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| Gazzetta n. 298 del 2005-12-23 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta   di   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della denominazione d'origine protetta «Grana Padano» |  | 
 |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  denominazione  d'origine  protetta «Grana Padano», registrata con Reg. (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura  prevista  dall'art.  17 del reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio  1992, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana  Padano,  con  sede  a  Desenzano del Garda - Fraz. San Martino della Battaglia, XXIV giugno, 8; Considerato  che  il  Consorzio  di cui sopra e' l'unico soggetto legittimato  a  presentare  l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato   che  l'istanza  di  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  D.O.P.  «Grana  Padano» riguarda in particolare le sezioni dello stesso concernenti l'alimentazione delle bovine, alcuni passaggi  tecnologici, nonche' i contrassegni da apporre al formaggio all'atto della sua immissione al consumo;
 Ritenuto  che  le  modifiche  apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico,  consentendo al consumatore una migliore conoscenza dello stesso e delle sue caratteristiche;
 Visto  il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione Lombardia,  dalla  regione  Piemonte,  dalla  regione Emilia Romagna, dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento;
 Considerato  altresi'  che  l'art.  9  del  citato  Reg. (CEE) n. 2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle denominazioni registrate;
 Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della denominazione   di   origine   protetta  «Grana  Padano»  e'  formato dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;
 Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ritiene di dover  procedere  alla  pubblicazione  del disciplinare di produzione della DOP «Grana Padano» comprensivo delle modifiche richieste;
 Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali - Dipartimento  della politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita'  dei  prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20  -  00187  Roma,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della presente proposta,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di opportuna   valutazione   da   parte   del   Ministero,  prima  della trasmissione  della  suddetta  proposta  di modifica alla Commissione europea.
 Art. 1.
 La denominazione di origine protetta Grana Padano si riferisce al formaggio  prodotto  durante  tutto  l'anno  con latte crudo di vacca decremato  in  parte  mediante  affioramento naturale, a pasta cotta, duro  e  a  lenta  maturazione, usato da tavola o da grattugia, e che risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 |  | Art. 2. Le  caratteristiche  del  prodotto  al momento dell'immissione al consumo sono:
 forma:  cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto, facce piane, leggermente orlate;
 diametro della forma: da 35 a 45 cm;
 altezza  dello  scalzo:  da  18  a  25  cm,  con variazioni per entrambi,  in piu' o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
 peso: da 24 a 40 kg;
 crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm;
 pasta:   dura,  con  struttura  finemente  granulosa,  frattura radiale a scaglia e occhiatura appena visibile;
 grasso sulla sostanza secca: minimo 32%;
 colore  della  crosta:  scuro  o  giallo  dorato  naturale;  e' espressamente esclusa qualsiasi tintura artificiale;
 colore della pasta: bianco o paglierino; aroma: fragrante;
 sapore: delicato.
 Il  formaggio  Grana  Padano  D.O.P.  deve  avere un contenuto in amminoacidi  liberi totali sulle proteine totali non inferiore al 15% e  un contenuto di acido y-amminobutirrico relativo sugli amminoacidi liberi  totali  non  superiore a 0,5%. Per la determinazione di detti valori, la metodica e «amminoacid analyzer».
 La  composizione  isotopica  specifica del formaggio Grana Padano D.O.P.  risulta  depositata  presso  il  Consorzio  per la tutela del formaggio Grana Padano e presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e determinata con metodo IRMS.
 Il  contenuto  di lisozima nel prodotto finito - ove impiegato in caseificazione - misurato con cromatografia liquida in fase inversa e rilevazione   in  fluorescenza,  non  deve  essere  inferiore  a  200 milligrammi per chilogrammo di formaggio.
 Il  Grana Padano D.O.P. nella tipologia «grattugiato» e' ottenuto esclusivamente da formaggio intero gia' certificato.
 Le  operazioni  di grattugia devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione del Grana Padano D.O.P.
 Il  confezionamento  deve  avvenire  immediatamente, nella stessa zona, senza nessun trattamento e senza aggiunta di altre sostanze.
 Ferme  restando  le  caratteristiche  tipiche  del  Grana  Padano D.O.P.,  la  tipologia  «grattugiato»  deve  presentare  le  seguenti caratteristiche:
 umidita': non inferiore al 25% e non superiore al 35%;
 aspetto:  non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%;
 quantita'  di crosta: non superiore al 18%, misurata tramite il parametro  Ras  che  deve  risultare  uguale  o inferiore a 7. Per la determinazione  del parametro Ras nel caso concreto, si fara' ricorso alla tecnica dell'elettroforesi capillare.
 |  | Art. 3. La  zona di produzione e di grattugiatura del Grana Padano D.O.P. e'  il territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara,  Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco,  Lodi,  Mantova  a  sinistra  del  Po,  Milano,  Monza, Pavia, Sondrio,  Varese,  Trento,  Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara, Forli' Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini.
 Esclusivamente con riferimento alla produzione del latte, la zona di  origine si estende anche all'intero territorio amministrativo dei comuni  di  Anterivo,  Lauregno,  Proves,  Senale-S. Felice e Trodena nella provincia autonoma di Bolzano.
 |  | Art. 4. Il  formaggio  Grana Padano D.O.P. e' prodotto a partire da latte crudo di vacca proveniente da vacche munte due volte al giorno e che, ad    esclusione    del   latte   destinato   a   Grana   Padano   di Trento-Trentingrana,  non  si  avvalga  delle  deroghe previste dalla vigente  normativa  sanitaria per quanto riguarda la carica batterica totale e il tenore di cellule somatiche.
