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| Gazzetta n. 300 del 2005-12-27 |  | ENAV S.P.A. |  | COMUNICATO |  | Comunicazione delle condizioni di applicazione del Sistema dei canoni di  rotta  e  condizioni  di  pagamento, applicabili dal 12 settembre 2002. |  | 
 |  | A   seguito   dell'adesione   della   Repubblica   italiana  alla Convenzione  internazionale  di  cooperazione  per  la sicurezza alla navigazione  aerea (EUROCONTROL) ed al relativo accordo multilaterale per  i  canoni  di  rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575,  si  comunicano  di  seguito  le condizioni di applicazione e di pagamento  delle  tariffe  per i servizi forniti al traffico aereo in rotta  in vigore dal 1° gennaio 2006, stabilite dall'Ufficio centrale dei  canoni  di rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, secondo le procedure internazionalmente definite. Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti e' disponibile presso  la sede centrale dell'ENAV S.p.a., via Salaria n. 716 - 00138 Roma. ORGANIZZAZIONE  EUROPEA  PER  LA  SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA -
 EUROCONTROL
 
 Condizioni  di  applicazione  del  sistema  dei  canoni  di  rotta  e
 condizioni di pagamento
 
 Testo  approvato  dalla Commissione allargata ed entrato in vigore il
 12 settembre 2002
 
 Stampato nel 2002
 
 (Questa versione annulla e sostituisce il doc. n. 02.60.02 di gennaio
 2002
 
 CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA
 
 Art. 1.
 1.  Viene  percepito  un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile  secondo  le  regole  del  volo strumentale (volo IFR), in conformita' con le procedure formulate in applicazione degli standard e  delle  pratiche  raccomandate  dall'Organizzazione  dell'aviazione civile   internazionale,   nello   spazio   aereo  delle  regioni  di informazione  di  volo  di  competenza  degli  Stati contraenti, come elencate  nell'allegato 1.  Inoltre, nelle regioni di informazione di volo  di  propria  competenza, uno Stato contraente puo' decidere che venga  percepito  un  canone per qualsiasi volo effettuato secondo le regole  del  volo  a  vista  (volo  VFR).  I voli effettuati in parte secondo  le regole del volo a vista ed in parte secondo le regole del volo  strumentale  (voli misti VFR/IFR) nelle regioni di informazione di  volo  di  competenza  di  un  determinato  Stato  contraente sono soggetti, per l'intera distanza percorsa all'interno delle menzionate regioni  di  informazione di volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.
 2.  Il  canone  costituisce  la remunerazione dei costi sostenuti dagli  Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di  navigazione  aerea in rotta, all'esercizio del Sistema dei canoni di  rotta,  oltre  che  dei  costi  sostenuti  da  EUROCONTROL per la gestione del sistema.
 3.  I  canoni  generati  nello  spazio  aereo  delle  regioni  di informazione  di  volo  di competenza di uno Stato contraente possono essere  soggetti  all'imposta  sul valore aggiunto (IVA). EUROCONTROL puo',  in  tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e secondo le modalita' convenute con lo Stato in questione.
 4.   La   persona  cui  il  canone  e'  imputato  e'  l'operatore dell'aeromobile  al  momento  in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso l'identita'  dell'operatore non fosse conosciuta, e' considerato come tale  il  proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.
 |  | Art. 2. Per  ogni  volo  che  accede  allo  spazio aereo delle regioni di informazione  di  volo  di  competenza di piu' Stati contraenti viene percepito  un  unico  canone (R), pari alla somma dei canoni generati dal  volo  stesso nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di ciascuno Stato contraente:
 
 R = Sigma r(i)
 ---------
 n
 Il  canone  individuale (r i) per i voli all'interno dello spazio aereo   di  competenza  di  uno  Stato  contraente  e'  calcolato  in conformita' con le disposizioni dell'art. 3.
 |  | Art. 3. Il  canone  per  un  volo  che  ha luogo nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente (i) e' calcolato secondo la formula:
 
 r  = t  x N
 i    i     i
 
 nella  quale (r i) e' il canone, (t i) e' il coefficiente unitario di tariffazione   e   (N i)   e'   il   numero  di  unita'  di  servizio corrispondenti  a  tale  volo. I coefficienti unitari possono, se del caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.
 |  | Art. 4. Per  un  dato  volo, il numero di unita' di servizio designato da \rm  (N i)  e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della formula seguente:
 
