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| Gazzetta n. 297 del 2005-12-22 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 6 dicembre 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Bordea  Olimpia  Marcela, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;
 Vista l'istanza della sig.ra Bordea Olimpia Marcela, nata a Ponorel (Romania)  il  22 aprile 1963, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento  del  titolo  di  «Avocat»  rilasciato  dalla «Uniunea avocatilor   din   Romania»  di  Arad  il  1° luglio  1998,  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico «licentiat  in  stiinte  Juridice,  in  profilul  Sti  inte Juridice, specializarea   Drept»   presso   l'Universita'   «Babes-Bolyai»   di Cluj-Napoca (Romania) nel febbraio 1996;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;
 Visto  il  parere  il  scritto  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura  di  Pavia  in  data  3  maggio  2005 con validita' fino al 1° maggio 2006 per motivi di studio;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Bordea Olimpia Marcela, nata a Ponorel (Romania) il 22 aprile   1963,   cittadina   rumena,   e'   riconosciuto   il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. L'iscrizione  all'albo  avviene  nell'ambito delle quote massime di stranieri   da  ammettere  nel  territorio  dello  Stato  per  lavoro autonomo,  ai  sensi  dell'art.  3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998  e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il  richiedente  dovra'  pertanto  acquisire,  ai sensi dell'art. 39, comma  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive  modificazioni, l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
 |  | Art. 3. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 |  | Art. 4. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 6 dicembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) -  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere la prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) -  La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  li  cui  due  vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  e'  scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) -  La  prova  orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d)  -  La  commissione  rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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