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| Gazzetta n. 301 del 2005-12-28 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 novembre 2005, n. 264 |  | Regolamento  di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di assistente sociale. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato  dal  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della  direttiva  2001/19/CE,  relativo  ad  un  sistema  generale di riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto,  in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del  1992,  che,  in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento  dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;
 Visto,  in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 115, secondo il quale sono  definite,  mediante  decreto  del  Ministro della giustizia, le eventuali   ulteriori   procedure   necessarie   per   assicurare  lo svolgimento  e  la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente   diversa   da  quella  contemplata  nell'ordinamento italiano;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva  per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005; ritenuto  di non accogliere l'osservazione in merito all'opportunita' di    prevedere   parametri   e   criteri   per   l'esercizio   della discrezionalita'    amministrativa    nell'emanazione   del   decreto dirigenziale  di riconoscimento, gia' compiutamente regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
 Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota 4449.U del 3 novembre 2005);
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  115, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
 b)  «decreto  dirigenziale  di  riconoscimento»,  il  decreto del Direttore  Generale  della Giustizia Civile presso il Ministero della giustizia  adottato  ai  sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
 c) «richiedente»,  il  cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio  della professione di assistente sociale in Italia, il riconoscimento  del  titolo  rilasciato  dal  Paese  di  appartenenza attestante   una   formazione   professionale   al  cui  possesso  la legislazione  del  medesimo  Stato  subordina l'accesso o l'esercizio della professione;
 d) «Consiglio  nazionale»,  il  Consiglio  nazionale  dell'Ordine degli assistenti sociali.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi'
 come  modificato  dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
 277,    attuativo   della   direttiva   2001/19/CE,   reca:
 «Attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE relativa ad un
 sistema   generale   di   riconoscimento   dei  diplomi  di
 istruzione     superiore    che    sanzionano    formazioni
 professionali di una durata minima di tre anni.».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 6, 9 e 11 del
 citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
 «Art.  6  (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
 e'  subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di
 un  tirocinio  di  adattamento  della durata massima di tre
 anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
 a) se   la  formazione  professionale  attestata  dai
 titoli  di  cui  all'art.  1  e all'art. 3 verte su materie
 sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
 formazione   professionale  prescritta  dalla  legislazione
 vigente;
 b) se    la   professione   cui   si   riferisce   il
 riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali
 che non esistono nella professione corrispondente del Paese
 che  ha  rilasciato i titoli o nella professione esercitata
 ai sensi dell'art. 3, lettera b).
 1-bis.  Quanto  previsto al comma 1 e' subordinato alla
 verifica   del   fatto  che  le  conoscenze  acquisite  dal
 richiedente    nel    corso    della   propria   esperienza
 professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
 sostanziale di cui al primo comma, lettera a).
 2.  Il  riconoscimento e' subordinato al superamento di
 una  prova  attitudinale  se  riguarda  le  professioni  di
 procuratore  legale,  di  avvocato,  di commercialista e di
 consulente per la proprieta' industriale.
 3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  su  proposta  del  Ministro per il coordinamento
 delle  politiche  comunitarie,  di  concerto con i Ministri
 interessati,   osservata   la   procedura   comunitaria  di
 preventiva   comunicazione   e  in  assenza  di  tempestiva
 opposizione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee,
 possono essere individuati, con riferimento alle situazioni
 previste    dagli   articoli 3   e   4,   altri   casi   di
 obbligatorieta' della prova attitudinale.
 4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova
 attitudinale,  non  si applica il secondo comma dell'art. 5
 del presente decreto.».
 «Art.   9   (Disposizioni   applicative   delle  misure
 compensative).  - 1. Con decreto del Ministro competente di
 cui  all'art.  11,  sono  definite,  con  riferimento  alle
 singole   professioni,  le  eventuali  ulteriori  procedure
 necessarie  per  assicurare lo svolgimento e la conclusione
 delle misure di cui agli articoli 7 e 8.».
 «Art. 11 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle
 domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
 a) il   Ministero   titolare  della  vigilanza  sulle
 professioni  di  cui  all'art.  2,  lettera a), individuato
 nell'allegato  A  del  presente decreto, fatta eccezione di
 quanto  previsto  alla  lettera  d). L'allegato puo' essere
 modificato  o  integrato,  tenuto  conto delle disposizioni
 vigenti  o sopravvenute nei vari settori professionali, con
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 b) il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  per le
 professioni  consistenti  in  rapporti di pubblico impiego,
 salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
 c) il  Ministero  della  sanita'  per  le professioni
 sanitarie;
 d) il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
 della  ricerca  per  il  personale  ricercatore  e  per  le
 professioni  di  pianificatore  territoriale,  paesaggista,
 conservatore   dei   beni   architettonici  ed  ambientali,
 architetto junior e pianificatore junior;
 e) il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
 della  ricerca  per  i docenti di scuola materna, di scuola
 elementare  e di istituti di istruzione secondaria di primo
 e secondo grado;
 f) il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».
 Nota all'art. 1:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 12 del citato decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
 «Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda
 di  riconoscimento  deve  essere  presentata  al  Ministero
 competente,  corredata  della  documentazione  relativa  ai
 titoli  da  riconoscere,  rispondente ai requisiti indicati
 all'art. 10.
 2.  La  domanda  deve  indicare  la  professione  o  le
 professioni  di  cui all'art. 2, in relazione alle quali il
 riconoscimento e' richiesto.
 3.  Entro  trenta giorni dal ricevimento della domanda,
 il  Ministero  accerta  la completezza della documentazione
 esibita,    comunicando    all'interessato   le   eventuali
 necessarie integrazioni.
 4.   Per   la  valutazione  dei  titoli  acquisiti,  il
 Ministero  competente  indice  una conferenza di servizi ai
 sensi  della  legge  n.  241/1990  alla quale partecipano i
 rappresentanti:
 a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
 b) del   Dipartimento   per  il  coordinamento  delle
 politiche comunitarie;
 c) del Ministero degli affari esteri;
 d) del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
 scientifica e tecnologica;
 e) del Dipartimento per la funzione pubblica.
 Nella   conferenza   sono   sentiti  un  rappresentante
 dell'ordine  o  della categoria professionale ed un docente
 universitario in rappresentanza delle universita' designato
 dal  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
 e tecnologica.
 5.  Sul  riconoscimento provvede il Ministro competente
 con  decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla
 presentazione  della  domanda  o  della  sua integrazione a
 norma del precedente comma 3.
 6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le
 condizioni  del  tirocinio  di  adattamento  o  della prova
 attitudinale,  individuando  l'ente  o  organo competente a
 norma dell'art. 15.
 7.  I  decreti  di  cui  al  precedente  comma  5  sono
 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 8.  I  precedenti  commi  4  e 7 non si applicano se la
 domanda  di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a
 quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Contenuto della prova attitudinale
 
