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| Gazzetta n. 297 del 2005-12-22 |  |  |  | LEGGE 9 dicembre 2005, n. 257 |  | Ratifica  ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della  cinematografia  tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo  della  Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  sulla  collaborazione nel settore della cinematografia tra il  Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002.
 |  | Art. 2. 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo 1,  a  decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  13  dell'Accordo stesso.
 |  | Art. 3. 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di  euro  17.685  annui,  ogni quattro anni, a decorrere dal 2007; al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  | Art. 4. 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 9 dicembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3225):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 19 novembre 2004.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 29 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª e 7ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 13 aprile 2005.
 Relazione scritta annunciata il 26 aprile 2005 (atto n.
 3225-A) relatore sen. Provera.
 Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 5863):
 Assegnato  alla III commissione (Affari esteri) in sede
 referente il 23 maggio 2005 con pareri delle commissioni I,
 V e VII.
 Esaminato  dalla III commissione il 30 giugno 2005 - 13
 ottobre 2005 - 10 novembre 2005.
 Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22
 novembre 2005.
 |  | Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra
 il Governo della Repubblica Italiana
 e
 il Governo della Federazione Russa
 
 Il  Governo  della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa,  qui  di  seguito denominati "le Parti", decisi a stimolare lo sviluppo  della  cooperazione  nel  campo della cinematografia tra la Repubblica   Italiana   e   la  Federazione  Russa,  consapevoli  del contributo  che la coproduzione cinematografica apporta allo sviluppo dell'industria  cinematografica,  cosi'  come  al rafforzamento delle relazioni economiche e culturali tra i due Paesi, confermando la loro intenzione  di  contribuire  in  tutti  i modi alla produzione e alla distribuzione  dei  film  di ciascuna delle Parti, conformemente alla legislazione ed agli impegni internazionali di ambedue i Paesi, hanno convenuto quanto segue:
 Articolo 1 I  termini  utilizzati  nel  presente  Accordo devono intendersi come segue: "film"  - opera audiovisiva di fiction, di animazione e i documentari di   qualsiasi   durata,   realizzati   su  qualsiasi  supporto,  per l'utilizzazione  nelle  sale  cinematografiche,  in  televisione,  su videocassetta, videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di   distribuzione.   Nuove   forme  di  produzione  e  distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo. Un  film  e'  realizzato  in  conformita' alle norme sulla produzione cinematografica,   vigenti   nella   Repubblica   Italiana   e  nella Federazione Russa; "produttore"  - persona fisica o persona giuridica registrata secondo la  procedura  stabilita sul territorio di una delle Parti che assume l'iniziativa   e   la  responsabilita'  per  il  finanziamento  e  la produzione  di  un  film  ed  e'  titolare  dei  diritti  per  la sua distribuzione; "coproduttori" - produttori registrati secondo la procedura stabilita sul  territorio  di  entrambe  le Parti, vincolati da un contratto di produzione; "autorita' competenti" sono i competenti organi delle Parti: per  la  Repubblica Italiana - il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali per la Federazione Russa - il Ministero della Cultura della Federazione Russa
 Articolo 2 I  film  realizzati  in  coproduzione  italo-russa  o  russo-italiana possono essere considerati film nazionali dalle Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo. Il  procedimento  per l'ottenimento dello status di film nazionale e' definito  mediante  un Protocollo tra le Autorita' competenti dei due Paesi.
 Articolo 3 La decisione di realizzare un film in coproduzione e' approvata dalle Autorita'  competenti a seguito di consultazioni reciproche. Le Parti non  sono  responsabili per gli obblighi assunti da persone fisiche o giuridiche  che  abbiano  concluso contratti nell'ambito del presente Accordo. Le  Autorita' competenti si scambieranno informazioni sulle decisioni assunte in materia di coproduzione cinematografica.
 Articolo 4 Per  avere  la  possibilita'  di  godere dei benefici previsti per la realizzazione  di  film in coproduzione che abbiano lo status di film nazionali,  l'organizzazione  della produzione dei film dovra' essere messa  in  atto  da  produttori  o  da coproduttori che dispongano di adeguate  risorse  tecniche  e finanziarie, nonche' dell'esperienza e della  qualificazione professionale riconosciuta in conformita' della legislazione delle Parti.
