Gazzetta n. 296 del 2005-12-21
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2005
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3479).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003;
Vista l'ordinanza n. 3341 del 27 febbraio 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale il Prefetto dott. Corrado Catenacci e' stato nominato Commissario di Governo delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;
Viste le ordinanze n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004; n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3406 del 4 marzo 2005; n. 3417 del 24 marzo 2005; n. 3429 del 29 aprile 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, ed in particolare l'art. 1, comma 6, con il quale lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 maggio 2006, l'art. 1, comma 7, laddove si stabilisce l'obbligo, per le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti in Campania, di assicurare la prosecuzione del servizio medesimo e provvedere alla gestione delle imprese ed utilizzo dei beni posti nella loro disponibilita' e l'art. 1, comma 9 che prevede l'adozione di un'ordinanza di protezione civile per la ridefinizione della struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalita' agli obiettivi del decreto medesimo, senza che cio' comporti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
Visto, inoltre, l'art. 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, in materia di procedure per la riscossione;
Ritenuta la necessita' di confermare la vigenza delle ordinanze commissariali recanti l'obbligo per tutti i comuni e/o i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani, di conferire in via esclusiva agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i rifiuti urbani prodotti e raccolti sul loro territorio e di pagare la tariffa di smaltimento con il conseguente divieto di conferimento a terzi o di altra forma di smaltimento dei rifiuti urbani, e dovendosi assicurare la prosecuzione del servizio nel periodo transitorio con le medesime modalita' indicate nei contratti risolti;
Ritenuta la necessita' di rideterminare la tariffa di smaltimento dei rifiuti computando l'adeguamento istat nel frattempo maturato e l'importo dell'IVA nella percentuale del 10% che deve essere riscosso dal Commissario delegato in sede di fatturazione delle prestazioni eseguite a favore degli enti beneficiari;
Ritenuto, inoltre, che la necessita' di incrementare i livelli della raccolta differenziata nella regione Campania puo' essere soddisfatta incentivando i comuni che provvedono autonomamente allo smaltimento della frazione organica;
Considerato che i Consorzi di bacino ed i soggetti che gestiscono impianti di trasferenza dei rifiuti devono, per un principio di trasparenza contabile, fatturare solo i corrispettivi dovuti per le attivita' svolte, oltre ai contributi dovuti ai comuni, sede degli impianti, che devono essere di conseguenza definiti;
Ritenuto che per i comuni sedi di termovalorizzatori il contributo deve essere accantonato, rinviandosene la materiale erogazione al momento della messa in esercizio dell'impianto, per evitare che le somme corrisposte debbano essere recuperate nel caso del loro mancato avvio di esercizio;
Considerato che per determinare l'importo del contributo dovuto ai comuni sede di stoccaggio provvisorio di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e di discariche di servizio occorre fare riferimento alle quantita' effettivamente ricevute;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di provvedere con immediatezza a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto decreto-legge n. 245 del 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di dare urgente e compiuta attuazione al decreto-legge del 30 novembre 2005, n. 245 e per assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato assume nella propria contabilita' speciale, dalle affidatarie del Servizio di smaltimento Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a., la gestione delle somme accantonate a titolo di contributi e maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 4-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9 comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5 comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003.
2. Le somme di cui al precedente comma sono acquisite alla Contabilita' speciale 3111 intestata al Commissario delegato e possono essere utilizzate a titolo di anticipazioni, per le attivita' di cui al decreto-legge del 30 novembre 2005, n. 245, a valere sui successivi trasferimenti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del predetto decreto-legge.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede a svolgere le funzioni di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, per il tramite del Commissario delegato, presso cui e' aperta apposita contabilita' speciale, ulteriore rispetto a quella di cui al comma 2, sulla quale il suddetto Dipartimento fara' affluire le risorse di cui all'art. 7 del citato decreto-legge.
