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| Gazzetta n. 298 del 2005-12-23 |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2005, n. 259 |  | Regolamento  concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli di atleti del Gruppo Sportivo Forestale. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
 Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato  dall'articolo  4  della  legge  29 marzo 2001, n. 86, che prevede  l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le  modalita'  di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;
 Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 201, recante il riordino  delle  carriere del personale non direttivo e non dirigente del  Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
 Visto  l'articolo  24  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1995,  n.  395,  concernente  l'esonero dalle attivita' di servizio  e  dai  corsi  di  formazione  degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 marzo 2005, istitutivo del «Gruppo Sportivo Forestale»;
 Ritenuto  di  dover  procedere  ad  una  compiuta  disciplina delle modalita'  di  reclutamento  e del trasferimento ad altri ruoli degli atleti del Gruppo sportivo forestale;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 29 agosto 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
 Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Reclutamento degli atleti
 1.  Il  «Gruppo sportivo forestale» e' costituito da un contingente di  atleti  non  superiore al 2,5 per cento delle dotazioni organiche del  ruolo  dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti del Corpo forestale  dello  Stato.  L'accesso al «Gruppo sportivo forestale» e' riservato   agli  atleti  riconosciuti  di  interesse  nazionale  dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.   87   della   Costituzione  della  Repubblica
 italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della
 Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
 decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
 - La   legge   23 agosto  1988,  n.  400,  contiene  la
 disciplina  di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
 Consiglio   dei   Ministri.   In   particolare,  l'art.  17
 disciplina  le modalita' procedimentali per 1'emanazione di
 un regolamento governativo.
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
 1994,  n. 487, prevede, all'art. 1, la possibilita' per una
 pubblica  amministrazione  di  procedere  all'assunzione di
 nuovo  personale  mediante  il  concorso  per  soli  titoli
 (quindi, senza esami).
 - La legge 31 marzo 2000, n. 78, contiene la «Delega al
 Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
 del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
 finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
 coordinamento  delle  Forze  di  polizia».  In particolare,
 l'art.  6,  comma 4, prevede l'emanazione di un regolamento
 per   individuare   le  modalita'  di  reclutamento  e  del
 trasferimento  ad  altri  ruoli  del  personale  dei gruppi
 sportivi delle Forze di polizia.
 - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  201,
 contiene  il  riordino  delle  carriere  del  personale non
 direttivo  e non dirigente del Corpo forestale dello Stato,
 in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
 1995,  n.  395, recepisce l'accordo sindacale del 20 luglio
 1995  riguardante  il  personale  delle Forze di polizia ad
 ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Corpo di polizia
 penitenziaria   e   Corpo  forestale  dello  Stato)  e  del
 provvedimento   di   concertazione   del   20 luglio   1995
 riguardante  le  Forze  di  polizia ad ordinamento militare
 (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza). In
 particolare,    l'art.   24   contiene   una   disposizione
 concernente  l'esonero  dalle  attivita'  di servizio e dai
 corsi  di  formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi
 delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
 - Il  decreto  del  Ministro delle politiche agricole e
 forestali   del   24 marzo   2005   reca   l'istituzione  e
 l'organizzazione  del  gruppo  sportivo del Corpo forestale
 dello Stato denominato «Gruppo Sportivo Forestale»;
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Modalita'
 1.  Il reclutamento degli atleti avviene mediante pubblico concorso per  titoli  al  quale  sono  ammessi  a  partecipare  i candidati in possesso   dei   requisiti   previsti  dall'articolo  4  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
 2.  Requisito  indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli  previsti  dal  comma 1, e' l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali,  che  il candidato sia atleta di interesse nazionale e che sia  in  possesso  di  almeno  uno  dei titoli valutabili di cui alla tabella  A,  categoria I, nelle discipline previste dallo statuto che regolamenta il «Gruppo sportivo forestale».
 3.  Il concorso e' indetto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. Il relativo bando deve contenere:
 a) il  numero  dei  posti  messi  a  concorso  relativamente alle singole   discipline   sportive,   ovvero  per  ciascuna  specialita' nell'ambito delle stesse;
 b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
 c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
 d) le  categorie  dei  titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di essi;
 e) ogni  altra  prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.
 4.   L'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  ed  attitudinali richiesti  e'  effettuato  a  cura  dell'amministrazione  in  base al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132.
 5.  Per  particolari  esigenze  sportive,  ove  non  sia  possibile ricorrere  tempestivamente alla procedura concorsuale prevista per il presente  regolamento,  puo'  essere  assegnato  al  «Gruppo sportivo forestale»,   con   il   consenso   dell'interessato,   il  personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato in possesso dei requisiti indicati nel comma 1.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - L'art.  4  (Nomina  ad  allievo  agente)  del decreto
 legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recita che:
 «1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello
 Stato  avviene  mediante  pubblico  concorso  per titoli ed
 esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che
 abbiano:
 eta'  non inferiore agli anni 18 e non superiore agli
 anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative
 all'aumento  di limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici
 impieghi;
 idoneita'  fisica,  psichica ed attitudinale prevista
 dall'art.  1,  commi  2  e 4, della legge 7 giugno 1990, n.
 149;
 titolo di studio di scuola dell'obbligo;
 qualita'   morali   e   di  carattere  come  previsto
 dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 gli altri requisiti generali per la partecipazione ai
 pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
 2.  Non  sono ammessi al concorso coloro che sono stati
 espulsi   dalle  forze  armate,  dai  corpi  di  polizia  o
 destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne
 a  pena  detentiva  per  delitto  non  colposo o sono stati
