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| Gazzetta n. 301 del 2005-12-28 |  |  |  | LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 |  | Disposizioni  per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 (Nomina e requisiti degli amministratori)
 1.   Nel   testo   unico   delle   disposizioni   in   materia  di intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  e  successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, e' inserita la seguente sezione:
 "Sezione IV-bis.
 Organi di amministrazione.
 Art.   147-ter.  -  (Elezione  e  composizione  del  consiglio  di amministrazione).  - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di  amministrazione  siano  eletti sulla base di liste di candidati e determina   la  quota  minima  di  partecipazione  richiesta  per  la presentazione  di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.
 2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.
 3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e'  espresso  dalla  lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero   di   voti  e  non  sia  collegata  in  alcun  modo,  neppure indirettamente,  con  la  lista  risultata  prima per numero di voti. Nelle  societa'  organizzate  secondo il sistema monistico, il membro espresso  dalla  lista  di  minoranza  deve  essere  in  possesso dei requisiti    di   onorabilita',   professionalita'   e   indipendenza determinati  ai  sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
 4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio di  amministrazione  sia composto da piu' di sette membri, almeno uno di  essi  deve  possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci  dall'articolo  148,  comma  3,  nonche',  se  lo  statuto lo prevede,  gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti  da  societa'  di  gestione  di  mercati  regolamentati  o da associazioni  di  categoria.  Il  presente  comma  non  si applica al consiglio  di  amministrazione  delle societa' organizzate secondo il sistema   monistico,   per   le   quali   rimane  fermo  il  disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.
 Art.  147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1. Qualora  il  consiglio  di  gestione  sia composto da piu' di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti  per  i  sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonche', se lo statuto  lo  prevede,  gli  ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento   redatti   da   societa'   di   gestione   di  mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
 Art.  147-quinquies. - (Requisiti di onorabilita). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i  requisiti  di  onorabilita' stabiliti per i membri degli organi di controllo  con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica".
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. (Collegio  sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)
 1.  Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 148:
 1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
 2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
 "2.  La CONSOB stabilisce con regolamento modalita' per l'elezione di  un  membro  effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.
 2-bis.   Il   presidente   del   collegio  sindacale  e'  nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza";
 3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "comune controllo" sono inserite le seguenti: "ovvero agli amministratori della societa' e ai soggetti  di  cui  alla  lettera  b)",  e  dopo le parole: "di natura patrimoniale" sono aggiunte le seguenti: "o professionale";
 4)  i  commi  4,  4-bis,  4-ter  e  4-quater  sono  sostituiti dai seguenti:
 "4.  Con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB,  la  Banca  d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei membri del collegio sindacale, del  consiglio  di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.  Il  difetto  dei  requisiti  determina  la decadenza dalla carica.
 4-bis.  Al  consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
 4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni  dei  commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza e'  il  membro  del  consiglio  di  amministrazione  eletto  ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.
 4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza e' dichiarata   dal  consiglio  di  amministrazione  o,  nelle  societa' organizzate  secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro  trenta  giorni  dalla  nomina  o  dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di  qualsiasi  soggetto  interessato  o  qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza";
 b) dopo l'articolo 148 e' inserito il seguente:
 "Art.  148-bis.  -  (Limiti  al  cumulo degli incarichi). - 1. Con regolamento  della  CONSOB  sono  stabiliti  limiti  al  cumulo degli incarichi  di  amministrazione  e  controllo  che  i componenti degli organi  di  controllo delle societa' di cui al presente capo, nonche' delle societa' emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in  misura  rilevante  ai  sensi  dell'articolo 116, possono assumere presso  tutte  le  societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII,  del  codice  civile.  La  CONSOB  stabilisce tali limiti avendo riguardo  all'onerosita'  e  alla  complessita'  di  ciascun  tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della societa', al numero e  alla  dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonche' all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
 2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  2400, quarto comma,  del  codice  civile,  i  componenti degli organi di controllo delle  societa'  di  cui  al  presente  capo,  nonche' delle societa' emittenti  strumenti  finanziari  diffusi  fra  il pubblico in misura rilevante  ai  sensi  dell'articolo  116,  informano  la  CONSOB e il pubblico,  nei  termini  e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e  controllo  da  essi  rivestiti  presso tutte le societa' di cui al libro  V,  titolo  V,  capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara  la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo";
 c) all'articolo 149:
 1) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
 "c-bis)  sulle  modalita'  di  concreta attuazione delle regole di governo  societario  previste  da  codici di comportamento redatti da societa'  di  gestione  di mercati regolamentati o da associazioni di categoria,   cui  la  societa',  mediante  informativa  al  pubblico, dichiara di attenersi";
 2) al comma 4-ter, le parole: "limitatamente alla lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle lettere c-bis) e d)";
 d) all'articolo 151:
 1)  al  comma  1,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero  rivolgere  le medesime richieste di informazione direttamente agli   organi  di  amministrazione  e  di  controllo  delle  societa' controllate";
 2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "da almeno due membri del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che puo' essere esercitato da almeno due membri";
 e) all'articolo 151-bis:
 1)  al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  ovvero  rivolgere  le medesime richieste di informazione direttamente  agli  organi  di  amministrazione  e di controllo delle societa' controllate";
 2)  al  comma 3, secondo periodo, le parole: "da almeno due membri del  consiglio"  sono  sostituite dalle seguenti: "individualmente da ciascun  membro  del  consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea  dei  soci,  che  puo'  essere  esercitato  da almeno due membri";
 f) all'articolo 151-ter:
 1)  al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  ovvero  rivolgere  le medesime richieste di informazione direttamente  agli  organi  di  amministrazione  e di controllo delle societa' controllate";
 2)  al  comma 3, secondo periodo, le parole: "da almeno due membri del  comitato"  sono  sostituite  dalle seguenti: "individualmente da ciascun membro del comitato";
 g)  all'articolo  193,  comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
 "a)  ai  componenti  del  collegio  sindacale,  del  consiglio  di sorveglianza  e  del  comitato  per  il  controllo sulla gestione che commettono   irregolarita'   nell'adempimento   dei  doveri  previsti dall'articolo  149,  commi  1,  4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3".
 2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 2400 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "Al  momento  della  nomina  dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico,   sono   resi  noti  all'assemblea  gli  incarichi  di amministrazione  e  di  controllo  da  essi  ricoperti  presso  altre societa'";
 b)  all'articolo  2409-quaterdecies,  primo comma, dopo le parole: "2400, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto";
 c)  all'articolo  2409-septiesdecies,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente comma:
 "Al   momento   della  nomina  dei  componenti  del  consiglio  di amministrazione  e  prima  dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa'".
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  148  del  decreto
 legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58  (Testo unico delle
 disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, ai
 sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
 52), cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Sezione   V   (Organi   di   controllo).  -  Art.  148
 (Composizione).  -  1.  L'atto  costitutivo  della societa'
 stabilisce per il collegio sindacale:
 a) il   numero,  non  inferiore  a  tre,  dei  membri
 effettivi;
 b) il   numero,  non  inferiore  a  due,  dei  membri
 supplenti;
 2.  La  CONSOB stabilisce con regolamento modalita' per
 l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da
 parte dei soci di minoranza.
 2-bis. Il presidente del collegio sindacale e' nominato
 dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.
 3.  Non  possono  essere  eletti  sindaci e, se eletti,
 decadono dall'ufficio:
 a) coloro  che  si  trovano nelle condizioni previste
 dall'art. 2382 del codice civile;
 b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
 grado    degli    amministratori    della   societa',   gli
 amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
 quarto  grado degli amministratori delle societa' da questa
 controllate,  delle societa' che la controllano e di quelle
 sottoposte a comune controllo;
 c) coloro  che  sono  legati  alla  societa'  od alle
 societa'  da  questa  controllate  od  alle societa' che la
 controllano  od  a  quelle  sottoposte  a  comune controllo
 "ovvero agli amministratori della societa' e ai soggetti di
 cui  alla  lettera  b)"  da  rapporti  di lavoro autonomo o
 subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
 "o professionale" che ne compromettano l'indipendenza.
 4.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'art. 17,
 comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
 della  giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
 e  delle  finanze,  sentiti  la CONSOB, la Banca d'Italia e
 l'ISVAP,  sono  stabiliti  i requisiti di onorabilita' e di
 professionalita'  dei  membri  del  collegio sindacale, del
 consiglio  di  sorveglianza e del comitato per il controllo
 sulla  gestione.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la
 decadenza dalla carica.
 4-bis.  Al  consiglio  di  sorveglianza si applicano le
 disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
 4-ter.  Al  comitato per il controllo sulla gestione si
 applicano   le   disposizioni  dei  commi  2-bis  e  3.  Il
 rappresentante  della  minoranza e' il membro del consiglio
 di amministrazione eletto ai sensi dell'art. 147-ter, comma
 3.
 4-quater.  Nei  casi previsti dal presente articolo, la
 decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o,
 nelle  societa'  organizzate secondo i sistemi dualistico e
 monistico,  dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina
 o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
 In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta
 di  qualsiasi  soggetto  interessato  o qualora abbia avuto
 comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza;».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 149 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art. 149 (Doveri). - 1. Il collegio sindacale vigila:
 a) sull'osservanza    della    legge    e   dell'atto
 costitutivo;
 b) sul    rispetto    dei    principi   di   corretta
 amministrazione;
 c) sull'adeguatezza   della  struttura  organizzativa
 della  societa'  per gli aspetti di competenza, del sistema
 di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile
 nonche'     sull'affidabilita'    di    quest'ultimo    nel
 rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 c-bis)  sulle  modalita' di concreta attuazione delle
 regole   di   governo  societario  previste  da  codici  di
 comportamento  redatti  da  societa' di gestione di mercati
 regolamentati  o  da  associazioni  di  categoria,  cui  la
 societa',  mediante  informativa  al  pubblico, dichiara di
 attenersi;
 d) sull'adeguatezza   delle   disposizioni  impartite
 dalla societa' alle societa' controllate ai sensi dell'art.
 114, comma 2.
 2.  I  membri  del  collegio  sindacale  assistono alle
 assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione
 e  del  comitato  esecutivo.  I  sindaci, che non assistono
 senza  giustificato  motivo  alle  assemblee  o, durante un
 esercizio   sociale,   a   due   adunanze   del   consiglio
 d'amministrazione   o   del  comitato  esecutivo,  decadono
 dall'ufficio.
 3.  Il  collegio  sindacale comunica senza indugio alla
 CONSOB   le  irregolarita'  riscontrate  nell'attivita'  di
 vigilanza  e  trasmette i relativi verbali delle riunioni e
 degli    accertamenti    svolti    e   ogni   altra   utile
 documentazione.
 4.  Il  comma 3 non si applica alle societa' con azioni
 quotate  solo  in  mercati  regolamentati  di  altri  paesi
 dell'Unione europea.
 4-bis.  Al  consiglio  di  sorveglianza  si applicano i
 commi  1,  3  e  4.  Almeno  un componente del consiglio di
 sorveglianza  partecipa  alle  riunioni  del  consiglio  di
 gestione.
 4-ter.  Al  comitato per il controllo sulla gestione si
 applicano  i  commi  1, "limitatamente alle lettere c-bis e
 d)", 3 e 4.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 151 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  151  (Poteri).  -  1.  I  sindaci possono, anche
 individualmente,  procedere in qualsiasi momento ad atti di
 ispezione   e   di   controllo,   nonche'   chiedere   agli
 amministratori  notizie,  anche  con riferimento a societa'
 controllate,  sull'andamento  delle operazioni sociali o su
 determinati affari, "ovvero rivolgere le medesime richieste
 di informazione direttamente agli organi di amministrazione
 e di controllo delle societa' controllate".
 2.  Il  collegio  sindacale puo' scambiare informazioni
 con  i  corrispondenti organi delle societa' controllate in
 merito   ai  sistemi  di  amministrazione  e  controllo  ed
 all'andamento   generale   dell'attivita'   sociale.   Puo'
 altresi',  previa comunicazione al presidente del consiglio
 di  amministrazione,  convocare  l'assemblea  dei  soci, il
 consiglio  di  amministrazione  od il comitato esecutivo ed
 avvalersi  di  dipendenti della societa' per l'espletamento
 delle  proprie  funzioni.  I  poteri  di  convocazione e di
 richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche
 "individualmente   da   ciascun  membro  del  collegio,  ad
 eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che
 puo' essere esercitato da almeno due membri".
 3.  Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilita'
 del  sistema  amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la
 propria   responsabilita'   e   a  proprie  spese,  possono
 avvalersi,  anche  individualmente,  di propri dipendenti e
 ausiliari  che  non  si  trovino  in  una  delle condizioni
 previste dall'art. 148, comma 3. La societa' puo' rifiutare
 agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.
 4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro
 delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
 da tenersi, a cura del collegio, nella sede della societa'.
 Si  applicano le disposizioni dell'art. 2421, ultimo comma,
 del codice civile.».
 - Si riporta il testo dell'art. 151-bis del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art. 151-bis (Poteri del consiglio di sorveglianza). -
 1.  I  componenti  del  consiglio  di sorveglianza possono,
 anche  individualmente,  chiedere notizie ai consiglieri di
 gestione,  anche  con  riferimento  a societa' controllate,
 sull'andamento  delle  operazioni  sociali o su determinati
 affari,   "ovvero   rivolgere   le  medesime  richieste  di
 informazione  direttamente agli organi di amministrazione e
 di controllo delle societa' controllate".
 Le  notizie  sono  fornite  a  tutti  i  componenti del
 consiglio di sorveglianza.
 2.  I componenti del consiglio di sorveglianza possono,
 anche    individualmente,   chiedere   al   presidente   la
 convocazione   dell'organo,   indicando  gli  argomenti  da
 trattare.  La riunione deve essere convocata senza ritardo,
 salvo  che  vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al
 richiedente  ed illustrate al consiglio alla prima riunione
 successiva.
 3.   Il   consiglio   di   sorveglianza   puo',  previa
 comunicazione  al  presidente  del  consiglio  di gestione,
 convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed
 avvalersi  di  dipendenti della societa' per l'espletamento
 delle  proprie  funzioni.  I  poteri  di  convocazione e di
 richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche
 "individualmente   da  ciascun  membro  del  consiglio,  ad
 eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che
 puo' essere esercitato da almeno due membri".
 4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello
 stesso  appositamente delegato, puo' procedere in qualsiasi
 momento   ad   atti  d'ispezione  e  di  controllo  nonche'
 scambiare  informazioni  con  i corrispondenti organi delle
 societa'    controllate    in    merito   ai   sistemi   di
 amministrazione   e  controllo  ed  all'andamento  generale
 dell'attivita' sociale.».
 - Si riporta il testo dell'art. 151-ter del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  151-ter  (Poteri  del  comitato per il controllo
 sulla  gestione).  -  1. I  componenti  del comitato per il
 controllo  sulla  gestione  possono, anche individualmente,
 chiedere  agli  altri  amministratori  notizie,  anche  con
 riferimento  a  societa'  controllate, sull'andamento delle
 operazioni   sociali   o  su  determinati  affari,  "ovvero
 rivolgere    le    medesime   richieste   di   informazione
 direttamente  agli organi di amministrazione e di controllo
 delle  societa'  controllate".  Le  notizie  sono fornite a
 tutti  i  componenti  del  comitato  per il controllo sulla
 gestione.
 2.  I  componenti  del  comitato per il controllo sulla
 gestione   possono,   anche  individualmente,  chiedere  al
 presidente  la  convocazione  del  comitato,  indicando gli
 argomenti  da  trattare.  La riunione deve essere convocata
 senza  ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente
 comunicate  al  richiedente  ed illustrate al comitato alla
 prima riunione successiva.
 3.  Il  comitato  per il controllo sulla gestione puo',
 previa   comunicazione   al  presidente  del  consiglio  di
 amministrazione,  convocare il consiglio di amministrazione
 od  il  comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della
 societa'  per  l'espletamento  delle  proprie  funzioni.  I
 poteri  di  convocazione  e  di richiesta di collaborazione
 possono essere esercitati anche "individualmente da ciascun
 membro del comitato".
 4.  Il  comitato per il controllo sulla gestione, od un
 componente   dello   stesso  appositamente  delegato,  puo'
 procedere  in  qualsiasi  momento  ad atti d'ispezione e di
 controllo    nonche'    scambiare    informazioni   con   i
 corrispondenti  organi delle societa' controllate in merito
 ai  sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento
 generale dell'attivita' sociale.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 193 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
 e  delle  societa' di revisione). - 1. Nei confronti di chi
 svolge  funzioni  di amministrazione, direzione e controllo
 presso societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le
 comunicazioni  previste  dagli  articoli 113,  114  e 115 o
 soggetti   agli   obblighi   di  cui  all'art.  115-bis  e'
 applicabile  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro
 cinquemila ad euro cinquecentomila per l'inosservanza delle
 disposizioni   degli  articoli medesimi  o  delle  relative
 disposizioni  applicative.  Se le comunicazioni sono dovute
 da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
 applica nei confronti di quest'ultima.
 1-bis.   Alla   stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1
 soggiacciono   coloro   i   quali  esercitano  funzioni  di
 amministrazione,  di  direzione  e  di  controllo presso le
 societa'  e  gli  enti  che  svolgono le attivita' indicate
 all'art.  114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i
 soggetti  indicati  nell'art.  114,  comma  7,  in  caso di
 inosservanza  delle  disposizioni  ivi  previste nonche' di
 quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
 1-ter.  La  stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1  e'
 applicabile  in  caso  di  inosservanza  delle disposizioni
 previste  dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di
 attuazione   emanate  dalla  CONSOB,  nei  confronti  della
 persona  fisica  che svolge le attivita' indicate nel comma
 1-bis  e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista
 dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica
 che svolge l'attivita' di giornalista.
 2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
 rilevanti  e dei patti parasociali previste rispettivamente
 dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5,
 nonche'  la  violazione dei divieti previsti dall'art. 120,
 comma  5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con
 la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad
 euro cinquecentomila.
 3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
 a) ai   componenti   del   collegio   sindacale,  del
 consiglio  di  sorveglianza e del comitato per il controllo
 sulla     gestione     che     commettono     irregolarita'
 nell'adempimento  dei  doveri previsti dall'art. 149, commi
 1,  4-bis,  primo  periodo,  e  4-ter,  ovvero  omettono le
 comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;
 b) agli  amministratori  delle  societa' di revisione
 che  violano le disposizioni contenute nell'art. 162, comma
 3.
 3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
 dal  presente articolo non si applica l'art. 16 della legge
 24 novembre 1981, n. 689.»
 - Si riporta il testo dell'art. 2400 del codice civile,
 cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  2400  (Nomina  e  cessazione  dall'ufficio). - I
 sindaci   sono   nominati  per  la  prima  volta  nell'atto
 costitutivo  e  successivamente  dall'assemblea,  salvo  il
 disposto  degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in
 carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
 convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
 esercizio  della  carica.  La  cessazione  dei  sindaci per
 scadenza  del  termine  ha  effetto  dal  momento in cui il
 collegio e' stato ricostituito.
 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa
 [codice  civile  2409].  La  deliberazione  di  revoca deve
 essere   approvata   con  decreto  dal  tribunale,  sentito
 l'interessato.
 La  nomina  dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno
 di  essi  del cognome e del nome, del luogo e della data di
 nascita  e  del  domicilio,  e  la  cessazione dall'ufficio
 devono essere iscritte, a cura degli amministratori [codice
 civile  2194],  nel  registro  delle imprese nel termine di
 trenta giorni.
 Al   momento   della   nomina   dei   sindaci  e  prima
 dell'accettazione    dell'incarico,    sono    resi    noti
 all'assemblea   gli   incarichi  di  amministrazione  e  di
 controllo da essi ricoperti presso altre societa'.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 2409-quaterdecies del
 codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.   2409-quaterdecies  (Norme  applicabili).  -  Al
 consiglio   di   sorveglianza  ed  ai  suoi  componenti  si
 applicano,  in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400,
 terzo  "e  quarto"  comma,  2402, 2403-bis, secondo e terzo
 comma,  2404,  primo,  terzo  e  quarto comma, 2406, 2408 e
 2409-septies.
 Alla  deliberazione  del  consiglio di sorveglianza con
 cui  viene  approvato  il  bilancio di esercizio si applica
 l'art.  2434-bis  ed  essa  puo' venire impugnata anche dai
 soci ai sensi dell'art. 2377.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 2409-septiesdecies del
 codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.       2409-septiesdecies       (Consiglio      di
 amministrazione).   -   La   gestione  dell'impresa  spetta
 esclusivamente al consiglio di amministrazione.
 Almeno   un  terzo  dei  componenti  del  consiglio  di
 amministrazione  deve  essere  in possesso dei requisiti di
 indipendenza  stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, primo
 comma,  e,  se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo
 previsti da codici di comportamento redatti da associazioni
 di   categoria   o  da  societa'  di  gestione  di  mercati
 regolamentati.
 Al momento della nomina dei componenti del consiglio di
 amministrazione  e  prima  dell'accettazione dell'incarico,
 sono    resi    noti   all'assemblea   gli   incarichi   di
 amministrazione  e  di  controllo  da essi ricoperti presso
 altre societa'.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. (Azione di responsabilita)
 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 2393:
 1) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
 "L'azione  di responsabilita' puo' anche essere promossa a seguito di  deliberazione  del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti";
 2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
 "La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e' proposta, purche' sia presa  con  il  voto  favorevole  di  almeno  un  quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori";
 b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: "un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un quarantesimo";
 c)  all'articolo  2409-duodecies,  quinto  comma,  le parole: "dal quarto comma dell'articolo 2393" sono sostituite dalle seguenti: "dal quinto comma dell'articolo 2393".
 2.  All'articolo  145,  comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: "2393, quarto e quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "2393, quinto e sesto comma".
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si riporta il testo dell'art. 2393 del codice civile,
 cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.   2393  (Azione  sociale  di  responsabilita).  -
 L'azione  di  responsabilita'  contro gli amministratori e'
 promossa  in  seguito a deliberazione dell'assemblea, anche
 se  la societa' e' in liquidazione [codice civile 22, 2364,
 n. 4, 2366, 2373, 2409].
 La  deliberazione  concernente la responsabilita' degli
 amministratori   puo'   essere  presa  in  occasione  della
 discussione   del   bilancio,  anche  se  non  e'  indicata
 nell'elenco delle materie da trattare [codice civile 2366],
 quando  si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui
 si riferisce il bilancio.
 L'azione  di responsabilita' puo' anche essere promossa
 a  seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta
 con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
 L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla
 cessazione dell'amministratore dalla carica.
 La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa
 la  revoca  dall'ufficio degli amministratori contro cui e'
 proposta,  purche'  sia  presa  con  il  voto favorevole di
 almeno  un  quinto  del  capitale  sociale. In questo caso,
 l'assemblea     provvede     alla     sostituzione    degli
 amministratori.
 La  societa'  puo' rinunziare all'esercizio dell'azione
 di  responsabilita' e puo' transigere [codice civile 1966],
 purche'  la  rinunzia  e la transazione siano approvate con
 espressa deliberazione dell'assemblea, e purche' non vi sia
 il  voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti
 almeno  il quinto del capitale sociale [codice civile 2394,
 2394-bis,  2395,  2434] o, nelle societa' che fanno ricorso
 al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del
 capitale  sociale,  ovvero la misura prevista nello statuto
 per  l'esercizio  dell'azione sociale di responsabilita' ai
 sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393-bis.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2393-bis del codice
 civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.   2393-bis  (Azione  sociale  di  responsabilita'
 esercitata dai soci). - L'azione sociale di responsabilita'
 puo'  essere  esercitata  anche  dai soci che rappresentino
 almeno  un  quinto del capitale sociale o la diversa misura
 prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
 Nelle   societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato  del
 capitale  di  rischio,  l'azione di cui al comma precedente
 puo'  essere  esercitata  dai  soci  che  rappresentino  un
 "quarantesimo"  del  capitale  sociale  o  la minore misura
 prevista nello statuto.
 La  societa'  deve essere chiamata in giudizio e l'atto
 di  citazione  e'  ad  essa notificato anche in persona del
 presidente del collegio sindacale.
 I  soci  che  intendono promuovere l'azione nominano, a
 maggioranza    del   capitale   posseduto,   uno   o   piu'
 rappresentanti  comuni per l'esercizio dell'azione e per il
 compimento degli atti conseguenti.
 In  caso  di  accoglimento  della  domanda, la societa'
 rimborsa  agli  attori  le  spese  del  giudizio  e  quelle
 sopportate  nell'accertamento  dei fatti che il giudice non
 abbia  posto  a  carico  dei  soccombenti  o  che  non  sia
 possibile recuperare a seguito della loro escussione.
 I  soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o
 transigerla;   ogni   corrispettivo   per   la  rinuncia  o
 transazione deve andare a vantaggio della societa'.
 Si    applica    all'azione   prevista   dal   presente
 articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2409-duodecies del
 codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  2409-duodecies  (Consiglio  di  sorveglianza). -
 Salvo  che  lo  statuto  non  preveda un maggior numero, il
 consiglio  di  sorveglianza  si  compone  di  un  numero di
 componenti, anche non soci, non inferiore a tre.
 Fatta   eccezione  per  i  primi  componenti  che  sono
 nominati  nell'atto  costitutivo,  e  salvo quanto disposto
 dagli  articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
 il  consiglio  di sorveglianza spetta all'assemblea, previa
 determinazione  del  loro numero nei limiti stabiliti dallo
 statuto.
 I  componenti  del consiglio di sorveglianza restano in
 carica   per   tre  esercizi  e  scadono  alla  data  della
 successiva  assemblea  prevista dal secondo comma dell'art.
 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto
 dal  momento  in  cui il consiglio di sorveglianza e' stato
 ricostituito.
 Almeno   un   componente  effettivo  del  consiglio  di
 sorveglianza  deve  essere  scelto  tra  gli  iscritti  nel
 registro   dei   revisori  contabili  istituito  presso  il
 Ministero della giustizia.
 I   componenti   del  consiglio  di  sorveglianza  sono
 rieleggibili,  salvo  diversa disposizione dello statuto, e
 sono  revocabili  dall'assemblea  in  qualunque  tempo  con
 deliberazione  adottata  con  la  maggioranza prevista "dal
 quinto  comma  dell'art. 2393", anche se nominati nell'atto
 costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se
 la revoca avviene senza giusta causa.
 Lo  statuto,  fatto  salvo  quanto  previsto  da  leggi
 speciali   in   relazione   all'esercizio   di  particolari
 attivita',  puo'  subordinare  l'assunzione della carica al
 possesso   di   particolari   requisiti   di  onorabilita',
 professionalita' e indipendenza.
 Se  nel  corso  dell'esercizio  vengono a mancare uno o
 piu'  componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea
 provvede senza indugio alla loro sostituzione.
 Il  presidente  del consiglio di sorveglianza e' eletto
 dall'assemblea.
 Lo  statuto  determina  i  poteri  del  presidente  del
 consiglio di sorveglianza.
 Non possono essere eletti alla carica di componente del
 consiglio   di   sorveglianza   e,   se   eletti,  decadono
 dall'ufficio:
 a) coloro  che  si  trovano nelle condizioni previste
 dall'art. 2382;
 b) i componenti del consiglio di gestione;
 c) coloro  che  sono  legati  alla  societa'  o  alle
 societa'  da  questa  controllate  o  a quelle sottoposte a
 comune  controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
 continuativo   di   consulenza  o  di  prestazione  d'opera
 retribuita che ne compromettano l'indipendenza.
 Lo    statuto    puo'    prevedere   altre   cause   di
 ineleggibilita'    o    decadenza,    nonche'    cause   di
 incompatibilita'  e  limiti  e  criteri per il cumulo degli
 incarichi.».
 - Si  riporta  il comma 6 dell'art. 145 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «6.  Della  parte  di capitale sociale rappresentata da
 azioni  di  risparmio  non  si  tiene  conto  ai fini della
 costituzione   dell'assemblea   e   della  validita'  delle
 deliberazioni,  ne' per il calcolo delle aliquote stabilite
 dagli   articoli 2367,   "2393,   quinto  e  sesto  comma",
 2393-bis,  2408,  secondo  comma  e  2409, primo comma, del
 codice civile.».
 
 
 
 
 |  | Art. 4. (Delega di voto)
 1.  All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "La CONSOB  puo'  stabilire"  sono  sostituite dalle seguenti: "La CONSOB stabilisce".
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 139 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.   139   (Requisiti  del  committente).  -  1.  Il
 committente   deve  possedere  azioni  che  gli  consentano
 l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale
 e'  richiesta  la  delega in misura almeno pari all'uno per
 cento  del  capitale  sociale  rappresentato  da azioni con
 diritto  di  voto nella stessa e deve risultare iscritto da
 almeno  sei  mesi  nel  libro  dei  soci  per  la  medesima
 quantita'  di azioni. "La CONSOB stabilisce" per societa' a
 elevata  capitalizzazione  e ad azionariato particolarmente
 diffuso percentuali di capitale inferiori.
 2.  Ai  fini  previsti  dal comma 1, per le societa' di
 gestione  del  risparmio  e  per  i soggetti abilitati alla
 istituzione  di  fondi  pensione si tiene conto anche delle
 azioni  di  pertinenza  dei  fondi per conto dei quali essi
 esercitano il diritto di voto.».
 
 
 
 
 |  | Art. 5. (Integrazione dell'ordine del giorno
 dell'assemblea)
 1.  Dopo  l'articolo  126  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
 "Art.    126-bis.   -   (Integrazione   dell'ordine   del   giorno dell'assemblea). - 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque   giorni   dalla  pubblicazione  dell'avviso  di  convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
 2.  Delle  integrazioni  all'elenco  delle materie che l'assemblea dovra'  trattare  a seguito delle richieste di cui al comma 1 e' data notizia,   nelle   stesse   forme  prescritte  per  la  pubblicazione dell'avviso  di  convocazione,  almeno  dieci  giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
 3.  L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del  comma  1, non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera,  a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta".
 |  | Art. 6. (Trasparenza delle societa' estere)
 1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e  successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II,  dopo  l'articolo  165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, e' aggiunta la seguente sezione:
 "Sezione VI-bis.
 Rapporti  con  societa' estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.
 Art.  165-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni  contenute  nella  presente sezione le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e  le societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico  in  misura  rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino  societa'  aventi  sede legale in Stati i cui ordinamenti non  garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale  e  finanziaria e della gestione delle societa', nonche' le  societa'  italiane  con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti  strumenti  finanziari  diffusi  fra  il pubblico in misura rilevante,  le  quali siano collegate alle suddette societa' estere o siano da queste controllate.
 2.  Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e  quelle  di  collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.
 3.  Gli  Stati  di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
 a)   per   quanto  riguarda  le  forme  e  le  condizioni  per  la costituzione delle societa':
 1)  mancanza di forme di pubblicita' dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' delle successive modificazioni di esso;
 2)  mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire  i  terzi  creditori,  per  la costituzione delle societa', nonche'  della  previsione  di  scioglimento in caso di riduzione del capitale   al   di   sotto  del  minimo  legale,  salvo  il  caso  di reintegrazione entro un termine definito;
 3)   mancanza   di   norme   che   garantiscano  l'effettivita'  e l'integrita' del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione  dei  conferimenti  costituiti  da  beni  in  natura o crediti  alla  valutazione  da  parte  di  un  esperto  appositamente nominato;
 4)  mancanza  di  forme  di  controllo,  da  parte  di  soggetti o organismi a cio' abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la  conformita'  degli  atti  di  cui  al  numero  1) alle condizioni richieste per la costituzione delle societa';
 b) per quanto riguarda la struttura delle societa', mancanza della previsione   di  un  organo  di  controllo  distinto  dall'organo  di amministrazione,  o  di  un  comitato di controllo interno all'organo amministrativo,  dotato  di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione   sulla  contabilita',  sul  bilancio  e  sull'assetto organizzativo  della  societa',  e  composto  da  soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza;
 c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
 1)   mancanza  della  previsione  dell'obbligo  di  redigere  tale bilancio,   comprendente   almeno  il  conto  economico  e  lo  stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:
 1.1)   rappresentazione   chiara,   veritiera   e  corretta  della situazione  patrimoniale e finanziaria della societa' e del risultato economico dell'esercizio;
 1.2)  illustrazione  chiara  dei  criteri  di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
 2)   mancanza   dell'obbligo   di   deposito,   presso  un  organo amministrativo   o  giudiziario,  del  bilancio,  redatto  secondo  i principi di cui al numero 1);
 3)  mancanza  dell'obbligo  di  sottoporre  la  contabilita'  e il bilancio  delle  societa'  a  verifica  da  parte  dell'organo  o del comitato  di  controllo  di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;
 d)  la  legislazione  del  Paese  ove  la  societa' ha sede legale impedisce  o  limita l'operativita' della societa' stessa sul proprio territorio;
 e)  la  legislazione  del  Paese  ove  la  societa' ha sede legale esclude  il  risarcimento  dei  danni  arrecati  agli  amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta  negli atti costitutivi delle societa' o in altri strumenti negoziali;
 f)  mancata  previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione   dell'attivita'   sociale   dopo  l'insolvenza,  senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;
 g)  mancanza  di  adeguate  sanzioni  penali  nei  confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilita' e i bilanci.
 4.  Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie  previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base  ai  quali  possano  considerarsi  soddisfatti  i  requisiti  di trasparenza  e  di idoneita' patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.
 5.  I  decreti  di  cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti  presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.
 6.  Con  proprio  regolamento  la  CONSOB detta criteri in base ai quali  e' consentito alle societa' italiane di cui all'articolo 119 e alle  societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico   in   misura   rilevante  ai  sensi  dell'articolo  116  di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A  tal  fine  sono  prese  in  considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale  che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.
 7.  In  caso  di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei  commi  5  e 6, la CONSOB puo' denunziare i fatti al tribunale ai fini  dell'adozione  delle  misure  previste  dall'articolo  2409 del codice civile.
 Art.    165-quater.    -   (Obblighi   delle   societa'   italiane controllanti).  -  1.  Le  societa'  italiane  con  azioni quotate in mercati  regolamentati,  di  cui  all'articolo  119,  e  le  societa' italiane  emittenti  strumenti  finanziari diffusi fra il pubblico in misura  rilevante,  ai  sensi dell'articolo 116, le quali controllano societa'  aventi  sede  legale  in  uno degli Stati determinati con i decreti  di  cui  all'articolo  165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio  di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo,  il  bilancio della societa' estera controllata, redatto secondo  i principi e le regole applicabili ai bilanci delle societa' italiane   o   secondo   i   principi   contabili  internazionalmente riconosciuti.
 2.  Il  bilancio  della  societa'  estera controllata, allegato al bilancio   della   societa'   italiana  ai  sensi  del  comma  1,  e' sottoscritto  dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e  dal  dirigente  preposto  alla  redazione  dei documenti contabili societari   di  quest'ultima,  che  attestano  la  veridicita'  e  la correttezza  della  rappresentazione  della situazione patrimoniale e finanziaria  e  del  risultato  economico dell'esercizio. Al bilancio della  societa'  italiana  e'  altresi'  allegato  il parere espresso dall'organo  di  controllo della medesima sul bilancio della societa' estera controllata.
 3.  Il  bilancio della societa' italiana controllante e' corredato da  una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la   societa'   italiana   e  la  societa'  estera  controllata,  con particolare   riguardo   alle   reciproche   situazioni  debitorie  e creditorie,   e   sulle   operazioni  compiute  tra  loro  nel  corso dell'esercizio  cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di   garanzie  per  gli  strumenti  finanziari  emessi  in  Italia  o all'estero   dai   predetti   soggetti.   La  relazione  e'  altresi' sottoscritta  dal  direttore  generale  e dal dirigente preposto alla redazione  dei  documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.
 4.  Il  bilancio  della  societa'  estera controllata, allegato al bilancio  della societa' italiana ai sensi del comma 1, e' sottoposto a  revisione  ai  sensi  dell'articolo  165  da  parte della societa' incaricata  della revisione del bilancio della societa' italiana; ove la  suddetta  societa'  di  revisione non operi nello Stato in cui ha sede  la  societa' estera controllata, deve avvalersi di altra idonea societa'  di  revisione, assumendo la responsabilita' dell'operato di quest'ultima.  Ove  la societa' italiana, non avendone l'obbligo, non abbia  incaricato  del controllo contabile una societa' di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della societa' estera controllata.
 5.  Il bilancio della societa' estera controllata, sottoscritto ai sensi  del  comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio  espresso  dalla  societa'  responsabile  della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.
 Art.   165-quinquies.   -   (Obblighi   delle   societa'  italiane collegate).  -  1.  Il  bilancio  delle  societa' italiane con azioni quotate  in  mercati  regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle societa'  italiane  emittenti  strumenti  finanziari  diffusi  fra il pubblico  in  misura  rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano  collegate  a  societa'  aventi  sede legale in uno degli Stati determinati  con  i  decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e' corredato   da   una  relazione  degli  amministratori  sui  rapporti intercorrenti   fra   la  societa'  italiana  e  la  societa'  estera collegata,   con  particolare  riguardo  alle  reciproche  situazioni debitorie  e  creditorie,  e  sulle  operazioni compiute tra loro nel corso  dell'esercizio  cui  il  bilancio  si  riferisce,  compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o   all'estero  dai  predetti  soggetti.  La  relazione  e'  altresi' sottoscritta  dal  direttore  generale  e dal dirigente preposto alla redazione  dei  documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.
 Art. 165-sexies. - (Obblighi delle societa' italiane controllate). -  1.  Il  bilancio  delle  societa'  italiane  con azioni quotate in mercati  regolamentati,  di  cui  all'articolo  119, e delle societa' italiane  emittenti  strumenti  finanziari diffusi fra il pubblico in misura  rilevante,  ai  sensi  dell'articolo  116,  ovvero  che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da  societa'  aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti  di  cui  all'articolo  165-ter, comma 3, e' corredato da una relazione  degli  amministratori  sui  rapporti  intercorrenti fra la societa'  italiana  e  la  societa'  estera  controllante, nonche' le societa'  da  essa  controllate  o  ad  essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie  e  creditorie,  e  sulle  operazioni compiute tra loro nel corso  dell'esercizio  cui  il  bilancio  si  riferisce,  compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o   all'estero  dai  predetti  soggetti.  La  relazione  e'  altresi' sottoscritta  dal  direttore  generale  e dal dirigente preposto alla redazione  dei  documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.
 Art.  165-septies.  -  (Poteri  della  CONSOB  e  disposizioni  di attuazione). - 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114  e  115, con le finalita' indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle  societa'  italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza  degli  obblighi  di  cui alla presente sezione da parte delle  societa'  italiane,  puo'  esercitare  i  medesimi  poteri nei riguardi  delle  societa'  estere,  previo  consenso delle competenti autorita'  straniere,  o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.
 2.  La  CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione".
 2.  Dopo  l'articolo  193  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
 "Art.  193-bis. - (Rapporti con societa' estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). - 1. Coloro che   sottoscrivono   il   bilancio  della  societa'  estera  di  cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli   165-quater,  commi  2  e  3,  165-quinquies,  comma  1,  e 165-sexies,  comma  1,  e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo  165-quater,  comma  4, sono soggetti a responsabilita' civile,  penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle societa' italiane.
 2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, la violazione degli obblighi  derivanti  dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo  165-septies,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1".
 |  | Art. 7 Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
 
 1.  All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.  A  partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non puo' esercitare il  diritto  di  voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle societa'  indicate  nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento  del  capitale  rappresentato  da azioni aventi diritto di voto nelle    medesime   assemblee.   Con   deliberazione   dell'assemblea straordinaria  delle  societa'  interessate,  le  azioni eccedenti la predetta  percentuale  possono  essere convertite in azioni prive del diritto  di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis".
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  25  del  decreto
 legislativo  17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica
 e  fiscale  degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma
 1,  del  decreto  legislativo  20 novembre 1990, n. 356), e
 successive   modificazioni   cosi'  come  modificato  dalla
 presente legge:
 "Art.  25 (Detenzione delle partecipazioni di controllo
 nel   periodo  transitorio).  -  1.  Le  partecipazioni  di
 controllo  nelle  Societa' bancarie conferitarie, in essere
 alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
 possono  continuare ad essere detenute, in via transitoria,
 sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione.
 1-bis.  Al  fine  del  rispetto  di quanto previsto nel
 comma   1,   la   partecipazione  nella  Societa'  bancaria
 conferitaria  puo'  essere  affidata  ad  una  societa'  di
 gestione  del  risparmio  che  la  gestisce in nome proprio
 secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
 scelta  nel  rispetto di procedure competitive; resta salva
 la  possibilita'  per la fondazione di dare indicazioni per
 le  deliberazioni  dell'assemblea  straordinaria  nei  casi
 previsti  dall'art.  2365 del codice civile. La dismissione
 e'  comunque  realizzata non oltre il terzo anno successivo
 alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
 1-ter.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e la
 Banca  d'Italia  esercitano i poteri ad essi attribuiti dal
 testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia,
 di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
 dal   testo   unico   delle   disposizioni  in  materia  di
 intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
 24 febbraio 1998, n. 58.
 2.  Le  partecipazioni di controllo in societa' diverse
 da  quelle  di  cui  al  comma  1, con esclusione di quelle
 detenute  dalla  fondazione  in  imprese  strumentali, sono
 dismesse  entro  il  termine  stabilito  dall'Autorita'  di
 vigilanza  tenuto  conto  dell'esigenza di salvaguardare il
 valore  del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di
 cui allo stesso comma 1.
 3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non puo'
 esercitare  il  diritto di voto nelle assemblee ordinarie e
 straordinarie  delle  societa' indicate nei commi 1 e 2 per
 le   azioni   eccedenti   il  30  per  cento  del  capitale
 rappresentato  da  azioni  aventi  diritto  di  voto  nelle
 medesime   assemblee.   Con   deliberazione  dell'assemblea
 straordinaria   delle   societa'   interessate,  le  azioni
 eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite
 in  azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non
 si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis.
 3-bis.  Alle  fondazioni con patrimonio netto contabile
 risultante  dall'ultimo  bilancio approvato non superiore a
 200  milioni  di  euro, nonche' a quelle con sedi operative
 prevalentemente  in  regioni  a  statuto  speciale,  non si
 applicano  le  disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 12,
 ai  commi 1 e 2, al comma 1 dell'art. 6, limitatamente alle
 partecipazioni   di   controllo   nelle  societa'  bancarie
 conferitarie,  ed  il termine previsto nell'art. 13. Per le
 stesse  fondazioni  il termine di cui all'art. 12, comma 4,
 e' fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata
 in vigore del presente decreto.".
 
