeguamento  o  richieste  di prescrizioni. La mancata presentazione, entro   il   termine   previsto,   di  osservazioni  o  richieste  di prescrizioni  ha  l'effetto  di  assenso  alla  proposta.  La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni  interessate  di  un  accordo  di programma, ai sensi dell'articolo  34  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 591.  La  stipula  dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione,  approvazione  e parere comunque denominato, consente la  realizzazione  e  l'esercizio  di  tutte  le opere, prestazioni e attivita'  previste  nella  proposta  approvata,  e  ha  l'effetto di determinare  le  eventuali  e  conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici  e  di  sostituire  le concessioni edilizie, nel rispetto delle  condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.  267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni  di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 592.  Nel caso di piu' proposte relative alla stessa concessione di beni  demaniali  la  regione,  prima  della  stipula  dell'accordo di programma,  indice  una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata  dal  promotore,  secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni.
 593.  Per  promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi   da   583  a  592,  i  comuni  interessati  possono  prevedere l'applicazione  di  regimi  agevolati  ai  fini del contributo di cui all'articolo  16  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, nonche' l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili  di  cui  all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
 594.  Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  e' autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui all'articolo  3,  comma  22,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati   ad   accelerare  le  procedure  di  liquidazione  degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
 595.  Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto  divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al  medesimo  termine  il  personale  a  tempo  determinato  non puo' superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.
 596.  Per  l'anno  2006  i contratti di collaborazione coordinata e continuativa  stipulati  nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unita'.
 597.  Ai  fini  della  valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio  degli  Istituti  autonomi  per le case popolari, comunque denominati,  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  sono  semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti  medesimi.  Il  decreto, da emanare  previo  accordo  tra Governo e regioni, e' predisposto sulla base  della  proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  delle politiche sociali,  dell'economia  e  delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti  da  presentare  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 598.  I  principi  fissati  dall'accordo  tra  Governo  e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che: a) il  prezzo  di vendita delle unita' immobiliari sia determinato in
 proporzione  al  canone  dovuto e computato ai sensi delle vigenti
 leggi  regionali,  ovvero,  laddove non ancora approvate, ai sensi
 della legge 8 agosto 1977, n. 513; b) per  le  unita'  ad  uso  residenziale sia riconosciuto il diritto
 all'esercizio    del   diritto   di   opzione   all'acquisto   per
 l'assegnatario  unitamente  al proprio coniuge, qualora risulti in
 regime  di  comunione  dei beni; che, in caso di rinunzia da parte
 dell'assegnatario,  subentrino,  con  facolta'  di  rinunzia,  nel
 diritto   all'acquisto,  nell'ordine:  il  coniuge  in  regime  di
 separazione  dei  beni,  il  convivente  more  uxorio  purche'  la
 convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli
 non conviventi; c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di
 nuovi  alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti
 da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il
 recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di
 famiglie in particolare stato di bisogno.
 599.  Agli  immobili  degli  Istituti  proprietari, che ne facciano richiesta   attraverso  le  regioni,  si  applicano  le  disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
 600. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi  di  dismissione  immobiliare,  gli  enti  e  gli  Istituti proprietari    possono    affidare    a    societa'   di   comprovata professionalita'   ed   esperienza   in  materia  immobiliare  e  con specifiche   competenze   nell'edilizia   residenziale  pubblica,  la gestione    delle    attivita'   necessarie   al   censimento,   alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.
 601.   Gli   importi   da  iscrivere  nei  fondi  speciali  di  cui all'articolo  11-bis  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo   6  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il finanziamento  dei  provvedimenti  legislativi che si prevede possano essere  approvati  nel  triennio  2006-2008, restano determinati, per ciascuno  degli  anni  2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle  A  e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo  speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
 602.  Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio  2006  e  triennio  2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
 603.  Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa  per  il  rifinanziamento  di norme che prevedono interventi di sostegno  dell'economia  classificati  fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
 604.  Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5  agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
 605.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione alle autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
 606.  A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa in conto capitale recate  da  leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  possono assumere impegni nell'anno  2006,  a  carico  di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita'  indicati  per  ciascuna  disposizione  legislativa in apposita  colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti   nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle  autorizzazioni medesime.
 607.  In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari  di  leggi  di  spesa  sono  indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
 608.  In  applicazione  dell'articolo  46,  comma 4, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  le  autorizzazioni  di  spesa e i relativi stanziamenti  confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
 609.  La  copertura  della  presente  legge per le nuove o maggiori spese   correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le  nuove finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte corrente  viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
 610.  Le  disposizioni  della presente legge sono applicabili nelle regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
 611.  Le  disposizioni  della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
 612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3613): Presentato dal  Ministro  dell'economia e delle finanze (Tremonti) il
 30 settembre 2005. Assegnato alla  5ª  commissione  (Bilancio),  in sede referente, l'11
 ottobre 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 2'ª, 3ª, 4ª,
 6ª,  7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per
 le questioni regionali. Esaminato dalla  5ª commissione il 13 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 -
 28 - 31 ottobre 2005; 1° - 2 - 3 - 4 e 10 novembre 2005. Relazione scritta  annunciata il 7 novembre 2005 (atto n. 3613-3614-A
 relatori sen. Azzolini e Ciccanti). Esaminato in  aula  l'11 ottobre 2005, 7 - 8 - 9 e 10 novembre 2005 e
 approvato l'11 novembre 2005.
 Nella seduta dell'11 ottobre 2005 e' stato effettuato lo stralcio dell'art. 2 che forma l'atto S. 3613 bis; dell'art. 60 (commi 1, 2 e 3) che forma l'atto S. 3613 ter;
 dell'art.  61 che forma l'atto S. 3613 quater; dell'art. 62
 che forma l'atto S. 3613 quinquies.
 Camera dei deputati (atto n. 6177): Assegnato alla  V  commissione (Bilancio, tesoro, programmazione), in
 sede  referente,  il  16  novembre  2005,  con pareri delle
 commissioni  I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
 XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla  V  commissione  il  22  - 23 - 24 - 29 e 30 novembre
 2005; 1° - 2 - 5 - 6 - 7 e 14 dicembre 2005. Esaminato in aula il 12 - 13 - 14 - 15 e 19 dicembre 2005 e approvato
 con modificazioni, il 20 dicembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3613-B): Assegnato alla  5ª  commissione  (Bilancio), in sede referente, il 20
 dicembre  2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª,
 6ª,  7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per
 le questioni regionali. Esaminato dalla 5ª commissione il 20 e 21 dicembre 2005. Esaminato in aula il 21 e approvato il 22 dicembre 2005.
 Avvertenza: In supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
 del  13 gennaio 2006 si procedera' alla ripubblicazione del
 testo  della  presente legge corredato delle relative note,
 ai   sensi   dell'art.  8,  comma  3,  del  regolamento  di
 esecuzione   del   testo  unico  delle  disposizioni  sulla
 promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
 Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
 della   Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
 Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 |  | Allegato 
 ---->   Vedere elenchi e allegati da pag. 113 a pag. 144   <----
 
 ---->   Vedere prospetto e tabelle da pag. 145 a pag. 226   <----
 |  |  |