 1. La  prova  attitudinale  prevista  dall'articolo 8, comma 1, del decreto  legislativo  ha  luogo  almeno  due  volte  l'anno presso il Consiglio  nazionale.  L'esame,  da  svolgersi in lingua italiana, si articola  nella  prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova   orale,   come   stabilito   nel   decreto   dirigenziale   di riconoscimento.
 2.  L'esame  si  svolge  in  lingua  italiana, e nel rispetto delle condizioni  stabilite,  verte  sulle  materie  indicate  nel  decreto dirigenziale  di  riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato A) al  presente  regolamento.  Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica  le  prove  e  le materie d'esame tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B dell'Albo,  in  corrispondenza  alla  richiesta  di iscrizione in una delle due diverse sezioni.
 3.  La  prova  scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello  svolgimento  di  uno  o  piu' elaborati vertenti sulle materie indicate  nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.
 4.  La  prova  orale  verte  sulle  materie  indicate  nel  decreto dirigenziale   di   riconoscimento,   oltre   che  su  ordinamento  e deontologia professionale.
 5.  Il  Consiglio  nazionale  predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
 «Art.   8   (Prova   attitudinale).   -   1.  La  prova
 attitudinale  consiste  in  un  esame volto ad accertare le
 conoscenze  professionali  e deontologiche ed a valutare la
 capacita'  all'esercizio  della  professione, tenendo conto
 che  il  richiedente il riconoscimento e' un professionista
 qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
 2.  Le  materie  su  cui svolgere l'esame devono essere
 scelte  in  relazione  alla  loro importanza essenziale per
 l'esercizio della professione.
 3.  In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
 puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
 3-bis.  L'esame  di  cui al comma 1, si articola in una
 prova  scritta  o  pratica  e orale o in una prova orale da
 svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle
 materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art.
 12.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Commissione d'esame
 
