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| Gazzetta n. 301 del 2005-12-28 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 13 dicembre 2005 |  | Determinazione  delle modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2006. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  modificato  dall'art.  1-quinquies,  comma  5, del decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con  modificazioni, in legge 27 ottobre  2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro   delle   attivita'   produttive   e   sentito   il   parere dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, sono individuate modalita'  e  condizioni  delle  importazioni  nel caso che risultino insufficienti  le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa  ripartizione  complessiva  tra  mercato  vincolato e mercato libero;
 Visto  l'art.  35,  comma  1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo  cui,  fatta  salva  la  capacita'  impegnata per i contratti esistenti nonche' per l'importazione dell'energia elettrica destinata al  mercato  vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico   nazionale,   in   presenza   di  capacita'  di  trasporto disponibile  insufficiente  rispetto  alla  domanda, hanno diritto ad un'assegnazione  prioritaria  della medesima capacita', sulla base di bande  di  capacita'  di  dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei  direttamente  connessi  alla  rete  di trasmissione nazionale nonche'   i   clienti   idonei  dotati,  in  ogni  singolo  sito,  di apparecchiature  di  distacco  del  carico  conformi  alle specifiche tecniche  definite  dal  gestore della rete di trasmissione nazionale che  siano  in  grado  di assicurare il servizio di interrompibilita' istantanea  del  carico  per  la  potenza richiesta, ovvero i clienti idonei  o  finali  ed  i  consorzi  di  clienti  finali  in  grado di assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base anche  di  contratti  pluriennali  di  fornitura, per almeno l'80 per cento  delle  ore  annue.  Lo  stesso comma 1 attribuisce al Ministro delle  attivita'  produttive  il  compito  di  definire,  con  propri provvedimenti,  le  quote  di capacita' riservate per le assegnazioni prioritarie sopra citate;
 Visto  il  medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n.  273,  secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto all'art.  6,  comma  3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
 Vista  la  legge  23 agosto  2004, n. 239, concernente riordino del settore  energetico  nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:
 l'art.  1,  comma  7,  lettera  a),  secondo  cui rientrano nelle funzioni  attribuite  allo  Stato,  che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
 l'art.  1,  comma  3,  lettera f), in base al quale costituisce obiettivo  generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la  valorizzazione  delle  importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale  e  di  sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese;
 l'art.  1,  comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle  attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalita'  di  accesso  e  di  connessione  fra  le  reti energetiche nazionali  e  quelle  degli  Stati  il  cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano;
 Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  26 giugno  2003,  relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della congestione,  in  base  al quale i problemi di congestione della rete sono  risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato,   e   l'art.   9   dello  stesso  regolamento  secondo  cui, nell'esercizio  delle  loro  competenze,  le  autorita'  nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo  e  degli  orientamenti  adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8;
 Viste:
 la nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), con cui si  e'  disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per  il  periodo  2001-2010,  di  una quota di capacita' di trasporto sull'interconnessione  inizialmente  pari  a 42 MW, incrementabile di anno  in  anno,  rispetto  al valore registrato nell'anno precedente, sulla  base  del  tasso  di  crescita  medio  dei  consumi  elettrici comunicato  dalla  medesima  Repubblica  e  comunque  in  misura  non superiore al 5% annuo;
 la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si  e'  disposta  una  riserva  a favore dello Stato della Citta' del Vaticano,  per  il  periodo  2002-2011,  di una quota della capacita' disponibile nella misura massima di 50 MW;
