Gazzetta n. 302 del 2005-12-29
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 17 novembre 2005, n. 269
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

e con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 31, che prescrive che sono adottate per ciascun tipo di attivita', con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', le norme che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attivita' di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, recante regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, recante regolamento di approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che i residui del carico siano in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero;
Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della Marpol 73 (convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare con allegati adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente le imposte sulla produzione e sui consumi per il settore degli oli minerali e relative sanzioni penali e amministrative;
Visti il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 52, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 52;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive 91/689/CEE e 98/34/CE;
Sentito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 26 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 25 luglio 2005;
Ritenuto di non dover accogliere la richiesta di soppressione dell'articolo 2, in quanto il medesimo contiene i principi generali, al pari del soprarichiamato decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, e soddisfa una richiesta formulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota UL/2005/6134 del 2 settembre 2005;
A d o t t a:

il seguente regolamento

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le procedure semplificate per le attivita' di recupero dei seguenti rifiuti pericolosi:
a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);
b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Marpol;
c) acque di sentina delle navi.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 9, il presente regolamento si applica esclusivamente alle attivita' di recupero svolte presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.
3. Per la terminologia riportata nel presente regolamento si rinvia alle definizioni contenute nel decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni. ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:

- L'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono
comunque garantire un elevato livello di protezione
ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e devono garantire che i
tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle
procedure semplificate le attivita' di trattamento termico
e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi
di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del
16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici
produttivi che utilizzano per la combustione comunque
rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all'allegato II del
regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli
periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal
presente capo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche
ed integrazioni.
Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art.
21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002,
n. 161, recante: «Regolamento attuativo degli articoli 31 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»,
relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e'
possibile ammettere alle procedure semplificate, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2002, n. 177.
- L'art. 1 del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n.
148, recante: «Regolamento recante approvazione del modello
dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli
articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110, e' il
seguente:
«Art. 1. - 1. Sono approvati i modelli di registro di
carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e
B.
2. Il registro di carico e scarico e' composto da fogli
numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere
compilato secondo le modalita' indicate nell'allegato C -
Descrizione tecnica.
3. I registri di carico e scarico tenuti mediante
strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo
continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata
con la cadenza prevista per le diverse categorie di
operatori dall'art. 12, comma 1, del decreto legisltivo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed
integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli
organi di controllo.
4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i
produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facolta' di
adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico anche con i seguenti registri, scritture e
documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
197, n. 600, e successive modificazioni;
c) altri registri o documentazione contabile la cui
tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
5. I registri, la documentazione e le scritture
contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4
possono sostituire i registri di carico e scarico a
condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati
dal formulario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da
annotarsi con la cadenza stabilita dall'art. 12, comma 1,
del citato decreto legislativo e secondo le modalita'
indicate nell'allegato C:
a) data di produzione o di presa in carico e di
scarico del rifiuto, il numero progressivo della
registrazione e la data in cui il movimento viene
effettuato;
b) le caratteristiche del rifiuto;
c) le quantita' dei rifiuti prodotti all'interno
dell'unita' locale o presi in carico;
d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
e) il numero del formulario che accompagna il
trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad
operazioni di recupero o di smaltimento;
f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci
si avvale.
6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai
sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al
comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista
dalla normativa vigente per le scritture contabili.».
- L'art. 10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
182, recante: «Attuazione della direttiva 2000/59/CE
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi ed i residui del carico», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168, e' il
seguente:
«Art. 10 (Conferimento dei residui del carico). - 1. Il
comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i
residui del carico ad un impianto di raccolta di cui
all'art. 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni
della convenzione Marpol n. 73/1978.
2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati
al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa
vigente.
3. Le tariffe per il conferimento dei residui del
carico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), sono poste
a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli
impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate
dall'Autorita' competente in conformita' alle disposizioni
di cui all'allegato IV.
4. Il conferimento dei residui del carico e'
considerato come immissione in libera pratica ai sensi
dell'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
12 ottobre 1992, del Consiglio, che istituisce un codice
doganale comunitario. Le autorita' doganali non esigono la
presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'art.
