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| Gazzetta n. 297 del 2005-12-22 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 12 dicembre 2005 |  | Aggiornamento  della  procedura  di  emergenza  per  far  fronte alla mancanza  di  copertura  del  fabbisogno  di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di «attuazione della  direttiva  n.  98/30/CE  recante  norme  comuni per il mercato interno  del  gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare:
 l'art.  8,  comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita'  produttive, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni  d'emergenza  e  definiti  gli  obblighi  di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;
 l'art.  28,  comma  2,  che  stabilisce  che  il  Ministero delle attivita'  produttive  provvede  alla  sicurezza, all'economicita' ed alla  programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue  tali  obiettivi  anche  mediante specifici indirizzi con le finalita'  di  salvaguardare  la  continuita'  e  la  sicurezza degli approvvigionamenti,  il  funzionamento  coordinato  del sistema degli stoccaggi,  e  di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
 l'art.  28,  comma  3,  che  stabilisce che, in caso di crisi del mercato  dell'energia  o  di  gravi  rischi  per  la  sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di  utilizzazione  del  gas  naturale,  il  Ministero delle attivita' produttive   puo'   adottare   le  necessarie  misure  temporanee  di salvaguardia;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  del  26 settembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235, con cui e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio  del  sistema  nazionale  del  gas  naturale, di seguito denominato  il  Comitato,  al  fine  di  formulare  proposte  per  la definizione  delle  possibili situazioni di emergenza, di individuare gli  strumenti  d'intervento  in  caso  di  emergenza,  di  formulare proposte  per  la  definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il  monitoraggio  del  funzionamento  del  sistema  nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 11 maggio  2004,  contenente  criteri,  modalita'  e  condizioni  per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
 Vista  la  Procedura  di emergenza climatica, approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 25 giugno 2004;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 15 dicembre  2004, ed i successivi decreti 26 luglio 2005 e 5 ottobre 2005,  con  cui sono stati nominati i membri del Comitato attualmente in carica;
 Visto il decreto 7 luglio 2005 del Direttore generale per l'energia e  le  risorse  minerarie del Ministero delle attivita' produttive di istituzione  della Commissione di verifica e segnalazione del sistema del   gas  naturale,  finalizzata  alla  individuazione  di  proposte migliorative  da introdurre per evitare il ripetersi delle situazioni di  criticita' del sistema del gas naturale quali quelle verificatesi nel trascorso ciclo termico invernale 2004/2005;
 Visto   il   rapporto   finale  della  Commissione  di  verifica  e segnalazione di cui sopra;
 Considerato  che,  a  seguito  di condizioni climatiche sfavorevoli durante  il  periodo  di  punta  invernale  si  potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;
 Considerata  la  necessita'  di  definire  il ruolo, i compiti e le responsabilita' delle imprese di gas naturale che gestiscono impianti del sistema nazionale del gas naturale e degli utenti del sistema del gas naturale coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza;
 Considerati  gli  esiti  dell'emergenza climatica del ciclo termico invernale  2004/2005  che  ha  comportato  il ricorso allo stoccaggio strategico;
 Considerato  il  parere  conforme  del Comitato, formulato ai sensi dell'art.  8,  comma  2,  del  decreto ministeriale 26 settembre 2001 sopra citato;
 Ritenuto  di  dovere  garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante ciascun anno termico, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;
 Ritenuto   necessario   aggiornare   la   «Procedura  di  emergenza climatica» per adattarla all'esperienza maturata durante il trascorso ciclo termico invernale 2004/2005;
 Ritenuto  di  emanare  un  provvedimento  ai fini della gestione di eventuali  situazioni  di  emergenza  del  sistema  nazionale del gas naturale, causate da condizioni climatiche sfavorevoli;
 Decreta:
 Art. 1. Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli
 1.  E'  approvato l'aggiornamento della «procedura di emergenza per far  fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in  caso  di eventi climatici sfavorevoli» dicembre 2005 (nel seguito denominata la Procedura di emergenza climatica) riportata in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
 2.  La  Procedura  di  emergenza  climatica  definisce  la sequenza logico-temporale  degli  interventi  ed  individua le imprese del gas naturale  e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica  responsabili  della  sua  attuazione,  per  far  fronte  a situazioni  d'emergenza,  nel  bilanciamento  complessivo del sistema nazionale  del  gas  naturale,  che  possono  verificarsi  a causa di condizioni climatiche sfavorevoli.
 3.  Per  quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 |  | Art. 2. Ruoli e compiti
 1.  I  soggetti  individuati nella procedura di emergenza climatica hanno  l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le   modalita'   ed   i   tempi   previsti  nella  procedura  stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo riferimento al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, definita    dalla    deliberazione   30 maggio   2001,   n.   120/01, dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa.
 2.  Le  imprese  di  trasporto  e  le  imprese  di  stoccaggio sono responsabili dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di  quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura stessa.
 3. Le imprese di trasporto assicurano il bilanciamento fisico della rete  di  trasporto,  rendendo  accessibili le capacita' di trasporto disponibili  per  fare  fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente  decreto.  Gli  utenti  hanno  la responsabilita' di rendere disponibile  nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti i volumi  di  gas  necessari  in  funzione  del  prelievo  ai  punti di riconsegna,  nonche' di assicurare l'applicazione della procedura per l'eventuale  riduzione  o  interruzione  della  fornitura  di  gas ai rispettivi clienti finali.
 4.  Tenuto conto dell'entita' dei consumi di gas naturale, previsti in   progressivo   aumento   nei   prossimi   anni   per  il  settore termoelettrico,  i  produttori  d'energia elettrica mediante impianti che  utilizzano  gas  naturale, forniscono al Comitato ed all'impresa maggiore  di trasporto, tramite la societa' Terna S.p.a., i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine di  permettere,  durante  le  situazioni  di  emergenza, una gestione razionale  e  tempestiva  delle  risorse  di gas naturale, secondo le priorita' ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.
 5.  Nel  periodo  successivo  alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto  coinvolto  elabora  un  rapporto riepilogativo delle azioni svolte  e  delle  eventuali  difficolta'  incontrate  e lo invia alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle  attivita' produttive, che lo sottopone al Comitato al fine del monitoraggio  dello  sviluppo  e  della  gestione dell'intera fase di emergenza, del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica   e   dell'individuazione  di  interventi,  anche  di  tipo normativo,  che  possano  eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.
 |  | Art. 3. Responsabilita'
 1.  Le  imprese  di  trasporto  e le imprese di stoccaggio, qualora abbiano  operato  nel rispetto delle regole descritte nella procedura approvata  dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti  che  usufruiscono  dei  servizi  di trasporto e di stoccaggio alcuna  penale  o  risarcimento  ne'  per  inadempienze  contrattuali direttamente   o   indirettamente   connesse   al  verificarsi  della situazione  di  emergenza,  ne'  per  i  danni  che gli utenti stessi dovessero  subire  in  conseguenza  di tali inadempienze, ai sensi di quanto  stabilito  dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre  2001.  Nessuna  responsabilita'  viene  attribuita alle stesse  imprese  per  eventuali  danni  subiti  dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza.