 la  nota  ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con cui si e' riconosciuto alla Edison S.p.a. il diritto di reingresso in Italia  di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante  da  uno  dei tre salti che costituiscono il bacino stesso, definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 317,  di  ratifica  dell'accordo  internazionale  italo-svizzero  del 18 giugno 1949;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 19 dicembre  2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra  l'altro,  ha  stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del   mercato  elettrico  S.p.a.,  di  cui  all'art.  5  del  decreto legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, assuma la responsabilita' delle funzioni   relativamente  all'organizzazione  ed  alla  gestione  del mercato elettrico;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 19 dicembre   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003 che,  fra  l'altro,  ha  stabilito  che dal giorno 1° gennaio 2004 la societa'  Acquirente  Unico  S.p.a.,  di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
 Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito deliberazione n. 151/03), recante  disposizioni  urgenti e transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso dei prelievi di   energia  elettrica  per  il  triennio  2004-2006,  e  successive modifiche e integrazioni;
 Viste le direttive del Ministro delle attivita' produttive 4 giugno 2003  e  26 novembre  2004  al  Gestore  della  rete  di trasmissione nazionale S.p.a. nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione tra  Italia e Svizzera della capacita' di interconnessione aggiuntiva derivante    dall'entrata    in    funzione   dell'elettrodotto   San Fiorano-Robbia;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 17 dicembre   2004,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004, recante   modalita'   e  condizioni  delle  importazioni  di  energia elettrica  per  l'anno  2005  e  le  deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica del 20 dicembre 2004, n. 223/04 e n. 224/04;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 11 maggio  2004,  concernente  criteri,  modalita'  e  condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale  di  trasmissione,  e  in  particolare  l'art.  1, comma 1, secondo  il  quale  sono  trasferiti  a Terna S.p.a. le attivita', le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al  Gestore  della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di  quelli  di  cui  alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, ivi incluse le attivita' connesse alla gestione delle importazioni;
 Viste  le  lettere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e del  1° aprile  2005,  concernenti  richiesta  di  informazioni  e di valutazioni  in  ordine  alla  capacita'  di  importazione di energia elettrica  per  la  Repubblica  di  San  Marino e lo Stato Citta' del Vaticano  e  all'attuazione  dell'art.  1,  comma  107,  della  legge 23 agosto 2004, n. 239;
 Vista  la  sentenza  della  Corte di Giustizia europea del 7 giugno 2005,  sul  caso  C-17/03,  concernente  l'accesso  prioritario  alla capacita'   di   trasporto   di   energia  elettrica  sulle  rete  di interconnessione  per  un  operatore che ha sottoscritto contratti di lungo termine prima della liberalizzazione del mercato elettrico;
 Visti  i  documenti  per la consultazione pubblicati dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il gas in data 11 marzo 2005 e 3 agosto 2005, concernenti rispettivamente «scambi transfrontalieri di energia elettrica:  applicazione del regolamento (CE) n. 1228/2003 per l'anno 2005 e orientamenti applicativi per gli anni successivi» e «procedure per  l'assegnazione  della  capacita'  di  trasporto  per  gli scambi transfrontalieri di energia elettrica»;
 Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  del  29 novembre  2005, n. 248/05, concernente misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica;
 Vista  la lettera inviata da Edison Trading S.p.a. il 7 luglio 2005 e  la  risposta  fornita  dal  Gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale   S.p.a.  in  data  29 luglio  2005,  circa  il  reingresso dell'energia   elettrica  dell'impianto  prodotta  presso  il  bacino idroelettrico  di  Innerferrera,  nonche' la successiva lettera della Edison S.p.a. del 6 dicembre 2005;
 Vista  la  lettera  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del  30 novembre  2005,  prot. 4995, alla Commission de Regulation de l'Energie   in   ordine   alla   riserva   sull'interconnessione  per l'esecuzione dei contratti pluriennali di importazione;
