Gazzetta n. 297 del 2005-12-22
LEGGE 9 dicembre 2005, n. 258
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 361.525 per l'anno 2005 e di euro 377.920 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3168):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 22 ottobre 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 15 novembre 2004, con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2 e 15 marzo 2005.
Relazione scritta annunciata il 16 marzo 2005 (atto n.
3168-A) relatore sen. Provera.
Esaminato in aula ed approvato il 19 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5860):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 maggio 2005 con pareri delle commissioni
I, V, VI, VII, X, XI.
Esaminato dalla III commissione il 14 giugno 2005 ed il
13 ottobre 2005.
Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il
22 novembre 2004.
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
tra la Repubblica Italiana
e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista

La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, di seguito denominate "Parti contraenti", desiderose di rafforzare i legami di amicizia e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso piu' sviluppate relazioni nei campi della cultura, delle scienze e della tecnologia, della tutela del patrimonio culturale e artistico, dello sport e dell'istruzione; convinte che tale cooperazione possa rappresentare un comune interesse ed un utile contributo al consolidamento dei pacifici rapporti fra i due Paesi; tenuto presente il documento firmato a Tripoli dal Presidente del Consiglio, On. Silvio Berlusconi, e dal primo Ministro libico, S.E. Embarek Shamek il 28 ottobre 2002; considerato l'Accordo Culturale e Scientifico firmato tra i due Paesi a Roma il 18 dicembre 1984; hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
(Principi Generali) Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti contraenti e delle obbligazioni derivanti da Accordi e Convenzioni Internazionali sottoscritte da ciascuno dei due Paesi, ha lo scopo di promuovere e realizzare la cooperazione reciproca nei campi della cultura, dell'istruzione, delle scienze, della tecnologia, dell'informazione, della tutela del patrimonio culturale ed artistico, del turismo e dello sport.
ARTICOLO 2
(Cultura e Arte) Le Parti Contraenti si adopereranno per sviluppare la cooperazione nei settori della musica, delle arti visive, dell'architettura, del teatro e del cinema e dell'artigianato attraverso lo scambio di artisti e di missioni culturali e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi. Le Parti Contraenti incoraggeranno i rapporti in questi settori tra organizzazioni non governative ed enti locali dei due Paesi.
ARTICOLO 3
(Istituzioni culturali) Ciascuna delle Parti contraenti dara' tutta l'assistenza possibile al fine di facilitare, sul proprio territorio, l'attivita' delle istituzioni culturali dell'altra Parte. Esse si assicurano, su base di reciprocita': a) l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sull'acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli istituti culturali; b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprieta' degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi; c) l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica, nonche' il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento delle istituzioni culturali.
ARTICOLO 4
(Editoria) Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando con sostegni all'attivita' di traduzione l'edizione, la coedizione e la divulgazione di opere letterarie e scientifiche dell'altra Parte.
ARTICOLO 5
(Archivi e Biblioteche) Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le istituzioni culturali e scientifiche, le biblioteche e gli archivi dei due Paesi, e in particolare favoriranno, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione fra gli Archivi, al fine di realizzare lo scambio di archivisti, di informazioni, di pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e disposizioni normative. Incoraggeranno altresi' la partecipazione del personale a corsi di formazione e di specializzazione. La Parte italiana rendera' disponibile alla Parte libica, conformemente alla legislazione italiana, i documenti scritti e audiovisivi concernenti la storia della Libia conservati negli archivi italiani. Ciascuna Parte consentira' ai ricercatori dell'altro Paese, in accordo con la legislazione vigente, di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti. Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le biblioteche, tramite lo scambio di bibliotecari e materiale bibliografico. La Parte italiana applichera' agli studiosi libici lo stesso trattamento riservato agli studiosi italiani, per quanto riguarda l'accesso agli archivi.
