Gazzetta n. 296 del 2005-12-21
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 novembre 2005
Concessione del trattamento straordinario di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore degli ex dipendenti dei consorzi agrari. (Decreto n. 37236).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991;
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari», ed in particolare, l'art. 5, comma 6, che definisce specifiche procedure di ricollocazione dei lavoratori dipendenti dagli stessi consorzi - in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita' - presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Considerato che, in data 14 giugno 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, e' intervenuto uno specifico accordo, con il quale - allo scopo di assicurare la realizzazione dei piani di gestione della crisi occupazionale e di agevolare il completamento dei programmi di reimpiego degli ex dipendenti dei consorzi agrari - e' stata concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore di 204 unita', tra le quali sono stati ricompresi 2 lavoratori per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta in data 8 luglio 2004 e 23 settembre 2004 e che non sono stati inseriti dall'ASSOCAP negli elenchi dei beneficiari della proroga del trattamento di mobilita', sposta per l'anno 2004. Nel corso della riunione e' emerso che proseguono le iniziative di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, anche attraverso l'intervento di enti locali e che sono gia' state attuate ricollocazioni in esito alle direttive della Presidenza del Consiglio ed altre sono in corso di perfezionamento;
Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento di mobilita' la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 158 ex dipendenti dei consorzi agrari, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 1, punto a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 2.236.635,3.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 giugno 2005, in favore di 2 ex dipendenti dei consorzi agrari, per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223/1991, e' scaduto in data 8 luglio 2004 e 23 settembre 2004 e che non sono stati inseriti dall'ASSOCAP negli elenchi dei beneficiari del predetto trattamento, disposta per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 1, punto b), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 12424,31.
c) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 33 ex dipendenti dei consorzi agrari cosi' distinti:
31 unita' che hanno gia' fruito del trattamento in questione ai sensi dell'art. 1, punto b), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22;
2 unita' per le quali e' stata disposta, all'art. 1, punto b), del presente provvedimento, la concessione del trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2004.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 520.161,84.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
d) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 12 ex dipendenti dei consorzi agrari per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge e' scaduto o scadra' nel corso dell'anno 2005.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 105.836,00.
Art. 2.
La concessione del trattamento di mobilita', autorizzata con l'art. 1, punti b) e d), decorre, per ciascuno degli ex dipendenti interessati, dalla data di scadenza del trattamento di mobilita' fruito ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base dei dati forniti dall'I.N.P.S. con la nota del 13 giugno 2005, contenente anche l'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Art. 3.
La proroga e la concessione del trattamento di mobilita', disposte con il precedente art. 1, punti a), b), c) e d) sono autorizzate nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 2.875.057,51, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 4.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 371