 Vista la lettera inviata dal Sottosegretario di Stato del Ministero delle  attivita'  produttive,  con  delega all'energia, il 2 dicembre 2005,  prot. n. 321, al Ministro con delega all'industria del Governo francese,   con   cui   si   motiva   la   posizione  italiana  circa l'applicabilita'   dei   contenuti  della  sentenza  della  Corte  di Giustizia europea del 7 giugno 2005;
 Viste  le  lettere  inviate al Ministero delle attivita' produttive dal  Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale S.p.a. in data 5 ottobre  2005  prot.,  AD/P2005000163,  e  da  Terna S.p.a. in data 12 dicembre 2005 con cui si comunicano rispettivamente:
 a) i  valori  delle  capacita'  di  trasporto in importazione per l'anno  2006  delle  linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia;
 b) la   capacita'  da  riservare  per  il  reingresso  in  Italia dell'energia   elettrica   di   spettanza  italiana  prodotta  presso l'impianto  di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001;
 c) i  valori della capacita' di trasporto, per l'anno 2006, della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia;
 Visto  il  parere  sullo  schema  di  decreto  del  Ministro  delle attivita'  produttive espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il gas con deliberazione 9 dicembre 2005, n. 257/05, trasmessa con lettera in pari data prot. n. 5134;
 Considerato  che,  a  decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la societa' Terna rete nazionale elettrica S.p.a. (di seguito: Terna) e' il soggetto derivante dalla unificazione fra proprieta' e gestione della  rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data,  il  Gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato  denominazione  sociale  in  Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. (di seguito: Gestore del sistema elettrico);
 Considerato  che,  per  motivi  di  efficienza  delle  procedure di assegnazione  e  garanzia  delle  condizioni  di  economicita'  della fornitura,  le assegnazioni dei diritti di importazione relativamente alla  capacita'  di interconnessione si riferiscono ai valori massimi raggiungibili   alle  frontiere  per  il  2006  inclusa,  quindi,  la capacita' delle linee attualmente non in servizio per potenziamento o altre cause;
 Considerato  che  le sopra citate lettere del Gestore della rete di trasmissione  nazionale  S.p.a.  e  Terna  consentono di determinare, secondo   la   tabella   seguente,   il  valore  della  capacita'  di importazione relativa alle varie frontiere, che potra' essere ridotto o  aumentato in base a parametri - indicati come x1, x2, x3, x4, e x5 - il cui valore verra' comunicato tramite avvisi pubblici sul proprio sito  internet  da Terna, in funzione della capacita' di importazione disponibile  per  frontiera  nei  diversi  periodi dell'anno (inverno notte, estate giorno e notte, agosto e nei giorni di venerdi', sabato e  domenica)  e della momentanea indisponibilita' di singole linee di interconnessione:
 
 VALORI IN MW =====================================================================
 |Francia |Svizzera |Austria |Slovenia |Grecia |Totale ===================================================================== Inverno- giorno |2650-x1 | 3890-x2 | 220-x3 | 430-x4  |500-x5 |7690-x
 
 Considerata  l'assenza  di  un accordo tra Terna ed i gestori delle reti  di  trasmissione  dei Paesi interconnessi e, di conseguenza, la necessita'    che    la    medesima   Terna   proceda   autonomamente all'assegnazione  dei  diritti  di  importazione  sulla  capacita' di interconnessione  per  il  50%  della  medesima capacita' disponibile sulle   singole   frontiere  elettriche,  salvo  quanto  diversamente disposto   da   eventuali  accordi  tra  le  autorita'  nazionali  di regolazione  degli  Stati  confinanti e al netto della capacita' gia' impegnata  per  l'esecuzione  dei  contratti  pluriennali  esistenti, stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
 Considerato  che  risultano  in  corso di elaborazione, nell'ambito della  Commissione  europea,  schemi  di orientamento sull'attuazione delle  disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 1228/2003, sui metodi relativi alla gestione delle congestioni di rete, che dovranno essere  sottoposti all'approvazione del Comitato previsto all'art. 13 del regolamento stesso;
 Considerato che, a motivo della non ancora completa definizione del quadro  normativo a livello comunitario come richiamato al precedente considerato,  e'  necessario  individuare  criteri  di  definizione e meccanismi  di regolazione delle modalita' di importazione di energia elettrica  che assicurino un'applicazione evolutiva rispetto a quelli adottati  negli anni precedenti, prevedendo soluzioni per la gestione delle  congestioni  sulle  interconnessioni  fondate su meccanismi di mercato  che  forniscano  segnali economici efficienti ai sensi delle disposizioni  del  regolamento  (CE)  n.  1228/2003 e che al contempo garantiscano la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza  nazionale  e  di sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese;