 
 
 
 |  | Art. 8. (Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli
 esponenti bancari)
 
 1.  All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 "4.  Le  banche  devono  rispettare  le condizioni indicate dalla Banca  d'Italia,  in  conformita' alle deliberazioni del CICR, per le attivita' di rischio nei confronti di:
 a)  soggetti  che,  direttamente  o indirettamente, detengono una partecipazione  rilevante o comunque il controllo della banca o della societa' capogruppo;
 b)  soggetti  che  sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi,  uno  o  piu'  componenti  degli organi di amministrazione o controllo della banca o della societa' capogruppo;
 c)  coloro  che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la societa' capogruppo;
 d)  societa'  controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b)   e  c)  o  presso  le  quali  gli  stessi  svolgono  funzioni  di amministrazione, direzione o controllo;
 e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia";
 b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
 "4-bis.  Le  condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
 a) dell'entita' del patrimonio della banca;
 b) dell'entita' della partecipazione eventualmente detenuta;
 c)  dell'insieme  delle  attivita' di rischio del gruppo bancario nei  confronti  dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
 4-ter.  La  Banca  d'Italia  individua  i  casi in cui il mancato rispetto  delle  condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
 4-quater.  La  Banca  d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del  CICR,  disciplina  i  conflitti  d'interessi  tra  le banche e i soggetti  indicati  nel  comma  4,  in relazione alle altre attivita' bancarie".
 2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 "2-bis.  Per  l'applicazione  dei  commi  1 e 2 rilevano anche le obbligazioni  intercorrenti  con societa' controllate dai soggetti di cui  ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni  di  amministrazione,  direzione o controllo, nonche' con le societa'  da  queste  controllate o che le controllano o sono ad esse collegate";
 b) al comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2 e 2-bis".
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  53  del  decreto
 legislativo  1° settembre  1993,  n. 385 (Testo unico delle
 leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia)  e  successive
 modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
 "Art.  53  (Vigilanza  regolamentare).  -  1.  La Banca
 d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del CICR,
 emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
 a) l'adeguatezza patrimoniale;
 b) il  contenimento  del  rischio  nelle  sue diverse
 configurazioni;
 c) le partecipazioni detenibili;
 d) l'organizzazione  amministrativa  e  contabile e i
 controlli interni.
 2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
 prevedere  che  determinate  operazioni siano sottoposte ad
 autorizzazione della Banca d'Italia.
 3. La Banca d'Italia puo':
 a) convocare   gli  amministratori,  i  sindaci  e  i
 dirigenti  delle  banche  per esaminare la situazione delle
 stesse;
 b) ordinare  la  convocazione degli organi collegiali
 delle  banche,  fissandone  l'ordine del giorno, e proporre
 l'assunzione di determinate decisioni;
 c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
 organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
 non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
 d) adottare,   ove   la   situazione   lo   richieda,
 provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per
 le materie indicate nel comma 1.
 4.  Le  banche devono rispettare le condizioni indicate
 dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del
 CICR, per le attivita' di rischio nei confronti di:
 a) soggetti   che,   direttamente  o  indirettamente,
 detengono   una  partecipazione  rilevante  o  comunque  il
 controllo della banca o della societa' capogruppo;
 b) soggetti  che  sono  in  grado  di nominare, anche
 sulla  base  di accordi, uno o piu' componenti degli organi
 di amministrazione o controllo della banca o della societa'
 capogruppo;
 c) coloro  che  svolgono funzioni di amministrazione,
 direzione  o controllo presso la banca o presso la societa'
 capogruppo;
 d) societa'  controllate  dai soggetti indicati nelle
 lettere  a),  b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono
 funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
 e) altri  soggetti  che  sono comunque collegati alla
 banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia;
 4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate
 tenuto conto:
 a) dell'entita' del patrimonio della banca;
 b) dell'entita'  della  partecipazione  eventualmente
 detenuta;
 c) dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo
 bancario  nei  confronti  dei  soggetti di cui al comma 4 e
 degli  altri  soggetti ai medesimi collegati secondo quanto
 stabilito dalla Banca d'Italia.
 4-ter.  La  Banca  d'Italia  individua i casi in cui il
 mancato  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma  4
 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
 con la partecipazione.
 4-quater.   La  Banca  d'Italia,  in  conformita'  alle
 deliberazioni  del CICR, disciplina i conflitti d'interessi
 tra  le  banche  e  i  soggetti  indicati  nel  comma 4, in
 relazione alle altre attivita' bancarie.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 136 del gia' citato
 decreto  legislativo n. 385 del 1993, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 "Art.  136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). - 1.
 Chi   svolge   funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
 controllo  presso una banca non puo' contrarre obbligazioni
 di  qualsiasi  natura  o  compiere  atti  di compravendita,
 direttamente   od   indirettamente,   con   la   banca  che
 amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione
 dell'organo  di  amministrazione presa all'unanimita' e col
 voto  favorevole  di  tutti  i  componenti  dell'organo  di
 controllo,  fermi restando gli obblighi previsti dal codice
 civile in materia di interessi degli amministratori.
 2.  Le  medesime  disposizioni si applicano anche a chi
 svolge  funzioni di amministrazione, direzione e controllo,
 presso  una  banca  o  societa'  facenti parte di un gruppo
 bancario,  per  le obbligazioni e per gli atti indicati nel
 comma  1  posti in essere con la societa' medesima o per le
 operazioni  di  finanziamento  poste  in  essere  con altra
 societa'  o  con  altra  banca  del  gruppo.  In  tali casi
 l'obbligazione  o  l'atto sono deliberati, con le modalita'
 previste  dal  comma 1, dagli organi della societa' o banca
 contraente e con l'assenso della capogruppo.
 2-bis.  Per  l'applicazione  dei  commi  1 e 2 rilevano
 anche    le   obbligazioni   intercorrenti   con   societa'
 controllate  dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso
 le   quali   gli   stessi  soggetti  svolgono  funzioni  di
 amministrazione,  direzione  o  controllo,  nonche'  con le
 societa'  da queste controllate o che le controllano o sono
 ad esse collegate.
 3.  L'inosservanza delle disposizioni "dei commi 1, 2 e
 2-bis"  e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con
 la multa da 206 a 2.066 euro.".
 
 
 
 
 |  | Art. 9. (Conflitti  d'interessi  nella  gestione  dei  patrimoni di organismi d'investimento  collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali   nonche'   nella   gestione   di  portafogli  su  base individuale)
 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri  per  la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu' decreti legislativi diretti  a  disciplinare  i  conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni  degli  organismi  d'investimento  collettivo del risparmio (OICR),  dei  prodotti  assicurativi  e di previdenza complementare e nelle  gestioni  su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrita' del  mercato  finanziario  mediante  la  disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio;
 b)   limitazione  dell'investimento  dei  patrimoni  di  OICR,  di prodotti  assicurativi  e  di  previdenza  complementare  nonche' dei portafogli  gestiti  su  base individuale per conto terzi in prodotti finanziari  emessi  o  collocati da societa' appartenenti allo stesso gruppo   cui  appartengono  i  soggetti  che  gestiscono  i  suddetti patrimoni  o  portafogli  ovvero,  nel caso di prodotti di previdenza complementare,  emessi  anche  da  alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
 c)   limitazione  dell'investimento  dei  patrimoni  di  OICR,  di prodotti  assicurativi  e  di  previdenza  complementare, nonche' dei portafogli  gestiti  su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera  b),  in  prodotti  finanziari emessi o collocati da societa' appartenenti   a   gruppi   legati   da   significativi  rapporti  di finanziamento   con   il  soggetto  che  gestisce  tali  patrimoni  o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;
 d)   previsione   del   limite   per   l'impiego  di  intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonche' dei  portafogli  gestiti  su base individuale per conto terzi, di cui alla  lettera  b),  per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento  dei  servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura  non  superiore  al  60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
 e)   salvo   quanto   disposto   dalla   lettera   d),  previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi  e  di  previdenza complementare, nonche' dei portafogli gestiti  su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonche' dell'efficienza  e  della  qualita' dei servizi offerti, l'impiego di intermediari  appartenenti  al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
 f)  previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonche' dei  portafogli  gestiti  su base individuale per conto terzi, di cui alla  lettera  b),  di  comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita  entro  il  limite  di  cui alla lettera d), all'atto della sottoscrizione  di  quote  di  OICR,  di  prodotti  assicurativi e di previdenza    complementare    ovvero   all'atto   del   conferimento dell'incarico   di   gestione   su  base  individuale  di  portafogli d'investimento per conto terzi, nonche' ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;
 g)  attribuzione  del potere di dettare disposizioni di attuazione alla  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e la borsa (CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia per quanto riguarda gli OICR;
 h)  previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in  caso  di  violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo,  sulla  base  dei  principi  e criteri di cui alla presente legge,  nel  rispetto  dei  principi  di  adeguatezza e proporzione e riservando  le  sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravita' o di reiterazione dei comportamenti vietati;
 i)  attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h) alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia;
 l)  riferimento,  per  la  determinazione della nozione di gruppo, alla  definizione  di  controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  93 del gia' citato
 decreto legislativo n. 58 del 1998:
 «Art.   93  (Definizione  di  controllo).  -  1.  Nella
 presente  parte sono considerate imprese controllate, oltre
 a  quelle  indicate nell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e
 2, del codice civile, anche:
 a) le  imprese, italiane o estere, su cui un soggetto
 ha  il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola
 statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la
 legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in
 base  ad  accordi  con  altri soci, dispone da solo di voti
 sufficienti    a    esercitare    un'influenza    dominante
 nell'assemblea ordinaria.
 2.  Ai  fini del comma 1 si considerano anche i diritti
 spettanti  a  societa'  controllate  o  esercitati  per  il
 tramite  di  fiduciari  o  di  interposte  persone;  non si
 considerano quelli spettanti per conto di terzi.».
 
 
 
 
 |  | Art. 10. (Conflitti d'interessi nella prestazione
 dei servizi d'investimento)
 1.  Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
 "2-bis.  La  Banca  d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi  in  cui,  al  fine  di  prevenire  conflitti di interesse nella prestazione  dei  servizi  di investimento, anche rispetto alle altre attivita'   svolte  dal  soggetto  abilitato,  determinate  attivita' debbano essere prestate da strutture distinte e autonome";
 b) all'articolo 190, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
 "3-bis.  I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione, direzione  o  controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste  dall'articolo  6,  comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti  con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro".
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  6  (Vigilanza  regolamentare).  -  1.  La  Banca
 d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
 a) l'adeguatezza  patrimoniale,  il  contenimento del
 rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni
 detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i
 controlli interni;
 b) le  modalita'  di deposito e di sub-deposito degli
 strumenti  finanziari  e  del  denaro  di  pertinenza della
 clientela;
 c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
 1)   i   criteri   e  i  divieti  all'attivita'  di
 investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
 2)   le   norme   prudenziali   di  contenimento  e
 frazionamento del rischio;
 3)  gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
 prospetti   contabili  che  le  societa'  di  gestione  del
 risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
 4)  i  metodi  di  calcolo del valore delle quote o
 azioni di OICR;
 5)  i  criteri  e  le  modalita' da adottare per la
 valutazione  dei  beni  e dei valori in cui e' investito il
 patrimonio  e  la  periodicita'  della  valutazione. Per la
 valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
 la  Banca  d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso a esperti
 indipendenti  e  richiederne  l'intervento anche in sede di
 acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
 2.  La  CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
 delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
 connesse  con  la qualita' e l'esperienza professionale dei
 medesimi, disciplina con regolamento:
 a) le procedure, anche di controllo interno, relative
 ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini
 e delle operazioni effettuate;
 b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli
 investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al
 minimo  i  conflitti  di  interessi  e di assicurare che la
 gestione  del  risparmio  su base individuale si svolga con
 modalita'  aderenti  alle  specifiche  esigenze dei singoli
 investitori  e  che  quella  su base collettiva avvenga nel
 rispetto degli obbiettivi di investimento dell'OICR;
 c) gli  obblighi  informativi  nella  prestazione dei
 servizi;   i  flussi  informativi  tra  i  diversi  settori
 dell'organizzazione    aziendale,    anche   tenuto   conto
 dell'esigenza  di  evitare  interferenze tra la prestazione
 del  servizio  di  gestione su base individuale e gli altri
 servizi disciplinati dalla presente parte.
 2-bis.  La  Banca  d'Italia,  d'intesa  con  la CONSOB,
 disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di
 interesse  nella  prestazione  dei servizi di investimento,
 anche  rispetto  alle  altre  attivita' svolte dal soggetto
 abilitato, determinate attivita' debbano essere prestate da
 strutture distinte e autonome.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 190 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
 tema  di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
 I  soggetti  che  svolgono funzioni di amministrazione o di
 direzione  e  i  dipendenti di societa' o enti, i quali non
 osservano  le  disposizioni  previste  dagli articoli 6; 7,
 commi  2  e  3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22;
 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3,
 4  e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2,
 3,  4,  6  e  7;  37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40,
 comma  1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43,
 commi  7  e  8;  50,  comma  1;  65;  187-nonies, ovvero le
 disposizioni  generali  o  particolari  emanate dalla Banca
 d'Italia  o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono
 puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
 milione a lire cinquanta milioni.
 2. La stessa sanzione si applica:
 a) ai    soggetti    che    svolgono    funzioni   di
 amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
 societa'  di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
 delle  disposizioni  previste dal capo I del titolo I della
 parte III e di quelle emanate in base ad esse;
 b) ai    soggetti    che    svolgono    funzioni   di
 amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
 societa'  di  gestione accentrata, nel caso di inosservanza
 delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
 di quelle emanate in base ad esse;
 c) agli   organizzatori,   agli   emittenti   e  agli
 operatori,  nel  caso  di  inosservanza  delle disposizioni
 previste dagli articoli 78 e 79;
 d) ai  soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
 articoli 68,  69,  comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
 amministrazione  o  di  direzione  della  societa' indicata
 nell'art.  69,  comma  1,  nel  caso  di inosservanza delle
 disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma
 1, e di quelle applicative delle medesime.
 3.  Le  sanzioni  previste dai commi 1 e 2 si applicano
 anche  ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
 societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
 le  disposizioni  indicate nei medesimi commi o non abbiano
 vigilato,  in  conformita'  dei  doveri  inerenti  al  loro
 ufficio,  affinche'  le  disposizioni stesse non fossero da
 altri  violate.  La  stessa sanzione si applica nel caso di
 violazione  delle  disposizioni previste dall'art. 8, commi
 da 2 a 6.
 3-bis.    I   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
 amministrazione,   direzione   o   controllo  nei  soggetti
 abilitati,  i  quali non osservano le disposizioni previste
 dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
 particolari  emanate  in base al medesimo comma dalla Banca
 d'Italia,   sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa
 pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
 presente  articolo  non  si  applica  l'art. 16 della legge
 24 novembre 1981, n. 689.».
 
 
 
 
 |  | Art. 11. (Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso
 investitori professionali e obblighi informativi)
 
 1.  All'articolo  2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
 "Al  computo  del  limite  di  cui  al primo comma concorrono gli importi  relativi  a  garanzie  comunque  prestate dalla societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche estere".
 b) il settimo comma e' abrogato.
 2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 30, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
 "9.  Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi  dagli  strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle  imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo";
 b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 e' abrogata;
 c) dopo l'articolo 100 e' inserito il seguente:
 "Art.  100-bis. - (Circolazione dei prodotti finanziari) - 1. Nei casi  di  sollecitazione  all'investimento  di  cui all'articolo 100, comma  1,  lettera  a),  e  di  successiva  circolazione in Italia di prodotti   finanziari,   anche  emessi  all'estero,  gli  investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi  dell'articolo 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti  degli  acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.
 2.  Il  comma  1  non  si  applica se l'intermediario consegna un documento  informativo  contenente  le  informazioni  stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora  la  vendita  avvenga  su  richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma";
 d) all'articolo 118, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  L'articolo  116  non  si  applica  agli strumenti finanziari emessi   dalle   banche,  diversi  dalle  azioni  o  dagli  strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni".
 3.  Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto   legislativo   24   febbraio   1998,  n.  58,  e  successive modificazioni, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente:
 "Art.  25-bis.  -  (Prodotti  finanziari  emessi  da  banche e da imprese  di  assicurazione).  -  1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla  sottoscrizione  e al collocamento di prodotti finanziari emessi da   banche   nonche',   in   quanto   compatibili,   da  imprese  di assicurazione.
 2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle  finalita'  di  cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui  soggetti  abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza  regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6,  comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.
 3.  Il  collegio  sindacale,  il  consiglio  di sorveglianza o il comitato   per   il   controllo   sulla  gestione  delle  imprese  di assicurazione  informa  senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti,  di  cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che  possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo  ovvero  delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
 4. Le societa' incaricate della revisione contabile delle imprese di  assicurazione  comunicano  senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti,   rilevati   nello   svolgimento  dell'incarico,  che  possano costituire  una  grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
 5.  I  commi  3  e  4  si  applicano  anche all'organo che svolge funzioni  di  controllo  e  alle  societa' incaricate della revisione contabile   presso   le   societa'   che   controllano  l'impresa  di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
 6.  L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da   ciascuna  disposte  sulle  imprese  di  assicurazione.  Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza".
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Si riporta il testo dell'art. 2412 del codice civile,
 cosi' come modificato dalla presente legge:
 "Art.   2412  (Limiti  all'emissione).  -  La  societa'
 [codice  civile  2365,  2410,  2424,  n. 10, 2479-bis] puo'
 emettere   obbligazioni  [codice  civile  2421,  n.  2]  al
 portatore  o  nominative  per  somma  complessivamente  non
 eccedente  il  doppio  del  capitale sociale, della riserva
 legale  e  delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
 bilancio  approvato  [codice civile 2250, 2414, n. 2, 2423,
 2437,  2479-bis].  I  sindaci  attestano  il  rispetto  del
 suddetto limite.
 Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
 le  obbligazioni  emesse  in  eccedenza sono destinate alla
 sottoscrizione   da   parte  di  investitori  professionali
 soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
 speciali.   In   caso   di  successiva  circolazione  delle
 obbligazioni,  chi  le  trasferisce risponde della solvenza
 della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
 investitori professionali.
 Non  e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
 rientra  nel  calcolo  al fine del medesimo, l'emissione di
 obbligazioni   garantite  da  ipoteca  di  primo  grado  su
 immobili [codice civile 2831] di proprieta' della societa',
 sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
 Al  computo del limite di cui al primo comma concorrono
 gli  importi  relativi  a  garanzie comunque prestate dalla
 societa'  per  obbligazioni emesse da altre societa', anche
 estere.
 Il   primo   e   il  secondo  comma  non  si  applicano
 all'emissione  di  obbligazioni  effettuata da societa' con
 azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle
 obbligazioni  destinate ad essere quotate negli stessi o in
 altri mercati regolamentati.
 Quando  ricorrono  particolari  ragioni che interessano
 l'economia  nazionale,  la societa' puo' essere autorizzata
 con  provvedimento  dell'autorita' governativa, ad emettere
 obbligazioni  per  somma  superiore  a  quanto previsto nel
 presente  articolo,  con  l'osservanza  dei  limiti,  delle
 modalita'  e  delle  cautele  stabilite  nel  provvedimento
 stesso.
 Restano   salve   le  disposizioni  di  leggi  speciali
 relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
 di attivita'.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  30 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 "Art.  30  (Offerta fuori sede). - 1. Per offerta fuori
 sede si intendono la promozione e il collocamento presso il
 pubblico:
 a) di  strumenti  finanziari  in  luogo diverso dalla
 sede   legale   o   dalle  dipendenze  dell'emittente,  del
 proponente  l'investimento  o del soggetto incaricato della
 promozione o del collocamento;
 b) di  servizi di investimento in luogo diverso dalla
 sede  legale  o  dalle dipendenze di chi presta, promuove o
 colloca il servizio.
 2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata
 nei  confronti  di investitori professionali, come definiti
 con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
 3.  L'offerta  fuori  sede di strumenti finanziari puo'
 essere effettuata:
 a) dai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento  del
 servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera c);
 b) dalle  SGR, dalle societa' di gestione armonizzate
 e  dalle  SICAV,  limitatamente alle quote e alle azioni di
 OICR.
 4.   Le   imprese   di  investimento,  le  banche,  gli
 intermediari   finanziari   iscritti  nell'elenco  previsto
 dall'art.  107  del  testo  unico  bancario,  le  SGR  e le
 societa'   di   gestione   armonizzate  possono  effettuare
 l'offerta  fuori  sede  dei propri servizi di investimento.
 Ove  l'offerta  abbia per oggetto servizi prestati da altri
 intermediari, le imprese di investimento e le banche devono
 essere  autorizzate  allo svolgimento del servizio previsto
 dall'art. 1, comma 5, lettera c).
 5.   Le   imprese  di  investimento  possono  procedere
 all'offerta  fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
 finanziari   e   dai   servizi   d'investimento,   le   cui
 caratteristiche   sono   stabilite  con  regolamento  dalla
 CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
 6.   L'efficacia   dei  contratti  di  collocamento  di
 strumenti   finanziari   o   di   gestione   di  portafogli
 individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza
 ai  sensi  dell'art.  32  e' sospesa per la durata di sette
 giorni  decorrenti  dalla  data  di sottoscrizione da parte
 dell'investitore.  Entro  detto  termine l'investitore puo'
 comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo
 al  promotore  finanziario  o  al  soggetto abilitato; tale
 facolta'  e'  indicata  nei  moduli  o formulari consegnati
 all'investitore.  La  medesima  disciplina  si applica alle
 proposte   contrattuali  effettuate  fuori  sede  ovvero  a
 distanza ai sensi dell'art. 32.
 7.  L'omessa  indicazione della facolta' di recesso nei
 moduli  o  formulari  comporta  la  nullita'  dei  relativi
 contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.
 8.  Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di
 vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
 di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
 sottoscrivere   tali   azioni,  purche'  le  azioni  o  gli
 strumenti    finanziari    siano   negoziati   in   mercati
 regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea.
 9.  Il  presente  articolo si applica anche ai prodotti
 finanziari   diversi   dagli  strumenti  finanziari  e  dai
 prodotti  finanziari emessi dalle imprese di assicurazione,
 fermo   restando   l'obbligo   di  consegna  del  prospetto
 informativo.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 100 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 "Art.   100   (Casi   di   inapplicabilita).  -  1.  Le
 disposizioni  del  presente  capo  non  si  applicano  alle
 sollecitazioni all'investimento:
 a) rivolte  ai  soli  investitori  professionali come
 definiti ai sensi dell'art. 30, comma 2;
 b) rivolte  a  un  numero di soggetti non superiore a
 quello indicato dalla CONSOB con regolamento;
 c) di  ammontare  complessivo  non superiore a quello
 indicato dalla CONSOB con regolamento;
 d) aventi  a  oggetto  strumenti  finanziari emessi o
 garantiti   dallo  Stato  italiano,  da  uno  Stato  membro
 dell'Unione  europea o emessi da organismi internazionali a
 carattere  pubblico  di cui facciano parte uno o piu' Stati
 membri dell'Unione europea;
 e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla
 Banca  Centrale  Europea  o dalle banche centrali nazionali
 degli Stati membri dell'Unione europea;
 2.  La  CONSOB  puo'  individuare con regolamento altri
 tipi   di   sollecitazione  all'investimento  ai  quali  le
 disposizioni  del presente capo non si applicano in tutto o
 in parte.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 118 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 "Art.   118   (Casi   di   inapplicabilita).  -  1.  Le
 disposizioni  della  presente sezione non si applicano agli
 strumenti  finanziari  previsti  dall'art.  100,  comma  1,
 lettere d) ed e).
 2.  L'art. 116 non si applica agli strumenti finanziari
 emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti
 finanziari  che  permettono  di  acquisire  o sottoscrivere
 azioni.".
 
 
 
 
 |  | Art. 12. (Attuazione  della  direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per  l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)
 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e  delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della  presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento  della  direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per  l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari  e  che  modifica  la  direttiva  2001/34/CE,  di  seguito denominata "direttiva".
 2.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del decreto legislativo  di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  previsti  dal  comma  3,  e  con  la procedura stabilita  per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni   correttive   e   integrative   del   medesimo  decreto legislativo,  anche  per  tenere  conto  delle  misure  di esecuzione adottate  dalla  Commissione  europea  secondo  la  procedura  di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.
 3.  Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al  corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure  di  esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  mantenendo, ove possibile,  le  ipotesi  di  conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate;  i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al   pubblico   dei   prodotti  finanziari  diversi  dagli  strumenti finanziari  come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera  u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 b)  individuare  nella  CONSOB l'Autorita' nazionale competente in materia;
 c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento  di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla  negoziazione  in  un  mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;
 d) assicurare la conformita' della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;
 e)  disciplinare  i  rapporti  con  le  Autorita' estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
 f)  individuare,  anche  mediante  l'attribuzione  alla  CONSOB di compiti  regolamentari, da esercitare in conformita' alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:
 1)  i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un  prospetto nonche' i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al  pubblico  ovvero  alla  cui  ammissione  alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;
 2)  le  condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero  la  successiva  rivendita  di strumenti finanziari oggetto di offerte  a  cui  non  si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;
 g)  prevedere  che  il  prospetto  e i supplementi approvati nello Stato  membro  d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;
 h)  prevedere,  nei  casi  contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore  di  revocare la propria accettazione, comunque essa sia  denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a  due  giorni  lavorativi,  prevedendo  inoltre  la  responsabilita' dell'intermediario  responsabile  del  collocamento  in  presenza  di informazioni  false  o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;
 i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB puo' autorizzare determinate  persone  fisiche  e  piccole  e  medie imprese ad essere considerate  investitori  qualificati  ai  fini  dell'esenzione delle offerte  rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;
 l)  prevedere una disciplina concernente la responsabilita' civile per le informazioni contenute nel prospetto;
 m)  prevedere  che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto,  verifichi  la completezza delle informazioni nello stesso contenute,   nonche'   la   coerenza   e  la  comprensibilita'  delle informazioni fornite;
 n)   conferire   alla   CONSOB   il  potere  di  disciplinare  con regolamenti,  in conformita' alla direttiva e alle relative misure di esecuzione  dettate  dalla  Commissione  europea,  anche  le seguenti materie:
 1)  impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
 2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;
 3)   condizioni  per  il  trasferimento  dell'approvazione  di  un prospetto all'Autorita' competente di un altro Stato membro;
 4)  casi  nei  quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche  in  forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi  in  che  modo  il prospetto e' stato reso disponibile e dove puo' essere ottenuto dal pubblico;
 o)  avvalersi  della  facolta' di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a societa' di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;
 p)  fatte  salve  le sanzioni penali gia' previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto,   sanzioni   amministrative   pecuniarie  di  importo  non inferiore  a  un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di  due  volte  il  controvalore  stesso  e, ove quest'ultimo non sia determinabile,  di  importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni  di  euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna   e   comunitaria,   sanzioni  amministrative  pecuniarie  da cinquemila  euro  a  cinquecentomila euro; escludere l'applicabilita' dell'articolo  16  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;  prevedere  la pubblicita' delle sanzioni salvo che, a giudizio  della  CONSOB,  la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati  o  arrecare  un  danno  sproporzionato;  prevedere  sanzioni accessorie di natura interdittiva;
 q)  attribuire  alla  CONSOB  il relativo potere sanzionatorio, da esercitare  secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e  prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilita' di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Si  riporta  il titolo della direttiva 2003/71/CE del
 Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 4 novembre 2003:
 «Direttiva   2003/71/CE   del   Parlamento  europeo  e  del
 Consiglio,  del  4 novembre  2003, relativa al prospetto da
 pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
 negoziazione  di  strumenti  finanziari  e  che modifica la
 direttiva 2001/34/CE»  (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 n. L 345 del 31 dicembre 2003).
 - Si  riporta  il  titolo  della  direttiva 2001/34/CE:
 «Direttiva   2001/34/CE   del   Parlamento  europeo  e  del
 Consiglio,  del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di
 valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione
 da  pubblicare su detti valori» (Pubblicata nella  Gazzetta
 Ufficiale n. L 184 del 6 luglio 2001).
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 24 della gia' citata
 direttiva 2001/34/CE:
 «Art.  24. - Le autorita' competenti possono dispensare
 dall'includere  nel  prospetto alcune informazioni previste
 dalla presente direttiva qualora ritengano:
 a) che   dette   informazioni   presentino   soltanto
 un'importanza  trascurabile  e  siano  irrilevanti  ai fini
 della   valutazione   del   patrimonio,   della  situazione
 finanziaria,  dei  risultati  economici e delle prospettive
 dell'emittente, oppure
 b) che  la  divulgazione  di  queste informazioni sia
 contraria  all'interesse  pubblico  o  rechi  all'emittente
 grave  danno,  sempre che in quest'ultimo caso l'assenza di
 pubblicazione  non  possa indurre in errore il pubblico sui
 fatti  e  le  circostanze essenziali per la valutazione dei
 valori mobiliari di cui trattasi.
 Sezione   4   -   Contenuto   del   prospetto  in  casi
 particolari.».
 - Si  riporta  il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del
 gia' citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
 «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
 legislativo si intendono per:
 a) "legge  fallimentare":  il  regio decreto 16 marzo
 1942, n. 267, e successive modificazioni;
 b) "testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
 legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  e  successive
 modificazioni;
 c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
 e la borsa;
 d) "ISVAP":   l'Istituto   per   la  vigilanza  sulle
 assicurazioni private e di interesse collettivo;
 e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (SIM):
 l'impresa,   diversa  dalle  banche  e  dagli  intermediari
 finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
 T.U.   bancario,   autorizzata   a   svolgere   servizi  di
 investimento,  avente  sede  legale e direzione generale in
 Italia;
 f) "impresa  di investimento comunitaria": l'impresa,
 diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere servizi di
 investimento, avente sede legale e direzione generale in un
 medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
 g) "impresa    di   investimento   extracomunitaria":
 l'impresa,  diversa  dalla  banca,  autorizzata  a svolgere
 servizi  di  investimento,  avente sede legale in uno Stato
 extracomunitario;
 h) "imprese  di investimento": le SIM e le imprese di
 investimento comunitarie ed extracomunitarie;
 i) "societa'  di  investimento  a capitale variabile"
 (SICAV):  la  societa'  per azioni a capitale variabile con
 sede  legale  e  direzione  generale  in  Italia avente per
 oggetto  esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
 raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
 j) "fondo  comune  di  investimento":  il  patrimonio
 autonomo,   suddiviso   in  quote,  di  pertinenza  di  una
 pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
 del  fondo,  sia  aperto  che  chiuso, puo' essere raccolto
 mediante una o piu' emissioni di quote;
 k) "fondo  aperto": il fondo comune di investimento i
 cui  partecipanti  hanno  diritto di chiedere, in qualsiasi
 tempo,   il  rimborso  delle  quote  secondo  le  modalita'
 previste dalle regole di funzionamento del fondo;
 l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
 cui  il  diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
 ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
 m) "organismi    di   investimento   collettivo   del
 risparmio"  (OICR):  i  fondi  comuni  di investimento e le
 SICAV;
 n) "gestione  collettiva  del risparmio": il servizio
 che si realizza attraverso:
 1)  la  promozione, istituzione e organizzazione di
 fondi   comuni   d'investimento   e  l'amministrazione  dei
 rapporti con i partecipanti;
 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
 altrui   istituzione,  mediante  l'investimento  avente  ad
 oggetto  strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
 o immobili;
 o) "societa'  di  gestione  del  risparmio" (SGR): la
 societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
 Italia  autorizzata  a  prestare  il  servizio  di gestione
 collettiva del risparmio;
 o-bis) "societa'   di   gestione   armonizzata":   la
 societa'  con sede legale e direzione generale in uno Stato
 membro  diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi della
 direttiva   in   materia   di   organismi  di  investimento
 collettivo,  a  prestare il servizio di gestione collettiva
 del risparmio;
 p) "societa'   promotrice":   la   SGR   che   svolge
 l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
 q) "gestore":  la SGR che svolge l'attivita' indicata
 nella lettera n), numero 2);
 r) "soggetti  abilitati": le imprese di investimento,
 le  SGR,  le  societa'  di  gestione  armonizzate, le SICAV
 nonche'  gli  intermediari  finanziari iscritti nell'elenco
 previsto  dall'art.  107  del  T.U.  bancario  e  le banche
 autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;
 s) "servizi   ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  i
 servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata
 al  presente  decreto,  autorizzati nello Stato comunitario
 d'origine;
 t) "sollecitazione  all'investimento":  ogni offerta,
 invito  a  offrire  o  messaggio promozionale, in qualsiasi
 forma  rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla
 sottoscrizione  di  prodotti  finanziari;  non  costituisce
 sollecitazione  all'investimento  la  raccolta  di depositi
 bancari  o  postali realizzata senza emissione di strumenti
 finanziari;
 u) "prodotti  finanziari": gli strumenti finanziari e
 ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
 v) "offerta  pubblica di acquisto o di scambio": ogni
 offerta,  invito  a  offrire  o  messaggio promozionale, in
 qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
 scambio  di  prodotti  finanziari  e rivolti a un numero di
 soggetti   superiore  a  quello  indicato  nel  regolamento
 previsto  dall'art.  100  nonche'  di ammontare complessivo
 superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
 w) "emittenti  quotati": i soggetti italiani o esteri
 che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
 regolamentati italiani.
 2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
 a) le  azioni  e  gli altri titoli rappresentativi di
 capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
 b) le  obbligazioni,  i  titoli  di Stato e gli altri
 titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
 b-bis) gli   strumenti  finanziari,  negoziabili  sul
 mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
 c) le quote di fondi comuni di investimento;
 d) i   titoli   normalmente   negoziati  sul  mercato
 monetario;
 e) qualsiasi  altro  titolo normalmente negoziato che
 permetta   di   acquisire   gli  strumenti  indicati  nelle
 precedenti lettere e i relativi indici;
 f) i  contratti "futures" su strumenti finanziari, su
 tassi  di  interesse,  su  valute,  su merci e sui relativi
 indici,  anche  quando  l'esecuzione  avvenga attraverso il
 pagamento di differenziali in contanti;
 g) i  contratti  di  scambio  a  pronti  e  a termine
 (swaps)  su tassi di interesse, su valute, su merci nonche'
 su   indici   azionari   (equity   swaps),   anche   quando
 l'esecuzione    avvenga    attraverso   il   pagamento   di
 differenziali in contanti;
 h) i   contratti  a  termine  collegati  a  strumenti
 finanziari,  a  tassi  di interesse, a valute, a merci e ai
 relativi   indici,   anche   quando   l'esecuzione  avvenga
 attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 i) i  contratti  di  opzione per acquistare o vendere
 gli   strumenti  indicati  nelle  precedenti  lettere  e  i
 relativi  indici, nonche' i contratti di opzione su valute,
 su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche
 quando  l'esecuzione  avvenga  attraverso  il  pagamento di
 differenziali in contanti;
 j) le  combinazioni di contratti o di titoli indicati
 nelle precedenti lettere.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
 24 novembre  1981,  n.  689 (Modifiche al sistema penale) e
 successive modificazioni:
 «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
 pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
 parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
 commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
 minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
 importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
 termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
 se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
 estremi della violazione.
 Nei  casi  di  violazione  [del testo unico delle norme
 sulla  circolazione  stradale e] dei regolamenti comunali e
 provinciali   continuano  ad  applicarsi,  [rispettivamente
 l'art.  138  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
 Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
 modifiche  apportate  dall'art.  11 della legge 14 febbraio
 1974,  n.  62,  e]  l'art.  107 del testo unico delle leggi
 comunali  e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
 1934, n. 383.
 Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
 casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
 della presente legge non consentivano l'oblazione.».
 
 
 
 
 |  | Art. 13. (Pubblicita'  del  tasso  effettivo  globale  medio  degli  interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)
 1.  Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate,   e'  pubblicizzato  il  tasso  effettivo  globale  medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'articolo 122".
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 116 del
 gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993, cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  116  (Pubblicita). - 1. In ciascun locale aperto
 al  pubblico  sono  pubblicizzati  i  tassi di interesse, i
 prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni
 altra  condizione  economica  relativa alle operazioni e ai
 servizi  offerti,  ivi  compresi gli interessi di mora e le
 valute applicate per l'imputazione degli interessi. "Per le
 operazioni   di   finanziamento,  comunque  denominate,  e'
 pubblicizzato  il  tasso  effettivo globale medio computato
 secondo  le modalita' stabilite a norma dell'art. 122". Non
 puo' essere fatto rinvio agli usi.».
 