 1.  Presso  il  Consiglio  nazionale  e'  istituita una commissione d'esame  per  lo  svolgimento  della  prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
 2.  La  nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata  tra  professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli  assistenti  sociali  con  almeno  otto  anni  di anzianita' di iscrizioni  in  tali  sezioni,  designati  dal  Consiglio  nazionale. Qualora   non  sia  possibile  designare  i  componenti  effettivi  o supplenti  secondo  i criteri indicati per mancanza di iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e fino a quando permanga tale  carenza, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito della sola sezione A. La nomina di due membri effettivi e di  due  membri  supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda  fascia  o  ricercatori confermati presso un'universita' o un istituto  universitario  della  Repubblica  nelle  materie  su cui e' sostenuta  la  prova attitudinale; la nomina di un membro effettivo e di  un  membro  supplente  e' effettuata tra magistrati del distretto della  Corte  d'appello  di  Roma  o  collocati  fuori  ruolo  presso amministrazioni  o  organi  centrali  dello  Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.
 3.  La  commissione  e'  nominata  con  decreto  del Ministro della giustizia  e  dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente,   designato   dal   Consiglio   nazionale,  con  maggiore anzianita'  di  iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento  dei  componenti  effettivi,  subentrano i corrispondenti componenti  supplenti,  in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento   del   presidente,  la  commissione  e'  presieduta  dal componente   con   maggiore   anzianita'   di   iscrizione   all'albo professionale.  Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato  dal  Consiglio  nazionale,  avente  minore  anzianita'  di iscrizione  all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse  da  quelle  disciplinate  dall'articolo  6  sono  adottate a maggioranza.
 4.   Il   rimborso  delle  spese  sostenute  dai  componenti  della commissione  nonche' gli eventuali compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.
 |  | Art. 4. Vigilanza sugli esami
 
 1.  Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle disposizioni contenute nella legge 23 marzo 1993, n. 84.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - La  legge  23 marzo  1993,  n. 84, reca: «Ordinamento
 della  professione  di  assistente  sociale  e  istituzione
 dell'albo professionale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 5. Svolgimento dell'esame
 
 1.  Il  richiedente  presenta  al  Consiglio  nazionale  domanda di ammissione  all'esame  redatta secondo schema allegato B) al presente regolamento,   unitamente   a   copia  del  decreto  dirigenziale  di riconoscimento, e a copia di un documento di identita'.
 2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione  del  calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data della comunicazione della prova  scritta  e quella dello svolgimento della stessa intercorre un intervallo  non  inferiore  a  tre  mesi.  Tra la data fissata per lo svolgimento  della  prova scritta e quella della prova orale non puo' intercorrere  un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni.  Della  convocazione della commissione e del calendario delle prove  e' data immediata comunicazione all'interessato al recapito da questi  indicato  nella  domanda  ed  al  Ministero  della  giustizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 |  | Art. 6. Valutazione della prova attitudinale
 
 1.  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova ogni componente della commissione  dispone  di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi  coloro  che  abbiano  riportato  in  ogni  prova scritta una votazione  minima  complessiva  pari  a trenta. Si considera superato l'esame  da  parte  dei  candidati  che  abbiano conseguito, anche in ciascuna  materia  della  prova  orale,  un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
 2.  Allo  svolgimento  della  prova  scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
 3.  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
 4.  In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
 5.  Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al Ministero della  giustizia dell'esito della prova attitudinale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 |  | Art. 7. Oggetto e svolgimento del tirocinio
 
