| 
| Gazzetta n. 301 del 2005-12-28 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 25 ottobre 2005 |  | Finanza  di  progetto  -  Disciplina  delle  procedure in corso i cui avvisi  indicativi,  pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non  contengano  l'indicazione  espressa  del diritto di prelazione a favore del promotore. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  l'art.  37-bis  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, in materia di finanza di progetto;
 Visto,  in  particolare,  il  comma  2-bis  del citato art. 37-bis, introdotto  dall'art.  7,  comma 1, lettera aa) della legge 1° agosto 2002,  n.  166,  il  quale  disciplina  le modalita' di pubblicazione dell'avviso   indicativo   degli   interventi  realizzabili  mediante capitali privati;
 Visto   l'art.   24  della  legge  18 aprile  2005,  n.  62  (legge comunitaria 2004) «Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante  legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE  in  materia di appalti pubblici di servizi, al decreto del Presidente   della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554,  recante regolamento  di  attuazione  della legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo  20 agosto  2002,  n. 190, in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;
 Visto,  pertanto, l'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 37-bis della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 24 della legge  18 aprile  2005,  n.  62,  secondo  il  quale  con decreto del Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti delle nuove disposizioni sulle procedure in corso, non ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto,  i  cui  avvisi  indicativi  pubblicati prima della data del 31 gennaio  2005  non contengano l'indicazione espressa del diritto a favore  del  promotore  ad  essere  preferito  ai  soggetti  previsti dall'art.  37-quater,  comma 1,  lettera  b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte  economicamente  piu'  vantaggiose  presentate  dai  predetti soggetti offerenti;
 Preso  atto  che e' necessario, al fine di disciplinare gli effetti delle  nuove  disposizioni  sulle  procedure  in  corso,  definire le modalita'  con  le quali le amministrazioni aggiudicatici precedono a rendere  noto  il  diritto  di  prelazione a favore del promotore con riferimento   allo   stato   di   avanzamento   della  procedura  per l'aggiudicazione della concessione;
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 Diritto di prelazione - Modalita' di pubblicita'
 
 1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici procedono a rendere noto il diritto  di  prelazione  a  favore  del promotore, nel caso di avvisi indicativi  pubblicati  prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano  l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le  modalita'  alternativamente specificate ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
 2.  Ove  alla  data  di  pubblicazione del presente decreto non sia stato  pubblicato  il bando per la gara prevista dall'art. 37-quater, comma 1,   lettera a),  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e successive   modificazioni   ed   integrazioni,   le  amministrazioni aggiudicatici  inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione  espressa  del  diritto  di  prelazione  a  favore  del promotore.
 3.  Ove  alla  data di pubblicazione del presente decreto sia stato pubblicato  il  bando per la gara prevista dall'art. 37-quater, comma 1,  lettera  a),  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni aggiudicatrici, nel corso   della   successiva  procedura  negoziata  prevista  dall'art. 37-quater, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, inviano comunicazione formale,  con  l'indicazione  espressa  del  diritto  di prelazione a favore  del  promotore,  unicamente  ai  soggetti  partecipanti  alla procedura negoziata.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 ottobre 2005
 Il Ministro: Lunardi
 |  |  |