4. I pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7 decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245. Il Commissario delegato puo' disporre il pagamento di un acconto fino all'80% dell'importo della tariffa mensilmente dovuta alle affidatarie del servizio in relazione alle quantita' di rifiuti urbani da conferirsi a valle della raccolta differenziata presso gli impianti di produzione del combustibile dai rifiuti. I pagamenti effettuati ai sensi del presente comma non possono essere destinati dalle affidatarie a finalita' diverse da quelle indicate dal soggetto attuatore, ed alle somme corrisposte si applica il regime giuridico previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005.
Art. 2.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario delegato determina le situazioni debitorie dei comuni, dei relativi consorzi e degli altri affidatari della regione Campania, in ordine al pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti e provvede al relativo recupero. Per le situazioni debitorie maturate fino alla data del 31 dicembre 2004 il Commissario delegato tiene conto di quelle gia' certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
2. Per le attivita' di recupero della tariffa di smaltimento rifiuti nel territorio della regione Campania, nonche' per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato fruisce della necessaria collaborazione delle amministrazioni ed enti pubblici anche economici, nonche' di societa' a partecipazione pubblica; per le amministrazioni non statali provvede mediante apposite convenzioni a titolo oneroso.
Art. 3.
1. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sono prorogate le ordinanze commissariali recanti l'obbligo per tutti i comuni e/o i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani, di conferimento in via esclusiva agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, di tutti i rifiuti urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti e raccolti sul loro territorio, di pagamento della tariffa di smaltimento ed il conseguente divieto di conferimento a terzi o di altra forma di smaltimento dei rifiuti urbani.
2. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, maggiorazioni di cui alle ordinanze citate all'art. 1, comma 1, e delle imposte, e' determinata in Euro 0,0880 per chilogrammo per tutti i comuni della regione Campania. Gli incassi di detta tariffa affluiscono all'apposita contabilita' speciale istituita dal Commissario delegato ai sensi del precedente art. 1, comma 3. Gli importi relativi ai contributi e maggiorazioni, come indicati nell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, accantonati a favore degli aventi diritto, saranno trasferiti sulla contabilita' speciale 3111 intestata al Commissario delegato, che provvedera' alla successiva liquidazione.
3. A decorrere dal 16 dicembre 2005, l'importo della tariffa di cui al comma 2 e' ridotto del 10% per i comuni che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 30%. Dal 1° aprile 2006, l'importo della tariffa di cui al comma 2 e' ridotto del 15% per i comuni che, alla data del 31 dicembre 2005, hanno raggiunto una percentuale della raccolta differenziata almeno pari al 35%. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai comuni od ai soggetti terzi dai medesimi incaricati che sosterranno direttamente il costo di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata individuando autonomamente gli impianti di trattamento di tali rifiuti, il Commissario delegato riconoscera' un contributo pari ad Euro 0,040 per chilogrammo.
4. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa il Commissario delegato provvede a riconoscere un contributo ai comuni sede di impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti pari a 0,0052 euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, ed accantona per i comuni sede di termovalorizzatore un importo pari a 0,0052 euro per chilogrammo sui rifiuti in ingresso agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, da erogare ai suddetti comuni a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti di termovalorizzazione. Inoltre il Commissario riconosce ai comuni sede di siti di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai rifiuti un contributo di Euro 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso e stoccato in tali siti, ed un contributo per i comuni sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti pari ad Euro 0,0052 per chilogrammo di rifiuto sempre sui quantitativi in ingresso in tali siti.
5. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile da rifiuti, sono autorizzati a fatturare ai comuni solo le somme dovute per tali attivita' oltre alla quota di ristoro per il comune sede di impianto di trasferenza, stabilita in Euro 0,0013 per chilogrammo di rifiuto urbano conferito presso detto impianto. All'art. 2, dopo il comma 4-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1999, n. 3032, come modificato dall'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2004, n. 3286, e' aggiunto il seguente comma: «4-ter. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile dai rifiuti, attrezzati anche per attivita' di tritovagliatura e rotoimballatura, o trasferenza della frazione umida proveniente da raccolta differenziata, possono applicare alla tariffa di conferimento, nel rispettivo ambito di intervento, un ulteriore contributo a favore del comune sede di impianto non superiore ad Euro 0,0024 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trattamento della frazione umida proveniente da raccolta differenziata devono applicare alla tariffa di conferimento un contributo a favore del comune sede di impianto pari ad Euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso.».
