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| Gazzetta n. 298 del 2005-12-23 |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 13 ottobre 2005 |  | Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento  per  la  risoluzione dei conflitti di interessi. (Deliberazione n. 392/05/CONS). |  | 
 |  | L'AUTORITA' 
 Nella sua riunione di Consiglio del 13 ottobre 2005;
 Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223 recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
 Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;
 Vista  la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
 Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215 recante: «Norme in materia di risoluzione  dei  conflitti di interessi» ed in particolare l'art. 7, comma  5,  che  stabilisce  che  «l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni  delibera  le  procedure  istruttorie  e  i  criteri di accertamento per le attivita' ad essa demandate dalla presente legge, nonche' le opportune modifiche organizzative interne»;
 Visto   il   decreto-legge   6 settembre   2004,  n.  233,  recante «Modificazioni  alla  legge  20 luglio  2004,  n.  215, in materia di risoluzione  dei  conflitti  di  interesse»,  convertito  dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
 Considerata  l'opportunita'  di modificare le disposizioni inerenti al procedimento in materia di accertamento dei conflitti di interessi contenute  nel  regolamento  per  la  risoluzione  dei  conflitti  di interessi approvato con delibera 417/04/CONS.
 Udita  la  relazione  dei  commissari  Sebastiano Sortino e Stefano Mannoni;
 Delibera:
 Art. 1.
 1.  E' approvato il Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interesse.
 2.  Il  testo  del  regolamento  di  cui  al  comma  1 e' riportato nell'allegato  «A»  alla  presente  delibera  e  ne costituisce parte integrante ed essenziale.
 3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente delibera e' abrogato il Regolamento allegato alla delibera 417/04/CONS.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  nel  Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it
 
 Napoli, 13 ottobre 2005
 
 Il presidente: Calabro'
 |  | Allegato (alla delibera 392/05/CONS)
 
 REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI
 Titolo I
 Capo I
 Art. 1.
 Ambito di applicazione e accertamento
 1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni accerta i comportamenti  delle  imprese  che  agiscono  nei settori del sistema integrato  delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) del  decreto  legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al titolare di cariche di Governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei  medesimi, che forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo.
 2.   Ai  fini  dell'accertamento  di  cui  al  precedente  comma, l'Autorita'  valuta  ogni  condotta, posta in essere dalle imprese di cui al comma 1, che, in violazione delle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 31 luglio  1997,  n. 249, 22 febbraio 2000, n. 28 e 3 maggio 2004, n. 112,  specie  avuto  riguardo  ai  principi  fondamentali del sistema radiotelevisivo,    del    pluralismo,    dell'obiettivita',    della completezza,  della  lealta'  e dell'imparzialita' dell'informazione, fornisce  un  sostegno privilegiato, anche attraverso qualsiasi forma di  vantaggio,  diretto o indiretto, politico, economico, di immagine al titolare di cariche di Governo.
 Titolo II
 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PROCEDURE
 Capo I
 Art. 2.
 Dichiarazioni sulle incompatibilita'
 1.  Le situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 1, della  legge  20 luglio  2004, n. 215, che riguardano i settori delle comunicazioni,   sonore   e   televisive,   della  multimedialita'  e dell'editoria,   anche   elettronica,  devono  esser  comunicate  dai titolari  delle  cariche di Governo all'Autorita' entro trenta giorni dall'assunzione   della   carica   mediante  il  modello  predisposto dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
 Art. 3.
 Dichiarazioni sui dati patrimoniali
 1.   Entro  i  sessanta  giorni  successivi  al  termine  per  la presentazione  delle  dichiarazioni  sulle  incompatibilita'  di  cui all'art.  2,  il  titolare  di  cariche  di  Governo trasmette i dati relativi   alle  proprie  attivita'  patrimoniali,  ivi  comprese  le partecipazioni  azionarie,  attinenti ai settori delle comunicazioni, sonore  e  televisive,  della  multimedialita' e dell'editoria, anche elettronica;   rientrano   nell'obbligo  di  comunicazione  anche  le attivita'  patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della  carica.  La  comunicazione  va  effettuata mediante il modello predisposto dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
 2.  Le  dichiarazioni  di cui al comma 1 devono essere rese anche dal  coniuge  e  dai  parenti  entro il secondo grado del titolare di cariche  di  Governo  mediante  il modello predisposto dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
 3.  Ogni  variazione  dei  dati patrimoniali forniti dal titolare delle  cariche  di Governo nonche' dal coniuge e dai parenti entro il secondo  grado va comunicata entro venti giorni dai fatti che l'hanno determinata mediante i medesimi modelli indicati ai commi 2 e 3.
 Art. 4.
