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| Gazzetta n. 302 del 2005-12-29 |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 17 novembre 2005, n. 269 |  | Regolamento  attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22,  relativo  all'individuazione  dei rifiuti pericolosi  provenienti  dalle  navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 e con
 
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
 Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  e,  in particolare,  l'articolo  31,  che  prescrive  che  sono adottate per ciascun tipo di attivita', con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  e  della  sanita', le norme che fissano i tipi e le quantita'  di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attivita' di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;
 Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, recante  regolamento  attuativo  degli  articoli 31  e 33 del decreto legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti   pericolosi   che  e'  possibile  ammettere  alle  procedure semplificate;
 Visto  il  decreto  ministeriale  1° aprile  1998,  n. 148, recante regolamento  di  approvazione  del  modello  dei registri di carico e scarico  dei  rifiuti,  ai  sensi  degli  articoli 12  e 18, comma 2, lettera  m),  e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  182, recante attuazione   della   direttiva  2000/59/CE,  relativa  agli  impianti portuali  di  raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che i residui del carico siano in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero;
 Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
 Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione   della  Marpol  73  (convenzione  internazionale  per  la prevenzione  dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata a Londra il 2 novembre 1973;
 Vista  la  legge  4 giugno  1982, n. 438, concernente l'adesione ai protocolli   relativi   alle   convenzioni   internazionali   per  la prevenzione  dell'inquinamento  causato da navi e per la salvaguardia della   vita  umana  in  mare  con  allegati  adottati  a  Londra  il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione;
 Visto  il  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente le  imposte  sulla  produzione e sui consumi per il settore degli oli minerali e relative sanzioni penali e amministrative;
 Visti  il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del  testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare, l'articolo  52,  nonche'  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio   1952,   n.   328,   approvazione  del  regolamento  per l'esecuzione   del   Codice  della  navigazione  e,  in  particolare, l'articolo 52;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Espletata  la  procedura  di  notificazione  di  cui alle direttive 91/689/CEE e 98/34/CE;
 Sentito  il  parere  della  Conferenza  permanente tra lo Stato, le regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 26 maggio 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 25 luglio 2005;
 Ritenuto  di  non  dover  accogliere  la  richiesta di soppressione dell'articolo  2, in quanto il medesimo contiene i principi generali, al  pari  del  soprarichiamato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, e soddisfa una richiesta formulata in sede di Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 Vista  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio,  ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  citata  legge  n. 400 del 1988, effettuata con nota UL/2005/6134 del 2 settembre 2005;
 A d o t t a:
 