 1.  Il  tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo,  ha  una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il  complesso  delle  attivita'  professionali  afferenti  le materie indicate  nel  decreto  dirigenziale  di  riconoscimento  e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
 2.   Il   tirocinio   e'   svolto  presso  il  luogo  di  esercizio dell'attivita'  professionale  di  un  libero professionista iscritto alla  sezione  A  o  B  dell'albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
 3.  La  scelta  del  professionista  e'  effettuata dal richiedente nell'ambito  dell'elenco  di  cui  al  successivo  articolo 8  ed  e' incompatibile   con   un   rapporto  di  lavoro  subordinato  con  il professionista scelto.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del citato decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
 «Art.  7  (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio
 di    adattamento   consiste   nell'esercizio   in   Italia
 dell'attivita' corrispondente alla professione in relazione
 alla  quale e' richiesto il riconoscimento, svolto sotto la
 responsabilita' di un professionista abilitato.
 2.   Il  tirocinio  puo'  essere  accompagnato  da  una
 formazione complementare.
 2-bis.   La  durata  nonche'  le  materie  oggetto  del
 tirocinio  di  adattamento  sono  stabilite  nella  fase di
 attuazione  della  procedura di cui all'art. 12. Le materie
 sono   scelte  in  relazione  alla  loro  valenza  ai  fini
 l'esercizio della professione.
 3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale.
 4.  In  caso  di  valutazione  finale  sfavorevole,  il
 tirocinio puo' essere ripetuto.».
 
 
 
 
 |  | Art. 8. Elenco dei professionisti
 
 1.  Presso  il  Consiglio  nazionale  e'  istituito  un  elenco dei professionisti  presso  i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in  tale  elenco  e'  indicata  la  sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.
 2.  Tale elenco e' formato annualmente su designazione dei Consigli regionali  dell'Ordine,  previa  dichiarazione  di disponibilita' dei professionisti  e  comprende  assistenti  sociali  che  esercitino la professione da almeno cinque anni.
 3.  L'elenco  comprende, per ogni Consiglio regionale, un numero di professionisti  sufficiente  per  le probabili richieste di tirocinio relative  alle  due  sezioni nelle quali l'albo e' suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
 4.  Copia  dell'elenco  e'  trasmessa  ad  ogni Consiglio regionale dell'ordine.
 5.  Al  Consiglio  nazionale  spetta la vigilanza sugli iscritti in tale  elenco  ai  fini  dell'adempimento  dei  doveri  relativi  allo svolgimento  del  tirocinio,  tramite  il  presidente  del  Consiglio regionale  dell'Ordine  cui  e'  iscritto il professionista di cui al comma 1.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
 2001,  n.  328,  reca:  «Modifiche  ed  integrazioni  della
 disciplina  dei  requisiti  per  l'ammissione  all'esame di
 Stato  e  delle  relative  prove  per l'esercizio di talune
 professioni,   nonche'   della   disciplina   dei  relativi
 ordinamenti.».
 
 
 
 
 |  | Art. 9. Obblighi del tirocinante
 
 1.   Il  tirocinante  esegue  diligentemente  le  disposizioni  del professionista,  garantendo  la  massima  riservatezza  sulle notizie comunque   acquisite,   ed   e'   tenuto  all'osservanza,  in  quanto compatibile, del Codice Deontologico degli assistenti sociali.
 |  | Art. 10. Registro dei tirocinanti
 
 1.  Coloro  che,  muniti  di decreto dirigenziale di riconoscimento intendono   svolgere,   come  misura  compensativa  il  tirocinio  di adattamento  sono  iscritti  nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.
 2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
 a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome,  luogo  e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
 b) la sezione dell'albo per la quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
 c) gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento;
 d) la data di decorrenza dell'iscrizione;
 e)  il cognome e nome del professionita presso il quale si svolge il  tirocinio,  la  sezione  dell'albo  di appartenenza, il numero di iscrizione,  il  numero  di  codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
 f) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
 g) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
 h) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
 i) la data della cancellazione con relativa motivazione.
 |  | Art. 11. Iscrizione
 