 
 
 
 |  | Art. 14. (Modifiche   al   testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione finanziaria)
 1.  Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo 21, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri  generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale  fine  puo'  avvalersi  della  collaborazione delle associazioni maggiormente  rappresentative  dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998,  n.  281,  il  grado  di rischiosita' dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza  fra  le  operazioni consigliate agli investitori, o effettuate  per  conto  di  essi,  e  il  profilo di ciascun cliente, determinato   sulla   base   della   sua  esperienza  in  materia  di investimenti   in   prodotti   finanziari,   della   sua   situazione finanziaria,   dei   suoi   obiettivi   d'investimento  e  della  sua propensione  al  rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite  dall'investitore  medesimo  in forma scritta, ovvero anche mediante   comunicazione   telefonica   o   con  l'uso  di  strumenti telematici,   purche'   siano   adottate   procedure  che  assicurino l'accertamento   della   provenienza   e   la   conservazione   della documentazione dell'ordine";
 b) all'articolo 31:
 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 "4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in  sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito   dalle  associazioni  professionali  rappresentative  dei promotori  e  dei  soggetti  abilitati.  L'organismo  ha personalita' giuridica  ed  e'  ordinato  in  forma di associazione, con autonomia organizzativa   e   statutaria,   nel   rispetto   del  principio  di articolazione  territoriale  delle  proprie  strutture  e  attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e  riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti  l'iscrizione,  nella  misura necessaria per garantire lo svolgimento  delle  proprie  attivita'.  Esso provvede all'iscrizione all'albo,  previa  verifica  dei  necessari  requisiti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel  rispetto  dei  principi  e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima";
 2)  al comma 5, secondo periodo, le parole: "indette dalla CONSOB" sono soppresse;
 3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 "6.  La  CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
 a)  alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicita';
 b)   ai   requisiti   di   rappresentativita'  delle  associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
 c)  all'iscrizione  all'albo  previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
 d) alle cause di incompatibilita';
 e)  ai  provvedimenti  cautelari  e  alle  sanzioni  disciplinati, rispettivamente,  dagli  articoli  55  e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
 f)  all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere  dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
 g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
 h)  alle  modalita'  di  tenuta  della  documentazione concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari;
 i) all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
 l)  alle  modalita'  di  aggiornamento professionale dei promotori finanziari";
 c) all'articolo 62:
 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione siano quotate in  un  mercato  regolamentato,  il  regolamento di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di amministrazione della societa' medesima";
 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 "2-bis.  Il  regolamento  puo' stabilire che le azioni di societa' controllanti,  il  cui  attivo  sia  prevalentemente  composto  dalla partecipazione,  diretta  o  indiretta,  in  una  o piu' societa' con azioni   quotate  in  mercati  regolamentati,  vengano  negoziate  in segmento distinto del mercato";
 3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
 "3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
 a)  i  criteri  di  trasparenza  contabile  e di adeguatezza della struttura  organizzativa  e  del sistema dei controlli interni che le societa'  controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti  all'Unione  europea,  devono  rispettare  affinche'  le azioni  della  societa'  controllante  possano  essere  quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;
 b)  le  condizioni  in  presenza  delle  quali  non possono essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento di altra societa';
 c)  i  criteri  di  trasparenza  e  i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito esclusivamente da partecipazioni";
 d) all'articolo 64:
 1)  al  comma  1,  lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione e' sospesa finche'  non  sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)";
 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
 "1-bis. La CONSOB:
 a)  puo'  vietare  l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione  ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli  strumenti  finanziari  e  degli  operatori dalle negoziazioni, entro  cinque  giorni  dal  ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso,  ritiene  la  decisione  contraria  alle  finalita'  di cui all'articolo 74, comma 1;
 b)  puo'  chiedere alla societa' di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
 c)  puo'  chiedere  alla  societa'  di  gestione l'esclusione o la sospensione  degli  strumenti  finanziari  e  degli  operatori  dalle negoziazioni.
 1-ter.   L'ammissione,   l'esclusione   e   la  sospensione  dalle negoziazioni  degli  strumenti  finanziari  emessi da una societa' di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali  casi,  la  CONSOB  determina  le  modificazioni da apportare al regolamento  del  mercato  per  assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per  regolare  le  ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato";
 e) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis.  La  CONSOB  vigila  sul  rispetto  delle disposizioni del regolamento  del  mercato,  relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della societa' di gestione";
 f) all'articolo 94 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati  in  mercati  regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi  dell'articolo  116  e  individuati  attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato";
 g) all'articolo 114:
 1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 "5.  La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo  e  ai  dirigenti,  nonche'  ai  soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalita'  da  essa  stabilite,  notizie  e  documenti  necessari per l'informazione  del  pubblico.  In  caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente";
 2) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
 "8.  I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con  l'esclusione delle societa' di rating, riguardanti gli strumenti finanziari  indicati  all'articolo  180,  comma  1, lettera a), o gli emittenti  di  tali  strumenti,  nonche'  i  soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di  investimento  destinate  ai canali di divulgazione o al pubblico, devono  presentare  l'informazione  in  modo  corretto  e  comunicare l'esistenza  di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce";
 h) all'articolo 115:
 1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 "b)  assumere  notizie,  anche  mediante  la  loro  audizione, dai componenti   degli   organi  sociali,  dai  direttori  generali,  dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli  altri dirigenti, dalle societa' di revisione, dalle societa' e dai soggetti indicati nella lettera a)";
 2)  al  comma  1,  lettera  c), le parole: "nella lettera a)" sono sostituite  dalle  seguenti:  "nelle  lettere  a)  e  b),  al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia";
 3)  al comma 2, le parole: "dalle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "dalle lettere a), b) e c)";
 i) dopo l'articolo 117 sono inseriti i seguenti:
 "Art.  117-bis.  -  (Fusioni  fra  societa'  con  azioni quotate e societa'  con  azioni  non  quotate).  -  1.  Sono  assoggettate alle disposizioni  dell'articolo  113 le operazioni di fusione nelle quali una societa' con azioni non quotate viene incorporata in una societa' con  azioni  quotate,  quando l'entita' degli attivi di quest'ultima, diversi  dalle  disponibilita'  liquide e dalle attivita' finanziarie che   non   costituiscono  immobilizzazioni,  sia  significativamente inferiore alle attivita' della societa' incorporata.
 2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB,  con  proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
 Art.  117-ter.  - (Disposizioni in materia di finanza etica). - 1. La  CONSOB,  previa  consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite  le  Autorita' di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento   gli   specifici   obblighi   di   informazione   e   di rendicontazione  cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione  che  promuovono  prodotti  e  servizi qualificati come etici o socialmente responsabili";
 l)  nella  parte  IV,  titolo  III, capo I, dopo l'articolo 118 e' aggiunto il seguente:
 "Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). -  1.  La  CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi  di  legge,  comprese  le  informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati";
 m)  nella  parte  IV,  titolo III, capo II, dopo l'articolo 124 e' inserita la seguente sezione:
 "Sezione I-bis.
 Informazioni sull'adesione a codici
 di comportamento.
 Art.  124-bis.  -  (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento).  -  1. Le societa' di cui al presente capo diffondono annualmente,  nei  termini e con le modalita' stabiliti dalla CONSOB, informazioni  sull'adesione  a  codici  di  comportamento promossi da societa'  di  gestione  di mercati regolamentati o da associazioni di categoria  degli  operatori  e  sull'osservanza  degli impegni a cio' conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.
 Art. 124-ter. - (Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di comportamento).  -  1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce  le  forme  di pubblicita' cui sono sottoposti i codici di comportamento   promossi   da   societa'   di   gestione  di  mercati regolamentati  o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla  veridicita' delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni  assunti,  diffuse  dai  soggetti  che  vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione";
 n)  nella  parte  IV,  titolo III, capo II, dopo l'articolo 154 e' inserita la seguente sezione:
 "Sezione V-bis.
 Redazione dei documenti contabili societari.
 Art.  154-bis.  - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili  societari). - 1. Lo statuto prevede le modalita' di nomina di  un  dirigente  preposto  alla  redazione  dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
 2. Gli atti e le comunicazioni della societa' previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica,  patrimoniale  o  finanziaria  della stessa societa', sono accompagnati  da  una  dichiarazione scritta del direttore generale e del   dirigente  preposto  alla  redazione  dei  documenti  contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
 3.  Il  dirigente  preposto alla redazione dei documenti contabili societari  predispone  adeguate  procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonche' di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
 4.  Al  dirigente  preposto alla redazione dei documenti contabili societari  devono  essere  conferiti  adeguati  poteri  e  mezzi  per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.
 5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione  dei  documenti  contabili societari attestano con apposita relazione,  allegata  al  bilancio  di  esercizio e, ove previsto, al bilancio  consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il  bilancio,  nonche' la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
 6.   Le   disposizioni   che  regolano  la  responsabilita'  degli amministratori   si   applicano  anche  ai  dirigenti  preposti  alla redazione  dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro  spettanti,  salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa'";
 o)  all'articolo  190, comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
 "d-bis)  ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui  non  osservino  le  disposizioni  previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2";
 p)  all'articolo  191,  al  comma  1,  le  parole:  "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 5-bis";
 q) all'articolo 193, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Nei  confronti  di  societa',  enti  o  associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 e' applicabile  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila  euro  per  l'inosservanza  delle  disposizioni degli articoli  medesimi  o  delle  relative  disposizioni  applicative. Si applica  il  disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono  dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima".
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art. 21 (Criteri generali). - 1. Nella prestazione dei
 servizi  di  investimento  e accessori i soggetti abilitati
 devono:
 a) comportarsi    con    diligenza,   correttezza   e
 trasparenza,  nell'interesse dei clienti e per l'integrita'
 dei mercati. "I soggetti abilitati classificano, sulla base
 di  criteri  generali minimi definiti con regolamento della
 CONSOB, che a tale fine puo' avvalersi della collaborazione
 delle   associazioni   maggiormente   rappresentative   dei
 soggetti   abilitati   e   del   Consiglio   nazionale  dei
 consumatori  e  degli  utenti,  di cui alla legge 30 luglio
 1998,  n.  281,  il  grado  di  rischiosita'  dei  prodotti
 finanziari  e delle gestioni di portafogli d'investimento e
 rispettano  il principio dell'adeguatezza fra le operazioni
 consigliate  agli  investitori,  o  effettuate per conto di
 essi,  e  il  profilo di ciascun cliente, determinato sulla
 base  della  sua  esperienza  in materia di investimenti in
 prodotti  finanziari, della sua situazione finanziaria, dei
 suoi  obiettivi  d'investimento  e della sua propensione al
 rischio,   salve   le  diverse  disposizioni  espressamente
 impartite   dall'investitore  medesimo  in  forma  scritta,
 ovvero  anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso
 di  strumenti  telematici, purche' siano adottate procedure
 che   assicurino  l'accertamento  della  provenienza  e  la
 conservazione della documentazione dell'ordine".
 b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
 operare   in  modo  che  essi  siano  sempre  adeguatamente
 informati;
 c) organizzarsi  in modo tale da ridurre al minimo il
 rischio  di  conflitti  di  interesse  e,  in situazioni di
 conflitto,  agire in modo da assicurare comunque ai clienti
 trasparenza ed equo trattamento;
 d) disporre   di   risorse   e  procedure,  anche  di
 controllo   interno,   idonee  ad  assicurare  l'efficiente
 svolgimento dei servizi;
 e) svolgere   una   gestione   indipendente,  sana  e
 prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti
 dei clienti sui beni affidati.
 2.   Nello   svolgimento  dei  servizi  le  imprese  di
 investimento,  le  banche  e  le  societa'  di gestione del
 risparmio  possono,  previo consenso scritto, agire in nome
 proprio e per conto del cliente.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  31 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  31  (Promotori  finanziari).  - 1. Per l'offerta
 fuori  sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori
 finanziari.
 2.  E'  promotore finanziario la persona fisica che, in
 qualita'  di  dipendente,  agente  o  mandatario,  esercita
 professionalmente  l'offerta  fuori  sede.  L'attivita'  di
 promotore     finanziario    e'    svolta    esclusivamente
 nell'interesse di un solo soggetto.
 3.  Il  soggetto abilitato che conferisce l'incarico e'
 responsabile  in  solido  dei  danni  arrecati  a terzi dal
 promotore   finanziario,   anche   se   tali   danni  siano
 conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
 4.  E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari,
 articolato in sezioni territoriali.
 Alla  tenuta dell'albo provvede un organismo costituito
 dalle   associazioni   professionali   rappresentative  dei
 promotori   e   dei   soggetti  abilitati.  L'organismo  ha
 personalita'   giuridica   ed   e'  ordinato  in  forma  di
 associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel
 rispetto  del principio di articolazione territoriale delle
 proprie  strutture  e  attivita'. Nell'ambito della propria
 autonomia  finanziaria  l'organismo  determina e riscuote i
 contributi  e  le  altre  somme dovute dagli iscritti e dai
 richiedenti   l'iscrizione,  nella  misura  necessaria  per
 garantire  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'. Esso
 provvede   all'iscrizione  all'albo,  previa  verifica  dei
 necessari   requisiti,   e   svolge  ogni  altra  attivita'
 necessaria  per  la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel
 rispetto   dei   principi   e  dei  criteri  stabiliti  con
 regolamento  dalla  CONSOB,  e  sotto  la  vigilanza  della
 medesima.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con
 regolamento   adottato   sentita  la  CONSOB,  determina  i
 requisiti   di   onorabilita'  e  di  professionalita'  per
 l'iscrizione  all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di
 professionalita'  per  l'iscrizione all'albo sono accertati
 sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
 della   pregressa   esperienza  professionale,  validamente
 documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
 6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
 criteri relativi:
 a) alla  formazione  dell'albo previsto dal comma 4 e
 alle relative forme di pubblicita';
 b) ai    requisiti    di   rappresentativita'   delle
 associazioni  professionali  dei promotori finanziari e dei
 soggetti abilitati;
 c) all'iscrizione  all'albo  previsto  dal  comma 4 e
 alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
 d) alle cause di incompatibilita';
 e) ai   provvedimenti   cautelari   e  alle  sanzioni
 disciplinati,  rispettivamente,  dagli  articoli 55 e 196 e
 alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
 stesso art. 196, comma 1;
 f) all'esame,  da  parte  della  stessa  CONSOB,  dei
 reclami  contro  le delibere dell'organismo di cui al comma
 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
 g) alle  regole  di  presentazione e di comportamento
 che  i  promotori  finanziari devono osservare nei rapporti
 con la clientela;
 h) alle  modalita'  di  tenuta  della  documentazione
 concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari;
 i) all'attivita'  dell'organismo  di cui al comma 4 e
 alle  modalita' di esercizio della vigilanza da parte della
 stessa CONSOB;
 l) alle  modalita' di aggiornamento professionale dei
 promotori finanziari.
 7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai
 soggetti  che  si  avvalgono  di  promotori  finanziari  la
 comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
 documenti  fissando  i  relativi termini. Essa puo' inoltre
 effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
 e il compimento degli atti ritenuti necessari.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  62 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.    62    (Regolamento    del   mercato).   -   1.
 L'organizzazione   e   la   gestione   del   mercato   sono
 disciplinate  da  un  regolamento deliberato dall'assemblea
 ordinaria  della  societa' di gestione; il regolamento puo'
 attribuire  al  consiglio  di  amministrazione il potere di
 dettare disposizioni di attuazione.
 1-bis.  Qualora  le  azioni  della societa' di gestione
 siano  quotate  in un mercato regolamentato, il regolamento
 di   cui   al  comma  1  e'  deliberato  dal  consiglio  di
 amministrazione della societa' medesima.
 2. Il regolamento determina in ogni caso:
 a) le  condizioni  e  le  modalita' di ammissione, di
 esclusione   e  di  sospensione  degli  operatori  e  degli
 strumenti finanziari dalle negoziazioni;
 b) le  condizioni  e  le modalita' per lo svolgimento
 delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori
 e degli emittenti;
 c) le  modalita'  di  accertamento,  pubblicazione  e
 diffusione dei prezzi;
 d) i  tipi  di  contratti  ammessi alle negoziazioni,
 nonche'  i  criteri  per la determinazione dei quantitativi
 minimi negoziabili.
 2-bis.  Il  regolamento puo' stabilire che le azioni di
 societa'  controllanti,  il  cui attivo sia prevalentemente
 composto  dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una
 o   piu'   societa'   con   azioni   quotate   in   mercati
 regolamentati,  vengano  negoziate in segmento distinto del
 mercato.
 3.  La  CONSOB  detta  disposizioni  per  assicurare la
 pubblicita' del regolamento del mercato.
 3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
 a) i   criteri   di   trasparenza   contabile   e  di
 adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei
 controlli interni che le societa' controllate, costituite e
 regolate  dalla  legge di Stati non appartenenti all'Unione
 europea,   devono  rispettare  affinche'  le  azioni  della
 societa'  controllante possano essere quotate in un mercato
 regolamentato  italiano. Si applica la nozione di controllo
 di cui all'art. 93;
 b) le  condizioni in presenza delle quali non possono
 essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte
 all'attivita'   di   direzione  e  coordinamento  di  altra
 societa';
 c) i   criteri   di   trasparenza   e  i  limiti  per
 l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano
 delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito
 esclusivamente da partecipazioni.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  64 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  64 (Organizzazione e funzionamento del mercato).
 - 1. La societa' di gestione:
 a) predispone  le  strutture,  fornisce i servizi del
 mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
 b) adotta  tutti  gli  atti  necessari  per  il  buon
 funzionamento  del  mercato  e  verifica  il  rispetto  del
 regolamento;
 b-bis) adotta  le disposizioni e gli atti necessari a
 prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
 e manipolazioni del mercato;
 c) dispone    l'ammissione,    l'esclusione    e   la
 sospensione  degli  strumenti  finanziari e degli operatori
 dalle  negoziazioni  "e  comunica immediatamente le proprie
 decisioni  alla  CONSOB;  l'esecuzione  delle  decisioni di
 ammissione  e  di  esclusione  e'  sospesa  finche' non sia
 decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)";
 d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento
 del mercato, segnalando le iniziative assunte;
 e) provvede   alla  gestione  e  alla  diffusione  al
 pubblico  delle  informazioni  e dei documenti indicati nei
 regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
 f) provvede  agli  altri compiti a essa eventualmente
 affidati dalla CONSOB.
 1-bis. La CONSOB:
 a) puo'   vietare  l'esecuzione  delle  decisioni  di
 ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una
 decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli
 operatori  dalle  negoziazioni,  entro  cinque  giorni  dal
 ricevimento   della   comunicazione  di  cui  al  comma  1,
 lettera c),  se,  sulla  base degli elementi informativi in
 suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalita'
 di cui all'art. 74, comma 1;
 b) puo'  chiedere  alla societa' di gestione tutte le
 informazioni  che  ritenga  utili  per  i  fini di cui alla
 lettera a);
 c) puo'    chiedere   alla   societa'   di   gestione
 l'esclusione  o la sospensione degli strumenti finanziari e
 degli operatori dalle negoziazioni.
 1-ter.  L'ammissione,  l'esclusione  e  la  sospensione
 dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una
 societa'  di  gestione  in  un mercato da essa gestito sono
 disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le
 modificazioni  da  apportare al regolamento del mercato per
 assicurare  la  trasparenza,  l'ordinato  svolgimento delle
 negoziazioni  e  la  tutela  degli investitori, nonche' per
 regolare  le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione
 dei  suddetti  strumenti e' subordinata all'adeguamento del
 regolamento del relativo mercato.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  74 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art. 74 (Vigilanza sui mercati). - 1. La CONSOB vigila
 sui   mercati   regolamentati  al  fine  di  assicurare  la
 trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la
 tutela degli investitori.
 1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni
 del   regolamento  del  mercato,  relative  agli  strumenti
 finanziari  di cui all'art. 64, comma 1-ter, da parte della
 societa' di gestione.
 2.  La  CONSOB,  con le modalita' e nei termini da essa
 stabiliti,  puo'  chiedere  alle  societa'  di  gestione la
 comunicazione  anche  periodica  di  dati,  notizie, atti e
 documenti  nonche'  eseguire  ispezioni  presso le medesime
 societa'  e  richiedere  l'esibizione  di  documenti  e  il
 compimento degli atti ritenuti necessari.
 3.  In  caso di necessita' e urgenza, la CONSOB adotta,
 per  le  finalita'  indicate  al  comma  1, i provvedimenti
 necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione.
 4.  I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere
 adottati   dal   presidente   della  CONSOB  o  da  chi  lo
 sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono
 immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione
 della  Commissione  che  delibera  nel  termine  di  cinque
 giorni;  i provvedimenti perdono efficacia se non approvati
 entro tale termine.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  94 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  94  (Obblighi  degli offerenti). - 1. Coloro che
 intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne
 danno  preventiva  comunicazione  alla CONSOB, allegando il
 prospetto destinato alla pubblicazione.
 2. Il prospetto contiene le informazioni che, a seconda
 delle  caratteristiche  dei  prodotti  finanziari  e  degli
 emittenti,   sono   necessarie  affinche'  gli  investitori
 possano  pervenire  a  un fondato giudizio sulla situazione
 patrimoniale,  economica  e  finanziaria  e sull'evoluzione
 dell'attivita'    dell'emittente   nonche'   sui   prodotti
 finanziari e sui relativi diritti.
 3.   Quando   la   sollecitazione   riguarda   prodotti
 finanziari non quotati ne' diffusi tra il pubblico ai sensi
 dell'art.   116,   la   pubblicazione   del   prospetto  e'
 autorizzata dalla CONSOB secondo le modalita' e nei termini
 da  essa  stabiliti  con  regolamento. Negli altri casi, la
 CONSOB,  entro  quindici  giorni  dalla comunicazione, puo'
 indicare   agli   offerenti   informazioni  integrative  da
 inserire   nel   prospetto   e   specifiche   modalita'  di
 pubblicazione  dello  stesso.  Decorso  tale  termine,  gli
 offerenti possono procedere alla pubblicazione.
 4. Gli offerenti hanno facolta' di chiedere il rilascio
 dell'autorizzazione  prevista  dal  comma  3,  ai  fini del
 riconoscimento   all'estero  del  prospetto  pubblicato  in
 Italia.
 5. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli
 mercati, la CONSOB, su richiesta della societa' di gestione
 del  mercato,  puo' affidarle compiti inerenti al controllo
 del    prospetto    per   sollecitazioni   all'investimento
 riguardanti  strumenti finanziari quotati ovvero oggetto di
 domanda   di  ammissione  alla  quotazione  in  un  mercato
 regolamentato.
 5-bis.  La  CONSOB determina quali strumenti o prodotti
 finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi
 fra  il  pubblico  ai  sensi  dell'art.  116  e individuati
 attraverso  una  particolare  denominazione o sulla base di
 specifici  criteri qualificativi, devono avere un contenuto
 tipico determinato.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 114 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  114  (Comunicazioni al pubblico). - 1. Fermi gli
 obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
 di  legge,  gli  emittenti  quotati  e  i  soggetti  che li
 controllano  comunicano  al  pubblico,  senza  indugio,  le
 informazioni   privilegiate   di   cui   all'art.  181  che
 riguardano  direttamente  detti  emittenti  e  le  societa'
 controllate.   La  CONSOB  stabilisce  con  regolamento  le
 modalita'  e i termini di comunicazione delle informazioni,
 detta  disposizioni  per  coordinare le funzioni attribuite
 alla societa' di gestione del mercato con le proprie e puo'
 individuare   compiti   da   affidarle   per   il  corretto
 svolgimento  delle funzioni previste dall'art. 64, comma 1,
 lettera b).
 2.  Gli  emittenti quotati impartiscono le disposizioni
 occorrenti  affinche'  le  societa'  controllate forniscano
 tutte  le  notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
 comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
 trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
 3.  I  soggetti  indicati nel comma 1 possono, sotto la
 propria  responsabilita',  ritardare  la  comunicazione  al
 pubblico  delle  informazioni privilegiate, nelle ipotesi e
 alle  condizioni  stabilite  dalla  CONSOB con regolamento,
 sempre  che cio' non possa indurre in errore il pubblico su
 fatti  e  circostanze  essenziali e che gli stessi soggetti
 siano  in  grado  di garantirne la riservatezza. La CONSOB,
 con  regolamento,  puo'  stabilire  che l'emittente informi
 senza  indugio  la  stessa  autorita'  della  decisione  di
 ritardare  la  divulgazione  al  pubblico  di  informazioni
 privilegiate  e  puo'  individuare  le  misure necessarie a
 garantire che il pubblico sia correttamente informato.
 4.  Qualora  i  soggetti  indicati  al  comma  1, o una
 persona   che  agisca  in  loro  nome  o  per  loro  conto,
 comunichino   nel   normale  esercizio  del  lavoro,  della
 professione,  della funzione o dell'ufficio le informazioni
 indicate  al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un
 obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
 contrattuale,  gli  stessi  soggetti indicati al comma 1 ne
 danno  integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente
 nel  caso  di  divulgazione intenzionale e senza indugio in
 caso di divulgazione non intenzionale.
 5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai
 soggetti  indicati  nel comma 1, ai componenti degli organi
 di  amministrazione  e controllo e ai dirigenti, nonche' ai
 soggetti  che  detengono  una  partecipazione  rilevante ai
 sensi  dell'art.  120 o che partecipano a un patto previsto
 dall'art.  122 che siano resi pubblici, con le modalita' da
 essa   stabilite,   notizie   e   documenti  necessari  per
 l'informazione  del pubblico. In caso di inottemperanza, la
 CONSOB   provvede   direttamente   a   spese  del  soggetto
 inadempiente.
 6.  Qualora  i soggetti indicati nel comma 1 oppongano,
 con  reclamo  motivato, che dalla comunicazione al pubblico
 delle  informazioni,  richiesta ai sensi del comma 5, possa
 derivare  loro  grave  danno, gli obblighi di comunicazione
 sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere
 anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle
 informazioni,  sempre  che cio' non possa indurre in errore
 il  pubblico  su  fatti e circostanze essenziali. Trascorso
 tale termine, il reclamo si intende accolto.
 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
 di  controllo  o  di  direzione in un emittente quotato e i
 dirigenti  che  abbiano  regolare  accesso  a  informazioni
 privilegiate  indicate  al comma 1 e detengano il potere di
 adottare   decisioni   di  gestione  che  possono  incidere
 sull'evoluzione  e  sulle prospettive future dell'emittente
 quotato,  chiunque  detenga azioni in misura almeno pari al
 10  per  cento  del  capitale  sociale,  nonche' ogni altro
 soggetto   che   controlla   l'emittente   quotato,  devono
 comunicare  alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi
 ad  oggetto  azioni emesse dall'emittente o altri strumenti
 finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
 interposta   persona.   Tale   comunicazione   deve  essere
 effettuata  anche  dal coniuge non separato legalmente, dai
 figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i
 parenti   e   gli  affini  conviventi  dei  soggetti  sopra
 indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB
 con  regolamento,  in attuazione della direttiva 2004/72/CE
 del  29 aprile  2004 della Commissione. La CONSOB individua
 con  lo  stesso regolamento le operazioni, le modalita' e i
 termini  delle  comunicazioni,  le modalita' e i termini di
 diffusione  al  pubblico delle informazioni, nonche' i casi
 in  cui  detti  obblighi si applicano anche con riferimento
 alle  societa'  in  rapporto  di  controllo con l'emittente
 nonche'  ad  ogni  altro  ente  nel  quale i soggetti sopra
 indicati  svolgono  le  funzioni previste dal primo periodo
 del presente comma.
 8.  I  soggetti  che  producono o diffondono ricerche o
 valutazioni,  con  l'esclusione  delle  societa' di rating,
 riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180,
 comma  1,  lettera  a),  o gli emittenti di tali strumenti,
 nonche'   i  soggetti  che  producono  o  diffondono  altre
 informazioni  che  raccomandano  o  propongono strategie di
 investimento  destinate  ai  canali  di  divulgazione  o al
 pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
 e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
 di   interessi   riguardo  agli  strumenti  finanziari  cui
 l'informazione si riferisce.
 9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
 a) disposizioni di attuazione del comma 8;
 b) le  modalita'  di  pubblicazione  delle ricerche e
 delle  informazioni  indicate al comma 8 prodotte o diffuse
 da  emittenti  quotati  o da soggetti abilitati, nonche' da
 soggetti in rapporto di controllo con essi.
 10.   Fatto   salvo   il   disposto  del  comma  8,  le
 disposizioni  emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non
 si   applicano   ai   giornalisti   soggetti   a  norme  di
 autoregolamentazione    equivalenti    purche'    la   loro
 applicazione  consenta di conseguire gli stessi effetti. La
 CONSOB  valuta,  preventivamente  e  in  via  generale,  la
 sussistenza di dette condizioni.
 11.  Le  istituzioni  che diffondono al pubblico dati o
 statistiche  idonei  ad influenzare sensibilmente il prezzo
 degli  strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma 1,
 lettera  a),  devono  divulgare  tali  informazioni in modo
 corretto e trasparente.
 12.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
 anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti
 finanziari  per  i quali sia stata presentata una richiesta
 di  ammissione  alle negoziazioni nei mercati regolamentati
 italiani.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 115 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  115 (Comunicazioni alla CONSOB). - 1. La CONSOB,
 al  fine  di  vigilare sulla correttezza delle informazioni
 fornite al pubblico puo', anche in via generale:
 a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che
 li controllano e alle societa' dagli stessi controllate, la
 comunicazione   di   notizie  e  documenti,  fissandone  le
 relative modalita';
 b) assumere   notizie,   anche   mediante   la   loro
 audizione,   dai   componenti  degli  organi  sociali,  dai
 direttori  generali,  dai dirigenti preposti alla redazione
 dei  documenti contabili societari e dagli altri dirigenti,
 dalle  societa' di revisione, dalle societa' e dai soggetti
 indicati nella lettera a);
 c) eseguire  ispezioni  presso  i  soggetti  indicati
 "nelle  lettere a) e b), al fine di controllare i documenti
 aziendali e di acquisirne copia";
 c-bis) esercitare   gli   ulteriori  poteri  previsti
 dall'art. 187-octies;
 2.  I  poteri  previsti  "dalle  lettere  a),  b) e c)"
 possono  essere  esercitati  nei confronti dei soggetti che
 detengono  una  partecipazione rilevante ai sensi dell'art.
 120 o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122.
 3.  La  CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o
 agli  enti  che partecipano direttamente o indirettamente a
 societa'  con  azioni  quotate l'indicazione nominativa, in
 base  ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa'
 fiduciarie, dei sfiducianti.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 190 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
 tema  di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
 I  soggetti  che  svolgono funzioni di amministrazione o di
 direzione  e  i  dipendenti di societa' o enti, i quali non
 osservano  le  disposizioni  previste  dagli articoli 6; 7,
 commi  2  e  3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22;
 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3,
 4  e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2,
 3,  4,  6  e  7;  37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40,
 comma  1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43,
 commi  7  e  8;  50,  comma  1;  65;  187-nonies, ovvero le
 disposizioni  generali  o  particolari  emanate dalla Banca
 d'Italia  o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono
 puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
 milione a lire cinquanta milioni.
 2. La stessa sanzione si applica:
 a) ai    soggetti    che    svolgono    funzioni   di
 amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
 societa'  di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
 delle  disposizioni  previste dal capo I del titolo I della
 parte III e di quelle emanate in base ad esse;
 b) ai    soggetti    che    svolgono    funzioni   di
 amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
 societa'  di  gestione accentrata, nel caso di inosservanza
 delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
 di quelle emanate in base ad esse;
 c) agli   organizzatori,   agli   emittenti   e  agli
 operatori,  nel  caso  di  inosservanza  delle disposizioni
 previste dagli articoli 78 e 79;
 d) ai  soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
 articoli 68,  69,  comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
 amministrazione  o  di  direzione  della  societa' indicata
 nell'art.  69,  comma  1,  nel  caso  di inosservanza delle
 disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma
 1, e di quelle applicative delle medesime;
 d-bis) ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
 amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
 imprese  di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
 disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2;
 3.  Le  sanzioni  previste dai commi 1 e 2 si applicano
 anche  ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
 societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
 le  disposizioni  indicate nei medesimi commi o non abbiano
 vigilato,  in  conformita'  dei  doveri  inerenti  al  loro
 ufficio,  affinche'  le  disposizioni stesse non fossero da
 altri  violate.  La  stessa sanzione si applica nel caso di
 violazione  delle  disposizioni previste dall'art. 8, commi
 da 2 a 6.
 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
 presente  articolo non  si  applica  l'art.  16 della legge
 24 novembre 1981, n. 689.».
 - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 191 del
 gia'  citato decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.   191  (Sollecitazione  all'investimento).  -  1.
 Chiunque   effettua   sollecitazioni   all'investimento  in
 violazione delle disposizioni degli articoli 94, "comma 1 e
 5-bis", e 96 ovvero dei provvedimenti interdittivi adottati
 a  norma  degli  articoli 99 e 101, comma 3, lettera c), e'
 punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da un
 decimo alla meta' del valore totale dei prodotti finanziari
 offerti,  e comunque non superiore a lire duecento milioni.
 Se  il valore totale dei prodotti finanziari offerti non e'
 determinato,   si   applica   la   sanzione  amministrativa
 pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.».
 - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 193 del
 gia'  citato decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
 e  delle  societa'  di  revisione).  -  1. Nei confronti di
 societa',  enti  o  associazioni  tenuti  a  effettuare  le
 comunicazioni  previste  dagli  articoli 113,  114 e 115 e'
 applicabile   la   sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
 cinquemila  a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle
 disposizioni   degli  articoli medesimi  o  delle  relative
 disposizioni  applicative. Si applica il disposto dell'art.
 190,  comma  3.  Se  le  comunicazioni  sono  dovute da una
 persona  fisica,  in  caso  di  violazione  la  sanzione si
 applica nei confronti di quest'ultima.».
 
 
 
 
 |  | Art. 15. (Responsabilita'  dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)
 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  2434,  dopo  le parole: "dei direttori generali" sono  inserite  le seguenti: ", dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari";
 b)  all'articolo  2635,  primo comma, dopo le parole: "i direttori generali,"  sono  inserite  le  seguenti:  "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,";
 c)  all'articolo  2638,  commi primo e secondo, dopo le parole: "i direttori generali," sono inserite le seguenti: "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,".
 2.  All'articolo  50-bis,  primo  comma,  numero 5), del codice di procedura  civile,  dopo  le  parole:  "i  direttori  generali"  sono inserite  le  seguenti:  ",  i  dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari".
 3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  32-bis,  primo  comma,  le  parole: "e direttore generale"  sono  sostituite  dalle  seguenti: ", direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari";
 b)  all'articolo  35-bis,  primo  comma,  le  parole: "e direttore generale"  sono  sostituite  dalle  seguenti: ", direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari";
 c)  all'articolo  622,  secondo  comma, dopo le parole: "direttori generali,"  sono  inserite  le  seguenti:  "dirigenti  preposti  alla redazione dei documenti contabili societari,".
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Si riporta il testo dell'art. 2434 del codice civile,
 cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art. 2434 (Azione di responsabilita). - L'approvazione
 del  bilancio non implica liberazione degli amministratori,
 dei   direttori  generali,  "dei  dirigenti  preposti  alla
 redazione  dei documenti contabili societari" e dei sindaci
 per  le  responsabilita'  incorse  nella  gestione  sociale
 [codice  civile  2364,  n.  4,  2392, 2393, 2393-bis, 2396,
 2407].».
 - Si riporta il testo dell'art. 2635 del codice civile,
 cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa
 di utilita). - Gli amministratori, i direttori generali, "i
 dirigenti  preposti  alla redazione dei documenti contabili
 societari"  i sindaci, i liquidatori e i responsabili della
 revisione,  i  quali,  a  seguito  della  dazione  o  della
 promessa   di  utilita',  compiono  od  omettono  atti,  in
 violazione   degli   obblighi  inerenti  al  loro  ufficio,
 cagionando  nocumento  alla  societa',  sono  puniti con la
 reclusione sino a tre anni.
 La  stessa  pena  si  applica  a  chi  da'  o  promette
 l'utilita'.
 Si procede a querela della persona offesa.».
 - Si riporta il testo dell'art. 2638 del codice civile,
 cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
 autorita'  pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori, i
 direttori  generali,  "i  dirigenti preposti alla redazione
 dei   documenti   contabili   societari,"  i  sindaci  e  i
 liquidatori  di  societa'  o  enti  e  gli  altri  soggetti
 sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza,
 o  tenuti  ad  obblighi  nei  loro confronti, i quali nelle
 comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla
 legge,  al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
 vigilanza,  espongono  fatti  materiali  non rispondenti al
 vero,  ancorche'  oggetto  di valutazioni, sulla situazione
 economica,  patrimoniale  o finanziaria dei sottoposti alla
 vigilanza  ovvero,  allo  stesso  fine, occultano con altri
 mezzi  fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
 dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
 puniti  con  la  reclusione  da  uno  a  quattro  anni.  La
 punibilita'  e' estesa anche al caso in cui le informazioni
 riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per
 conto di terzi.
 Sono  puniti  con  la stessa pena gli amministratori, i
 direttori  generali,  "i  dirigenti preposti alla redazione
 dei   documenti   contabili   societari",  i  sindaci  e  i
 liquidatori  di  societa',  o  enti  e  gli  altri soggetti
 sottoposti  per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza
 o  tenuti  ad  obblighi  nei  loro  confronti,  i quali, in
 qualsiasi  forma,  anche  omettendo le comunicazioni dovute
 alle  predette  autorita', consapevolmente ne ostacolano le
 funzioni.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 50-bis del codice di
 procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
 legge:
 «Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in
 composizione   collegiale).   -  Il  tribunale  giudica  in
 composizione collegiale:
 1)   nelle   cause   nelle   quali   e'  obbligatorio
 l'intervento   del   pubblico   ministero,  salvo  che  sia
 altrimenti disposto;
 2)   nelle   cause   di   opposizione,  impugnazione,
 revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive
 di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
 alle  altre  leggi  speciali  disciplinanti la liquidazione
 coatta amministrativa (2);
 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
 4)   nelle   cause  di  omologazione  del  concordato
 fallimentare e del concordato preventivo;
 5)  nelle  cause  di impugnazione delle deliberazioni
 dell'assemblea  e del consiglio di amministrazione, nonche'
 nelle  cause di responsabilita' da chiunque promosse contro
 gli  organi  amministrativi  e  di  controllo,  i direttori
 generali,   "i   dirigenti   preposti  alla  redazione  dei
 documenti   contabili  societari"  e  i  liquidatori  delle
 societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative,
 delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
 6)  nelle  cause  di impugnazione dei testamenti e di
 riduzione per lesione di legittima;
 7)  nelle  cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n.
 117.
 Il   tribunale   giudica   altresi'   in   composizione
 collegiale   nei   procedimenti   in  camera  di  consiglio
 disciplinati  dagli  articoli 737 e seguenti, salvo che sia
 altrimenti disposto.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  32-bis  del codice
 penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  32-bis  (Interdizione  temporanea  dagli  uffici
 direttivi  delle  persone  giuridiche  e  delle imprese). -
 L'interdizione   dagli   uffici   direttivi  delle  persone
 giuridiche  e  delle  imprese  priva  il  condannato  della
 capacita'  di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio
 di   amministratore,   sindaco,   liquidatore,   "direttore
 generale  e dirigente preposto alla redazione dei documenti
 contabili societari", nonche' ogni altro ufficio con potere
 di     rappresentanza    della    persona    giuridica    o
 dell'imprenditore.
 Essa  consegue  ad  ogni  condanna  alla reclusione non
 inferiore  a  sei  mesi  per delitti commessi con abuso dei
 poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  35-bis  del codice
 penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  35-bis  (Sospensione dall'esercizio degli uffici
 direttivi  delle  persone giuridiche e delle imprese). - La
 sospensione  dall'esercizio  degli  uffici  direttivi delle
 persone  giuridiche  e  delle  imprese  priva il condannato
 della  capacita'  di  esercitare,  durante  la sospensione,
 l'ufficio    di   amministratore,   sindaco,   liquidatore,
 "direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei
 documenti  contabili societari", nonche' ogni altro ufficio
 con  potere  di  rappresentanza  della  persona giuridica o
 dell'imprenditore.
 Essa  non  puo'  avere  una durata inferiore a quindici
 giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna
 all'arresto  per  contravvenzioni  commesse  con  abuso dei
 poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 622 del codice penale,
 cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  622  (Rivelazione  di  segreto professionale). -
 Chiunque,  avendo  notizia, per ragione del proprio stato o
 ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto,
 lo  rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio
 o  altrui  profitto,  e' punito, se dal fatto puo' derivare
 nocumento,  con la reclusione fino a un anno o con la multa
 da lire sessantamila a un milione [c.p. 31].
 La  pena  e'  aggravata  se  il  fatto  e'  commesso da
 amministratori,  direttori  generali,  "dirigenti  preposti
 alla  redazione dei documenti contabili societari", sindaci
 o  liquidatori  o se e' commesso da chi svolge la revisione
 contabile della societa'.
 Il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa
 [c.p. 120; c.p.p. 336].»
 