 Articolo 5 La decisione delle Autorita' competenti sul conferimento dello status di  film  nazionale puo' essere resa nulla dalle Autorita' stesse nel caso  siano  apportate  significative  modifiche alle caratteristiche artistiche,   economiche  o  tecniche  alla  versione  originale  del progetto di un film.
 Articolo 6 Nel rispetto della legislazione nazionale dei due Paesi, le Autorita' competenti  garantiranno  l'ingresso  sul  rispettivo  territorio del personale  tecnico-produttivo  e creativo-artistico, del produttore o dei  coproduttori  dello  Stato  dell'altra  Parte.  L'autorizzazione all'importazione  temporanea  e  alla  riesportazione dei materiali e delle  attrezzature  necessari  alla  produzione  dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo sara' concessa in conformita' con la legislazione delle Parti.
 Articolo 7 I  contratti  tra  coproduttori  che  prevedano  la  ripartizione  di qualsiasi  tipo di proventi ricavati dalla distribuzione e diffusione dei film realizzati in coproduzione congiunta devono essere approvati dalle  Autorita'  competenti  in  conformita'  della  legislazione in vigore negli Stati delle Parti. Questa ripartizione deve, quanto piu' possibile,    essere   proporzionale   alle   rispettive   quote   di partecipazione dei coproduttori.
 Articolo 8 Nel  caso  in cui un film realizzato in coproduzione sia esportato in un  Paese  nel  quale  le importazioni di opere cinematografiche sono limitate, vigono le seguenti disposizioni: a)  il  film viene, di regola, assegnato al coproduttore di una delle Parti   il   quale   abbia   una   partecipazione   maggioritaria  al finanziamento del film; b) nel caso di paritetica partecipazione dei coproduttori, il film e' assegnato  al  produttore  di  una delle Parti il quale fruisca delle condizioni  piu'  favorevoli  per  l'esportazione  verso  il Paese di destinazione; c)  film  realizzati  in  coproduzione, cui sia stato riconosciuto lo status  di  film nazionali, avranno gli stessi pieni diritti dei film delle  Parti  di  fruire  delle possibilita' di esportazione verso un Paese di destinazione.
 Articolo 9 I  film  realizzati  in  coproduzione devono essere presentati con la dizione  "Coproduzione italo-russa" o "Coproduzione russo-italiana ", che	dovra'  figurare  nei  titoli  di testa o di coda, ed in tutto il materiale  pubblicitario  ed  in qualsiasi luogo in cui il film viene presentato.
 Articolo 10 I  film  realizzati  in coproduzione che siano presentati ai Festival internazionali  del  cinema  dovranno recare l'indicazione di tutti i Paesi,  dei  produttori o dei coproduttori che hanno partecipato alla loro realizzazione.
 Articolo 11 L'importazione,  la  distribuzione  e la proiezione dei film italiani nella  Federazione  Russa  e dei film russi nella Repubblica Italiana non  saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle previste dalle legislazioni di ciascuno dei due Paesi.
 Articolo 12 Al  fini dell'ulteriore sviluppo della collaborazione nel campo della cinematografia  nell'interesse  dei due Paesi le Autorita' competenti istituiscono  una Commissione Mista Italo-Russa sulle questioni della collaborazione  nel  settore  della  cinematografia, di seguito detta "Commissione". La Commissione avra' il compito di: 1.  esaminare  i  risultati della collaborazione messa in opera sulla base  del  presente  Accordo e risolvere le questioni che sorgano nel corso della sua attuazione; 2.  se  necessario,  elaborare proposte di modifica e di integrazione del presente Accordo; 3.   risolvere   le   questioni  legate  al  rispetto  della  parita' quantitativa   e   percentuale  della  partecipazione  del  personale creativo-artistico   e   tecnico-produttivo   delle  due  Parti  alla produzione  cinematografica congiunta, nonche' dei mezzi finanziari e tecnici (inclusi teatri di posa e laboratori) dei coproduttori. Le  riunioni  della  Commissione si terranno a turno nella Repubblica Italiana  e  nella  Federazione  Russa  una  volta ogni due anni. Una riunione  straordinaria  della  Commissione potra' essere convocata a richiesta  dell'Autorita'  competente  di  una  delle  due  Parti, in particolare  nel  caso  di  modifiche  nella legislazione delle Parti sulla  cinematografia oppure nel caso che insorgano altre circostanze che ostacolano l'applicazione del presente Accordo.