 Considerato  che  il  sistema  delle  offerte di cui all'art. 5 del decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, e' divenuto pienamente operativo  a  far  data  dal  31 marzo  2004  e  consente, anche agli operatori  esteri,  di  effettuare  offerte  di  vendita dell'energia elettrica   in   condizioni   di   concorrenza  e  trasparenza  delle transazioni,  e  che  a  decorrere  dal  1° gennaio 2005 e' possibile sottoporre anche offerte di acquisto;
 Considerato che:
 a) il  citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, ha   destinato   all'Acquirente   unico  S.p.a.  l'energia  elettrica derivante   dai  contratti  pluriennali  di  importazione  in  essere stipulati dall'Enel Spa anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
 b) i  suddetti contratti pluriennali di importazione insistono in parte su frontiere con Paesi non appartenenti alla Comunita' europea;
 c) l'energia   elettrica   sottesa   ai   medesimi  contratti  di importazione  e'  destinata,  per  l'approvvigionamento  del  mercato vincolato,  alla  societa'  Acquirente  unico  S.p.a. che utilizza la sopraccitata  energia  elettrica  per  finalita' non commerciali, non agendo come un operatore di mercato;
 d) la   capacita'   di  trasporto  in  importazione  dell'energia elettrica  riservata  fino  ad  oggi  per  l'esecuzione dei contratti pluriennali    non   e'   che   una   percentuale   della   capacita' complessivamente  disponibile  sulla  frontiera italo-francese, e che l'energia  elettrica  cosi' importata rappresenta una quota marginale dell'offerta  totale nel mercato rilevante italiano, non influenzando pertanto la concorrenza tra gli operatori del mercato;
 e) a  partire  dal 1° luglio 2004, la qualifica di cliente idoneo e' stata estesa a tutti i clienti finali non domestici;
 f) per  l'anno  2006,  le  previsioni  sul fabbisogno del mercato vincolato  formulate dall'Acquirente unico S.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e trasmesse al  Ministero  delle  attivita'  produttive  con nota del 1° dicembre 2005,   prot.  n.  AU/P2005001271,  indicano  valori  sostanzialmente comparabili a quelli registrati nel 2005;
 g) sono   state   effettuate  le  procedure  competitive  avviate dall'Acquirente   unico   S.p.a.   per   la   stipula   di  contratti differenziali per la copertura di parte del fabbisogno annuale per il 2006 del mercato vincolato;
 h) la  salvaguardia  del  principio  dell'equa ripartizione della capacita'  di  trasporto  complessiva tra mercato vincolato e mercato libero  di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n. 79, puo' essere rafforzata assicurando al mercato vincolato altre forme di approvvigionamento di energia a prezzi competitivi;
 Considerato  che  non  sono  state  segnalate  da Terna esigenze di ampliamento    della   attuale   disponibilita'   del   servizio   di interrompibilita' per l'anno 2006, che risultagia' assicurato in base alle  assegnazioni  effettuate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale,  e  che,  pertanto, non e' necessario attribuire priorita' nelle  assegnazioni  di diritti di importazione ai sensi dell'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
 Ritenuta  l'opportunita'  di prevedere, in attesa della definizione di  accordi  con  le autorita' svizzere, modalita' transitorie per il reingresso  in  Italia  dell'energia  elettrica di spettanza italiana prodotta  presso  l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale  del  28 dicembre  2001,  per  la  quantita'  di energia stimata  per l'anno 2006 e con graduale recupero anche delle quote di energia   aventi   titolo   eventualmente  non  transitate  nell'anno precedente,  in maniera da contemperare il reingresso di tale energia con  le necessita' del mercato nazionale, vista l'insufficienza della capacita' di importazione rispetto alla domanda complessiva;
 Ritenuto  necessario,  in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'art.   1,  comma  107,  della  legge  23 agosto  2003,  n.  239, confermare    temporaneamente    i    valori   della   capacita'   di interconnessione   riservati   nell'anno   passato  per  il  transito dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo Stato Citta' del Vaticano;
 Ritenuto  che  sia  adeguato  destinare  per l'anno 2006 al mercato vincolato, in aggiunta alla capacita' di trasporto relativa ai citati contratti  pluriennali  di  importazione,  una  quota della capacita' complessivamente  assegnabile  dalle autorita' italiane pari a quella assegnata  per  l'anno  2005,  in  considerazione  della  sostanziale stabilita' del fabbisogno di energia elettrica di tale mercato;
