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| Gazzetta n. 300 del 2005-12-27 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 novembre 2005, n. 261 |  | Regolamento  recante:  Istituzione e funzionamento del fondo previsto dall'articolo  174-quater, comma 1, lettera a), della legge 22 aprile 1941,  n.  633, come introdotto dall'articolo 8 della legge 18 agosto 2000,  n.  248, e modificato dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.  68, destinato al potenziamento delle strutture e degli  strumenti  impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con
 IL MINISTRO DELL'INTERNO
 Visto  il  comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista  la  legge  22  aprile 1941, n. 633, norme di «Protezione del diritto  di  autore  ed  altri  diritti  connessi al suo esercizio» e successive modificazioni;
 Visto l'articolo 174-quater, cosi' come introdotto dall'articolo 29 del  decreto  legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e, in particolare, il comma  1,  lettera  a), ove si dispone che «i proventi delle sanzioni amministrative,  applicate ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono   all'entrata   del   bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione  del  Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle  strutture  e  degli  strumenti  impiegati  nella prevenzione e nell'accertamento  dei  reati previsti dalla presente legge. Il Fondo e'  istituito  con  decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno»;
 Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso dalla  Sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
 Sentito il parere del Ministro per l'innovazione e tecnologie;
 Sentito il parere del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
 Sentito   il   parere   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle comunicazioni;
 Sentito  il  parere  della  Societa'  italiana degli autori e degli editori;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 maggio 2005 le cui  osservazioni  sono  state  generalmente  accolte,  salvo  quelle relative ai seguenti articoli:
 articolo 2,  dove non sembra potersi prospettare il «conflitto di interessi»  paventato, tenuto conto che la partecipazione al Comitato e'  consentita  a ciascun organo che svolge o coopera nelle attivita' di  polizia  giudiziaria  nella prevenzione e nell'accertamento delle violazioni  penali  ed  amministrative previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
 articolo 4,  dove  non  e' stato ritenuto opportuno sopprimere il meccanismo  di  «segmentazione  del fondo (70% e 30%)», stante che la logica  premiale  prescelta  tende  a  privilegiare  gli  uffici  che riescono  a  saldare  la  fase dell'accertamento del reato con quella della riscossione della sanzione;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. 3871.U - 4/1-194 del 7 ottobre 2005);
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  della  giustizia il Fondo denominato  «Fondo  per  il  potenziamento  delle  strutture  e degli strumenti  impiegati  nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti   dalla   legge   22 aprile   1941,  n.  633,  e  successive modificazioni».
 2.  Le  risorse  del  Fondo  vengono  destinate  esclusivamente  al potenziamento  delle  strutture  e  degli  strumenti  impiegati nella prevenzione  e  nell'accertamento  dei  reati  previsti  dalla  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Si  riporta  il testo del comma 3, dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 - Si riporta il testo degli articoli 174-bis, 174-ter e
 174-quater  della  legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione
 del  diritto  d'autore  e  di altri diritti connessi al suo
 esercizio):
 «Art.    174-bis. - 1.   Ferme   le   sanzioni   penali
 applicabili,  la  violazione  delle  disposizioni  previste
 nella   presente   sezione   e'   punita  con  la  sanzione
 amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio  del prezzo di
 mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
 in  misura  comunque  non  inferiore  a  euro 103,00. Se il
 prezzo  non  e'  facilmente determinabile, la violazione e'
 punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro
 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura
 stabilita   per   ogni  violazione  e  per  ogni  esemplare
 abusivamente duplicato o riprodotto.».
 «Art.  174-ter. - 1.  Chiunque  abusivamente  utilizza,
 anche  via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o
 in  parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di
 strumenti   atti  ad  eludere  le  misure  tecnologiche  di
 protezione,  opere  o materiali protetti, oppure acquista o
 noleggia  supporti  audiovisivi, fonografici, informatici o
 multimediali  non conformi alle prescrizioni della presente
 legge,  ovvero  attrezzature, prodotti o componenti atti ad
 eludere   misure  di  protezione  tecnologiche  e'  punito,
 purche'  il  fatto  non  concorra  con  i reati di cui agli
 articoli 171,  171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies,
 171-septies  e  171-octies,  con la sanzione amministrativa
 pecuniaria  di  euro 154 e con le sanzioni accessorie della
 confisca   del   materiale   e   della   pubblicazione  del
 provvedimento   su  un  giornale  quotidiano  a  diffusione
 nazionale.
 2.  In  caso  di  recidiva  o  di  fatto  grave  per la
 quantita'  delle  violazioni  o  delle  copie  acquistate o
 noleggiate, la sanzione amministrativa e' aumentata sino ad
 euro  1032,00  ed  il fatto e' punito con la confisca degli
 strumenti   e  del  materiale,  con  la  pubblicazione  del
 provvedimento   su   due   o  piu'  giornali  quotidiani  a
 diffusione   nazionale   o   su   uno   o   piu'  periodici
 specializzati  nel settore dello spettacolo e, se si tratta
 di   attivita'   imprenditonale,   con   la   revoca  della
 concessione    o    dell'autorizzazione    di    diffusione
 radiotelevisiva   o   dell'autorizzazione  per  l'esercizio
 dell'attivita' produttiva o commerciale.».