 1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C) al presente regolamento.
 2.  Nella  domanda  il  richiedente  dichiara il proprio impegno ad effettuare  il  tirocinio  di  adattamento e la non sussistenza della incompatibilita'  prevista  dall'articolo  7,  comma  3  del presente regolamento.
 3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
 a) copia di un documento di identita';
 b) copia del decreto di riconoscimento;
 c) attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere il  richiedente  a  svolgere  il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attivita' professionale;
 d)   n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a   richiesta   dell'interessato,   le   fotografie   possono  essere autenticate dall'ufficio ricevente.
 4.  Nella  domanda,  sottoscritta  dal richiedente, sono elencati i documenti  allegati;  va  altresi'  essere  espresso l'impegno a dare comunicazione  delle  eventuali  sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
 5.  La  domanda  di  iscrizione  puo'  essere  inviata al Consiglio nazionale  a  mezzo  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero   direttamente  presentata  presso  gli  uffici  dello  stesso Consiglio  nazionale.  In  caso  di  consegna presso gli uffici dello stesso  viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale con  la  data di ricevimento, e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
 6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del   presente   articolo,   quando   non   ne   sia   possibile   la regolarizzazione.
 |  | Art. 12. Delibera di iscrizione
 
 1.  Il  Presidente,  su  delibera del Consiglio nazionale, provvede alla  iscrizione  nel  registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
 2.  L'iscrizione  decorre  dalla  data della delibera del Consiglio nazionale.
 3.  Il mancato accoglimento deve essere motivato. La segreteria del Consiglio  nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della  delibera  adottata  all'interessato,  al  professionista ed al Consiglio  regionale  dell'ordine  presso di cui questo e' iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 |  | Art. 13. Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio
 
 1.   Ogni   sei   mesi   il   professionista  compila  una  sezione dell'apposito   libretto   di  tirocinio,  fornitogli  dal  Consiglio nazionale,  ove  dichiara  le  attivita'  svolte  dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio regionale dell'ordine o a un suo delegato, che vi appone il visto.
 2.  Al  compimento  del  tirocinio,  entro  il  termine  massimo di quindici  giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e   per  conoscenza  al  Consiglio  regionale,  a  mezzo  di  lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  ovvero  mediante consegna diretta  presso  i  rispettivi  uffici,  il  libretto di tirocinio ed apposita  relazione  sullo  svolgimento  del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
 3.  In  caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale  rilascia  un  certificato  di  compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
 4.  In  caso  di  valutazione  sfavorevole,  il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la  valutazione  del professionista, emette provvedimento motivato di diniego  di  certificato  di  compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario,   di   disattendere   la   valutazione   sfavorevole   del professionista,  emette  provvedimento  motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
 5.  In  caso  di  valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere immediatamente ripetuto.
 |  | Art. 14. Sospensione e interruzione del tirocinio
 
 1.  Il  tirocinio  e'  sospeso  da tutti gli eventi che impediscono l'effettivo  svolgimento  del tirocinio per una durata superiore a un sesto e inferiore a un mezzo della sua durata complessiva.
 2.  Il  tirocinio e' interrotto da tutti gli eventi che impediscono l'effettivo  svolgimento  del tirocinio per una durata superiore alla meta' della sua durata complessiva.
 3.  Il  professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio  nazionale  della  causa di sospensione di cui al comma 1 e della  causa di interruzione di cui al comma 2, nonche' della ripresa del tirocinio di cui al comma 1.
 4.  Il  Consiglio  nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque   non   superiore   ad   un   anno,   previa   comunicazione all'interessato  ed  assegnazione  allo  stesso  di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni.
 5.  La  sospensione  e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal  Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e  al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 |  | Art. 15. Cancellazione dal registro dei tirocinanti
 