 La  raccolta  del  latte  deve avvenire entro le ventiquattro ore dall'inizio della prima mungitura.
 Il  latte  destinato a Grana Padano D.O.P. dovra' essere prodotto nel  rispetto  del  regime  delle  quote  latte di cui al Regolamento comunitario  3950/92  e  sue  eventuali  integrazioni  e/o  modifiche successive.
 L'alimentazione  base  delle  bovine  da  latte  e' costituita da foraggi  verdi  o  conservati,  e  viene  applicata  alle  vacche  in lattazione,  agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di eta'.
 L'alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di  alimenti  ottenuti dalle coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio  di  produzione  del  latte  del Grana Padano D.O.P., come individuato all'art. 3.
 Nella  razione  giornaliera non meno del 50% della sostanza secca deve  essere  apportata  da  foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1.
 Almeno  il  75%  della  sostanza  secca dei foraggi della razione giornaliera  deve  provenire  da  alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte, cosi' come individuato all'art. 3.
 I foraggi ammessi sono:
 foraggi   freschi   -  foraggi  freschi  da  prati  stabili  od artificiali o sfalciati.
 Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino;
 fieni:  ottenuti  dall'essiccamento  in  campo, con tecniche di aeroessiccazione   o  per  disidratazione,  delle  essenze  foraggere utilizzabili come foraggi verdi;
 paglie:   di  cereali  quali  frumento,  orzo,  avena,  segale, triticale;
 insilati,   non  ammessi  per  la  produzione  della  tipologia Trentingrana:
 trinciat;
 fieni silo.
 Mangimi ammessi.
 Di seguito e' riportato l'elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate  per  categorie,  ammesse  ad  integrazione  dei foraggi, nell'alimentazione  delle  vacche  in  lattazione,  degli  animali in asciutta  e  delle  manze  oltre  i  7  mesi  di  eta' destinate alla produzione  del latte per la trasformazione in formaggio Grana Padano D.O.P.
 Cereali e loro derivati:
 mais,   orzo,   frumento,   sorgo,  avena,  segale,  triticale: granelle,  sfarinati  e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi  gli  schiacciati,  i  derivati  trattati  termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati;
 pastoni  di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale  di  mais  o  in  pastone  di  pannocchia;  granella  umida sfarinata in pastoni di farina umida.
 Semi oleaginosi loro derivati:
 soia,  cotone,  girasole,  lino: granelle, sfarinati e relativi derivati,  quali  farine  di  estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici.
 Tuberi e radici, loro prodotti:
 patata e relativi derivati.
 Foraggi disidratati:
 essenze  foraggere:  paglia  di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.
 Derivati dell'industria dello zucchero:
 polpe   secche  esauste,  polpe  secche  semizuccherine,  polpe melassate;
 melasso  e/o  derivati:  solo  come  adiuvanti  tecnologici  ed appetibillizzanti  pari  ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.
 Semi di leguminose, carrube:
 pisello  proteico, fave, favine: granelle, sfarinati e relativi derivati;
 carrube: essiccate e relativi derivati.
 Grassi:
 grassi  di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70,  acidi  grassi  da  oli  di origine vegetale con acidi grassi tal quali  o  salificati.  Sono  ammessi  olii di pesce come supporti per «additivi» e «premiscele».
 Minerali:
 sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.
 Additivi:
 vitamine,     oligoelementi,     amminoacidi,    aromatizzanti, antiossidanti,  autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti  ed  aromatizzanti  sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici.
 Ulteriori  precisazioni  sulla  possibilita' di utilizzo di nuovi additivi  ammessi  dalla  legislazione  saranno fornite dal Consorzio tramite la propria Commissione.
 Varie:  e' ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele».
 |  | Art. 5. Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto.
 Il  latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve avere una temperatura non inferiore agli 8°C.
 E' ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di due munte   miscelate   dopo   averlo   lasciato   riposare  e  affiorare naturalmente.
 E'  pure  ammessa la lavorazione del latte di due munte miscelate di   cui  una  sola  delle  due  e'  lasciata  riposare  e  affiorare naturalmente.
 Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento naturale,  a  temperatura  compresa  tra  8  e  20°C,  in modo che il rapporto  grasso/caseina  nella caldaia sia compreso tra 0,80 e 1,05. Per  il  Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia massimo  e'  di  1,15. Detto rapporto e' altresi' consentito per ogni altro  caso  in  cui  il latte proveniente dalla miscela di due munte preveda che una delle due sia lasciata riposare.
 Il  latte,  dalla  stalla  alla  sua lavorazione, non puo' subire alcun  trattamento  fisico,  meccanico o termico, che ne modifichi lo status di latte crudo naturale.
 Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata, in rame o con rivestimento interno in rame.
 E'  ammesso  l'uso  di  lisozima, tranne che per il Trentingrana, fino ad un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte.
 La  coagulazione  e'  ottenuta  con  caglio  di  vitello,  previa aggiunta di siero innesto naturale.
 Nei  casi  in cui si dovesse riscontrare un valore di acidita' di fermentazione  del  siero  innesto  a  24 ore inferiore a 26° Soxhlet Henkel/50 ml e' ammessa, fino ad un massimo di dodici volte all'anno, l'aggiunta   di   batteri   lattici  autoctoni,  quali  Lactobacillus helveticus  e/o  lactis  e/o casei, all'inizio della preparazione del siero innesto per il giorno successivo.
 La  cagliata  e'  rotta  in  granuli fini e cotta fino a quando i granuli  diventano  elastici,  a  una  temperatura  massima di 56°C e lasciata  totalmente  immersa nel siero, nella medesima caldaia, fino ad un massimo di 70 minuti a decorrere da fine cottura.
 Viene  poi immessa nelle apposite fascere, per almeno 48 ore, che imprimono  i  contrassegni  di  origine  e  quindi in salamoia per un periodo  di  tempo  fra i 14 e i 30 giorni a decorrere dalla messa in salamoia.
