| 
| Gazzetta n. 301 del 2005-12-28 |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 30 novembre 2005 |  | Determinazione   della   misura   dei   canoni  di  abbonamento  alle radiodiffusioni per l'anno 2006. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 
 Visto  il  regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
 Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
 Visto  il  decreto  ministeriale  17 gennaio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;
 Visto  il  decreto  ministeriale  12 luglio  1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;
 Visto  il  decreto  ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953;
 Vista  la  legge  14 aprile  1975,  n.  103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
 Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
 Visto  il  decreto  ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1991;
 Vista  la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante  disposizioni  sulla  societa'  concessionaria  del  servizio pubblico radiotelevisivo;
 Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n.  650,  di  conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n.  449 ed in particolare gli articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;
 Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 Vista   la  legge  3 agosto  2001,  n.  317,  di  conversione,  con modificazioni,  del  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, recante modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003, n. 366, recante modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  concernenti  le  funzioni  e la struttura di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
 Visto  il  decreto  ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1999;
 Visto  il  decreto  ministeriale  10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2000;
 Vista  la  convenzione  stipulata  in  data  15 marzo  1994  tra il Ministero    delle    poste    e   delle   telecomunicazioni   e   la RAI-Radiotelevisione  italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;
 Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., per il triennio 2003-2005, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003;
 Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della Rai-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione   del   testo   unico   della  radiotelevisione»  ed  in particolare  l'art.  18,  comma  3,  nonche'  il  decreto legislativo 31 luglio   2005,   n.   177,   recante   il   «Testo   unico   della radiotelevisione»  ed  in  particolare  l'art.  47,  comma 3, che nel dettare  i  principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo  prevedono  che  entro il mese di novembre di ciascun anno,  il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare  del  canone  di  abbonamento  in  vigore  dal 1° gennaio dell'anno  successivo,  in  misura  tale  da consentire alla societa' concessionaria  della  fornitura  del servizio di coprire i costi che prevedibilmente  verranno  sostenuti  in  tale anno per adempiere gli specifici  obblighi  di  servizio  pubblico  generale radiotelevisivo affidati  a  tale  societa',  come  desumibili  dall'ultimo  bilancio trasmesso  prendendo  anche  in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese;
 Viste   le  deliberazioni  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  n.  102/05/CONS  del 10 febbraio 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2005 e n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti,  rispettivamente,  la  modalita' di attuazione dell'art. 18,  commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello  schema  di  contabilita' separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
 Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  n.  393/05/CONS  del  13 ottobre 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2005 sulla scelta delle societa' di revisione della contabilita' separata della RAI;
 Vista  la  nota  del  presidente della RAI in data 8 novembre 2005, prot. P/000592;
 Vista  la nota del direttore generale della RAI in data 17 novembre 2005, prot. DDG/1089;
 Vista la nota della RAI in data 22 novembre 2005, prot. AD/030;
 Considerato   che   ai   sensi   dell'art.  3  della  deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio  2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2005   il  primo  esercizio  utile  ai  fini  della  revisione  della contabilita'  separata da parte di una societa' di revisione nominata dalla RAI e scelta dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'  l'anno  2005  e  che  per  l'anno  2004  possono  essere adottate procedure di verifica concordate (agreed upon procedures) secondo gli standard di revisione contabile nazionali ed internazionali;
