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| Gazzetta n. 299 del 2005-12-24 |  | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE |  | PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2005 |  | Regolamento  di  attuazione  degli  articoli 20,  comma  2,  e 21 del decreto   legislativo   30 giugno   2003,   n.   196,  relativo  alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di   trattamento   dei  dati  sensibili  e  giudiziari  nell'Istituto nazionale di fisica nucleare. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
 Visto  il  regolamento  generale  dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
 Vista  la  deliberazione  del consiglio direttivo dell'INFN n. 9335 del  28 ottobre 2005, con la quale e' stato approvato il «Regolamento di   attuazione   degli  articoli 20,  comma  2,  e  21  del  decreto legislativo  30 giugno 2003, n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati   sensibili  e  giudiziari  nell'Istituto  nazionale  di  fisica nucleare»;
 Vista  la nota dell'Istituto dell'8 novembre 2005, prot. n. 020711, con la quale la deliberazione n. 9335 e' stata trasmessa al Ministero dell'universita'  e  della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista  la  nota  del 2 dicembre 2005, prot. n. 962, con la quale il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca approva la anzidetta deliberazione n. 9335 del 28 ottobre 2005;
 Visto  quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Tutto quanto sopra premesso e considerato;
 Dispone:
 1.  Che  si  provveda  alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  del  «Regolamento  di  attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili  in  tema  di  trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'Istituto  nazionale di fisica nucleare», nel testo allegato alla presente   disposizione   di   cui  costituisce  parte  integrante  e sostanziale.
 2. La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero   della  giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 Frascati, 16 dicembre 2005
 Il Presidente: Petronzio
 |  | Regolamento  di  attuazione  degli  articoli 20,  comma  2,  e 21 del decreto   legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  relativo  alla
 individuazione  dei  tipi di dati e delle operazioni eseguibili in
 tema  di trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'Istituto
 nazionale di fisica nucleare.
 
 L'ISTITUTO NAZIONALE
 DI FISICA NUCLEARE
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali», di seguito codice;
 Visto  l'art.  4,  comma  1,  lettera d) del codice che definisce «dati  sensibili»  i  dati  personali  idonei  a  rivelare  l'origine razziale  ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti, sindacati, associazioni  od  organizzazioni  a  carattere  religioso, filosofico politico  o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 Visto,  inoltre,  l'art.  4,  comma  1, lettera e) del codice che definisce  «dati  giudiziari»  i  dati  personali idonei a rivelare i provvedimenti  di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a  u),  del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313,  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di anagrafe delle sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi pendenti,  o  le  qualita'  di  imputato  o  indagato  ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
 Visto  l'art.  20,  comma  2 del codice, il quale dispone che nei casi  in  cui  una  disposizione  di legge specifichi le finalita' di rilevante  interesse  pubblico,  ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni   eseguibili,   il   trattamento  e'  consentito  solo  in riferimento  ai  tipi  di  dati  e  di operazioni identificati e resi pubblici  a  cura  dei soggetti che ne effettuano il trattamento, con atto  di  natura  regolamentare,  adottato  in  conformita' al parere espresso dal Garante;
 Visto  l'art.  21,  comma  2,  del codice il quale afferma che le disposizioni  di  cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari;
 Viste  le finalita' di rilevante interesse pubblico connesse alle attivita'  dei  soggetti pubblici indicate negli articoli 59, 60, 68, 71, 95, 112 del codice;
 Considerato che tra le operazioni effettuate dal'INFN che possono spiegare   effetti   maggiormente  significativi  per  l'interessato, rientrano,  in  particolare,  le  interconnesioni  e  i raffronti tra banche  di  dati  gestite  da  diversi  titolari,  oppure  con  altre informazioni  sensibili  e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi;
 Ritenuto  di  indicare sinteticamente le operazioni ordinarie che l'INFN  deve  necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante   interesse   pubblico  individuate  per  legge  ovvero  le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione;
 Ritenuto   di   individuare   analiticamente,   in  relazione  ai trattamenti  disciplinati dal presente regolamento, le operazioni che possono    spiegare    effetti    maggiormente    significativi   per l'interessato, quali le interconnessioni ed i raffronti tra banche di dati  gestite  da  diversi  titolari,  oppure  con altre informazioni sensibili   e   giudiziarie   detenute   dal  medesimo  titolare  del trattamento e le comunicazioni di dati a terzi;
 Considerato  che  i  trattamenti di cui sopra sono effettuati nel rispetto  dei  principi  e  delle  garanzie previste dall'art. 22 del codice,  con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle   finalita'  perseguite;  all'indispensabilita'  delle  predette operazioni   per   il  perseguimento  delle  finalita'  di  rilevante interesse  pubblico  individuate  per legge, nonche' all'esistenza di fonti  normative  idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
 Visto  il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati  personali  del 30 giugno 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.   170  del  23 luglio  2005)  che  ha  suggerito  un  modello  per l'individuazione   delle   tipologie  dei  dati  e  delle  operazioni eseguibili;
 Visto  il  parere  di  conformita'  espresso  dal  Garante per la protezione dei dati personali in data 19 ottobre 2005;
 Considerata  la  natura  regolamentare  del  presente atto che ne impone  la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalita' e procedure di cui all'art. 8, comma 4, della  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  contenente «Istituzione del Ministero    dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e tecnologica»;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ambito del trattamento
 1.1.   L'Istituto   nazionale  di  fisica  nucleare  provvede  al trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari nell'ambito dei procedimenti  amministrativi  inerenti  la  gestione  del personale e degli  ospiti,  nonche',  in  via eventuale, nell'ambito di attivita' contenziose  in  giudizi  attivi  o  passivi  riguardanti  diritti  o interessi del personale o di terzi.
 Art. 2.
 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
 2.1.  In  attuazione  delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del codice, le sette schede che formano parte integrante  del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a  7,  identificano  i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito  il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in  riferimento  alle  specifiche  finalita'  di  rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate dal codice.
 2.2.  I  dati  sensibili  e  giudiziari  individuati dal presente regolamento  sono  trattati  previa  verifica  della loro pertinenza, completezza  e  indispensabilita'  rispetto alle finalita' perseguite nei  singoli  casi,  specie  nel  caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
 2.3.  Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazioni e  diffusione  individuate  nel  presente  regolamento  sono  ammesse soltanto  se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di  volta  in  volta  indicati,  per il perseguimento delle rilevanti finalita'  di  interesse  pubblico  specificate  e nel rispetto delle disposizioni  rilevanti  in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
 2.4.  I  raffronti  e  le interconnessioni con altre informazioni sensibili  e  giudiziarie detenute dall'INFN sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi ed    indicazione    scritta   dei   motivi   che   ne   giustificano l'effettuazione.  Le  predette  operazioni, se effettuate utilizzando banche  di  dati  di  diversi  titolari  del  trattamento, nonche' la diffusione   di   dati   sensibili   e   giudiziari,   sono   ammesse esclusivamente  previa  verifica della loro stretta indispensabilita' nei  singoli  casi  e  nel  rispetto  dei  limiti  e con le modalita' stabiliti  dalle  disposizioni  legislative che le prevedono (art. 22 del codice).
 2.5.  Sono  inutilizzabili  i  dati  trattati in violazione della disciplina  rilevante  in  materia  di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del codice).
 Allegato
 
 ---->  Vedere schede da pag. 21 a pag. 27   <----
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