 La  maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in ambiente con temperatura da 15° a 22°C.
 Viene  sottoposto  ad  espertizzazione,  non prima del compimento dell'ottavo  mese  dalla formatura, solo il formaggio che presenta un valore  della  fosfatasi alcalina, nella parte di pasta situata ad un centimetro  sotto  crosta  prelevata a meta' altezza dello scalzo, di almeno   300.000  milliunita'  di  fluorescenza  per  chilogrammo  di formaggio,  misurato con metodo fluorimetrico, e comunque compatibile con  l'impiego  di  latte  crudo  e  che  altresi'  rispetta  tutti i parametri previsti dal presente disciplinare all'art. 2.
 L'espertizzazione  dara'  quindi  luogo alla marchiatura a fuoco, oppure  dara'  luogo  alla  cancellazione  dei contrassegni d'origine impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura, qualora il prodotto non abbia le caratteristiche richieste dall'art. 2.
 Il  prodotto  non  puo' essere commercializzato come Grana Padano D.O.P. prima del compimento effettivo del nono mese di eta'. Prima di detto termine il formaggio non puo' uscire dalla zona di produzione.
 |  | Art. 6. Il  controllo  per  l'applicazione  del  presente disciplinare di produzione  e'  svolto  conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92 del 14 luglio 1992.
 |  | Art. 7. Autorizzazione al confezionamento. Il  condizionamento del prodotto Grana Padano D.O.P., inteso come qualsivoglia tipologia e pezzatura - sia in porzioni che grattugiato, sia  munita  che  priva  di  crosta  (scalzo)  -  con  impiego  della denominazione di origine protetta e del logo che la contraddistingue, puo'  avvenire  unicamente  ad opera di soggetti titolari di apposita autorizzazione al confezionamento rilasciata dal Consorzio di tutela, soggetto  riconosciuto  e  incaricato  a  svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
 Sono  previste  due  distinte  autorizzazioni al confezionamento, l'una  relativa  agli  spicchi  con  crosta  e  l'altra  relativa  al grattugiato.  Qualsiasi  tipologia  di  prodotto confezionato che non riporti la crosta (bocconcini, tranci non muniti di crosta, scaglie o simili)  e'  assimilata  al  grattugiato e soggetta alle prescrizioni previste per lo stesso.
 L'autorizzazione  al  confezionamento  non  e' richiesta nel solo caso del cosiddetto «preincartato», ossia il prodotto che venga posto sottovuoto contestualmente alla vendita a richiesta del cliente. Vincoli territoriali per la tipologia «grattugiato».
 Al  fine  di  salvaguardare  nel  migliore  dei modi la qualita', assicurare   la   rintracciabilita'  e  garantire  il  controllo  del prodotto,  le  autorizzazioni  al confezionamento del formaggio Grana Padano  D.O.P.  per  la tipologia «grattugiato» e per le tipologie ad esso  assimilate  potranno  essere  rilasciate  unicamente a soggetti economici  operanti  all'interno della zona di produzione individuata all'art.  3  e limitatamente allo stabilimento ubicato nella predetta zona.
 Per   il   rilascio   delle  autorizzazioni  in  questione  sara' necessario  il  preventivo  nulla  osta  da  parte  dell'Organismo di controllo  incaricato,  a  seguito  degli  opportuni  accertamenti da quest'ultimo effettuati presso la ditta richiedente. Utilizzo  di  Grana  Padano  D.O.P.  in  prodotti composti, elaborati trasformati.
 I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Grana Padano»,   anche   a   seguito  di  processi  di  elaborazione  e  di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del  logo comunitario, a condizione che gli utilizzatori del prodotto a  denominazione  protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di  proprieta'  intellettuale  conferito  dalla  registrazione  della D.O.P.  riuniti  in  Consorzio  incaricato  alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
 Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi  registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta.
 |  | Art. 8. Il  contrassegno  ufficiale  attestante il possesso dei requisiti che  legittimano  l'uso della denominazione di origine protetta Grana Padano e che deve dunque comparire tanto sulle forme intere quanto su tutte  le  confezioni  di formaggio Grana Padano D.O.P. in porzioni e grattugiato  e' costituito da un disegno romboidale, attraversato, in corrispondenza   della   diagonale   minore,  da  una  grande  fascia delimitata  da  due  strisce  parallele  superiori  e  da due strisce parallele  inferiori; nel centro della fascia sono iscritte, disposte su  due righe, le parole «GRANA» e «PADANO», in carattere stampatello maiuscolo.  Dentro  gli  angoli  superiore  e inferiore del romboide, aventi  i  vertici  arrotondati,  sono  iscritte  rispettivamente  le iniziali «G» e «P».
 Il  formaggio  Grana  Padano  D.O.P.  e'  individuato  mediante i contrassegni:
 A) Sulle forme:
 1 - della tipologia Grana Padano.
 Le  fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di origine sulle  forme  all'atto  della formatura si compongono di una serie di losanghe  romboidali  tratteggiate  che  riportano  al  loro  interno alternativamente  le  parole  «GRANA» e «PADANO» scritte in caratteri maiuscoli  e  leggermente  inclinati  verso  destra  e  tratteggiati, sfalsate  tra  loro  e  ripetute  in  continuo su tutto il giro della forma, salvo uno spazio vuoto destinato all'apposizione del marchio a fuoco  Grana  Padano  come  sopra  individuato;  al  centro figura un quadrifoglio,  che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere,  in  carattere  maiuscolo,  che costituiscono la sigla della provincia  nella quale e' situato il caseificio produttore, il numero di  matricola  del  caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura  «DOP»,  oltre  a due piccoli ovali e due piccoli cerchi che interrompono ciascuno una losanga tratteggiata, posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio a  fuoco  Grana Padano, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione,  rispettivamente  con  tre  lettere  e  due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul  formaggio,  ma  si  precisa  che  nelle  fascere  l'ordine degli elementi  citati  appare  invertito,  ovvero  il bollo CE figura alla destra  del  quadrifoglio  e  lo  spazio  per  il  marchio  a fuoco e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.
 
