Gazzetta n. 297 del 2005-12-22 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 6 dicembre 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Beqiraj Evis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni; Vista l'istanza della sig.ra Beqiraj Evis, nata il 24 giugno 1976 a Valona (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, la dichiarazione che non sussisstono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo professionale albanese di «avokat» rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e Avokateve» della Repubblica di Albania il 4 dicembre 2004 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto inoltre ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi di Bologna (Italia) il 10 ottobre 2002, riconosciuta equipollente in Albania; Viste le determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 20 settembre 2005; Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni; Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 286/1998, e successive modifiche, che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo; Dichiara: Art. 1. Che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra Beqiraj Evis, nata il 24 giugno 1976 a Valona (Albania), cittadina albanese, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche. La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovra' essere presentata alla questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia. Successivamente al conseguimento del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra Beqiraj potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale albanese, di cui in premessa, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia. | Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato. | Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 6 dicembre 2005 Il direttore generale: Mele | Allegato A a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) - La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale. c) - La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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