 il seguente regolamento
 
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 
 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e 33  del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, le procedure semplificate  per  le  attivita'  di  recupero  dei  seguenti rifiuti pericolosi:
 a) residui  del  carico  delle  navi  costituiti  dalle  acque di zavorra  venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque  di  lavaggio  (miscele  di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);
 b) residui  del  carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Marpol;
 c) acque di sentina delle navi.
 2.  Fermo  restando  quanto  disposto  all'articolo  9, il presente regolamento  si  applica  esclusivamente  alle  attivita' di recupero svolte  presso  gli  impianti  che  operano ai sensi del Codice della Navigazione  approvato  con  regio  decreto  30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.
 3.  Per  la  terminologia  riportata  nel presente regolamento si rinvia  alle  definizioni  contenute  nel  decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni.   ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 
 - L'art.  3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
 22,  recante:  «Attuazione  delle  direttive 91/156/CEE sui
 rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
 imballaggi  e sui rifiuti di imballaggio», pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  15 febbraio  1997,  n. 38, supplemento
 ordinario, e' il seguente:
 «Art.   31  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
 caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
 semplificate).   -  1.  Le  procedure  semplificate  devono
 comunque   garantire   un  elevato  livello  di  protezione
 ambientale e controlli efficaci.
 2.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
 con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
 dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
 e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
 con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
 forestali,  sono  adottate per ciascun tipo di attivita' le
 norme,  che  fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
 condizioni  in  base alle quali le attivita' di smaltimento
 di  rifiuti  non  pericolosi  effettuate dai produttori nei
 luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
 recupero   di  cui  all'allegato  C  sono  sottoposte  alle
 procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
 medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
 predette norme tecniche e condizioni.
 3.  Le  norme  e  le  condizioni di cui al comma 2 sono
 individuate  entro centottanta giorni dalla data di entrata
 in  vigore  del  presente  decreto e devono garantire che i
 tipi  o  le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
 di  smaltimento  o di recupero siano tali da non costituire
 un  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  da  non recare
 pregiudizio  all'ambiente. In particolare per accedere alle
 procedure  semplificate le attivita' di trattamento termico
 e  di  recupero  energetico  devono, inoltre, rispettare le
 seguenti condizioni:
 a) siano  utilizzati  combustibili  da rifiuti urbani
 oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
 b) i  limiti  di emissione non siano meno restrittivi
 di  quelli  stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
 rifiuti   dalle   direttive   comunitarie   89/369/CEE  del
 Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
 21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
 del  Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
 comma   2,  della  direttiva  94/67/CE  del  Consiglio  del
 16 dicembre  1994  si applicano anche agli impianti termici
 produttivi  che  utilizzano  per  la  combustione  comunque
 rifiuti pericolosi;
 c) sia garantita la produzione di una quota minima di
 trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
 utile calcolata su base annuale.
 4.  La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
 al  comma  2  deve  riguardare,  in  primo luogo, i rifiuti
 indicati  nella  lista  verde  di  cui  all'allegato II del
 regolamento  CEE  n.  259/93,  e  successive  modifiche  ed
 integrazioni.
 5.  Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
 comma  3,  e  33,  comma 3, e l'effettuazione dei controlli
 periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
 un  diritto  di iscrizione annuale determinato in relazione
 alla   natura   dell'attivita'  con  decreto  del  Ministro
 dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
 del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
 6.  La  costruzione  di impianti che recuperano rifiuti
 nel  rispetto  delle condizioni, delle prescrizioni e delle
 norme  tecniche  di  cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
 decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
 di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
 predetti  impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
 individuati  ai  sensi del presente articolo resta comunque
 sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
 7.   Alle  denunce  e  alle  domande  disciplinate  dal
 presente  capo  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
 disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  26 aprile  1992, n. 300, e successive modifiche
 ed integrazioni.
 Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art.
 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
 - Il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002,
 n. 161, recante: «Regolamento attuativo degli articoli 31 e
 33   del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22»,
 relativo  all'individuazione  dei rifiuti pericolosi che e'
 possibile   ammettere   alle   procedure  semplificate,  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2002, n. 177.
 - L'art.  1 del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n.
 148, recante: «Regolamento recante approvazione del modello
 dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli
 articoli  12,  18,  comma  2, lettera m) e 18, comma 4, del
 decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22», pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  14  maggio  1998, n. 110, e' il
 seguente:
 «Art.  1.  - 1. Sono approvati i modelli di registro di
 carico  e  scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e
 B.
 2. Il registro di carico e scarico e' composto da fogli
 numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere
 compilato  secondo  le modalita' indicate nell'allegato C -
 Descrizione tecnica.
 3.  I  registri  di  carico  e  scarico tenuti mediante
 strumenti  informatici  devono  utilizzare  carta  a modulo
 continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata
 con  la  cadenza  prevista  per  le  diverse  categorie  di
 operatori  dall'art.  12, comma 1, del decreto legisltivo 5
 febbraio   1997,   n.   22,   e   successive  modifiche  ed
 integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli
 organi di controllo.
 4.  In  sostituzione  dei  modelli di cui al comma 1, i
 produttori  di  rifiuti non pericolosi hanno la facolta' di
 adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e
 scarico   anche   con  i  seguenti  registri,  scritture  e
 documentazione contabili:
 a) registri IVA di acquisto e vendite;
 b) scritture  ausiliarie di magazzino di cui all'art.
 14  del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
 197, n. 600, e successive modificazioni;
 c) altri  registri  o documentazione contabile la cui
 tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
 5.   I  registri,  la  documentazione  e  le  scritture
 contabili  di  cui  alle  lettere  a),  b) e c) del comma 4
 possono  sostituire  i  registri  di  carico  e  scarico  a
 condizione  che  siano numerati e vidimati, siano integrati
 dal formulario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 5
 febbraio  1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da
 annotarsi  con  la cadenza stabilita dall'art. 12, comma 1,
 del  citato  decreto  legislativo  e  secondo  le modalita'
 indicate nell'allegato C:
 a) data  di  produzione  o  di  presa  in carico e di
 scarico   del   rifiuto,   il   numero   progressivo  della
 registrazione   e   la  data  in  cui  il  movimento  viene
 effettuato;
 b) le caratteristiche del rifiuto;
 c) le  quantita'  dei  rifiuti  prodotti  all'interno
 dell'unita' locale o presi in carico;
 d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
 e) il   numero   del  formulario  che  accompagna  il
 trasporto   dei  rifiuti  presi  in  carico  o  avviati  ad
 operazioni di recupero o di smaltimento;
 f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci
 si avvale.
 6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai
 sensi  dell'art.  12,  comma  4,  del  decreto  legislativo
 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al
 comma  4  possono essere vidimati con la procedura prevista
 dalla normativa vigente per le scritture contabili.».
 - L'art.  10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
 182,   recante:   «Attuazione  della  direttiva  2000/59/CE
 relativa  agli  impianti portuali di raccolta per i rifiuti
 prodotti  dalle  navi  ed i residui del carico», pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  22  luglio  2003, n. 168, e' il
 seguente:
 «Art. 10 (Conferimento dei residui del carico). - 1. Il
 comandante  della  nave che fa scalo nel porto conferisce i
 residui  del  carico  ad  un  impianto  di  raccolta di cui
 all'art.  2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni
 della convenzione Marpol n. 73/1978.
 2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati
 al  riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa
 vigente.
 3.  Le  tariffe  per  il  conferimento  dei residui del
 carico,  di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), sono poste
 a  carico  esclusivamente  delle  navi  che  utilizzano gli
 impianti  ed  i  servizi  di  raccolta  e  sono determinate
 dall'Autorita'  competente in conformita' alle disposizioni
 di cui all'allegato IV.
 4.   Il   conferimento   dei   residui  del  carico  e'
 considerato  come  immissione  in  libera  pratica ai sensi
 dell'art.   79   del   regolamento  (CEE)  n.  2913/92  del
 12 ottobre  1992,  del  Consiglio, che istituisce un codice
 doganale  comunitario. Le autorita' doganali non esigono la
 presentazione  della dichiarazione sommaria di cui all'art.
 45 del codice doganale comunitario.».
 - L'art.  10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
 355, recante: «Proroga dei termini previsti da disposizioni
 legislative»,    pubblicato    nella   Gazzetta   Ufficiale
 29 dicembre   2003,  n.  300  e  convertito  in  legge  con
 modificazioni  dall'art.  1,  legge 17 febbraio 2004, n. 47
 (Gazzetta  Ufficiale  27  febbraio  2004,  n.  48),  e'  il
 seguente:
 «Art. 10-bis (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del
 carico).  - 1. L'entrata in vigore del comma 2, dell'art. 2
 del   decreto   legislativo  24 giugno  2003,  n.  182,  e'
 differita   fino  all'entrata  in  vigore  della  specifica
 normativa  semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del
 decreto  legislativo  5 febbraio1997, n. 22, e comunque non
 oltre  il  31 dicembre  2005.  Allo  scopo di mantenere sul
 territorio  nazionale  un'adeguata  capacita'  di  recupero
 delle  acque  di lavaggio e di sentina delle navi cisterna,
 le predette navi possono continuare a conferire dette acque
 agli  impianti  destinatari  di carichi; gli operatori sono
 tenuti,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
 vigore  della legge di conversione del presente decreto, ad
 effettuare  una  comunicazione  di  attivita' all'autorita'
 competente di cui al decreto legislativo 5 febraio 1997, n.
 22.
 2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui
 al  comma  1,  presso gli stessi impianti nonche' presso le
 aziende  autorizzate  dalle  autorita'  competenti, i mezzi
 navali  portuali  di  raccolta delle acque di lavaggio e di
 sentina, nonche' i mezzi navali di disinquinamento.
 3.  Gli  impianti  di  cui  al  comma  1  effettuano il
 recupero  degli  idrocarburi  e  delle  frazioni oleose con
 autorizzazione  ai  sensi del decreto legislativo 21 maggio
 1999,  n.  152,  nel  rispetto dei limiti e delle modalita'
 indicati  nell'autorizzazione  medesima,  relativamente  al
 trattamento delle acque reflue industriali.
 4.  Fino  alla  data  di  cui al comma 1, sono ritenute
 idonee,  ai  fini  della  quantificazione  dei  residui del
 carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.».
 - La legge 29 settembre 1980, n. 662 recante: «Ratifica
 ed  esecuzione  della  convenzione  internazionale  per  la
 prevenzione   dell'inquinamento   causato  da  navi  e  del
 protocollo   di   intervento   in  alto  mare  in  caso  di
 inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
 con  annessi,  adottati  a  Londra  il 2 novembre 1973», e'
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre 1980, n.
 292, supplemento ordinario.
 - La legge 4 giugno 1982, n. 438, recante: «Adesione ai
 protocolli   relativi   alle   convenzioni   internazionali
 rispettivamente   per   la   prevenzione  dell'inquinamento
 causato  da  navi e per la salvaguardia della vita umana in
 mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978»,
 e  loro  esecuzione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 15 luglio 1982, n. 193, supplemento ordinario.
 - Il  decreto  legislativo  26  ottobre  1992,  n. 504,
 recante:   «Testo   unico  delle  disposizioni  legislative
 concernenti  le  imposte  sulla  produzione e sui consumi e
 relative  sanzioni  penali  e amministrative» e' pubblicato
 nella   Gazzetta   Ufficiale  29  novembre  1995,  n.  279,
 supplemento ordinario.
 - L'art.  52  del regio decreto 30 marzo 1942, n. 1327,
 recante  il  «Codice  della  navigazione», pubblicato nella
 Gazzetta   Ufficiale   18  aprile  1942,  n.  93,  edizione
 speciale, e' il seguente:
 «Art.   52   (Impianto   ed  esercizio  di  depositi  e
 stabilimenti).   -   Le   concessioni   per   l'impianto  e
 l'esercizio  di  depositi  e  stabilimenti,  i  quali siano
 situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio
 marittimo  o  del  mare territoriale, ovvero siano comunque
 collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono
 fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.
 Per  l'impianto  e  l'esercizio  di  stabilimenti  o di
 depositi  costieri  di sostanze infiammabili o esplosive e'
 richiesta  inoltre  l'autorizzazione  del  Ministro  per le
 comunicazioni.
 L'impianto  e  l'esercizio  dei depositi e stabilimenti
 predetti  sono  sottoposti  alle  disposizioni  di  polizia
 stabilite    dall'autorita'    marittima.    L'impianto   e
 l'esercizio  dei  depositi e stabilimenti di cui al secondo
 comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in
 materia.».
 - L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
 15 febbraio   1952,  n.  328,  recante:  «Approvazione  del
 Regolamento  per  l'esecuzione del Codice della navigazione
 (Navigazione   marittima)»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario.
 - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 - La    Direttiva   91/689/CEE   del   Consiglio,   del
 12 dicembre   1991,   relativa  ai  rifiuti  pericolosi  e'
 pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  L 377  del  31
 dicembre 1991.
 - La  Direttiva  98/34/CE  del Parlamento europeo e del
 Consiglio  del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di
 informazione    nel    settore    delle   norme   e   delle
 regolamentazioni  tecniche,  e'  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale n. L 204 del 21 luglio 1998.
 Note all'art. 1:
 - L'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
 22, e' riportato nelle note alle premesse.
 - L'art.  33  del citato decreto legislativo 5 febbraio
 1997, n. 22, e' il seguente:
 «Art.  33  (Operazioni  di recupero). - 1. A condizione
 che  siano  rispettate  le norme tecniche e le prescrizioni
 specifiche  adottate  ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
 31,  l'esercizio  delle  operazioni di recupero dei rifiuti
 possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni dalla
 comunicazione   di   inizio  di  attivita'  alla  provincia
 territorialmente competente.
 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
 in  relazione  a  ciascun  tipo  di attivita', prevedono in
 particolare:
 a) per i rifiuti non pericolosi:
 1) le quantita' massime impiegabili;
 2)  la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
 rifiuti  utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
 quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
 prevista dal presente articolo;
 3)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
 in  relazione  ai  tipi  o alle quantita' dei rifiuti ed ai
 metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
 pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
 o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 b) per i rifiuti pericolosi:
 1) le quantita' massime impiegabili;
 2)   provenienza,  i  tipi  e  caratteristiche  dei
 rifiuti;
 3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai valori
 limite  di  sostanze  pericolose  contenute nei rifiuti, ai
 valori  limite  di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
 tipo  di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche in
 relazione alle altre emissioni presenti in sito;
 4)  altri  requisiti necessari per effettuare forme
 diverse di recupero;
 5)  le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
 relazione  al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
 contenute  nei  rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
 stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
 dell'uomo   e   senza   usare  procedimenti  e  metodi  che
 potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
 3.  La  provincia  iscrive  in  un apposito registro le
 imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
 attivita'  ed  entro  il termine di cui al comma 1 verifica
 d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
 richiesti.  A  tal  fine  alla  comunicazione  di inizio di
 attivita'  e'  allegata  una  relazione  dalla  quale  deve
 risultare:
 a) il   rispetto   delle   norme   tecniche  e  delle
 condizioni specifiche di cui al comma 1;
 b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
 la gestione dei rifiuti;
 c) le   attivita'   di   recupero  che  si  intendono
 svolgere;
 d) stabilimento,  capacita'  di  recupero  e ciclo di
 trattamento  o  di  combustione  nel quale i rifiuti stessi
 sono destinati ad essere recuperati;
 e) le   caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
 derivanti dai cicli di recupero.
 4.  Qualora  la  provincia  accerti il mancato rispetto
 delle  norme  tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
 dispone  con  provvedimento  motivato  il divieto di inizio
 ovvero    di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo   che
 l'interessato  non  provveda  a  conformare  alla normativa
 vigente  dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
 prefissato dall'amministrazione.
 5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 1 deve essere
 rinnovata  ogni  cinque anni e comunque in caso di modifica
 sostanziale delle operazioni di recupero.
 6.  Sino  all'adozione  delle  norme  tecniche  e delle
 condizioni   di  cui  al  comma  1  e  comunque  non  oltre
 quarantacinque   giorni   dal   termine   del   periodo  di
 sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
 e  dall'art.  3  della direttiva 91/689/CEE le procedure di
 cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a chiunque effettui
 operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
 nell'allegato  3  al  decreto ministeriale 5 settembre 1994
 del  Ministro  dell'ambiente,  pubblicato  nel  supplemento
 ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
 n.   212,   e   nell'allegato  1  al  decreto  ministeriale
 16 gennaio  1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
 a   tal   fine   si   considerano  valide  ed  efficaci  le
 comunicazioni  gia'  effettuate  alla  data  di  entrata in
 vigore  del  presente  decreto. Le comunicazioni effettuate
 dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
 valide  ed  efficaci  solo  se  a  tale data la costruzione
 dell'impianto,  ove  richiesto  dal  tipo  di  attivita' di
 recupero, era stata gia' ultimata.
 7.   La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
 articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
 qualitative  e quantitative delle emissioni determinate dai
 rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
 che  gia'  fissano  i limiti di emissione in relazione alle
 attivita'  di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
 all'art.  15,  lettera a)  del decreto del Presidente della
 Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
 8.  Le  disposizioni semplificate del presente articolo
 non  si  applicano  alle  attivita' di recupero dei rifiuti
 urbani, ad eccezione:
 a) delle  attivita'  di  riciclaggio e di recupero di
 materia  prima  e di produzione di composti di qualita' dai
 rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
 b) delle  attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
 per   ottenere   combustibile  da  rifiuto  effettuate  nel
 rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
 c) (omissis).
 9.  Fermi  restando il rispetto dei limiti di emissione
 in  atmosfera  di  cui  all'art.  31, comma 3, e dei limiti
 delle  altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
 vigenti   nonche'  fatta  salva  l'osservanza  degli  altri
 vincoli  a  tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
 sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
 presente  decreto  legislativo, il Ministro dell'industria,
 del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
 Ministro  dell'ambiente  determina  modalita', condizioni e
 misure  relative  alla  concessione di incentivi finanziari
 previsti  da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
 rifiuti  come  combustibile per produrre energia elettrica,
 tenuto  anche  conto  del  prevalente interesse pubblico al
 recupero  energetico  nelle  centrali elettriche di rifiuti
 urbani  sottoposti  a  preventive operazioni di trattamento
 finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
 10.  I  rifiuti non pericolosi individuati con apposite
 norme  tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
 in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
 sono  sottoposti  unicamente  alle disposizioni di cui agli
 articoli 10,  comma  3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative
 norme sanzionatorie.
 11.  Alle  attivita'  di  cui  ai  commi  precedenti si
 applicano   integralmente   le   norme   ordinarie  per  lo
 smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
 effettivo ed oggettivo al recupero.
 12.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche relative ai
 rifiuti  pericolosi  di cui al comma 1 sono comunicate alla
 Commissione  dell'Unione  europea tre mesi prima della loro
 entrata in vigore.
 12-bis.  Le  operazioni di messa in riserva dei rifiuti
 pericolosi  individuati ai sensi del presente articolo sono
 sottoposte  alle procedure semplificate di comunicazione di
 inizio  di  attivita'  solo se effettuate presso l'impianto
 dove  avvengono  le operazioni di riciclaggio e di recupero
 previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
 12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
 norme  tecniche  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
 caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
 riserva  non  localizzati  presso  gli  impianti  dove sono
 effettuate  le  operazioni  di  riciclaggio  e  di recupero
 individuate  ai  punti  da R1 a R9, nonche' le modalita' di
 stoccaggio  e  i  termini  massimi  entro i quali i rifiuti
 devono essere avviati alle predette operazioni.».
 - Il  regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' riportato
 nelle note alle premesse.
 - Il  decreto  legislativo  24  giugno 2003, n. 182, e'
 riportato nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Principi generali
 
 1.  Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti di  cui all'articolo 1 ammessi alle procedure semplificate non devono costituire  un  pericolo  per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare non devono:
 a) creare  rischi  per  l'acqua,  l'aria, il suolo, la flora e la fauna;
 b) causare inconvenienti da rumori e odori;
 c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
 2. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti di  cui  all'articolo  1  operano nel rispetto delle norme vigenti in particolare in materia di:
 a) tutela  delle  acque  di  cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
 b) tutela   della  qualita'  dell'aria  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  24 maggio  1988,  n. 203, e successive modificazioni;
 c) etichettatura,  imballaggio  e  manipolazione  delle  sostanze pericolose.
 3. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti e  i  metodi  di recupero devono, inoltre, essere conformi alle norme vigenti  in  materia  di  disciplina urbanistica, tutela della salute umana  e  dell'ambiente,  rumore,  igiene  degli  ambienti di lavoro, industrie  insalubri,  sicurezza,  prevenzione  incendi  e  rischi di incidenti  rilevanti,  con particolare riguardo al proprio settore di attivita'.
 4.  Le  attivita',  i  procedimenti  e  i metodi di recupero devono garantire   l'ottenimento   di   materie  prime  o  di  prodotti  con caratteristiche  merceologiche  conformi  alla  normativa  tecnica di settore nelle forme usualmente commercializzate.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,
 recante:    «Disposizioni    sulla   tutela   delle   acque
 dall'inquinamento  e recepimento della direttiva 91/271/CEE
 concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue urbane e
 della  direttiva  91/676/CEE relativa alla protezione delle
 acque  dall'inquinamento  provocato dai nitrati provenienti
 da  fonti agricole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
 1988,  n.  203, recante: «Attuazione delle direttive numeri
 80/779,  82/884,  84/360  e  85/203,  concernenti  norme in
 materia  di  qualita'  dell'aria  relativamente a specifici
 agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
 impianti  industriali,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge
 16 aprile  1987,  n.  183»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale   del   16 giugno   1988,   n.  140,  supplemento
 ordinario.
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Requisiti soggettivi
 
