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| Gazzetta n. 302 del 2005-12-29 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 novembre 2005, n. 268 |  | Regolamento  di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geologo. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato  dal  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della  direttiva  2001/19/CE,  relativo  ad  un  sistema  generale di riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 che,   in   presenza   di   determinate   condizioni,   subordina  il riconoscimento  dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;
 Visto,  in  particolare il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 115, secondo il quale sono  definite,  mediante  decreto  del  Ministro della giustizia, le eventuali   ulteriori   procedure   necessarie   per   assicurare  lo svolgimento  e  la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente   diversa   da  quella  contemplata  nell'ordinamento italiano;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 26 settembre 2005;   ritenuto   di   non   accogliere   l'osservazione  in  merito all'opportunita'  di  prevedere  parametri  e criteri per l'esercizio della  discrezionalita'  amministrativa  nell'emanazione  del decreto dirigenziale  di riconoscimento, gia' compiutamente regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
 Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4445.U del 3 novembre 2005);
 A d o t t a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  115, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
 b) «decreto  dirigenziale  di  riconoscimento»,  il  decreto  del Direttore  Generale  della  Giustizia Civile presso il Ministro della giustizia  adottato  ai  sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
 c) «richiedente»,  il  cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio   della   professione   di   geologo   in  Italia,  il riconoscimento  del  titolo  rilasciato  dal  Paese  di  appartenenza attestante   una   formazione   professionale   al  cui  possesso  la legislazione  del  medesimo  Stato  subordina l'esercizio o l'accesso alla professione;
 d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dei geologi.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubbIicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 
 -  Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi'
 come  modificato  dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE reca: «Attuazione
 della   direttiva  n.  89/48/CEE  relativa  ad  un  sistema
 generale   di  riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione
 superiore  che  sanzionano  formazioni professionali di una
 durata minima di tre anni.».
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 6, 9 e 11 del
 citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
 «Art.  6  (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
 e'  subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di
 un  tirocinio  di  adattamento  della durata massima di tre
 anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
 a) se   la  formazione  professionale  attestata  dai
 titoli  di  cui  all'art.  1  e all'art. 3 verte su materie
 sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
 formazione   professionale  prescritta  dalla  legislazione
 vigente;
 b) se    la   professione   cui   si   riferisce   il
 riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali
 che non esistono nella professione corrispondente del Paese
 che  ha  rilasciato i titoli o nella professione esercitata
 ai sensi dell'art. 3, lettera b).
 1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla
 verifica   del   fatto  che  le  conoscenze  acquisite  dal
 richiedente    nel    corso    della   propria   esperienza
 professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
 sostanziale di cui al primo comma, lettera a).
 2.  Il  riconoscimento e' subordinato al superamento di
 una  prova  attitudinale  se  riguarda  le  professioni  di
 procuratore  legale,  di  avvocato,  di commercialista e di
 consulente per la proprieta' industriale.
 3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  su  proposta  del  Ministro per il coordinamento
 delle  politiche  comunitarie,  di  concerto con i Ministri
 interessati,   osservata   la   procedura   comunitaria  di
 preventiva   comunicazione   e  in  assenza  di  tempestiva
 opposizione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee,
 possono essere individuati, con riferimento alle situazioni
 previste    dagli   articoli 3   e   4,   altri   casi   di
 obbligatorieta' della prova attitudinale.
 4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova
 attitudinale,  non  si applica il secondo comma dell'art. 5
 del presente decreto.».
 «Art.   9   (Disposizioni   applicative   delle  misure
 compensative).  - 1. Con decreto del Ministro competente di
 cui  all'art.  11,  sono  definite,  con  riferimento  alle
 singole   professioni,  le  eventuali  ulteriori  procedure
 necessarie  per  assicurare lo svolgimento e la conclusione
 delle misure di cui agli articoli 7 e 8.».
 «Art.  11(Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle
 domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
 a) il   Ministero   titolare  della  vigilanza  sulle
 professioni  di  cui  all'art.  2,  lettera a), individuato
 nell'allegato  A  del  presente decreto, fatta eccezione di
 quanto  previsto  alla  lettera  d). L'allegato puo' essere
 modificato  o  integrato,  tenuto  conto delle disposizioni
 vigenti o sopravvenute nei vari setttori professionali, con
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 b) il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  per le
 professioni  consistenti  in  rapporti di pubblico impiego,
 salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
 c) il  Ministero  della  sanita'  per  le professioni
 sanitarie;
 d) il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
 della  ricerca  per  il  personale  ricercatore  e  per  le
 professioni  di  pianificatore  territoriale,  paesaggista,
 conservatore   dei   beni   architettonici  ed  ambientali,
 architetto junior e pianificatore junior;
 e) il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
 della  ricerca  per  i docenti di scuola materna, di scuola
 elementare  e di istituti di istruzione secondaria di primo
 e secondo grado;
 f)  il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
 scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».
 Note all'art. 1:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
 «Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda
 di  riconoscimento  deve  essere  presentata  al  Ministero
 competente,  corredata  della  documentazione  relativa  ai
 titoli  da  riconoscere,  rispondente ai requisiti indicati
 all'art. 10.
 2.  La  domanda  deve  indicare  la  professione  o  le
 professioni  di cui all'articolo 2, in relazione alle quali
 il riconoscimento e' richiesto.
 3.  Entro  trenta giorni dal ricevimento della domanda,
 il  Ministero  accerta  la completezza della documentazione
 esibita,    comunicando    all'interessato   le   eventuali
 necessarie integrazioni.
 4.   Per   la  valutazione  dei  titoli  acquisiti,  il
 Ministero  competente  indice  una conferenza di servizi ai
 sensi  della  legge  n.  241/1990  alla quale partecipano i
 rappresentanti:
 a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
 b) del   Dipartimento   per  il  coordinamento  delle
 politiche comunitarie;
 c) del Ministero degli affari esteri;
 d)  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
 scientifica e tecnologica;
 e) del Dipartimento per la funzione pubblica.
 Nella   conferenza   sono   sentiti  un  rappresentante
 dell'ordine  o  della categoria professionale ed un docente
 universitario in rappresentanza delle universita' designato
 dal  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
 e tecnologica.
 5.  Sul  riconoscimento provvede il Ministro competente
 con  decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla
 presentazione  della  domanda  o  della  sua integrazione a
 norma del precedente comma 3.
 6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le
 condizioni  del  tirocinio  di  adattamento  o  della prova
 attitudinale,  individuando  l'ente  o  organo competente a
 norma dell'art. 15.
 7.  I  decreti  di  cui  al  precedente  comma  5  sono
 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 8.  I  precedenti  commi  4  e 7 non si applicano se la
 domanda  di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a
 quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Contenuto della prova attitudinale
 
