Gazzetta n. 297 del 2005-12-22
LEGGE 9 dicembre 2005, n. 257
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 17.685 annui, ogni quattro anni, a decorrere dal 2007; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3225):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 19 novembre 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 29 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 13 aprile 2005.
Relazione scritta annunciata il 26 aprile 2005 (atto n.
3225-A) relatore sen. Provera.
Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5863):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede
referente il 23 maggio 2005 con pareri delle commissioni I,
V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 30 giugno 2005 - 13
ottobre 2005 - 10 novembre 2005.
Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22
novembre 2005.
Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia
tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Federazione Russa

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati "le Parti", decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione nel campo della cinematografia tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, consapevoli del contributo che la coproduzione cinematografica apporta allo sviluppo dell'industria cinematografica, cosi' come al rafforzamento delle relazioni economiche e culturali tra i due Paesi, confermando la loro intenzione di contribuire in tutti i modi alla produzione e alla distribuzione dei film di ciascuna delle Parti, conformemente alla legislazione ed agli impegni internazionali di ambedue i Paesi, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 I termini utilizzati nel presente Accordo devono intendersi come segue: "film" - opera audiovisiva di fiction, di animazione e i documentari di qualsiasi durata, realizzati su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo. Un film e' realizzato in conformita' alle norme sulla produzione cinematografica, vigenti nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa; "produttore" - persona fisica o persona giuridica registrata secondo la procedura stabilita sul territorio di una delle Parti che assume l'iniziativa e la responsabilita' per il finanziamento e la produzione di un film ed e' titolare dei diritti per la sua distribuzione; "coproduttori" - produttori registrati secondo la procedura stabilita sul territorio di entrambe le Parti, vincolati da un contratto di produzione; "autorita' competenti" sono i competenti organi delle Parti: per la Repubblica Italiana - il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali per la Federazione Russa - il Ministero della Cultura della Federazione Russa
Articolo 2 I film realizzati in coproduzione italo-russa o russo-italiana possono essere considerati film nazionali dalle Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo. Il procedimento per l'ottenimento dello status di film nazionale e' definito mediante un Protocollo tra le Autorita' competenti dei due Paesi.
Articolo 3 La decisione di realizzare un film in coproduzione e' approvata dalle Autorita' competenti a seguito di consultazioni reciproche. Le Parti non sono responsabili per gli obblighi assunti da persone fisiche o giuridiche che abbiano concluso contratti nell'ambito del presente Accordo. Le Autorita' competenti si scambieranno informazioni sulle decisioni assunte in materia di coproduzione cinematografica.
Articolo 4 Per avere la possibilita' di godere dei benefici previsti per la realizzazione di film in coproduzione che abbiano lo status di film nazionali, l'organizzazione della produzione dei film dovra' essere messa in atto da produttori o da coproduttori che dispongano di adeguate risorse tecniche e finanziarie, nonche' dell'esperienza e della qualificazione professionale riconosciuta in conformita' della legislazione delle Parti.
Articolo 5 La decisione delle Autorita' competenti sul conferimento dello status di film nazionale puo' essere resa nulla dalle Autorita' stesse nel caso siano apportate significative modifiche alle caratteristiche artistiche, economiche o tecniche alla versione originale del progetto di un film.
Articolo 6 Nel rispetto della legislazione nazionale dei due Paesi, le Autorita' competenti garantiranno l'ingresso sul rispettivo territorio del personale tecnico-produttivo e creativo-artistico, del produttore o dei coproduttori dello Stato dell'altra Parte. L'autorizzazione all'importazione temporanea e alla riesportazione dei materiali e delle attrezzature necessari alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo sara' concessa in conformita' con la legislazione delle Parti.
Articolo 7 I contratti tra coproduttori che prevedano la ripartizione di qualsiasi tipo di proventi ricavati dalla distribuzione e diffusione dei film realizzati in coproduzione congiunta devono essere approvati dalle Autorita' competenti in conformita' della legislazione in vigore negli Stati delle Parti. Questa ripartizione deve, quanto piu' possibile, essere proporzionale alle rispettive quote di partecipazione dei coproduttori.