 2.  In  relazione  a  quanto  previsto  all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  la  formulazione  della  richiesta  da  parte dell'impresa  maggiore di trasporto agli utenti di rendere massime le immissioni   di   gas  in  rete  agendo  sulle  rispettive  fonti  di approvvigionamento,  effettuata  ai sensi della allegata Procedura di emergenza  climatica,  sospende  automaticamente l'applicabilita' dei corrispettivi  di  cui  all'art.  17,  comma  5,  della deliberazione stessa.  Durante  la  fasi interessate della allegata Procedura viene inoltre  sospesa  l'applicazione  dei  corrispettivi  di  scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi.
 3.  Entro  trenta  giorni  dal  termine della fase di emergenza, le imprese   di   trasporto   e  di  stoccaggio  interessate  renderanno disponibili  al  Ministero  delle attivita' produttive, all'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  e  agli  utenti interessati la documentazione riepilogativa sulle operazioni effettuate in relazione all'utilizzo del gas di proprieta' degli utenti stessi, al fine della eventuale compensazione tra gli utenti dei volumi di gas interessati, nonche' all'eventuale utilizzo degli stoccaggi strategici.
 4.  I  dati  e  le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati,  ai  fini  dell'esecuzione  della Procedura di emergenza climatica,  alle  imprese  di trasporto e alle imprese di stoccaggio, alla  societa'  Terna  S.p.a.  ed  al  Comitato  hanno  carattere  di riservatezza  ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  e  dell'art.  3,  comma  2,  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
 5.  Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti  dagli  utenti  del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi  di  una situazione di emergenza in condizioni climatiche sfavorevoli, resta ferma la responsabilita' civile:
 a) degli  utenti  che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto   nei   tempi   previsti   le  informazioni  relative  alla massimizzazione  delle  proprie  fonti  di  approvvigionamento,  come indicato nella Procedura di emergenza climatica;
 b) degli  utenti  che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto,  nei  tempi  previsti, copia della comunicazione ai propri clienti   dell'attivazione  della  procedura  di  interruzione,  come previsto nella Procedura di emergenza climatica;
 c) dei  soggetti  che  abbiano  fornito  all'impresa  maggiore di trasporto,  al  fine della gestione della procedura, informazioni non veritiere  o  incomplete  o  che  non  abbiano provveduto a fornire o aggiornare  le  informazioni  previste  nella  procedura di emergenza climatica;
 d) dei  titolari  degli  impianti individuati come interrompibili per i quali non risulti evasa la richiesta di interruzione.
 6.   Restano  ferme  le  competenze  dell'Autorita'  per  l'energia elettrica  e il gas in materia di controversie, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 |  | Art. 4. Situazioni di emergenza diverse da quella climatica
 1.  In  attesa dell'emanazione di disposizioni specifiche, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora  si  verifichino altre tipologie di emergenze del sistema del gas  naturale diverse da quella climatica, si applica la Procedura di emergenza  climatica  di  cui al presente decreto, secondo specifiche indicazioni fornite dal Comitato.
 |  | Art. 5. Sanzioni
 1.  Fatte  salve  le  sanzioni  e le responsabilita' previste dalle norme  vigenti,  la  mancata  osservanza della Procedura di emergenza climatica,  nei  casi  piu'  gravi, costituisce sufficiente motivo di revoca da parte del Ministero delle attivita' produttive di qualsiasi concessione,   autorizzazione,   nulla   osta   comunque  denominati, rilasciati   alle   imprese  del  sistema  del  gas  ed  ai  soggetti individuati nella procedura stessa.
 2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica ed il gas stabilisce con propria  delibera  i  criteri  per la cessione a terzi della quota di capacita'  di trasporto conferita ai punti di entrata da importazione e  non utilizzata da utenti individuati, applicabile nel caso in cui, dai  rapporti  finali  redatti  al  termine  di  eventuali emergenze, risulti  per  gli  utenti individuati, e previo accertamento da parte del Comitato, che non vi sia stata la richiesta massimizzazione degli approvvigionamenti di gas naturale.
 Il  presente  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della   geotermia,   entra   in   vigore   dal   giorno  della  prima pubblicazione.
 Roma, 12 dicembre 2005
 Il Ministro: Scajola
 |  | Allegato AGGIORNAMENTO  DELLA  PROCEDURA  DI  EMERGENZA  PER  FRONTEGGIARE  LA MANCANZA  DI  COPERTURA  DEL  FABBISOGNO  DI  GAS NATURALE IN CASO DI EVENTI CLIMATICI SFAVOREVOLI.
 
 (Ai  sensi  dell'art.  8,  comma  4,  del  decreto del Ministro delle attivita'  produttive del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale del 9 ottobre 2001, n. 235) Dicembre 2005
 Definizioni.
 Ministero: Ministero delle attivita' produttive.
 Direzione:   Direzione   generale  per  l'energia  e  le  risorse minerarie.
 Comitato:  Comitato  tecnico  di  emergenza  e  monitoraggio  del sistema del gas, istituito presso la Direzione generale per l'energia e  le  risorse  minerarie del Ministero delle attivita' produttive ai sensi   dell'art.   8  del  decreto  ministeriale  26 settembre  2001 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235.
 Dispacciamento:  attivita'  di gestione coordinata e continuativa di monitoraggio e di bilanciamento dei flussi di gas naturale.
 Impresa di trasporto: impresa che svolge l'attivita' di trasporto di gas naturale.
 Impresa  maggiore  di  trasporto: alla data di approvazione della presente procedura, corrisponde alla societa' Snam rete gas S.p.a.
 Impresa   di   stoccaggio:  impresa  che  svolge  l'attivita'  di stoccaggio,   gestendo   in   maniera  integrata  le  concessioni  di stoccaggio di cui e' titolare.
 Terna:   societa'   Terna  S.p.a.  cui  fa  capo  l'attivita'  di dispacciamento  dell'energia  elettrica,  in  conformita'  di  quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Mnistri 11 maggio  2004  in  tema  di  unificazione  della proprieta' e della gestione della rete nazionale di trasmissione.
 Procedura  di  emergenza  climatica:  procedura  di emergenza per fronteggiare  la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli.
 Produttore  di  energia elettrica: persona fisica o giuridica che produce   energia   elettrica   indipendentemente   dalla  proprieta' dell'impianto.
 Utente: utilizzatore della rete di trasporto del gas che acquista capacita' di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.
 Cliente finale: consumatore che acquista gas per uso proprio.
 Grado  giorno  (GG):  complemento  a  18  °C  della  media tra le temperature  massima  e  minima  rilevate  nel giorno in ciascuno dei diciotto  osservatori  meteorologici  collegati  alle  diciotto  zone climatiche.  Gradi  giorno  negativi sono considerati pari a zero. Il Grado  giorno  pesato  Italia viene calcolato pesando i GG di ciascun osservatorio  mediante  il gradiente termico relativo a ciascuna zona climatica in cui viene suddiviso il territorio italiano.