 Dichiarazioni non rese, non veritiere o incomplete
 1.  Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3 non siano state rese all'Autorita' ovvero risultino non veritiere o incomplete, il  responsabile  dell'Unita' per il conflitto di interessi trasmette al   titolare   della   carica  di  Governo  specifica  richiesta  di integrazione  o regolarizzazione delle dichiarazioni assegnando a tal fine un termine non inferiore a trenta giorni.
 2.  Qualora  il  titolare  della  carica  di  Governo  non  abbia ottemperato  alla specifica richiesta di cui al comma 1, si applicano le  sanzioni  previste  dagli  articoli 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 3.  L'Autorita',  in  caso di mancata ottemperanza alla specifica richiesta  di  cui  al  comma  1, da' comunicazione documentata delle irregolarita'  all'autorita'  giudiziaria  competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
 Capo II
 Procedure
 Art. 5.
 Impulso al procedimento
 1.  L'Autorita'  esercita  le  proprie  competenze  in materia di conflitti di interessi:
 a) d'ufficio;
 b) su denuncia.
 2. Chiunque intende denunciare presunte violazioni alla normativa in  materia  di  conflitto  di  interessi  puo'  inviare  la relativa segnalazione  all'Unita'  per  il  conflitto  di interessi a mezzo di raccomandata, telegramma o telefax.
 3. Le segnalazioni di cui al precedente comma devono contenere:
 a) i  dati  necessari ai fini dell'identificazione dell'impresa responsabile della presunta violazione;
 b) l'individuazione   del  giorno  e  dell'ora  della  presunta violazione;
 c) una  dettagliata descrizione dell'azione od omissione che ha integrato la violazione di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge  31 luglio  1997,  n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 o alla  legge 3 maggio 2004, n. 112, nonche' l'indicazione del sostegno privilegiato derivante da tale comportamento.
 4.  La  segnalazione  viene  effettuata  utilizzando  il  modello disponibile  sul  sito  ufficiale dell'Autorita' (www.agcom.it), o in altra  forma  purche'  vengano  indicati tutti gli elementi di cui al precedente comma 3.
 5.  Il  responsabile  dell'Unita'  per  il conflitto di interessi dichiara  l'improcedibilita' delle denunce generiche o manifestamente infondate.  Si  considerano  generiche  le  segnalazioni che indicano fatti  non  circostanziati  o  che  non  contengono  elementi tali da consentire l'individuazione dell'impresa che si sia resa responsabile dei  fatti  oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate  le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non  riconducibili  alle  disposizioni normative in merito alle quali l'Autorita' esercita le proprie funzioni di vigilanza.
 6.   Ferme  restando  le  previsioni  del  comma  precedente,  il responsabile  dell'Unita'  per  il  conflitto  di interessi trasmette immediatamente la segnalazione ricevuta alla struttura dell'Autorita' competente  all'istruttoria  in ordine alla violazione delle leggi di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento.
 7.  Il  responsabile  dell'Unita'  per  il  confitto di interessi informa   mensilmente   il  Consiglio  in  merito  alle  segnalazioni pervenute e all'attivita' svolta.
 Art. 6.
 Avvio del procedimento
 1.  Il  responsabile  dell'Unita'  per il conflitto di interessi, ricevuta dall'Organo collegiale competente la comunicazione in ordine all'accertamento  della violazione delle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 31 luglio  1997,  n. 249, 22 febbraio 2000, n. 28 e 3 maggio 2004, n. 112, comunica l'avvio del procedimento all'impresa di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.
 2.  Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del  procedimento,  il termine per la sua conclusione, il termine per la   presentazione  di  memorie,  l'indicazione  dell'ufficio  e  del responsabile del procedimento.
 Art. 7.
 Termini del procedimento
 1.  Il  termine per l'adozione del provvedimento finale di cui al successivo  art.  12  e'  di  novanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione d'avvio del procedimento.
 2.  Entro il termine di sessanta giorni l'Unita' per il conflitto di interessi conclude l'attivita' istruttoria e trasmette gli atti di cui  al  successivo art. 11, comma 1, al Consiglio per l'adozione del provvedimento.
 I   termini   sono  sospesi  nel  caso  in  cui,  nel  corso  del procedimento,  sia  necessario svolgere approfondimenti istruttori ai sensi del successivo art. 8.
 Art. 8.
 Attivita' istruttoria
 1.  Qualora  sia  necessario acquisire informazioni o elementi di valutazione,   il   responsabile  dell'Unita'  per  il  conflitto  di interessi  dispone  consulenze tecniche ovvero chiede ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.
 2. La richiesta deve indicare:
 a) i  fatti  e  le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;
 b) lo scopo della richiesta;
 c) il  termine  entro  il  quale  deve  pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
 d) le modalita' attraverso cui fornire le informazioni;
 e) le sanzioni eventualmente applicabili.