ARTICOLO 6
(Conservazione del Patrimonio Culturale) Le due Parti contraenti promuoveranno: a) una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi archeologici, del restauro e della conservazione dei monumenti e dei reperti storici, nonche' nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, documenti ed altri oggetti di valore storico, anche nel quadro delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti. b) le attivita' delle missioni archeologiche nel territorio dell'altra Parte in conformita' alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi; c) la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei beni ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi archeologici, con particolare riguardo allo sviluppo turistico integrato delle aree di intervento; d) lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni; e) iniziative di formazione specialistica. Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi e promuoveranno con apposite iniziative la conoscenza delle attivita' svolte dalle missioni archeologiche. Ciascuna delle due Parti assicurera' l'esenzione da imposte doganali e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di materiale offerto in dono dall'altra Parte Contraente per l'attuazione delle attivita' previste dal presente articolo.
ARTICOLO 7
(Proprieta' intellettuale) Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti e altri oggetti di valore, in conformita' con la normativa sulla proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.
ARTICOLO 8
(Istruzione) Ciascuna Parte contraente, compatibilmente con le proprie risorse, favorira': a) lo studio e l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle universita', con l'istituzione di dipartimenti, cattedre, lettorati e corsi liberi che si avvarranno dell'assistenza tecnica delle due Parti; b) i contatti e le visite di professori e ricercatori dei due Paesi; c) gli scambi d'informazioni, documentazione e pubblicazioni di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le competenti Amministrazioni, le istituzioni accademiche e gli istituti superiori dei due Paesi per questioni di reciproco interesse; d)la frequenza, in conformita' con gli specifici ordinamenti, di corsi di studio, di ricerca scientifica ed umanistica e di formazione tecnico-professionale presso le proprie istituzioni ed enti competenti. e) lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due paesi attraverso l'intensificazione delle intese tra Universita' ed Enti di ricerca, l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori.
ARTICOLO 9
(Istituzioni scolastiche) Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio l'attivita' delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato. Esse faciliteranno l'iscrizione degli studenti locali nelle istituzioni scolastiche dell'altra Parte sul proprio territorio. Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per il materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
ARTICOLO 10
(Borse di studio) Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilita', offriranno a laureati borse per lo studio della lingua italiana, per effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in settori culturali, scientifici e tecnologici di reciproco interesse. La durata delle borse di studio e le modalita' di selezione dei candidati saranno determinate nei Programmi esecutivi di cui al successivo art. 18.
ARTICOLO 11
(Formazioni professionale) Le due Parti collaboreranno nel campo della formazione professionale, promuovendo lo scambio di esperti e realizzando nei due Paesi programmi di formazione e seminari sulle problematiche della formazione professionale.
ARTICOLO 12
(Titoli di studio) Entrambe le Parti contraenti incoraggeranno: a) lo scambio di informazioni e documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi; b) l'esame della possibilita' di concludere, conformemente alle rispettive legislazioni e tenuto conto dell'autonomia universitaria, accordi-quadro sul riconoscimento reciproco dei diplomi e certificati di studio. La valutazione comparativa dei rispettivi sistemi scolastici e universitari e la redazione di eventuali progetti di accordo saranno demandate a Gruppi Misti di esperti da convocare per le vie diplomatiche.
ARTICOLO 13
(Cooperazione Scientifica e Tecnologica) Al fine di favorire il pieno sviluppo delle risorse umane, le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio d'informazioni ed esperienze, la realizzazione di progetti in settori di comune interesse, nonche' l'organizzazione di conferenze e seminari. In particolare, si conferira' priorita' ai seguenti settori: - medicina e sanita'; - agricoltura, zootecnia e acquacultura; - energia, risorse idriche ed ambiente; - biotecnologie; - informatica e telecomunicazioni; - scienze della terra e del mare; - salvaguardia del patrimonio culturale, artistico, architettonico ed urbanistico con l'uso di nuovi materiali e nuove tecnologie; Nei settori sopra indicati, e in altri che verranno eventualmente identificati come prioritari, verranno incoraggiate la ricerca di base ed applicata, l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie. Le due Parti promuoveranno inoltre, la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitaria, con particolare riguardo al settore della medicina.