45 del codice doganale comunitario.».
- L'art. 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, recante: «Proroga dei termini previsti da disposizioni
legislative», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge con
modificazioni dall'art. 1, legge 17 febbraio 2004, n. 47
(Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2004, n. 48), e' il
seguente:
«Art. 10-bis (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del
carico). - 1. L'entrata in vigore del comma 2, dell'art. 2
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e'
differita fino all'entrata in vigore della specifica
normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul
territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero
delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna,
le predette navi possono continuare a conferire dette acque
agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono
tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
effettuare una comunicazione di attivita' all'autorita'
competente di cui al decreto legislativo 5 febraio 1997, n.
22.
2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui
al comma 1, presso gli stessi impianti nonche' presso le
aziende autorizzate dalle autorita' competenti, i mezzi
navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di
sentina, nonche' i mezzi navali di disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il
recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con
autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 21 maggio
1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalita'
indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al
trattamento delle acque reflue industriali.
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute
idonee, ai fini della quantificazione dei residui del
carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.».
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 recante: «Ratifica
ed esecuzione della convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo di intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n.
292, supplemento ordinario.
- La legge 4 giugno 1982, n. 438, recante: «Adesione ai
protocolli relativi alle convenzioni internazionali
rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in
mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978»,
e loro esecuzione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 1982, n. 193, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1992, n. 504,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279,
supplemento ordinario.
- L'art. 52 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 1327,
recante il «Codice della navigazione», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, edizione
speciale, e' il seguente:
«Art. 52 (Impianto ed esercizio di depositi e
stabilimenti). - Le concessioni per l'impianto e
l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano
situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio
marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque
collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono
fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.
Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di
depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive e'
richiesta inoltre l'autorizzazione del Ministro per le
comunicazioni.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti
predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia
stabilite dall'autorita' marittima. L'impianto e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo
comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in
materia.».
- L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del
Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione
(Navigazione marittima)» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del
12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31
dicembre 1991.
- La Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di
informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. L 204 del 21 luglio 1998.
Note all'art. 1:
- L'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' il seguente:
«Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di
attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre
quarantacinque giorni dal termine del periodo di
sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di
cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994
del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
n. 212, e nell'allegato 1 al decreto ministeriale
16 gennaio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
a tal fine si considerano valide ed efficaci le
comunicazioni gia' effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione
dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
all'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo
non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti
urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di
materia prima e di produzione di composti di qualita' dai
rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel
rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) (omissis).
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti
delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e
misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica,
tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite
norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli
articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative
norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo
smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai
rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla
Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva non localizzati presso gli impianti dove sono
effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti
devono essere avviati alle predette operazioni.».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e'
riportato nelle note alle premesse.



Art. 2.
Principi generali

1. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1 ammessi alle procedure semplificate non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1 operano nel rispetto delle norme vigenti in particolare in materia di:
a) tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
b) tutela della qualita' dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni;
c) etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
3. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero devono, inoltre, essere conformi alle norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute umana e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti, con particolare riguardo al proprio settore di attivita'.
4. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero devono garantire l'ottenimento di materie prime o di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore nelle forme usualmente commercializzate.



Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, recante: «Attuazione delle direttive numeri
80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in
materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, supplemento
ordinario.



Art. 3.
Requisiti soggettivi

1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, da adottare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari delle societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di societa' commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocita':
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonche' della sospensione della pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.