Articolo 8 Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione sia esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche sono limitate, vigono le seguenti disposizioni: a) il film viene, di regola, assegnato al coproduttore di una delle Parti il quale abbia una partecipazione maggioritaria al finanziamento del film; b) nel caso di paritetica partecipazione dei coproduttori, il film e' assegnato al produttore di una delle Parti il quale fruisca delle condizioni piu' favorevoli per l'esportazione verso il Paese di destinazione; c) film realizzati in coproduzione, cui sia stato riconosciuto lo status di film nazionali, avranno gli stessi pieni diritti dei film delle Parti di fruire delle possibilita' di esportazione verso un Paese di destinazione.
Articolo 9 I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italo-russa" o "Coproduzione russo-italiana ", che dovra' figurare nei titoli di testa o di coda, ed in tutto il materiale pubblicitario ed in qualsiasi luogo in cui il film viene presentato.
Articolo 10 I film realizzati in coproduzione che siano presentati ai Festival internazionali del cinema dovranno recare l'indicazione di tutti i Paesi, dei produttori o dei coproduttori che hanno partecipato alla loro realizzazione.
Articolo 11 L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani nella Federazione Russa e dei film russi nella Repubblica Italiana non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle previste dalle legislazioni di ciascuno dei due Paesi.
Articolo 12 Al fini dell'ulteriore sviluppo della collaborazione nel campo della cinematografia nell'interesse dei due Paesi le Autorita' competenti istituiscono una Commissione Mista Italo-Russa sulle questioni della collaborazione nel settore della cinematografia, di seguito detta "Commissione". La Commissione avra' il compito di: 1. esaminare i risultati della collaborazione messa in opera sulla base del presente Accordo e risolvere le questioni che sorgano nel corso della sua attuazione; 2. se necessario, elaborare proposte di modifica e di integrazione del presente Accordo; 3. risolvere le questioni legate al rispetto della parita' quantitativa e percentuale della partecipazione del personale creativo-artistico e tecnico-produttivo delle due Parti alla produzione cinematografica congiunta, nonche' dei mezzi finanziari e tecnici (inclusi teatri di posa e laboratori) dei coproduttori. Le riunioni della Commissione si terranno a turno nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa una volta ogni due anni. Una riunione straordinaria della Commissione potra' essere convocata a richiesta dell'Autorita' competente di una delle due Parti, in particolare nel caso di modifiche nella legislazione delle Parti sulla cinematografia oppure nel caso che insorgano altre circostanze che ostacolano l'applicazione del presente Accordo.
Articolo 13 I1 presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate, per iscritto, l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste. II presente Accordo avra' durata biennale e sara' rinnovato tacitamente per periodi biennali successivi, salvo che una delle Parti non invii all'altra Parte, almeno tre mesi prima di una scadenza biennale, una notifica scritta della sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La cessazione del presente Accordo non avra' effetto sull'esecuzione dei programmi e dei progetti congiunti, la cui attuazione sia cominciata durante il periodo nel quale era in vigore. Fatto a Roma il 28 Novembre 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Protocollo di cooperazione
nel settore della coproduzione cinematografica
tra
il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali
della Repubblica Italiana
e
il Ministero della Cultura della Federazione Russa

Il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali della Repubblica Italiana e il Ministero della Cultura della Federazione Russa, di seguito detti "le Parti", in conformita' con l'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, firmato a Roma il 28 Novembre 2002 (d'ora in poi detto "l'Accordo Cinematografico"), in conformita' della legislazione e agli impegni internazionali di entrambi i Paesi, hanno concordato quanto segue:
Articolo 1 La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nel quadro dell'Accordo Cinematografico dovra' essere presentata simultaneamente alle Parti almeno 60 giorni prima dell'inizio della produzione, salvo casi eccezionali che dovranno essere riconosciuti come tali da entrambe le Parti.
