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| Gazzetta n. 298 del 2005-12-23 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 5 dicembre 2005 |  | Autorizzazione provvisoria per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «RIMON 10 EC», registrato al n. 12861. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  l'art.  8,  comma  1,  del  sopracitato  decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente  «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista   la   domanda   presentata  il  3 agosto  2001  dall'impresa Makhteshim  Chemical  Works  Ltd  -  P.O.B.  60 Beer-Sheva (Israele), rappresentata  in  Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con  sede legale in via Verdi n. 12 - Bergamo, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato RIMON 10 EC, contenente la sostanza attiva novaluron;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  dell'Unione  europea  del 27 novembre  2001  «che  riconosce in linea di massima la conformita' del  fascicolo  trasmesso  per  un  esame  dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva novaluron nell'allegato I della  direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  parere  favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione provvisoria del prodotto di cui trattasi per un periodo di tre anni;
 Vista  la  nota  dell'Ufficio  del  3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
 Vista  la  nota  pervenuta in data 22 novembre 2005, da cui risulta che   la   suddetta   impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto dall'Ufficio;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre,  l'impresa  Makhteshim Chemical Works Ltd - P.O.B. 60 Beer-Sheva (Israele),  rappresentata  in  Italia  dall'Impresa  Makhteshim  Agan Italia  Srl,  con  sede  legale  in  via  Verdi  n.  12 - Bergamo, e' autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto fitosanitario denominato  «RIMON  10  EC»,  con  la  composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente decreto, fatto salvo l'obbligo   di   adeguamento   alle   conclusioni  della  valutazione comunitaria  riguardante l'inclusione della sostanza attiva novaluron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.
 Per  la  sostanza attiva novaluron sono approvati i seguenti limiti massimi  di  residui,  in  via  provvisoria  fino  all'emanazione  di apposita    direttiva   comunitaria,   che   saranno   inseriti   nel provvedimento  di  aggiornamento  del  decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 colture autorizzate: patata;
 limite massimo di residuo (mg/kg): 0,005.
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri 1.
 Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per l'impiego  dallo stabilimento dell'impresa estera Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer-Sheva 84100 Israele.
 Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12861.
 E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 5 dicembre 2005
 
 p. Il direttore generale: Ferri
 |  | Allegato 
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