 
 
 
 |  | Art. 16. (Informazione  al  mercato  in  materia  di  attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)
 1.  Dopo  l'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
 "Art.   114-bis.   -   (Informazione  al  mercato  in  materia  di attribuzione   di   azioni   a   esponenti  aziendali,  dipendenti  o collaboratori). - 1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari  a  favore  di componenti del consiglio di amministrazione ovvero  del  consiglio  di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti  del  consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione,   di  dipendenti  o  di  collaboratori  di  altre  societa' controllanti  o  controllate  sono approvati dall'assemblea dei soci. Almeno  quindici  giorni  prima  dell'esecuzione  dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla societa' di  gestione  del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del  pubblico,  e  ad  almeno  due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:
 a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
 b) i soggetti destinatari del piano;
 c)   le   modalita'   e  le  clausole  di  attuazione  del  piano, specificando  se  la  sua attuazione e' subordinata al verificarsi di condizioni   e,   in   particolare,  al  conseguimento  di  risultati determinati;
 d)  l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione  della  partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di  cui  all'articolo  4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 e) le modalita' per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la  determinazione  dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
 f)  i  vincoli  di disponibilita' gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro  i  quali  sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa societa' o a terzi.
 2.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti  strumenti  finanziari  diffusi  fra  il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.
 3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:
 a)  le  informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che  devono  essere  fornite  in  relazione  alle  varie modalita' di realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu' dettagliate per piani di particolare rilevanza;
 b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti  contrastanti  con  l'interesse  della  societa', anche disciplinando  i  criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli  altri  strumenti  finanziari,  le  modalita'  e  i termini per l'esercizio  dei  diritti  che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione".
 |  | Art. 17. (Disposizioni in materia
 di mediatori creditizi)
 1.  I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della  legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attivita' di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte  delle  banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107  del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 17:
 - Si  riporta il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo
 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
 «Art.   16.   -  1.  L'attivita'  di  mediazione  o  di
 consulenza  nella  concessione di finanziamenti da parte di
 banche   o  di  intermediari  finanziari  e'  riservata  ai
 soggetti  iscritti  in  apposito  albo  istituito presso il
 Ministero  del  tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano
 dei cambi.
 2.  Con  regolamento  del  Governo  adottato  ai  sensi
 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la
 Banca   d'Italia   e   l'Ufficio  italiano  dei  cambi,  e'
 specificato   il  contenuto  dell'attivita'  di  mediazione
 creditizia  e  sono fissate le modalita' per l'iscrizione e
 la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
 dell'albo  medesimo.  La cancellazione puo' essere disposta
 per  il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per
 gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
 3.   I   requisiti   di   onorabilita'   necessari  per
 l'iscrizione  nell'albo  di  cui al comma 1 sono i medesimi
 previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre
 1993, n. 385.
 4.  Ai  soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione
 creditizia   si   applicano,   in  quanto  compatibili,  le
 disposizioni   del   Titolo   VI  del  decreto  legislativo
 1° settembre  1993,  n.  385,  e del decreto-legge 3 maggio
 1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
 5.  L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia
 e'  compatibile  con  lo  svolgimento  di  altre  attivita'
 professionali.
 6.  La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui
 al   comma   1   e'   subordinata   all'indicazione,  nella
 pubblicita'   medesima,   degli  estremi  della  iscrizione
 nell'albo di cui allo stesso comma 1.
 7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia
 senza  essere  iscritto  nell'albo  indicato  al comma 1 e'
 punito  con  la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
 la multa da quattro a venti milioni di lire.
 8.   Le   disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si
 applicano  alle  banche,  agli  intermediari finanziari, ai
 promotori  finanziari  iscritti all'albo previsto dall'art.
 5,  comma  5,  della  legge  2 gennaio  1991,  n. 1, e alle
 imprese assicurative.
 9.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato piu' grave,
 chi,    nell'esercizio    di    attivita'    bancaria,   di
 intermediazione  finanziaria  o  di  mediazione creditizia,
 indirizza   una   persona,   per   operazioni   bancarie  o
 finanziarie,  a  un  soggetto  non  abilitato all'esercizio
 dell'attivita'   bancaria  o  finanziaria,  e'  punito  con
 l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a
 venti milioni di lire.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 107 del gia' citato
 decreto legislativo n. 385 del 1993:
 «Art.   107   (Elenco   speciale).  -  1.  Il  Ministro
 dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
 la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
 all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
 indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
 individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
 iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
 d'Italia.
 2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
 deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
 nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
 l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
 nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
 amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
 d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
 provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
 intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
 riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
 d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
 assicurarne il regolare esercizio.
 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
 modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
 periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
 4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
 facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
 ritenuti necessari.
 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
 il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
 di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
 presente decreto.
 5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
 speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
 essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
 6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
 speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
 servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
 obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
 patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
 nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
 97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
 commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
 comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
 finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
 disposizioni dell'art. 47.».
 
 
 
 
 |  | Art. 18. (Modifiche alla disciplina relativa
 alla revisione dei conti)
 1.  Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  116, comma 2, dopo la parola: "156," e' inserita la seguente: "160";
 b) l'articolo 159 e' sostituito dal seguente:
 "Art.   159.   -  (Conferimento  e  revoca  dell'incarico).  -  1. L'assemblea,  in  occasione  dell'approvazione  del  bilancio o della convocazione  annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio  e  del  bilancio  consolidato ad una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale.
 2.  L'assemblea  revoca  l'incarico,  previo parere dell'organo di controllo,    quando    ricorra   una   giusta   causa,   provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra societa' di revisione secondo  le modalita' di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di  revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o  a  procedure  di  revisione.  Le  funzioni  di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla societa' revocata fino a quando la  deliberazione  di  conferimento  dell'incarico  non  sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.
 3.   Alle   deliberazioni  previste  dai  commi  1  e  2  adottate dall'assemblea  delle  societa'  in accomandita per azioni con azioni quotate  in  mercati  regolamentati  si  applica  l'articolo 2459 del codice civile.
 4.  L'incarico  ha durata di sei esercizi, e' rinnovabile una sola volta  e  non  puo'  essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni  dalla  data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile   della  revisione  deve  essere  sostituito  con  altro soggetto.
 5.  Le  deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB  entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB,   entro   venti   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della deliberazione    di   conferimento   dell'incarico,   puo'   vietarne l'esecuzione   qualora   accerti   l'esistenza   di   una   causa  di incompatibilita',  ovvero  qualora  rilevi  che  la  societa'  cui e' affidato  l'incarico  non  e'  tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione  alla  sua  organizzazione ovvero al numero degli incarichi gia'  assunti.  Entro  venti  giorni  dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB puo' vietarne l'esecuzione qualora rilevi   la  mancanza  di  una  giusta  causa.  Le  deliberazioni  di conferimento  e  di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei  termini  di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.
 6.   La  CONSOB  dispone  d'ufficio  la  revoca  dell'incarico  di revisione  contabile  qualora  rilevi  una  causa di incompatibilita' ovvero  qualora  siano  state  accertate  gravi  irregolarita'  nello svolgimento  dell'attivita'  di  revisione,  anche  in  relazione  ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma  2,  lettera  a). Il provvedimento di revoca e' notificato alla societa'  di  revisione  e  comunicato  immediatamente  alla societa' interessata,  con  l'invito  alla  societa'  medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra societa' di revisione, secondo le disposizioni   del  comma  1,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di ricevimento  della  comunicazione.  Qualora  la deliberazione non sia adottata   entro  tale  termine,  la  CONSOB  provvede  d'ufficio  al conferimento  dell'incarico  entro  trenta  giorni.  Le  funzioni  di controllo  contabile  continuano  ad essere esercitate dalla societa' revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.
 7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
 a)  i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non puo'  comunque  essere  subordinata  ad  alcuna  condizione  relativa all'esito  della  revisione,  ne' la misura di esso puo' dipendere in alcun  modo  dalla  prestazione  di servizi aggiuntivi da parte della societa' di revisione;
 b)  la  documentazione  da  inviare  unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalita' e i termini di trasmissione;
 c) le modalita' e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;
 d)  i  termini  entro  i  quali  gli amministratori o i membri del consiglio  di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.
 8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile";
 c) all'articolo 160, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
 "1.  Al  fine  di  assicurare  l'indipendenza della societa' e del responsabile  della revisione, l'incarico non puo' essere conferito a societa'  di  revisione  che  si  trovino  in una delle situazioni di incompatibilita' stabilite con regolamento dalla CONSOB.
 1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua   altresi'   i  criteri  per  stabilire  l'appartenenza  di un'entita'  alla  rete di una societa' di revisione, costituita dalla struttura  piu'  ampia  cui  appartiene  la  societa' stessa e che si avvale  della  medesima  denominazione  o attraverso la quale vengono condivise  risorse professionali, e comprendente comunque le societa' che  controllano  la  societa'  di revisione, le societa' che sono da essa  controllate,  ad  essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo;   determina  le  caratteristiche  degli  incarichi  e  dei rapporti  che  possono compromettere l'indipendenza della societa' di revisione;  stabilisce  le  forme  di pubblicita' dei compensi che la societa'  di  revisione e le entita' appartenenti alla sua rete hanno percepito,  distintamente,  per  incarichi  di  revisione  e  per  la prestazione  di  altri  servizi,  indicati per tipo o categoria. Puo' stabilire  altresi'  prescrizioni  e  raccomandazioni,  rivolte  alle societa'   di  revisione,  per  prevenire  la  possibilita'  che  gli azionisti  di  queste  o  delle  entita'  appartenenti alla loro rete nonche'   i   soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione, direzione  e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attivita'   di   revisione   in   modo   tale  da  compromettere l'indipendenza e l'obiettivita' delle persone che la effettuano.
 1-ter.  La  societa'  di  revisione e le entita' appartenenti alla rete  della  medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della societa' di revisione stessa e  delle  societa'  da  essa  controllate, ad essa collegate o che la controllano  o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla societa' che ha conferito l'incarico di revisione e alle societa' da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:
 a)  tenuta  dei  libri  contabili  e  altri  servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
 b)   progettazione   e   realizzazione   dei  sistemi  informativi contabili;
 c)  servizi  di  valutazione  e  stima  ed emissione di pareri pro veritate;
 d) servizi attuariali;
 e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
 f)  consulenza  e  servizi  in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
 g)  intermediazione  di  titoli,  consulenza  per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
 h) prestazione di difesa giudiziale;
 i)  altri  servizi e attivita', anche di consulenza, non collegati alla  revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava  direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle societa' di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.
 1-quater.  L'incarico  di responsabile della revisione dei bilanci di  una  stessa  societa'  non  puo' essere esercitato dalla medesima persona  per  un  periodo  eccedente sei esercizi sociali, ne' questa persona  puo'  assumere  nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione  dei  bilanci della medesima societa' o di societa' da essa controllate,  ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a  comune  controllo,  neppure  per  conto di una diversa societa' di revisione,  se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
 1-quinquies.  Coloro  che  hanno  preso  parte  alla revisione del bilancio  di  una societa', i soci, gli amministratori e i componenti degli  organi  di controllo della societa' di revisione alla quale e' stato  conferito  l'incarico  di  revisione  e delle societa' da essa controllate  o  ad  essa  collegate  o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella societa' che ha  conferito  l'incarico  di  revisione  e  nelle  societa'  da essa controllate,  ad  essa  collegate  o  che la controllano, ne' possono prestare  lavoro  autonomo  o  subordinato  in  favore delle medesime societa',  se  non  sia  decorso  almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di  essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o  dipendenti  della  societa'  di revisione e delle societa' da essa controllate  o  ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.
 1-sexies.  Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi  di  controllo,  direttori  generali o dirigenti preposti alla redazione  dei  documenti contabili societari presso una societa' non possono  esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima societa' ne' delle societa' da essa controllate o ad essa collegate o che  la  controllano,  se  non  sia  decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
 1-septies.  La  misura  della  retribuzione  dei  dipendenti delle societa'   di   revisione  che  partecipano  allo  svolgimento  delle attivita'  di  revisione  non  puo' essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute ne' dal  numero  degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entita' dei compensi per essi percepiti dalla societa'.
 1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo e'  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB";
 d)  all'articolo  161, comma 4, le parole: "a copertura dei rischi derivanti  dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile" sono sostituite   dalle  seguenti:  "o  avere  stipulato  una  polizza  di assicurazione  della  responsabilita'  civile per negligenze o errori professionali,   comprensiva   della   garanzia  per  infedelta'  dei dipendenti,  per  la  copertura  dei  rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita'  di  revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della  copertura  assicurativa  e' stabilito annualmente dalla CONSOB per  classi  di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento";
 e) all'articolo 162:
 1)  al  comma  1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nello svolgimento  di  tale  attivita',  la  CONSOB  provvede  a verificare periodicamente  e,  comunque,  almeno  ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneita'  tecnica  sia  della societa', sia dei responsabili della revisione";
 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:
 a)   stabilisce,   sentito   il  parere  del  Consiglio  nazionale dell'Ordine  dei  dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle societa' sottoposte a revisione;
 b)  puo'  richiedere  la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie  e  la  trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
 c)  puo'  eseguire  ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci,  dagli  amministratori,  dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della societa' di revisione";
 3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
 "3-bis.  Le societa' di revisione, in relazione a ciascun incarico di  revisione  loro  conferito,  comunicano  alla  CONSOB  i nomi dei responsabili  della  revisione  entro  dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati";
 f) all'articolo 163:
 1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
 "1.  La  CONSOB,  quando  accerta  irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione, tenendo conto della loro gravita', puo':
 a)   applicare   alla   societa'   di   revisione   una   sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
 b)   intimare   alle   societa'  di  revisione  di  non  avvalersi nell'attivita' di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque  anni,  del  responsabile  di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarita';
 c)   revocare  gli  incarichi  di  revisione  contabile  ai  sensi dell'articolo 159, comma 6;
 d) vietare alla societa' di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.
 1-bis.  Quando  l'irregolarita'  consista  nella  violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal   comma   1-octies   del   medesimo   articolo   non   pregiudica l'applicabilita'  dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della societa' di revisione";
 2) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
 "c-bis)  la  violazione  attiene al divieto previsto dall'articolo 160,  qualora  risulti  la responsabilita' della societa'. In tutti i casi,   la   CONSOB  comunica  i  nomi  dei  soci  o  dei  dipendenti personalmente   responsabili   della  violazione  al  Ministro  della giustizia,  il  quale  ne  dispone  la cancellazione dal registro dei revisori  contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88";
 g) all'articolo 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis.  La  societa'  incaricata  della revisione contabile della societa'  capogruppo  quotata  e'  interamente  responsabile  per  la revisione  del  bilancio  consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve  i  documenti  di  revisione  dalle  societa' incaricate della revisione contabile delle altre societa' appartenenti al gruppo; puo' chiedere  alle  suddette  societa' di revisione o agli amministratori delle  societa'  appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonche' procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni  e controlli presso le medesime societa'. Ove ravvisi fatti censurabili,  ne  informa  senza  indugio  la  CONSOB e gli organi di controllo della societa' capogruppo e della societa' interessata";
 h)  nella  parte  IV,  titolo  III,  capo  II,  sezione  VI,  dopo l'articolo 165 e' aggiunto il seguente:
 "Art.  165-bis.  -  (Societa'  che controllano societa' con azioni quotate).  -  1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo   157,   si   applicano   altresi'  alle  societa'  che controllano  societa'  con  azioni quotate e alle societa' sottoposte con queste ultime a comune controllo.
 2.  Alla  societa'  incaricata  della  revisione  contabile  della societa'  capogruppo  si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.
 3.  La  CONSOB  detta  con  regolamento disposizioni attuative del presente  articolo,  stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le societa' sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non  rivestono  significativa  rilevanza  ai fini del consolidamento, tenuto  conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127".
 
 
 
 Note all'art. 18:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 116 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.   116   (Strumenti   finanziari  diffusi  tra  il
 pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,
 e   115   si   applicano  anche  agli  emittenti  strumenti
 finanziari   che,   ancorche'   non   quotati   in  mercati
 regolamentati  italiani,  siano  diffusi tra il pubblico in
 misura  rilevante.  La  CONSOB stabilisce con regolamento i
 criteri  per  l'individuazione  di  tali  emittenti  e puo'
 dispensare,  in  tutto  o  in  parte, dall'osservanza degli
 obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti
 finanziari  quotati in mercati regolamentati di altri paesi
 dell'Unione  europea o in mercati di paesi extracomunitari,
 in  considerazione  degli  obblighi  informativi a cui sono
 tenuti in forza della quotazione.
 2.  Gli  emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il
 bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al
 giudizio di una societa' di revisione iscritta nel registro
 dei  revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli
 articoli 155,  comma  2, 156, "160", 162, commi 1 e 2, 163,
 commi 1 e 4.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 160 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art. 160 (Incompatibilita). - 1. Al fine di assicurare
 l'indipendenza  della  societa'  e  del  responsabile della
 revisione,  l'incarico non puo' essere conferito a societa'
 di  revisione  che  si  trovino  in una delle situazioni di
 incompatibilita' stabilite con regolamento dalla CONSOB.
 1-bis.  Con  il regolamento adottato ai sensi del comma
 1,  la  CONSOB  individua  altresi' i criteri per stabilire
 l'appartenenza  di  un'entita' alla rete di una societa' di
 revisione,   costituita  dalla  struttura  piu'  ampia  cui
 appartiene  la  societa'  stessa  e  che  si  avvale  della
 medesima   denominazione  o  attraverso  la  quale  vengono
 condivise risorse professionali, e comprendente comunque le
 societa'  che  controllano  la  societa'  di  revisione, le
 societa'  che sono da essa controllate, ad essa collegate o
 sottoposte  con  essa  a  comune  controllo;  determina  le
 caratteristiche  degli incarichi e dei rapporti che possono
 compromettere  l'indipendenza  della societa' di revisione;
 stabilisce  le  forme  di  pubblicita'  dei compensi che la
 societa'  di  revisione  e le entita' appartenenti alla sua
 rete  hanno  percepito,  distintamente,  per  incarichi  di
 revisione  e  per la prestazione di altri servizi, indicati
 per tipo o categoria.
 Puo' stabilire altresi' prescrizioni e raccomandazioni,
 rivolte  alle  societa'  di  revisione,  per  prevenire  la
 possibilita'  che  gli  azionisti di queste o delle entita'
 appartenenti alla loro rete nonche' i soggetti che svolgono
 funzioni  di  amministrazione, direzione e controllo presso
 le  medesime  intervengano nell'esercizio dell'attivita' di
 revisione  in  modo  tale da compromettere l'indipendenza e
 l'obiettivita' delle persone che la effettuano.
 1-ter.   La   societa'   di   revisione  e  le  entita'
 appartenenti   alla   rete  della  medesima,  i  soci,  gli
 amministratori,  i componenti degli organi di controllo e i
 dipendenti  della  societa'  di  revisione  stessa  e delle
 societa'  da  essa  controllate, ad essa collegate o che la
 controllano  o  sono  sottoposte  a  comune  controllo  non
 possono  fornire  alcuno dei seguenti servizi alla societa'
 che ha conferito l'incarico di revisione e alle societa' da
 essa  controllate  o che la controllano o sono sottoposte a
 comune controllo:
 a) tenuta   dei   libri  contabili  e  altri  servizi
 relativi  alle  registrazioni contabili o alle relazioni di
 bilancio;
 b) progettazione    e   realizzazione   dei   sistemi
 informativi contabili;
 c) servizi  di  valutazione  e  stima ed emissione di
 pareri pro veritate;
 d) servizi attuariali;
 e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
 f) consulenza  e servizi in materia di organizzazione
 aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del
 personale;
 g) intermediazione    di   titoli,   consulenza   per
 l'investimento o servizi bancari d'investimento;
 h) prestazione di difesa giudiziale;
 i) altri  servizi  e  attivita', anche di consulenza,
 non  collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza
 ai  principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del
 Consiglio,  del  10 aprile  1984,  in  tema di indipendenza
 delle   societa'   di   revisione,   dalla  CONSOB  con  il
 regolamento adottato ai sensi del comma 1.
 1-quater.  L'incarico  di  responsabile della revisione
 dei   bilanci  di  una  stessa  societa'  non  puo'  essere
 esercitato  dalla medesima persona per un periodo eccedente
 sei  esercizi  sociali,  ne'  questa  persona puo' assumere
 nuovamente  tale incarico, relativamente alla revisione dei
 bilanci  della  medesima  societa'  o  di  societa' da essa
 controllate,  ad  essa collegate, che la controllano o sono
 sottoposte  a  comune  controllo,  neppure per conto di una
 diversa  societa' di revisione, se non siano decorsi almeno
 tre anni dalla cessazione del precedente.
 1-quinquies.   Coloro   che   hanno  preso  parte  alla
 revisione  del  bilancio  di  una  societa',  i  soci,  gli
 amministratori  e  i  componenti  degli organi di controllo
 della  societa'  di revisione alla quale e' stato conferito
 l'incarico   di   revisione   e   delle  societa'  da  essa
 controllate  o  ad  essa collegate o che la controllano non
 possono  esercitare funzioni di amministrazione o controllo
 nella  societa'  che ha conferito l'incarico di revisione e
 nelle societa' da essa controllate, ad essa collegate o che
 la  controllano,  ne'  possono  prestare  lavoro autonomo o
 subordinato  in  favore delle medesime societa', se non sia
 decorso  almeno  un  triennio dalla scadenza o dalla revoca
 dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di
 essere  soci,  amministratori,  componenti  degli organi di
 controllo  o dipendenti della societa' di revisione e delle
 societa'  da  essa controllate o ad essa collegate o che la
 controllano.  Si  applica  la  nozione  di controllo di cui
 all'art. 93.
 1-sexies.   Coloro   che  siano  stati  amministratori,
 componenti  degli organi di controllo, direttori generali o
 dirigenti  preposti  alla redazione dei documenti contabili
 societari  presso  una  societa'  non possono esercitare la
 revisione contabile dei bilanci della medesima societa' ne'
 delle  societa'  da  essa controllate o ad essa collegate o
 che  la  controllano, se non sia decorso almeno un triennio
 dalla  cessazione  dei  suddetti  incarichi  o  rapporti di
 lavoro.
 1-septies.  La misura della retribuzione dei dipendenti
 delle   societa'   di   revisione   che   partecipano  allo
 svolgimento delle attivita' di revisione non puo' essere in
 alcun  modo  determinata,  neppure parzialmente, dall'esito
 delle  revisioni  da  essi  compiute  ne'  dal numero degli
 incarichi di revisione ricevuti o dall'entita' dei compensi
 per essi percepiti dalla societa'.
 1-octies.   La  violazione  dei  divieti  previsti  dal
 presente  articolo e' punita con la sanzione amministrativa
 pecuniaria  da  centomila  a  cinquecentomila euro irrogata
 dalla CONSOB.
 2.  Il  divieto  previsto dall'art. 2372, quinto comma,
 del  codice  civile  si  applica  anche  alla  societa'  di
 revisione  alla  quale  sia stato conferito l'incarico e al
 responsabile della revisione.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 161 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  161 (Albo speciale delle societa' di revisione).
 -  1.  La  CONSOB  provvede alla tenuta di un albo speciale
 delle  societa'  di revisione abilitate all'esercizio delle
 attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
 2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
 speciale   previo   accertamento   dei  requisiti  previsti
 dall'art.  6,  comma  1, del decreto legislativo 27 gennaio
 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
 essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
 il  cui  amministratore  si  trovi  in una delle situazioni
 previste  dall'art.  8,  comma  1,  del decreto legislativo
 27 gennaio 1992, n. 88.
 3.  Le  societa'  di  revisione  costituite  all'estero
 possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
 requisiti  previsti  dal comma 2. Tali societa' trasmettono
 alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
 all'attivita'   di  revisione  e  organizzazione  contabile
 esercitata in Italia.
 4.  Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
 devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
 assicurazioni  o intermediari iscritti nell'elenco speciale
 previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
 1993,   n.   385,   "o   avere  stipulato  una  polizza  di
 assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
 errori   professionali,   comprensiva  della  garanzia  per
 infedelta'  dei  dipendenti,  per  la  copertura dei rischi
 derivanti   dall'esercizio   dell'attivita'   di  revisione
 contabile.  L'ammontare  della  garanzia  o della copertura
 assicurativa  e'  stabilito  annualmente  dalla  CONSOB per
 classi   di  volume  d'affari  e  in  base  agli  ulteriori
 parametri    da    essa   eventualmente   individuati   con
 regolamento".».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 162 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art. 162 (Vigilanza sulle societa' di revisione). - 1.
 La  CONSOB  vigila  sull'attivita'  delle societa' iscritte
 nell'albo   speciale   per  controllarne  l'indipendenza  e
 l'idoneita'  tecnica. "Nello svolgimento di tale attivita',
 la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque,
 almeno  ogni  tre anni l'indipendenza e l'idoneita' tecnica
 sia della societa', sia dei responsabili della revisione".
 2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:
 a) stabilisce,   sentito   il  parere  del  Consiglio
 nazionale  dell'Ordine  dei  dottori commercialisti e degli
 esperti  contabili,  i principi e i criteri da adottare per
 la  revisione  contabile, anche in relazione alla tipologia
 delle  strutture  societarie,  amministrative  e  contabili
 delle societa' sottoposte a revisione;
 b) puo' richiedere la comunicazione, anche periodica,
 di  dati  e  notizie e la trasmissione di atti e documenti,
 fissando i relativi termini;
 c) puo'  eseguire  ispezioni  e  assumere  notizie  e
 chiarimenti  dai  soci,  dagli  amministratori,  dai membri
 degli organi di controllo e dai dirigenti della societa' di
 revisione.
 3. Le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale
 comunicano  alla CONSOB entro trenta giorni la sostituzione
 degli   amministratori,   dei  soci  che  rappresentano  la
 societa'   nella   revisione   contabile  e  dei  direttori
 generali,   nonche'   il   trasferimento   delle   quote  e
 delleazioni;  entro lo stesso termine comunicano ogni altra
 modificazione    della   compagine   sociale,   dell'organo
 amministrativo   e   dei  patti  sociali,  che  incide  sui
 requisiti indicati nell'art. 161, comma 2.
 3-bis. Le societa' di revisione, in relazione a ciascun
 incarico  di  revisione  loro  conferito,  comunicano  alla
 CONSOB  i nomi dei responsabili della revisione entro dieci
 giorni dalla data in cui essi sono stati designati.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 163 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art. 163 (Provvedimenti della CONSOB). - 1. La CONSOB,
 quando     accerta    irregolarita'    nello    svolgimento
 dell'attivita'  di  revisione,  tenendo  conto  della  loro
 gravita', puo':
 a) applicare  alla societa' di revisione una sanzione
 amministrativa  pecuniaria  da  diecimila a cinquecentomila
 euro;
 b) intimare   alle   societa'  di  revisione  di  non
 avvalersi  nell'attivita'  di  revisione  contabile, per un
 periodo  non  superiore  a cinque anni, del responsabile di
 una  revisione  contabile  al  quale  sono  ascrivibili  le
 irregolarita';
 c) revocare  gli  incarichi di revisione contabile ai
 sensi dell'art. 159, comma 6;
 d) vietare alla societa' di accettare nuovi incarichi
 di  revisione  contabile per un periodo non superiore a tre
 anni.
 1-bis. Quando l'irregolarita' consista nella violazione
 delle   disposizioni  dell'art.  160,  l'irrogazione  della
 sanzione   prevista   dal   comma   1-octies  del  medesimo
 articolo non  pregiudica l'applicabilita' dei provvedimenti
 indicati  nel  comma  1  del presente articolo nei riguardi
 della societa' di revisione.
 2.   La   CONSOB  dispone  la  cancellazione  dall'albo
 speciale quando:
 a) le irregolarita' sono di particolare gravita';
 b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione
 nell'albo   speciale   e   la   societa'   non  provvede  a
 ripristinarli  entro  il termine, non superiore a sei mesi,
 assegnato dalla CONSOB;
 c) la   societa'   non   ottempera  ai  provvedimenti
 indicati nel comma 1;
 c-bis)  la  violazione  attiene  al  divieto previsto
 dall'art.  160,  qualora  risulti  la responsabilita' della
 societa'.  In  tutti  i casi, la CONSOB comunica i nomi dei
 soci  o  dei  dipendenti  personalmente  responsabili della
 violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone
 la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il
 procedimento  previsto dall'art. 10 del decreto legislativo
 27 gennaio 1992, n. 88.
 3.  La  CONSOB  puo' altresi' disporre la cancellazione
 dall'albo  speciale  delle societa' di revisione che per un
 periodo  continuativo  di  cinque  anni  non abbiano svolto
 incarichi  di  revisione  comunicati  alla  CONSOB ai sensi
 dell'art. 159.
 4.  I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale
 e   quelli  previsti  dal  comma  1  sono  comunicati  agli
 interessati   e   al   Ministero  di  grazia  e  giustizia;
 quest'ultimo  comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati
 nei  confronti  dei  soggetti  iscritti  nel  registro  dei
 revisori contabili.
 5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale
 e'   comunicato  immediatamente  alle  societa'  che  hanno
 conferito   l'incarico   di   revisione.  Si  applicano  le
 disposizioni dell'art. 159, comma 6.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 165 del gia' citato
 decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  165  (Revisione  contabile  dei gruppi). - 1. Le
 disposizioni  della presente sezione, a eccezione dell'art.
 157,  si  applicano  anche  alle  societa'  controllate  da
 societa'   con   azioni   quotate.  [I  controlli  previsti
 dall'art. 155, comma 1, sono esercitati in via esclusiva da
 una   societa'   di  revisione,  ferme  restando  le  altre
 competenze  attribuite  al  collegio  sindacale  dal codice
 civile].
 1-bis. La societa' incaricata della revisione contabile
 della    societa'   capogruppo   quotata   e'   interamente
 responsabile  per la revisione del bilancio consolidato del
 gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione
 dalle  societa'  incaricate della revisione contabile delle
 altre  societa'  appartenenti al gruppo; puo' chiedere alle
 suddette  societa' di revisione o agli amministratori delle
 societa'  appartenenti  al  gruppo  ulteriori  documenti  e
 notizie    utili    alla   revisione,   nonche'   procedere
 direttamente  ad accertamenti, ispezioni e controlli presso
 le  medesime  societa'.  Ove  ravvisi fatti censurabili, ne
 informa  senza  indugio la CONSOB e gli organi di controllo
 della societa' capogruppo e della societa' interessata.
 2.   La   CONSOB  detta  con  regolamento  disposizioni
 attuative del presente articolo stabilendo, in particolare,
 criteri  di  esenzione  per le societa' controllate che non
 rivestono    significativa    rilevanza    ai    fini   del
 consolidamento.  Il  regolamento e' emanato d'intesa con le
 competenti   autorita'   di  vigilanza  per  la  disciplina
 relativa ai soggetti da esse vigilati.».
 
 
 
 
 |  | Art. 19 Banca d'Italia
 
 1.  La  Banca  d'Italia  e' parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
 2. La Banca d'Italia e' istituto di diritto pubblico.
 3.  Le  disposizioni  normative  nazionali,  di  rango  primario  e secondario,  assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi  l'indipendenza  richiesta  dalla normativa comunitaria per il migliore  esercizio  dei poteri attribuiti nonche' per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.
 4.  La  Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio  di  trasparenza,  naturale  complemento  dell'indipendenza dell'autorita'  di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attivita'.
 5.  Gli  atti  emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta  e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del  comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
 6.  La  competenza  ad  adottare  i  provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli  atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti  del  direttorio  si  applica  quanto  previsto  dal comma 5. Le deliberazioni  del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parita'  dei  voti  prevale  il voto del governatore. La disposizione contenuta  nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.
 7.  Il  governatore dura in carica sei anni, con la possibilita' di un  solo  rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in  carica  sei  anni,  con  la  possibilita'  di un solo rinnovo del mandato.  In  sede  di  prima  applicazione  i  membri del direttorio diversi   dal   governatore   cessano   dalla   carica   secondo  una articolazione    delle    scadenze    disciplinata    dallo   statuto dell'Istituto,  compresa  in  un  periodo  comunque  non superiore ai cinque anni.
 8. La nomina del governatore e' disposta con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere  del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto  dal  presente  comma  si  applica  anche, nei casi previsti dall'articolo  14.2  del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di  banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore.  Le  disposizioni del presente comma e del primo periodo del  comma  7  entrano  in  vigore  alla  data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
 9.  Lo  statuto  della Banca d'Italia e' adeguato alle disposizioni contenute  nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente legge, con le modalita' stabilite dal comma 2 dell'articolo  10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il  medesimo  termine  lo  statuto  della  Banca d'Italia e' adeguato ridefinendo  le  competenze  del  Consiglio superiore in modo tale da attribuire  allo  stesso  anche  funzioni  di  vigilanza  e controllo all'interno  della  Banca  d'Italia.  Le istruzioni di vigilanza sono adeguate  alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 10.  Con  regolamento  da  adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988, n. 400, e' ridefinito l'assetto proprietario della   Banca   d'Italia,   e   sono  disciplinate  le  modalita'  di trasferimento,  entro  tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia  in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
 11.  I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.
 12.  Per  le  operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo  unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e  per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge  10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia  l'autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  ai  sensi  del citato articolo  19  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  per  le  valutazioni  di  sana e prudente gestione,   sia   l'autorizzazione   dell'Autorita'   garante   della concorrenza  e  del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n.  287  del  1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge,  ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.
 13. I provvedimenti delle Autorita' di cui al comma 12 sono emanati con   un  unico  atto,  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione dell'istanza  completa  della  documentazione occorrente. L'atto deve contenere   le   specifiche   motivazioni   relative  alle  finalita' attribuite alle due Autorita'.
 14.   Al   fine   di  assicurare  la  funzionalita'  dell'attivita' amministrativa  e  di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorita' di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell'articolo 21.
 
