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| Gazzetta n. 301 del 2005-12-28 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 12 dicembre 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo  di controllo denominato «CSQA  Certificazioni  S.r.l.»,  ad  effettuare  il  controllo  sulla denominazione   di   origine   protetta  «Garda»,  riferita  all'olio extravergine  di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  2325/97  del 24 novembre  1997  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione   della   denominazione  di  origine  protetta  «Garda» riferita  all'olio  extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto  18 marzo  1999  con  il quale l'organismo CSQA, Certificazione  qualita'  agroalimentare Srl, e' stato autorizzato ad espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto  il  decreto  24 gennaio  2003  con  il  quale l'organismo di controllo  CSQA,  Certificazione qualita' agroalimentare Srl e' stato cancellato  nell'elenco  degli  organismi di controllo privati per le denominazioni  di  origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette  (IGP)  e le attestazioni di specificita' (STG) ai sensi del comma  7,  dell'art.  53  della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come sostituito  ed  e'  stato  revocato  il  provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto  il  decreto  23 gennaio  2003  con il quale l'organismo CSQA Certificazioni  Srl, e' stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo  privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di specificita'  (STG)  ai  sensi  del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
 Visto  il  decreto  24 gennaio  2003  con il quale l'organismo CSQA Certificazioni  Srl  e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92  per  la  denominazione  di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto   il  decreto  29 maggio  2003  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione   rilasciata   all'organismo  di  controllo  CSQA Certificazioni Srl e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2003;
 Visto il decreto 1° ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 29 maggio  2003,  e' stato differito di novanta giorni a far data dal 24 ottobre 2003;
 Visto   il  decreto  12 febbraio  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 29 maggio  2003  e  1° ottobre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 febbraio 2004;
 Visto   il   decreto   31 maggio  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 29 maggio   2003,  1° ottobre  2003  e  12 febbraio  2004,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 giugno 2004;
 Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 29 maggio  2003,  1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, e'  stata  prorogata  di  centoventi giorni a far data dal 20 ottobre 2004;
 Visto   il   decreto  20 gennaio  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 29 maggio  2003,  1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 febbraio 2005;
 Visto   il   decreto   23 maggio  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 29 maggio  2003,  1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 giugno 2005;
 Visto  il  decreto  23 settembre  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 29 maggio  2003,  1° ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre  2004 e 23 maggio 2005, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2005;
 Considerato che l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl ha dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio  extravergine  di  oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura   idonea   a  garantire  l'efficacia  dei  controlli  sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'organismo  di  controllo,  CSQA  Certificazioni  Srl  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 e' autorizzato ad espletare le funzioni  di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come  denominazione  di  origine  protetta  con  regolamento  (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997.
 |  | Art. 2. La  presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni  Srl  del  rispetto  delle  prescrizioni  previste nel presente  decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53,  comma 4,  della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14  della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovra' assicurare, coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata   la   denominazione   «Garda»   riferita   all'olio extravergine  di  oliva,  venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal Ministero  delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 |  | Art. 4. L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non puo' modificare la  denominazione  sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo  per  la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio  extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il Ministero  delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismocomunica   ogni   variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dal 13 febbraio 2006, data di scadenza del differimento del temine di proroga concesso con decreto 23 settembre 2005.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo di CSQA Certificazioni Srl e' tenuto ad adempiere a tutte le  disposizioni  complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  | Art. 6. L'organismo   autorizzato  CSQA  Certificazioni  Srl  comunica  con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della denominazione   di   origine   protetta   «Garda»  riferita  all'olio extravergine   di   oliva,  anche  mediante  immissione  nel  sistema informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  CSQA Certificazioni Srl immette anche nel sistema   informativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta «Garda»  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva  rilasciate agli utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. I medesimi  elementi  conoscitivi  individuati  dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Veneto e Lombardia e alla provincia autonoma di Trento.
 |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato CSQA Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza   esercitata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  e  dalle  regioni  Veneto  e  Lombardia  e dalla provincia autonoma  di  Trento,  ai  sensi  dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 dicembre 2005
 Il direttore generale: La Torre
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