 1.  La  prova  attitudinale  prevista  dall'articolo 8, comma 1 del decreto  legislativo  ha  luogo  almeno  due  volte  l'anno presso il Consiglio  nazionale.  L'esame,  da  svolgersi in lingua italiana, si articola  nella  prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova   orale,   come   stabilito   nel   decreto   dirigenziale   di riconoscimento.
 2.  L'esame  si  svolge  nel  rispetto delle condizioni stabilite e verte   sulle   materie   indicate   nel   decreto   dirigenziale  di riconoscimento  tra  quelle  elencate  nell'allegato  A  al  presente regolamento.  Il  decreto dirigenziale di riconoscimento specifica le prove e le materie d'esame tra quelle indicate nella colonna relativa alla   sezione   A   o  tra  quelle  concernenti  la  sezione  B,  in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due sezioni.
 3.  La  prova  scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello  svolgimento  di  uno  o  piu' elaborati vertenti sulle materie indicate  nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.
 4.  La  prova  orale  verte  sulle  materie  indicate  nel  decreto dirigenziale   di   riconoscimento,   oltre   che  su  ordinamento  e deontologia professionale.
 5.  Il  Consiglio  nazionale  predispone un programma relativo alle materie   d'esame   indicate   nell'allegato  A),  da  consegnare  ai candidati,  mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 8 del citato decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
 «Art.   8   (Prova   attitudinale).   -   1.  La  prova
 attitudinale  consiste  in  un  esame volto ad accertare le
 conoscenze  professionali  e deontologiche ed a valutare la
 capacita'  all'esercizio  della  professione, tenendo conto
 che  il  richiedente il riconoscimento e' un professionista
 qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
 2.  Le  materie  su  cui svolgere l'esame devono essere
 scelte  in  relazione  alla  loro importanza essenziale per
 l'esercizio della professione.
 3.  In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
 puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
 3-bis.  L'esame  di  cui al comma 1, si articola in una
 prova  scritta  o  pratica  e orale o in una prova orale da
 svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle
 materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art.
 12.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Commissione d'esame
 