 
 
 Note all'art. 19:
 - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 3 della
 legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove norme in materia di
 procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
 documenti amministrativi):
 "Art.  3  (Motivazione  del  provvedimento).  - 1. Ogni
 provvedimento  amministrativo,  compresi quelli concernenti
 l'organizzazione   amministrativa,   lo   svolgimento   dei
 pubblici  concorsi  ed  il personale, deve essere motivato,
 salvo   che   nelle   ipotesi  previste  dal  comma  2.  La
 motivazione  deve  indicare  i  presupposti  di  fatto e le
 ragioni  giuridiche  che  hanno  determinato  la  decisione
 dell'amministrazione,    in   relazione   alle   risultanze
 dell'istruttoria.".
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
 legislativo    10 marzo    1998,    n.    43   (Adeguamento
 dell'ordinamento  nazionale  alle disposizioni del trattato
 istitutivo  della  Comunita' europea in materia di politica
 monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali):
 "Art.   10   (Modifiche   dello   statuto  della  Banca
 d'Italia).  -  1.  Lo  statuto della Banca e' adeguato alle
 previsioni contenute nel presente decreto.
 2.   Le   modifiche  dello  statuto  della  Banca  sono
 deliberate  dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e
 sono  approvate dal Presidente della Repubblica con proprio
 decreto,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
 bilancio   e   della   programmazione   economica,   previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri.".
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e) [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
 lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
 sindacali].
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.
 3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.
 4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.".
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  20  della  legge
 10 ottobre   1990,  n.  287  (Norme  per  la  tutela  della
 concorrenza e del mercato), come modificvato dalla presente
 legge:
 "Art.  20  (Aziende  ed  istituti  di  credito, imprese
 assicurative   e   dei   settori  della  radiodiffusione  e
 dell'editoria). - 1.
 2. (Abrogato).
 3. (Abrogato).
 4.  Nel  caso  di  operazioni  che  coinvolgono imprese
 assicurative,   i   provvedimenti   dell'Autorita'  di  cui
 all'art.  10  sono adottati sentito il parere dell'Istituto
 per  la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
 collettivo  (ISVAP),  che  si pronuncia entro trenta giorni
 dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del
 provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita'
 di  cui  all'art.  10 puo' adottare il provvedimento di sua
 competenza.
 5.  L'Autorita'  di vigilanza sulle aziende ed istituti
 di   credito   puo'  altresi'  autorizzare,  per  un  tempo
 limitato,  intese  in  deroga  al  divieto  dell'art. 2 per
 esigenze di stabilita' del sistema monetario, tenendo conto
 dei   criteri   di   cui   all'art.   4,   comma  1.  Detta
 autorizzazione  e' adottata d'intesa con l'Autorita' di cui
 all'art.   10  che  valuta  se  l'intesa  comporti  o  meno
 l'eliminazione della concorrenza.
 6. (Abrogato).
 7.  Fatto  salvo  quanto disposto nei commi precedenti,
 allorche'  l'intesa,  l'abuso  di  posizione dominante o la
 concentrazione   riguardano  imprese  operanti  in  settori
 sottoposti  alla  vigilanza  di piu' autorita', ciascuna di
 esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza.
 8.  Le  autorita'  di  vigilanza  di  cui  al  presente
 articolo operano   secondo   le   procedure   previste  per
 l'Autorita' di cui all'art. 10.
 9.  Le  disposizioni della presente legge in materia di
 concentrazione  non costituiscono deroga alle norme vigenti
 nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e
 dell'editoria.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19 del gia' citato
 decreto legislativo n. 385 del 1993:
 "Art.  19  (Autorizzazioni).  -  1.  La  Banca d'Italia
 autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
 di  partecipazioni  rilevanti  in  una banca e in ogni caso
 l'acquisizione  di  azioni  o  quote  di banche da chiunque
 effettuata  quando  comporta,  tenuto  conto delle azioni o
 quote gia' possedute, una partecipazione superiore al 5 per
 cento  del  capitale  della banca rappresentato da azioni o
 quote con diritto di voto.
 2.  La  Banca  d'Italia  autorizza  preventivamente  le
 variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano
 il  superamento  dei  limiti  dalla  medesima  stabiliti e,
 indipendentemente  da  tali  limiti,  quando  le variazioni
 comportano il controllo della banca stessa.
 3.  L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
 anche  per l'acquisizione del controllo di una societa' che
 detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
 4.  La  Banca  d'Italia  individua  i soggetti tenuti a
 richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti  derivanti
 dalle  partecipazioni  rilevanti spettano o sono attribuiti
 ad  un  soggetto  diverso dal titolare delle partecipazioni
 stesse.
 5.  La  Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
 ricorrono  condizioni  atte a garantire una gestione sana e
 prudente  della banca; l'autorizzazione puo' essere sospesa
 o revocata.
 6.   I   soggetti   che,   anche   attraverso  societa'
 controllate,   svolgono   in   misura  rilevante  attivita'
 d'impresa in settori non bancari ne' finanziari non possono
 essere  autorizzati  ad  acquisire partecipazioni quando la
 quota  dei  diritti  di  voto complessivamente detenuta sia
 superiore  al  15 per cento o quando ne consegua, comunque,
 il  controllo  della  banca. A tali fini, la Banca d'Italia
 individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
 7.  La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in
 presenza  di  accordi,  in qualsiasi forma conclusi, da cui
 derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma
 6,  una  rilevante concentrazione di potere per la nomina o
 la  revoca  della  maggioranza  degli  amministratori o dei
 componenti  del consiglio di sorveglianza della banca, tale
 da  pregiudicare  la  gestione  sana e prudente della banca
 stessa.
 8.  Se  alle  operazioni  indicate  nei  commi  1  e  3
 partecipano  soggetti  appartenenti a Stati extracomunitari
 che  non  assicurano  condizioni  di reciprocita', la Banca
 d'Italia  comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del quale il
 Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  puo'  vietare
 l'autorizzazione.
 8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
 e  il  divieto  previsto  dal  comma  6  si applicano anche
 all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo
 derivante  da  un  contratto con la banca o da una clausola
 del suo statuto.
 9.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
 deliberazioni  del  CICR,  emana disposizioni attuative del
 presente articolo.".
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 6 della gia' citata
 legge n. 287 del 1990:
 Art.  6.  (Divieto delle operazioni di concentrazione
 restrittive  della  liberta'  di  concorrenza).  -  1.  Nei
 riguardi  delle  operazioni  di  concentrazione  soggette a
 comunicazione  ai sensi dell'art. 16, l'Autorita' valuta se
 comportino  la  costituzione  o  il  rafforzamento  di  una
 posizione  dominante  sul  mercato  nazionale  in  modo  da
 eliminare  o  ridurre  in  modo  sostanziale  e durevole la
 concorrenza.  Tale  situazione deve essere valutata tenendo
 conto  delle  possibilita'  di scelta dei fornitori e degli
 utilizzatori,  della  posizione  sul  mercato delle imprese
 interessate,    del    loro    accesso    alle   fonti   di
 approvvigionamento   o   agli  sbocchi  di  mercato,  della
 struttura   dei   mercati,   della  situazione  competitiva
 dell'industria  nazionale,  delle  barriere all'entrata sul
 mercato  di  imprese  concorrenti,  nonche'  dell'andamento
 della  domanda  e  dell'offerta  dei  prodotti o servizi in
 questione.
 2.  L'Autorita',  al  termine  dell'istruttoria  di cui
 all'art.  16,  comma 4,  quando  accerti  che  l'operazione
 comporta  le  conseguenze  di  cui  al  comma  1,  vieta la
 concentrazione  ovvero  l'autorizza  prescrivendo le misure
 necessarie ad impedire tali conseguenze.".
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 10 della gia' citata
 legge n. 287 del 1990:
 "Art.  10  (Autorita' garante della concorrenza e del
 mercato).  -  1.  E'  istituita  l'Autorita'  garante della
 concorrenza   e  del  mercato,  denominata  ai  fini  della
 presente legge Autorita', con sede in Roma.
 2.   L'Autorita'   opera   in  piena  autonomia  e  con
 indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione ed e' organo
 collegiale  costituito  dal presidente e da quattro membri,
 nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
 Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
 Repubblica.  Il presidente e' scelto tra persone di notoria
 indipendenza  che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
 di  grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
 scelti  tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
 tra  Magistrati  del  Consiglio  di  Stato, della Corte dei
 conti  o della Corte di cassazione, professori universitari
 ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
 provenienti   da   settori   economici  dotate  di  alta  e
 riconosciuta professionalita'.
 3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
 e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
 esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
 professionale   o   di   consulenza,   ne'  possono  essere
 amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
 ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi natura. I
 dipendenti  statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
 durata del mandato.
 4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
 pubbliche   amministrazioni  e  con  gli  enti  di  diritto
 pubblico,  e  di  chiedere  ad  essi,  oltre  a  notizie ed
 informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
 funzioni.   L'Autorita',   in  quanto  autorita'  nazionale
 competente  per  la tutela della concorrenza e del mercato,
 intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
 rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica,  su  proposta  del Ministro dell'industria, del
 commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del
 tesoro,  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
 sono  stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
 interessati  la  piena conoscenza degli atti istruttori, il
 contraddittorio e la verbalizzazione.
 6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
 organizzazione   e   il   proprio   funzionamento,   quelle
 concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
 personale  e  l'ordinamento  delle carriere, nonche' quelle
 dirette  a  disciplinare la gestione delle spese nei limiti
 previsti   dalla  presente  legge,  anche  in  deroga  alle
 disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
 7.  L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione delle
 spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
 stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
 con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
 del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
 dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
 al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
 31 dicembre  dell'anno  precedente a quello cui il bilancio
 si  riferisce.  Il contenuto e la struttura del bilancio di
 previsione,  il  quale  deve  comunque  contenere  le spese
 indicate  entro  i  limiti  delle  entrate  previste,  sono
 stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
 anche   le   modalita'  per  le  eventuali  variazioni.  Il
 rendiconto  della  gestione finanziaria, approvato entro il
 30 aprile  dell'anno  successivo,  e' soggetto al controllo
 della   Corte  dei  conti.  Il  bilancio  preventivo  e  il
 rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 8.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
 commercio  e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
 tesoro,   sono   determinate  le  indennita'  spettanti  al
 presidente e ai membri dell'Autorita'.".
 
 
 
 
 |  | Art. 20. (Coordinamento dell'attivita' delle Autorita)
 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni   private   e   di  interesse  collettivo  (ISVAP),  la Commissione  di  vigilanza  sui  fondi pensione (COVIP) e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza,  individuano  forme  di  coordinamento  per l'esercizio delle  competenze  ad  essi  attribuite  anche  attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.
 2.  Le  forme  di  coordinamento  di  cui  al comma 1 prevedono la riunione delle Autorita' indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno.
 |  | Art. 21. (Collaborazione fra le Autorita)
 1.  La  Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorita' garante  della  concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante  scambio  di  informazioni,  per agevolare l'esercizio delle rispettive  funzioni. Le Autorita' non possono reciprocamente opporsi il  segreto  d'ufficio.  Tutti  i dati, le informazioni e i documenti comunque  comunicati  da  una  ad  altra  Autorita', anche attraverso l'inserimento  in  archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorita' che li ha prodotti o acquisiti per prima.
 |  | Art. 22. (Collaborazione da parte
 del Corpo della guardia di finanza)
 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le  Autorita'  di cui all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalita' degli accertamenti, del Corpo della guardia di   finanza,  che  agisce  con  i  poteri  ad  esso  attribuiti  per l'accertamento  dell'imposta  sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,  utilizzando  strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
 2.  Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della  guardia  di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma  1  sono  coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorita' competenti.
 |  | Art. 23. (Procedimenti per l'adozione
 di atti regolamentari e generali)
 1.  I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e  della  COVIP  aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi  quelli  attinenti  all'organizzazione interna, devono essere motivati  con  riferimento  alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.
 2.  Gli  atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita' delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei  risparmiatori.  Nella  definizione  del  contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorita' di cui al comma 1 tengono conto in ogni  caso del principio di proporzionalita', inteso come criterio di esercizio  del  potere  adeguato  al  raggiungimento del fine, con il minore  sacrificio  degli  interessi  dei destinatari. A questo fine, esse  consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.
 3.  Le  Autorita'  di  cui  al  comma  1  sottopongono a revisione periodica,   almeno  ogni  tre  anni,  il  contenuto  degli  atti  di regolazione  da  esse  adottati,  per  adeguarli all'evoluzione delle condizioni  del  mercato  e  degli  interessi degli investitori e dei risparmiatori.
 4.  Le  Autorita'  di  cui  al  comma  1  disciplinano  con propri regolamenti  l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando  altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi.
 |  | Art. 24 Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali
 
 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della  COVIP  volti  all'emanazione  di  provvedimenti individuali si applicano,  in  quanto  compatibili, i principi sull'individuazione e sulle    funzioni    del   responsabile   del   procedimento,   sulla partecipazione    al    procedimento   e   sull'accesso   agli   atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i  procedimenti  sanzionatori  sono  inoltre  svolti nel rispetto dei principi  della facolta' di denunzia di parte, della piena conoscenza degli  atti  istruttori,  del  contraddittorio, della verbalizzazione nonche'   della  distinzione  tra  funzioni  istruttorie  e  funzioni decisorie  rispetto  all'irrogazione  della sanzione. Le Autorita' di cui  al  presente  comma  disciplinano le modalita' organizzative per dare   attuazione   al   principio  della  distinzione  tra  funzioni istruttorie  e  funzioni  decisorie  rispetto  all'irrogazione  della sanzione.
 2.  Gli  atti  delle  Autorita'  di  cui  al  comma 1 devono essere motivati.  La  motivazione  deve  indicare  le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
 3.  Le  Autorita'  di  cui  al  comma  1  disciplinano  con  propri regolamenti  l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando  altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi.
 4.  Alle  sanzioni  amministrative  irrogate  dalla Banca d'Italia, dalla  CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  non  si  applicano  le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre  1981,  n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni  indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle  disposizioni  previste  dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.
 5. Avverso gli atti adottati dalle Autorita' di cui al comma 4 puo' essere   proposto   ricorso   giurisdizionale  dinanzi  al  tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio.  I  termini  processuali  sono ridotti  della  meta',  con  esclusione  di  quelli  previsti  per la presentazione  del  ricorso.  Non  possono essere nominati consulenti tecnici  d'ufficio  i dipendenti dell'Autorita' sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste    per   l'impugnazione   dei   provvedimenti   sanzionatori dall'articolo  145,  commi  4  e  seguenti, del testo unico di cui al decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n. 385, dall'articolo 195, commi  4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre  1984,  n.  792,  dall'articolo  11, comma 5, della legge 17 febbraio  1992,  n.  166,  e  dall'articolo  18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
 6.  L'appello  al  Consiglio  di  Stato  avverso  la  sentenza o le ordinanze  emesse  in  primo  grado  non  sospende l'esecuzione delle stesse ne' l'efficacia dei provvedimenti impugnati.
 
 
 
 Note all'art. 24:
 -   Per   il   riferimento   all'art.  16  della  legge
 24 novembre 1981, n. 689, vedasi nota all'art. 12.
 -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 193 del
 gia' citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
 "2.     L'omissione     delle    comunicazioni    delle
 partecipazioni  rilevanti  e dei patti parasociali previste
 rispettivamente  dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122,
 commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti
 dall'art.  120,  comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
 sono  punite  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da
 euro cinquemila ad euro cinquecentomila.".
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 120 del gia' citato
 decreto legislativo n. 58 del 1998:
 "Art.    120    (Obblighi    di   comunicazione   delle
 partecipazioni  rilevanti).  -  1.  Ai  fini della presente
 sezione,  per  capitale  di  societa' per azioni si intende
 quello rappresentato da azioni con diritto di voto.
 2.  Coloro  che  partecipano in una societa' con azioni
 quotate  in  misura superiore al due per cento del capitale
 ne  danno  comunicazione  alla  societa' partecipata e alla
 CONSOB.
 3.  Le  societa'  con azioni quotate che partecipano in
 misura  superiore  al  dieci  per cento del capitale in una
 societa'  per  azioni  non  quotate  o  in  una  societa' a
 responsabilita'    limitata,   anche   estere,   ne   danno
 comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.
 4.  La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
 degli investitori, stabilisce con regolamento:
 a) le  variazioni  delle  partecipazioni indicate nei
 commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;
 b) i  criteri  per  il  calcolo delle partecipazioni,
 avendo  riguardo  anche  alle partecipazioni indirettamente
 detenute  e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
 e' attribuito a soggetto diverso dal socio;
 c) il  contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
 dell'informazione   del   pubblico,  nonche'  le  eventuali
 deroghe per quest'ultima;
 d) i    termini    per   la   comunicazione   e   per
 l'informazione  del  pubblico,  che  nel  caso previsto dal
 comma 3 possono avere carattere periodico;
 d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
 possessori  di  strumenti  finanziari  dotati  dei  diritti
 previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile.
 5.  Il  diritto di voto inerente alle azioni quotate od
 agli  strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
 comunicazioni   previste   dal  comma  2  non  puo'  essere
 esercitato.  In caso di inosservanza, si applica l'art. 14,
 comma  5.  L'impugnazione  puo' essere proposta anche dalla
 CONSOB entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.
 6.  Il  comma  2  non  si  applica  alle partecipazioni
 detenute,  per  il  tramite  di  societa'  controllate, dal
 Ministero   dell'economia   e  delle  finanze.  I  relativi
 obblighi  di  comunicazione  sono  adempiuti dalle societa'
 controllate.".
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 145 del gia' citato
 decreto legislativo n. 385 del 1993:
 "Art.  145  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per  le
 violazioni  previste nel presente titolo cui e' applicabile
 una  sanzione  amministrativa,  la  Banca d'Italia o l'UIC,
 nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  contestati gli
 addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
 all'ente  interessati  e  valutate  le deduzioni presentate
 entro  trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso delle
 informazioni raccolte, propongono al Ministro dell'economia
 e delle finanze l'applicazione delle sanzioni.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sulla
 base  della  proposta  della  Banca  d'Italia  o  dell'UIC,
 provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.
 3.  Il  decreto di applicazione delle sanzioni previste
 dall'art.  144,  commi  3  e 4, e' pubblicato per estratto,
 entro   il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
 notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
 dell'ente   al  quale  appartengono  i  responsabili  delle
 violazioni,   su   almeno   due   quotidiani  a  diffusione
 nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione
 delle  altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato
 su  proposta  della  Banca  d'Italia,  e'  pubblicato,  per
 estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.
 4. Contro il decreto del Ministro dell'economia e delle
 finanze  e'  ammessa  opposizione  alla corte di appello di
 Roma.  L'opposizione  deve  essere notificata all'autorita'
 che  ha  proposto  il  provvedimento  nel termine di trenta
 giorni  dalla data di comunicazione del decreto impugnato e
 deve essere depositata presso la cancelleria della corte di
 appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorita' che
 ha  proposto  il  provvedimento  trasmette  alla  corte  di
 appello  gli  atti ai quali l'opposizione si riferisce, con
 le sue osservazioni.
 5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione  del
 provvedimento.  La  corte  di  appello,  se ricorrono gravi
 motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
 6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
 termini  per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti,
 nonche'  per  consentire  l'audizione anche personale delle
 parti.
 7.  La  corte  di  appello  decide  sull'opposizione in
 camera  di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con
 decreto motivato.
 8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa,  a  cura  della
 cancelleria  della  corte  di appello, all'autorita' che ha
 proposto    il   provvedimento,   anche   ai   fini   della
 pubblicazione,   per   estratto,  nel  bollettino  previsto
 dall'art. 8.
 9.   Alla   riscossione  delle  sanzioni  previste  dal
 presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
 termini  e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
 della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
 dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
 10.  Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
 appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
 solido  con  questi,  del  pagamento della sanzione e delle
 spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
 e   sono   tenuti   a   esercitare   il  regresso  verso  i
 responsabili.
 11.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste
 dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
 contenute  nell'art.  16  della  legge 24 novembre 1981, n.
 689.".
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 195 del gia' citato
 decreto legislativo n. 58 del 1998:
 "Art.  195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto
 previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
 nel  presente  titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o
 dalla   CONSOB,   secondo  le  rispettive  competenze,  con
 provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
 agli  interessati  e  valutate  le  deduzioni  dagli stessi
 presentate nei successivi trenta giorni.
 2.  Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
 del    contraddittorio,   della   conoscenza   degli   atti
 istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
 tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
 3.  Il  provvedimento di applicazione delle sanzioni e'
 pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
 o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto
 della  natura della violazione e degli interessi coinvolti,
 possono  stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita'
 al  provvedimento,  ponendo  le  relative  spese  a  carico
 dell'autore della violazione.
 4.  Avverso  il  provvedimento  di  applicazione  delle
 sanzioni   previste   dal   presente   titolo   e'  ammessa
 opposizione  alla  corte d'appello del luogo in cui ha sede
 la   societa'   o  l'ente  cui  appartiene  l'autore  della
 violazione  ovvero,  nei  casi in cui tale criterio non sia
 applicabile,  del  luogo  in  cui  la  violazione  e' stata
 commessa.     L'opposizione    deve    essere    notificata
 all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta
 giorni  dalla  sua  comunicazione  e deve essere depositata
 presso  la  cancelleria  della corte d'appello entro trenta
 giorni dalla notifica.
 5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione  del
 provvedimento.  La  corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
 motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
 6.  La  corte  d'appello,  su istanza delle parti, puo'
 fissare   termini   per   la  presentazione  di  memorie  e
 documenti,  nonche'  consentire l'audizione anche personale
 delle parti.
 7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
 di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con decreto
 motivato.
 8.   Copia  del  decreto  e'  trasmessa  a  cura  della
 cancelleria  della  corte  d'appello  all'Autorita'  che ha
 adottato  il provvedimento ai fini delle pubblicazione, per
 estratto, nel Bollettino di quest'ultima.
 9.  Le  societa'  e  gli enti ai quali appartengono gli
 autori  delle  violazioni rispondono, in solido con questi,
 del  pagamento  della sanzione e delle spese di pubblicita'
 previste  dal  secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
 esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.".
 -  Si  riporta il testo dell'art. 6 della legge 5 marzo
 2001,   n.  57  (Disposizioni  in  materia  di  apertura  e
 regolazione dei mercati):
 "Art.  6.  (Ricorsi). - 1. Avverso il provvedimento col
 quale  ai  sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n.
 576,  come  modificato  dall'art. 4 del decreto legislativo
 13 ottobre  1998,  n.  373, il Ministro dell'industria, del
 commercio  e  dell'artigianato  irroga  la  sanzione per le
 infrazioni di cui all'art. 5, e' ammesso ricorso al giudice
 amministrativo  che  provvede  a  norma  degli articoli 33,
 comma  1,  e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo
 1998, n. 80.
 2.  La  disposizione  del  comma  1 si applica anche ai
 provvedimenti  di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero
 disciplinari  previste  da  ogni altra norma che disciplina
 l'esercizio   delle  assicurazioni  private,  ivi  compreso
 quello   dell'attivita'   di   agente,   di   mediatore  di
 assicurazione    e   di   riassicurazione   e   di   perito
 assicurativo. E' abrogata ogni diversa disposizione.".
 (articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006 del
 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 12 e 19 della
 legge  7 febbraio  1979, n. 48 (Istituzione e funzionamento
 dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione):
 "Art.  12.  -  L'iscrizione  e'  disposta dal Ministero
 dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, previo
 accertamento  dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4
 e  5,  da  effettuarsi  dalla  commissione per l'albo degli
 agenti di assicurazione di cui al successivo art. 13.
 Con  la  stessa  procedura  saranno disposti il rigetto
 della  domanda  d'iscrizione  e  la  cancellazione ai sensi
 dell'art. 9. E' fatto salvo il procedimento disciplinare di
 cui al punto e) dello stesso art. 9 per il quale si applica
 la  procedura  prevista  al  successivo art. 19. Il rigetto
 della  domanda di iscrizione e la cancellazione non possono
 essere   pronunciati  senza  che  l'interessato  sia  stato
 invitato  ad esporre le proprie ragioni e, ove questi abbia
 un  incarico  in  atto  sia  stata  sentita anche l'impresa
 preponente.
 I  provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dal
 parere  espresso dalla commissione di cui al primo comma, e
 comunque   non   oltre  centottanta  giorni  dalla  domanda
 presentata  ai  sensi  del precedente art. 8, devono essere
 motivati  e  devono  essere  comunicati,  mediante  lettera
 raccomandata  con  avviso  di ricevimento, all'interessato,
 all'impresa   preponente   e   alla  camera  di  commercio,
 industria,  artigianato  e  agricoltura competente per zona
 nel  termine  di  dieci  giorni da quello in cui sono stati
 adottati.
 Qualora  dette  comunicazioni e ogni altra notifica che
 si  rendesse  necessaria non potessero essere effettuate al
 domicilio    dell'interessato,   saranno   fatte   mediante
 pubblicazione   nell'albo   della   camera   di  commercio,
 industria,  artigianato  e  agricoltura  del  capoluogo del
 territorio in cui ha sede l'agenzia.
 I   suddetti  provvedimenti  sono  impugnabili  davanti
 all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  entro novanta giorni
 dalla data della comunicazione, notifica o pubblicazione di
 cui  ai due commi precedenti. La competenza a provvedere e'
 regolata   dal  disposto  dell'art.  6  del  regio  decreto
 30 ottobre 1933, n. 1611".
 "Art.  19.  -  Il procedimento disciplinare e' promosso
 dalla  commissione  per l'albo degli agenti d'assicurazione
 di  cui  all'art.  13, anche su segnalazione motivata delle
 commissioni di cui all'art. 14.
 Il  presidente  della  commissione  dispone i necessari
 accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la
 comunicazione     all'interessato     dell'apertura     del
 procedimento  disciplinare,  nomina  il relatore e fissa la
 data della seduta per la trattazione orale.
 La  comunicazione  all'interessato  deve  essere  fatta
 mediante lettera raccomandata con avvidi ricevimento e deve
 contenere  l'avvertimento  che  gli  atti  del procedimento
 restano,  per  venti  giorni  dalla data della ricezione, a
 disposizione    presso    la   Direzione   generale   delle
 assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo,  con
 facolta'  per  l'interessato stesso di estrarne copia. Deve
 altresi'   contenere   l'invito   all'interessato   di  far
 pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della
 data  fissata  per  la  seduta, eventuali scritti o memorie
 difensive e documenti probatori.
 L'interessato  ha  facolta'  di intervenire alla seduta
 per svolgere oralmente la propria difesa.
 Nel   giorno   fissato  per  la  trattazione  orale  la
 commissione,  sentiti  il  relatore e l'agente sottoposto a
 procedimento   disciplinare,   sempreche'  ne  abbia  fatto
 richiesta,  prende le proprie deliberazioni, comunicando al
 Ministro le proprie decisioni.
 L'impresa    preponente   dell'agente   sottoposto   al
 procedimento  disciplinare ha diritto di chiedere di essere
 sentita  dalla commissione, prima che questa abbia preso le
 proprie  deliberazioni;  a tale effetto il presidente della
 commissione  deve  dare comunicazione all'impresa, mediante
 lettera    raccomandata    con   avviso   di   ricevimento,
 dell'apertura  del procedimento e della data fissata per la
 trattazione orale.
 Contro  il  provvedimento  di radiazione dall'albo puo'
 essere    proposta   impugnazione   davanti   all'autorita'
 giudiziaria  ordinaria,  ai  sensi  del  quinto  comma  del
 precedente art. 12.".
 (Articoli  abrogati,  a  decorrere dal 1° gennaio 2006,
 dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
 28 novembre  1984,  n.  792  (Istituzione  e  funzionamento
 dell'albo dei mediatori di assicurazione):
 "Art. 10 (Procedimento disciplinare). - Il procedimento
 disciplinare  e' promosso dalla commissione di cui all'art.
 12.
 Il  presidente  della  commissione  dispone i necessari
 accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la
 comunicazione     all'interessato     dell'apertura     del
 procedimento  disciplinare,  nomina  il relatore e fissa la
 data della seduta per la trattazione orale. Tra la data del
 decreto  di  fissazione  della  seduta  e  la  comparizione
 dell'interessato  deve  intercorrere  un termine libero non
 inferiore a sessanta giorni.
 La  comunicazione  all'interessato  deve  essere  fatta
 mediante  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento e
 deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento
 restano,  per  venti  giorni  dalla data della ricezione, a
 disposizione    presso    la   Direzione   generale   delle
 assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo,  con
 facolta'  per  l'interessato stesso di estrarne copia. Deve
 altresi'   contenere   l'invito   all'interessato   di  far
 pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della
 data  fissata  per  la  seduta, eventuali scritti o memorie
 difensive e documenti probatori.
 L'interessato  ha  facolta'  di intervenire alla seduta
 per svolgere oralmente la propria difesa.
 Nel   giorno   fissato  per  la  trattazione  orale  la
 commissione,  sentiti il relatore e il mediatore sottoposto
 a  procedimento  disciplinare,  sempreche'  ne  abbia fatto
 richiesta, prende le proprie deliberazioni, che comunica al
 Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 La  sanzione  disciplinare  e'  irrogata  con  decreto  del
 Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 Contro  il  provvedimento  di radiazione dall'albo puo'
 essere    proposta   impugnazione   davanti   all'autorita'
 giudiziaria ordinaria.".
 (Articolo  abrogato,  a  decorrere dal 1° gennaio 2006,
 dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
 -  Si  riporta  il testo del comma 5 dell'art. 11 della
 legge 17 febbraio 1992, n. 166 (Istituzione e funzionamento
 del   ruolo   nazionale   dei   periti   assicurativi   per
 l'accertamento  e la stima dei danni ai veicoli a motore ed
 ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre
 1969,  n.  990,  derivanti  dalla circolazione, dal furto e
 dall'incendio degli stessi):
 "Art.  5.  (Contro  il  provvedimento di radiazione dal
 ruolo  puo'  essere  proposta  impugnazione,  entro novanta
 giorni  dalla  data di comunicazione della deliberazione di
 cui  al  comma  4,  con  ricorso  al  tribunale  nella  cui
 circoscrizione  l'iscritto  aveva la sua sede operativa, il
 quale  decide  in  camera  di consiglio sentito il pubblico
 ministero).".
 - Si  riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 18-bis
 del  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina
 delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
 3,  comma  1,  lettera  v), della legge 23 ottobre 1992, n.
 421):
 "Art.  5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel
 presente articolo sono applicate con la procedura di cui al
 titolo  VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre
 1993,  n.  385,  fatta  salva l'attribuzione delle relative
 competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui
 fondi  pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza
 sociale.  Non  si applica l'art. 16 della legge 24 novembre
 1981, n. 689, e successive modificazioni.".
 
 
 
 
 |  | Art. 25. (Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali
 delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e
 dei fondi pensione)
 
 1.  Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  116,  comma  2,  alinea, le parole: "sentita la Banca  d'Italia" sono sostituite dalle seguenti: "sentite la CONSOB e la Banca d'Italia";
 b)  all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "La Banca  d'Italia"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  d'intesa  con la CONSOB,";  al  terzo  periodo, dopo le parole: "della Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: ", adottate d'intesa con la CONSOB";
 c)  all'articolo  127,  comma 3, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB".
 2.  Le  competenze  stabilite  dall'articolo  109,  comma  4, del decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi  di  cui  al punto III della lettera A) della tabella di cui  all'allegato  I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB.
 3.  Le  competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23  agosto  2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con  le  disposizioni  per  la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte  le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorita' garante  della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n.  287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese  di  assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982,  n.  576,  incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalita' previdenziali.
 4.  All'articolo  1,  comma  2, lettera h), della legge 23 agosto 2004,   n.   243,  all'alinea,  le  parole:  "l'unitarieta'  e"  sono soppresse.
 
 
 