 Inverno  normale: in prima applicazione, fino alla emanazione dei provvedimenti  di  cui  all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164, si definisce come inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GGcum) e' pari alla media del medesimo parametro calcolata con riferimento ai dieci inverni precedenti.
 Inverno  globalmente  freddo:  inverno  in  cui (GGcum) e' pari a quello   dell'inverno   normale   moltiplicato  per  il  coefficiente maggiorativo  pari a 1,094. Tale coefficiente rappresenta il rapporto tra  (GGcum)  (1  su 20) [valore cumulato dei GG pesati Italia che ha una  probabilita'  di accadimenti del 5%, con riferimento al campione degli  ultimi  42 inverni] ed il valore medio di (GGcum) sul medesimo campione.
 Inverno  intermedio:  inverno  in  cui  il valore cumulato dei GG pesati  Italia  (GGcum)  e' pari alla media tra quello corrispondente all'inverno  normale  e quello corrispondente all'inverno globalmente freddo.
 Disposizioni generali.
 1.  La  presente  Procedura  di  emergenza  per  fronteggiare  la mancanza  di  copertura  del  fabbisogno  di  gas naturale in caso di eventi  climatici  sfavorevoli, nel seguito richiamata come procedura di  emergenza climatica, definisce la sequenza logico-temporale delle azioni  da  eseguire,  ed i relativi soggetti responsabili della loro attuazione,  in  caso  di eventi climatici sfavorevoli che comportino carenza  di  disponibilita' di gas naturale rispetto alla domanda nel periodo di punta invernale.
 La  Procedura  di  emergenza  climatica,  approvata dal Ministero delle   attivita'   produttive,  su  proposta  del  Comitato  tecnico d'emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di seguito denominato Comitato),  ai  sensi  dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 26 settembre  2001,  stabilisce  le  regole  per il dispacciamento in condizioni  d'emergenza  climatica  ed  i  relativi  obblighi  per la gestione in sicurezza del sistema del gas.
 2.  La  Procedura  di  emergenza climatica e' attivata, secondo i termini  e  le  condizioni  di  seguito  indicati,  ogniqualvolta  il controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilita'  (inclusa  quella  in erogazione dal sistema nazionale degli  stoccaggi)  e quelle relative al fabbisogno di gas, effettuati giornalmente dall'impresa maggiore di trasporto attraverso operazioni di  monitoraggio  del  bilancio  gas,  evidenzino  una  situazione di criticita'  legata ad eventi climatici sfavorevoli non superabile con il  ricorso  alle  procedure  in  essere per il normale esercizio del bilanciamento fisico.
 Nell'applicazione  della  Procedura  di  emergenza il Comitato si avvale   dell'impresa  maggiore  di  trasporto,  in  quanto  soggetto preposto  ad  assicurare  la  gestione  in  sicurezza  del sistema di trasporto  attraverso  il  bilanciamento  fisico della rete, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte  ad una situazione d'emergenza climatica per mancata copertura del fabbisogno di gas.
 3.  Per  l'esecuzione delle iniziative e delle attivita' previste nella presente Procedura di emergenza climatica:
 le  imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, la societa' Terna   e   gli  utenti,  scambiandosi  le  necessarie  informazioni, individuano,  in  funzione  delle  rispettive  competenze,  i  numeri telefonici,  di fax e gli indirizzi di posta elettronica dei relativi responsabili,  che  devono  essere  costantemente reperibili da parte dell'impresa  maggiore  di trasporto per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza climatica;
 gli utenti individuano inoltre i riferimenti dei propri clienti finali (numero di fax, indirizzo di posta elettronica) a garanzia del funzionamento della presente procedura.
 Tali   informazioni   sono   organizzate  in  un  elenco  a  cura dell'impresa  maggiore di trasporto. Ciascun soggetto coinvolto nella presente  Procedura  di  emergenza  climatica provvede, per quanto di propria  competenza,  a  rendere  note  e  a  mantenere costantemente aggiornate le informazioni incluse in tale elenco attraverso apposita applicazione   web   dell'impresa   maggiore   di   trasporto.   Tali informazioni sono rese disponibili ai soggetti interessati.
 4.  L'impresa maggiore di trasporto, quale gestore della presente Procedura  ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, quando i dati a sua disposizione facciano ritenere probabile il verificarsi  di condizioni di emergenza climatica, avvia le azioni in conformita' alla suddetta Procedura:
 a) in  stretto coordinamento con le altre imprese di trasporto, con  le  imprese  di stoccaggio e con la societa' Terna per quanto di rispettiva competenza;
 b) dandone apposita comunicazione al Comitato.
 Durante  le  fasi  di  cui  alla presente Procedura le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per  garantire  condizioni di interoperabilita' che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza in oggetto.
 5.  Ai  sensi della presente Procedura, ciascun utente e' tenuto, preventivamente all'avvio di ciascun anno termico di trasporto, a:
 a) informare  i  propri  clienti finali con consumi superiori a 200.000  Smc/anno  delle problematiche derivanti da una situazione di emergenza   climatica   e   verificare,   con   ciascun  cliente,  la possibilita'  concreta  di far fronte alla mancanza parziale o totale di  fornitura  di gas naturale riducendo al minimo indispensabile gli eventuali problemi e danni conseguenti;
 b) informare i propri clienti finali con contratti di fornitura con  clausola  di  interrompibilita',  ovvero  titolari  di  impianti «dual-fuel»,   della   possibilita'  che  venga  loro  interrotta  la fornitura  di  gas  in  base alla presente Procedura. Il preavviso di interruzione comunicato entro un dato giorno-gas dovra' avere effetto a partire dall'inizio del secondo giorno-gas successivo;
 c) comunicare, tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di  trasporto, l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli alimentati dalle  reti di altre imprese di trasporto) con contratti di fornitura del  gas  con  clausola di interrompibilita' nonche', per ciascuno di essi:
 i  relativi tempi di attivazione, comunque inferiori al tempo di  preavviso,  informando  i  clienti interessati della possibilita' concrete di accadimento di quanto alle fasi 2 e 5;
 se gli impianti saranno totalmente interrotti oppure, in caso di interruzione parziale, il volume giornaliero massimo continuo e la quota giornaliera interrompibile;
 al   fine   di   evidenziare  le  effettive  possibilita'  di risparmio, il valore minimo e massimo del volume giornaliero continuo previsto.