 Ritenuto  opportuno,  per  quanto  sopra  richiamato in ordine alle caratteristiche  dei  contratti  di lungo termine quanto a mercati di destinazione e quota massima di capacita' di trasporto occupata sulle frontiere,  mantenere  la riserva di transito per l'energia elettrica sottesa  ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin qui  garantita dalle autorita' italiane, sia sulla frontiera svizzera sia sulla frontiera francese;
 Ritenuto, peraltro, che tale riserva, nei limiti delle assegnazioni riconosciute  negli anni precedenti, sia coerente con il principio di equa  ripartizione  della  capacita' di trasporto sulle frontiere tra mercato libero e mercato vincolato;
 Ritenuto  di dover definire con il presente decreto le modalita' ed i  criteri  generali di assegnazione di diritti di importazione sulla capacita'   di   interconnessione   a   garanzia  della  sicurezza  e dell'economicita'  del  sistema  e  delle forniture per i clienti del mercato  libero  e  del mercato vincolato, stabilendo che l'Autorita' per  l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
 assegnazione  e'  l'attribuzione di diritti di importazione sulla capacita'   di   trasporto   su  una  frontiera  elettrica,  al  fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
 assegnatario  e' il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di importazione sulla capacita' di trasporto in esito all'assegnazione;
 Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
 capacita'  di  trasporto  e'  la massima potenza destinabile, con garanzia   di  continuita'  di  utilizzo,  all'esecuzione  di  scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento  ai  singoli  Stati  confinanti,  al  flusso  di  energia elettrica  in  ingresso  (importazione)  o  in  uscita (esportazione) nel/dal  sistema  elettrico  nazionale,  nonche'  ad  un  predefinito orizzonte temporale;
 clienti  del  mercato  libero sono i clienti idonei finali di cui all'art.  2,  comma  4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che  esercitano  il  diritto  di  cui  al  medesimo  art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;
 contratti  pluriennali  sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997;
 frontiera  elettrica  e'  l'insieme  delle  linee  elettriche  di trasporto  che  connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu'   reti   di   trasmissione  appartenenti  ad  un  singolo  Stato confinante;
 frontiera meridionale e' la frontiera elettrica con la Grecia;
 frontiera  nord-ovest e' l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
 frontiera  nord-est  e'  l'insieme delle frontiere elettriche con l'Austria e con la Slovenia;
 frontiere  settentrionali  sono  la  frontiera  nord-ovest  e  la frontiera nord-est;
 Terna e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;
 mercato  elettrico  e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 punto  di  prelievo  e'  il  punto  in cui l'energia elettrica e' prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
 Stato   confinante   e'   un  qualunque  Stato  la  cui  rete  di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
 zona  di  mercato e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.
 |  | Art. 2. Oggetto e finalita'
 
 1.  In  attuazione  dell'art.  10  del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  come  modificato  dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge  29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in  legge  27 ottobre  2003, n. 290, e della legge 23 agosto 2004, n. 239,  il  presente  decreto  fissa  le  modalita' e le condizioni per l'importazione   di   energia   elettrica   a  mezzo  della  rete  di trasmissione   nazionale   sulle  frontiere  settentrionali  e  sulla frontiera meridionale per l'anno 2006, al fine di:
 a) consentire  l'accesso  ad  operatori  nazionali,  ivi compreso l'Acquirente  unico  S.p.a.,  ed esteri alla rete di interconnessione per  l'importazione  di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;
 b) garantire   l'uso   efficiente   della  rete  di  trasmissione nazionale;
 c) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
 2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:
 a) la  ripartizione  delle  quote  di  importazione  dell'energia elettrica  destinata  ai  clienti  del  mercato  libero e del mercato vincolato;
 b) la  definizione  delle  quote  di  capacita'  di trasporto per l'importazione  dell'energia  elettrica  riservate  ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;
 c) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per  l'Acquirente  unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato.
