| IL DIRIGENTE dell'Ufficio autorizzazioni officine
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  6 aprile  2004 di trasferimento   del   personale  all'Agenzia  italiana  del  farmaco, registrato  in  data  26  agosto  2004  al n. 1464 del Registro visti semplici  dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle  funzioni  dell'Agenzia italiana del farmaco, che e' assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;
 Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto legislativo  18 febbraio  1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 Visti  i decreti dirigenziali S.L. 488-99/aD1 del 15 novembre 2005, S.L.488-99/D3  del  21 maggio 2003, S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, S.L.488-99/D2  del  24 luglio 2000 e S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente  la  sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio  -  ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune   specialita'   medicinali,   tra  le  quali  quelle  indicate nell'elenco allegato al presente atto;
 Viste  le domande delle ditte titolari delle specialita' medicinali che  hanno  chiesto  la  revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati,  limitatamente  alle  specialita' medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;
 Constatato  che  per le specialita' medicinali indicate nella parte dispositiva     del    presente    atto,    le    aziende    titolari dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio hanno provveduto al pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 A d o t t a
 la seguente determinazione:
 
 Per  le  motivazioni  esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza  immediata  i  decreti  dirigenziali,  S.L. 488-99/aD1 del 15 novembre 2005, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D1 del 12 aprile  2001, S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 e S.L.488-99/D1 del 7 luglio  2000  limitatamente  alle  specialita'  medicinali elencate nell'allegato  A, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente  alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
 Il  presente  atto,  che  ha  immediata efficacia, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.
 Roma, 15 dicembre 2005
 Il dirigente: Marra
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