| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986, n. 282, convertito nella legge  7 agosto  1986,  n.  462,  ed  in particolare l'art. 10 che ha previsto  l'istituzione  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi presso  il  Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni   nella   preparazione   e   nel  commercio  dei  prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
 Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n. 1, convertito nella legge  9 marzo  2001, n. 49, ed in particolare l'art. 3, comma 3, che stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera   con   organico   proprio   ed   autonomia   organizzativa  ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa;
 Visto   il   decreto   ministeriale   13 febbraio   2003,   recante «Regolamento    di   riorganizzazione   della   struttura   operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  11 novembre 2004, n. 294, recante «Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della   struttura  operativa  dell'Ispettorato  centrale  repressione frodi»;
 Visto l'art. 2 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, secondo cui per la  identificazione  personale  i  funzionari e gli agenti incaricati della  vigilanza  per la repressione delle frodi nella preparazione e nel  commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari devono essere  muniti  di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministro delegante;
 Visti gli articoli 55 e 57, comma 3 del codice di procedura penale;
 Visto  l'art. 1, comma 4-quater del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.  22,  convertito nella legge 29 aprile 2005, n. 71, secondo cui «a modifica  di  quanto  previsto  dell'art.  18 della legge 15 dicembre 1961,  n. 1304, il personale di qualifica dirigenziale e i dipendenti inquadrati  nei  profili  professionali dell'area C e della posizione economica  B3,  in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi,  sono ufficiali di Polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui  sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi  e  dai  regolamenti;  parimenti,  i  dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di Polizia giudiziaria.»;
 Considerato  che  l'estensione  a  tutto  il  personale in servizio presso  l'Ispettorato  centrale  repressione frodi della qualifica di ufficiale  e agente di Polizia giudiziaria determina la necessita' di rilasciare una nuova tessera personale di riconoscimento;
 Decreta:
 Articolo unico
 Le  tessere di ufficiale ed agente di Polizia giudiziaria spettanti al   personale   dell'Ispettorato   centrale   repressione  frodi  in applicazione   dell'art.   1,   comma   4-quater   del  decreto-legge 28 febbraio  2005,  n.  22, convertito nella legge 29 aprile 2005, n. 71,  saranno rilasciate conformemente al modello allegato al presente decreto.
 Roma, 14 dicembre 2005
 Il Ministro: Alemanno
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