 1.  In  attesa  delle  norme  per  la  determinazione dei requisiti soggettivi  per  l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma 2, lettera g), del decreto   legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
 2.  Ai  fini  dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento, il  titolare  dell'impresa,  nel  caso di impresa individuale, i soci amministratori  delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari delle  societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza,  in  tutti  gli  altri  casi, e gli amministratori di societa'  commerciali  legalmente  costituite  appartenenti  a  Stati membri   della  Unione  europea  ovvero  a  Stati  che  concedano  il trattamento di reciprocita':
 a) devono  essere  cittadini  italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
 b) devono  essere  domiciliati,  residenti  ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
 c) devono   essere   iscritti  nel  registro  delle  imprese,  ad eccezione delle imprese individuali;
 d) non  devono  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di  cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
 e) non  devono  aver  riportato  condanne con sentenza passata in giudicato,  salvi  gli  effetti  della  riabilitazione, nonche' della sospensione della pena:
 1) a  pena  detentiva  per  reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto  contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 g) non  devono  essere  sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo  3  della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
 h) non  devono  essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire  informazioni  che  possono  essere  richieste  ai  sensi del presente articolo.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
 22, e' riportato nelle note all'art. 1.
 - L'art.  18  del citato decreto legislativo 5 febbraio
 1997, n. 22, e' il seguente:
 «Art.  18  (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo
 Stato:
 a) le   funzioni   di   indirizzo   e   coordinamento
 necessarie  all'attuazione del presente decreto da adottare
 ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 b) la   definizione  dei  criteri  generali  e  delle
 metodologie  per la gestione integrata dei rifiuti, nonche'
 l'individuazione  dei  fabbisogni  per  lo  smaltimento dei
 rifiuti   sanitari,   anche   al   fine   di   ridurne   la
 movimentazione;
 c) l'individuazione  delle  iniziative e delle misure
 per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
 di  deposito  cauzionale  sui  beni  immessi al consumo, la
 produzione    dei   rifiuti,   nonche'   per   ridurre   la
 pericolosita' degli stessi;
 d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
 dei  rifiuti  con  piu'  elevato  impatto  ambientale,  che
 presentano   le   maggiori  difficolta'  di  smaltimento  o
 particolari  possibilita'  di  recupero sia per le sostanze
 impiegate   nei   prodotti   base   sia  per  la  quantita'
 complessiva dei rifiuti medesimi;
 e) la   definizione  dei  piani  di  settore  per  la
 riduzione,  il  riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione
 dei flussi di rifiuti;
 f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
 razionalizzazione  della  raccolta,  della  cernita  e  del
 riciclaggio dei rifiuti;
 g) l'individuazione  delle iniziative e delle azioni,
 anche   economiche,  per  favorire  il  riciclaggio  ed  il
 recupero   di   materia  prima  dai  rifiuti,  nonche'  per
 promuovere  il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
 ed  il loro impiego da parte della Pubblica amministrazione
 e dei soggetti economici;
 h) l'individuazione  degli  obiettivi di qualita' dei
 servizi di gestione dei rifiuti;
 i) la  determinazione  dei  criteri  generali  per la
 elaborazione  dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il
 coordinamento dei piani stessi;
 l) l'indicazione  dei  criteri generali relativi alle
 caratteristiche  delle  aree non idonee alla localizzazione
 degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
 m) l'indicazione    dei    criteri    generali    per
 l'organizzazione     e    l'attuazione    della    raccolta
 differenziata dei rifiuti urbani;
 n) la   determinazione  d'intesa  con  la  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dei criteri
 generali  e  degli standard di bonifica dei siti inquinati,
 nonche'  la  determinazione dei criteri per individuare gli
 interventi   di  bonifica  che,  in  relazione  al  rilievo
 dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione
 dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
 inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
 2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
 a) l'adozione  delle  norme  tecniche per la gestione
 dei   rifiuti,  dei  rifiuti  pericolosi  e  di  specifiche
 tipologie   di   rifiuti,   nonche'  delle  norme  e  delle
 condizioni  per l'applicazione delle procedure semplificate
 di cui agli articoli 31, 32 e 33;
 b) la  determinazione e la disciplina delle attivita'
 di  recupero  dei  prodotti  di  amianto  e  dei beni e dei
 prodotti contenenti amianto;
 c) la  determinazione  dei limiti di accettabilita' e
 delle  caratteristiche  chimiche,  fisiche  e biologiche di
 talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
 specifiche utilizzazioni degli stessi;
 d) la   determinazione   dei  criteri  qualitativi  e
 qualiquantitativi   per   l'assimilazione,  ai  fini  della
 raccolta  e  dello  smaltimento,  dei  rifiuti  speciali ai
 rifiuti urbani;
 e) la  definizione  del  modello  e dei contenuti del
 formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e
 5;
 f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
 standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
 g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle
 capacita'  tecniche  e  finanziarie  per  l'esercizio delle
 attivita' di gestione dei rifiuti;
 h) la   riorganizzazione  e  la  tenuta  del  Catasto
 nazionale dei rifiuti;
 i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
 definizione del formulario di cui all'art. 15;
 l) l'individuazione  delle  tipologie  di rifiuti che
 per  comprovate  ragioni tecniche, ambientali ed economiche
 possono essere smaltiti direttamente in discarica;
 m) l'adozione  di un modello uniforme del registro di
 cui  all'art. 12 e la definizione delle modalita' di tenuta
 dello  stesso,  nonche'  l'individuazione  degli  eventuali
 documenti sostitutivi del registro stesso;
 n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art.
 44;
 o) l'aggiornamento   degli   allegati   al   presente
 decreto;
 p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
 delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
 compostaggio,   con  particolare  riferimento  all'utilizzo
 agronomico   come   fertilizzante,  ai  sensi  della  legge
 19 ottobre   1984,   n.   74,   e  successive  modifiche  e
 integrazioni,  del  prodotto  di qualita' ottenuto mediante
 compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con
 raccolta differenziata;
 p-bis) l'autorizzazione  allo  smaltimento di rifiuti
 nelle   acque   marine  in  conformita'  alle  disposizioni
 stabilite  dalle  norme  comunitarie  e  dalle  convenzioni
 internazionali  vigenti  in materia; tale autorizzazione e'
 rilasciata  dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro
 delle   politiche   agricole,  su  proposta  dell'autorita'
 marittima  nella  cui  zona di competenza si trova il porto
 piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere  effettuato  lo
 smaltimento  ovvero  si trova il porto da cui parte la nave
 con il carico di rifiuti da smaltire.
 3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
 decreto,  le  funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai
 sensi  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
 Ministro   dell'ambiente,   di   concerto  con  i  Ministri
 dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
 sanita',  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 Bolzano.
 4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
 decreto,  le norme regolamentari e tecniche di cui al comma
 2  sono  adottate,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della
 legge  23  agosto  1988,  n.  400, con decreti del Ministro
 dell'ambiente,  di  concerto  con i Ministri dell'industria
 del  commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche',
 quando  le  predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed
 il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
 i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e
 dei trasporti e della navigazione.».
 - L'art.  3,  della  legge  27 dicembre  1956, n. 1423,
 recante: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone
 pericolose  per  la  sicurezza e per la pubblica moralita»,
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 1956, n.
 327, e' il seguente:
 «Art.  3.  -  Alle persone indicate nell'art. 1 che non
 abbiano  cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
 all'art.  4,  quando  siano  pericolose  per  la  sicurezza
 pubblica,  puo'  essere applicata, nei modi stabiliti negli
 articoli seguenti,   la   misura   di   prevenzione   della
 sorveglianza speciale della pubblica sicurezza
 Alla  sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
 circostanze  del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
 in  uno  o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
 dimora abituale o in una o piu' province.
 Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
 ritenute  idonee  alla tutela della sicurezza pubblica puo'
 essere   imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di
 residenza o di dimora abituale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 4. Comunicazione di inizio attivita'
 