 Note all'art. 25:
 -  Si  riportano  i testi degli articoli 116, 117 e 127
 del  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante
 "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia",
 cosi' come modificati dalla presente legge:
 "Art.  116  (Pubblicita). - 1. In ciascun locale aperto
 al  pubblico  sono  pubblicizzati  i  tassi di interesse, i
 prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni
 altra  condizione  economica  relativa alle operazioni e ai
 servizi  offerti,  ivi  compresi gli interessi di mora e le
 valute  applicate  per  l'imputazione  degli interessi. Non
 puo' essere fatto rinvio agli usi.
 2.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
 la  CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai
 titoli di Stato:
 a) criteri  e  parametri  per la determinazione delle
 eventuali  commissioni  massime addebitabili alla clientela
 in occasione del collocamento;
 b) criteri   e   parametri   volti   a  garantire  la
 trasparente determinazione dei rendimenti;
 c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza
 e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.
 3. Il CICR:
 a) individua  le operazioni e i servizi da sottoporre
 a pubblicita';
 b) detta   disposizioni   relative   alla  forma,  al
 contenuto,   alle   modalita'   della  pubblicita'  e  alla
 conservazione   agli  atti  dei  documenti  comprovanti  le
 informazioni pubblicizzate;
 c) stabilisce  criteri uniformi per l'indicazione dei
 tassi  d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli
 altri  elementi  che  incidono  sul contenuto economico dei
 rapporti;
 d) individua  gli  elementi  essenziali,  fra  quelli
 previsti  dal  comma  1,  che  devono essere indicati negli
 annunci  pubblicitari  e nelle offerte, con qualsiasi mezzo
 effettuati,  con  cui  i  soggetti  indicati  nell'art. 115
 rendono  nota  la  disponibilita'  delle  operazioni  e dei
 servizi.
 4.  Le  informazioni  pubblicizzate  non  costituiscono
 offerta  al  pubblico  a  norma  dell'art.  1336 del codice
 civile.".
 "Art.  117.  (Contratti). - 1. I contratti sono redatti
 per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti.
 2.  Il  CICR  puo'  prevedere che, per motivate ragioni
 tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in
 altra forma.
 3.  Nel  caso di inosservanza della forma prescritta il
 contratto e' nullo.
 4.  I  contratti  indicano  il tasso d'interesse e ogni
 altro   prezzo  e  condizione  praticati,  inclusi,  per  i
 contratti  di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso
 di mora.
 5.  La  possibilita' di variare in senso sfavorevole al
 cliente   il  tasso  d'interesse  e  ogni  altro  prezzo  e
 condizione deve essere espressamente indicata nel contratto
 con clausola approvata specificamente dal cliente.
 6.  Sono nulle e si considerano non apposte le clausole
 contrattuali  di  rinvio agli usi per la determinazione dei
 tassi  di  interesse  e  di  ogni altro prezzo e condizione
 praticati  nonche'  quelle  che  prevedono  tassi, prezzi e
 condizioni   piu'  sfavorevoli  per  i  clienti  di  quelli
 pubblicizzati.
 7.  In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi
 di nullita' indicate nel comma 6, si applicano:
 a) il  tasso  nominale  minimo  e  quello massimo dei
 buoni  ordinari  del  tesoro  annuali  o  di  altri  titoli
 similari  eventualmente indicati dal Ministro dell'economia
 e  delle  finanze,  emessi  nei  dodici  mesi precedenti la
 conclusione   del   contratto,   rispettivamente   per   le
 operazioni attive e per quelle passive;
 b) gli  altri  prezzi  e condizioni pubblicizzati nel
 corso  della  durata  del  rapporto  per  le corrispondenti
 categorie   di   operazioni   e  servizi;  in  mancanza  di
 pubblicita' nulla e' dovuto.
 8.  La  Banca  d'Italia,  d'intesa  con la CONSOB, puo'
 prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati
 attraverso  una  particolare  denominazione o sulla base di
 specifici   criteri  qualificativi,  abbiano  un  contenuto
 tipico  determinato.  I  contratti e i titoli difformi sono
 nulli.   Resta  ferma  la  responsabilita'  della  banca  o
 dell'intermediario  finanziario  per  la  violazione  delle
 prescrizioni della Banca d'Italia, adottate d'intesa con la
 CONSOB".
 "Art.  127. (Regole generali). - 1. Le disposizioni del
 presente   titolo   sono  derogabili  solo  in  senso  piu'
 favorevole al cliente.
 2.  Le  nullita'  previste  dal presente titolo possono
 essere fatte valere solo dal cliente.
 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel
 presente  titolo  sono  assunte  su  proposta  della  Banca
 d'Italia,  d'intesa con la CONSOB; la proposta e' formulata
 sentito   l'UIC   per   i  soggetti  operanti  nel  settore
 finanziario  iscritti  solo  nell'elenco  generale previsto
 dall'art. 106.".
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  109  del  decreto
 legislativo 17 marzo 1995, n. 174 recante "Attuazione della
 direttiva  92/96/CEE  in  materia  di assicurazione diretta
 sulla vita":
 "Art.  109.  (Informativa  del  contraente).  -  1.  Le
 imprese  operanti  nel  territorio della Repubblica, sia in
 regime  di  stabilimento  che  in  regime  di  liberta'  di
 prestazione  di  servizi, debbono comunicare al contraente,
 prima  della  conclusione  del  contratto,  le informazioni
 figuranti nell'allegato II, punto A.
 2.  Al  contraente  debbono essere fornite per tutto il
 periodo  di  vigenza del contratto le informazioni elencate
 nell'allegato II, punto B.
 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere
 formulate  per  iscritto  con  chiarezza e precisione; esse
 debbono  essere  redatte  in  lingua italiana, salvo che il
 contraente non ne richieda la redazione in un'altra lingua.
 4.  L'ISVAP  puo'  prescrivere  alle imprese di fornire
 informazioni   supplementari  rispetto  a  quelle  elencate
 nell'allegato  II,  qualora  cio'  risulti  necessario alla
 piena  comprensione degli elementi essenziali del contratto
 da parte del contraente.
 5. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresi'
 inserire  nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed
 in  ogni  altro  documento  destinato  ad  essere portato a
 conoscenza  del  pubblico la seguente indicazione: "impresa
 autorizzata    all'esercizio    delle   assicurazioni   con
 provvedimento   dell'ISVAP"  seguita  dalla  specificazione
 della  data  del  provvedimento,  nonche'  della data e del
 numero  della  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
 recante  la  pubblicazione  dell'atto.  Nel  caso  di  piu'
 provvedimenti di autorizzazione e' sufficiente indicare gli
 estremi del primo provvedimento".
 (Articolo  abrogato,  a  decorrere dal 1° gennaio 2006,
 dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
 - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 agosto
 2004,  n.  243  recante  "Norme  in materia pensionistica e
 deleghe  al  Governo nel settore della previdenza pubblica,
 per   il   sostegno   alla   previdenza   complementare   e
 all'occupazione  stabile  e  per  il riordino degli enti di
 previdenza ed assistenza obbligatoria":
 1.1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a:
 a) liberalizzare l'eta' pensionabile;
 b) eliminare  progressivamente il divieto di cumulo
 tra pensioni e redditi da lavoro;
 c) sostenere   e  favorire  lo  sviluppo  di  forme
 pensionistiche complementari;
 d) rivedere  il  principio della totalizzazione dei
 periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche alle
 ipotesi  in  cui  si  raggiungano i requisiti minimi per il
 diritto  alla  pensione  in  uno  dei fondi presso cui sono
 accreditati i contributi.
 2.  Il  Governo,  nell'esercizio della delega di cui al
 comma  1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
 speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
 previste  dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e
 dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
 ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) individuare le forme di tutela atte a garantire la
 correttezza   dei   dati   contributivi   e   previdenziali
 concernenti   il   personale   dipendente  dalle  pubbliche
 amministrazioni;
 b) liberalizzare  l'eta'  pensionabile, prevedendo il
 preventivo   accordo   del   datore   di   lavoro   per  il
 proseguimento    dell'attivita'   lavorativa   qualora   il
 lavoratore  abbia conseguito i requisiti per la pensione di
 vecchiaia,  con  l'applicazione  degli  incentivi di cui ai
 commi  da  12  a  17 e fatte salve le disposizioni di legge
 vigenti  in  materia  di  pensionamento di vecchiaia per le
 lavoratrici,  e  facendo  comunque salva la facolta' per il
 lavoratore,  il cui trattamento pensionistico sia liquidato
 esclusivamente   secondo   il   sistema   contributivo,  di
 proseguire   in   modo   automatico  la  propria  attivita'
 lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni;
 c) ampliare   progressivamente   la  possibilita'  di
 totale  cumulabilita'  tra pensione di anzianita' e redditi
 da    lavoro    dipendente    e   autonomo,   in   funzione
 dell'anzianita' contributiva e dell'eta';
 d) adottare  misure volte a consentire la progressiva
 anticipazione  della facolta' di richiedere la liquidazione
 del  supplemento  di pensione fino a due anni dalla data di
 decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
 e) adottare   misure   finalizzate   ad  incrementare
 l'entita'   dei   flussi   di   finanziamento   alle  forme
 pensionistiche complementari, collettive e individuali, con
 contestuale   incentivazione   di   nuova  occupazione  con
 carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
 1)   il   conferimento,   salva  diversa  esplicita
 volonta'  espressa  dal lavoratore, del trattamento di fine
 rapporto  maturando alle forme pensionistiche complementari
 di  cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124,
 garantendo  che  il  lavoratore  stesso  abbia una adeguata
 informazione  sulla tipologia, le condizioni per il recesso
 anticipato,  i  rendimenti  stimati dei fondi di previdenza
 complementare  per  i  quali e' ammessa l'adesione, nonche'
 sulla  facolta'  di scegliere le forme pensionistiche a cui
 conferire   il   trattamento   di   fine  rapporto,  previa
 omogeneizzazione  delle  stesse in materia di trasparenza e
 tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che
 gia'  prevedono  l'accantonamento  del  trattamento di fine
 rapporto  e  altri  accantonamenti previdenziali presso gli
 enti  di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
 per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al
 citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
 2)   l'individuazione   di   modalita'   tacite  di
 conferimento  del  trattamento  di  fine  rapporto ai fondi
 istituiti  o promossi dalle regioni, tramite loro strutture
 pubbliche  o  a partecipazione pubblica all'uopo istituite,
 oppure  in  base  ai  contratti e accordi collettivi di cui
 alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  3 e al comma 2
 dell'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
 e  successive  modificazioni, nonche' ai fondi istituiti in
 base  alle  lettere  c)  e c-bis) dell'art. 3, comma 1, del
 medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore
 non  esprima  la  volonta'  di  non aderire ad alcuna forma
 pensionistica  complementare  e  non  abbia  esercitato  la
 facolta'  di  scelta  in favore di una delle forme medesime
 entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla data di entrata in
 vigore  del  relativo decreto legislativo, emanato ai sensi
 del  comma 1  e  del  presente comma, ovvero entro sei mesi
 dall'assunzione;
 3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia
 diritto  ad un contributo del datore di lavoro da destinare
 alla  previdenza  complementare, detto contributo affluisca
 alla  forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o
 alla  quale  egli  intenda trasferirsi ovvero alla quale il
 contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
 4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono
 alla   libera   adesione   e  circolazione  dei  lavoratori
 all'interno  del  sistema  della  previdenza complementare,
 definendo  regole  comuni,  in  ordine  in particolare alla
 comparabilita'  dei costi, alla trasparenza e portabilita',
 al  fine  di  tutelare  l'adesione consapevole dei soggetti
 destinatari;  la  rimozione  dei vincoli posti dall'art. 9,
 comma  2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
 successive  modificazioni,  al fine della equiparazione tra
 forme  pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al
 fine  di  favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi
 pensione  aperti,  nonche'  il riconoscimento al lavoratore
 dipendente  che si trasferisca volontariamente da una forma
 pensionistica  all'altra  del  diritto al trasferimento del
 contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre
 alle quote del trattamento di fine rapporto;
 5)  che  la  contribuzione  volontaria  alle  forme
 pensionistiche  possa  proseguire anche oltre i cinque anni
 dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile;
 6) il ricorso a persone particolarmente qualificate
 e   indipendenti   per  il  conferimento  dell'incarico  di
 responsabile  dei  fondi  pensione nonche' l'incentivazione
 dell'attivita'   di  eventuali  organismi  di  sorveglianza
 previsti  nell'ambito  delle  adesioni  collettive ai fondi
 pensione  aperti,  anche ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
 decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
 7)  la  costituzione,  presso  enti  di  previdenza
 obbligatoria,  di forme pensionistiche alle quali destinare
 in  via residuale le quote del trattamento di fine rapporto
 non altrimenti devolute (1/b);
 8)   l'attribuzione   ai   fondi   pensione   della
 contitolarita'  con  i  propri  iscritti  del  diritto alla
 contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
 e'  tenuto  il  datore  di  lavoro, e la legittimazione dei
 fondi stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche
 coattiva,   a   rappresentare   i   propri  iscritti  nelle
 controversie  aventi ad oggetto i contributi omessi nonche'
 l'eventuale  danno  derivante dal mancato conseguimento dei
 relativi rendimenti;
 9)   la   subordinazione   del   conferimento   del
 trattamento  di  fine  rapporto,  di cui ai numeri 1) e 2),
 all'assenza   di   oneri   per   le   imprese,   attraverso
 l'individuazione  delle necessarie compensazioni in termini
 di  facilita'  di accesso al credito, in particolare per le
 piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo
 del  lavoro  e  di  eliminazione del contributo relativo al
 finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
 rapporto;
 10)  che  i fondi pensione possano dotarsi di linee
 d'investimento  tali da garantire rendimenti comparabili al
 tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
 11)    l'assoggettamento   delle   prestazioni   di
 previdenza  complementare a vincoli in tema di cedibilita',
 sequestrabilita'   e   pignorabilita'   analoghi  a  quelli
 previsti per la previdenza di base (1/c);
 f) prevedere    che   i   trattamenti   pensionistici
 corrisposti   da   enti  gestori  di  forme  di  previdenza
 obbligatoria  debbano essere erogati con calcolo definitivo
 dell'importo   al   massimo   entro   un  anno  dall'inizio
 dell'erogazione;
 g) prevedere    l'elevazione   fino   ad   un   punto
 percentuale    del    limite    massimo    di    esclusione
 dall'imponibile  contributivo delle erogazioni previste dai
 contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
 h) perfezionare    l'omogeneita'   del   sistema   di
 vigilanza     sull'intero    settore    della    previdenza
 complementare,   con   riferimento   a   tutte   le   forme
 pensionistiche    collettive    e    individuali   previste
 dall'ordinamento,     e     semplificare    le    procedure
 amministrative tramite:
 1)  l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e
 delle  politiche  sociali  dell'attivita' di alta vigilanza
 mediante   l'adozione,   di   concerto   con  il  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze,  di direttive generali in
 materia;
 2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui
 fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad
 essa  attribuite,  del  compito  di  impartire disposizioni
 volte   a   garantire   la   trasparenza  delle  condizioni
 contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
 individuali,  ivi comprese quelle di cui all'art. 9-ter del
 decreto   legislativo   21 aprile   1993,   n.  124,  e  di
 disciplinare  e  di  vigilare sulle modalita' di offerta al
 pubblico  di  tutti  i  predetti  strumenti  previdenziali,
 compatibilmente  con  le disposizioni per la sollecitazione
 del  pubblico  risparmio,  al  fine  di tutelare l'adesione
 consapevole dei soggetti destinatari;
 3)    la   semplificazione   delle   procedure   di
 autorizzazione   all'esercizio,   di  riconoscimento  della
 personalita' giuridica dei fondi pensione e di approvazione
 degli   statuti   e  dei  regolamenti  dei  fondi  e  delle
 convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche
 la  possibilita'  di utilizzare strumenti quale il silenzio
 assenso  e  di  escludere  l'applicazione  di  procedure di
 approvazione   preventiva   per   modifiche  conseguenti  a
 sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
 i) ridefinire  la disciplina fiscale della previdenza
 complementare    introdotta    dal    decreto   legislativo
 18 febbraio  2000,  n.  47,  in modo da ampliare, anche con
 riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari
 delle  piccole  e  medie  imprese, la deducibilita' fiscale
 della     contribuzione     alle    forme    pensionistiche
 complementari,   collettive   e   individuali,  tramite  la
 fissazione  di  limiti  in  valore  assoluto  ed  in valore
 percentuale  del  reddito  imponibile  e  l'applicazione di
 quello   piu'  favorevole  all'interessato,  anche  con  la
 previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
 dei  livelli  contributivi dei fondi preesistenti; superare
 il condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta' di
 cui   all'art.   7,   comma  6,  lettera  a),  del  decreto
 legislativo   21 aprile   1993,   n.   124,   e  successive
 modificazioni;  rivedere la tassazione dei rendimenti delle
 attivita'   delle   forme  pensionistiche  rendendone  piu'
 favorevole   il  trattamento  in  ragione  della  finalita'
 pensionistica;  individuare il soggetto tenuto ad applicare
 la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
 forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
 l) prevedere   che   tutte  le  forme  pensionistiche
 complementari   siano  tenute  ad  esporre  nel  rendiconto
 annuale  e,  in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate
 all'iscritto,   se  ed  in  quale  misura  siano  presi  in
 considerazione  aspetti  sociali, etici ed ambientali nella
 gestione   delle   risorse   finanziarie   derivanti  dalle
 contribuzioni  degli iscritti cosi' come nell'esercizio dei
 diritti legati alla proprieta' dei titoli in portafoglio;
 m) realizzare  misure  specifiche volte all'emersione
 del  lavoro  sommerso  di  pensionati  in  linea con quelle
 previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di
 emersione  dall'economia  sommersa,  relative ai redditi da
 lavoro  dipendente  e  ai  redditi  di  impresa e di lavoro
 autonomo ad essi connessi;
 n) completare   il   processo   di   separazione  tra
 assistenza   e   previdenza,   prevedendo   che   gli  enti
 previdenziali   predispongano,  all'interno  del  bilancio,
 poste  contabili  riferite  alle  attivita' rispettivamente
 assistenziali  e previdenziali svolte dagli stessi enti, al
 fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di
 consentire  la  quantificazione  e  la corretta imputazione
 degli  interventi  di  riequilibrio  a carico della finanza
 pubblica;
 o) ridefinire    la    disciplina   in   materia   di
 totalizzazione   dei   periodi  assicurativi,  al  fine  di
 ampliare  progressivamente  le  possibilita'  di  sommare i
 periodi  assicurativi  previste dalla legislazione vigente,
 con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione
 sia  al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo
 anno  di  eta' sia al lavoratore che abbia complessivamente
 maturato  almeno  quaranta anni di anzianita' contributiva,
 indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato
 presso   ogni   cassa,   gestione  o  fondo  previdenziale,
 interessati  dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque
 anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati
 i  contributi  sara'  tenuto  pro  quota  al  pagamento del
 trattamento  pensionistico,  secondo  le  proprie regole di
 calcolo.  Tale  facolta'  e'  estesa anche ai superstiti di
 assicurato,   ancorche'   deceduto   prima  del  compimento
 dell'eta' pensionabile;
 p) applicare  i principi e i criteri direttivi di cui
 al  comma  1 e al presente comma e le disposizioni relative
 agli  incentivi  al  posticipo  del pensionamento di cui ai
 commi  da  12  a  17,  con le necessarie armonizzazioni, al
 rapporto  di  lavoro con le amministrazioni di cui all'art.
 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
 e   successive   modificazioni,  previo  confronto  con  le
 organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
 rappresentative  dei  datori e dei prestatori di lavoro, le
 regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo
 conto    delle   specificita'   dei   singoli   settori   e
 dell'interesse  pubblico  connesso  all'organizzazione  del
 lavoro   e   all'esigenza   di   efficienza   dell'apparato
 amministrativo pubblico;
 q) eliminare  sperequazioni  tra  le  varie  gestioni
 pensionistiche,  ad  esclusione  di  quelle  degli  enti di
 diritto  privato  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno
 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
 103,  nel  calcolo  della  pensione, al fine di ottenere, a
 parita'   di  anzianita'  contributiva  e  di  retribuzione
 pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
 r) prevedere,  in caso di trasformazione del rapporto
 di  lavoro  a  tempo  pieno  in  rapporto di lavoro a tempo
 parziale,  forme di contribuzione figurativa per i soggetti
 che  presentano  situazioni  di disabilita' riconosciuta ai
 sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
 104,   nonche'  per  i  soggetti  che  assistono  familiari
 conviventi   che   versano  nella  predetta  situazione  di
 disabilita';
 s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale
 da  parte  dei  lavoratori che abbiano maturato i requisiti
 per l'accesso al pensionamento di anzianita';
 t) prevedere  la  possibilita', per gli iscritti alla
 gestione  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
 1995,   n.  335,  di  ottenere,  fermo  restando  l'obbligo
 contributivo    nei    confronti    di    tale    gestione,
 l'autorizzazione   alla   prosecuzione   volontaria   della
 contribuzione    presso    altre    forme   di   previdenza
 obbligatoria,   al   fine   di   conseguire   il  requisito
 contributivo  per  il  diritto  a  pensione  a carico delle
 predette forme;
 u) stabilire,  in  via  sperimentale  per  il periodo
 1° gennaio    2007-31 dicembre    2015,   sui   trattamenti
 pensionistici  corrisposti  da  enti  gestori  di  forme di
 previdenza    obbligatorie,   i   cui   importi   risultino
 complessivamente superiori a venticinque volte il valore di
 cui al secondo periodo, un contributo di solidarieta' nella
 misura  del  4  per  cento, non deducibile dall'imposta sul
 reddito  delle persone fisiche. Il valore di riferimento e'
 quello   stabilito  dall'art.  38,  comma  1,  della  legge
 28 dicembre  2001,  n.  448,  rivalutato, ai fini in esame,
 fino  all'anno  2007,  nella misura stabilita dall'art. 38,
 comma  5,  lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001
 e,  per  gli  anni  successivi,  in  base  alle  variazioni
 integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo
 periodo   concorrono   anche   i   trattamenti  integrativi
 percepiti   dai   soggetti   nei   cui   confronti  trovano
 applicazione   le  forme  pensionistiche  che  garantiscono
 prestazioni  definite  in  aggiunta  o  ad integrazione del
 trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
 di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
 decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124, e al decreto
 legislativo  20 novembre  1990,  n.  357,  nonche' le forme
 pensionistiche   che   assicurano  comunque  ai  dipendenti
 pubblici,  inclusi  quelli  alle dipendenze delle regioni a
 statuto  speciale,  delle province autonome e degli enti di
 cui  alla  legge  20 marzo  1975,  n.  70,  ivi comprese la
 gestione  speciale  ad  esaurimento  di cui all'art. 75 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
 n.  761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
 addetto   alle   imposte   di  consumo,  per  il  personale
 dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
 addetto  alle  esattorie  e  alle ricevitorie delle imposte
 dirette,  prestazioni complementari al trattamento di base.
 L'importo  complessivo  assoggettato al contributo non puo'
 comunque   risultare   inferiore,  al  netto  dello  stesso
 contributo,  all'importo  di  cui  al  primo  periodo della
 presente lettera;
 v) abrogare     espressamente    le    disposizioni
 incompatibili   con  la  disciplina  prevista  nei  decreti
 legislativi.
 3.   Il   lavoratore   che   abbia  maturato  entro  il
 31 dicembre  2007  i  requisiti  di  eta'  e  di anzianita'
 contributiva  previsti  dalla normativa vigente prima della
 data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del
 diritto   all'accesso   al   trattamento  pensionistico  di
 vecchiaia  o  di  anzianita',  nonche'  alla  pensione  nel
 sistema  contributivo, consegue il diritto alla prestazione
 pensionistica secondo la predetta normativa e puo' chiedere
 all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
 4.  Per  il  lavoratore di cui al comma 3, i periodi di
 anzianita'   contributiva   maturati   fino  alla  data  di
 conseguimento  del diritto alla pensione sono computati, ai
 fini  del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo
 i  criteri  vigenti  prima  della data di entrata in vigore
 della presente legge.
 5.  Il  lavoratore  di  cui al comma 3 puo' liberamente
 esercitare  il  diritto  alla  prestazione pensionistica in
 qualsiasi  momento  successivo alla data di maturazione dei
 requisiti  di cui al predetto comma 3, indipendentemente da
 ogni modifica della normativa.
 6.  Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
 del  sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
 relativa   spesa   sul  prodotto  interno  lordo,  mediante
 l'elevazione  dell'eta'  media di accesso al pensionamento,
 con  effetto  dal  1° gennaio  2008  e con esclusione delle
 forme  pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
 di  cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
 decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
 a) il    diritto   per   l'accesso   al   trattamento
 pensionistico  di anzianita' per i lavoratori dipendenti ed
 autonomi  iscritti  all'assicurazione generale obbligatoria
 ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
 fermo  restando il requisito di anzianita' contributiva non
 inferiore   a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento  dei
 requisiti  di  eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
 1° gennaio  2008  al  31 dicembre  2013,  nella  Tabella  A
 allegata  alla presente legge e, per il periodo successivo,
 nel  comma  7.  Il  diritto  al  pensionamento si consegue,
 indipendentemente dall'eta', in presenza di un requisito di
 anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni;
 b) per  i  lavoratori  la  cui  pensione e' liquidata
 esclusivamente  con  il  sistema contributivo, il requisito
 anagrafico  di  cui  all'art.  1,  comma 20, primo periodo,
 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
 le  donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
 accedere al pensionamento:
 1)  a  prescindere  dal  requisito  anagrafico,  in
 presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
 almeno quaranta anni;
 2)  con  una anzianita' contributiva pari ad almeno
 trentacinque  anni,  in  presenza  dei  requisiti  di  eta'
 anagrafica  indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
 31 dicembre  2013,  nella  Tabella A allegata alla presente
 legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
 c) i  lavoratori  di  cui  alle  lettere a) e b), che
 accedono  al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
 gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
 pensioni  a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
 dipendenti,  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
 requisiti  entro  il  secondo  trimestre dell'anno, possono
 accedere   al   pensionamento   dal   1° gennaio  dell'anno
 successivo,  se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
 risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro il
 quarto  trimestre,  possono  accedere  al pensionamento dal
 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono
 il  trattamento  di  pensione, con eta' inferiore a 65 anni
 per  gli  uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni
 per  gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
 qualora  risultino  in  possesso  dei requisiti di cui alle
 lettere  a)  e  b)  entro  il  secondo trimestre dell'anno,
 possono  accedere  al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
 successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
 requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
 pensionamento  dal  1° gennaio  del secondo anno successivo
 alla  data  di  conseguimento  dei  requisiti  medesimi. Le
 disposizioni  di cui alla presente lettera non si applicano
 ai  lavoratori  di  cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
 del  comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al
 comma 9 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 d) per  i  lavoratori  assicurati  presso la gestione
 speciale  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
 1995,  n.  335,  non  iscritti ad altre forme di previdenza
 obbligatoria,  si  applicano  le  disposizioni  riferite ai
 lavoratori  dipendenti  di cui al presente comma e al comma
 7.
 7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di eta'
 anagrafica  di  cui  alla  Tabella A allegata alla presente
 legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i
 lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
 con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere
 stabilito  il differimento della decorrenza dell'incremento
 dei  requisiti  anagrafici  di  cui  al  primo  periodo del
 presente  comma,  qualora sulla base di specifica verifica,
 da  effettuarsi  nel  corso  dell'anno  2013, sugli effetti
 finanziari  derivanti  dalle  modifiche  dei  requisiti  di
 accesso  al  pensionamento,  risultassero risparmi di spesa
 effettivi  superiori  alle  previsioni e di entita' tale da
 garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a
 quelli  previsti  dall'applicazione congiunta del comma 6 e
 del primo periodo del presente comma.
 8.  Le  disposizioni  in  materia  di  pensionamenti di
 anzianita'  vigenti  prima  della data di entrata in vigore
 della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori
 che,  antecedentemente  alla  data del 1° marzo 2004, siano
 stati   autorizzati   alla  prosecuzione  volontaria  della
 contribuzione.  Il  trattamento previdenziale del personale
 di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
 personale  di  cui  alla  legge  27 dicembre 1941, n. 1570,
 nonche'   dei   rispettivi  dirigenti  continua  ad  essere
 disciplinato dalla normativa speciale vigente.
 9.  In  via  sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e'
 confermata   la   possibilita'  di  conseguire  il  diritto
 all'accesso  al trattamento pensionistico di anzianita', in
 presenza  di  un'anzianita' contributiva pari o superiore a
 trentacinque  anni  e di un'eta' pari o superiore a 57 anni
 per   le   lavoratrici  dipendenti  e  a  58  anni  per  le
 lavoratrici  autonome,  nei confronti delle lavoratrici che
 optano   per  una  liquidazione  del  trattamento  medesimo
 secondo  le  regole  di  calcolo  del  sistema contributivo
 previste  dal  decreto  legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
 Entro  il  31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati
 della   predetta   sperimentazione,  al  fine  di  una  sua
 eventuale prosecuzione.
 10.   Il   Governo,   nel   rispetto   delle  finalita'
 finanziarie  di  cui  ai  commi  6  e  7  e  allo  scopo di
 assicurare   l'estensione   dell'obiettivo  dell'elevazione
 dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai regimi
 pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art.
 2,  commi  22  e  23,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335,
 nonche'  agli  altri  regimi e alle gestioni pensionistiche
 per  cui  siano  previsti,  alla  data di entrata in vigore
 della  presente  legge, requisiti diversi da quelli vigenti
 nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi compresi i
 lavoratori  di  cui  all'art.  78,  comma  23,  della legge
 23 dicembre  2000,  n.  388, e' delegato ad adottare, entro
 diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
 presente  legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le
 modalita'  di  cui  ai  commi  da  41 a 49 e sulla base dei
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) tenere  conto, con riferimento alle fattispecie di
 cui  all'alinea,  delle  obiettive peculiarita' ed esigenze
 dei settori di attivita';
 b) prevedere  l'introduzione  di  regimi  speciali  a
 favore delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
 c) prevedere    il    potenziamento    dei   benefici
 agevolativi per le lavoratrici madri;
 d) definire  i  termini  di  decorrenza  di  cui alla
 lettera  c)  del  comma  6, per i trattamenti pensionistici
 liquidati  con  anzianita' contributiva pari o superiore ai
 quaranta anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie
 di cui all'alinea del presente comma.
 11.  Il  Governo,  allo scopo di definire, nel rispetto
 delle  finalita'  finanziarie  di  cui  ai  commi  6  e  7,
 soluzioni    alternative,    a    decorrere    dal    2008,
 sull'elevazione    dell'eta'    media    di    accesso   al
 pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi
 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di
 eta'  anagrafica  e  anzianita'  contributiva,  nonche' sul
 processo  di  armonizzazione del sistema previdenziale, sia
 sul versante delle modalita' di finanziamento che su quello
 del computo dei trattamenti, e' delegato ad adottare, entro
 diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
 presente  legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le
 modalita'  di  cui  ai  commi  da  41 a 49 e sulla base dei
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) assicurare   effetti  finanziari  complessivamente
 equivalenti  a quelli determinati dalle disposizioni di cui
 ai commi 6 e 7;
 b) armonizzare  ai  principi  ispiratori del presente
 comma  i regimi pensionistici di cui all'art. 2, commi 22 e
 23,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, nonche' gli altri
 regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
 alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
 requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione
 generale  obbligatoria,  ivi  compresi  i lavoratori di cui
 all'art.  78,  comma  23,  della legge 23 dicembre 2000, n.
 388, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze
 dei rispettivi settori di attivita';
 c) prevedere     l'introduzione    di    disposizioni
 agevolative a favore delle categorie che svolgono attivita'
 usuranti;
 d) confermare    in    ogni    caso    l'accesso   al
 pensionamento,  per  i lavoratori dipendenti e autonomi che
 risultino  essere  stati  iscritti  a  forme pensionistiche
 obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa tra i
 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianita' contributiva;
 e) prevedere    il    potenziamento    dei   benefici
 agevolativi per le lavoratrici madri;
 f) definire  i  termini  di  decorrenza  di  cui alla
 lettera  c)  del  comma  6, per i trattamenti pensionistici
 liquidati  con  anzianita' contributiva pari o superiore ai
 quaranta anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie
 di cui all'alinea del presente comma.
 12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il
 posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli
 oneri  nel  settore  pensionistico, i lavoratori dipendenti
 del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi
 indicati  alle  tabelle  di  cui  all'art. 59, commi 6 e 7,
 della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449, per l'accesso al
 pensionamento    di    anzianita',    possono    rinunciare
 all'accredito   contributivo   relativo   all'assicurazione
 generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti   dei   lavoratori   dipendenti   e  alle  forme
 sostitutive  della  medesima. In conseguenza dell'esercizio
 della   predetta   facolta'  viene  meno  ogni  obbligo  di
 versamento  contributivo  da  parte  del datore di lavoro a
 tali  forme  assicurative, a decorrere dalla prima scadenza
 utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente
 e   successiva  alla  data  dell'esercizio  della  predetta
 facolta'.    Con   la   medesima   decorrenza,   la   somma
 corrispondente  alla  contribuzione che il datore di lavoro
 avrebbe  dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non
 fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta
 interamente al lavoratore.
 13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato
 a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di
 cui  al comma 12 e' pari a quello che sarebbe spettato alla
 data  della  prima  scadenza  utile  per  il  pensionamento
 prevista  dalla  normativa  vigente  e successiva alla data
 dell'esercizio   della   predetta   facolta',   sulla  base
 dell'anzianita'   contributiva  maturata  alla  data  della
 medesima  scadenza.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi gli
 adeguamenti  del  trattamento  pensionistico  spettanti per
 effetto  della rivalutazione automatica al costo della vita
 durante il periodo di posticipo del pensionamento.
 14. All'art. 51, comma 2, del testo unico delle imposte
 sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
 modificazioni,  in materia di determinazione dei redditi da
 lavoro  dipendente,  e'  aggiunta,  dopo  la lettera i), la
 seguente:
 "i-bis)    le   quote   di   retribuzione   derivanti
 dall'esercizio,  da parte del lavoratore, della facolta' di
 rinuncia  all'accredito contributivo presso l'assicurazione
 generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
 della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
 scadenza  utile  per  il  pensionamento di anzianita', dopo
 aver   maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la  vigente
 normativa".
 15.  Le  modalita'  di  attuazione dei commi da 12 a 16
 sono  stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
 politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
 dell'economia e delle finanze.
 16.  Entro  il  30 giugno  2007 il Governo procede alla
 verifica   dei  risultati  del  sistema  di  incentivazione
 previsto  dai  commi  da  12  a  15,  al  fine di valutarne
 l'impatto  sulla  sostenibilita'  finanziaria  del  sistema
 pensionistico.  A  tal  fine  il Governo si avvale dei dati
 forniti    dal    Nucleo   di   valutazione   della   spesa
 previdenziale,  di  cui  all'art.  1, comma 44, della legge
 8 agosto  1995,  n. 335, ed effettua una consultazione, nel
 primo  semestre  del  2007, con le organizzazioni sindacali
 dei   datori   di   lavoro   e  dei  prestatori  di  lavoro
 comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
 17.  L'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
 abrogato.
 18.  Le  disposizioni  in  materia  di pensionamenti di
 anzianita'  vigenti  prima  della data di entrata in vigore
 della  presente  legge continuano ad applicarsi, nei limiti
 del  numero  di  10.000  lavoratori  beneficiari, di cui al
 comma 19:
 a) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai sensi
 degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
 successive  modificazioni,  sulla base di accordi sindacali
 stipulati  anteriormente  al 1° marzo 2004 e che maturano i
 requisiti  per  il  pensionamento  di  anzianita'  entro il
 periodo  di  fruizione  dell'indennita' di mobilita' di cui
 all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
 b) ai    lavoratori    destinatari   dei   fondi   di
 solidarieta'  di settore di cui all'art. 2, comma 28, della
 legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  per i quali siano gia'
 intervenuti,  alla  data  del  1° marzo  2004,  gli accordi
 sindacali  previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma
 28.
 19.   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
 (INPS)   provvede   al   monitoraggio   delle   domande  di
 pensionamento  presentate dai lavoratori di cui al comma 18
 che  intendono  avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
 dei  requisiti previsti dalla normativa vigente prima della
 data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal
 predetto  monitoraggio risulti il raggiungimento del numero
 di  10.000  domande  di  pensione, il predetto Istituto non
 prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
 finalizzate   ad  usufruire  dei  benefici  previsti  dalle
 disposizioni di cui al comma 18.
 20.  Tutti  i  maggiori  risparmi  e  tutte le maggiori
 entrate  derivanti  dalle  misure  previste dai commi 1 e 2
 sono  destinati alla riduzione del costo del lavoro nonche'
 a  specifici  incentivi  per  promuovere  lo sviluppo delle
 forme  pensionistiche  complementari anche per i lavoratori
 autonomi.
 21. All'art. 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n.
 335,  e  successive modificazioni, i primi tre periodi sono
 sostituiti  dai  seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui
 al  comma  44  e'  composto  da  non  piu' di 20 membri con
 particolare    competenza    ed   esperienza   in   materia
 previdenziale  nei  diversi  profili  giuridico, economico,
 statistico  ed  attuariale  nominati  per  un  periodo  non
 superiore  a  quattro  anni,  rinnovabile,  con decreto del
 Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
 con   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze.  Il
 presidente  del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e'
 nominato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche  sociali.  Con  decreto del Ministro del lavoro e
 delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
 dell'economia   e   delle   finanze,  sono  determinate  le
 modalita'  organizzative  e di funzionamento del Nucleo, la
 remunerazione  dei membri in armonia con i criteri correnti
 per  la  determinazione  dei compensi per attivita' di pari
 qualificazione    professionale,    il    numero    e    le
 professionalita'  dei  dipendenti appartenenti al Ministero
 del   lavoro   e   delle   politiche  sociali  o  di  altre
 amministrazioni  dello  Stato da impiegare presso il Nucleo
 medesimo  anche  attraverso  l'istituto  del  distacco.  Al
 coordinamento del personale della struttura di supporto del
 Nucleo   e'   preposto  senza  incremento  della  dotazione
 organica  un dirigente di seconda fascia in servizio presso
 il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali. Nei
 limiti  delle  risorse di cui alla specifica autorizzazione
 di  spesa  il  Nucleo  puo'  avvalersi  di professionalita'
 tecniche  esterne  per  lo  studio  e  l'approfondimento di
 questioni   attinenti  le  competenze  istituzionali  dello
 stesso".
 22.  Al  fine  del  rispetto  dell'invarianza di spesa,
 conseguentemente  all'incremento  del numero dei componenti
 del   Nucleo   di  valutazione  della  spesa  previdenziale
 disposto dal comma 21, e' rideterminata la remunerazione in
 atto  erogata  ai  componenti  del Nucleo medesimo ai sensi
 dell'art. 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
 successive modificazioni.
 23.   Presso  l'I.N.P.S.  e'  istituito  il  Casellario
 centrale  delle  posizioni previdenziali attive, di seguito
 denominato  "Casellario", per la raccolta, la conservazione
 e  la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai
 lavoratori iscritti:
 a) all'assicurazione    generale   obbligatoria   per
 l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
 dipendenti,  anche  con riferimento ai periodi di fruizione
 di  trattamenti  di  disoccupazione o di altre indennita' o
 sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
 b) ai  regimi  obbligatori  di previdenza sostitutivi
 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
 la  vecchiaia  e  i superstiti o che ne comportino comunque
 l'esclusione o l'esonero;
 c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori
 autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui
 all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
 d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere
 obbligatorio;
 e) ai   regimi   facoltativi   gestiti   dagli   enti
 previdenziali.
 24.  Entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore
 della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
 delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  gli  enti  e le
 amministrazioni  interessati, sono definite le informazioni
 da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute
 nelle  dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le
 modalita',  la periodicita' e i protocolli di trasferimento
 delle stesse.
 25. In sede di prima applicazione della presente legge,
 gli  enti  e  le  amministrazioni interessati trasmettono i
 dati  relativi  a  tutte le posizioni risultanti nei propri
 archivi  entro  tre  mesi dalla data di pubblicazione nella
 Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
 26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
 posizioni    assicurative    condivisa    tra    tutte   le
 amministrazioni  dello  Stato  e  gli  organismi gestori di
 forme  di  previdenza  e  assistenza  obbligatorie, secondo
 modalita'   di   consultazione   e   di   scambio  di  dati
 disciplinate  dal  decreto  di  cui  al  comma  24.  Con le
 necessarie    integrazioni,    il    Casellario    consente
 prioritariamente di:
 a) emettere  l'estratto  conto  contributivo  annuale
 previsto  dall'art.  1, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
 n. 335, e successive modificazioni;
 b) calcolare  la  pensione  sulla  base  della storia
 contributiva  dell'assicurato  che,  avendone  maturato  il
 diritto,  chiede,  in base alle norme che lo consentono, la
 certificazione  dei diritti acquisiti o presenta domanda di
 pensionamento.
 27.   Oltre  alle  informazioni  di  cui  al  comma  23
 trasmesse  secondo le modalita' e la periodicita' di cui al
 comma  24,  il  Casellario,  al fine di monitorare lo stato
 dell'occupazione  e  di verificare il regolare assolvimento
 degli  obblighi  contributivi,  provvede a raccogliere e ad
 organizzare in appositi archivi:
 a) i  dati  delle denunce nominative degli assicurati
 relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto
 di  lavoro  trasmesse  dai  datori  di  lavoro all'Istituto
 nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
 lavoro  (INAIL) ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto
 legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
 b) le    informazioni    trasmesse    dal   Ministero
 dell'interno,  secondo  le  modalita'  di  cui al comma 24,
 relative  ai  permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini
 extracomunitari;
 c) le  informazioni  riguardanti  le minorazioni o le
 malattie   invalidanti,   codificate   secondo  la  vigente
 classificazione   ICD-CM   (Classificazione  internazionale
 delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione
 mondiale della sanita', trasmesse da istituzioni, pubbliche
 o  private,  che  accertino  uno  stato di invalidita' o di
 disabilita'  o  che  eroghino  trattamenti pensionistici od
 assegni   continuativi   al  medesimo  titolo,  secondo  le
 modalita'  di  cui al comma 24 e i principi di cui all'art.
 20  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196. Tali
 informazioni  confluiscono  altresi nel Casellario centrale
 dei  pensionati  di  cui  al  decreto  del Presidente della
 Repubblica   31 dicembre  1971,  n.  1388,  per  quanto  di
 competenza.
 28.  Le informazioni costantemente aggiornate contenute
 nel   Casellario   costituiscono,   insieme  a  quelle  del
 Casellario   centrale   dei  pensionati,  la  base  per  le
 previsioni   e   per   la   valutazione  preliminare  sulle
 iniziative   legislative   e   regolamentari   in   materia
 previdenziale.  Il  Casellario  elabora  i  dati in proprio
 possesso  anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata
 da   parte   del   Nucleo   di   valutazione   della  spesa
 previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti
 autorizzati a fini di programmazione, nonche' per adempiere
 agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
 29.  Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata la
 spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si
 provvede       mediante       corrispondente      riduzione
 dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'art. 1, comma 7,
 del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
 modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da
 ultimo  rideterminata  dalla  tabella D allegata alla legge
 24 dicembre 2003, n. 350.
 30.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
 politiche  sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di
 entrata  in  vigore della presente legge, sono fornite agli
 enti  previdenziali  direttive in merito all'individuazione
 del  settore  economico di appartenenza delle aziende e dei
 lavoratori  autonomi  e  parasubordinati,  sulla  base  dei
 criteri  previsti dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n.
 88,   e  successive  modificazioni,  anche  al  fine  della
 rimodulazione  dei  termini di scadenza della comunicazione
 di  inizio  e  cessazione  di attivita' e degli adempimenti
 contributivi  a  carico  delle  aziende  e  dei  lavoratori
 autonomi   e   parasubordinati,  al  fine  di  favorire  la
 tempestivita' della trasmissione dei dati e l'aggiornamento
 delle posizioni individuali dei lavoratori.
 31.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro dodici
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 uno  o  piu'  decreti legislativi contenenti norme intese a
 riordinare  gli  enti  pubblici  di previdenza e assistenza
 obbligatoria,   perseguendo  l'obiettivo  di  una  maggiore
 funzionalita' ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata
 e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
 32.  Il  Governo  si  attiene ai principi generali e ai
 criteri  direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.
 241,  dal  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla
 legge  14 gennaio  1994,  n.  20, nonche' a quelli indicati
 nell'art.  57  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  ad
 esclusione,  con  riferimento  alla lettera a) del comma 1,
 delle    parole    da:    "tendenzialmente"    a:    "altro
 beneficiario,".
 33.  Dall'emanazione  dei decreti legislativi di cui al
 comma  31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
 finanza  pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si
 procede  ai  sensi  dell'art.  11-ter, comma 7, della legge
 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 34.  La normativa statutaria e regolamentare degli enti
 di  diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno
 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
 103, puo' prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore
 degli   iscritti,   anche   forme   di   tutela   sanitaria
 integrativa,  nel  rispetto  degli  equilibri finanziari di
 ogni singola gestione.
 35. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo
 21 aprile  1993,  n.  124,  e  successive modificazioni, e'
 inserito il seguente:
 "1-bis.  Gli  enti di diritto privato di cui al decreto
 legislativo   30 giugno   1994,   n.   509,  e  al  decreto
 legislativo   10 febbraio   1996,   n.  103,  possono,  con
 l'obbligo    della   gestione   separata,   istituire   sia
 direttamente,  sia  secondo le disposizioni di cui al comma
 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".
 36.  Gli  enti  di  diritto  privato  di cui ai decreto
 legislativo   30 giugno   1994,   n.   509,  e  al  decreto
 legislativo  10 febbraio  1996,  n. 103, possono accorparsi
 fra  loro,  nonche' includere altre categorie professionali
 similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive
 di   una   protezione   previdenziale  pensionistica,  alle
 medesime   condizioni   di   cui  all'art.  7  del  decreto
 legislativo n. 103 del 1996.
 37.  All'art.  6,  comma  4,  del  decreto  legislativo
 10 febbraio  1996,  n.  103, alla fine della lettera b), e'
 aggiunto  il  seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai
 fini  previdenziali,  ferma la totale deducibilita' fiscale
 del  contributo,  puo'  essere  modulata  anche  in  misura
 differenziata, con facolta' di opzione degli iscritti;".
 38.   L'art.   1,  comma  1,  del  decreto  legislativo
 16 febbraio  1996,
 |  | Art. 26. (Trasferimento di funzioni ministeriali
 e poteri sanzionatori)
 1.  Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del  Ministero  dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14,  comma  4,  e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
 2.  All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Per  le  violazioni  previste  nel  presente  titolo  cui  e' applicabile  una  sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le  deduzioni  presentate  entro  trenta  giorni,  tenuto  conto  del complesso  delle  informazioni  raccolte  applicano  le  sanzioni con provvedimento motivato";
 b) il comma 2 e' abrogato;
 c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
 "3.  Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, per estratto, entro il termine  di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della  banca,  della  societa'  o  dell'ente  al quale appartengono i responsabili  delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale,  di  cui  uno  economico. Il provvedimento di applicazione delle  altre  sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.
 4.  Contro  il  provvedimento  che  applica la sanzione e' ammessa opposizione  alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata  all'autorita'  che ha emesso il provvedimento nel termine di  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del provvedimento impugnato  e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica";
 d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
 "8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai  fini  della  pubblicazione  per  estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8".
 3.  Sono  trasferite  all'ISVAP  le  funzioni  del  Ministro delle attivita'  produttive  previste  dagli  articoli 4, sesto comma, e 6, quarto  comma,  della  legge  12  agosto  1982,  n. 576, e successive modificazioni,  nonche'  le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
 4.  Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  e  successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 26:
 - Si  riportano  i  testi  degli  articoli 14  e 45 del
 decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385  recante
 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
 «Art. 14. (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
 La  Banca  d'Italia  autorizza  l'attivita' bancaria quando
 ricorrano le seguenti condizioni:
 a) sia  adottata la forma di societa' per azioni o di
 societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
 a-bis)  la  sede legale e la Direzione generale siano
 situate nel territorio della Repubblica;
 b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
 a quello determinato dalla Banca d'Italia;
 c) venga    presentato   un   programma   concernente
 l'attivita'  iniziale,  unitamente  all'atto  costitutivo e
 allo statuto;
 d) i  titolari  di partecipazioni rilevanti abbiano i
 requisiti   di   onorabilita'   stabiliti  dall'art.  25  e
 sussistano     i     presupposti     per     il    rilascio
 dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
 e) i    soggetti    che    svolgono    funzioni    di
 amministrazione,  direzione e controllo abbiano i requisiti
 di  professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati
 nell'art. 26;
 f) non  sussistano,  tra  la  banca  o i soggetti del
 gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
 ostacolino   l'effettivo   esercizio   delle   funzioni  di
 vigilanza.
 2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
 verifica  delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
 garantita la sana e prudente gestione.
 2-bis.  La  Banca  d'Italia  disciplina la procedura di
 autorizzazione  e  le  ipotesi  di  decadenza  dalla stessa
 quando  la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio
 dell'attivita'.
 3.   Non   si  puo'  dare  corso  al  procedimento  per
 l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  se  non consti
 l'autorizzazione del comma 1.
 4.  Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
 una  banca  extracomunitaria e' autorizzato con decreto del
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con il
 Ministro  degli  affari  esteri, sentita la Banca d'Italia.
 L'autorizzazione  e'  comunque  subordinata  al rispetto di
 condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b),
 c)  ed  e).  L'autorizzazione  e'  rilasciata tenendo anche
 conto della condizione di reciprocita'.».
 «Art.  45.  (Fondo  interbancario di garanzia). - 1. Le
 operazioni  di  credito  agrario  possono  essere assistite
 dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo  interbancario  di
 garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma
 e  sottoposto  alla vigilanza del Ministero dell'economia e
 delle finanze.
 2.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
 il  Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
 alimentari  e forestali, individua le operazioni alle quali
 si  applica  la  garanzia  e determina i criteri e i limiti
 degli   interventi   del  Fondo,  nonche'  l'entita'  delle
 contribuzioni  a  esso  dovute  da  parte  delle banche, in
 rapporto  all'ammontare  dei  finanziamenti assistiti dalla
 garanzia.
 3.  L'organizzazione  interna  e  il  funzionamento del
 Fondo   sono  disciplinati  dallo  statuto,  approvato  con
 decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 4.  Presso  il  Fondo  e'  operante la Sezione speciale
 prevista  dall'art.  21  della legge 9 maggio 1975, n. 153,
 dotata  di  autonomia  patrimoniale  e amministrativa. Alla
 Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
 5.  Presso il Fondo e' altresi' operante una Sezione di
 garanzia  per  il credito peschereccio, avente personalita'
 giuridica  con  amministrazione  autonoma  e gestione fuori
 bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,
 n.   1041,   e  sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero
 dell'economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le
 disposizioni dei commi 2 e 3.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 145 del testo unico di
 cui  al suddetto decreto legislativo, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  145.  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per le
 violazioni  previste nel presente titolo cui e' applicabile
 una  sanzione  amministrativa,  la  Banca d'Italia o l'UIC,
 nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  contestati gli
 addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
 all'ente  interessati  e  valutate  le deduzioni presentate
 entro  trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso delle
 informazioni    raccolte    applicano   le   sanzioni   con
 provvedimento motivato.
 2. (Abrogato).
 3.  Il  provvedimento  di  applicazione  delle sanzioni
 previste  dall'art.  144,  commi  3  e 4, e' pubblicato per
 estratto,  entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data
 della  notificazione,  a  cura  e  spese della banca, della
 societa'  o  dell'ente al quale appartengono i responsabili
 delle  violazioni,  su  almeno  due quotidiani a diffusione
 nazionale,  di  cui  uno  economico.  Il  provvedimento  di
 applicazione  delle  altre  sanzioni  previste dal presente
 titolo e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto
 dall'art. 8.
 4.  Contro  il provvedimento che applica la sanzione e'
 ammessa   opposizione   alla  Corte  di  appello  di  Roma.
 L'opposizione  deve  essere notificata all'autorita' che ha
 emesso  il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla
 data  di  comunicazione  del provvedimento impugnato e deve
 essere  depositata  presso  la  cancelleria  della Corte di
 appello entro trenta giorni dalla notifica.
 5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione  del
 provvedimento.  La  Corte  di  appello,  se ricorrono gravi
 motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
 6. La Corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
 termini  per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti,
 nonche'  per  consentire  l'audizione anche personale delle
 parti (18/cost).
 7.  La  Corte  di  appello  decide  sull'opposizione in
 camera  di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con
 decreto motivato.
 8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa,  a  cura  della
 cancelleria  della  Corte  di appello, all'autorita' che ha
 emesso  il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
 per estratto nel bollettino previsto dall'art. 8.
 9.   Alla   riscossione  delle  sanzioni  previste  dal
 presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
 termini  e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
 della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
 dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
 10.  Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
 appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
 solido  con  questi,  del  pagamento della sanzione e delle
 spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
 e   sono   tenuti   a   esercitare   il  regresso  verso  i
 responsabili.
 11.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste
 dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
 contenute  nell'art.  16  della  legge 24 novembre 1981, n.
 689.».
 - Si riportano i testi degli articoli 4 e 6 della legge
 12 agosto  1982,  n.  576  recante «Riforma della vigilanza
 sulle assicurazioni»:
 «Art.   4.   (Funzioni   dell'ISVAP).   -  L'ISVAP,  in
 conformita'  alla  normativa dell'Unione europea in materia
 assicurativa   e   nell'ambito   delle  linee  di  politica
 assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di
 vigilanza  di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio
 delle  assicurazioni  private,  approvato  con  decreto del
 Presidente  della  Repubblica  13 febbraio  1959, n. 449, e
 successive  modificazioni,  ed  alle leggi e regolamenti in
 materia  di assicurazioni private e di interesse collettivo
 nei  confronti  dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
 delle  imprese  nazionali  ed estere, comunque denominate e
 costituite,  che esercitano nel territorio della Repubblica
 attivita'   di   assicurazione   e  di  riassicurazione  in
 qualsiasi   ramo   e  in  qualsiasi  forma,  operazioni  di
 capitalizzazione  ed attivita' a queste assimilate, nonche'
 degli  altri  enti  comunque soggetti alle disposizioni che
 disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche
 nel  caso  di  enti  e organizzazioni che in forma singola,
 associata   o  consortile  svolgano  funzioni  parzialmente
 comprese    nel    ciclo   operativo   delle   imprese   di
 assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal
 fine provvede:
 a) al   controllo   sulla   loro   gestione  tecnica,
 finanziaria e patrimoniale;
 b) all'esame e alla verifica dei bilanci;
 c) alla  vigilanza  sull'osservanza delle leggi e dei
 regolamenti  vigenti  da parte, degli operatori del mercato
 assicurativo,   compresi   gli  agenti  e  i  mediatori  di
 assicurazione e riassicurazione;
 c-bis)  all'adozione  di  ogni provvedimento ritenuto
 utile  o  necessario  alla  tutela  delle  imprese  e degli
 utenti.
 Compete altresi' all'ISVAP:
 a) compiere  tutte  le  attivita'  necessarie  per la
 conoscenza  del  mercato  assicurativo,  comprese quelle di
 indagine   statistica   e   di  raccolta  di  elementi  per
 l'elaborazione    delle    politiche    assicurative,   con
 particolare     riguardo    all'andamento    dei    mercati
 internazionali  e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla
 prevenzione  e  alla  copertura  dei rischi, ed al problema
 degli investimenti;
 b) procedere  alla  rilevazione  ed  acquisizione dei
 dati  e  degli  elementi  necessari  alla  formazione ed al
 controllo  delle  tariffe  ed all'esame delle condizioni di
 polizza;
 c)
 d)
 e)
 f)
 g)
 h)
 i) promuovere   tutte   le  forme  di  collaborazione
 ritenute  necessarie  con gli altri organi di controllo dei
 Paesi  della Comunita' economica europea al fine di rendere
 organica    la    vigilanza   dell'attivita'   assicurativa
 esercitata  in  libera prestazione dei servizi sia da parte
 di  imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di
 imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri.
 L'ISVAP  svolge  attivita' consultiva e di segnalazione
 nei  confronti  del  Parlamento  e del Governo, nell'ambito
 delle  competenze  per  la  regolazione  e il controllo del
 settore assicurativo.
 Restano  salvi  i  poteri  in  materia  spettanti  alle
 regioni a statuto speciale, nonche' i poteri di ispezione e
 di  controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
 alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle
 societa' con azioni quotate in borsa.
 Ferma  restando  la  competenza propria del Governo, ai
 fini   dell'esercizio   delle   proprie   funzioni  l'ISVAP
 intrattiene  i rapporti con i competenti organi dell'Unione
 europea.
 Il    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
 dell'artigianato,   su   proposta   dell'ISVAP,   formulata
 successivamente  agli adempimenti di cui all'art. 18, comma
 2,  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  applica  le
 sanzioni con provvedimento motivato.».
 «Art.  6.  (Obblighi  di  comunicazione all'ISVAP). - I
 verbali   delle   adunanze   e  delle  deliberazioni  delle
 assemblee   dei   soci   degli  enti  e  delle  imprese  di
 assicurazione  debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP,
 dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci
 o  dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei
 soci, entro il termine di quindici giorni.
 Le  proposte,  gli  accertamenti e le contestazioni dei
 componenti  del collegio sindacale debbono essere trasmessi
 in  copia  all'ISVAP nel termine di dieci giorni dalla loro
 presentazione   e   nello   stesso   tempo  debbono  essere
 trascritti nell'apposito libro.
 L'inosservanza  dell'obbligo  stabilito dal comma primo
 e'  punita  con  la  sanzione  prevista  dall'art. 2626 del
 codice civile.
 Le  societa'  fiduciarie,  gli  agenti di cambio e ogni
 altro  soggetto  che  abbia  acquistato azioni ordinarie di
 societa'  esercenti  alcuna delle attivita' di cui al primo
 comma  dell'art.  4  debbono  comunicare  all'ISVAP,  entro
 quindici   giorni   dalla   relativa   richiesta,  i  nomi,
 rispettivamente,  dei  mandanti fiduciari, degli acquirenti
 delle    azioni    ordinarie   trasferite   con   la   loro
 intermediazione o degli effettivi acquirenti.
 In  caso  di inosservanza dell'obbligo di comunicazione
 di  cui al precedente comma, il legale rappresentante della
 societa'  fiduciaria  o  l'agente  di  cambio o l'apparente
 acquirente  sono  puniti con una sanzione amministrativa di
 importo  pari a un sesto del valore di mercato delle azioni
 negoziate.   La  sanzione  e'  irrigata,  su  rapporto  del
 presidente  dell'ISVAP,  dal  Ministro  dell'industria, del
 commercio  e  dell'artigianato.  I  proventi delle sanzioni
 sono devoluti all'ISVAP.
 Il  collegio  sindacale informa tempestivamente l'ISVAP
 degli  atti o fatti riguardanti l'impresa di assicurazione,
 di   cui  venga  a  conoscenza  nell'esercizio  dei  propri
 compiti,  che  possano  costituire  una irregolarita' nella
 gestione  dell'impresa  o una violazione delle disposizioni
 legislative  e  regolamentari  che disciplinano l'esercizio
 dell'attivita'  dell'impresa  di assicurazione. Il collegio
 sindacale  trasmette  in copia all'ISVAP i relativi verbali
 delle riunioni e degli accertamenti svolti entro il termine
 di    dieci    giorni   dalla   data   della   riunione   o
 dell'accertamento  nonche'  ogni  altro  dato  o  documento
 richiesto.
 La   societa'   che  esercita  attivita'  di  revisione
 contabile e gli altri incarichi previsti dalla legge presso
 l'impresa  di  assicurazione, nonche' l'attuario incaricato
 dalla    societa'    di   revisione   medesima   comunicano
 tempestivamente  all'ISVAP  gli  atti o i fatti riguardanti
 l'impresa  di  assicurazione,  rilevati  nello  svolgimento
 dell'incarico,  che possano costituire una grave violazione
 delle   disposizioni   legislative   e   regolamentari  che
 disciplinano  l'esercizio  dell'attivita'  dell'impresa  di
 assicurazione,    ovvero    pregiudicare   la   continuita'
 dell'attivita'   dell'impresa   o  comportare  un  giudizio
 negativo,  un  giudizio  con rilievi o una dichiarazione di
 impossibilita'  di  esprimere  un giudizio sul bilancio. La
 societa'  di  revisione e l'attuario inviano all'ISVAP ogni
 altro dato o documento richiesto.
 Gli  obblighi di cui ai commi quinto e sesto sussistono
 anche  per gli atti o i fatti di cui i soggetti indicati ai
 medesimi  commi  vengono  a  conoscenza  nell'ambito  di un
 incarico  esercitato  presso  un'impresa  che abbia stretti
 legami,  derivanti  da  un  legame di controllo di cui alle
 lettere  a)  e  c)  dell'art. 9-bis del decreto legislativo
 17 marzo  1995,  n.  174,  e  dell'art.  11-bis del decreto
 legislativo   17 marzo  1995,  n.  175,  con  l'impresa  di
 assicurazione   presso   la  quale  svolgono  i  rispettivi
 incarichi.
 L'inosservanza degli obblighi previsti ai commi quinto,
 sesto e settimo comporta:
 a) per  i  sindaci l'applicazione, ai sensi dell'art.
 4,  comma  sesto,  di  una  sanzione amministrativa da lire
 cinque  milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa
 il  Ministero  di grazia e giustizia al fine dell'esercizio
 della vigilanza sull'attivita' dei soggetti per i quali sia
 prescritta l'iscrizione al registro dei revisori contabili.
 Il  Ministero  di  grazia  e giustizia comunica all'ISVAP i
 provvedimenti adottati;
 b) per  la societa' di revisione la segnalazione alla
 CONSOB  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  di cui
 all'art.  163  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
 58.  La  CONSOB  informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati
 nei confronti della societa' di revisione;
 c) per   l'attuario   incaricato  dalla  societa'  di
 revisione l'applicazione ai sensi dell'art. 4, comma sesto,
 di  una  sanzione  amministrativa  da lire cinque milioni a
 lire  duecento  milioni.  L'ISVAP ne informa l'Ordine degli
 attuari  che  comunica  all'ISVAP  medesimo i provvedimenti
 adottati. In relazione alla gravita' dell'inosservanza puo'
 essere  disposta  la  revoca d'ufficio dell'incarico con le
 modalita'  di  cui  al  comma  11  dell'art. 62 del decreto
 legislativo  17 marzo 1995, n. 174, e al comma 11 dell'art.
 73  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 175, come
 sostituiti  rispettivamente  dagli  articoli 79  e  80  del
 decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».
 (Articolo  abrogato,  dal  1° gennaio 2006, dal decreto
 legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18-bis del decreto
 legislativo 21 aprile 1993, n. 124 recante Disciplina delle
 forme  pensionistiche  complementari,  a norma dell'art. 3,
 comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
 «Art.  18-bis. (Sanzioni penali e amministrative). - 1.
 Chiunque  esercita  l'attivita'  di  cui  all'art.  4 senza
 l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
 sociale  e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
 e  con  la  multa  da  lire  dieci milioni a lire cinquanta
 milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono
 servite  o sono state destinate a commettere il reato o che
 ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a
 persona estranea al reato.
 2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, i
 componenti  degli  organi di amministrazione e di controllo
 di  cui all'art. 5, comma 1, e i responsabili del fondo che
 forniscono    alla   commissione   di   cui   all'art.   16
 segnalazioni,  dati  o  documenti  falsi  sono  puniti  con
 l'arresto da sei mesi a tre anni.
 3.  Il  rendiconto  e  il prospetto di cui all'art. 17,
 comma  2,  lettera g), sono considerati quali comunicazioni
 sociali  agli  effetti  di  cui  all'art.  2621  del codice
 civile.
 4.  I  componenti degli organi di cui all'art. 5, comma
 1,  e  i  responsabili del fondo che nel termine prescritto
 non  ottemperano,  anche  in  parte,  alle  richieste della
 commissione di cui all'art. 17, sono puniti con la sanzione
 amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire cinque
 milioni a lire trenta milioni.
 5.  I  soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le
 comunicazioni  relative  alla sopravvenuta variazione della
 condizione  di  onorabilita'  di  cui  all'art. 4, comma 3,
 lettera  c),  nel termine di quindici giorni dal momento in
 cui   sono   venuti  a  conoscenza  degli  eventi  e  delle
 situazioni   relative,   sono   puniti   con   la  sanzione
 amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire cinque
 milioni a lire trenta milioni.
 5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente
 articolo  sono  applicate con la procedura di cui al titolo
 VIII,  capo  VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
 n.   385,   fatta   salva   l'attribuzione  delle  relative
 competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui
 fondi  pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza
 sociale.  Non  si applica l'art. 16 della legge 24 novembre
 1981, n. 689, e successive modificazioni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 27 Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo
 e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori
 
