Gazzetta n. 298 del 2005-12-23 |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2005, n. 259 |
Regolamento concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli di atleti del Gruppo Sportivo Forestale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalita' di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216; Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernente l'esonero dalle attivita' di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 marzo 2005, istitutivo del «Gruppo Sportivo Forestale»; Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalita' di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli degli atleti del Gruppo sportivo forestale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 29 agosto 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Reclutamento degli atleti 1. Il «Gruppo sportivo forestale» e' costituito da un contingente di atleti non superiore al 2,5 per cento delle dotazioni organiche del ruolo dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti del Corpo forestale dello Stato. L'accesso al «Gruppo sportivo forestale» e' riservato agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalita' procedimentali per 1'emanazione di un regolamento governativo. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, prevede, all'art. 1, la possibilita' per una pubblica amministrazione di procedere all'assunzione di nuovo personale mediante il concorso per soli titoli (quindi, senza esami). - La legge 31 marzo 2000, n. 78, contiene la «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia». In particolare, l'art. 6, comma 4, prevede l'emanazione di un regolamento per individuare le modalita' di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, contiene il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recepisce l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza). In particolare, l'art. 24 contiene una disposizione concernente l'esonero dalle attivita' di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile. - Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 24 marzo 2005 reca l'istituzione e l'organizzazione del gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato denominato «Gruppo Sportivo Forestale»;
| Art. 2. Modalita' 1. Il reclutamento degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. 2. Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, e' l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che sia in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella A, categoria I, nelle discipline previste dallo statuto che regolamenta il «Gruppo sportivo forestale». 3. Il concorso e' indetto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. Il relativo bando deve contenere: a) il numero dei posti messi a concorso relativamente alle singole discipline sportive, ovvero per ciascuna specialita' nell'ambito delle stesse; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di essi; e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso. 4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti e' effettuato a cura dell'amministrazione in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132. 5. Per particolari esigenze sportive, ove non sia possibile ricorrere tempestivamente alla procedura concorsuale prevista per il presente regolamento, puo' essere assegnato al «Gruppo sportivo forestale», con il consenso dell'interessato, il personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato in possesso dei requisiti indicati nel comma 1.
Note all'art. 2: - L'art. 4 (Nomina ad allievo agente) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recita che: «1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano: eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi; idoneita' fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4, della legge 7 giugno 1990, n. 149; titolo di studio di scuola dell'obbligo; qualita' morali e di carattere come previsto dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi di polizia o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di coscienza. 3. L'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i relativi punteggi, nonche' il programma e la determinazione della prova d'esame e delle modalita' di svolgimento di questa sono fissati nel bando di concorso. 4. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato. 5. Gli allievi agenti frequentano presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato un corso di istruzione professionale per il conseguimento della specializzazione necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attivita' antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale, con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. La durata, i programmi, le modalita' di svolgimento del corso nonche' quelle degli esami finali sono fissate con decreto ministeriale. 6. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano giuramento.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, contiene il regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia.
| Art. 3. Commissione del concorso 1. La commissione del concorso, nominata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, e' presieduta da un funzionario del medesimo Corpo con qualifica dirigenziale, ed e' composta: a) dal responsabile dell'Ufficio di coordinamento del «Gruppo sportivo forestale»; b) da un funzionario addetto alla competente divisione del personale con qualifica non inferiore a Vice questore aggiunto forestale; c) da un direttore tecnico di una sezione sportiva del «Gruppo sportivo forestale». 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato o qualifiche equiparate. 3. Gli oneri per il funzionamento della predetta commissione gravano sui fondi assegnati ai pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, Centro di responsabilita' amministrativa del Corpo forestale dello Stato. 4. Ai componenti della commissione del concorso di cui al presente articolo non compete alcuna indennita' accessoria o compenso aggiuntivo. | Art. 4. T i t o l i 1. Le categorie dei titoli sportivi ammessi a valutazione ed i punteggi massimi per la valutazione degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento. 2. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed acquisiti dall'anno precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso fino alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei etc.) si terra' comunque conto esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione effettuata. 3. La commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. | Art. 5. Graduatorie 1. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato sono approvate le graduatorie relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli, e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti forestali e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione. | Art. 6. Impiego in altre attivita' istituzionali e passaggio ad altri ruoli 1. Gli atleti che perdono l'idoneita' alle attivita' del «Gruppo sportivo forestale», per una delle cause previste dal comma 2 del presente articolo, sono destinati, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, ad altri compiti di istituto, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di idoneita' al servizio e, per il caso di cui al comma 2, lettera c), subordinatamente alla valutazione del comportamento dell'atleta ai fini disciplinari. I predetti svolgono un periodo di tirocinio professionale della durata non inferiore a tre mesi. 2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneita' alle attivita' del «Gruppo sportivo forestale», sono le seguenti: a) perdita dei requisiti di idoneita' fisica necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito del «Gruppo sportivo forestale»; b) non riconoscimento della qualita' di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva per un periodo superiore ai due anni consecutivi; c) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore ad undici mesi; d) non riconoscimento della qualifica di atleta del «Gruppo sportivo forestale», su decisione del Consiglio direttivo, su segnalazione del responsabile di sezione, per motivate valutazioni tecniche o disciplinari. 3. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei prescritti titoli professionali, puo', per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, nelle corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica, strumentale o amministrativa, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento e' subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalita' sono stabilite con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. 4. Il personale trasferito ai sensi del comma 3 e' inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianita' maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. | Art. 7. Invarianza della spesa 1. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 207 | Tabella A (prevista dall'articolo 4, comma 1)
A) Categoria I
TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL CONI OVVERO DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI RICONOSCIUTE DAL CONI.
1. Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30. 2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25. 3. Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20. 4. Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15. 5. Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo, Coppa Europa o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti 12. 6. Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12. 7. Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10. 8. Componente la squadra nazionale assoluta - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10. 9. Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8. 10. Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 10. 11. Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8.
B) Categoria II
ANAGRAFICA, TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
1. Eta' anagrafica (alla scadenza della presentazione domande): da 18 anni a 30 a scalare: fino a punti 6. 2. (*) diploma di laurea: punti 2; a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5; b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5. 3. (*) Diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 1. 4. Attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. (*) 1 punteggi previsti ai punti 2 e 3 non sono cumulabili tra loro. |
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