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| Gazzetta n. 298 del 2005-12-23 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 30 novembre 2005 |  | Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale in  favore  del  personale  del  call  center  di Roma della societa' British Airways PLC. (Decreto n. 37437). |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291, che stabilisce che Ģil Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere,  sulla  base  di specifici accordi in sede governativa, in caso  di  crisi  occupazionale,  di  ristrutturazione  aziendale,  di riduzione  o  trasformazione  di  attivita',  il trattamento di cassa integrazione   guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro  mesi,  al personale  anche  navigante  dei  vettori  aerei  e delle societa' da questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o trasformazioni societarieģ;
 Visto  l'accordo  in  data  18 marzo  2005,  intervenuto  presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti  della  societa' British Airways nonche' delle OO.SS., con   il   quale  e'  stato  concordato  il  ricorso  al  trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  come  previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere  dal  2 maggio  2005,  in favore di un numero massimo di 55 unita', dipendenti dalla societa' di cui trattasi;
 Viste  le  istanze  presentate in data 20 giugno 2005 e 14 novembre 2005,  con  le quali la sopraccitata societa' ha richiesto, alla luce del  predetto  verbale  di  accordo  e  ai  sensi  di quanto previsto dall'art.  1-bis  della legge 3 dicembre 2004, n. 291, la concessione del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  per  i periodi  dal  2 maggio 2005 al 1° novembre 2005 e dal 2 novembre 2005 al 1° maggio 2006, in favore del personale dipendente dal call center di  Roma,  indicato  negli  allegati elenchi nominativi forniti dalla medesima societa';
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, in favore del personale  del call center di Roma, dipendente dalla societa' British Airways PLC, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2005, in  favore  del  personale  del  call  center di Roma, indicato negli elenchi  allegati  e dipendente dalla societa': British Airways PLC - sede  in  Roma,  unita'  in  Roma - Viale Citta' d'Europa 681, per il periodo  dal  2  maggio 2005 al 1° novembre 2005 - pagamento diretto: no.
 |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2005, in  favore  del  personale  del  call  center di Roma, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla societa':
 British  Airways PLC: sede in Roma, unita' in Roma - Viale Citta' d'Europa  681, per il periodo dal 2 novembre 2005 al 1° maggio 2006 - pagamento diretto: no.
 |  | Art. 3. La   societa'   predetta   e'   tenuta   a  comunicare  mensilmente all'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  le eventuali    variazioni    all'elenco   nominativo   dei   lavoratori interessati.
 |  | Art. 4. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati  dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a  controllare  mensilmente  i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  | Art. 5. La societa' British Airways PLC e' tenuta a presentare al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  alla scadenza del periodo oggetto  del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito  del  periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis   della  legge  3 dicembre  2004,  al  fine  di  consentire  il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 30 novembre 2005
 
 Il Ministro: Maroni
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