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| Gazzetta n. 300 del 2005-12-27 |  | AGENZIA DEL DEMANIO |  | DECRETO 22 dicembre 2005 |  | Individuazione  di  alcuni  beni immobili di proprieta' del Consiglio nazionale delle ricerche. |  | 
 |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 Visto   il   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,  recante «Disposizioni  urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento  immobiliare»,  convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
 Visto  l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in  legge  n.  410/2001,  che  prevede  fra  l'altro,  ai  fini della ricognizione  del  patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con  appositi  decreti,  dei  beni  immobili  degli enti pubblici non territoriali;
 Visto  l'elenco predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota n. 0064261 del 16 dicembre 2005,  con cui il medesimo Ente ha individuato immobili di proprieta' dello stesso;
 Vista  la  nota  n.  137944  del  20 dicembre  2005 con la quale il Dipartimento  del  Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze invita  questa  Agenzia  a  voler provvedere alla predisposizione del presente  decreto  d'individuazione  sulla  base della documentazione trasmessa  dal Consiglio nazionale delle ricerche con nota n. 0064261 del 16 dicembre 2005;
 Ritenuto  che  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito  in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il  compito  di  procedere  all'inserimento  di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni   e  integrazioni  apportate  dal  decreto  legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
 Vista  l'urgenza  di  procedere  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Sono  di  proprieta'  del Consiglio nazionale delle ricerche i beni immobili  individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.
 |  | Art. 2. Il  presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili  in  capo al Consiglio nazionale delle ricerche e produce ai fini  della  trascrizione  gli  effetti  previsti  dall'art. 2644 del codice  civile,  nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 |  | Art. 3. Contro  l'iscrizione  dei  beni  negli elenchi di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 |  | Art. 4. Gli   uffici   competenti   provvederanno,   se   necessario,  alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 |  | Art. 5. Il  presente  decreto  potra'  essere  modificato  a  seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
 |  | Art. 6. Eventuali  accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il direttore: Spitz ------
 |  | ---->   Vedere Allegato A a pag. 86 della G.U.  <---- |  |  |