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| Gazzetta n. 301 del 2005-12-28 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta   di   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della denominazione d'origine protetta «Montasio» |  | 
 |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione   della   denominazione   d'origine  protetta  «Montasio», registrata  con  regolamento  (CE)  n.  1107  del 12 giugno 1996, nel quadro  della  procedura  prevista  dall'art.  17  del regolamento n. 2081/92  del  Consiglio  del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio per  la  tutela  del  formaggio  Montasio,  riconosciuto  con decreto ministeriale  24 aprile  2002  ai  sensi  dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato  che  il  Consorzio  di cui sopra e' l'unico soggetto legittimato  a  presentare  l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Ritenuto  che  le  modifiche  apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico,    riguardando   in   particolare   la   designazione   e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo;
 Considerato  che  le modifiche proposte forniscono al consumatore una migliore informazione circa la provenienza del prodotto;
 Considerato altresi' che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle denominazioni registrate;
 Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della denominazione  di origine protetta «Montasio» e' formato dall'insieme della  documentazione  trasmessa  alla  Commissione  europea  per  la registrazione della denominazione;
 Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, in attesa che la  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e la regione Veneto, esprimano i propri  motivati  pareri  circa  la richiesta di modifica, ritiene di dover  procedere  alla  pubblicazione  del disciplinare di produzione della D.O.P. «Montasio» comprensivo delle modifiche richieste;
 Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,   n.  642,  disciplina  dell'imposta  di  bollo  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo - Direzione generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX  settembre  n.  20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di opportuna valutazione da parte del Ministero, prima della trasmissione  della  suddetta  proposta  di modifica alla Commissione europea.
 |  | PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO «MONTASIO» D.O.P.
 
