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| Gazzetta n. 300 del 2005-12-27 |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 6 dicembre 2005 |  | Adozione  delle  direttive  tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni  ed  infermita',  di  cui  all'articolo 2,  comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e i criteri per delineare il   profilo   sanitario  nel  reclutamento  dei  militari  atleti  e istruttori. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' militare
 
 Visto  l'art.  3,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  19 aprile  2005, n. 113, recante «Regolamento concernente il  reclutamento  e  il trasferimento ad altri ruoli di personale dei gruppi sportivi delle Forze armate»;
 Visto  il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il   «Regolamento   recante   norme   in   materia   di  accertamento dell'idoneita' al servizio militare»;
 Visto  il  decreto del direttore generale della sanita' militare, datato 5 dicembre 2005, concernente la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare»;
 Visto  il  decreto del direttore generale della sanita' militare, datato   5 dicembre  2005,  concernente  la  «Direttiva  tecnica  per delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati idonei al servizio militare»;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Con  il  presente  decreto  sono  adottate, ai sensi dell'art. 3, comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.   113,   relativamente   al  reclutamento  degli  atleti  e  degli istruttori,  le  direttive  tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni  ed  infermita'  di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale  4 aprile  2000, n. 114, nonche' i criteri per delineare il  profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al servizio militare.
 |  | Art. 2. 
 Sono  giudicati idonei, ai fini del loro reclutamento, gli atleti e  gli  istruttori  che  non  siano  affetti  dalle  imperfezioni  ed infermita'  specificatamente indicate nell'elenco allegato al decreto ministeriale  4 aprile  2000, n. 114, di seguito denominato Elenco, e risultino   in  possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  psico-fisica necessari  per esercitare la disciplina sportiva praticata, accertati secondo le disposizioni vigenti, nonche' dell'efficienza psico-fisica che  ne consente l'impiego negli incarichi relativi alla categoria ed al ruolo di appartenenza.
 |  | Art. 3. 
 Ai  fini  dell'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' previste  dall'Elenco, e' adottata la direttiva tecnica approvata con decreto  datato  5 dicembre 2005 del direttore generale della sanita' militare, di seguito denominata direttiva.
 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 circa le infermita' ed imperfezioni  specificatamente  indicate  nell'Elenco,  le  affezioni esplicitate  ed  espressamente  riportate nella direttiva, a giudizio del competente organo sanitario, potranno essere valutate compatibili con  l'espletamento  del servizio quale militare atleta o istruttore, sempre  che  risultino,  sotto  il  profilo  medico-legale, di scarsa incidenza  e  tali  da  non costituire un rischio per la tutela della loro salute e della collettivita'.
 |  | Art. 4. 
 Per   delineare   il  profilo  sanitario  degli  atleti  e  degli istruttori,  e'  adottata  la direttiva tecnica approvata con decreto datato 5 dicembre 2005 del direttore generale della sanita' militare.
 Fermi  restando i requisiti ed i criteri di cui agli articoli 2 e 3,  nonche' quelli specificatamente indicati nei bandi di concorso in relazione   alla   disciplina   sportiva  prescelta,  possono  essere giudicati   idonei,  in  sede  di  reclutamento,  gli  atleti  e  gli istruttori  cui  sia  accertato un grado di validita' inquadrabile in fascia  A,  limitatamente alla caratteristica somatofunzionale PS, ed anche in fascia B per le altre caratteristiche.
 |  | Art. 5. 
 Le  imperfezioni  e  le  infermita'  non menzionate nell'Elenco e nella  direttiva  ed  incidenti sull'efficienza somato-funzionale del soggetto   in  misura  non  inabilitante,  isolatamente  o  nel  loro complesso,  saranno  valutate  secondo  il  criterio  dell'analogia o dell'equivalenza.
 Nell'applicazione  dei  criteri  di  cui  al comma 1, il grado di validita'  inquadrabile in fascia A o B potra' essere delineato anche in  presenza  di  alterazioni anatomiche o funzionali che, a giudizio del  competente  organo  sanitario, non raggiungendo una rilevanza di grado inabilitante, risultino di nessuna o scarsa incidenza, sotto il profilo  medico-legale,  ai fini dell'espletamento del servizio quale militare atleta o istruttore.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 dicembre 2005
 Il direttore generale: Donvito
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