Art. 4.
1. In caso di inerzia delle province o degli altri soggetti preposti ai controlli sulle attivita' di gestione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, delle discariche di servizio e dei siti di stoccaggio provvisorio, il Commissario delegato, anche in deroga all'art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede alla individuazione di altri soggetti pubblici o privati di comprovata qualificazione tecnica per lo svolgimento delle predette attivita', scelti sulla base di procedure d'urgenza, alla stregua di apposite convenzioni a titolo oneroso.
2. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2004, n. 3345, la lettera a) e' sostituita come segue: «a) ad assicurare, in via provvisoria ed eccezionale, il sollecito smaltimento dei rifiuti non ricevuti dagli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti previa intesa con i presidenti delle regioni interessate, nonche' dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione dei rifiuti presso detti impianti anche in deroga alle disposizioni previste dai rispettivi statuti regionali, avviandoli verso impianti ubicati presso altre regioni, in attesa della approvazione del piano di cui alla successiva lettera b);».
3. Ferme le deroghe gia' previste dalle vigenti ordinanze di protezione civile relative all'emergenza dei rifiuti nella regione Campania, dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sono mantenute in vigore le autorizzazioni gia' concesse ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed ai fini dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; il Commissario delegato puo' autorizzare l'uso degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti anche in misura superiore alle potenzialita' di progetto previste dalle autorizzazioni di cui al presente comma, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle attivita' da svolgere direttamente nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, e' autorizzato a stipulare, anche per interposta persona, un contratto di locazione per acquisire la disponibilita' temporanea di un immobile nella citta' di Napoli.
2. Per la valutazione tecnico-economica del canone si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 ed in deroga all'art. 34 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La durata della locazione, di natura transitoria, e' comunque correlata alla permanenza dello stato di emergenza.
Art. 6.
1. Al fine di garantire un generale miglioramento della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, previa verifica da parte del Commissario delegato dello stato di conservazione e manutenzione degli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti ivi stoccati alla data del 15 dicembre 2005, provvede affinche' presso i 7 impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e FOS della regione Campania di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Pianodardine (Avellino), Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento) siano assicurati:
1) la verifica qualitativa e quantitativa dei flussi dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti;
2) il graduale ripristino del funzionamento ordinario di tutti gli impianti a condizioni compatibili con lo stato delle attrezzature e delle prestazioni di processo delle sezioni di selezione e stabilizzazione biologica, nonche' con l'individuazione di adeguati volumi di smaltimento ed aree di stoccaggio;
3) l'ottimizzazione gestionale degli impianti che non presentano danni significativi ai sistemi impiantistici tali da richiedere interventi straordinari;
4) la predisposizione, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, di un programma di iniziative che consentano il miglioramento della qualita' dei flussi dei rifiuti in uscita dagli impianti compatibile con le tecnologie a disposizione, con lo stato di conservazione e manutenzione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, accertato ai sensi del presente comma;
5) il graduale ripristino delle unita' impiantistiche danneggiate e la successiva ottimizzazione gestionale in base alle attivita' di cui ai punti 3) e 4), per gli impianti per i quali le misure di intervento di cui al precedente punto 2), non siano risultate risolutive.
Art. 7.
1. Il Commissario delegato, per le esigenze connesse al funzionamento e coordinamento della struttura commissariale, si avvale del sub-commissario, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 245 del 2005, designato tra il personale in servizio presso amministrazioni ed enti pubblici anche economici, societa' a partecipazione pubblica con contratti di diritto privato, e posto, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in posizione di comando o distacco. Al sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento. Il sub-commissario svolge inoltre funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento temporaneo del Commissario delegato e lo coadiuva nella rappresentanza della struttura commissariale. Al sub-commissario e' corrisposto il compenso di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 3406, con oneri a carico del fondo commissariale.