 Considerato  che le generiche informazioni fornite dalla RAI con le predette   note   relativamente   all'esercizio  2004  non  risultano accompagnate  dalla  contabilita'  separata  redatta sulla base dello schema  approvato  di  cui all'art. 2, comma 3, della citata delibera AGCOM   n.  102/05/CONS,  controllata  da  parte  della  societa'  di revisione scelta ai sensi della citata delibera AGCOM n. 393/05/CONS, ne'  risultano  concluse  le procedure di verifica concordate secondo gli  standard  di  revisione  contabile nazionali ed internazionali e che,  pertanto,  dette  informazioni  non  possono  essere  prese  in considerazione   ai  fini  della  valutazione  da  operare  ai  sensi dell'art.  18, comma 3, della legge n. 112/2004 e dell'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005;
 Considerato  pertanto  che, ai fini dell'applicazione dell'art. 18, comma  3, della legge n. 112/2004 e dell'art. 47, comma 3 del decreto legislativo  n. 177/2005 soccorrono esclusivamente i dati di bilancio dell'esercizio 2004 in possesso del Ministero delle comunicazioni;
 Considerato che i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio 2004, ultimo bilancio trasmesso dalla RAI al Ministero delle comunicazioni, approvato  dall'assemblea  degli azionisti della Rai-Radiotelevisione italiana  S.p.a.  il 31 maggio 2005, registrano un utile netto di 113 milioni  di  euro  per  la  RAI  e  di 82,2 milioni di euro a livello consolidato   (sostanzialmente   in   linea  rispetto  all'utile  del corrispondente  periodo  del 2003, pari a 81,9 milioni di euro) e che l'andamento  positivo  della  gestione  viene  confermato anche dalla relazione prevista al comma 6 dell'art. 27 del contratto di servizio, contenente i risultati economici e finanziari consuntivi al 30 giugno 2005, approvata dal consiglio di amministrazione della concessionaria in  data  22 settembre  2005  che evidenzia una chiusura del bilancio infrannuale  al  30 giugno 2005 con un risultato netto positivo di 97 milioni  di  euro  per  la RAI (rispetto agli 81,6 milioni di euro al 30 giugno  2004)  e  di  66,8  milioni  di euro a livello consolidato (rispetto ai 57,7 milioni di euro al 30 giugno 2004);
 Ritenuto,    pertanto,    che   i   positivi   dati   di   bilancio complessivamente considerati nell'esercizio di riferimento, basati su entrate  derivanti  sia  dal  gettito  del canone che dai proventi da pubblicita', consentono di prevedere un'ampia copertura dei costi per la  fornitura  del  servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo che prevedibilmente  verranno sostenuti nell'anno 2006, compensando anche il  tasso  di  inflazione  programmato  e  le  esigenze  di  sviluppo tecnologico delle imprese;
 Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2004;
 Visto  il  decreto  ministeriale 20 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2004;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Per  l'anno  2006  la misura semestrale del sovrapprezzo dovuto dagli  abbonati  ordinari  alla  televisione  rimane  fissata secondo quanto  indicato  dal  decreto  ministeriale  del  22 dicembre  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2004 e dal decreto ministeriale  20 dicembre  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2004, in Euro 46,73.
 |  | Art. 2. 1.  E'  data  facolta'  agli  abbonati ordinari alla televisione di corrispondere   la  quota  semestrale  di  Euro  46,73  in  due  rate trimestrali di Euro 24,31.
 2.  E'  data,  inoltre,  facolta'  agli  abbonati di corrispondere, contestualmente  alla  prima  semestralita',  anche  la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione  di  Euro  1,87  sull'ammontare della seconda semestralita' anticipata, versando Euro 91,58.
 |  | Art. 3. 1.  Gli  importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti  per  canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A.  dovuti  dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
 2.  Coloro  che  nel  corso  dell'anno  entrano  in  possesso di un apparecchio,  atto  od  adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle   trasmissioni   televisive,   devono  corrispondere  un  rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.
 |  | Art. 4. 1.  La  misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.
 |  | Art. 5. 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2006.
 2.  Gli utenti hanno facolta' di disdire il proprio abbonamento nei termini  e  secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  2  del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.
 Il  presente  decreto  sara'  registrato  alla  Corte  dei  conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Bruxelles, 30 novembre 2005
 Il Ministro: Landolfi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 238
 |  | ---->   Vedere Tabelle da pag. 36 a pag. 39  <---- |  |  |