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| Gazzetta n. 300 del 2005-12-27 |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 28 ottobre 2005 |  | Estensione  dell'indicazione terapeutica della specialita' medicinale «Gadovist». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  Registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre  1993, n. 537, concernente Interventi correttivi  di finanza pubblica "con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»,
 Visto  l'art.  48,  comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che  dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di autorizzazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei  medicinali  per  uso  umano"»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 «Attuazione della direttiva CEE 92/27 concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano»;
 Visto  l'art.  14  del  decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo  alla  redazione  in  doppia  lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Visto il regolamento 1084/2003/CE;
 Vista la domanda presentata in data 17 giugno 2004, con la quale la societa'  Schering  S.p.a.  ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche:   «  Intensificazione  del  contrasto  nella  risonanza magnetica angiografica (CE-MRA)»;"
 Viste  le  notifiche  di  fine  procedura DE/H/237-247/02/W02 e R01 trasmesse  dalla  competente autorita' in qualita' di Stato membro di riferimento (RMS);
 Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della stessa  classe  e  dello  stesso  prezzo  per  le  nuove  indicazioni terapeutiche;
 Visti  gli  stampati  allegati  che  costituiscono parte integrante della presente determinazione;
 Viste  le attestazioni relative ai pagamenti delle tariffe previste dalle norme in vigore;
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12/13 aprile 2005;
 Vista  la  deliberazione  n.  9 del 20 aprile 2005 del consiglio di amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore generale;
 Determina:
 
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 
 La   specialita'   medicinale   GADOVIST  nella  nuova  indicazione terapeutica «Intensificazione del contrasto nella risonanza magnetica angiografica (CE-MRA).» e' classificata come segue:
 Confezione: 1,0 mmol/ml flaconcino da 15 ml - A.I.C. n. 034964104/M (in base 10), 11C0N8 (in base 32).
 Classe di rimborsabilita' «H».
 Prezzo ex factory (IVA esclusa) 126,90 euro.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 209,44 euro.
 Sconto obbligatorio del 25,5% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
 Confezione: 1,0 mmol/ml flaconcino da 30 ml - A.I.C. n. 034964116/M (in base 10), 11C0NN (in base 32).
 Classe di rimborsabilita' «H».
 Prezzo ex factory (iva esclusa) 253,81 euro.
 Prezzo al pubblico (iva inclusa) 418,89 euro.
 Sconto  obbligatorio  del 32% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
 |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 
 OSP1:   medicinale   soggetto   a  prescrizione  medica  limitativa utilizzabile   esclusivamente   in  ambiente  ospedaliero  o  in  una struttura ad esso assimilabile.
 |  | Art. 3. Stampati
 
 Le  confezioni  della specialita' medicinale devono essere poste in commercio  con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al testo allegato alla presente determinazione.
 E'  approvato  il  Riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla presente determinazione.
 |  | Art. 4. Farmacovigilanza
 
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al   decreto  del  21 novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003)  e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  | Art. 5. Disposizioni finali
 
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 28 ottobre 2005
 Il direttore generale: Martini
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