 Articolo 13 I1  presente  Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda  delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate, per   iscritto,   l'avvenuto  espletamento  delle  procedure  interne all'uopo previste. II   presente   Accordo  avra'  durata  biennale  e  sara'  rinnovato tacitamente  per  periodi  biennali  successivi,  salvo che una delle Parti  non  invii  all'altra  Parte,  almeno  tre  mesi  prima di una scadenza  biennale,  una  notifica  scritta  della  sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La  cessazione del presente Accordo non avra' effetto sull'esecuzione dei  programmi  e  dei  progetti  congiunti,  la  cui  attuazione sia cominciata durante il periodo nel quale era in vigore. Fatto  a  Roma  il  28 Novembre 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.
 PER IL GOVERNO                       PER IL GOVERNO
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA              DELLA FEDERAZIONE RUSSA
 
 Protocollo di cooperazione
 nel settore della coproduzione cinematografica
 tra
 il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali
 della Repubblica Italiana
 e
 il Ministero della Cultura della Federazione Russa
 
 Il  Ministero  per  i  Beni e le Attivita' Culturali della Repubblica Italiana  e  il  Ministero  della Cultura della Federazione Russa, di seguito   detti  "le  Parti",  in  conformita'  con  l'Accordo  sulla collaborazione  nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica  Italiana  e il Governo della Federazione Russa, firmato a Roma   il   28   Novembre   2002   (d'ora  in  poi  detto  "l'Accordo Cinematografico"),  in  conformita' della legislazione e agli impegni internazionali di entrambi i Paesi, hanno concordato quanto segue:
 Articolo 1 La  richiesta  per  l'approvazione  di  progetti  di coproduzione nel quadro   dell'Accordo   Cinematografico   dovra'   essere  presentata simultaneamente  alle  Parti almeno 60 giorni prima dell'inizio della produzione,  salvo  casi eccezionali che dovranno essere riconosciuti come tali da entrambe le Parti.
 Articolo 2 Per  valutare  la  decisione  sul  conferimento  dello status di film nazionale,   alla   richiesta  di  approvazione  di  un  progetto  di coproduzione  cinematografica  dovra'  essere  allegata  la  seguente documentazione: I.	Sceneggiatura e soggetto del film; II.	Prova  documentale  di  acquisizione  legale dei diritti d'autore delle  opere  che  saranno  utilizzate  per  realizzare  un  film  in coproduzione; III.	Copia del contratto di coproduzione. Il contratto dovra' come minimo contenere i seguenti elementi: 1. titolo del film; 2. denominazioni ed indirizzi legali dei produttori e coproduttori; 3. nome e cognome dell'autore della sceneggiatura e, ove si tratti di un  adattamento da un'opera letteraria, nome e cognome dell'autore di quest'ultima; 4. nome e cognome del regista; 5.   un   bilancio   preventivo   della  realizzazione  del  film  in coproduzione,  comprensivo  delle imposte previste dalla legislazione dei  Paesi,  che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun coproduttore,  la  quale,  se  necessario, puo' essere determinata in base    all'equivalente    finanziario    dei    rispettivi   apporti creativo-artistico e di produzione; 6. Piano finanziario della produzione; 7.  la  ripartizione  dei  proventi derivanti dalla realizzazione del film; 8. una clausola che preveda la possibilita' di revisione del bilancio preventivo per il film da realizzare in coproduzione e che stabilisca la quota minima di partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore o  insieme  di produttori di ciascun Paese in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale di produzione del film; 9.  una  clausola  che preveda la responsabilita' nel caso di mancato adempimento  di  un  coproduttore  o insieme di produttori di ciascun Paese nel corso della realizzazione del film in coproduzione; 10. la data di inizio delle riprese; 11.   una   clausola   che   preveda  la  ripartizione  dei  proventi dell'utilizzazione  dei diritti d'autore su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori; 12.  una  clausola  che  preveda  che  l'ammissione  ai  benefici del presente contratto non impegna le Parti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. IV.	copia del contratto di distribuzione del film; V.	elenco  del personale creativo e tecnico-produttivo che ne indichi la  nazionalita'  e  la  categoria  del lavoro svolto (nel caso degli attori   e'  necessario  indicare  la  nazionalita'  e  i  ruoli  che interpreteranno); VI.	calendario  della  produzione, con indicazione della durata delle riprese,  i luoghi dove esse si svolgeranno e il piano di lavorazione del film; VII.  sceneggiatura  del  film,  redatta  nella  forma  consentita da ciascuna  delle  Parti  (da presentare, di norma, prima delle riprese del film); VIII.  documentazione  ed  informazioni  aggiuntive (si presentano in caso di necessita' su richiesta di una delle Parti.