 1.  Il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato ed assegnazione  allo  stesso  di  un  termine  per  la presentazione di eventuali  osservazioni  o giustificazioni, delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
 a) rinuncia all'iscrizione;
 b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
 c) condanna   non  definitiva  per  delitto  contro  la  pubblica amministrazione,  contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede  pubblica,  contro  l'economia  pubblica,  oppure per ogni altro delitto  non  colposo,  per  i1  quale la legge commini la pena della reclusione  non  inferiore  nel  minimo  di  due anni o nel massimo a cinque anni;
 d) rilascio   del   certificato   di  iscrizione  all'albo  degli assistenti sociali.
 2.   La   delibera   del   Consiglio   nazionale  di  cancellazione dell'iscrizione  nel  registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato  e  al  professionista  presso cui e' stato svolto il tirocinio  entro  quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di  ricevimento,  salvo  che  la  delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
 |  | Art. 16. Sospensione dal registro dei tirocinanti
 
 1.  In  caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di  cui  all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dal registro dei tirocinanti.
 2.   La   delibera   del   Consiglio   nazionale   di   sospensione dell'iscrizione  nel  registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro   quindici  giorni  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 14 novembre 2005
 Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2005
 
 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 294
 |  | Allegato A (articolo 2)
 
 Elenco  delle  materie per la sezione A dell'albo (assistente sociale
 specialista)
 
 - Metodologie   avanzate  e  innovative  di  servizio  sociale  per interventi complessi;
 - Metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione;
 - Organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane;
 - Metodi  e  tecniche  del  servizio  sociale  per  la  ricerca, la formazione e la supervisione professionale;
 - Analisi di fattibilita' economica dei progetti sociali;
 - Pianificazione di programmi di servizio sociale;
 - Metodi di mediazione e concertazione;
 - Organizzazione e gestione dei servizi e interventi complessi;
 - Progettazione e conduzione di programmi di protezione sociale. Elenco delle materie per la sezione B dell'albo (assistente sociale)
 
 - Teoria, metodi e tecniche del servizio sociale;
 - Principi e fondamenti del servizio sociale;
 - Etica e deontologia professionale;
 - Elementi di psicologia sociale;
 - Legislazione sociale;
 - Politica sociale;
 - Legislazione italiana riguardante la professione;
 - Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
 - Elementi di psicologia generale;
 - Elementi di sociologia;
 - Organizzazione dei servizi sociali.
 |  | Allegato B 
 Al Consiglio nazionale
 
 Il/La   sottoscritto/a  ....  nato/a  il  ...............  a  ....; cittadino/a   ....   residente   in   ....  in  possesso  del  titolo professionale  di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi   di  ....  anni,  comprendente  le  materie  sostenute  presso l'Universita' .... con sede in ...., iscritto nell'albo professionale di   ....   dal  ...............  (1)  ed  in  possesso  del  decreto ministeriale  di  riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione .......... (2) emesso in data ..........
 Domanda
 
 ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio   1992,   n.   115,  cosi'  come  modificato  dal  decreto legislativo   8 luglio   2003,  n.  277,  attuativo  della  direttiva 2001/19/CE,  di  poter  partecipare  alla  prova attitudinale secondo quanto  previsto  nel  decreto  dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.
 Data e Firma .......
 
 (1) Ove sussista il requisito.
 (2) A (assistente sociale specialista) o B (assistente sociale).
 |  | Allegato C Al Consiglio nazionale
 
 Il/la   sottoscritto/a  ....  nato/a  il  ...............  a  ...., cittadino/a   ....   residente   in  ....;  in  possesso  del  titolo professionale  di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi   di  ....  anni,  comprendente  le  materie  sostenute  presso l'Universita'  ....  con  sede  in  ....,  iscritto nell'associazione professionale di ......... dal ............... (1) ed in possesso del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ...................
 Domanda
 
 ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio   1992,   n.   115,  cosi'  come  modificato  dal  decreto legislativo   8 luglio   2003,  n.  277,  attuativo  della  direttiva 2001/19/CE,  di  essere  iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra;
 Dichiara
 
 di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso: .... .... ....;
 Dichiara
 
 che  non sussiste la incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3  del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).
 Data e Firma .................
 
 (1) Ove sussista il requisito.
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