 N i = d  x p
 i    i
 
 laddove  (d i)  e'  il  coefficiente  di distanza corrispondente allo spazio  aereo  delle  regioni  di  informazione di volo di competenza dello  Stato  contraente  (i)  e  (p)  e'  il  coefficiente  di  peso dell'aeromobile interessato.
 |  | Art. 5. 1.  Il  coefficiente  di distanza (d i) e' ottenuto dividendo per cento  (100)  il  numero  che  rappresenta  la  distanza  ortodromica espressa in chilometri fra:
 l'aerodromo  di partenza situato all'interno dello spazio aereo delle  regioni  di  informazione  di  volo  di competenza dello Stato contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio, e
 l'aerodromo  di  prima  destinazione  situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.
 I  punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali del detto  spazio  aereo.  Il  piano  di  volo  tiene  conto  di  tutti i cambiamenti  apportati  dall'operatore  al piano di volo inizialmente depositato cosi' come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore conseguenti  all'applicazione  di  misure  di  gestione dei flussi di traffico aereo.
 2.  Tuttavia, per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile  e  nel  corso  dei  quali  non  ha avuto luogo alcun atterraggio  intermedio (voli circolari), e per i quali il punto piu' distante  dall'aerodromo  si  trova in una regione di informazione di volo dello Stato contraente (i), il coefficiente di distanza (d i) e' ottenuto  dividendo  per  cento  (100)  il  numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:
 l'aerodromo   situato  all'interno  dello  spazio  aereo  delle regioni  di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio, e
 il   punto  piu'  distante  dall'aerodromo  piu'  il  numero  che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:
 il punto piu' distante dall'aerodromo, e
 l'aerodromo  situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.
 3.  La  distanza da prendere in considerazione verra' determinata sottraendo  venti  (20)  chilometri  per  ogni  decollo  e  per  ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.
 |  | Art. 6. 1.  Il  coefficiente  di  peso  e'  pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle tonnellate   metriche   del   peso  massimo  certificato  al  decollo dell'aeromobile,  quale  appare sul certificato di navigabilita', sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue:
 
 p= Radice di peso max. x al decollo
 --------------------------------
 50
 Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non e'  noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il coefficiente   di   peso   viene   stabilito   sulla  base  del  peso dell'aeromobile  piu'  pesante  e  dello  stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.
 2.  Quando  per  uno stesso aeromobile esistono piu' pesi massimi certificati  al decollo, il fattore peso e' stabilito in base al piu' elevato  peso  massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal suo Stato d'immatricolazione.
 3.  Quando,  tuttavia,  un operatore ha dichiarato agli organismi responsabili  della  riscossione  dei  canoni  di  disporre  di  piu' aeromobili  corrispondenti  a  diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente  di  peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore  in questione viene determinato sulla base della media dei  pesi  massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo.  Il  calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.
 4. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso e' espresso da un numero a due decimali.
 |  | Art. 7. 1. Il coefficiente unitario di tariffazione e' stabilito in euro.
 2.   Salvo  decisione  contraria  di  uno  Stato  contraente,  il coefficiente  unitario  di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando  il  tasso  di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta nazionale  per  il  mese  precedente  a quello nel corso del quale ha avuto luogo il volo. Il tasso di cambio applicato e' la media mensile dei «tassi incrociati alla chiusura», calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.
 |  | Art. 8. 1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:
 a)  voli  misti  VFR/IFR,  solamente  nello  spazio aereo delle regioni  di  informazione  di  volo di competenza dello Stato o degli Stati  contraenti,  dove  sono effettuati esclusivamente in VFR e non viene percepito un canone per i voli VFR;
 b)   voli   effettuati   da  aeromobili  il  cui  peso  massimo autorizzato al decollo e' inferiore a due (2) tonnellate metriche;
 c)  voli  effettuati esclusivamente per il trasporto di sovrani regnanti  e  loro  parenti  stretti,  di  Capi di Stato e di Governo, nonche'  di  Ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in ogni  caso,  essere comprovati con l'appropriato indicatore di status sul piano di volo;
 d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR competente.
 2.  Inoltre,  per cio' che concerne le regioni di informazione di volo  di  propria  competenza,  uno Stato contraente puo' decidere di esentare dal pagamento del canone:
 a)  i  voli  militari  effettuati  da  aeromobili  militari  di qualsiasi Stato;
 b) i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di  ottenere  un  brevetto  di  pilota  o  una  qualificazione per il personale  di  condotta,  quando  ne  e' fatta menzione specifica nel piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro lo spazio aereo dello Stato interessato; non devono comportare trasporto di  passeggeri  e/o  merci,  ne'  posizionamento  o  trasferimento di aeromobili;
 c)  i  voli  effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare  le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al  suolo  per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili in questione;
 d)   i   voli   che   terminano   nell'aerodromo   di  partenza dell'aeromobile  e  nel  corso  dei  quali  non  ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari).
 |  | Art. 9. Il  canone e' pagabile presso la sede centrale di EUROCONTROL, in conformita'  con  le condizioni di pagamento esposte nell'allegato 2. La divisa di contabilizzazione utilizzata e' l'euro.
 |  | Art. 10. Le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e i coefficienti unitari sono pubblicati dagli Stati contraenti.
 |  | Allegato 1 REGIONI DI INFORMAZIONE DI VOLO
 