 La  D.O.P.  «Montasio»  e'  riservata  al formaggio a pasta dura, cotto,  prodotto  esclusivamente con latte di vacca, di media e lunga stagionatura,  di  forma cilindrica a scalzo diritto o quasi diritto, con facce piane o leggermente convesse.
 La zona di produzione della D.O.P. «Montasio» comprende:
 Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio;
 Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso e  parte del territorio delle province di Padova e Venezia cosi' come delimitato:  «dall'intersecare della linea di confine della provincia di  Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo quest'ultima fino ad  incontrare  l'autostrada  Serenissima.  Si  prosegue lungo questa linea  fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto fiume fino alla foce».
 Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione in  formaggio a D.O.P. «Montasio» devono essere ubicati nella zona di produzione. Essi non devono utilizzare:
 1) alimenti da terreni acquitrinosi;
 2) alimenti da bordi strade a denso traffico;
 3) ortaggi, frutta, barbabietole e colza;
 4)  insilati (con esclusione del fieno-silos e del silo-mais) e sostanze  fermentate  provenienti  dalle  lavorazioni  industriali di frutta, bietole, birra e distillati;
 5) mangimi industriali medicati;
 6) sottoprodotti lavorazione riso;
 7) farine di origine animale;
 8)  polpe  di  bietola  fresche, umide o insilate sottoprodotti della birra e distillati.
 Nel  periodo  di  conservazione  del  latte  presso  la stalla e' vietato  aggiungere  conservanti  ed effettuare qualsiasi trattamento termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 °C.
 I  caseifici  che  producono  formaggio a D.O.P. «Montasio» e gli stabilimenti  di  stagionatura  devono  essere  ubicati nella zona di produzione.
 Il  latte  utilizzato:  deve  provenire  dalla  munta serale e da quella  della  mattina,  fino  ad  un  massimo  di  quattro mungiture consecutive.
 Deve essere lavorato entro trenta ore dalla raccolta.
 Deve  essere  ricevuto e stoccato a temperatura non inferiore a 4 °C.
 Per quanto attiene il tenore in germi a 30° C (x ml) e le cellule somatiche  (per  ml)  il  latte  utilizzato  deve  essere  conforme e rispettare il disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 14 dicembre 1997, allegato A, capitolo IV.
 Il  latte  destinato  alla  D.O.P.  «Montasio»  non  deve  essere sottoposto   a  trattamenti  di  pastorizzazione  e  deve  presentare un'analisi della fosfatasi chiaramente positiva.
 E'  utilizzato  caglio  di  vitello,  liquido o in polvere e sale alimentare secondo la normativa vigente.
 E 'consentito l'uso del lisozima.
 La  produzione  del formaggio a D.O.P. «Montasio» avviene secondo le seguente sequenza operativa:
 01) riscaldamento del latte a 32-36 °C;
 02) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato;
 03) aggiunta caglio in polvere o liquido;
 04) coagulazione del latte;
 05) rottura della cagliata;
 06)  cottura  a  42-48  °C e spinatura fuori fuoco per un tempo complessivo di venti/trenta minuti;
 07) estrazione della cagliata;
 08) pressatura e rivoltamento delle forme;
 09)  marchiatura  all'origine  con  fascere  personalizzate con apposizione del codice del caseificio e della sigla della provincia e la  data di produzione (anno, mese e giorno) come riportato in figura 1;
 10)  salatura  a secco oppure in salamoia leggera con eventuale completamento a secco;
 11)  stagionatura  minima  di sessanta giorni a temperature non inferiori  a 8 °C per i primi trenta giorni e superiori nel prosieguo della stagionatura.
 Al decimo giorno di stagionatura il formaggio a D.O.P. «Montasio» deve presentare una umidita' massima non superiore al 42,84%.
 Sono  ammessi  valori di analisi entro i dieci giorni superiori a tale  limite  a  condizione  che il formaggio atto a diventare D.O.P. Montasio,  opportunamente  identificato, al solo successivo controllo effettuato al sessantesimo giorno di stagionatura, presenti valori di umidita' conformi alla specifica prevista per tale stagionatura.
 Al  sessantesimo  giorno  di  stagionatura  il formaggio a D.O.P. «Montasio» deve presentare le seguenti caratteristiche:
 1) umidita' massima non superiore a 36,72%;
 2) grasso nella sostanza secca: minimo 40%;
 3) peso: 6-8 kg;
 4) diametro: forma 30-35 cm;
 5) scalzo: massimo 8 cm;
 6) crosta: liscia, regolare ed elastica;
 7) pasta: compatta con leggera occhiatura;
 8) colore: naturale, leggermente paglierino;
 9) aroma: caratteristico;
 10) sapore: piccante e gradevole.
 Sono  ammessi  valori  di  analisi  di umidita' a sessanta giorni superiori  a  tale  limite  a  condizione  che  il  formaggio  atto a diventare  D.O.P.  Montasio,  opportunamente  identificato,  al  solo successivo  controllo  effettuato  entro  il  novantesimo  giorno  di stagionatura,  presenti  valori  di  umidita' conformi alla specifica prevista per il sessantesimo giorno di stagionatura prima di avere la qualifica della D.O.P. formaggio Montasio.
 E'  consentita  l'utilizzazione  di  protettivi  della superficie esterna del formaggio, purche' gli stessi siano trasparenti, privi di coloranti e rispettino il colore della crosta.
 La  porzionatura  e  il preconfezionamento devono essere eseguiti dopo una stagionatura minima di sessanta giorni.
 Il  formaggio a D.O.P. «Montasio» viene usato da grattugia quando la  stagionatura  ha  raggiunto  almeno  dodici  mesi  e  si presenta friabile, di colore paglierino, con pochi e piccolissimi occhi.
 Qualora  l'intero processo produttivo, dalla produzione del latte alla  stagionatura  minima  di  sessanta  giorni,  avvenga nelle aree considerate  di  montagna,  comprese  nella  zona di produzione della D.O.P.  formaggio  Montasio, il formaggio puo' riportare in etichetta la dicitura «prodotto della montagna».
 Il  caseificio  che  produce  formaggio Montasio D.O.P. «prodotto della  montagna»  deve  identificare  in  maniera univoca le forme di formaggio  Montasio  D.O.P.  che  possiedono  tali  requisiti. A tale scopo, sullo scalzo verra' impressa una apposita targhetta recante la dicitura  PDM,  acronimo  della  dicitura  «prodotto  della montagna» (fig.l).
 Sul formaggio D.O.P. «Montasio» con eta' superiore a cento giorni di  stagionatura,  puo'  essere  impresso a fuoco, nell'apposita area dello  scalzo,  dal  Consorzio  per la tutela del formaggio Montasio, previa verifica dello stesso, il logo della denominazione.
 
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 1)  Marchio  a fuoco della denominazione «Montasio» e targhetta recante la dicitura PDM.
 2) Mese di produzione.
 3) Giorno di produzione.
 4) Numero di codice del caseificio.
 5) Sigla della provincia.
 VI) Anno di produzione.
 Il  logo  della  denominazione  e' composto da una M in carattere maiuscolo  stilizzato  e  dalla  sottostante  scritta  «MONTASIO»  in carattere  Letraset Horatio. Le dimensioni del logo devono rispettare le proporzioni della figura 2.
 
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