 1.  Presso  il  Consiglio  nazionale  e'  istituita una commissione d'esame  per  lo  svolgimento  della  prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
 2.  La  nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata  tra  professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei  geologi con almeno otto anni di anzianita' di iscrizione in tali sezioni  designati dal Consiglio nazionale. Qualora non sia possibile designare  i  componenti  effettivi  o  supplenti  secondo  i criteri indicati  per  mancanza  di  iscritti  nella  sezione B dell'albo dei geologi  con  almeno  otto  anni  di anzianita' di iscrizione in tale sezione e fino a quando permanga tale carenza, il Consiglio nazionale designa  professionisti iscritti nell'ambito della sola sezione A. La nomina  di  due  membri  effettivi  e  di  due  membri  supplenti  e' effettuata  tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati  presso  una Universita' della Repubblica nelle materie su cui  e'  sostenuta  la  prova  attitudinale;  la  nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati del distretto  della  Corte  d'Appello  di  Roma  o collocati fuori ruolo presso   amministrazioni  o  organi  centrali  dello  Stato,  con  la qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.
 3.  La  commissione  e'  nominata  con  decreto  del Ministro della giustizia  e  dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente,   designato   dal   Consiglio   nazionale,  con  maggiore anzianita'  di  iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento  dei  componenti  effettivi,  subentrano i corrispondenti componenti  supplenti,  in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento   del   presidente,  la  commissione  e'  presieduta  dal componente,   effettivo  o  supplente,  con  maggiore  anzianita'  di iscrizione  all'albo  professionale.  Le  funzioni di segretario sono svolte  dal  componente,  designato  dal  Consiglio nazionale, avente minore   anzianita'   di   iscrizione   all'albo   professionale.  Le deliberazioni   e  le  valutazioni  diverse  da  quelle  disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
 4.   Il   rimborso  delle  spese  sostenute  dai  componenti  della commissione  nonche'  i  compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.
 |  | Art. 4. Vigilanza sugli esami
 
 1.  Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle disposizioni   contenute  nella  legge  3 febbraio  1963,  n.  112  e successive integrazioni.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - La legge 3 febbraio 1963, n. 112, reca: «Disposizioni
 per la tutela del titolo e della professione di geologo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 5. Svolgimento dell'esame
 
 1.  Il  richiedente  presenta  al  Consiglio  nazionale  domanda di ammissione  all'esame  redatta  secondo  lo  schema  allegato  B)  al presente  regolamento, unitamente a copia del decreto dirigenziale di riconoscimento, ed a copia di un documento di identita'.
 2. la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione  del  calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data della comunicazione della prova  scritta  e quella dello svolgimento dello stesso intercorre un intervallo  non  inferiore  a  3  mesi.  Tra  la  data fissata per lo svolgimento  della  prova scritta e quella della prova orale non puo' intercorrere  un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni.  Della  convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi  indicato  nella  domanda,  ed  al  Ministero  della giustizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 |  | Art. 6. Valutazione della prova attitudinale
 
 1.  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova ogni componente della commissione  dispone  di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi  coloro  che  abbiano  riportato  in  ogni  prova scritta una votazione  minima  complessiva  pari  a trenta. Si considera superato l'esame  da  parte  dei  candidati  che  abbiano conseguito, anche in ciascuna  materia  della  prova  orale,  un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
 2.  Allo  svolgimento  della  prova  scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
 3.  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
 4.  In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
 5.  Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 |  | Art. 7. Oggetto e svolgimento del tirocinio
 
 1.  Il  tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo,  ha  una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il  complesso  delle attivita' professionali afferenti le materie che sono  state  indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento come necessitanti  di  misure  compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
 2.   Il   tirocinio   e'   svolto  presso  il  luogo  di  esercizio dell'attivita'  professionale  di  un  libero professionista iscritto alla  sezione  A  o  B  dell'albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
 3.  La  scelta  del  professionista  e'  effettuata dal richiedente nell'ambito  dell'elenco  di  cui  al  successivo  articolo 8  ed  e' incompatibile   con   un   rapporto  di  lavoro  subordinato  con  il professionista scelto.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 7 del citato decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
 «Art.  7  (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio
 di    adattamento   consiste   nell'esercizio   in   Italia
 dell'attivita' corrispondente alla professione in relazione
 alla  quale e' richiesto il riconoscimento, svolto sotto la
 responsabilita' di un professionista abilitato.
 2.   Il  tirocinio  puo'  essere  accompagnato  da  una
 formazione complementare.
 2-bis.   La  durata  nonche'  le  materie  oggetto  del
 tirocinio  di  adattamento  sono  stabilite  nella  fase di
 attuazione  della  procedura di cui all'art. 12. Le materie
 sono   scelte  in  relazione  alla  loro  valenza  ai  fini
 l'esercizio della professione.
 3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale.
 4.  In  caso  di  valutazione  finale  sfavorevole,  il
 tirocinio puo' essere ripetuto.».
 