2. Al fine di ottimizzare i risultati delle azioni gia' svolte e realizzare le ulteriori iniziative di cui al decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, la struttura commissariale viene articolata nelle seguenti quattro aree funzionali: Area affari generali, Area amministrativa, Area tecnico-impiantistica ed Area tecnico operativa.
3. Ciascuna Area e' coordinata da un responsabile nominato dal Commissario delegato, individuato anche tra il personale in servizio presso amministrazioni ed enti pubblici anche economici, societa' a partecipazione pubblica con contratto di diritto privato, posto, fino al termine dello stato di emergenza, in posizione di comando o di distacco. Al responsabile di area e' corrisposta l'indennita' di cui all'art. 1, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2004, n. 3343. Per i soggetti appartenenti a categorie diverse da quelle sopra indicate, nominati responsabili di area, il Commissario delegato determina, con proprio provvedimento, il relativo compenso perequandolo a quello erogato a coloro i quali svolgono le medesime funzioni.
4. Il Commissario delegato puo' individuare, con successivo provvedimento che ne definisce anche il compenso, un soggetto per ogni area funzionale tra il personale ad essa assegnato, cui viene affidata la funzione di supporto del responsabile di area nell'attivita' di coordinamento delle competenze esercitate; al momento della nomina dei responsabili d'area predetti, decadono quelli indicati nell'art. 1, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2004, n. 3343.
5. Per garantire il necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle attivita' previste dal decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recanti, misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, e' istituita apposita struttura di missione, composta da 15 unita' di personale appartenente al Dipartimento della protezione civile o ad altra amministrazione statale o ente pubblico. Al predetto contingente, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attivita' da porre in essere, e' riconosciuta, per il personale non dirigenziale, una speciale indennita' operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno commisurata ai giorni di effettivo impiego a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile. All'individuazione del predetto personale si provvede con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Art. 8.
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 245 del 2005 e' nominato soggetto attuatore il prof. Michele Greco. Detto soggetto, fino alla cessazione dello stato di emergenza, coordina l'attivita' di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania affidata in via transitoria a Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a. Il medesimo soggetto provvede, in particolare, ad emanare le direttive necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'art. 6 della presente ordinanza, la piena ed immediata attuazione delle iniziative volte a garantire la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e la prosecuzione o la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio.
2. Il soggetto attuatore, in particolare, verifica il corretto adempimento delle direttive impartite alle affidatarie e valuta la congruita' delle spese da queste sostenute, anche tenuto conto delle modalita' di effettuazione e delle condizioni gia' definite nei contratti risolti, chiedendone la liquidazione al Commissario delegato. Il soggetto attuatore comunica al Commissario delegato, per i provvedimenti di competenza, ogni eventuale inadempimento delle prestazioni richieste alle affidatarie.
3. Al soggetto attuatore e' riconosciuta l'indennita' mensile di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, n. 3406, con oneri a carico del fondo commissariale. Per l'esercizio dei propri compiti il soggetto attuatore si avvale degli uffici della struttura commissariale e della struttura di missione di cui all'art. 7, comma 5.
Art. 9.
1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il Commissario delegato e' autorizzato a derogare oltre alle disposizioni previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e di quelle ministeriali vigenti anche alle seguenti ulteriori norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 4 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 collegate all'applicazione della norma indicata;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 9 e 12;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, art. 24 e Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, stipulato il 5 aprile 2001, articoli 14 e 37;
decreto ministeriale n. 145 del 19 aprile 2000, articoli 29 e 30;
legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 18 e successive modificazioni e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 collegate all'applicazione della norma indicata;
decreto legislativo 2003, n. 36, art. 7, comma 3, lettera b) e punto 2.4.2. dell'Allegato 1.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi