IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in particolare l'art. 10 che ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare l'art. 3, comma 3, che stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2003, recante «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»; Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2004, n. 294, recante «Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»; Visto l'art. 2 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, secondo cui per la identificazione personale i funzionari e gli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministro delegante; Visti gli articoli 55 e 57, comma 3 del codice di procedura penale; Visto l'art. 1, comma 4-quater del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito nella legge 29 aprile 2005, n. 71, secondo cui «a modifica di quanto previsto dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di qualifica dirigenziale e i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di Polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di Polizia giudiziaria.»; Considerato che l'estensione a tutto il personale in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi della qualifica di ufficiale e agente di Polizia giudiziaria determina la necessita' di rilasciare una nuova tessera personale di riconoscimento; Decreta: Articolo unico Le tessere di ufficiale ed agente di Polizia giudiziaria spettanti al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi in applicazione dell'art. 1, comma 4-quater del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito nella legge 29 aprile 2005, n. 71, saranno rilasciate conformemente al modello allegato al presente decreto. Roma, 14 dicembre 2005 Il Ministro: Alemanno |