 
 
 
 |  | Art. 8. Elenco dei professionisti
 
 1.  Presso  il  Consiglio  nazionale  e'  istituito  un  elenco dei professionisti  presso  i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in  tale  elenco  e'  indicata  la  sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.
 2.  Tale  elenco  e'  aggiornato  annualmente  su  designazione dei Consigli    regionali    dell'ordine,    previa    dichiarazione   di disponibilita'  dei professionisti e comprende geologi che esercitino la professione da almeno cinque anni.
 3.  L'elenco  comprende  per ogni Consiglio regionale, un numero di professionisti  sufficiente  per  le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo e' suddiviso.
 4.  Copia  dell'elenco  e'  trasmessa  ad  ogni Consiglio regionale dell'ordine.
 5.  Al  Consiglio  nazionale  spetta la vigilanza sugli iscritti in tale  elenco  ai  fini  dell'adempimento  dei  doveri  relativi  allo svolgimento  del  tirocinio,  tramite  il  presidente  del  Consiglio regionale  dell'ordine  cui  e'  iscritto il professionista di cui al comma 1.
 |  | Art. 9. Obblighi del tirocinante
 
 1.   Il  tirocinante  esegue  diligentemente  le  disposizioni  del professionista,  garantendo  la  massima  riservatezza  sulle notizie comunque   acquisite,   ed   e'   tenuto  all'osservanza,  in  quanto compatibile, delle norme di etica professionale dei geologi.
 |  | Art. 10. Registro dei tirocinanti
 
 1.  Coloro  che,  muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento, intendono  svolgere come misura compensativa tirocinio di adattamento sono  iscritti  nel  registro  dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.
 2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
 a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome,  luogo  e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
 b) gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento;
 c) la  sezione dell'Albo nella quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
 d) la data di decorrenza dell'iscrizione;
 e) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il  tirocinio,  la  sezione  dell'Albo  di appartenenza, il numero di iscrizione,  il  numero  di  codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
 f) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
 g) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
 h) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
 i) la data della cancellazione con relativa motivazione.
 |  | Art. 11. Iscrizione
 
 1.  L'iscrizione  nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C al presente regolamento.
 2.  Nella  domanda  il  richiedente  dichiara il proprio impegno ad effettuare  il  tirocinio  di  adattamento e la non sussistenza della incompatibilita'  prevista  dall'articolo  7  comma  3  del  presente regolamento.
 La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
 a) copia di un documento di identita';
 b) copia del decreto dirigenziale di riconoscimento;
 c) attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso di se';
 d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta  dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.
 4.  Nella  domanda,  sottoscritta  dal richiedente, sono elencati i documenti  allegati;  va  altresi'  essere  espresso l'impegno a dare comunicazione  delle  eventuali  sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
 5.  La  domanda  di  iscrizione  puo'  essere  inviata al Consiglio nazionale  a  mezzo  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero  essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio  nazionale.  Nel caso di consegna diretta presso gli uffici viene  apposta  sulla  domanda  il timbro del Consiglio nazionale, la data   di   ricevimento  e  viene  rilasciata  apposita  ricevuta  al tirocinante o a persona da lui delegata.
 6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del   presente   articolo,   quando   non   ne   sia   possibile   la regolarizzazione.
 |  | Art. 12. Delibera di iscrizione
 
 1. Il Presidente del Consiglio nazionale o un suo delegato provvede alla  iscrizione  nel  registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
 2.  L'iscrizione  decorre  dalla  data della delibera del Consiglio nazionale.
 3.  Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.  La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni  a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio regionale dell'ordine presso di cui questo  e'  iscritto  a  mezzo  lettera  raccomandata  con  avviso di ricevimento.
 |  | Art. 13. Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio
 
 1.  Ogni  sei  mesi  il  professionista  presso  cui  si  svolge il tirocinio,  compila  una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli  dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attivita' svolte dal   tirocinante.   La  sezione  relativa  ad  ogni  semestre  viene controfirmata   dal   tirocinante  e  presentata  al  presidente  del Consiglio regionale dell'ordine che vi appone il visto.
 2.  Al  compimento  del  tirocinio,  entro  il  termine  massimo di quindici  giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e  per  conoscenza  al  Consiglio  regionale  dell'ordine, a mezzo di lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  ovvero  mediante consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio ed  apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
 3.  In  caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale  rilascia  un  certificato  di  compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
 4.  In  caso  di  valutazione  sfavorevole,  il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la  valutazione  del professionista, emette provvedimento motivato di diniego  di  certificato  di  compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario,   di   disattendere   la   valutazione   sfavorevole   del professionista,  emette  provvedimento  motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
 5.  In  caso  di  valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere immediatamente ripetuto.
 |  | Art. 14. Sospensione e interruzione del tirocinio
 