Articolo 2 Per valutare la decisione sul conferimento dello status di film nazionale, alla richiesta di approvazione di un progetto di coproduzione cinematografica dovra' essere allegata la seguente documentazione: I. Sceneggiatura e soggetto del film; II. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore delle opere che saranno utilizzate per realizzare un film in coproduzione; III. Copia del contratto di coproduzione. Il contratto dovra' come minimo contenere i seguenti elementi: 1. titolo del film; 2. denominazioni ed indirizzi legali dei produttori e coproduttori; 3. nome e cognome dell'autore della sceneggiatura e, ove si tratti di un adattamento da un'opera letteraria, nome e cognome dell'autore di quest'ultima; 4. nome e cognome del regista; 5. un bilancio preventivo della realizzazione del film in coproduzione, comprensivo delle imposte previste dalla legislazione dei Paesi, che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun coproduttore, la quale, se necessario, puo' essere determinata in base all'equivalente finanziario dei rispettivi apporti creativo-artistico e di produzione; 6. Piano finanziario della produzione; 7. la ripartizione dei proventi derivanti dalla realizzazione del film; 8. una clausola che preveda la possibilita' di revisione del bilancio preventivo per il film da realizzare in coproduzione e che stabilisca la quota minima di partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore o insieme di produttori di ciascun Paese in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale di produzione del film; 9. una clausola che preveda la responsabilita' nel caso di mancato adempimento di un coproduttore o insieme di produttori di ciascun Paese nel corso della realizzazione del film in coproduzione; 10. la data di inizio delle riprese; 11. una clausola che preveda la ripartizione dei proventi dell'utilizzazione dei diritti d'autore su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori; 12. una clausola che preveda che l'ammissione ai benefici del presente contratto non impegna le Parti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. IV. copia del contratto di distribuzione del film; V. elenco del personale creativo e tecnico-produttivo che ne indichi la nazionalita' e la categoria del lavoro svolto (nel caso degli attori e' necessario indicare la nazionalita' e i ruoli che interpreteranno); VI. calendario della produzione, con indicazione della durata delle riprese, i luoghi dove esse si svolgeranno e il piano di lavorazione del film; VII. sceneggiatura del film, redatta nella forma consentita da ciascuna delle Parti (da presentare, di norma, prima delle riprese del film); VIII. documentazione ed informazioni aggiuntive (si presentano in caso di necessita' su richiesta di una delle Parti.
Articolo 3 In caso di necessita' si potranno apportare modifiche al contratto di coproduzione del film. Tali modifiche dovranno comunque essere sottoposte all'approvazione delle due Parti prima del termine di realizzazione della copia campione del film in coproduzione. La sostituzione di un coproduttore sara' consentita solo in casi eccezionali e con il benestare di entrambe le Parti.
Articolo 4 L'apporto di ognuno dei coproduttori dovra' includere come minimo un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, compositore, montatore, direttore della fotografia, scenografo, tecnico del suono), un attore in uno dei ruoli principali, un attore in un ruolo secondario ed un rappresentante del personale tecnico qualificato. La partecipazione tecnico-produttiva e creativo-artistica dei coproduttori dovra' corrispondere, in linea di massima, ai rispettivi apporti finanziari. In casi eccezionali e con l'accordo delle Parti si potranno consentire deroghe al presente articolo.
Articolo 5 Si considerano personale creativo, di produzione, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno degli Stati delle due Parti. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sara' valutato individualmente dai coproduttori. La proporzione dei rispettivi apporti dei produttori degli Stati delle due Parti puo' consistere dal 20 all'8O per cento. Se necessario, un attore in un ruolo principale potra' essere sostituito da almeno 2 tecnici qualificati.
Articolo 6 La coproduzione dei film deve essere realizzata dai registi, dal personale creativo-artistico e tecnico-produttivo di ciascuno degli Stati delle due Parti. Se cio' sara' ritenuto necessario per la realizzazione del film, e a condizione che le Parti lo concordino, potra' essere ammessa la partecipazione di registi, di rappresentanti del personale creativo e tecnico-produttivo di Paesi terzi.
Articolo 7 Le riprese devono essere effettuate nel territorio degli Stati delle Parti; se e' necessario per esigenze della produzione, realizzare riprese in territori di Stati terzi, esse potranno essere svolte in base ad un'apposita autorizzazione.
