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| Gazzetta n. 298 del 2005-12-23 |  | AGENZIA DEL TERRITORIO |  | DETERMINAZIONE 9 dicembre 2005 |  | Accertamento  del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare di Udine. |  | 
 |  | IL DIRETTORE REGIONALE per il Friuli-venezia giulia
 
 Visto  il  decreto-legge  21  giugno  1961, n. 498, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
 Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
 Visto  l'art.  33  della  legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento degli  uffici  finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare   il  decreto  di  accertamento  del  periodo  di  mancato  o irregolare   funzionamento   degli  uffici  finanziari  al  direttore generale, regionale o compartimentale;
 Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000,  registrato  alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro n.  5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata  resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;
 Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista  la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la  quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;
 Rilevato  il  parziale  funzionamento  del  Servizio di pubblicita' immobiliare  di  Udine per il giorno 25 novembre 2005 e che lo stesso e'  da  attribuirsi all'adesione da parte del personale allo sciopero indetto per lo stesso giorno;
 Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;
 Visto  il  parere  favorevole del Garante del contribuente espresso con nota datata 6 dicembre 2005, protocollo n. 261/2005;
 Determina:
 E'  accertato  il  periodo di parziale funzionamento di servizio di pubblicita'  immobiliare  di  Udine  in data 25 novembre 2005 a causa dello sciopero del personale.
 Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Trieste, 9 dicembre 2005
 
 Il direttore regionale: Li Vigni
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