 1.  Il  tirocinio e' sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo  svolgimento  per  una  durata  superiore  a  un  sesto e inferiore alla meta' della sua durata complessiva.
 2.   Il  tirocinio  e'  interrotto  da  tutti  gli  eventi  che  ne impediscono  l'effettivo  svolgimento  del  tirocinio  per una durata superiore alla sua durata complessiva.
 3.  Il  professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio  nazionale  della  causa di sospensione di cui al comma 1 e della  causa di interruzione di cui al comma 2, nonche' della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
 4.  Il  Consiglio  nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque   non   superiore   ad   un   anno,   previa   comunicazione all'interessato  e  assegnazione  allo  stesso  di  un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni.
 5.  La  sospensione  e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal  Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e  al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 |  | Art. 15. Cancellazione dal registro dei tirocinanti
 
 1. Il  Consiglio  nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione  allo  stesso  di  un  termine  per  la presentazione di eventuali  osservazioni  o  giustificazioni delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
 a) rinuncia all'iscrizione:
 b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
 c) condanna   definitiva   per   delitto   contro   la   pubblica amministrazione,  contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede  pubblica,  contro  l'economia  pubblica,  oppure per ogni altro delitto  non  colposo,  per  il  quale la legge commini la pena della reclusione  non  inferiore  nel  minimo  di  due anni o nel massimo a cinque anni.
 d) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei geologi.
 2.   La   delibera   del   Consiglio   nazionale  di  cancellazione dell'iscrizione  nel  registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato  e  al  professionista  presso cui e' stato svolto il tirocinio  entro  quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di  ricevimento,  salvo  che  la  delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
 |  | Art. 16. Sospensione dal registro dei tirocinanti
 
 1. In  caso  di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di  cui  all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
 2.   La   delibera   del   Consiglio   nazionale   di   sospensione dell'iscrizione  nel  registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato  e  al  professionista  presso cui e' stato svolto il tirocinio  entro  quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 14 novembre 2005
 Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2005
 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 288
 |  | Allegato A Elenco delle materie per la sezione A dell'Albo (Geologo):
 - Geomorfologia
 - Geologia applicata
 - Georisorse minerarie
 - Geofisica applicata
 - Geotecnica
 - Tecnica e pianificazione urbanistica
 - Sistemazione idraulico-forestale
 - Ingegneria e sicurezza degli scavi
 - Diritto amministrativo
 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
 - Geologia strutturale
 a. - Lettura,  interpretazione  ed   elaborazione  di  carte  e sezioni geologiche
 Elenco delle materie per la sezione B dell'Albo (Geologo iunior):
 - Geologia applicata
 b. - Georisorse minerarie
 - Geofisica applicata
 c. - Oceanografia e fisica dell'atmosfera
 d. - Topografia e cartografia
 e. - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
 f. - Pedologia
 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
 g. - Geologia strutturale
 h. - Lettura, interpretazione ed  elaborazione di carte e sezioni gologiche
 |  | Allegato B Al  Consiglio  Nazionale dei Geologi Il/la sottoscritto/a nato/a il a cittadino/a  residente  in  in  possesso  del titolo professionale di rilasciato   da  a  compimento  di  un  corso  di  studi  di  anni  , comprendente  le materie sostenute presso l'Universita' con sede in , iscritto  nell'albo  professionale  di  dal  (1)  ed  in possesso del decreto   dirigenziale   di   riconoscimento   del   proprio   titolo professionale per l'iscrizione alla sezione(2) emesso in data Domanda
 
 ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003  n.  277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di poter partecipare  alla  prova  attitudinale  secondo  quanto  previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.
 Data ........................
 Firma ...........................
 (1) Ove sussista il requisito
 (2) A (Geologo) o B (Geologo iunior)
 |  | Allegato C Al Consiglio Nazionale dei Geologi
 
 Il/la  sottoscritto/a  nato/a  il  a  cittadino/a residente in in possesso del titolo professionale di rilasciato da a compimento di un corso  di  studi  di  anni , comprendente le materie sostenute presso l'Universita' con sede in iscritto nell'albo professionale di dal (1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione(2) emesso in data
 Domanda
 
 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di essere iscritto  al  registro  dei  tirocinanti  secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra;
 Dichiara
 
 di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso: ;
 Dichiara
 
 che non sussiste la incompatibilita' prevista dall'articolo 7 comma 3 del  regolamento  (rapporto  subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).
 Data ........................
 Firma ...........................
 (1) Ove sussista il requisito.
 (2) A (Geologo) o B (Geologo unior).
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