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 sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:
 
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 della tipologia TRENTINGRANA.
 Unicamente  per  il  Grana Padano D.O.P. prodotto nella provincia autonoma di Trento, e a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono nelle  vallate  alpine  del  territorio  medesimo, ovvero nell'intero territorio  amministrativo  dei  comuni  della  provincia autonoma di Bolzano  indicati  al  precedente  art. 3, alimentate con foraggi con esclusione, per tutto l'anno, di insilati di ogni tipo, e' consentito riportare i contrassegni di seguito descritti e riprodotti.
 Le   specifiche   fasce  marchianti  previste  per  la  tipologia Trentingrana come sopra individuata si compongono di una fila in alto e una in basso di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla parola  «TRENTINO»,  scritta  in  caratteri  maiuscoli  e leggermente inclinati  verso  destra e tratteggiati; nella parte centrale, fra le forme  stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole «TRENTINO» scritte  bifrontali; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo  interno,  dall'alto  in  basso, le due lettere «TN» in carattere maiuscolo,  sigla della provincia di Trento nella quale e' situato il caseificio   produttore,   il  numero  di  matricola  del  caseificio medesimo,  composto  di  tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli  ovali  e  due  piccoli  cerchi posti rispettivamente sopra e sotto  e  a  destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini sanitari,  lo  stabilimento  di  produzione,  mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio a  fuoco  Grana Padano, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione,  rispettivamente  con  tre  lettere  e  due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul  formaggio,  ma  si  precisa  che  nelle  fascere  l'ordine degli elementi  citati  appare  invertito,  ovvero  il bollo CE figura alla destra  del  quadrifoglio  e  lo  spazio  per  il  marchio  a fuoco e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.
 