 1.  I  soggetti  che  effettuano  o  che  intendono  effettuare  le attivita'  di  recupero  dei  rifiuti  di  cui  all'articolo 1, negli impianti  di  cui all'articolo 1, comma 2, trasmettono alla provincia competente  per  territorio,  la comunicazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, contenente tra l'altro:
 a) gli   estremi   dei  provvedimenti  amministrativi  rilasciati dall'Autorita'   marittima   o   dall'Autorita'   portuale   ai  fini dell'esercizio dell'impianto, ove previsti;
 b) le  tipologie,  le  caratteristiche  e  la quantita' annua dei rifiuti  che,  nel  rispetto  della  potenzialita'  dell'impianto, si intendono recuperare;
 c) i  prodotti  e  le  materie  prime ottenuti dalle attivita' di recupero.
 2.  Alla  comunicazione  e'  allegata  la dichiarazione di rispetto delle norme tecniche contenute nel presente regolamento.
 3.  La  comunicazione  di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque  anni  e  comunque  in  caso  di  modifica  sostanziale  delle operazioni di recupero.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - L'art.  33  del citato decreto legislativo 5 febbraio
 1997, n. 22, e' riportato nelle note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  | Art. 5. Individuazione dei rifiuti
 
 1.  L'allegato  1  definisce le tipologie dei rifiuti pericolosi e, per  ciascuna  tipologia,  i relativi metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate ai sensi del presente regolamento.
 2.  Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed ai  rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
 3.  Nel  caso in cui l'impianto di recupero non coincida con quello costiero  destinatario  del  carico, di cui il rifiuto costituisce il residuo,  e'  necessario  che  il  titolare  dell'impianto  ricevente verifichi  la  conformita'  del  rifiuto  conferito anche mediante la caratterizzazione  dello stesso con appositi campionamenti ed analisi effettuati secondo metodiche ufficiali.
 |  | Art. 6. Messa in riserva
 
 1. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, non necessitano di aree e settori distinti per il deposito dei rifiuti e della materia prima.
 2. Gli impianti devono essere provvisti di:
 a) adeguato sistema di difesa dalle acque meteoriche esterne;
 b) adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche interne;
 c) adeguato  sistema  di raccolta dei reflui. Ogni sistema dovra' terminare con pozzetti di contenimento e raccolta a tenuta, di idonee dimensioni.
 3.  La  quantita' di rifiuti di cui all'articolo 1 messi in riserva presso  ciascun impianto non puo' eccedere mai il cinquanta per cento della  quantita'  dei  rifiuti  che,  ai  sensi  dell'articolo  7 del presente regolamento, puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero in un anno nell'impianto stesso.
 4. La messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o stabilimenti in effettivo esercizio dove i rifiuti sono recuperati. I rifiuti  devono  essere  sottoposti  alle  attivita'  di recupero con cadenza  almeno  semestrale  che  puo' essere estesa di ulteriori due mesi  qualora  ricorrano  motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione  dell'impianto,  delle  quali  deve  essere  data tempestiva notizia alla provincia.
 |  | Art. 7. Quantita' impiegabile
 
 1.  La quantita' impiegabile negli impianti, di cui all'articolo 1, comma  2,  e'  individuata nell'allegato 2, in relazione alle diverse operazioni  di recupero ammesse a procedura semplificata e, comunque, non  deve  mai  eccedere  la quantita' di rifiuti che l'impianto puo' sottoporre ad attivita' di recupero in un anno.
 |  | Art. 8. Adempimenti amministrativi
 
