Gazzetta n. 301 del 2005-12-28 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 16 dicembre 2005 |
Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Benevento e Napoli. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02); Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamita' naturali; Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; piogge alluvionali dal 1° gennaio 2005 all'8 marzo 2005 nella provincia di Avellino; piogge persistenti dal 1° gennaio 2005 al 10 marzo 2005 nella provincia di Benevento; piogge alluvionali dal 13 febbraio 2005 al 6 marzo 2005 nella provincia di Napoli; Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; Avellino: piogge alluvionali dal 1° gennaio 2005 all'8 marzo 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castelfranci, Flumeri, Gesualdo, Grottaminarda, Grottolella, Lapio, Montecalvo Irpino, Petruro Irpino, San Sossio Baronia, Sturno, Taurasi, Villanova del Battista, Zungoli. Benevento: piogge persistenti dal 1° gennaio 2005 al 10 marzo 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Apice, Arpaise, Baselice, Bonea, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Guardia Sanframondi, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Limatola, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso; Napoli: piogge alluvionali dal 13 febbraio 2005 al 6 marzo 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Napoli, Palma Campania, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Roccarainola, Visciano, Volla. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2005 Il Ministro: Alemanno |
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