Note all'art. 3:
- L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' riportato nelle note all'art. 1.
- L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' il seguente:
«Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo
Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento
necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare
ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche'
l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei
rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la
movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure
per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre la
pericolosita' degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che
presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o
particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la
riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione
dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni,
anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il
recupero di materia prima dai rifiuti, nonche' per
promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
ed il loro impiego da parte della Pubblica amministrazione
e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei
servizi di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la
elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il
coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione
dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche
tipologie di rifiuti, nonche' delle norme e delle
condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate
di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attivita'
di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei
prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di
talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e
qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai
rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e
5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle
capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle
attivita' di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto
nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
definizione del formulario di cui all'art. 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che
per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'art. 12 e la definizione delle modalita' di tenuta
dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali
documenti sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art.
44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente
decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge
19 ottobre 1984, n. 74, e successive modifiche e
integrazioni, del prodotto di qualita' ottenuto mediante
compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con
raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti
nelle acque marine in conformita' alle disposizioni
stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni
internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e'
rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro
delle politiche agricole, su proposta dell'autorita'
marittima nella cui zona di competenza si trova il porto
piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave
con il carico di rifiuti da smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma
2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria
del commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche',
quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed
il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e
dei trasporti e della navigazione.».
- L'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
recante: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n.
327, e' il seguente:
«Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non
abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza
pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli
articoli seguenti, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo'
essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale.».



Art. 4.
Comunicazione di inizio attivita'

1. I soggetti che effettuano o che intendono effettuare le attivita' di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, negli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, trasmettono alla provincia competente per territorio, la comunicazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, contenente tra l'altro:
a) gli estremi dei provvedimenti amministrativi rilasciati dall'Autorita' marittima o dall'Autorita' portuale ai fini dell'esercizio dell'impianto, ove previsti;
b) le tipologie, le caratteristiche e la quantita' annua dei rifiuti che, nel rispetto della potenzialita' dell'impianto, si intendono recuperare;
c) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attivita' di recupero.
2. Alla comunicazione e' allegata la dichiarazione di rispetto delle norme tecniche contenute nel presente regolamento.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.



Note all'art. 4:
- L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' riportato nelle note all'art. 1.



Art. 5.
Individuazione dei rifiuti

1. L'allegato 1 definisce le tipologie dei rifiuti pericolosi e, per ciascuna tipologia, i relativi metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate ai sensi del presente regolamento.
2. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
3. Nel caso in cui l'impianto di recupero non coincida con quello costiero destinatario del carico, di cui il rifiuto costituisce il residuo, e' necessario che il titolare dell'impianto ricevente verifichi la conformita' del rifiuto conferito anche mediante la caratterizzazione dello stesso con appositi campionamenti ed analisi effettuati secondo metodiche ufficiali.
Art. 6.
Messa in riserva

1. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, non necessitano di aree e settori distinti per il deposito dei rifiuti e della materia prima.
2. Gli impianti devono essere provvisti di:
a) adeguato sistema di difesa dalle acque meteoriche esterne;
b) adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche interne;
c) adeguato sistema di raccolta dei reflui. Ogni sistema dovra' terminare con pozzetti di contenimento e raccolta a tenuta, di idonee dimensioni.
3. La quantita' di rifiuti di cui all'articolo 1 messi in riserva presso ciascun impianto non puo' eccedere mai il cinquanta per cento della quantita' dei rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero in un anno nell'impianto stesso.
4. La messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o stabilimenti in effettivo esercizio dove i rifiuti sono recuperati. I rifiuti devono essere sottoposti alle attivita' di recupero con cadenza almeno semestrale che puo' essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto, delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia.
Art. 7.
Quantita' impiegabile

1. La quantita' impiegabile negli impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, e' individuata nell'allegato 2, in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata e, comunque, non deve mai eccedere la quantita' di rifiuti che l'impianto puo' sottoporre ad attivita' di recupero in un anno.
Art. 8.
Adempimenti amministrativi

1. Ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i soggetti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti individuati all'articolo 1 sono tenuti a registrare nel registro di cui al citato articolo 12, con le modalita' indicate dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, e successive modifiche, i rifiuti in ingresso, conferiti sia direttamente sia attraverso bettoline, nonche' i rifiuti in uscita prodotti dalle attivita' di recupero, rimanendo esclusi dalla registrazione i prodotti e le materie prime ottenuti dall'attivita' di recupero stessa.
2. I prodotti ottenuti, nel caso rientrino nella disciplina delle accise, saranno accertati e presi in carico dall'impianto secondo le procedure previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Fino all'accertamento di cui sopra, i serbatoi utilizzati per l'attivita' disciplinata dal presente decreto non sono assoggettati a verifica fiscale.
3. Sono fatte salve le prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti di autorizzazione, di concessione e nelle ordinanze rilasciate dall'Autorita' portuale o marittima.



Note all'art. 8:
- L'art. 12 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' il seguente:
«Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I
soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati
e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono
annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione
del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
una settimana dalla effettuazione della transazione
relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla
presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle
imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la
destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che
devono essere conservati a tempo indeterminato ed al
termine dell'attivita' devono essere consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai
rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e
privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi
della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono,
direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico,
possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove
l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento
organizzativo o altro centro equivalente comunicato
preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una
tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in
qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa
richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme
di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli
stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei
registri.
6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i
consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'art. 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95.».
- Per i riferimenti del decreto ministeriale 1° aprile
1998, n. 148, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 si vedano le note alle premesse.



Art. 9.
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, la notifica del comandante della nave e' equiparata al formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, limitatamente ai trasporti dei rifiuti delle navi effettuati all'interno delle aree sottoposte al controllo dell'Autorita' marittima o dell'Autorita' portuale.
2. Il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, e' cosi' modificato:
a) il punto 6.5 dell'allegato 1, relativo alla regolamentazione dell'attivita' di recupero delle miscele acqua-idrocarburi provenienti dalla pulizia delle navi contenenti oli minerali, e' soppresso;
b) le indicazioni relative al punto 6.5 della tabella dell'allegato 2 sono soppresse;
c) nell'allegato 1, suballegato 1, e' aggiunto il punto 6.6 riportato in allegato 3 al presente regolamento;
d) nella tabella di cui all'allegato 2 e' aggiunta la riga relativa a recupero rifiuti portuali, riportata in allegato 4 al presente regolamento.
3. Gli operatori che intendono continuare le operazioni di recupero svolte ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, devono inoltrare, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, copia della comunicazione di cui al suddetto articolo 10-bis, integrandola con le informazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla provincia territorialmente competente, che provvede alla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. L'inoltro della documentazione predetta consente la prosecuzione dell'attivita'. La comunicazione, deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 novembre 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli

Il Ministro delle attivita' produttive Scajola

Il Ministro della salute Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 276



Note all'art. 9:
- L'art. 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
182, recante: «Attuazione della Direttiva 200/59/CE
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi ed i requisiti del carico», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168, e' il
seguente:
«Art. 6 (Notifica). - 1. Il comandante della nave
diretta verso un porto situato nel territorio nazionale
adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11,
comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22
del 1997 con la compilazione del modulo di cui
all'allegato III e con la trasmissione delle informazioni
in esso riportate all'Autorita' marittima da effettuarsi:
a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di
scalo, se detto porto e' noto;
b) non appena il porto di scalo e' noto, qualora
conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
c) prima della partenza dal porto di scalo
precedente, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore.
2. L'Autorita' competente trasmette le informazioni di
cui al comma 1 all'Autorita' portuale, ove istituita, ai
gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanita'
marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto
e di confine.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a
bordo almeno fino al successivo porto di scalo e sono messe
a disposizione dell'Autorita' competente, qualora
richieste.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto
omologate per un massimo di dodici passeggeri. Le navi in
servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai
sensi dell'art. 7, comma 1, non hanno l'obbligo di
conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare
ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni
di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorita'
marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i
rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.
5. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di
trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio
impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte
integrante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), non
sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.».
- L'art. 15 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' il seguente:
«Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il
trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal
trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere
presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate
in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario
devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti
che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al
giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1
devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro
o dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e devono essere annotati sul registro
IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di
identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria.».
- Si riporta il testo dell'Allegato 1, Suballegato 1,
punto 6, del decreto ministeriale n. 161 del 2002, come
modificato dal presente decreto:
«6. Reflui liquidi a carattere organico
6.1 Tipologia: acque madri acetate [070501*].
6.1.1 Provenienza: produzione di sali sodici di
antibiotici sterili nell'industria farmaceutica.
6.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle
sostanze pericolose: miscela di solventi organici non
alogenati costituita da metilacetato 70-85%, alcool
metilico 5-10% e alcool isopropilico 5-15%.
6.1.3 Attivita' di recupero: distillazione e rettifica
per la purificazione dei singoli solventi [R2].
6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti: metilacetato, alcol metilico e alcol
isopropilico nelle forme usualmente commercializzate.
6.2 Tipologia: soluzione di acqua e DMF [070201*].
6.2.1 Provenienza: industria delle finte pelli
poliuretaniche ottenuto mediante coagulazione e spalmatura.
6.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle
sostanze pericolose: soluzione acquosa a < 6,5 pH > 9,
contenente N,N,dimetilformammide " 30%, tracce di glicoli,
dioctilftalato, tensioattivi, siliconi coloranti e
carbossimetilcellulosa.
6.2.3 Attivita' di recupero: recupero del solvente
tramite distillazione mediante rettifica frazionata [R2].
6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti: DMF con elevato grado di purezza nelle
forme usualmente commercializzate.
6.3 Tipologia: solventi e diluenti esausti [070101*]
[070604*] [140602*] [140603*].
6.3.1 Provenienza: sgrassaggio pezzi meccanici, pulizia
metalli ed operazioni di sverniciatura, lavaggio macchine
per la verniciatura e produzione di similpeile,
tintolavanderia; industria elettronica.
6.3.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle
sostanze pericolose: soluzioni costituite dall'80% in peso
da solventi o diluenti anche clorurati; soluzioni acquose
monocomponenti contenenti il 20% in peso di solvente; tali
soluzioni possono contenere solventi aromatici (es.: xilolo
e toluolo) " 50%, oli o grassi e vernici < 15%, Pb > 5.000
ppm, Cu < 500 ppm, Cr < 500 ppm e Cd < 50 ppm; soluzioni
acquose di alcool isopropilico con titolo minimo del 94%.
6.3.3 Attivita' di recupero:
a) rigenerazione mediante distillazione [R2];
b) riutilizzazione diretta come solventi per impieghi
che richiedono un minor grado di purezza del solvente [R2].
6.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti: solventi e diluenti nelle fbrine
usualmente commercializzate.
6.4 Tipologia: soluzioni residue di bassobollenti
clorurati [070707*].
6.4.1 Provenienza: produzione di CVM (vinilcloruro
monomero).
6.4.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle
sostanze pericolose: soluzioni organiche a base di
cloroformio < 31%, 1-2dicloroetano < 53%, 1-ldicloroetano <
19%, tetracloruro di carbonio < 22% e contenenti cloruro di
vinile monomero < 0,9%, ossido di etilene < 0,3%, cloruro
di etile < 3%, 2cloropropano < 0,15%, 1-1-dicloroetilene <
5%, cloruro di metilene < 0,5%, lcloropropano < 0,08%,
1-2dicloroetilene trans < 4,4%, cloroprene < 0,9%,
1-2dicloroetilene cis < 1,6%, benzene < 1,8%,
1-1-ltricloroetano < 0,1%, trielina < 0,9%,
1-1-2tricloroetano < 1,5%, percioroetilene " 0,3%,
1-1-2-2-tetracloroetano < 0,1%, 1-1-l-2tetracloroetano <
0,03%, pentacloroetano < 0,05%; contenenti PCB, PCT " o =
25 ppm e PCDD o = 2,5 ppb.
6.4.3 Attivita' di recupero: produzione di
percloroetilene e tetracloruro di carbonio in sostituzione
del cloro [R2].
6.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti: percloroetilene e tetracloruro di
carbonio nelle forme usualmente commercializzate.
6.5 Abrogato.
- Si riporta l'Allegato 2 del citato decreto
ministeriale n. 161 del 2002, come modificato dal presente
decreto:
----> Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 23 della G.U. <----



Allegato 1
(Art. 5, comma 1)
1. Tipologia: miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi.
[13 07 01*] [13 07 02*] [13 07 03*] [ 13 08 02*] [ 16 07 08*]

1.1 Provenienza:
cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate in attivita' di disinquinamento).
1.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua e idrocarburi emulsionate, anche con morchie, residui oleosi, ed impurezze.
1.3 Attivita' di recupero:
a) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e successivo trattamento di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione;
b) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione con eventuale trattamento successivo di centrifugazione per impiego negli impianti di produzione quali materie prime tipiche del ciclo produttivo petrolifero [R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.
1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) miscele di idrocarburi assimilate al petrolio greggio quale materia prima destinata agli impianti di produzione;
b) combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche;
2. Tipologia: acque di sentina delle navi.
[13 04 01*] [13 04 03*]

2.1 Provenienza: sentina delle navi.
2.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze.
2.3 Attivita' di recupero:
messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.
2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche.
3. Tipologia: residui del carico e miscele di prodotti, diversi da quelli individuati al punto 1, soggetti a Convenzione MARPOL e provenienti dalla pulizia di serbatoi per trasporto, contenenti sostanze pericolose [16 07 09*].
3.1 Provenienza: cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate in attivita' di disinquinamento).
3.2 Caratteristiche del rifiuto:
residui/miscele acquose che contengono sostanze pericolose cosi' come definite ed indicate nella Convenzione Marpol.
3.3 Attivita' di recupero:
rigenerazione/recupero di solventi (R2), riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3), riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e rigenerazione degli acidi e delle basi (R6) per separazione e/o trattamento fisico-chimico in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione messa in riserva dei rifiuti (R13) in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione, per sottoporli ad una delle attivita' di recupero sopra descritte.
3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
sostanze con caratteristiche merceologiche conformi al carico di cui costituivano il residuo.
Allegato 2
(Art. 7)

=====================================================================
| | | |Quantita' massima Attivita' di| Codice | | Tipologie | per impianto
recupero | allegato 1 | Codice CER | rifiuti |(Tonnellate/anno) =====================================================================
| | |Miscele di |
| |[13 07 01*] |acque |
| |[13 07 02*] |marine, | Recupero | |[13 07 03*] |lacustri o | rifiuti | |[13 08 02*] |fluviali ed | portuali |1 |[16 07 08*] |idrocarburi |500.000 --------------------------------------------------------------------- Recupero | | |Acque di | rifiuti | |[13 04 01*] |sentina | portuali |2 |[13 04 03*] |delle navi |20.000 ---------------------------------------------------------------------
| | |Residui del |
| | |carico e |
| | |miscele di |
| | |prodotti |
| | |soggetti a |
| | |Convenzione |
| | |Marpol, |
| | |diversi da |
| | |quelli |
| | |individuati |
| | |al punto 1, | Recupero | | |contenenti | rifiuti | | |sostanze | portuali |3 |[16 07 09*] |pericolose |500.000
Allegato 3
(Art. 9, comma 2, lettera c)
6.6 Tipologia: acque di sentina delle navi: [13 04 01*] [13 04 03*].
6.6.1 Provenienza: sentina delle navi.
6.6.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze
6.6.3 Attivita' di recupero:
messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti non operanti ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.
6.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche.
Allegato 4
(Art. 9, comma 2, lettera d)

=====================================================================
| Codice | | |
| allegato 1 | | |
| (sub 1 D.M. | | |
| 161 come | | |
| modificato | | |
|dall'Allegato| | |
| 3 del | | |Quantita' massima
Attivita' | presente | | Tipologie | per impianto di recupero| decreto | Codice CER | rifiuti |(tonnellate/anno) ===================================================================== Recupero | | |Acque di | rifiuti | |[13 04 01*] |sentina | portuali |6.6 |[13 04 03*] |delle navi |20.000