 3.   Fatto   salvo   quanto  disposto  nei  successivi  articoli in ottemperanza  ad  accordi  internazionali,  ovvero  per  garantire la sicurezza  del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta, sulla base  delle  finalita'  di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  2  concludendo,  ove possibile,  i  necessari  accordi  con  le  competenti  autorita'  di regolazione  degli  Stati  confinanti  e garantendo il rispetto delle norme  comunitarie  in  materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:
 a) le   assegnazioni   vengono   effettuate   da   Terna  secondo disposizioni  dell'Autorita' adottate in coerenza con i criteri della successiva lettera d);
 b) sono  disponibili  all'Acquirente  unico S.p.a., per garantire una fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato,  diritti  di  importazione sulla capacita' di trasporto in misura  non  superiore  al  26%  della  capacita'  assegnabile  dalle autorita'   italiane   alle  frontiere  elettriche  settentrionali  e meridionale,  come  determinata  in  base  all'art.  3,  comma  1; la restante quota e' destinata ai clienti del mercato libero;
 c) vengono   introdotte   misure  di  carattere  generale  e  non discriminatorio per promuovere la pluralita' degli assegnatari, anche tenendo  conto  delle  quote  di  capacita'  di  trasporto  assegnate autonomamente da operatori di sistemi elettrici esteri;
 d) l'assegnazione  di  diritti di importazione sulla capacita' di trasporto e' effettuata salvaguardando l'economicita' delle forniture per  i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi, nell'ambito di procedure concorsuali;
 e) ai  fini  della  determinazione  delle  quantita' richieste da ciascun  operatore  per le assegnazioni di cui alla lettera d), fanno fede  i consumi di energia elettrica, con modalita' coerenti a quelle di  cui al punto 4 della deliberazione dell'Autorita' del 29 novembre 2005,  n. 248/05, come certificati dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo;
 f) l'Autorita'  provvede a disciplinare la eventuale cessione tra operatori  dei  diritti  di importazione sulla capacita' di trasporto gia' assegnati, attraverso un sistema organizzato di scambi basato su criteri  di  mercato,  in  coerenza  agli  orientamenti  riportati in allegato  al  regolamento  (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del   Consiglio   del   26 giugno   2003,   nonche'   la  cessione  o l'acquisizione  dei  medesimi  diritti da parte dell'Acquirente unico S.p.a.  nei  casi  rispettivamente di uscita o di rientro dei clienti finali dal o nel mercato vincolato.
 4.  L'utilizzo  della  capacita'  di trasporto e' determinato sulla base  di  offerte  di  vendita  e  di  acquisto di energia elettrica, relative  alla  esecuzione  di  scambi  transfrontalieri  da parte di operatori esteri e nazionali, che vengono poste sul mercato elettrico secondo  disposizioni  dell'Autorita',  in  coerenza  con  la vigente struttura e funzionamento del mercato stesso.
 |  | Art. 3. Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione 
 1.  La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal  1° gennaio  2006  ai  fini delle disposizioni di cui al presente decreto  su  ciascuna  delle  frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera,   l'Austria,   la   Slovenia  e  la  Grecia  e'  pari  alla corrispondente  capacita'  di  trasporto  garantita  da  Terna,  come determinata   in   premessa   per   quanto   riguarda   le  frontiere settentrionali e la frontiera meridionale, al netto:
 a) limitatamente  alle  frontiere  con  la Francia e la Svizzera, della capacita' relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di cui all'art. 5;
 b) limitatamente   alle  frontiere  elettriche  con  la  Francia, l'Austria,   la   Slovenia  e  la  Grecia,  di  una  quota  assegnata autonomamente  dai  rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al  50%  della  capacita'  di trasporto risultante dall'attuazione di quanto previsto al punto a);
 c) limitatamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, di una quota  assegnata  autonomamente  dai  rispettivi operatori di sistema pari,  al  massimo,  al  50%  della capacita' di trasporto risultante dall'attuazione  di quanto previsto al punto a), nonche' di una quota pari  a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di sei anni  a  partire dal 2005, riservata alla societa' Raetia Energie, ai sensi  delle  direttive  del  Ministro  delle attivita' produttive al Gestore  della rete di trasmissione nazionale del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004;
 d) limitatamente  alla frontiera nord-ovest, delle riserve di cui all'art. 4 sulla quota parte assegnabile da Terna.