 1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di  procedure  di  conciliazione  e  di  arbitrato e di un sistema di indennizzo  in  favore  degli  investitori e dei risparmiatori, senza nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione  di  procedure  di  conciliazione  e  di  arbitrato  da
 svolgere  in  contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal
 decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n. 5, secondo criteri di
 efficienza,  rapidita' ed economicita', dinanzi alla CONSOB per la
 decisione  di  controversie  insorte  fra  i  risparmiatori  o gli
 investitori,  esclusi gli investitori professionali, e le banche o
 gli   altri  intermediari  finanziari  circa  l'adempimento  degli
 obblighi  di  informazione, correttezza e trasparenza previsti nei
 rapporti contrattuali con la clientela; b) previsione  dell'indennizzo  in  favore  dei risparmiatori e degli
 investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle
 banche  o  degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in
 cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia
 accertato  l'inadempimento  degli  obblighi  ivi  indicati,  ferma
 restando  l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione
 dei medesimi obblighi; c) salvaguardia  dell'esercizio  del  diritto  di azione dinanzi agli
 organi  della  giurisdizione  ordinaria, anche per il risarcimento
 del  danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto
 ai sensi della lettera b); d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi
 della  giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3
 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni; e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di
 emanare   disposizioni   regolamentari   per   l'attuazione  delle
 disposizioni di cui al presente comma.
 2.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi   per  l'istituzione  di  un  fondo  di  garanzia  per  i risparmiatori  e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) destinazione   del   fondo   all'indennizzo,   nei   limiti  delle
 disponibilita' del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati
 dalla  violazione,  accertata  con  sentenza passata in giudicato,
 delle norme che disciplinano le attivita' di cui alla parte II del
 testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
 e  successive  modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo
 di  cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e
 gli   importi   dallo   stesso  comunque  percepiti  a  titolo  di
 risarcimento; b) previsione    della    surrogazione    del   fondo   nei   diritti
 dell'indennizzato,   limitatamente  all'ammontare  dell'indennizzo
 erogato, e facolta' di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della
 banca o dell'intermediario responsabile; c) legittimazione   della   CONSOB   ad   agire   in   giudizio,   in
 rappresentanza  del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio
 della  rivalsa ai sensi della lettera b), con la facolta' di farsi
 rappresentare  in  giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma,
 del   decreto-legge   8   aprile  1974,  n.  95,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  7  giugno 1974, n. 216, e successive
 modificazioni, ovvero anche da propri funzionari; d) finanziamento  del  fondo  esclusivamente  con il versamento della
 meta'  degli  importi  delle  sanzioni  irrogate per la violazione
 delle norme di cui alla lettera a); e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB; f) individuazione  dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da
 parte    del    fondo,   escludendo   comunque   gli   investitori
 professionali, e determinazione della sua misura massima; g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla
 CONSOB.
 3.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto legislativo  per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori,  che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce   i  criteri  idonei  a  garantire  un'efficace  diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.
 
 
 
 Note all'art. 27:
 -  Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 recante
 "Definizione   dei   procedimenti  in  materia  di  diritto
 societario  e  di  intermediazione  finanziaria, nonche' in
 materia  bancaria  e creditizia, in attuazione dell'art. 12
 della  legge  3 ottobre  2001,  n. 366" e' pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  22 gennaio  2003,  n.  17, supplemento
 ordinario.
 - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 30 luglio
 1998,   n.   281   recante   "Disciplina  dei  diritti  dei
 consumatori e degli utenti":
 "Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni
 dei  consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
 all'art.  5  sono  legittimate  ad  agire  a  tutela  degli
 interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
 a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
 interessi dei consumatori e degli utenti;
 b) di  adottare  le  misure  idonee  a  correggere  o
 eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
 c) di  ordinare la pubblicazione del provvedimento su
 uno  o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
 nei  casi  in  cui  la  pubblicita'  del provvedimento puo'
 contribuire  a  correggere  o  eliminare  gli effetti delle
 violazioni accertate.
 1-bis.   Gli  organismi  pubblici  indipendenti,  e  le
 organizzazioni  riconosciuti  in  altro  Stato  dell'Unione
 europea  ed  inseriti  nell'elenco degli enti legittimati a
 proporre   azioni   inibitorie  a  tutela  degli  interessi
 collettivi   dei  consumatori,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  delle  Comunita' europee, possono agire ai sensi
 del  comma  1  nei confronti di atti o comportamenti lesivi
 per  i  consumatori  del  proprio Paese, posti in essere in
 tutto o in parte sul territorio dello Stato (3).
 2.  Le associazioni di cui al comma 1 e gli organismi e
 le  organizzazioni  di cui al comma 1-bis possono attivare,
 prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
 dinanzi  alla camera di commercio, industria, artigianato e
 agricoltura  competente per territorio a norma dell'art. 2,
 comma  4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
 La  procedura  e',  in  ogni  caso, definita entro sessanta
 giorni.
 3.  Il  processo verbale di conciliazione, sottoscritto
 dalle parti e dal rappresentante della Camera di commercio,
 industria,  artigianato  e  agricoltura,  e' depositato per
 l'omologazione  nella  cancelleria  della pretura del luogo
 nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
 4.  Il  pretore,  accertata  la regolarita' formale del
 processo  verbale,  lo  dichiara  esecutivo con decreto. Il
 verbale   di  conciliazione  omologato  costituisce  titolo
 esecutivo.
 5.  In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
 proposta  solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
 data  in  cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
 da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
 con  avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
 lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
 5-bis.   In   caso   di  inadempimento  degli  obblighi
 stabiliti  dal  provvedimento  reso  nel giudizio di cui al
 comma  1,  ovvero  previsti dal verbale di conciliazione di
 cui   al   comma   4,   il   giudice,   anche   su  domanda
 dell'associazione  che  ha  agito  in  giudizio, dispone il
 pagamento  di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro,
 per  ogni  giorno  di  ritardo rapportato alla gravita' del
 fatto. Tale somma e' versata all'entrata del bilancio dello
 Stato  per  essere  riassegnata  con  decreto  del Ministro
 dell'economia   e  delle  finanze  al  Fondo  da  istituire
 nell'ambito  di  apposita unita' previsionale di base dello
 stato   di   previsione   del   Ministero  delle  attivita'
 produttive,  per  finanziare  iniziative  a  vantaggio  dei
 consumatori.
 6.  Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
 l'azione    inibitoria    si    svolge    a   norma   degli
 articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
 7.  Fatte  salve  le  norme  sulla litispendenza, sulla
 continenza,   sulla   connessione   e  sulla  riunione  dei
 procedimenti,   le   disposizioni   di   cui   al  presente
 articolo non  precludono  il  diritto ad azioni individuali
 dei   consumatori  che  siano  danneggiati  dalle  medesime
 violazioni.".
 (Legge abrogata dal decreto legislativo n. 206/2005, ad
 eccezione delle disposizioni di cui all'art. 7).
 -  Il  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e
 successive   modificazioni,   recante  "Testo  unico  delle
 disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, ai
 sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
 52"  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,
 n. 71, supplemento ordinario.
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge
 8 aprile  1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  7 giugno  1974,  n. 216, e successive modificazioni,
 recante  "Disposizioni  relative al mercato mobiliare ed al
 trattamento fiscale dei titoli azionari":
 "Art.  1.  E' istituita con sede in Roma la Commissione
 nazionale  per le societa' e la borsa. La Commissione ha in
 Milano la sede secondaria operativa.
 La  Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
 personalita'   giuridica   di   diritto  pubblico  e  piena
 autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
 La  Commissione  e'  composta  da  un  presidente  e da
 quattro   membri,   scelti   tra  persone  di  specifica  e
 comprovata   competenza   ed  esperienza  e  di  indiscussa
 moralita'   e   indipendenza,   nominati  con  decreto  del
 Presidente  della Repubblica su proposta del Presidente del
 Consiglio  dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
 stesso.  Essi durano in carica cinque anni e possono essere
 confermati   una   sola   volta.   Le   disposizioni  degli
 articoli 1,  2,  primo  comma,  3,  4, 6, 7 e 8 della legge
 24 gennaio  1978,  n.  14,  si  applicano nei confronti del
 presidente  e  dei membri della Commissione. Le Commissioni
 parlamentari  competenti  possono  procedere alla audizione
 delle  persone  designate quando non vi ostino i rispettivi
 regolamenti parlamentari.
 Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
 su  proposta  del  Ministro del tesoro, sono determinate le
 indennita' spettanti al presidente e ai membri.
 Il  presidente e i membri della Commissione non possono
 esercitare,   a  pena  di  decadenza  dall'ufficio,  alcuna
 attivita'  professionale, neppure di consulenza, ne' essere
 amministratori,  ovvero  soci a responsabilita' illimitata,
 di  societa'  commerciali, sindaci revisori o dipendenti di
 imprese  commerciali  o  di  enti  pubblici  o privati, ne'
 ricoprire  altri  uffici  pubblici di qualsiasi natura, ne'
 essere  imprenditori  commerciali.  Per tutta la durata del
 mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i
 dipendenti  di  enti  pubblici  sono collocati d'ufficio in
 aspettativa.  Il  rapporto di lavoro dei dipendenti privati
 e'  sospeso  ed  i  dipendenti  stessi  hanno  diritto alla
 conservazione del posto.
 Le   deliberazioni   della  Commissione  sono  adottate
 collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge,
 il  presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura
 l'esecuzione  delle  deliberazioni;  non  e' ammessa delega
 permanente di funzioni ai commissari.
 La  Commissione  provvede  all'autonoma  gestione delle
 spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
 stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
 con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
 del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge
 in   base   al   bilancio  di  previsione  approvato  dalla
 Commissione  entro  il  31 dicembre  dell'anno precedente a
 quello  cui  il  bilancio  si  riferisce. Il contenuto e la
 struttura   del  bilancio  di  previsione,  il  quale  deve
 comunque  contenere  le spese indicate entro i limiti delle
 entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al
 successivo  comma, che disciplina anche le modalita' per le
 eventuali   variazioni.   Il   rendiconto   della  gestione
 finanziaria,   approvato   entro   il  30 aprile  dell'anno
 successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
 Il  bilancio  preventivo  e  il  rendiconto  della gestione
 finanziaria    sono   pubblicati   nel   Bollettino   della
 Commissione.
 La Commissione delibera le norme concernenti la propria
 organizzazione  ed  il proprio funzionamento, disciplinando
 in  ogni  caso i rapporti tra il presidente ed i commissari
 anche  ai  fini  della  relazione in Commissione su singoli
 affari;  quelle  concernenti  il  trattamento  giuridico ed
 economico  del  personale  e  l'ordinamento delle carriere,
 nonche'  quelle  dirette  a  disciplinare la gestione delle
 spese  nei  limiti  previsti dal presente decreto, anche in
 deroga  alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
 Stato.
 Le   deliberazioni   della  Commissione  concernenti  i
 regolamenti  di  cui  ai precedenti commi sono adottate con
 non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
 sono  sottoposti  al Presidente del Consiglio dei ministri,
 il  quale,  sentito  il Ministro del tesoro, ne verifica la
 legittimita'  in relazione alle norme del presente decreto,
 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  li rende
 esecutivi,  con  proprio decreto, entro il termine di venti
 giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
 termine  suddetto,  proprie  eventuali osservazioni. Queste
 ultime   devono   essere  effettuate,  in  unico  contesto,
 sull'insieme  del regolamento e sulle singole disposizioni.
 In  ogni  caso,  trascorso  il  termine di venti giorni dal
 ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
 regolamenti divengono esecutivi.
 Per  la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
 passivi  avanti  l'autorita'  giudiziaria, le giurisdizioni
 amministrative  e  speciali  ed  i  collegi  arbitrali,  la
 Commissione  puo'  avvalersi  anche  dell'Avvocatura  dello
 Stato.
 [La  Commissione  ha  diritto  di  richiedere  notizie,
 informazioni   e   collaborazioni   a  tutte  le  pubbliche
 amministrazioni.  I  dati,  le  notizie  e  le informazioni
 acquisiti   dalla   Commissione  nell'esercizio  delle  sue
 attribuzioni  sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
 riguardi  delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del
 Ministro del tesoro].
 Il  presidente  della  Commissione  tiene  informato il
 Ministro  del  tesoro  sugli atti e sugli eventi di maggior
 rilievo  e  gli  trasmette  le notizie e i dati di volta in
 volta  richiesti;  in  ogni  caso  gli comunica gli atti di
 natura  regolamentare  diversi  da  quelli disciplinati dai
 commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma
 dell'art.  2  del  presente decreto. Il Ministro del tesoro
 puo'  formulare  le  proprie  valutazioni alla Commissione,
 informando  il  Parlamento.  Il Ministro del tesoro informa
 altresi' il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior
 rilievo  dei  quali  abbia  avuto  notizia  o comunicazione
 quando   li   ritenga   rilevanti   al  fine  del  corretto
 funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
 Entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno  la  Commissione
 trasmette    al   Ministro   del   tesoro   una   relazione
 sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in corso e sugli
 indirizzi  e  le  linee programmatiche che intende seguire.
 Entro  il  31 maggio  successivo  il  Ministro  del  tesoro
 trasmette  detta  relazione  al  Parlamento  con le proprie
 eventuali valutazioni.
 Nel  caso  di  impossibilita'  di  funzionamento  o  di
 continuata  inattivita',  il  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri,  sentito  il  Ministro  del  tesoro,  ove intenda
 proporre  lo scioglimento della Commissione ne da' motivata
 comunicazione   al   Parlamento.  Lo  scioglimento,  previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, e' disposto con
 decreto  del Presidente della Repubblica. Con il decreto di
 scioglimento  e'  nominato un commissario straordinario per
 l'esercizio   dei   poteri   e   delle  attribuzioni  della
 Commissione.  Sono  esclusi dalla nomina il presidente ed i
 membri   della   Commissione   disciolta.   Al  commissario
 straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata
 competenza  ed  esperienza  e  di  indiscussa  moralita' ed
 indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita',
 le  disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle
 previste  dall'art.  7  della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
 Entro  quarantacinque  giorni dallo scioglimento si procede
 alla  nomina del presidente e dei membri della Commissione.
 Il   commissario   straordinario   resta   in  carica  fino
 all'insediamento   della   Commissione.   Il   decreto   di
 scioglimento  della Commissione e di nomina del commissario
 straordinario  determina  il compenso dovuto al commissario
 medesimo  ed  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica".
 
 
 
 
 |  | Art. 28. (Disposizioni in materia di personale
 della CONSOB)
 1.  Al  fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi  compiti  derivanti dalla presente legge, puo' essere aumentato con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze il numero complessivo  dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del   decreto-legge   8   aprile   1974,   n.   95,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  7  giugno  1974,  n.  216, e successive modificazioni.  La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale  di  ruolo  a  tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato e' stabilita con apposita deliberazione adottata  dalla  CONSOB  con  la  maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo  1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  216  del  1974,  e  successive modificazioni.  Resta  fermo  il disposto di cui al settimo comma del citato  articolo  2  del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri  derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le  procedure  e  con  le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 28:
 -  Si  riportano  i  testi  degli  articoli 1  e  2 del
 decreto-legge   8 aprile   1974,  n.  95,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla  legge  7 giugno  1974,  n.  216,  e
 successive modificazioni, recante «Disposizioni relative al
 mercato  mobiliare  ed  al  trattamento  fiscale dei titoli
 azionari»:
 «Art.  1.  E' istituita con sede in Roma la Commissione
 nazionale  per le societa' e la borsa. La Commissione ha in
 Milano la sede secondaria operativa.
 La  Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
 personalita'   giuridica   di   diritto  pubblico  e  piena
 autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
 La  Commissione  e'  composta  da  un  presidente  e da
 quattro   membri,   scelti   tra  persone  di  specifica  e
 comprovata   competenza   ed  esperienza  e  di  indiscussa
 moralita'   e   indipendenza,   nominati  con  decreto  del
 Presidente  della Repubblica su proposta del Presidente del
 Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
 stesso.  Essi durano in carica cinque anni e possono essere
 confermati   una   sola   volta.   Le   disposizioni  degli
 articoli 1,  2,  primo  comma,  3,  4, 6, 7 e 8 della legge
 24 gennaio  1978,  n.  14,  si  applicano nei confronti del
 presidente  e  dei membri della Commissione. Le Commissioni
 parlamentari  competenti  possono  procedere alla audizione
 delle  persone  designate quando non vi ostino i rispettivi
 regolamenti parlamentari.
 Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
 su  proposta  del  Ministro del tesoro, sono determinate le
 indennita' spettanti al presidente e ai membri.
 Il  presidente e i membri della Commissione non possono
 esercitare,   a  pena  di  decadenza  dall'ufficio,  alcuna
 attivita'  professionale, neppure di consulenza, ne' essere
 amministratori,  ovvero  soci a responsabilita' illimitata,
 di  societa'  commerciali, sindaci revisori o dipendenti di
 imprese  commerciali  o  di  enti  pubblici  o privati, ne'
 ricoprire  altri  uffici  pubblici di qualsiasi natura, ne'
 essere  imprenditori  commerciali.  Per tutta la durata del
 mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i
 dipendenti  di  enti  pubblici  sono collocati d'ufficio in
 aspettativa.  Il  rapporto di lavoro dei dipendenti privati
 e'  sospeso  ed  i  dipendenti  stessi  hanno  diritto alla
 conservazione del posto.
 Le   deliberazioni   della  Commissione  sono  adottate
 collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge,
 il  presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura
 l'esecuzione  delle  deliberazioni;  non  e' ammessa delega
 permanente di funzioni ai commissari.
 La  Commissione  provvede  all'autonoma  gestione delle
 spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
 stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
 con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
 del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge
 in   base   al   bilancio  di  previsione  approvato  dalla
 Commissione  entro  il  31 dicembre  dell'anno precedente a
 quello  cui  il  bilancio  si  riferisce. Il contenuto e la
 struttura   del  bilancio  di  previsione,  il  quale  deve
 comunque  contenere  le spese indicate entro i limiti delle
 entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al
 successivo  comma, che disciplina anche le modalita' per le
 eventuali   variazioni.   Il   rendiconto   della  gestione
 finanziaria,   approvato   entro   il  30 aprile  dell'anno
 successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
 Il  bilancio  preventivo  e  il  rendiconto  della gestione
 finanziaria    sono   pubblicati   nel   Bollettino   della
 Commissione.
 La Commissione delibera le norme concernenti la propria
 organizzazione  ed  il proprio funzionamento, disciplinando
 in  ogni  caso i rapporti tra il presidente ed i commissari
 anche  ai  fini  della  relazione in Commissione su singoli
 affari;  quelle  concernenti  il  trattamento  giuridico ed
 economico  del  personale  e  l'ordinamento delle carriere,
 nonche'  quelle  dirette  a  disciplinare la gestione delle
 spese  nei  limiti  previsti dal presente decreto, anche in
 deroga  alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
 Stato.
 Le   deliberazioni   della  Commissione  concernenti  i
 regolamenti  di  cui  ai precedenti commi sono adottate con
 non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
 sono  sottoposti  al Presidente del Consiglio dei ministri,
 il  quale,  sentito  il Ministro del tesoro, ne verifica la
 legittimita'  in relazione alle norme del presente decreto,
 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  li rende
 esecutivi,  con  proprio decreto, entro il termine di venti
 giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
 termine  suddetto,  proprie  eventuali osservazioni. Queste
 ultime   devono   essere  effettuate,  in  unico  contesto,
 sull'insieme  del regolamento e sulle singole disposizioni.
 In  ogni  caso,  trascorso  il  termine di venti giorni dal
 ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
 regolamenti divengono esecutivi.
 Per  la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
 passivi  avanti  l'autorita'  giudiziaria, le giurisdizioni
 amministrative  e  speciali  ed  i  collegi  arbitrali,  la
 Commissione  puo'  avvalersi  anche  dell'Avvocatura  dello
 Stato.
 [La  Commissione  ha  diritto  di  richiedere  notizie,
 informazioni   e   collaborazioni   a  tutte  le  pubbliche
 amministrazioni.  I  dati,  le  notizie  e  le informazioni
 acquisiti   dalla   Commissione  nell'esercizio  delle  sue
 attribuzioni  sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
 riguardi  delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del
 Ministro del tesoro].
 Il  presidente  della  Commissione  tiene  informato il
 Ministro  del  tesoro  sugli atti e sugli eventi di maggior
 rilievo  e  gli  trasmette  le notizie e i dati di volta in
 volta  richiesti;  in  ogni  caso  gli comunica gli atti di
 natura  regolamentare  diversi  da  quelli disciplinati dai
 commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma
 dell'art.  2  del  presente decreto. Il Ministro del tesoro
 puo'  formulare  le  proprie  valutazioni alla Commissione,
 informando  il  Parlamento.  Il Ministro del tesoro informa
 altresi' il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior
 rilievo  dei  quali  abbia  avuto  notizia  o comunicazione
 quando   li   ritenga   rilevanti   al  fine  del  corretto
 funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
 Entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno  la  Commissione
 trasmette    al   Ministro   del   tesoro   una   relazione
 sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in corso e sugli
 indirizzi  e  le  linee programmatiche che intende seguire.
 Entro  il  31 maggio  successivo  il  Ministro  del  tesoro
 trasmette  detta  relazione  al  Parlamento  con le proprie
 eventuali valutazioni.
 Nel  caso  di  impossibilita'  di  funzionamento  o  di
 continuata  inattivita',  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri,  sentito  il  Ministro  del  tesoro,  ove intenda
 proporre  lo scioglimento della Commissione ne da' motivata
 comunicazione   al   Parlamento.  Lo  scioglimento,  previa
 deliberazione  del  Consiglio dei ministri, e' disposto con
 decreto  del Presidente della Repubblica. Con il decreto di
 scioglimento  e'  nominato un commissario straordinario per
 l'esercizio   dei   poteri   e   delle  attribuzioni  della
 Commissione.  Sono  esclusi dalla nomina il presidente ed i
 membri   della   Commissione   disciolta.   Al  commissario
 straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata
 competenza  ed  esperienza  e  di  indiscussa  moralita' ed
 indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita',
 le  disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle
 previste  dall'art.  7  della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
 Entro  quarantacinque  giorni dallo scioglimento si procede
 alla  nomina del presidente e dei membri della Commissione.
 Il   commissario   straordinario   resta   in  carica  fino
 all'insediamento   della   Commissione.   Il   decreto   di
 scioglimento  della Commissione e di nomina del commissario
 straordinario  determina  il compenso dovuto al commissario
 medesimo  ed  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica.».
 «2.  E'  istituito  un  apposito  ruolo  del  personale
 dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la
 borsa.
 Il  numero  dei posti previsti dalla pianta organica e'
 aumentato fino a trecentocinquanta unita'.
 Il  trattamento  giuridico ed economico del personale e
 l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento
 di  cui  al  precedente  art.  1,  ottavo comma, in base ai
 criteri  fissati  dal  contratto  collettivo  di  lavoro in
 vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
 esigenze  funzionali ed organizzative della Commissione. Il
 regolamento  detta  altresi'  norme  per l'adeguamento alle
 modificazioni  del  trattamento  giuridico ed economico che
 intervengano  nel  predetto contratto collettivo, in quanto
 applicabili.
 Il  regolamento  indicato  nel  precedente  comma  puo'
 prevedere,  per il coordinamento degli uffici, la qualifica
 di  direttore  generale,  determinandone  le  funzioni.  Il
 direttore   generale  risponde  del  proprio  operato  alla
 Commissione.  La  deliberazione relativa alla sua nomina e'
 adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
 Gli   incarichi   e  le  qualifiche  dirigenziali  sono
 attribuiti    dalla   Commissione,   anche   in   sede   di
 inquadramento,  con  deliberazione adottata con non meno di
 quattro voti favorevoli.
 Al  personale  in  servizio presso la Commissione e' in
 ogni  caso  fatto  divieto  di  assumere  altro  impiego  o
 incarico  o esercitare attivita' professionali, commerciali
 o industriali.
 L'assunzione   del   personale   avviene  per  pubblici
 concorsi  per  titoli  ed  esami  con richiesta di rigorosi
 requisiti  di  competenza  ed  esperienza  nei  settori  di
 attivita'  istituzionali della Commissione. I concorsi sono
 indetti  dalla  stessa  Commissione nazionale e si svolgono
 secondo i bandi appositamente emanati.
 La   Commissione,   per   l'esercizio   delle   proprie
 attribuzioni,  puo'  assumere  direttamente  dipendenti con
 contratto  a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
 diritto  privato,  in numero di centoventicinque unita'. Le
 relative  deliberazioni  sono  adottate  con  non  meno  di
 quattro voti favorevoli.
 La   Commissione   puo'   inoltre   avvalersi,   quando
 necessario,  di  esperti  da consultare su specifici temi e
 problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
 [Gli  impiegati  e gli esperti addetti alla Commissione
 sono   vincolati   dal   segreto  di  ufficio.  Riferiscono
 esclusivamente   alla   Commissione   le   irregolarita'  e
 violazioni  constatate,  anche  quando assumano la veste di
 reati.   La  Commissione  adotta  i  provvedimenti  di  sua
 competenza,  previa contestazione agli interessati e tenuto
 conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine
 di trenta giorni.».
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  40  della  legge
 23 dicembre  1994,  n.  724,  e  successive  modificazioni,
 recante   "Misure   di   razionalizzazione   della  finanza
 pubblica":
 Art.  40  (Sistema  di  finanziamento CONSOB). - 1. Nel
 quadro   dell'attivazione   di  un  processo  di  revisione
 dell'assetto  istituzionale della Commissione nazionale per
 le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB),  ai  fini del proprio
 autofinanziamento  la CONSOB segnala al Ministro del tesoro
 entro  il  31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,
 il   fabbisogno  finanziario  per  l'esercizio  successivo,
 nonche'  la  previsione  delle  entrate, realizzabili nello
 stesso   esercizio,  per  effetto  dell'applicazione  delle
 contribuzioni di cui al comma 3.
 2.  Sulla  base  della  segnalazione  della  CONSOB, il
 Ministro   del   tesoro  determina,  con  proprio  decreto,
 l'ammontare  annuo  del  fondo  di  cui all'art. 1, settimo
 comma,  del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge  7 giugno 1974, n. 216, e
 successive  modificazioni,  necessario  per  assicurare  la
 copertura  degli  oneri  di funzionamento della CONSOB, non
 finanziati con le contribuzioni di cui al comma 3.
 3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
 comma  1,  la  CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
 delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
 vigilanza.     Nella    determinazione    delle    predette
 contribuzioni  la  CONSOB  adotta criteri di parametrazione
 che  tengono  conto dei costi derivanti dal complesso delle
 attivita'  svolte  relativamente  a  ciascuna  categoria di
 soggetti.
 3-bis.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica e' esonerato, fino all'emanazione
 del  testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
 6 febbraio  1996,  n.  52, nelle materie di cui all'art. 21
 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
 vigente  relativi  alle  comunicazioni delle partecipazioni
 societarie detenute indirettamente.
 4.  Le  determinazioni  della  CONSOB di cui al comma 3
 sono  rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1,
 nono   comma,  del  decreto-legge  8 aprile  1974,  n.  95,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
 n. 216, e successive modificazioni.
 5.  Le  contribuzioni  di  cui  al comma 3 sono versate
 direttamente  alla  CONSOB  in deroga alla legge 29 ottobre
 1984,   n.  720,  e  successive  modificazioni,  e  vengono
 iscritti   in   apposita  voce  del  relativo  bilancio  di
 previsione.
 6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
 dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
 cui  all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della
 Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».
 