 La stessa comunicazione e' inviata anche all'impresa di trasporto cui  il  cliente  e'  collegato,  se diversa dall'impresa maggiore di trasporto;
 d) comunicare, tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di  trasporto, l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli alimentati dalle  reti  di  altre imprese di trasporto) con impianti industriali con alimentazione «dual-fuel» (nota 1), indipendentemente dal tipo di contratto  di  fornitura  (incluse  le  centrali per la produzione di energia  elettrica)  nonche',  per  ciascuno degli stessi, i relativi tempi  di attivazione, comunque inferiori al tempo di preavviso, e le effettive  potenzialita'  di  riduzione  dei  consumi  di  gas  degli impianti   diversi   dalle   centrali   termoelettriche   utilizzando combustibili  alternativi.  La  stessa comunicazione va inviata anche all'impresa  di  trasporto cui il cliente e' collegato, se e' diversa dell'impresa maggiore di trasporto;
 e) comunicare    all'impresa   maggiore   di   trasporto,   con aggiornamento   mensile,   la   quota   di  componente  termica  (uso riscaldamento)  delle  forniture  di  gas  alle reti di distribuzione cittadine nell'ipotesi di inverno normale. La stessa comunicazione e' inviata  anche  all'impresa di trasporto cui il cliente e' collegato, se diversa dall'impresa maggiore di trasporto.
 L'impresa  maggiore  di  trasporto  rende  disponibili alle altre imprese  di trasporto, sul proprio sito web di cui sopra, i soli dati di  cui  alle lettere c), d) ed e) relativi ai clienti collegati alle rispettive reti.
 6.  Le  imprese  di  stoccaggio  hanno  il ruolo di assicurare la massima  erogazione, sostenibile dal sistema di stoccaggio, di volumi e di punte in funzione dello svolgersi dell'emergenza.
 A tale fine le imprese di stoccaggio:
 a) durante  il  periodo  della ricostituzione estiva, e durante gli  eventuali  periodi  di  iniezione durante la fase di erogazione, mantengono   informata   settimanalmente  la  Direzione  e  l'impresa maggiore  di  trasporto sull'andamento della stessa e comunicano alla Direzione eventuali anomalie significative riscontrate;
 b) valutano  gli  scenari  di  simulazione  dello  svaso  e  di copertura  della  punta  giornaliera sulla base dei dati, predisposti dall'impresa  maggiore  di trasporto, sotto l'aspetto della copertura della punta giornaliera, dando evidenza della valutazione all'impresa maggiore  di  trasporto  e  fornendo  a  quest'ultima le informazioni necessarie  al fine del calcolo dell'Indicatore di copertura IC (nota 5);
 c) nel   periodo   dal   1° dicembre   al  31 marzo  comunicano giornalmente   all'impresa   maggiore  di  trasporto  il  livello  di riempimento    degli    stoccaggi,   congiuntamente   al   grado   di producibilita'   in  termini  di  punta  e  di  volume,  compreso  il contributo dello stoccaggio strategico;
 d) durante   tutte   le  fasi  dell'emergenza  collaborano  con l'impresa  maggiore di trasporto per assicurare che vengano raggiunti i massimi livelli sostenibili di erogazione dal sistema e dai singoli campi,  individuando  con  l'impresa maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto l'assetto di rete ottimale e la distribuzione di producibilita'  ottimale  fra  i singoli campi. Durante tutte le fasi dell'emergenza  le  informazioni  relative  alla producibilita' degli stoccaggi sono date con dettaglio per singolo campo;
 e) durante tutte le fasi dell'emergenza evidenziano, sulla base dei  dati  disponibili, in aggregato e per ogni utente, il margine di raggiungimento  del  limite  di utilizzo dello stoccaggio strategico, comunicandolo alla Direzione.
 7.  La  societa' Terna, in applicazione delle fasi 3 e 4, assume, per  il  Comitato  e  per l'impresa maggiore di trasporto del gas, il ruolo  di  riferimento  e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale,  ai fini della gestione operativa della presente Procedura di emergenza climatica. Per lo svolgimento di tale ruolo, la societa' Terna si coordina strettamente da un lato con i produttori di energia elettrica e dall'altro con l'impresa maggiore di trasporto.
 A tal fine, i produttori di energia elettrica:
 a) fanno pervenire alla societa' Terna:
 per  il  periodo  1° dicembre-31 marzo di ogni anno, entro il giorno  20 del mese precedente, il programma mensile di produzione ed i   relativi   consumi   mensili   di   gas   in   ciascuna  centrale termoelettrica,  sia  solo funzionante a gas sia «dual-fuel», ai fini della  successiva  comunicazione da parte della stessa societa' Terna dei  relativi  dati all'impresa maggiore di trasporto entro il giorno 23 seguente;
 per  il  periodo  15 novembre-31 marzo di ogni anno, entro il giovedi'  della  settimana  precedente,  il  programma settimanale di produzione   e  i  relativi  consumi  di  gas  di  ciascuna  centrale termoelettrica  di cui al punto precedente con dettaglio giornaliero, dal  lunedi' alla domenica, ai fini della successiva comunicazione da parte  della societa' Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il venerdi' seguente;
 il  programma  di  risparmio  gas  effettivo  da  parte delle centrali di produzione elettrica, a fronte dell'eventuale sospensione dei  limiti  ambientali, aggiornato rispetto ai livelli di produzione programmati e alle norme e disposizioni in materia;
 b) nel periodo 1° dicembre-31 marzo di ogni anno, gestiscono le scorte di combustibili alternativi al gas nelle centrali «dual-fuel», tenendo  anche  conto  dell'esigenza  di  massimizzare il loro uso in sostituzione del gas in caso si verifichi una situazione di emergenza climatica  ed  entro  il  giovedi'  della  settimana precedente danno evidenza  di  tali scorte alla societa' Terna per ciascuna settimana, dal  lunedi'  alla  domenica con dettaglio giornaliero, ai fini della successiva  comunicazione  da parte della societa' Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro venerdi' seguente.
 8.  La  Direzione,  sulla  base  della  programmazione e dei dati forniti  dalla  societa'  Terna relativi al risparmio di gas da parte delle  centrali  di  produzione  elettrica  a  fronte  dell'eventuale sospensione  dei  limiti  ambientali, informa la Struttura permanente per   l'emergenza  energetica,  istituita  con  decreto  ministeriale 14 aprile 1997, e rinnovata con decreti ministeriali 23 dicembre 2002 e  20 marzo  2003, della possibilita' di dover emanare in tempi brevi provvedimenti   di  sospensione  di  tali  limiti  e  delle  previste quantita'  conseguentemente  risparmiabili in attuazione della fase 4 della presente Procedura.
 9.  La  Direzione, sulla base delle comunicazioni degli utenti di cui  al  punto  5,  lettera  e)  informa  la Struttura permanente per l'emergenza energetica, delle quantita' di gas risparmiabili a fronte dell'eventuale   ricorso   alla   definizione   di  nuove  soglie  di temperatura in attuazione della fase 5 della presente Procedura.
 10.   Le  comunicazioni  tra  la  Direzione,  nella  persona  del Direttore dell'Ufficio D1, ed il dispacciamento dell'impresa maggiore di  trasporto  relative  all'attuazione  di  questa  Procedura devono essere  anticipate  per  via telefonica e confermate immediatamente a mezzo fax e/o e-mail.