 «Art.   174-quater. - 1.  I  proventi  derivanti  dalle
 sanzioni   amministrative,   applicati   ai   sensi   degli
 articoli 174-bis  e  174-ter,  affluiscono  all'entrata del
 bilancio  dello  Stato  per essere riassegnati, con decreto
 del Ministro dell'economia e delle finanze:
 a) in  misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo
 iscritto  allo  stato  di  previsione  del  Ministero della
 giustizia  destinato  al  potenziamento  delle  strutture e
 degli    strumenti    impiegati    nella    prevenzione   e
 nell'accertamento  dei reati previsti dalla presente legge.
 Il  Fondo  e'  istituito  con decreto adottato dal Ministro
 della  giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno,
 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
 n. 400;
 b) nella  restante misura, ad apposito capitolo dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze per la promozione delle campagne informative di cui
 al  comma 3-bis dell'art. 26 della legge 23 agosto 1988, n.
 400, e successive modificazioni.».
 Nota all'art. 1:
 Per  il titolo della legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Comitato amministratore del Fondo
 1. Il fondo e' gestito da un Comitato amministratore.
 2.  Il  Comitato  e' composto per il Ministero della giustizia, dal Direttore generale della giustizia penale e dal Direttore generale di bilancio  e  della  contabilita',  per il Ministero dell'interno, dal Direttore  centrale  dei  servizi  tecnico-logistici e della gestione patrimoniale   del   Dipartimento   di   Pubblica  Sicurezza,  da  un rappresentante dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e da un rappresentante della Societa' italiana degli autori ed editori.
 3.  Ai componenti del Comitato non sono dovuti compensi o incentivi rispetto al normale trattamento economico.
 4.  Il  Comitato  e'  convocato e presieduto dal Direttore generale della  giustizia  penale,  con  le  modalita'  stabilite dallo stesso Comitato.  Di  ciascuna  seduta e' redatto apposito processo verbale, nel  quale il voto contrario dei componenti dissenzienti e' riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.
 5.  Le  deliberazioni  del Comitato sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti.
 6.  Alle  sedute  del  Comitato  partecipano  due  funzionari della Direzione  generale  di  bilancio  e della contabilita' del Ministero della giustizia con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.
 7.  Entro  il  31 gennaio  di ciascun anno, il Comitato approva una relazione  sull'attivita' svolta nell'anno precedente, illustrando le questioni  di  carattere  interpretativo o applicativo piu' rilevanti inerenti   il   procedimento   e  proponendo  eventuali  modifiche  o integrazioni  alla  normativa vigente. La relazione e' trasmessa, dal Presidente, al Ministro della giustizia.
 |  | Art. 3. Risorse finanziarie
 1. Il Fondo e' alimentato con una quota pari al cinquanta per cento dei  proventi delle sanzioni amministrative, applicate ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 Per  il titolo della legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 4. Destinatari e criteri di assegnazione delle risorse del Fondo
 1.  Gli  organi che svolgono attivita' di polizia giudiziaria nella prevenzione   e   nell'accertamento   delle   violazioni   penali  ed amministrative  previste  dalla  legge  22  aprile  1941,  n.  633, e successive modificazioni, ovvero che cooperano a tali finalita', sono destinatari  delle  risorse  del  Fondo  secondo i criteri di seguito indicati:
 a) una quota pari al settanta per cento delle risorse annuali del Fondo e' ripartita, in misura proporzionale all'attivita' realizzata, tra  gli  uffici  che  hanno  contribuito a realizzare un afflusso di risorse nel Fondo;
 b) una  quota pari al trenta per cento delle risorse del Fondo e' attribuita,  in  misura  eguale, agli uffici che, pur avendo compiuto attivita'  di  prevenzione e repressione delle violazioni suddette, o cooperato  al loro svolgimento, non hanno contribuito a realizzare un incremento del Fondo.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 Per  il titolo della legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 5. Deliberazione sulla domanda
 1.  L'assegnazione  delle risorse del Fondo e' disposta con decreto del  Ministro  della  giustizia,  su  proposta  del Comitato indicato all'articolo 2.
 2.   A   tal   fine,   entro   il  30 aprile  dell'anno  successivo all'esercizio    di    riferimento,   il   Comitato   comunica   alle Amministrazioni   interessate  le  risorse  assegnate  al  Fondo  dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  le  quote  spettanti a ciascuna di esse, secondo i criteri indicati nell'articolo 4.
 3.  Entro  il  30 giugno successivo, le Amministrazioni interessate fanno  pervenire al Comitato una o piu' domande di assegnazione delle risorse,   nei   limiti   delle   quote  individuate,  allegando  una dettagliata  relazione  illustrativa  del  progetto  di impiego delle risorse da assegnare, conforme agli obiettivi del Fondo.
 4.  Il  Comitato valuta la rispondenza della domanda alle finalita' del  Fondo e puo', ove ne ravvisi la necessita', chiedere chiarimenti all'Amministrazione interessata.
 5. All'esito della istruttoria, il Comitato formula una proposta di piano di ripartizione delle risorse del Fondo.
 6.  Se  alcuna  delle  Amministrazioni interessate non fa pervenire domande  per  la  assegnazione della quota ad essa spettante, ovvero, sebbene  richiesta,  non  fornisca  i  chiarimenti, detta quota viene ripartita  tra le restanti Amministrazioni nell'ambito della medesima parte.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 14 novembre 2005
 Il Ministro della giustizia Castelli
 Il Ministro dell'interno Pisanu
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2005
 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 285
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