 Stati  contraenti  (al  1° novembre  2002) Repubblica di Albania (non
 ancora integrata tecnicamente)
 
 Regione di informazione di volo Tirana
 Regione superiore di informazione di volo Tirana Repubblica Federale di Germania
 Regione superiore di informazione di volo Berlino
 Regione superiore di informazione di volo Hannover
 Regione superiore di informazione di volo Reno
 Regione di informazione di volo Brema
 Regione di informazione di volo Düsseldorf
 Regione di informazione di volo Francoforte
 Regione di informazione di volo Monaco
 Regione di informazione di volo Berlino Repubblica d'Austria
 Regione di informazione di volo Vienna Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo Lussemburgo
 Regione superiore di informazione di volo Bruxelles
 Regione di informazione di volo Bruxelles Repubblica di Bulgaria
 Regione di informazione di volo Sofia
 Regione di informazione di volo Varna Repubblica di Cipro
 Regione di informazione di volo Nicosia Repubblica di Croazia
 Regione di informazione di volo Zagabria
 Regione superiore di informazione di volo Zagabria Regno di Danimarca
 Regione di informazione di volo Copenaghen Regno di Spagna
 Regione superiore di informazione di volo Madrid
 Regione di informazione di volo Madrid
 Regione superiore di informazione di volo Barcellona
 Regione di informazione di volo Barcellona
 Regione superiore di informazione di volo Isole Canarie
 Regione di informazione di volo Isole Canarie Repubblica di Finlandia
 Regione superiore di informazione di volo Tampere
 Regione di informazione di volo Tampere
 Regione superiore di informazione di volo Rovaniemi
 Regione di informazione di volo Rovaniemi Repubblica francese
 Regione superiore di informazione di volo Francia
 Regione di informazione di volo Parigi
 Regione di informazione di volo Brest
 Regione di informazione di volo Bordeaux
 Regione di informazione di volo Marsiglia
 Regione di informazione di volo Reims Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
 Regione superiore di informazione di volo Scottish
 Regione di informazione di volo Scottish
 Regione superiore di informazione di volo Londra
 Regione di informazione di volo Londra Repubblica ellenica
 Regione superiore di informazione di volo Atene
 Regione di informazione di volo Atene Repubblica d'Ungheria
 Regione di informazione di volo Budapest Irlanda
 Regione superiore di informazione di volo Shannon
 Regione di informazione di volo Shannon
 Regione  di  transizione  oceanica  di  Shannon, delimitata dalle seguenti   coordinate:  51°  Nord  15°  Ovest,  51°  Nord  8°  Ovest, 48° 30' Nord  8° Ovest, 49° Nord 15° Ovest, 51° Nord 15° Ovest a FL55 e al di sopra Repubblica italiana
 Regione superiore di informazione di volo Milano
 Regione di informazione di volo Milano
 Regione superiore di informazione di volo Roma
 Regione di informazione di volo Roma
 Regione superiore di informazione di volo Brindisi
 Regione di informazione di volo Brindisi ex Repubblica iugoslava di Macedonia
 Regione di informazione di volo Skopje Repubblica di Malta
 Regione superiore di informazione di volo Malta
 Regione di informazione di volo Malta Repubblica moldova
 Regione d'informazione di volo Chisinau Principato di Monaco
 p.m.
 (Regione di informazione di volo Marsiglia) Regno di Norvegia
 Regione superiore di informazione di volo Oslo
 Regione superiore di informazione di volo Stavanger
 Regione superiore di informazione di volo Trondheim
 Regione superiore di informazione di volo Bodø
 Regione di informazione di volo Oslo
 Regione di informazione di volo Stavanger
 Regione di informazione di volo Trondheim
 Regione di informazione di volo Bodø
 Regione oceanica di informazione di volo Bodø Regno dei Paesi Bassi
 Regione di informazione di volo Amsterdam Repubblica portoghese
 Regione superiore di informazione di volo Lisbona
 Regione di informazione di volo Lisbona
 Regione di informazione di volo Santa Maria Romania
 Regione di informazione di volo Bucarest Repubblica slovacca
 Regione di informazione di volo Bratislava Repubblica slovena
 Regione di informazione di volo Lubiana Regno di Svezia
 Regione superiore di informazione di volo Svezia
 Regione di informazione di volo Svezia Confederazione elvetica
 Regione superiore di informazione di volo Svizzera
 Regione di informazione di volo Svizzera Repubblica ceca
 Regione di informazione di volo Praga Repubblica di Turchia
 Regione di informazione di volo Ankara
 Regione di informazione di volo Istanbul
 |  | Allegato 2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
 