 Nell'ambito  delle  fasi  descritte  nella Procedura di emergenza climatica,  le  comunicazioni  destinate al Ministero sono inviate, a mezzo   fax  e/o  posta  elettronica,  al  Direttore  generale  della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.
 Procedura di emergenza climatica. Attivita' sistematica di monitoraggio.
 1.  L'impresa maggiore di trasporto, contestualmente al programma operativo di ciascun mese definito sulla base:
 a) del  programma  mensile e settimanale fornito dagli utenti e relativo  sia  al  volume  giornaliero del gas previsto in immissione presso  ciascun  punto  di  entrata della rete nazionale di trasporto (compreso  l'immissione  dallo stoccaggio), sia al volume giornaliero previsto in riconsegna (nota 1);
 b) del  programma  mensile, fornito dalle imprese di stoccaggio entro  il  giorno  25  del  mese precedente e dalle stesse aggiornato settimanalmente:  tali  programmi  includono informazioni dettagliate giornalmente per aree aggregate, elaborate sulla base delle richieste inviate dagli utenti (nota 1);
 c) del  programma mensile e settimanale, fornito dalla societa' Terna  che  acquisisce  i dati direttamente dai produttori di energia elettrica,  relativo  al volume giornaliero di gas consumato previsto per ciascuna centrale termoelettrica, con funzionamento sia a gas che «dual-fuel» (nota 2);
 d) dell'andamento  dello  svaso  da  stoccaggio in relazione al bilanciamento del sistema;
 e) del prelievo del mercato civile per quanto noto;
 f) della  previsione  del trasporto di gas sulla rete dai punti di  ingresso sino alle aree di prelievo, considerando sia i limiti di trasportabilita' del sistema che il grado di copertura del fabbisogno di gas in ciascuna area;
 g) di  quanto  verificatosi  nel  periodo  precedente  e  delle previsioni relative ai consumi dei quattro giorni successivi;
 effettua il monitoraggio continuo della situazione al fine di individuare  eventuali  situazioni  di criticita' contingenti, intese come  quelle  che  possono  avere luogo entro i giorni immediatamente successivi,  ovvero  in  prospettiva nell'arco del periodo invernale, intese come rischio di mancanza di copertura di punta in un qualunque momento successivo nell'ambito dello stesso periodo.
 Ai  fini  della valutazione delle possibilita' del verificarsi di una  emergenza  in  prospettiva,  l'impresa  maggiore di trasporto si avvale dell'Indicatore di copertura IC secondo le modalita' riportate nella nota 5 della presente Procedura. Fase di sorveglianza.
 2.   L'impresa   maggiore   di   trasporto,  qualora  sulla  base dell'attivita'  sistematica di monitoraggio individui, utilizzando lo strumento  di  cui sopra, la possibilita' dell'avverarsi di eventuali situazioni  di  criticita',  provvede ad intensificare l'attivita' di monitoraggio  dando avviso alla Direzione dell'attivazione della fase di  sorveglianza  ed informando le imprese di stoccaggio, la societa' Terna, le altre imprese di trasporto e gli utenti.
 3.  Durante  questa fase gli utenti pongono la massima attenzione nella   formulazione   del   programma  settimanale  di  trasporto  e stoccaggio   al  fine  di  permettere  la  miglior  coerenza  con  le previsioni a quattro giorni.
 4.  La  societa'  Terna  si  coordina con i produttori di energia elettrica che sono tenuti a comunicargli giornalmente (nota 2):
 a) il  programma di produzione e i relativi consumi di ciascuna centrale   termoelettrica,   sia   funzionante   solo  a  gas  che  a «dual-fuel»,  con  dettaglio  giornaliero,  per  i  successivi  sette giorni;
 b) le  effettive  potenzialita' di riduzione dei consumi di gas nelle  stesse  centrali,  utilizzando  combustibili  alternativi, nei seguenti  due  casi  di  funzionamento: i) nel rispetto dei limiti di emissione  in  atmosfera  per  esse  stabilito  e ii) nell'ipotesi di sospensione  temporanea  degli stessi limiti, a parita' di potenza ed energia  elettrica prevista nei programmi di produzione settimanali e mensili di cui al punto a) precedente.
 La   societa'   Terna,   sulla  base  di  quanto  comunicato  dai produttori,  comunica  all'impresa maggiore di trasporto il programma complessivo   di   produzione   ed  i  volumi  di  gas  eventualmente risparmiabili  in  caso  di  attivazione  delle  fasi  3  e  4.  Ogni cambiamento del suddetto programma dovra' essere giustificato in base ad  oggettive  esigenze  tecniche.  L'impresa  maggiore  di trasporto comunica  i  dati di cui sopra alle altre imprese di trasporto per le centrali termoelettriche allacciate alle rispettive reti.
 5.  Sulla  base della programmazione settimanale piu' aggiornata, nonche'  delle  nomine  giornaliere  trasmesse  dagli utenti, tenendo informato con continuita' la societa' Terna, che a sua volta provvede ad  informare  dell'avvio  della fase di sorveglianza i gestori delle centrali  elettriche  «dual-fuel»,  l'impresa  maggiore  di trasporto rielabora  la  previsione relativa ai quattro giorni successivi sulla base  delle  piu'  recenti  informazioni  disponibili  relative  alle condizioni  e  ai  vincoli  del  sistema  di trasporto, nonche' delle previsioni meteorologiche fornite da istituti specializzati.
 6.  Tenendo  conto  della  previsione  sopra  indicata, l'impresa maggiore di trasporto definisce, per il periodo in oggetto, il volume di gas stimato necessario in erogazione dal sistema stoccaggi ai fini della  copertura  del fabbisogno (nota 1), dandone comunicazione alle imprese   di  stoccaggio.  Le  imprese  di  stoccaggio  verificano  e confermano  quotidianamente  all'impresa  maggiore  di  trasporto  la producibilita'  tecnicamente  sostenibile,  a  livello giornaliero ed orario,   della   programmazione   di  cui  sopra,  rielaborandola  e specificandola per singolo campo di stoccaggio (nota 1).
 7.  L'impresa  maggiore  di  trasporto  verifica le condizioni di criticita'  anche  in  relazione  alla  possibilita' di preservare il volume di gas in stoccaggio tramite la massimizzazione delle fonti di approvvigionamento.
 8.  Qualora,  sulla  base  dei  dati in suo possesso e dal valore assunto  dall'Indicatore di copertura (nota 5), l'impresa maggiore di trasporto  constati  l'esistenza  di  una condizione di criticita' in prospettiva  a  carico  della  copertura  del  fabbisogno  di gas nel periodo  invernale, ne da' segnalazione alla Direzione che convoca il Comitato  in  tempi  compatibili  con  la  situazione  di  criticita' segnalata.  Il  Comitato  ne  valuta  il merito al fine di promuovere l'avvio della fase 1.