 2.  La quota di capacita' assegnabile annualmente, come determinata al  comma  1, e' attribuita, nel rispetto delle quote di cui all'art. 2, comma 3, lettera b):
 a) a  clienti  del mercato libero, eventualmente operanti tramite mandato esclusivo a grossisti;
 b) all'Acquirente unico S.p.a. per la destinazione al mercato dei clienti vincolati.
 |  | Art. 4. Assegnazione  di  capacita'  di  trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali
 
 1.  Terna  assegna  per l'anno 2006 alla Repubblica di San Marino e allo  Stato della Citta' del Vaticano una quota parte della capacita' di interconnessione assegnabile di ampiezza costante in tutte le ore, nella  misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre  2001  citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che  si  svolgeranno  ai  sensi  del  comma  2, sulle frontiere della frontiera  nord-ovest,  distinguendo  per  operatore  di  sistema  in ragione   della   provenienza  dell'energia  elettrica  sottesa  alla medesima  capacita', come determinate dalla medesima Terna sulla base delle  richieste di tali Stati e, comunque, nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.
 2.  L'energia  immessa  nel  sistema elettrico italiano in utilizzo della   capacita'  di  trasporto  di  cui  al  comma  1  puo'  essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli   Stati  cui  e'  stata  assegnata  la  predetta  capacita'  di trasporto.  Terna  verifica,  con cadenza trimestrale, il rispetto di detta  condizione,  anche  avvalendosi  delle  imprese  distributrici stabilite  sul  territorio  nazionale,  e  comunica al Ministro delle attivita' produttive e all'Autorita' le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.
 3. Terna assegna per l'anno 2006 alla Edison S.p.a. la capacita' di trasporto  sulla  frontiera  elettrica  con  la  Svizzera  in  misura strettamente  necessaria  a  garantire il reingresso in Italia di una parte  dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di  Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno  dei  tre  salti  che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella  misura  non  superiore  a  32 MW  per  la quantita' di energia relativa  all'anno  2006  e  verifica,  in  accordo  con  la societa' interessata,  la possibilita' di rientro graduale dell'energia avente titolo non transitata negli anni precedenti in misura pari a 15 MW.
 |  | Art. 5. Capacita'   di   trasporto   relativa  a  contratti  pluriennali  per l'importazione di energia
 
 1.  La quota di capacita' di trasporto su base annuale strettamente necessaria  all'esecuzione  dei contratti pluriennali sulle frontiere settentrionali  con  gli  Stati  confinanti  in  cui  hanno  sede  le controparti  estere titolari dei singoli contratti pluriennali, nella misura  comunque  non  superiore a 2.000 MW, e' riservata al titolare italiano dei contratti medesimi.
 2.   L'energia   elettrica  importata  dal  titolare  italiano  dei contratti  pluriennali,  come  derivante dall'utilizzo della quota di capacita'  di  cui  al  comma  1,  e' interamente ceduta dal medesimo titolare  all'Acquirente  unico S.p.a., ai fini della destinazione ai clienti  del  mercato  vincolato, alle condizioni fissate dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005 ed una volta adempiuti  dallo  stesso  titolare,  tutti gli obblighi relativi alla regolazione  dei  corrispettivi  per l'assegnazione dei diritti sulla capacita' di trasporto sul territorio nazionale.
 |  | Art. 6. Disposizioni finali ed entrata in vigore
 
 1.  Terna  comunica  periodicamente  e tempestivamente al Ministero delle  attivita'  produttive ed all'Autorita' lo stato di avanzamento delle  attivita'  relative  alla  definizione  e  realizzazione delle misure   volte   all'incremento   della   sicurezza   della  rete  di interconnessione   sulla   frontiera   settentrionale   in   modo  da consentire,  quanto  prima, l'utilizzazione di ulteriore capacita' di trasporto.
 2.  Il  presente  decreto  e'  inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione  nel  sito  internet del Ministero delle attivita' produttive.
 Roma, 13 dicembre 2005
 Il Ministro: Scajola
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