 
 
 
 |  | Art. 29. (Risoluzione  delle  controversie  in  materia  di  trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)
 1.  Dopo  l'articolo  128  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente:
 "Art. 128-bis. - (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di   cui   all'articolo  115  aderiscono  a  sistemi  di  risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.
 2.  Con  deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono   determinati  i  criteri  di  svolgimento  delle  procedure  di risoluzione   delle   controversie   e  di  composizione  dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti  assicurata  l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono  in  ogni  caso  assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela.
 3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente  il  ricorso,  in  qualunque  momento,  a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento".
 
 
 
 Nota all'art. 29:
 - Per il decreto n. 385/1993 si vedano le note all'art.
 19.
 
 
 
 
 |  | Art. 30. (False comunicazioni sociali)
 1. L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 "Art.  2621.  -  (False  comunicazioni  sociali).  -  Salvo quanto previsto   dall'articolo   2622,   gli  amministratori,  i  direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,  i  sindaci  e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare  i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri  un  ingiusto  profitto,  nei  bilanci, nelle relazioni o nelle altre  comunicazioni  sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al  pubblico,  espongono  fatti  materiali  non  rispondenti  al vero ancorche'  oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione  e'  imposta  dalla  legge  sulla situazione economica, patrimoniale  o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene,  in  modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
 La  punibilita'  e'  estesa  anche  al caso in cui le informazioni riguardino  beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
 La  punibilita'  e'  esclusa  se  le  falsita'  o le omissioni non alterano  in  modo  sensibile  la  rappresentazione  della situazione economica,  patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale  essa  appartiene.  La  punibilita'  e'  comunque esclusa se le falsita'  o  le  omissioni  determinano  una variazione del risultato economico  di  esercizio,  al lordo delle imposte, non superiore al 5 per  cento  o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
 In   ogni  caso  il  fatto  non  e'  punibile  se  conseguenza  di valutazioni  estimative  che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
 Nei  casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote   e   l'interdizione   dagli  uffici  direttivi  delle  persone giuridiche  e  delle  imprese  da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio   di  amministratore,  sindaco,  liquidatore,  direttore generale  e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".
 2. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente:
 "Art.   2622.  -  (False  comunicazioni  sociali  in  danno  della societa',  dei  soci  o  dei  creditori).  -  Gli  amministratori,  i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili  societari,  i  sindaci  e  i  liquidatori,  i  quali,  con l'intenzione  di  ingannare  i  soci  o  il  pubblico  e  al  fine di conseguire  per  se'  o  per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle  relazioni  o  nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge,  dirette  ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti   al   vero  ancorche'  oggetto  di  valutazioni,  ovvero omettendo  informazioni  la  cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o  del  gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore  i  destinatari  sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale  alla  societa',  ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela  della  persona  offesa,  con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 Si  procede  a  querela  anche  se il fatto integra altro delitto, ancorche'  aggravato,  a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.
 Nel  caso  di  societa' soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti  al  primo  comma  e'  da uno a quattro anni e il delitto e' procedibile d'ufficio.
 La  pena  e'  da  due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
 Il  nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di  risparmiatori  superiore  allo  0,1  per  mille della popolazione risultante  dall'ultimo  censimento  ISTAT  ovvero  se sia consistito nella  distruzione  o  riduzione  del  valore  di  titoli  di entita' complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.
 La  punibilita'  per  i  fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
 La  punibilita'  per  i  fatti previsti dal primo e terzo comma e' esclusa  se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la   rappresentazione  della  situazione  economica,  patrimoniale  o finanziaria  della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita'  e'  comunque  esclusa  se  le  falsita'  o  le omissioni determinano  una  variazione del risultato economico di esercizio, al lordo  delle  imposte,  non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
 In   ogni  caso  il  fatto  non  e'  punibile  se  conseguenza  di valutazioni  estimative  che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
 Nei  casi  previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al  primo  comma  sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento  quote  e  l'interdizione  dagli uffici direttivi delle persone giuridiche  e  delle  imprese  da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio   di  amministratore,  sindaco,  liquidatore,  direttore generale  e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".
 3.  E'  istituita,  senza  nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata  "Commissione",  alle  dirette  dipendenze  funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
 4.  La Commissione e' organo collegiale, composta da un presidente e  due  commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
 5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un  regolamento  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare i requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e le  funzioni  della  Commissione, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
 6. La Commissione:
 a)   svolge  le  proprie  funzioni  d'ufficio  o  su  istanza  dei risparmiatori;
 b)  relaziona  con  cadenza  semestrale sulla propria attivita' al Presidente  del  Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
 c)  si  avvale  del  supporto di un ufficio composto da dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo  i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio  e'  equiparato  ad  ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
 d)  ha l'obbligo di rendere rapporto all'autorita' giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
 
 
 
 Note all'art. 30:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della  legge
 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante
 «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e) [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
 lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
 sindacali].
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.
 3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.
 4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.».
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 1 del
 decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165 recante «Norme
 generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
 amministrazioni pubbliche»:
 «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).
 (Art.  1  del  decreto legislativo n. 29 del 1993, come
 modificato  dall'art.  1  del decreto legislativo n. 80 del
 1998).
 1.  Le  disposizioni  del presente decreto disciplinano
 l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
 impiego  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche,
 tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle
 regioni  e  delle province autonome, nel rispetto dell'art.
 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
 a) accrescere  l'efficienza  delle amministrazioni in
 relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
 Paesi  dell'Unione  europea,  anche  mediante il coordinato
 sviluppo di sistemi informativi pubblici;
 b) razionalizzare   il  costo  del  lavoro  pubblico,
 contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
 indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
 umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la
 formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei dipendenti,
 garantendo   pari   opportunita'  alle  lavoratrici  ed  ai
 lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto a
 quello del lavoro privato.
 2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
 amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
 scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
 le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
 autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
 montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
 universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
 loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
 nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
 aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 3.  Le  disposizioni del presente decreto costituiscono
 principi   fondamentali   ai   sensi  dell'art.  117  della
 Costituzione.  Le  Regioni a statuto ordinario si attengono
 ad  esse  tenendo  conto  delle peculiarita' dei rispettivi
 ordinamenti.  I principi desumibili dall'art. 2 della legge
 23 ottobre  1992,  n.  421,  e  successive modificazioni, e
 dall'art.  11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
 altresi',  per  le  Regioni  a  statuto  speciale  e per le
 provincie   autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  norme
 fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
 Repubblica.».
 
 
 
 
 |  | Art. 31. (Omessa comunicazione
 del conflitto d'interessi)
 1.  Nel  libro  V,  titolo  XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 e' inserito il seguente:
 "Art.    2629-bis.   -   (Omessa   comunicazione   del   conflitto d'interessi).  -  L'amministratore  o  il componente del consiglio di gestione  di una societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  dell'Unione  europea  o diffusi tra il pubblico  in  misura  rilevante  ai sensi dell'articolo 116 del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e successive   modificazioni,   ovvero  di  un  soggetto  sottoposto  a vigilanza  ai  sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  del  citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto  legislativo  21  aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da  uno  a  tre  anni,  se dalla violazione siano derivati danni alla societa' o a terzi".
 2.   All'articolo   25-ter,  comma  1,  lettera  r),  del  decreto legislativo  8  giugno  2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono  inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del  conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".
 
 
 
 Note all'art. 31.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 25-ter del decreto
 legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «Disciplina della
 responsabilita'  amministrativa  delle  persone giuridiche,
 delle   societa'   e  delle  associazioni  anche  prive  di
 personalita'  giuridica,  a  norma dell'art. 11 della legge
 29 settembre  2000,  n.  300»,  cosi' come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  25-ter.  (Reati societari). - 1. In relazione ai
 reati  in materia societaria previsti dal codice civile, se
 commessi  nell'interesse della societa', da amministratori,
 direttori  generali  o  liquidatori o da persone sottoposte
 alla   loro  vigilanza,  qualora  il  fatto  non  si  fosse
 realizzato  se  essi avessero vigilato in conformita' degli
 obblighi   inerenti  alla  loro  carica,  si  applicano  le
 seguenti sanzioni pecuniarie:
 a) per  la  contravvenzione  di  false  comunicazioni
 sociali,  prevista  dall'art.  2621  del  codice civile, la
 sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
 b) per  il  delitto di false comunicazioni sociali in
 danno  dei  soci  o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
 primo  comma,  del codice civile, la sanzione pecuniaria da
 centocinquanta a trecentotrenta quote;
 c) per  il  delitto di false comunicazioni sociali in
 danno  dei  soci  o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
 terzo  comma,  del codice civile, la sanzione pecuniaria da
 duecento a quattrocento quote;
 d) per  la  contravvenzione  di  falso  in prospetto,
 prevista dall'art. 2623, primo comma, del codice civile, la
 sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 e) per  il  delitto  di  falso in prospetto, previsto
 dall'art.  2623,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
 sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
 f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
 o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
 dall'art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
 pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
 comunicazioni   delle   societa'   di  revisione,  previsto
 dall'art.  2624,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
 sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 h) per  il  delitto  di  impedito controllo, previsto
 dall'art.  2625,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
 sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 i) per   il   delitto   di  formazione  fittizia  del
 capitale,  previsto  dall'art.  2632  del codice civile, la
 sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 l) per   il  delitto  di  indebita  restituzione  dei
 conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la
 sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 m) per  la  contravvenzione  di illegale ripartizione
 degli  utili  e  delle riserve, prevista dall'art. 2627 del
 codice   civile,   la   sanzione   pecuniaria  da  cento  a
 centotrenta quote;
 n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
 o  quote  sociali  o  della societa' controllante, previsto
 dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
 cento a centottanta quote;
 o) per  il  delitto  di operazioni in pregiudizio dei
 creditori,  previsto  dall'art.  2629 del codice civile, la
 sanzione  pecuniaria  da  centocinquanta  a  trecentotrenta
 quote;
 p) per  il  delitto di indebita ripartizione dei beni
 sociali  da  parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633
 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
 a trecentotrenta quote;
 q) per    il    delitto    di    illecita   influenza
 sull'assemblea,  previsto dall'art. 2636 del codice civile,
 la  sanzione  pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
 quote;
 r) per  il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art.
 2637   del  codice  civile  e  per  il  delitto  di  omessa
 comunicazione  del conflitto d'interessi previsto dall'art.
 2629-bis  del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria da
 duecento a cinquecento quote;
 s) per  i  delitti  di  ostacolo  all'esercizio delle
 funzioni  delle  autorita' pubbliche di vigilanza, previsti
 dall'art.  2638,  primo e secondo comma, del codice civile,
 la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 3.  Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al
 comma  1,  l'ente  ha  conseguito  un profitto di rilevante
 entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 32. (Ricorso abusivo al credito)
 1.  L'articolo  218  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
 "Art.   218.   -   (Ricorso   abusivo   al   credito).  -  1.  Gli amministratori,   i   direttori   generali,   i   liquidatori  e  gli imprenditori  esercenti  un'attivita'  commerciale  che  ricorrono  o continuano  a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli  articoli  precedenti,  dissimulando  il  dissesto  o  lo  stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 2.  La  pena  e'  aumentata  nel  caso  di  societa' soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive modificazioni.
 3.  Salve  le  altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo  III,  del  codice  penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni".
 |  | Art. 33. (Istituzione del reato di
 mendacio bancario)
 1.  All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 e' premesso il seguente:
 "1-bis.  Salvo  che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al fine  di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra,  o  di  mutare  le condizioni alle quali il credito venne prima  concesso,  fornisce  dolosamente  ad  una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria  delle  aziende comunque interessate alla concessione del credito,  e'  punito  con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000".
 |  | Art. 34. (Falso in prospetto)
 1.  Dopo  l'articolo  173  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
 "Art.  173-bis.  - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti  per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione   nei  mercati  regolamentati,  ovvero  nei  documenti  da pubblicare  in  occasione  delle  offerte  pubbliche di acquisto o di scambio,  con  l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone  false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".
 2. L'articolo 2623 del codice civile e' abrogato.
 
 
 
 Note all'art. 34.
 - L'art.   2623   del  codice  civile,  abrogato  dalla
 presente  legge,  revoca: Violazione di obblighi incombenti
 agli amministratori».
 
 
 
 
 |  | Art. 35. (Falsita'  nelle  relazioni  o  nelle comunicazioni delle societa' di revisione)
 1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175 sono premessi i seguenti:
 "Art.  174-bis.  - (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle  societa'  di  revisione).  - 1. I responsabili della revisione delle   societa'   con  azioni  quotate,  delle  societa'  da  queste controllate  e  delle  societa'  che  emettono  strumenti  finanziari diffusi  fra  il  pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,   i  quali,  nelle  relazioni  o  in  altre  comunicazioni,  con l'intenzione  di  ingannare  i  destinatari,  attestano  il  falso od occultano   informazioni   concernenti   la   situazione   economica, patrimoniale  o  finanziaria della societa', dell'ente o del soggetto sottoposto  a  revisione,  in  modo  idoneo  a  indurre  in  errore i destinatari  sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
 2.  Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro  o  altra utilita' data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori,  i  direttori  generali  o  i  sindaci della societa' assoggettata a revisione, la pena e' aumentata fino alla meta'.
 3.  La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi da' o promette   l'utilita'   nonche'  agli  amministratori,  ai  direttori generali  e  ai  sindaci della societa' assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.
 Art.   174-ter.   -   (Corruzione   dei   revisori).   -   1.  Gli amministratori,  i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della societa' di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle societa' con azioni quotate, delle societa' da  queste  controllate  e  delle  societa'  che  emettono  strumenti finanziari  diffusi  fra  il  pubblico  in  misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilita' data o promessa, compiono od omettono atti in violazione  degli  obblighi  inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
 2.  La  stessa  pena  di  cui  al  comma  1 si applica a chi da' o promette l'utilita'".
 |  | Art. 36. (False comunicazioni circa l'applicazione delle
 regole previste nei codici
 di comportamento delle societa' quotate)
 1.  Dopo  l'articolo  192  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
 "Art.  192-bis.  - (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole  previste nei codici di comportamento delle societa' quotate). -  1.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti  degli  organi  di  controllo  e  i  direttori generali di societa'  quotate  nei  mercati  regolamentati  i  quali  omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in  altre  comunicazioni  rivolte  al  pubblico, divulgano o lasciano divulgare  false informazioni relativamente all'adesione delle stesse societa' a codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero  all'applicazione  dei  medesimi,  sono puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  diecimila  a  trecentomila  euro.  Il provvedimento  sanzionatorio  e' pubblicato, a spese degli stessi, su almeno  due  quotidiani,  di  cui  uno  economico,  aventi diffusione nazionale".
 |  | Art. 37. (Omessa  comunicazione  degli  incarichi  di  componente di organi di amministrazione e controllo)
 1.  All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
 "3-bis.  Salvo  che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi  di  controllo,  i  quali  omettano  di  eseguire  nei termini prescritti  le  comunicazioni  di  cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono  puniti  con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione  annuale prevista per l'incarico relativamente al quale   e'  stata  omessa  la  comunicazione.  Con  il  provvedimento sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incarico".
 |  | Art. 38. (Abusive attivita' finanziarie)
 1.  All'articolo  132,  comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque  svolge  l'attivita'  riservata agli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco".
 
 
 
 Note all'art. 38.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  132  del  decreto
 legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
 delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia» cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.   132   (Abusiva  attivita'  finanziaria).  -  1.
 Chiunque  svolge,  nei  confronti  del pubblico, una o piu'
 delle  attivita'  finanziarie previste dall'art. 106, comma
 1,  senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo
 articolo  e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
 anni  e  con  la multa da lire quattro milioni a lire venti
 milioni.  [La  pena  pecuniaria e' aumentata fino al doppio
 quando  il  fatto e' commesso adottando modalita' operative
 tipiche  delle banche o comunque idonee a trarre in inganno
 il   pubblico  circa  la  legittimazione  allo  svolgimento
 dell'attivita'  bancaria].  [La  stessa  pena  si applica a
 chiunque  svolge  l'attivita'  riservata  agli intermediari
 finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale di cui all'art.
 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco].
 2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti
 del  pubblico,  una  o  piu'  delle  attivita'  finanziarie
 previste  dall'art.  106,  comma  1,  senza essere iscritto
 nell'apposita   sezione   dell'elenco   generale   indicata
 nell'art.  113  e'  punito  con l'arresto da sei mesi a tre
 anni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 39 Aumento delle sanzioni penali e amministrative
 
 1.  Le  pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  dal  testo  unico  di  cui al decreto legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576,  e  dal  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  sono raddoppiate  entro  i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
 2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2625, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
 "La  pena  e'  raddoppiata  se  si  tratta  di societa' con titoli
 quotati  in  mercati  regolamentati  italiani  o  di  altri  Stati
 dell'Unione  europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
 ai  sensi  dell'articolo  116  del  testo  unico di cui al decreto
 legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; b) all'articolo 2635, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
 "La  pena  e'  raddoppiata  se  si  tratta  di societa' con titoli
 quotati  in  mercati  regolamentati  italiani  o  di  altri  Stati
 dell'Unione  europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
 ai  sensi  dell'articolo  116  del  testo  unico di cui al decreto
 legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; c) all'articolo 2638, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "La  pena  e'  raddoppiata  se  si  tratta  di societa' con titoli
 quotati  in  mercati  regolamentati  italiani  o  di  altri  Stati
 dell'Unione  europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
 ai  sensi  dell'articolo  116  del  testo  unico di cui al decreto
 legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
 3.  Le  sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di  cui  al  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico  di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge  12  agosto  1982,  n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993,  n.  124,  che  non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.
 4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: "1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la   misura   massima   delle   sanzioni   amministrative  pecuniarie determinate  in  una  somma  di  denaro,  ad eccezione delle sanzioni previste   dalla   legge   12  agosto  1982,  n.  576,  e  successive modificazioni".
 5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.
 
 
 
 Note all'art. 39.
 -  Per  il decreto legislativo n. 385/1993 si vedano le
 note all'art. 19.
 -  Per  il  decreto legislativo n. 58/1998 si vedano le
 note all'art. 2.
 -  La  legge  12 agosto  1982,  n. 576 recante "Riforma
 della  vigilanza  sulle  assicurazioni" e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
 -  Il  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124,
 recante     "Disciplina    delle    forme    pensionistiche
 complementari,  a  norma  dell'art. 3, comma 1, lettera v),
 della  legge  23 ottobre  1992,  n. 421 e' pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  27 aprile  1993,  n.  97,  supplemento
 ordinario.
 - Si riportano i testi degli articoli 2625, 2635 e 2638
 del  codice  civile,  cosi'  come modificati dalla presente
 legge:
 "Art.  2625  (Impedito controllo). - Gli amministratori
 che,  occultando  documenti  o  con  altri idonei artifici,
 impediscono  o  comunque  ostacolano  lo  svolgimento delle
 attivita' di controllo o di revisione legalmente attribuite
 ai  soci,  ad  altri  organi  sociali  o  alle  societa' di
 revisione,  sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa
 pecuniaria fino a 10.329 euro.
 Se  la  condotta  ha  cagionato  un  danno  ai soci, si
 applica  la  reclusione  fino  ad  un  anno  e si procede a
 querela della persona offesa.
 La  pena  e'  raddoppiata  se si tratta di societa' con
 titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
 Stati  dell'Unione  europea  o  diffusi  tra il pubblico in
 misura  rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
 cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".
 "Art.  2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa
 di  utilita). - Gli amministratori, i direttori generali, i
 sindaci,  i liquidatori e i responsabili della revisione, i
 quali,   a  seguito  della  dazione  o  della  promessa  di
 utilita',  compiono  od  omettono atti, in violazione degli
 obblighi  inerenti  al  loro  ufficio, cagionando nocumento
 alla  societa',  sono  puniti  con la reclusione sino a tre
 anni.
 La  stessa  pena  si  applica  a  chi  da'  o  promette
 l'utilita'.
 La  pena  e'  raddoppiata  se si tratta di societa' con
 titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
 Stati  dell'Unione  europea  o  diffusi  tra il pubblico in
 misura  rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
 cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 Si procede a querela della persona offesa".
 "Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
 autorita' pubbliche di vigilanza).
 Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
 liquidatori  di  societa'  o  enti  e  gli  altri  soggetti
 sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza,
 o  tenuti  ad  obblighi  nei  loro confronti, i quali nelle
 comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla
 legge,  al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
 vigilanza,  espongono  fatti  materiali  non rispondenti al
 vero,  ancorche'  oggetto  di valutazioni, sulla situazione
 economica,  patrimoniale  o finanziaria dei sottoposti alla
 vigilanza  ovvero,  allo  stesso  fine, occultano con altri
 mezzi  fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
 dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
 puniti  con  la  reclusione  da  uno  a  quattro  anni.  La
 punibilita'  e' estesa anche al caso in cui le informazioni
 riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per
 conto di terzi.
 Sono  puniti  con  la stessa pena gli amministratori, i
 direttori  generali, i sindaci e i liquidatori di societa',
 o  enti  e  gli  altri  soggetti  sottoposti per legge alle
 autorita'  pubbliche  di vigilanza o tenuti ad obblighi nei
 loro   confronti,   i  quali,  in  qualsiasi  forma,  anche
 omettendo  le comunicazioni dovute alle predette autorita',
 consapevolmente ne ostacolano le funzioni
 La  pena  e'  raddoppiata  se si tratta di societa' con
 titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
 Stati  dell'Unione  europea  o  diffusi  tra il pubblico in
 misura  rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
 cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".
 - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 29 luglio
 2003,  n.  229,  recante "Interventi in materia di qualita'
 della  regolazione,  riassetto  normativo e codificazione -
 Legge  di semplificazione 2001" cosi' come modificato dalla
 presente legge:
 "Art.  4  (Riassetto  in  materia  di assicurazioni). -
 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
 data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
 decreti  legislativi  per  il  riassetto delle disposizioni
 vigenti  in  materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i
 principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge
 15 marzo  1997,  n.  59,  come sostituito dall'art. 1 della
 presente  legge,  e  nel  rispetto  dei seguenti principi e
 criteri direttivi:
 a) adeguamento   della  normativa  alle  disposizioni
 comunitarie e agli accordi internazionali;
 b) tutela   dei   consumatori  e,  in  generale,  dei
 contraenti  piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza
 delle  condizioni  contrattuali,  nonche'  dell'informativa
 preliminare,  contestuale e successiva alla conclusione del
 contratto,  avendo  riguardo  anche  alla  correttezza  dei
 messaggi  pubblicitari  e  del processo di liquidazione dei
 sinistri,   compresi   gli   aspetti  strutturali  di  tale
 servizio;
 c) salvaguardia  dell'effettiva  concorrenza  tra  le
 imprese     autorizzate     all'esercizio    dell'attivita'
 assicurativa  in Italia o operanti in regime di liberta' di
 prestazioni di servizi;
 d) previsione  di specifici requisiti di accesso e di
 esercizio  per le societa' di mutua assicurazione esonerate
 dal  pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le
 imprese di riassicurazione;
 e) garanzia  di  una corretta gestione patrimoniale e
 finanziaria   delle   imprese   autorizzate   all'esercizio
 dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro
 appartenenza   ad   un  gruppo  assicurativo,  nonche'  con
 riferimento  alle partecipazioni di imprese assicurative in
 soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa
 e   di   partecipazione   di   questi   ultimi  in  imprese
 assicurative;
 f) armonizzazione   della  disciplina  delle  diverse
 figure  di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei
 servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di
 intermediari,  svolgono  questa attivita' nei confronti del
 pubblico;
 g) armonizzazione  della  disciplina sull'esercizio e
 sulla  vigilanza  delle  imprese  di  assicurazione e degli
 intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
 h) riformulazione  dell'apparato  sanzionatorio  alla
 luce dei principi generali in materia:
 1)   affiancando   alle  ipotesi  di  ricorso  alla
 sanzione  amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese
 e  operatori  del  settore,  la  previsione  di  specifiche
 sanzioni  penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei
 casi   di  abusivo  esercizio  di  attivita'  assicurativa,
 agenziale,  mediatizia  e  peritale  da  parte di imprese e
 soggetti  non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e
 ruoli  ovvero  di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari
 dell'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
 e  di  interesse  collettivo  (ISVAP),  agli  uffici o alla
 documentazione  relativa  alle  anzidette  attivita', anche
 esercitate   in   via   di   fatto  o,  infine,  di  truffa
 assicurativa;
 1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali
 e   quintuplicando   la   misura   massima  delle  sanzioni
 amministrative  pecuniarie  determinate  in  una  somma  di
 denaro,  ad  eccezione  delle sanzioni previste dalla legge
 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni;
 2)  prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da
 parte  dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi
 contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6 della
 legge 5 marzo 2001, n. 57;
 i) riassetto   della   disciplina  dei  rapporti  tra
 l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui
 sono assoggettate le imprese di assicurazione.".
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 25-ter del decreto
 legislativo  8 giugno  2001,  n.  231,  recante "Disciplina
 della    responsabilita'   amministrativa   delle   persone
 giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
 di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge
 29 settembre 2000, n. 300":
 "Art.  25-ter  (Reati  societari). - 1. In relazione ai
 reati  in materia societaria previsti dal codice civile, se
 commessi  nell'interesse della societa', da amministratori,
 direttori  generali  o  liquidatori o da persone sottoposte
 alla   loro  vigilanza,  qualora  il  fatto  non  si  fosse
 realizzato  se  essi avessero vigilato in conformita' degli
 obblighi   inerenti  alla  loro  carica,  si  applicano  le
 seguenti sanzioni pecuniarie:
 a) per  la  contravvenzione  di  false  comunicazioni
 sociali,  prevista  dall'art.  2621  del  codice civile, la
 sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
 b) per  il  delitto di false comunicazioni sociali in
 danno  dei  soci  o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
 primo  comma,  del codice civile, la sanzione pecuniaria da
 centocinquanta a trecentotrenta quote;
 c) per  il  delitto di false comunicazioni sociali in
 danno  dei  soci  o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
 terzo  comma,  del codice civile, la sanzione pecuniaria da
 duecento a quattrocento quote;
 d) per  la  contravvenzione  di  falso  in prospetto,
 prevista dall'art. 2623, primo comma, del codice civile, la
 sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 e) per  il  delitto  di  falso in prospetto, previsto
 dall'art.  2623,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
 sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
 f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
 o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
 dall'art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
 pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
 comunicazioni   delle   societa'   di  revisione,  previsto
 dall'art.  2624,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
 sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 h) per  il  delitto  di  impedito controllo, previsto
 dall'art.  2625,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
 sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 i) per   il   delitto   di  formazione  fittizia  del
 capitale,  previsto  dall'art.  2632  del codice civile, la
 sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 l) per   il  delitto  di  indebita  restituzione  dei
 conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la
 sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 m) per  la  contravvenzione  di illegale ripartizione
 degli  utili  e  delle riserve, prevista dall'art. 2627 del
 codice   civile,   la   sanzione   pecuniaria  da  cento  a
 centotrenta quote;
 n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
 o  quote  sociali  o  della societa' controllante, previsto
 dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
 cento a centottanta quote;
 o) per  il  delitto  di operazioni in pregiudizio dei
 creditori,  previsto  dall'art.  2629 del codice civile, la
 sanzione  pecuniaria  da  centocinquanta  a  trecentotrenta
 quote;
 p) per  il  delitto di indebita ripartizione dei beni
 sociali  da  parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633
 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
 a trecentotrenta quote;
 q) per    il    delitto    di    illecita   influenza
 sull'assemblea,  previsto dall'art. 2636 del codice civile,
 la  sanzione  pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
 quote;
 r) per  il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art.
 2637  del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento
 a cinquecento quote;
 s) per  i  delitti  di  ostacolo  all'esercizio delle
 funzioni  delle  autorita' pubbliche di vigilanza, previsti
 dall'art.  2638,  primo e secondo comma, del codice civile,
 la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 3.  Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al
 comma  1,  l'ente  ha  conseguito  un profitto di rilevante
 entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo".
 
 
 
 
 |  | Art. 40 Sanzioni accessorie
 
 1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, su proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente  legge, uno o piu' decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni  accessorie  alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,  del  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  e  successive modificazioni, della legge 12 agosto  1982,  n.  576,  e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro
 durata,  comunque  non  superiore  a  tre  anni,  in ragione della
 gravita'  della  violazione,  valutata  secondo i criteri indicati
 dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione; b) previsione  della  sanzione  accessoria  della sospensione o della
 decadenza  dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso
 banche  o  altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero
 dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso societa'; c) previsione   della  sanzione  accessoria  dell'interdizione  dalle
 cariche  presso  banche  e  altri  intermediari finanziari o dalle
 cariche societarie; d) previsione  della  sanzione  accessoria  della  pubblicita'  della
 sanzione  pecuniaria  e  accessoria,  a  carico  dell'autore della
 violazione,  su  quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga
 diffusione  e  nei  locali aperti al pubblico delle banche e degli
 altri  intermediari  finanziari  presso  i  quali  l'autore  della
 violazione  ricopra  cariche  societarie o dei quali lo stesso sia
 dipendente; e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o
 del  profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo,
 ovvero di beni di valore equivalente; f) attribuzione  della  competenza ad irrogare le sanzioni accessorie
 alla   medesima  autorita'  competente  ad  irrogare  la  sanzione
 principale.
 
 
 
 Note all'art. 40.
 Per  il  decreto  legislativo  n. 385/1993 si vedano le
 note all'art. 19.
 Per il decreto legislativo n. 58/1998 si vedano le note
 all'art. 2.
 Per la legge n. 576/1982 si vedano le note all'art. 39.
 Per  il  decreto  legislativo  n. 124/1993 si vedano le
 note all'art. 39.
 - Si riporta il testo dell'art. 133 del codice penale:
 "Art.   133.  (Gravita'  del  reato:  valutazione  agli
 effetti   della   pena).   -   Nell'esercizio   del  potere
 discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice
 deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
 1.   dalla   natura,   dalla   specie,   dai   mezzi,
 dall'oggetto,   dal  tempo,  dal  luogo  e  da  ogni  altra
 modalita' dell'azione;
 2.  dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato
 alla persona offesa dal reato [c.p. 626];
 3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
 Il  giudice deve tener conto, altresi', della capacita'
 a delinquere del colpevole, desunta:
 1.  dai  motivi  a delinquere e dal carattere [c.p.p.
 220] del reo;
 2.  dai  precedenti penali e giudiziari e, in genere,
 dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
 3.  dalla  condotta  contemporanea  o  susseguente al
 reato.".
 
 
 
 
 |  | Art. 41. (Soppressione   della   Commissione   permanente   per  la  vigilanza sull'istituto  di  emissione  e  sulla  circolazione dei biglietti di banca)
 1.  La  Commissione  permanente  per la vigilanza sull'istituto di emissione  e  sulla  circolazione  dei  biglietti  di  banca,  di cui all'articolo  110  del  testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' soppressa.
 2.  Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio  decreto  28  aprile  1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo  47,  secondo  periodo,  del  medesimo testo unico, sono soppresse  le  parole:  ", col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,".
 
 
 
 Note all'art. 41.
 -  Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico del
 suddetto   regio   decreto,  cosi'  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «Art. 47. (Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24). - Il
 Banco  di  Napoli presenta ogni anno al Ministro del tesoro
 una  relazione  sull'andamento  del  servizio  di cui negli
 articoli 45  e 46. La relazione e' presentata al Parlamento
 dal Ministro del tesoro.».
 
 
 
 
 |  | Art. 42 Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge
 
 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  le  societa' iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  provvedono ad uniformare l'atto   costitutivo   e  lo  statuto  alle  disposizioni  da  questa introdotte.
 2.  Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai  sensi  dell'articolo  31  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo  24  febbraio  1998, n. 58, come modificato dall'articolo 14,  comma  1,  lettera  b),  della  presente  legge,  continuano  ad applicarsi  le  disposizioni  in  materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
 3.  Le  disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  introdotti  dall'articolo 6, comma 1, della presente  legge,  si  applicano alle societa' che vi sono soggette, a decorrere  dall'esercizio  successivo  a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
 4.  La  disposizione  di  cui  all'articolo 161, comma 4, del testo unico  di  cui  al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato  dall'articolo  18,  comma  1,  lettera d), della presente legge,  si  applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello  in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino  a  tale  data,  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
 5.  Gli  incarichi  in  corso  alla data di entrata in vigore della presente  legge  e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilita'  previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 18  per  le  societa'  di  revisione  e  le entita' appartenenti alla medesima  rete,  i  loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi  di controllo, i dipendenti della societa' di revisione stessa e  delle  societa'  da  essa  controllate, ad essa collegate o che la controllano  o  sono  sottoposte  a  comune controllo, possono essere portati  a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilita'  di  rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di  entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della societa', o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico  revisionale  o  da  contratti  per  lo  svolgimento di servizi,  giustificato  dalla  necessita'  di  rimuovere una causa di incompatibilita', non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione  di  clausole  penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali.
 
 
 
 Note all'art. 42.
 Con  riguardo ai testi degli articoli 31, 161, 165-ter,
 165-quater   e   165-quinquies   del   decreto  legislativo
 24 febbraio   1998,  n.  58,  recante  "testo  unico  delle
 disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, ai
 sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
 52",   si   rimanda  alle  note  ai  riferimenti  normativi
 contenute negli articoli 6, 14 e 18 della presente legge.
 
 
 
 
 |  | Art. 43. (Delega al Governo
 per il coordinamento legislativo)
 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi  per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e  successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto   legislativo   24   febbraio   1998,  n.  58,  e  successive modificazioni,  nonche' delle altre leggi speciali, alle disposizioni della  presente  legge,  apportando  le  modifiche  necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.
 
 
 
 Note all'art. 43.
 - Per  il  decreto legislativo n. 385/1993 si vedano le
 note all'art. 19.
 - Per  il  decreto  legislativo n. 58/1998 si vedano le
 note all'art. 2.
 
 
 
 
 |  | Art. 44. (Procedura per l'esercizio
 delle deleghe legislative)
 1.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi previsti dalla presente legge,  ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli  effetti  finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi  alle  Camere  ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per le conseguenze  di  carattere  finanziario.  Le  competenti  Commissioni parla-mentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente,  i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora  il  termine  previsto  per  l'espressione  del  parere delle Commissioni  parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza  del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
 La  presente  legge,  munita del sigillo di Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 28 dicembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI  PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 2436):
 Presentato  dall'on.le  Armani  ed altri il 27 febbraio
 2002.
 Assegnato   alla  VI  commissione  (Finanze),  in  sede
 referente, il 25 marzo 2002 con pareri delle commissioni I,
 V e XIV.
 Nuovamente   assegnato   alle  commissioni  riunite  VI
 (Finanze) e X (Attivita' produttive), in sede referente, il
 17 marzo 2004.
 Esaminato dalle commissioni riunite il 23 marzo 2004; 1
 -  6  -  20  -  21 - 22 e 27 aprile 2004; 4 - 5 e 25 maggio
 2004;  16 e 30 giugno 2004; 6 - 15 e 21 luglio 2004; 9 - 11
 -  18  e 25 novembre 2004; 15 e 22 dicembre 2004; 13 - 18 -
 19 e 20 gennaio 2005; 17 febbraio 2005.
 Relazione  scritta presentata il 18 febbraio 2005 (atto
 n.  2436 - 4543 - 4551 - 4586 - 4622 - 4639 - 4705 - 4746 -
 4747 - 4785 - 4971 - 5179-ter - 5294-A relatori on.li Conte
 e Saglia).
 Esaminato in aula il 21 febbraio 2005; 1-2 marzo 2005 e
 approvato  in  un testo unificato con gli atti numeri: 4543
 (Benvenuto ed altri); 4551 (Lettieri e Benvenuto); 4586 (La
 Malfa  ed  altri); 4622 (Diliberto ed altri); 4639 (Fassino
 ed  altri); con il disegno di legge n. 4705 (presentato dal
 Ministro  dell'economia e delle finanze (Tremonti); con gli
 atti  numeri:  4746 (Pepe ed altri); 4747 (Letta ed altri);
 4785  (Lettieri  ed  altri);  4971 (Cossa ed altri); con il
 disegno  di  legge 5179-ter (presentato dal Ministro per le
 politiche   comunitarie  (Buttiglione)  e  l'atto  n.  5294
 (Grandi ed altri) il 3 marzo 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3328):
 Assegnato   alle  commissioni  riunite  6ª  (Finanze  e
 Tesoro)  e  10ª  (Industria,  Commercio), in sede referente
 l'8 marzo 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª; 11ª
 e 14ª.
 Esaminato  dalle  commissioni  riunite il 16 e 21 marzo
 2005; 13 - 14 e 19 aprile 2005; 3 - 4 - 10 - 11 - 17 - 18 -
 24  e  26 maggio  2005;  14  -  15  -  21  - 22 - 23 - 28 e
 29 giugno 2005; 5 e 6 luglio 2005.
 Relazione scritta annunciata il 19 luglio 2005 (atto n.
 3328  -  2202 - 2680 - 2759 - 2760 - 2765 - 3308-A relatori
 senatori Eufemi e Semeraro).
 Esaminato  in  aula  il  29 luglio 2005; 14 - 15 - 20 e
 21 settembre  2005;  5  e  6 ottobre  2005; e approvato con
 modificazioni, l'11 ottobre 2005.
 Camera  dei deputati (atti numeri 2436 - 4543 - 4551 - 4586
 - 4622 - 4639 - 4705 - 4746 - 4747 - 4785 - 4971 - 5176-ter
 - 5294-B):
 Assegnato  alle  commissioni  riunite  VI (Finanze) e X
 (Attivita'  produttive),  in  sede referente, il 17 ottobre
 2005 con parere delle commissioni I, II, e XI.
 Esaminato  dalle  commissioni  riunite  il  2 - 3 - 9 e
 10 novembre 2005.
 Esaminato  in  aula  il  14 novembre  2005;  il 20 - 21
 dicembre 2005 ed approvato con modificazioni il 22 dicembre
 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3328-B):
 Assegnato   alle  commissioni  riunite  6ª  (Finanze  e
 Tesoro)  e 10ª (Industria, Commercio), in sede referente il
 22  dicembre  2005, con il parere delle commissioni 1ª, 2ª,
 5ª e 14ª.
 Esaminato  dalle  commissioni  riunite  il  22 dicembre
 2005.
 Esaminato in aula ed approvato il 23 dicembre 2005.
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