 9. Qualora l'impresa maggiore di trasporto dovesse constatare una imprevista  situazione  di criticita' imminente (deficit di copertura per  il  periodo  immediatamente successivo), dara' avvio alla fase 1 informandone la Direzione ed i membri del Comitato che si riunisce in tempi  compatibili  con lo stato di emergenza per prendere atto della situazione e ratificare l'avvio della fase 1. Fase  1  -  Interventi  per  incrementare la disponibilita' di gas in rete.
 10.  Qualora  si  siano  constatate  le  condizioni di criticita' descritte  ai  punti  8  e  9  relativi  alla  fase  di sorveglianza, l'impresa  maggiore  di  trasporto,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 2, lettera  b) del decreto ministeriale 26 settembre 2001, richiede agli utenti,  tramite  la  persona  responsabile  da essi designata di cui nelle disposizioni generali della presente Procedura, di massimizzare la  disponibilita'  di  gas  in  rete  agendo  sulle rispettive fonti d'approvvigionamento  derivanti  dalla  produzione  nazionale e dalle importazioni.
 11.  Gli  utenti comunicano e mantengono costantemente aggiornata l'impresa   maggiore   di   trasporto   in   merito   ai  livelli  di massimizzazione    raggiunti    ed   ai   previsti   sviluppi   delle massimizzazioni  stesse, fornendo ogni indicazione anche di carattere generale in loro possesso per la migliore conoscenza e prevedibilita' dello sviluppo degli eventi.
 12. Durante la fase 1 l'impresa maggiore di trasporto:
 verifica  il grado di massimizzazione complessivo delle singole fonti  di approvvigionamento con riferimento alle capacita' conferite ed alle capacita' tecniche;
 verifica,  in  base  alle informazioni disponibili, il grado di massimizzazione   per   singolo   utente  con  riferimento  capacita' conferite ed alle capacita' tecniche;
 aggrega i dati comunicati dalle imprese di stoccaggio in base a quanto al punto 6, lettera e) delle disposizioni generali;
 dandone evidenza al Comitato.
 In  questa  fase,  qualora l'impresa maggiore di trasporto rilevi presso  un punto di entrata da importazione via gasdotto l'immissione da  parte  di  un  utente di quantitativi di energia inferiori al 95% della  capacita'  ivi  conferita  all'utente stesso, ne da' sollecita segnalazione all'utente, ed in copia alla Direzione.
 A  partire  dal  secondo  giorno successivo all'attivazione della fase 1 e fino alla revoca della massimizzazione (nota 4), a tutti gli utenti  del sistema di trasporto (ivi inclusi gli utenti provvisti di contratto  di  stoccaggio,  ma  esclusi  gli  utenti  che  effettuano esclusivamente   transito  attraverso  il  territorio  nazionale)  si applicano  i  corrispettivi  di  disequilibrio previsti dal Codice di rete  dell'impresa  maggiore  di  trasporto.  A  tal fine, in sede di calcolo del termine di disequilibrio giornaliero, per ogni giorno-gas il  termine  di  stoccaggio  e'  assunto  pari  alla  nomina  fornita dall'utente nel precedente giorno-gas.
 13.  In  relazione  a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  la  formulazione  di  tale richiesta sospende automaticamente  l'applicabilita'  dei  corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della medesima deliberazione; durante la fase in oggetto viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi.
 14.  Qualora  il  confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilita'   prevista  di  gas  dalle  varie  fonti  d'immissione (stoccaggio  compreso), cosi' come indicato dagli utenti e verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel  periodo  immediatamente precedente, confermi la permanenza di un deficit  di  copertura  del  fabbisogno di gas, l'impresa maggiore di trasporto  dara'  avvio  alla  fase  2 informandone la Direzione ed i membri del Comitato che si riunisce in tempi compatibili con lo stato di  emergenza per prendere atto della situazione e ratificare l'avvio della fase 2. Fase 2 - Interventi   per   ridurre  i  consumi  di  gas  al  settore dell'interrompibilita' contrattuale.
 15.  L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2,  lettera  b)  del decreto ministeriale 26 settembre 2001, richiede agli  utenti,  mettendo  in  copia  conoscenza  le  altre  imprese di trasporto  sulla  cui  rete  sono allacciati i clienti finali oggetto della  richiesta  di interruzione, tramite la persona responsabile da essi  designata  di  cui  nelle  disposizioni generali della presente Procedura,  di  attivare  l'interruzione  delle  forniture  di gas ai rispettivi  clienti con contratto di fornitura interrompibile, con il preavviso di cui al punto 5, lettera b) delle Disposizioni generali.
 La richiesta di interruzione, potra' essere effettuata durante la presente fase per un numero massimo di tre interventi per complessivi quindici giorni solari. Copia della comunicazione, inviata da ciascun utente  ai  propri clienti finali, e' inviata all'impresa maggiore di trasporto ed all'impresa di trasporto sulla cui rete e' allacciato il cliente  finale oggetto dell'interruzione entro le 12 ore successive, trascorse  le  quali  l'impresa  maggiore  di  trasporto  provvede, a garanzia  del  funzionamento  della  presente  Procedura  ad  inviare direttamente  una propria comunicazione (per fax e posta elettronica) a  tutti  i clienti finali inclusi nell'elenco fornito dagli utenti e per conoscenza alla Direzione.
 Le  comunicazioni  inviate  dall'impresa maggiore di trasporto ai clienti  finali,  secondo  le  modalita'  indicate,  hanno  la stessa efficacia formale di quelle inviate dagli utenti.
 16.  Sulla  base  delle conferme ricevute dagli utenti, l'impresa maggiore di trasporto, qualora accerti il perdurare di una situazione di  mancata copertura del fabbisogno, avvia la fase 3 della Procedura per l'attivazione degli interventi sul settore dell'interrompibilita' tecnica,  inviando  comunicazione  alla  Direzione  ed  ai membri del Comitato.
 17.  Il  Comitato,  convocato  dalla Direzione entro 12 ore dalla comunicazione  sopra  citata, si riunisce in tempi compatibili con lo stato  di emergenza per ratificare l'avvio della fase 3. La Direzione provvede   ad   informare  il  Ministro  delle  attivita'  produttive dell'avvio della fase 3. Fase 3 - Interventi  per  ridurre  i  consumi  di gas dei clienti con impianti «dual-fuel».
 18.  L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 settembre  2001,  ricevuti  dagli  utenti  e dalla societa' Terna, ciascuno   per   quanto   di   competenza,  tutti  gli  elementi  per l'individuazione  dei  clienti  titolari  di impianto industriale con alimentazione «dual-fuel» (cosiddetta interrompibilita' tecnica) ed i relativi  dati  di  prelievo,  individua  la  quota della domanda che occorre  interrompere,  al fine di comunicare agli utenti delle reti, ed  in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati, l'elenco dei clienti finali interessati dall'interruzione della fornitura e la durata prevista dell'interruzione.