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 sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:
 L'azione   identificativa   dell'origine  da  parte  delle  fasce marchianti,  sia  per  la tipologia Grana Padano sia per la tipologia Trentingrana,  e'  integrata  con  l'apposizione  di  una  placca  di caseina, recante la scritta «Grana Padano», l'anno di produzione e un codice alfanumerico, disposto su due righe, che identifica in maniera univoca  ogni  singola  forma, al fine di garantire in modo esatto la tracciabilita' del prodotto.
 
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 Il  formaggio  Grana  Padano  stagionato per almeno 20 mesi dalla formatura  nella  zona  di  produzione  e presenti le caratteristiche qualitative sottoriportate, puo essere individuato come «RISERVA»:
 scelto sperlato;
 pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia;
 colore omogeneo bianco o paglierino;
 assenza di odori anomali;
 sapore fragrante e delicato.
 L'appartenenza   alla  categoria  «Grana  Padano  RISERVA»  viene sancita  da  un  secondo  marchio a fuoco, apposto sullo scalzo delle forme  a  richiesta degli operatori, con le stesse modalita' previste per l'apposizione del marchio D.O.P..
 Il  marchio  in  questione e' costituito da un disegno circolare, attraversato   trasversalmente   al   centro  da  una  grande  fascia delimitata  da  una  striscia  superiore  e da una striscia inferiore parallele;  nel  centro della fascia e' iscritta la parola «RISERVA», in  carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola  «OLTRE»,  in  carattere  maiuscolo,  e il numero «20», mentre dentro  quella  inferiore  e'  iscritta  la  parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo.
 La riproduzione del marchio a fuoco in questione e' la seguente:
 
 ---->  Vedere Logo a pag. 58 della G.U.  <----
 
 Il  marchio  viene apposto in prossimita' del quadrifoglio, dalla parte  opposta  a  quella  dove  gia' figura il marchio a fuoco Grana Padano.
 B) Sulle confezioni.
 Il formaggio confezionato deve riportare sulle confezioni il logo Grana  Padano.  Nella  riproduzione sulle confezioni, il contrassegno ufficiale  attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della  denominazione  di  origine  protetta  Grana Padano, cosi' come descritto  all'inizio del presente articolo, insiste su uno sfondo di colore  pantone  109  c  di  forma corrispondente ma leggermente piu' ampio del tratto per il nero.
 I  parametri  per  riprodurre  il  logo  sulle  confezioni sono i seguenti:
 
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 Font: Futura bold.
 Dimensione minima consentita:
 
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 Anche  per  quanto  riguarda  il  prodotto confezionato, oltre al Grana  Padano D.O.P. tal quale, quello regolarmente marchiato a fuoco con  la  losanga  GP  Grana  Padano  al termine del periodo minimo di stagionatura   previsto  dal  disciplinare  di  produzione  e  previo accertamento dei requisiti di qualita' mediante l'espertizzazione, e' prevista   un'ulteriore   categoria   di  prodotto,  sempre  su  base volontaria: il «Grana Padano OLTRE 16 MESI».
 Sulle   confezioni   contenenti  il  formaggio  rientrante  nella categoria  in questione, il logo Grana Padano come sopra descritto e' completato dalla specifica «OLTRE 16 MESI», disposta su una sola riga e  realizzata in carattere nero e su sfondo giallo pantone 109 c, con le  parole  «OLTRE»  e  «MESI», in carattere maiuscolo, poste fra due strisce parallele una sopra e una sotto le parole medesime.
 I  parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti:
 
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