 sottoposti  a  misura  di  prevenzione  e  gli obiettori di
 coscienza.
 3.  L'individuazione delle categorie dei titoli ammessi
 a  valutazione ed i relativi punteggi, nonche' il programma
 e  la  determinazione della prova d'esame e delle modalita'
 di   svolgimento  di  questa  sono  fissati  nel  bando  di
 concorso.
 4.  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati allievi
 agenti del Corpo forestale dello Stato.
 5.  Gli allievi agenti frequentano presso la Scuola del
 Corpo   forestale   dello  Stato  un  corso  di  istruzione
 professionale  per  il conseguimento della specializzazione
 necessaria   all'impiego   con  particolare  riguardo  alle
 attivita'  antincendio,  di protezione civile, di controllo
 del   territorio   anche  sotto  il  profilo  naturalistico
 ambientale,   con  l'utilizzazione  di  mezzi  e  strumenti
 idonei. La durata, i programmi, le modalita' di svolgimento
 del  corso  nonche'  quelle degli esami finali sono fissate
 con decreto ministeriale.
 6. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di
 fine  corso  sono nominati agenti del Corpo forestale dello
 Stato,  secondo  l'ordine  di graduatoria finale e prestano
 giuramento.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 27 febbraio  1991,  n.  132,  contiene  il  regolamento sui
 requisiti   psico-attitudinali  di  cui  devono  essere  in
 possesso  gli  appartenenti  ai  ruoli  del Corpo forestale
 dello   Stato  che  espletano  funzioni  di  polizia  ed  i
 candidati  ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
 del  Corpo  forestale  dello  Stato che espleta funzioni di
 polizia.
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Commissione del concorso
 1.  La  commissione del concorso, nominata con decreto del Capo del Corpo  forestale  dello  Stato,  e'  presieduta da un funzionario del medesimo Corpo con qualifica dirigenziale, ed e' composta:
 a) dal  responsabile  dell'Ufficio  di  coordinamento del «Gruppo sportivo forestale»;
 b) da  un  funzionario  addetto  alla  competente  divisione  del personale  con  qualifica  non  inferiore  a  Vice  questore aggiunto forestale;
 c) da  un  direttore  tecnico di una sezione sportiva del «Gruppo sportivo forestale».
 2.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un appartenente al ruolo  degli  ispettori  del Corpo forestale dello Stato o qualifiche equiparate.
 3.  Gli  oneri  per  il  funzionamento  della  predetta commissione gravano  sui fondi assegnati ai pertinenti capitoli di bilancio dello Stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali,  Centro di responsabilita' amministrativa del Corpo forestale dello Stato.
 4.  Ai componenti della commissione del concorso di cui al presente articolo   non   compete  alcuna  indennita'  accessoria  o  compenso aggiuntivo.
 |  | Art. 4. T i t o l i
 1.  Le  categorie  dei  titoli  sportivi ammessi a valutazione ed i punteggi massimi per la valutazione degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento.
 2.  La  valutazione  e'  limitata  ai titoli posseduti alla data di scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di ammissione   al  concorso.  Ai  fini  della  valutazione  dei  titoli sportivi,  sono  presi  in considerazione solo quelli certificati dal CONI  o  dalle  Federazioni sportive nazionali ed acquisiti dall'anno precedente  la data di pubblicazione del bando che indice il concorso fino  alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle  domande  di ammissione al concorso. Nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei etc.) si terra' comunque   conto  esclusivamente  di  titoli  conseguiti  nell'ultima edizione effettuata.
 3.  La  commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari  per  l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed  i  relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da  tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
 |  | Art. 5. Graduatorie
 1.  Con  decreto  del  Capo  del  Corpo  forestale dello Stato sono approvate  le  graduatorie  relative alle singole discipline sportive sulla  base  dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di  valutazione  dei  titoli,  e  dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.
 2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale   del   Corpo  forestale  dello  Stato,  con  avviso  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 3.  I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti forestali e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
 |  | Art. 6. Impiego in altre attivita' istituzionali e passaggio ad altri ruoli
 1.  Gli  atleti  che perdono l'idoneita' alle attivita' del «Gruppo sportivo  forestale»,  per  una  delle cause previste dal comma 2 del presente  articolo,  sono  destinati,  con decreto del Capo del Corpo forestale  dello  Stato, ad altri compiti di istituto, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di idoneita' al servizio e, per il caso di cui al comma 2, lettera c), subordinatamente alla valutazione del  comportamento  dell'atleta  ai  fini  disciplinari.  I  predetti svolgono  un  periodo  di  tirocinio  professionale  della durata non inferiore a tre mesi.
 2.   Le  cause  che  determinano  la  perdita  dell'idoneita'  alle attivita' del «Gruppo sportivo forestale», sono le seguenti:
 a) perdita  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica  necessari  per l'espletamento  della  disciplina  sportiva praticata nell'ambito del «Gruppo sportivo forestale»;
 b) non  riconoscimento  della  qualita'  di  atleta  di interesse nazionale  da  parte  della  competente  federazione  sportiva per un periodo superiore ai due anni consecutivi;
 c) sospensione  definitiva  disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore ad undici mesi;
 d) non  riconoscimento  della  qualifica  di  atleta  del «Gruppo sportivo   forestale»,  su  decisione  del  Consiglio  direttivo,  su segnalazione  del  responsabile  di sezione, per motivate valutazioni tecniche o disciplinari.
 3.  Il  personale  di  cui  al  comma 1, in possesso dei prescritti titoli  professionali,  puo',  per  esigenze  di servizio o a domanda presentata  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del  Capo  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  nelle corrispondenti qualifiche  del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attivita'  tecnico-scientifica,  strumentale  o  amministrativa,  nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli.  Il  trasferimento  e' subordinato al superamento di una prova teorica  o  pratica  le  cui modalita' sono stabilite con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
 4. Il personale trasferito ai sensi del comma 3 e' inquadrato nella qualifica    corrispondente   a   quella   rivestita   all'atto   del trasferimento,  conservando  l'anzianita'  maturata  e  la  posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo  di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma  di  assegno  ad  personam  non  riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
 |  | Art. 7. Invarianza della spesa
 1.  Il  presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 17 novembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 
 Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 207
 |  | Tabella A (prevista dall'articolo 4, comma 1)
 