 Articolo 3 In caso di necessita' si potranno apportare modifiche al contratto di coproduzione  del  film.  Tali  modifiche  dovranno  comunque  essere sottoposte  all'approvazione  delle  due  Parti  prima del termine di realizzazione  della  copia  campione  del  film  in coproduzione. La sostituzione  di  un  coproduttore  sara'  consentita  solo  in  casi eccezionali e con il benestare di entrambe le Parti.
 Articolo 4 L'apporto  di ognuno dei coproduttori dovra' includere come minimo un elemento  creativo  (autore  del  soggetto,  sceneggiatore,  regista, compositore,   montatore,  direttore  della  fotografia,  scenografo, tecnico  del suono), un attore in uno dei ruoli principali, un attore in  un  ruolo  secondario  ed un rappresentante del personale tecnico qualificato.      La      partecipazione     tecnico-produttiva     e creativo-artistica dei coproduttori dovra' corrispondere, in linea di massima,  ai rispettivi apporti finanziari. In casi eccezionali e con l'accordo  delle  Parti  si  potranno  consentire deroghe al presente articolo.
 Articolo 5 Si considerano personale creativo, di produzione, tecnico e artistico le  persone  che  siano  qualificate  come tali nella legislazione di ciascuno  degli  Stati  delle  due  Parti.  L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sara' valutato individualmente dai coproduttori. La  proporzione  dei  rispettivi  apporti  dei produttori degli Stati delle due Parti puo' consistere dal 20 all'8O per cento. Se  necessario,  un  attore  in  un  ruolo  principale  potra' essere sostituito da almeno 2 tecnici qualificati.
 Articolo 6 La  coproduzione  dei  film  deve  essere realizzata dai registi, dal personale  creativo-artistico  e tecnico-produttivo di ciascuno degli Stati  delle  due  Parti.  Se  cio'  sara' ritenuto necessario per la realizzazione  del  film,  e a condizione che le Parti lo concordino, potra' essere ammessa la partecipazione di registi, di rappresentanti del personale creativo e tecnico-produttivo di Paesi terzi.
 Articolo 7 Le  riprese devono essere effettuate nel territorio degli Stati delle Parti;  se  e'  necessario  per esigenze della produzione, realizzare riprese  in  territori di Stati terzi, esse potranno essere svolte in base ad un'apposita autorizzazione.
 Articolo 8 Nel  caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minima di  ciascun  produttore degli Stati delle due Parti non potra' essere inferiore  al  10 per cento e la quota massima non potra' eccedere il 70 per cento del costo totale della produzione del film. Le   condizioni  per  l'approvazione  dei  progetti  di  coproduzione multilaterale dovranno essere esaminate caso per caso.
 Articolo 9 L'equilibrio tra le partecipazioni dei coproduttori degli Stati delle due   Parti   deve  essere  osservato  sia  per  quanto  riguarda  la partecipazione del personale creativo-artistico e tecnico-produttivo, sia  per  quanto  concerne  i  mezzi finanziari e tecnici degli Stati delle due Parti (teatri di posa e laboratori).