 CLAUSOLA 1
 1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la Sede centrale di EUROCONTROL a Bruxelles.
 2.  EUROCONTROL  considera  tuttavia  come liberatori i pagamenti effettuati  sui  conti  aperti  a  suo  nome  presso istituti bancari designati  dagli organismi competenti del Sistema dei canoni di rotta negli Stati contraenti o in altri Stati.
 3.  L'importo  del  canone  e' dovuto alla data in cui il volo ha avuto  luogo.  Il  pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi  alla data di fatturazione. La data di valuta limite entro cui EUROCONTROL deve ricevere il pagamento e' indicata nella fattura. CLAUSOLA 2
 1.  Ad  eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.
 2.  Nel  caso  in  cui  il  pagamento  venga effettuato presso un istituto  bancario  designato,  situato  in uno Stato contraente, gli utenti  residenti  in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.
 3.  Se  l'utente  si  avvale della facolta' prevista al paragrafo precedente,  la  conversione in moneta nazionale dell'importo in euro si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali. CLAUSOLA 3
 Il  pagamento  si  considerera'  ricevuto da parte di EUROCONTROL alla  data  di  valuta  in  cui l'importo dovuto e' accreditato su un conto  bancario  indicato da EUROCONTROL. La data di valuta e' quella alla quale EUROCONTROL puo' utilizzare i fondi. CLAUSOLA 4
 1.  I  pagamenti  devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate e  delle note di accredito in deduzione. La necessita' di indicare in euro  l'importo  delle  fatture  vale  anche  per  gli  utenti che si avvalgono della possibilita' di pagare in moneta nazionale.
 2.  Quando  un  pagamento  non  e' accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o piu' fatture specifiche, EUROCONTROL puo' destinare il pagamento:
 - in primo luogo agli interessi e successivamente
 - alle fatture piu' vecchie non pagate. CLAUSOLA 5
 1.  I  reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad EUROCONTROL  per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente approvato  da  EUROCONTROL.  La  data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad EUROCONTROL, fissata in sessanta giorni a partire dalla data della fattura, e' indicata nella fattura.
 2.  La data di deposito dei reclami e' la data in cui EUROCONTROL li riceve.
 3.  I  reclami  devono  essere  particolareggiati e devono essere accompagnati dagli eventuali riscontri documentali pertinenti.
 4.  L'avanzare  un  reclamo  non  autorizza l'utente a portare in deduzione  dalla  fattura  l'ammontare  contestato, a meno che non ne venga autorizzato da EUROCONTROL.
 5.  Se  EUROCONTROL  e  un  utente  sono  mutuamente  debitori  e creditori, nessun pagamento compensativo puo' essere effettuato senza la preventiva autorizzazione di EUROCONTROL. CLAUSOLA 6
 1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite di  pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti conformemente  alle  disposizioni  dell'art.  10  delle condizioni di applicazione.  Tale  interesse  legale,  detto interesse di ritardato pagamento,  e'  un  interesse  semplice,  calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.
 2. Tale interesse e' calcolato e fatturato in euro. CLAUSOLA 7
 Laddove  un  debitore  non  ha  saldato  la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.
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