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| Gazzetta n. 301 del 2005-12-28 |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 3 novembre 2005 |  | Attivita' non consentite ai dipendenti del Ministero della difesa con rapporto  di  lavoro  a tempo parziale, con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con
 IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
 
 Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 Vista  la legge 29 dicembre 1988, n. 554, e, in particolare, l'art. 7,  che  ha  previsto  la possibilita' di costituire, per il pubblico impiego, rapporti di lavoro a tempo parziale;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni  e,  in  particolare,  l'art.  53,  che disciplina le incompatibilita' per i dipendenti pubblici;
 Visto  l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  in  materia di rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego;
 Visto  l'art.  6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla  legge  28 maggio 1997, n. 140, il quale, nel dettare ulteriori norme  nella materia, ha introdotto, nel citato art. 1 della legge n. 662/1996,  il  comma  58-bis  che  demanda ad un decreto del Ministro competente,  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, la determinazione delle attivita' che, in ragione della interferenza con i  compiti  istituzionali,  sono  comunque non consentite ai pubblici dipendenti  con  rapporto  di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa  non  superiore  al  cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
 Vista  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, l'art. 39, comma 25, il quale fissa il termine in cui debbono essere emanati i  decreti  di  cui al predetto comma 58-bis della legge n. 662/1996, determinando,  in  mancanza  dei  decreti  stessi,  la disciplina del rapporto di lavoro di cui trattasi nel caso in cui l'attivita' che il dipendente  intende  esercitare  sia  in  contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza;
 Vista  la  legge  25 novembre  2003,  n.  339, concernente norme in materia  di  incompatibilita'  dell'esercizio  della  professione  di avvocato;
 Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del comparto Ministeri  1998-2001, e, in particolare, l'art. 21, che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale;
 Ravvisata  l'esigenza  di  individuare  e  specificare le attivita' lavorative   autonome  o  subordinate,  interferenti  con  i  compiti istituzionali del Ministero della difesa, come tali non consentite ai dipendenti  del  Ministero  stesso  con  rapporti  di  lavoro a tempo parziale  con  prestazione  lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Tutti  i  dipendenti del Ministero della difesa con rapporto di lavoro  a  tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta  per  cento  di quella a tempo pieno non possono esercitare attivita'  di  lavoro  autonomo,  subordinato  o  di  consulenza  che confliggano o siano di fatto incompatibili con la specifica attivita' di servizio o in contrasto con gli interessi del Ministero medesimo.
 |  | Art. 2. 1.  Ferme  le  preclusioni  di  cui  all'art.  1, ai dipendenti con rapporto  di  lavoro  a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore  al  cinquanta  per  cento  di  quella a tempo pieno e', in particolare, inibito lo svolgimento delle seguenti attivita':
 a) attivita'  presso imprese anche individuali fornitrici di beni e  servizi  ovvero  aggiudicatarie di appalti di lavori o che abbiano comunque  rapporti  contrattuali  con l'Amministrazione della difesa, qualora gli interessati prestino servizio presso enti, uffici, unita' organizzative  che  partecipano alle procedure di aggiudicazione o di esecuzione contrattuale;
 b) attivita'   professionali   autonome   svolte   in  regime  di convenzione con il Ministero della difesa;
 c) attivita'    presso    imprese   destinatarie   di   permessi, concessioni,  autorizzazioni  o  altri provvedimenti recanti utilita' economiche   o   finanziarie  emanati  dal  Ministero  della  difesa, limitatamente  al  personale  in servizio presso enti, uffici, unita' organizzative  che  partecipano al relativo procedimento concessorio, autorizzatorio o di erogazione delle suddette utilita';
 d) attivita'  presso soggetti giuridici sottoposti alla vigilanza del  Ministero  della  difesa, limitatamente al personale in servizio presso  gli  organi  preposti  al controllo dei soggetti giuridici in questione;
 e) attivita' presso studi legali, specializzati in diritto penale militare,  con  sede  nelle  province  sul cui territorio esercita la giurisdizione  l'Ufficio giudiziario militare nel quale il dipendente presta servizio.
 |  | Art. 3. 1. I competenti Uffici del Ministero della difesa, nei contratti di trasformazione  del  rapporto di lavoro a tempo parziale, inseriscono specifiche   clausole   concernenti   i   divieti  contemplati  dagli articoli precedenti.
 2.  L'Amministrazione  della  difesa  provvede  alla valutazione in concreto  dei  singoli casi di conflitto di interesse non contemplati dalle   ipotesi   di   incompatibilita'   descritte   negli  articoli precedenti.
 3.  In  materia  di  esercizio  della  professione  di avvocato, ai dipendenti del Ministero della difesa si applica la legge 25 novembre 2003, n. 339.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Roma, 3 novembre 2005
 
 Il Ministro della difesa
 Martino
 
 Il Ministro per la funzione pubblica
 Baccini
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