 A) Categoria I
 
 TITOLI   SPORTIVI  CERTIFICATI  DAL  CONI  OVVERO  DALLE  FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI RICONOSCIUTE DAL CONI.
 
 1.  Campione  olimpico;  secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato   alle   Olimpiadi;   record  olimpico;  finalista  alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
 2.  Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.
 3.  Vincitore  di  coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del  mondo;  terzo  classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa  del  mondo;  partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.
 4.  Campione  europeo;  secondo classificato al campionato europeo; terzo  classificato  al campionato europeo; record europeo; finalista al  campionato  europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15.
 5.  Primo,  secondo  e  terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo,  Coppa Europa o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti 12.
 6.  Campione  italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano   assoluto;   terzo   classificato  al  campionato  italiano assoluto;  record  italiano  assoluto;  Campionato italiano assoluto: classificato  dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12.
 7.   Campione   italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al campionato  italiano  di  categoria; terzo classificato al campionato italiano  di  categoria;  record  italiano  di  categoria; campionato italiano  di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al  nono;  dal  decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10.
 8.  Componente  la  squadra  nazionale  assoluta  -  convocato  per competizioni   ufficiali   -   oltre   venticinque  convocazioni;  da venticinque   convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di  una convocazione: fino a punti 10.
 9.  Componente  la  squadra  nazionale di categoria - convocato per competizioni   ufficiali   -   oltre   venticinque  convocazioni;  da venticinque   convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di  una convocazione: fino a punti 8.
 10. Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 10.
 11.  Graduatoria  federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8.
 
 B) Categoria II
 
 ANAGRAFICA, TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
 
 1.  Eta' anagrafica (alla scadenza della presentazione domande): da 18 anni a 30 a scalare: fino a punti 6.
 2. (*) diploma di laurea: punti 2;
 a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
 b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
 3.  (*)  Diploma  di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 1.
 4. Attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
 (*)  1  punteggi  previsti ai punti 2 e 3 non sono cumulabili tra loro.
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