 1.  Ai  sensi  dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22, i soggetti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti  individuati  all'articolo  1  sono  tenuti  a registrare nel registro  di cui al citato articolo 12, con le modalita' indicate dal decreto  ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, e successive modifiche, i  rifiuti  in  ingresso,  conferiti  sia direttamente sia attraverso bettoline,  nonche'  i  rifiuti in uscita prodotti dalle attivita' di recupero,  rimanendo  esclusi  dalla  registrazione  i  prodotti e le materie prime ottenuti dall'attivita' di recupero stessa.
 2.  I  prodotti ottenuti, nel caso rientrino nella disciplina delle accise,  saranno accertati e presi in carico dall'impianto secondo le procedure  previste  dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Fino  all'accertamento  di  cui  sopra,  i  serbatoi  utilizzati  per l'attivita' disciplinata dal presente decreto non sono assoggettati a verifica fiscale.
 3.   Sono  fatte  salve  le  prescrizioni  tecniche  contenute  nei provvedimenti  di  autorizzazione,  di  concessione e nelle ordinanze rilasciate dall'Autorita' portuale o marittima.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - L'art.  12  del citato decreto legislativo 5 febbraio
 1997, n. 22, e' il seguente:
 «Art.  12  (Registri  di  carico  e  scarico).  -  1. I
 soggetti  di  cui  all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
 tenere  un registro di carico e scarico, con fogli numerati
 e   vidimati  dall'Ufficio  del  registro,  su  cui  devono
 annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative
 e  quantitative  dei  rifiuti,  da utilizzare ai fini della
 comunicazione  annuale  al  Catasto.  Le annotazioni devono
 essere effettuate:
 a) per  i produttori almeno entro una settimana dalla
 produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
 b) per  i  soggetti  che  effettuano la raccolta e il
 trasporto  almeno  entro  una settimana dalla effettuazione
 del trasporto;
 c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
 una   settimana   dalla   effettuazione  della  transazione
 relativa;
 d) per  i  soggetti  che  effettuano le operazioni di
 recupero  e  di  smaltimento  entro  ventiquattro ore dalla
 presa in carico dei rifiuti.
 2.  Il  registro  tenuto  dagli  stabilimenti  e  dalle
 imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
 di rifiuti deve, inoltre, contenere:
 a) l'origine,  la  quantita', le caratteristiche e la
 destinazione specifica dei rifiuti;
 b) la  data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
 il mezzo di trasporto utilizzato;
 c) il metodo di trattamento impiegato.
 3.  I  registri  sono  tenuti  presso  ogni impianto di
 produzione,  di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
 rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
 attivita'  di  raccolta  e  trasporto, e presso la sede dei
 commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
 i   formulari   relativi  al  trasporto  dei  rifiuti  sono
 conservati   per   cinque   anni   dalla  data  dell'ultima
 registrazione,  ad  eccezione  dei  registri  relativi alle
 operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti in discarica, che
 devono  essere  conservati  a  tempo  indeterminato  ed  al
 termine    dell'attivita'    devono    essere    consegnati
 all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
 3-bis.  I  registri  di  carico  e  scarico relativi ai
 rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
 e  delle  utenze  diffuse  svolte  dai  soggetti pubblici e
 privati  titolari  di diritti speciali o esclusivi ai sensi
 della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
 17 marzo   1995,  n.  158,  che  installano  e  gestiscono,
 direttamente  o  mediante appaltatori, reti ed impianti per
 l'erogazione  di forniture e servizi di interesse pubblico,
 possono  essere  tenuti,  nell'ambito  della provincia dove
 l'attivita'  e'  svolta,  presso  le  sedi di coordinamento
 organizzativo   o   altro   centro  equivalente  comunicato
 preventivamente alla provincia medesima.
 4.  I  soggetti  la cui produzione annua di rifiuti non
 eccede  le  5  tonnellate  di rifiuti non pericolosi ed una
 tonnellata   di   rifiuti   pericolosi,  possono  adempiere
 all'obbligo  della  tenuta dei registri di carico e scarico
 dei  rifiuti  anche  tramite le organizzazioni di categoria
 interessate  o  loro  societa' di servizi che provvedono ad
 annotare  i  dati  previsti con cadenza mensile, mantenendo
 presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
 5.  Le informazioni contenute nel registro sono rese in
 qualunque  momento  all'autorita'  di  controllo  che ne fa
 richiesta.
 6.  In  attesa dell'individuazione del modello uniforme
 di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
 sostitutivi,   nonche'  delle  modalita'  di  tenuta  degli
 stessi,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni vigenti
 che  disciplinano  le  predette  modalita'  di  tenuta  dei
 registri.
 6-bis.  Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i
 consorzi  di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
 decreto  e  i  consorzi  di  cui  all'art.  9-quinquies del
 decreto-legge  9  settembre  1988,  n. 397, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  1988,  n.  475, e
 all'art.  11  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n.
 95.».
 - Per  i riferimenti del decreto ministeriale 1° aprile
 1998, n. 148, si vedano le note alle premesse.
 - Per  i riferimenti del decreto legislativo 26 ottobre
 1995, n. 504 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 9. Disposizioni finali
 
 1.  Ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1, del decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  182,  la  notifica del comandante della nave e' equiparata  al  formulario  di  identificazione  dei  rifiuti  di cui all'articolo  15  del  decreto  legislativo  5  febbraio 1997, n. 22, limitatamente   ai   trasporti  dei  rifiuti  delle  navi  effettuati all'interno   delle   aree  sottoposte  al  controllo  dell'Autorita' marittima o dell'Autorita' portuale.
 2.  Il  decreto  ministeriale  12 giugno  2002,  n.  161,  e' cosi' modificato:
 a) il  punto  6.5 dell'allegato 1, relativo alla regolamentazione dell'attivita'    di   recupero   delle   miscele   acqua-idrocarburi provenienti  dalla  pulizia  delle  navi  contenenti oli minerali, e' soppresso;
 b) le   indicazioni   relative   al   punto   6.5  della  tabella dell'allegato 2 sono soppresse;
 c) nell'allegato  1,  suballegato  1,  e'  aggiunto  il punto 6.6 riportato in allegato 3 al presente regolamento;
 d) nella  tabella  di  cui  all'allegato  2  e'  aggiunta la riga relativa  a  recupero  rifiuti  portuali,  riportata in allegato 4 al presente regolamento.
 3. Gli operatori che intendono continuare le operazioni di recupero svolte  ai  sensi  dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  47,  devono  inoltrare, entro i sessanta giorni successivi alla  data di entrata in vigore del presente regolamento, copia della comunicazione di cui al suddetto articolo 10-bis, integrandola con le informazioni  di  cui  all'articolo  4 del presente regolamento, alla provincia  territorialmente  competente,  che  provvede alla verifica della   sussistenza   dei  presupposti  e  dei  requisiti  richiesti. L'inoltro  della  documentazione  predetta  consente  la prosecuzione dell'attivita'.  La  comunicazione, deve essere rinnovata ogni cinque anni  e  comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 17 novembre 2005
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
 
