Gazzetta n. 301 del 2005-12-28
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 12 dicembre 2005
Autorizzazione, al «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10, e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11, parte A e parte B, della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza del 10 ottobre 2003, protocollo MAP n. 828506 e successiva integrazione protocollo MAP n. 0047989 dell'11 agosto 2005 con la quale il «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», con sede in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni n. 9, e sede operativa in via Cuorgne' n. 21 - Torino, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 18 ottobre 2005;
Considerato che il «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.» soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;
Decretano:

Art. 1.
1. Il «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», con sede in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni n. 9, e sede operativa in via Cuorgne' n. 21 - Torino, e' autorizzato al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11, parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:
1) cuffie antirumore (anche montate su elmetti) - art. 10;
2) inserti auricolari - art. 10;
3) caschi - art. 10 e art. 11;
4) indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - art. 10.
Art. 2.
1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico del «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.» e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Il «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», e' tenuto ad inviare al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' Goti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Onelli