Articolo 8 Nel caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minima di ciascun produttore degli Stati delle due Parti non potra' essere inferiore al 10 per cento e la quota massima non potra' eccedere il 70 per cento del costo totale della produzione del film. Le condizioni per l'approvazione dei progetti di coproduzione multilaterale dovranno essere esaminate caso per caso.
Articolo 9 L'equilibrio tra le partecipazioni dei coproduttori degli Stati delle due Parti deve essere osservato sia per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo-artistico e tecnico-produttivo, sia per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici degli Stati delle due Parti (teatri di posa e laboratori).
Articolo 10 Le riprese nei teatri di posa, la sonorizzazione ed i lavori di laboratorio dovranno essere effettuati nell'osservanza delle seguenti disposizioni: - le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nello Stato del coproduttore che detiene la quota maggioritaria di partecipazione finanziaria; - ciascun produttore e', in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), indipendentemente dal luogo dove venga depositato. Il Paese del coproduttore maggioritario per partecipazione finanziaria ha la prerogativa del deposito del negativo originale; - ciascun produttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a tale diritto, il negativo sara' depositato in un luogo scelto di comune accordo da entrambi i coproduttori; - i lavori di montaggio, di sonorizzazione e di laboratorio saranno effettuati nei laboratori del Paese del coproduttore che detiene la partecipazione finanziaria maggioritaria, cosi' come la stampa delle copie destinate alla proiezione nel territorio dello stesso Paese; le copie dei film destinate alla distribuzione nel Paese del coproduttore che detiene la partecipazione finanziaria minoritaria saranno eseguite in un laboratorio di quest'ultimo Paese; - tutti i conti reciproci tra i coproduttori devono essere regolati nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per la stampa della versione del film nel Paese del coproduttore che detiene la partecipazione finanziaria minoritaria.
Articolo 11 All'ottenimento dello status di film nazionale in ciascuno degli Stati delle Parti potranno essere ammessi annualmente fino a sei film realizzati in coproduzione che rispondano alle seguenti condizioni: 1) avere una qualita' tecnica e un valore artistico o spettacolare riconosciuti in conformita' della legislazione delle Parti tali da presentare un interesse per il cinema europeo; 2) comportare una partecipazione minoritaria che potra' essere anche solo finanziaria, secondo il contratto di coproduzione, non inferiore al 20 per cento del costo di produzione o, nel caso di film di costo superiore a 2.582.284,50 Euro o l'equivalente in rubli, non inferiore al 10 per cento; 3) avere condizioni fissate per l'ottenimento dello status di film nazionale dalla legislazione vigente nel Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria. In ogni caso, la partecipazione degli interpreti del Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria puo' essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari; 4) includere nel contratto di coproduzione del film disposizioni relative alla ripartizione dei proventi della distribuzione e diffusione.
Articolo 12 Il sostegno finanziario alla coproduzione di un film puo' essere concesso ai progetti che abbiano ottenuto l'autorizzazione delle Parti.
Articolo 13 Le Parti, nel definire il sostegno finanziario ai film realizzati in coproduzione, dovranno tenere conto che il numero di film a maggiore partecipazione finanziaria della Parte italiana dovra' essere pari al numero di film a maggiore partecipazione finanziaria della Parte russa, poiche' gli apporti finanziari delle parti dovranno essere eguali per tutto il periodo di vigenza dell'Accordo Cinematografico. Se nel corso di due anni di attivita' congiunta sara' avviata la produzione di un sufficiente numero di film che rispondano alle condizioni previste dal presente Protocollo, la Commissione mista italo-russa per la collaborazione nel settore della cinematografia, istituita dall'Accordo Cinematografico - articolo 12 - si riunira' per esaminare i risultati della collaborazione realizzata sulla base dell'Accordo Cinematografico.
Articolo 14 Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo Cinematografico firmato a Roma il 28 Novembre 2002. Il presente Protocollo restera' in vigore fino alla cessazione del suddetto Accordo Cinematografico. Fatto a Roma il 28 Novembre 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL MINISTERO PER IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DELLA CULTURA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA FEDERAZIONE RUSSA