 Il Ministro delle attivita' produttive Scajola
 
 Il Ministro della salute Storace
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 276
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - L'art.  6  del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
 182,   recante:   «Attuazione   della  Direttiva  200/59/CE
 relativa  agli  impianti portuali di raccolta per i rifiuti
 prodotti  dalle navi ed i requisiti del carico», pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  22  luglio  2003, n. 168, e' il
 seguente:
 «Art.  6  (Notifica).  -  1.  Il  comandante della nave
 diretta  verso  un  porto  situato nel territorio nazionale
 adempie  agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11,
 comma  3,  12  e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22
 del   1997   con   la   compilazione   del  modulo  di  cui
 all'allegato III  e  con la trasmissione delle informazioni
 in esso riportate all'Autorita' marittima da effettuarsi:
 a) almeno  24  ore  prima  dell'arrivo  nel  porto di
 scalo, se detto porto e' noto;
 b) non  appena  il  porto  di  scalo e' noto, qualora
 conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
 c) prima   della   partenza   dal   porto   di  scalo
 precedente, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore.
 2.  L'Autorita' competente trasmette le informazioni di
 cui  al  comma  1 all'Autorita' portuale, ove istituita, ai
 gestori  dell'impianto  di raccolta, agli uffici di sanita'
 marittima  ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto
 e di confine.
 3.  Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a
 bordo almeno fino al successivo porto di scalo e sono messe
 a    disposizione    dell'Autorita'   competente,   qualora
 richieste.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si
 applicano  ai  pescherecci  e  alle imbarcazioni da diporto
 omologate  per  un massimo di dodici passeggeri. Le navi in
 servizio  di  linea  con scali frequenti e regolari, che ai
 sensi   dell'art.  7,  comma  1,  non  hanno  l'obbligo  di
 conferire  i  rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare
 ciascuno  dei  porti di approdo, forniscono le informazioni
 di  cui  al  comma  1  in  forma  cumulativa  all'Autorita'
 marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i
 rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.
 5.  I  mezzi  che  svolgono  attivita' di raccolta e di
 trasporto  di  rifiuti  nell'ambito e per conto del proprio
 impianto  portuale di raccolta e che ne costituiscono parte
 integrante  ai  sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), non
 sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.».
 - L'art.  15  del citato decreto legislativo 5 febbraio
 1997, n. 22, e' il seguente:
 «Art.  15  (Trasporto  dei  rifiuti).  -  1. Durante il
 trasporto  effettuato  da  enti  o  imprese  i rifiuti sono
 accompagnati  da un formulario di identificazione dal quale
 devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
 a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
 c) impianto di destinazione;
 d) data e percorso dell'istradamento;
 e) nome ed indirizzo del destinatario.
 2.  Il  formulario di identificazione di cui al comma 1
 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
 e  firmato  dal  detentore dei rifiuti, e controfirmato dal
 trasportatore.  Una  copia  del  formulario  deve  rimanere
 presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate
 in   arrivo   dal  destinatario,  sono  acquisite  una  dal
 destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
 trasmetterne  una  al  detentore.  Le  copie del formulario
 devono essere conservate per cinque anni.
 3.  Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i rifiuti
 pericolosi   devono  essere  imballati  ed  etichettati  in
 conformita' alle norme vigenti in materia.
 4.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
 al  trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
 gestisce  il  servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti
 che  non  eccedano  la  quantita'  di trenta chilogrammi al
 giorno   o   di  trenta  litri  al  giorno  effettuati  dal
 produttore dei rifiuti stessi
 5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
 di  cui  al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla
 data di entrata in vigore del presente decreto.
 5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1
 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro
 o  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
 agricoltura,   e   devono   essere  annotati  sul  registro
 IVA-acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti  formulari di
 identificazione  e'  gratuita  e  non  e' soggetta ad alcun
 diritto o imposizione tributaria.».
 - Si  riporta  il testo dell'Allegato 1, Suballegato 1,
 punto  6,  del  decreto  ministeriale n. 161 del 2002, come
 modificato dal presente decreto:
 «6. Reflui liquidi a carattere organico
 6.1 Tipologia: acque madri acetate [070501*].
 6.1.1   Provenienza:   produzione  di  sali  sodici  di
 antibiotici sterili nell'industria farmaceutica.
 6.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle
 sostanze  pericolose:  miscela  di  solventi  organici  non
 alogenati   costituita   da   metilacetato  70-85%,  alcool
 metilico 5-10% e alcool isopropilico 5-15%.
 6.1.3  Attivita' di recupero: distillazione e rettifica
 per la purificazione dei singoli solventi [R2].
 6.1.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei
 prodotti  ottenuti:  metilacetato,  alcol  metilico e alcol
 isopropilico nelle forme usualmente commercializzate.
 6.2 Tipologia: soluzione di acqua e DMF [070201*].
 6.2.1   Provenienza:   industria   delle   finte  pelli
 poliuretaniche ottenuto mediante coagulazione e spalmatura.
 6.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle
 sostanze  pericolose:  soluzione  acquosa  a  < 6,5 pH > 9,
 contenente  N,N,dimetilformammide " 30%, tracce di glicoli,
 dioctilftalato,    tensioattivi,   siliconi   coloranti   e
 carbossimetilcellulosa.
 6.2.3  Attivita'  di  recupero:  recupero  del solvente
 tramite distillazione mediante rettifica frazionata [R2].
 6.2.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei
 prodotti  ottenuti:  DMF con elevato grado di purezza nelle
 forme usualmente commercializzate.
 6.3  Tipologia:  solventi  e diluenti esausti [070101*]
 [070604*] [140602*] [140603*].
 6.3.1 Provenienza: sgrassaggio pezzi meccanici, pulizia
 metalli  ed  operazioni di sverniciatura, lavaggio macchine
 per   la   verniciatura   e   produzione   di   similpeile,
 tintolavanderia; industria elettronica.
 6.3.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle
 sostanze  pericolose: soluzioni costituite dall'80% in peso
 da  solventi  o diluenti anche clorurati; soluzioni acquose
 monocomponenti  contenenti il 20% in peso di solvente; tali
 soluzioni possono contenere solventi aromatici (es.: xilolo
 e  toluolo) " 50%, oli o grassi e vernici < 15%, Pb > 5.000
 ppm,  Cu  <  500 ppm, Cr < 500 ppm e Cd < 50 ppm; soluzioni
 acquose di alcool isopropilico con titolo minimo del 94%.
 6.3.3 Attivita' di recupero:
 a) rigenerazione mediante distillazione [R2];
 b) riutilizzazione diretta come solventi per impieghi
 che richiedono un minor grado di purezza del solvente [R2].
 6.3.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei
 prodotti   ottenuti:   solventi  e  diluenti  nelle  fbrine
 usualmente commercializzate.
 6.4   Tipologia:  soluzioni  residue  di  bassobollenti
 clorurati [070707*].
 6.4.1  Provenienza:  produzione  di  CVM  (vinilcloruro
 monomero).
 6.4.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle
 sostanze   pericolose:   soluzioni   organiche  a  base  di
 cloroformio < 31%, 1-2dicloroetano < 53%, 1-ldicloroetano <
 19%, tetracloruro di carbonio < 22% e contenenti cloruro di
 vinile  monomero  < 0,9%, ossido di etilene < 0,3%, cloruro
 di  etile < 3%, 2cloropropano < 0,15%, 1-1-dicloroetilene <
 5%,  cloruro  di  metilene  <  0,5%, lcloropropano < 0,08%,
 1-2dicloroetilene   trans   <   4,4%,  cloroprene  <  0,9%,
 1-2dicloroetilene    cis    <    1,6%,    benzene   < 1,8%,
 1-1-ltricloroetano     <    0,1%,    trielina    <    0,9%,
 1-1-2tricloroetano    < 1,5%,   percioroetilene   "   0,3%,
 1-1-2-2-tetracloroetano  <  0,1%,  1-1-l-2tetracloroetano <
 0,03%,  pentacloroetano  < 0,05%; contenenti PCB, PCT " o =
 25 ppm e PCDD o = 2,5 ppb.
 6.4.3    Attivita'    di    recupero:   produzione   di
 percloroetilene  e tetracloruro di carbonio in sostituzione
 del cloro [R2].
 6.4.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei
 prodotti   ottenuti:   percloroetilene  e  tetracloruro  di
 carbonio nelle forme usualmente commercializzate.
 6.5 Abrogato.
 - Si   riporta   l'Allegato   2   del   citato  decreto
 ministeriale  n. 161 del 2002, come modificato dal presente
 decreto:
 ---->   Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 23 della G.U.  <----
 