 Articolo 10 Le  riprese  nei  teatri  di  posa,  la sonorizzazione ed i lavori di laboratorio dovranno essere effettuati nell'osservanza delle seguenti disposizioni: -   le   riprese   in  teatro  di  posa  dovranno  essere  effettuate preferibilmente  nello  Stato  del  coproduttore che detiene la quota maggioritaria di partecipazione finanziaria; -  ciascun  produttore e', in ogni caso, comproprietario del negativo originale  (immagine e suono), indipendentemente dal luogo dove venga depositato.    Il    Paese   del   coproduttore   maggioritario   per partecipazione   finanziaria  ha  la  prerogativa  del  deposito  del negativo originale; -   ciascun   produttore   ha  diritto,  in  qualsiasi  caso,  ad  un internegativo   della  propria  versione.  Se  uno  dei  coproduttori rinuncia  a  tale  diritto,  il negativo sara' depositato in un luogo scelto di comune accordo da entrambi i coproduttori; -  i  lavori di montaggio, di sonorizzazione e di laboratorio saranno effettuati  nei  laboratori del Paese del coproduttore che detiene la partecipazione  finanziaria maggioritaria, cosi' come la stampa delle copie destinate alla proiezione nel territorio dello stesso Paese; le copie   dei   film   destinate   alla  distribuzione  nel  Paese  del coproduttore  che  detiene  la partecipazione finanziaria minoritaria saranno eseguite in un laboratorio di quest'ultimo Paese; -  tutti  i conti reciproci tra i coproduttori devono essere regolati nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario  per  la  stampa  della  versione  del  film nel Paese del coproduttore che detiene la partecipazione finanziaria minoritaria.
 Articolo 11 All'ottenimento  dello  status  di  film  nazionale in ciascuno degli Stati delle Parti potranno essere ammessi annualmente fino a sei film realizzati in coproduzione che rispondano alle seguenti condizioni: 1)  avere  una  qualita' tecnica e un valore artistico o spettacolare riconosciuti  in  conformita'  della legislazione delle Parti tali da presentare un interesse per il cinema europeo; 2)  comportare una partecipazione minoritaria che potra' essere anche solo finanziaria, secondo il contratto di coproduzione, non inferiore al  20 per cento del costo di produzione o, nel caso di film di costo superiore a 2.582.284,50 Euro o l'equivalente in rubli, non inferiore al 10 per cento; 3)  avere  condizioni  fissate per l'ottenimento dello status di film nazionale  dalla  legislazione  vigente  nel  Paese  a partecipazione finanziaria  maggioritaria.  In  ogni  caso,  la partecipazione degli interpreti  del Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria puo' essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari; 4)  includere  nel  contratto  di  coproduzione del film disposizioni relative   alla  ripartizione  dei  proventi  della  distribuzione  e diffusione.
 Articolo 12 Il  sostegno  finanziario  alla  coproduzione  di un film puo' essere concesso  ai  progetti  che  abbiano  ottenuto l'autorizzazione delle Parti.
 Articolo 13 Le  Parti, nel definire il sostegno finanziario ai film realizzati in coproduzione,  dovranno tenere conto che il numero di film a maggiore partecipazione finanziaria della Parte italiana dovra' essere pari al numero  di  film  a  maggiore  partecipazione finanziaria della Parte russa,  poiche'  gli  apporti  finanziari delle parti dovranno essere eguali per tutto il periodo di vigenza dell'Accordo Cinematografico. Se  nel  corso  di  due  anni di attivita' congiunta sara' avviata la produzione  di  un  sufficiente  numero  di  film che rispondano alle condizioni  previste  dal  presente  Protocollo, la Commissione mista italo-russa  per  la collaborazione nel settore della cinematografia, istituita  dall'Accordo  Cinematografico  - articolo 12 - si riunira' per  esaminare i risultati della collaborazione realizzata sulla base dell'Accordo Cinematografico.
 Articolo 14 Il  presente  Protocollo  entrera'  in vigore alla data di entrata in vigore  dell'Accordo  Cinematografico  firmato  a Roma il 28 Novembre 2002. Il  presente  Protocollo  restera' in vigore fino alla cessazione del suddetto Accordo Cinematografico. Fatto  a  Roma  il  28 Novembre 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.
 PER IL MINISTERO                        PER IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI               DELLA CULTURA
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA                 DELLA FEDERAZIONE RUSSA
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