 19.  Le modalita' d'intervento sul settore dell'interrompibilita' tecnica,   sulla   base  delle  valutazioni  di  cui  sopra  e  delle informazioni  ottenute  tramite  la societa' Terna, sui dati relativi alla produzione di energia elettrica, seguono il seguente criterio:
 a) nell'ambito   dell'elenco  degli  impianti  industriali  con alimentazione  «dual-fuel», fornito e aggiornato in tempo reale dagli utenti  tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto (nota    1),    gli   interventi   di   interruzione   sono   avviati prioritariamente  sugli  impianti  di produzione di energia elettrica «dual-fuel»   che  utilizzano  gas  (a  fronte  dei  dati  comunicati giornalmente dalla societa' Terna che, a sua volta, agisce sulla base di  un  continuo monitoraggio delle situazioni delle singole centrali termolettriche  svolto in collaborazione con i gestori degli impianti produttivi  al  fine  del  mantenimento del bilanciamento del sistema elettrico) ed in secondo luogo sugli altri impianti industriali;
 b) la  ripartizione  degli  interventi  di  interruzione  sugli impianti  di  cui  al punto precedente e' realizzata pro-quota, fatti salvi   i   limiti   ambientali   relativi  all'uso  di  combustibili alternativi  al  gas  nelle  centrali termoelettriche «dual-fuel», le esigenze  di  bilanciamento  della  rete  elettrica  di  trasmissione indicate  dalla  societa'  Terna e compatibilmente con le esigenze di bilanciamento  e  dispacciamento della rete nazionale di trasporto di gas.
 L'eventuale  adozione di criteri diversi da quanto sopra indicato deve  essere  adeguatamente  motivata  e giustificata nella relazione redatta  a  seguito della conclusione del periodo di emergenza di cui al punto 30.
 20. L'impresa maggiore di trasporto comunica, con il preavviso di cui al punto 5, lettera b) delle disposizioni generali, tramite fax e posta  elettronica,  agli utenti, ed in copia conoscenza alle imprese di  trasporto sulla cui rete sono allacciati i clienti finali oggetto della  richiesta  di  interruzione,  di  attivare  immediatamente  la Procedura, dagli stessi predisposta, per interrompere la fornitura di gas  ai  propri  clienti  con impianti industriali «dual-fuel». Copia della  comunicazione,  inviata  da  ciascun  utente ai propri clienti finali,  e'  inviata  all'impresa  maggiore di trasporto, ed in copia conoscenza  alle imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati, entro  le 12 ore successive, trascorse le quali l'impresa maggiore di trasporto  provvede,  a  garanzia  del  funzionamento  della presente Procedura, ad inviare direttamente una propria comunicazione (per fax e  posta  elettronica)  a  tutti i clienti finali inclusi nell'elenco fornito   dagli   utenti   e   per   conoscenza  alla  Direzione.  Le comunicazioni,  inviate dall'impresa maggiore di trasporto ai clienti finali,  secondo  le  modalita'  indicate,  hanno la stessa efficacia formale di quelle inviate dagli utenti.
 21.  Esaurite  le azioni relative alla fase 3, l'impresa maggiore di  trasporto  valuta  la  persistenza  o  meno  della  situazione di mancanza  di copertura della domanda ai fini di dare avvio della fase 4. Fase 4 - Ulteriori  interventi  per  ridurre  i  consumi  di  gas dei clienti con impianti «dual-fuel».
 22.  L'impresa  maggiore  di trasporto, accertato il perdurare di una  situazione  di  deficit  nella  disponibilita'  di gas, comunica immediatamente  per  via  telefonica,  seguita  da  comunicazione via fax/posta elettronica, l'esito di tale accertamento:
 a) alla Direzione;
 b) ai membri del Comitato;
 c) all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas;
 d) alla  societa'  Terna, nella persona del responsabile di cui nelle  disposizioni  generali  della  presente  Procedura  che, a sua volta,  informa  i  produttori  di  energia  elettrica che gestiscono centrali  termoelettriche  che  utilizzano  gas,  nonche', a mezzo di comunicazione via fax o posta elettronica, agli utenti interessati.
 Ricevuta tale comunicazione, la Direzione provvede ad attivare la struttura   permanente  per  l'emergenza  energetica,  istituita  con decreto   ministeriale   14 aprile  1997,  e  rinnovata  con  decreti ministeriali  23 dicembre  2002  e  20 marzo  2003, ed a informare il Ministro   delle   attivita'   produttive   della  persistenza  della situazione  di  crisi energetica, al fine di proporre l'emanazione di disposizioni di emergenza, quale la temporanea sospensione dei limiti ambientali  relativi all'uso di combustibili alternativi al gas nelle centrali   termoelettriche   «dual-fuel».   Sono   fatte   salve   le disposizioni  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290.
 23.   Successivamente   alla  emanazione  delle  disposizioni  di emergenza,  l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con la societa' Terna,   che   si  coordina  coi  produttori  di  energia  elettrica, definisce,  per  ciascuna  delle centrali termoelettriche «dual-fuel» nei   limiti   della   disponibilita'  sul  mercato  di  combustibile sostitutivo, le quantita' di gas da risparmiare. Fase 5 - Ulteriori interventi per ridurre i consumi di gas.
 24.  A  seguito  dell'ulteriore  negativa  verifica  di copertura condotta   dall'impresa   maggiore  di  trasporto  e  della  relativa comunicazione   ai   soggetti  individuati  al  punto  22,  circa  la persistenza  di  una  situazione  di  crisi energetica, la Direzione, tramite  la  struttura permanente per l'emergenza energetica, informa il  Ministro  delle attivita' produttive della necessita' di adottare opportuni interventi di riduzione dei consumi su ulteriori componenti della  domanda  di  gas,  quali,  a  titolo  esemplificativo  ma  non esaustivo,  la  definizione  di nuove soglie di temperatura e/o orari per  il  riscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas, la  massimizzazione  dell'uso  di  centrali  termoelettriche  che non utilizzano  gas,  su  indicazioni  fornite  dalla  societa' Terna, la riduzione  o  la sospensione delle forniture ai clienti con contratto di  fornitura  con  clausola di interrompibilita' inclusi nell'elenco fornito   dagli   utenti,   di   cui   nelle  disposizioni  generali, indipendentemente  da  quanto  eventualmente avvenuto a seguito degli interventi di cui al punto 15.
 25. In questa fase gli utenti mettono a disposizione dell'impresa maggiore  di  trasporto  le informazioni relative alla programmazione del   fabbisogno   di  gas  relativo  ai  trenta  giorni  successivi, ipotizzando  condizioni climatiche normali, al fine di individuare il momento  in  cui  vengono  ristabilite le condizioni di sicurezza del sistema.
 26. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle valutazioni effettuate dalle imprese di stoccaggio circa il livello delle proprie disponibilita'   residue   da   stoccaggio   in   funzione   di  tale programmazione,  verifica  lo stato del sistema globale anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle interruzioni. Riduzione gravita'.