ARTICOLO 14
(Sport e scambi giovanili) Le due Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di visite di giovani ed i contatti diretti fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni giovanili. A tale fine, esse si impegnano a definire i relativi programmi in specifici protocolli sottoscritti dalle due Parti. Le due Parti, altresi', si adopereranno a cooperare nel settore dello sport, favorendo lo scambio di delegazioni, allenatori ed esperti tra i rispettivi enti, associazioni e club sportivi. In particolare, le due Parti favoriranno la cooperazione tra i rispettivi Comitati Olimpici Nazionali.
ARTICOLO 15
(Stampa e Radiotelevisione) Al fine di promuovere la conoscenza della realta' dei due Paesi, le Parti Contraenti, in conformita' alla legislazione vigente nei due Paesi, favoriranno lo sviluppo dei contatti e della cooperazione tra gli organismi radiotelevisivi, le agenzie di stampa, gli editori di giornali e riviste, nonche' lo scambio di giornalisti e corrispondenti. Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio di esperienze e programmi radio-televisivi e per lo sviluppo della collaborazione tecnica nei settori della stampa, del cinema e del teatro. In tale contesto, le due Parti incoraggeranno la conclusione di intese bilaterali tra gli organismi competenti nei due Paesi.
ARTICOLO 16
(Iniziative congiunte) Al fine di promuovere attivita' accademiche comuni, mobilita' di docenti, ricercatori e studenti, le Parti contraenti considereranno la realizzazione di progetti congiunti nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione che potranno essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni multilaterali o nel quadro di programmi internazionaii, con particolare riguardo alle attivita' delle missioni archeologiche.
ARTICOLO 17
(Realizzazione delle attivita) Ciascuna Parte agevolera', conformemente con le leggi interne di' ciascun Paese, l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte necessarie per l'attuazione delle attivita' culturali e scientifiche in conformita' al Presente Accordo.
ARTICOLO 18
(Programmi esecutivi) II presente Accordo sara' attuato mediante successivi programmi esecutivi da concordarsi fra le due Parti contraenti.
ARTICOLO 19
(Commissione mista) Al fine di dare concreta applicazione al presente Accordo, esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, elaborare ed approvare programmi esecutivi, le due Parti Contraenti hanno concordato l'istituzione di una Commissione Mista, nel quadro del Comitato di Partenariato italo-libico. Tale Commissione sara' costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi e si riunira' alternativamente nelle rispettive capitali, in data da concordare per le vie diplomatiche.
ARTICOLO 20
(Durata) Il presente Accordo avra' durata illimitata e potra' essere denunciato in qualsiasi momento, per iscritto, per le vie diplomatiche da ciascuna delle due Parti contraenti. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra parte contraente e non incidera' sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Grande - Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista l'Accordo Culturale e Scientifico firmato a Roma il 18 dicembre 1984. I programmi di collaborazione concordati in base ad esso saranno portati a termine come convenuto. Eventuali modifiche al presente Accordo entreranno in vigore con le stesse procedure previste nel successivo articolo 21.
ARTICOLO 21
(Ratifica) Il presente Accordo e' soggetto a ratifica in conformita' alle procedure previste dalle rispettive legislazioni ed entrera' in vigore a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. FATTO a Tripoli il 5 giugno 2003, in due originali, nelle lingue italiana ed araba, tutti i testi facendo egualmente fede.
Per la Repubblica Italiana Per la GrandeGiamahiria Araba Il Ministro degli Affari Esteri Libica Popolare Socialista
Franco Fratini Il Segretario del Comitato Popolare
Generale per le Relazioni Estere e la
Cooperazione Internazionale
Abdurrahman M. Shalgam