 
 
 
 |  | Allegato 1 (Art. 5, comma 1)
 1.  Tipologia:  miscele  di  acque  marine lacustri o fluviali ed idrocarburi.
 [13 07 01*] [13 07 02*] [13 07 03*] [ 13 08 02*] [ 16 07 08*]
 
 1.1 Provenienza:
 cisterne  delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate in attivita' di disinquinamento).
 1.2  Caratteristiche  del rifiuto: miscele di acqua e idrocarburi emulsionate, anche con morchie, residui oleosi, ed impurezze.
 1.3 Attivita' di recupero:
 a) separazione   fisica  della  miscela  acqua-idrocarburi  per decantazione   e   successivo   trattamento   di   centrifugazione  e miscelazione  con  oli  combustibili  [R3] in impianti che operano ai sensi  del  regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione;
 b) separazione   fisica  della  miscela  acqua-idrocarburi  per decantazione  con eventuale trattamento successivo di centrifugazione per  impiego negli impianti di produzione quali materie prime tipiche del  ciclo  produttivo  petrolifero  [R3]  in impianti che operano ai sensi  del  regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.
 1.4   Caratteristiche   delle  materie  prime  e/o  dei  prodotti ottenuti:
 a) miscele  di idrocarburi assimilate al petrolio greggio quale materia prima destinata agli impianti di produzione;
 b) combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579  e  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche;
 2. Tipologia: acque di sentina delle navi.
 [13 04 01*] [13 04 03*]
 
 2.1 Provenienza: sentina delle navi.
 2.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze.
 2.3 Attivita' di recupero:
 messa  in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi   per  decantazione  e  trattamento  successivo  di centrifugazione  e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti che  operano  ai  sensi  del  regio  decreto  30 marzo  1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.
 2.4   Caratteristiche   delle  materie  prime  e/o  dei  prodotti ottenuti:
 combustibili  con  caratteristiche  conformi alla norma UNI-CTI 6579  e  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche.
 3.  Tipologia:  residui del carico e miscele di prodotti, diversi da  quelli  individuati  al  punto 1, soggetti a Convenzione MARPOL e provenienti  dalla  pulizia  di  serbatoi  per  trasporto, contenenti sostanze pericolose [16 07 09*].
 3.1  Provenienza: cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate in attivita' di disinquinamento).
 3.2 Caratteristiche del rifiuto:
 residui/miscele  acquose  che  contengono  sostanze  pericolose cosi' come definite ed indicate nella Convenzione Marpol.
 3.3 Attivita' di recupero:
 rigenerazione/recupero di solventi (R2), riciclo/recupero delle sostanze    organiche    non    utilizzate    come   solventi   (R3), riciclo/recupero  di  altre sostanze inorganiche (R5) e rigenerazione degli  acidi  e  delle  basi  (R6)  per  separazione  e/o trattamento fisico-chimico  in  impianti  che  operano ai sensi del regio decreto 30 marzo  1942,  n. 327, definito come Codice della Navigazione messa in  riserva  dei  rifiuti  (R13) in impianti che operano ai sensi del regio  decreto  30 marzo  1942,  n.  327,  definito come Codice della Navigazione,  per sottoporli ad una delle attivita' di recupero sopra descritte.
 3.4   Caratteristiche   delle  materie  prime  e/o  dei  prodotti ottenuti:
 sostanze  con  caratteristiche merceologiche conformi al carico di cui costituivano il residuo.
 |  | Allegato 2 (Art. 7)
 
 =====================================================================
 |            |            |            |Quantita' massima Attivita' di|   Codice   |            | Tipologie  |  per impianto
 recupero  | allegato 1 | Codice CER |  rifiuti   |(Tonnellate/anno) =====================================================================
 |            |            |Miscele di  |
 |            |[13 07 01*] |acque       |
 |            |[13 07 02*] |marine,     | Recupero    |            |[13 07 03*] |lacustri o  | rifiuti     |            |[13 08 02*] |fluviali ed | portuali    |1           |[16 07 08*] |idrocarburi |500.000 --------------------------------------------------------------------- Recupero    |            |            |Acque di    | rifiuti     |            |[13 04 01*] |sentina     | portuali    |2           |[13 04 03*] |delle navi  |20.000 ---------------------------------------------------------------------
 |            |            |Residui del |
 |            |            |carico e    |
 |            |            |miscele di  |
 |            |            |prodotti    |
 |            |            |soggetti a  |
 |            |            |Convenzione |
 |            |            |Marpol,     |
 |            |            |diversi da  |
 |            |            |quelli      |
 |            |            |individuati |
 |            |            |al punto 1, | Recupero    |            |            |contenenti  | rifiuti     |            |            |sostanze    | portuali    |3           |[16 07 09*] |pericolose  |500.000
 |  | Allegato 3 (Art. 9, comma 2, lettera c)
 6.6 Tipologia: acque di sentina delle navi:       [13 04 01*] [13 04 03*].
 6.6.1 Provenienza: sentina delle navi.
 6.6.2  Caratteristiche  del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze
 6.6.3 Attivita' di recupero:
 messa  in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi   per  decantazione  e  trattamento  successivo  di centrifugazione  e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti non  operanti  ai  sensi  del  regio  decreto  30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.
 6.6.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei  prodotti ottenuti:
 combustibili  con  caratteristiche  conformi alla norma UNI-CTI 6579  e  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche.
 |  | Allegato 4 (Art. 9, comma 2, lettera d)
 
 =====================================================================
 |   Codice    |            |            |
 | allegato 1  |            |            |
 | (sub 1 D.M. |            |            |
 |  161 come   |            |            |
 | modificato  |            |            |
 |dall'Allegato|            |            |
 |    3 del    |            |            |Quantita' massima
 Attivita' |  presente   |            | Tipologie  |  per impianto di recupero|   decreto   | Codice CER |  rifiuti   |(tonnellate/anno) ===================================================================== Recupero   |             |            |Acque di    | rifiuti    |             |[13 04 01*] |sentina     | portuali   |6.6          |[13 04 03*] |delle navi  |20.000
 |  |  |