 3.  La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 7, che in ogni caso non puo' superare i sessanta giorni, opera:
 a) dalla  data  di  protocollo  della  richiesta  alla  data di protocollo  in  cui l'Autorita' riceve le informazioni o gli elementi di valutazione;
 b) dalla   data   di   protocollo   relativa   al  conferimento dell'incarico  al  consulente  tecnico alla data di protocollo in cui l'Autorita' riceve la relazione peritale.
 Art. 9.
 Accesso ai documenti
 1.  I  soggetti  ai quali e' stata notificata la comunicazione di avvio  del  procedimento  possono accedere agli atti del procedimento nelle  forme  e con le modalita' previste dal regolamento concernente l'accesso  ai  documenti  adottato  dall'Autorita'  con  delibera  n. 217/01/CONS, e successive modificazioni.
 Art. 10.
 Partecipazione al procedimento
 1.  I  soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine di trenta  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  di  avvio del procedimento,  possono  presentare  memorie, perizie ed altri scritti difensivi,  nonche'  chiedere di essere sentiti sui fatti oggetto del procedimento.  Gli  elementi  di  fatto  indicati  nelle  memorie, le deduzioni  e  i  pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno   trovare  puntuale  riscontro  in  documenti  probatori  da allegare alle memorie stesse.
 2.  L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno tre giorni,  si  svolge  innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che   ne   fanno   richiesta   possono   comparire   tramite   legale rappresentante ovvero procuratore speciale. Dell'audizione e' redatto verbale.
 Art. 11.
 Conclusione dell'istruttoria
 1.  Il  responsabile  dell'Unita'  per  il conflitto di interessi trasmette  al  Consiglio  la  proposta  di  provvedimento  di  cui al successivo  art.  12,  unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.
 2.  Il  Consiglio,  esaminata la relazione e valutata la proposta dell'Unita',  adotta  il  provvedimento  di cui al successivo art. 12 ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
 3.    Qualora   ritenga   necessari   ulteriori   approfondimenti istruttori,  il  Consiglio  trasmette  gli  atti  all'Unita'  per  il conflitto  di  interessi,  specificando  la  natura  ed  il  tipo  di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 e' prorogato di ulteriori sessanta giorni.
 Art. 12.
 Provvedimenti sanzionatori
 1.  L'Autorita' accerta la violazione di cui all'art. 7, comma 1, della  legge  20 luglio  2004,  n.  215 da parte dell'impresa nei cui confronti  si  e'  proceduto, indicando i contenuti e le modalita' di realizzazione  del  sostegno  privilegiato  al titolare di cariche di Governo,  diffida l'impresa a desistere dal comportamento accertato e a  disporre,  ove  possibile,  le  necessarie  misure  correttive. Il provvedimento  deve  contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere   e  dell'autorita'  giurisdizionale  a  cui  e'  possibile proporre ricorso.
 2.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  previste da specifiche   disposizioni   di  legge,  per  ogni  altra  ipotesi  e' applicabile l'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 in materia di inottemperanza  ad  ordini  o  diffide  dell'Autorita'.  Le  sanzioni previste  dalle  leggi  n. 223/1990, n. 249/1997, n. 28/2000, nonche' dalla  legge  n. 112/2004, ove applicabili, sono aumentate fino ad un terzo in relazione alla gravita' della violazione.
 Art. 13.
 Comunicazione dei provvedimenti
 1. L'Unita' per il conflitto di interessi provvede a notificare i provvedimenti  adottati  dal  Consiglio, ai sensi del precedente art. 12,  con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  nonche'  a  comunicare  mediante  raccomandata  con  avviso  di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.
 Art. 14.
 Pubblicazione
 1.   L'Autorita'   riferisce  al  Parlamento,  con  comunicazione motivata  diretta  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati,  sui  provvedimenti  adottati  in seguito agli accertamenti  di  cui  all'art.  1 o sulle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 12.
 2. Nella segnalazione di cui al comma 1 sono indicati i contenuti e le modalita' di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di   cariche   di  Governo  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  le conseguenze  della situazione di privilegio, le misure correttive che si e' intimato di porre in essere e le eventuali sanzioni inflitte.
 3.  Fermo  restando  quanto previsto nei commi 1 e 2, l'Autorita' presenta  al  Parlamento  una  relazione semestrale sullo stato delle attivita'  di  controllo  e  vigilanza  in  materia  di  conflitto di interessi nei settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialita' e dell'editoria, anche elettronica.
 4.   I   provvedimenti  adottati  dall'Autorita'  in  materia  di conflitto di interessi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
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