 27.  Qualora  nel  periodo di emergenza, sulla base del confronto tra  la previsione del fabbisogno e la disponibilita' prevista di gas dalle  varie  fonti  d'immissione  (stoccaggio  compreso), cosi' come indicato dagli utenti e verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla  luce  dei  valori  di  consuntivo  nel  periodo  immediatamente precedente,  l'impresa maggiore di trasporto evidenzi un'attenuazione delle condizioni di criticita', il Comitato valutera' la possibilita' di  concludere  la  fase in corso ed il rientro alle condizioni della fase precedente. Conclusione del periodo di emergenza.
 28.  Il  periodo di emergenza giunge a conclusione nel momento in cui  venga a cessare, in modo continuativo, il deficit tra previsioni di   disponibilita'   e   fabbisogno   causato  da  eventi  climatici sfavorevoli.  La  data  di cessata emergenza, nel caso di attivazione della  Procedura  limitatamente  alle  fasi  1,  2  e  3, e' indicata dall'impresa  maggiore  di  trasporto,  sulla base delle informazioni raccolte  dai  soggetti  coinvolti  nella  presente  Procedura  e del costante  monitoraggio  dell'evoluzione della situazione climatica, e comunicata  alla  Direzione,  ai  membri  del Comitato, alla societa' Terna ed agli utenti.
 Nei  casi  in  cui  l'emergenza  venga  superata con il ricorso a quanto  previsto  dalla  fase  4 o dalla successiva fase 5, l'impresa maggiore  di  trasporto,  in  accordo  con  le imprese di stoccaggio, valuta  la  data di possibile rientro in sicurezza del sistema, anche tenuto  conto  di  un  margine  adeguato, e ne da' comunicazione alla Direzione,  ai  membri  del  Comitato,  alla  societa'  Terna ed agli utenti. Il Ministero, tenuto conto di tale comunicazione, individua e dichiara la data di cessata emergenza climatica e ne da' informazione sul  proprio  sito Internet (nota 3), anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure straordinarie eventualmente adottate per far fronte al superamento dell'emergenza stessa.
 29.  Il  Comitato,  conclusa  la fase di emergenza, individua gli opportuni interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle condizioni  di  normalita'  con  particolare  riguardo  ad  eventuali periodi  di  sospensione dei corrispettivi di cui al precedente punto 13 anche ai fini della massimizzazione del processo di ricostituzione degli stoccaggi.
 30.  Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto  coinvolto  nella  presente  Procedura  elabora  un rapporto riepilogativo   delle  azioni  svolte  durante  l'emergenza  e  delle eventuali  difficolta'  incontrate  e lo invia alla Direzione, che lo sottopone al Comitato.
 31.  Nel  rapporto  di  cui  al  punto  30  l'impresa maggiore di trasporto   segnala  ogni  eventuale  mancata  massimizzazione  delle immissioni   riscontrata   da  parte  degli  utenti,  ai  fini  della valutazione,   sentiti   gli   utenti   interessati,   dei  possibili provvedimenti.
 32.  Il  Comitato,  al  termine della fase di emergenza, analizza ogni  singola fase attraverso cui essa si e' sviluppata (motivazioni, tempi,  comportamenti  di  tutti gli operatori coinvolti), al fine di acquisire  eventuali  indicazioni  di  perfezionamento della presente Procedura  in  termini  applicativi  e  di  ricadute  contrattuali ed economiche sugli operatori coinvolti.
 (Nota  1)  - La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con l'impresa maggiore di trasporto previste nella presente Procedura e'  resa  disponibile  nel  sito  Internet  dell'impresa  maggiore di trasporto  (attualmente  www.snamretegas.it). I programmi settimanali forniti  dagli  utenti,  per quanto relativo alla presente procedura, sono  storicizzati  in  un  apposito  sistema  informativo  da  parte dell'impresa maggiore di trasporto.
 (Nota  2)  - La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con  la  societa'  Terna  previste  nella  presente Procedura e' resa disponibile  nel  sito  Internet  della  societa'  Terna (attualmente www.terna.it).
 (Nota 3) - Attualmente www.attivitaproduttive.gov.it
 (Nota 4) - Le penali di disequilibrio rimangono in vigore durante tutte  le  fasi dell'emergenza che implicano la massimizzazione delle fonti di approvvigionamento.
 (Nota  5)  -  L'Indicatore  di  copertura (IC) per la valutazione della  possibilita'  che si verifichi un'emergenza in prospettiva del sistema  nazionale  del gas, espresso in milioni di metri cubi/giorno (Mm3/g),  e' rappresentato dalla minima differenza tra la curva della disponibilita'   massima   giornaliera   e  la  curva  della  domanda giornaliera  in  caso di punta di freddo eccezionale con probabilita' di  verificarsi  una  volta  ogni  venti  anni;  tale punto di minima differenza  si  situa  generalmente  nella  seconda meta' del mese di febbraio.
 L'evoluzione  dell'indicatore  e'  monitorata,  inizialmente  con cadenza  settimanale,  a  partire  dal  1° novembre  di  ciascun anno termico  (in  prima  applicazione della presente Procedura, a partire dalla  data  della  sua approvazione) e fino alla fine del successivo mese di marzo. Il monitoraggio e' effettuato dall'impresa maggiore di trasporto  in coordinamento con l'impresa maggiore di stoccaggio; nel corso   del  periodo  invernale,  i  valori  di  previsione  per  gli approvvigionamenti  e la domanda sono progressivamente sostituiti con i valori a consuntivo.
 Pertanto  nel  generico  giorno  g del periodo novembre-marzo, il calcolo dell'indicatore e' riferito ai due sottoperio di:
 dal 1°/11 al giorno g-1 (periodo a consuntivo);
 dal giorno g al 31/3 (periodo di previsione).
 Ai  fini del calcolo, sono adottate le seguenti assunzioni per il periodo di previsione:
 la  massima  disponibilita'  giornaliera  e'  ottenuta sommando all'approvvigionamento  di  base  (assumendo  per le importazioni via gasdotto  un  livello  di utilizzo del 92% della capacita' conferita, corrispondente  al  valore  medio  statistico  rilevato  nei  recenti periodi  invernali)  la  disponibilita' sostenibile dal sistema degli stoccaggi;
 la  domanda  e'  assunta  ad un valore intermedio tra l'inverno normale  e  l'inverno globalmente freddo, entrambi con riferimento al periodo  degli ultimi dieci anni (i dati relativi all'inverno normale ed  all'inverno  globalmente  freddo saranno adeguati in funzione dei risultati  degli studi in corso promossi dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas);
 lo   svaso   progressivo   da  stoccaggio  consegue  dalle  due assunzioni sopra menzionate;
 si  assume  infine  un contributo da svaso della rete pari a 10 Mm3/g nel giorno di massima richiesta.
 L'intervallo  di  escursione  dell'indicatore  e'  suddiviso  nei seguenti quattro livelli:
 1) il valore di IC e' uguale o superiore a +5 Mm3/g Normalita';
 2) il valore di IC e' compreso tra +5 e -5 Mm3/g Monitoraggio;
 3) il valore di IC e' compreso tra -5 e -15 Mm3/g Sorveglianza;
 4) il valore di IC e' inferiore a -15 Mm3/g Intervento.
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