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| Gazzetta n. 296 del 2005-12-21 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 3 novembre 2005 |  | Concessione  del  trattamento  straordinario  di  mobilita', previsto dall'articolo  1,  comma  155,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come   modificato   dall'articolo   13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore degli ex dipendenti dei consorzi agrari. (Decreto n. 37236). |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991;
 Vista   la  legge  28 ottobre  1999,  n.  410,  recante  il  «Nuovo ordinamento  dei consorzi agrari», ed in particolare, l'art. 5, comma 6,   che   definisce   specifiche  procedure  di  ricollocazione  dei lavoratori  dipendenti  dagli stessi consorzi - in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita' - presso enti  pubblici  e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Considerato  che,  in  data 14 giugno 2005, presso il Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di  Stato  on. Viespoli, e' intervenuto uno specifico accordo, con il quale  -  allo  scopo  di  assicurare  la  realizzazione dei piani di gestione  della  crisi  occupazionale e di agevolare il completamento dei  programmi di reimpiego degli ex dipendenti dei consorzi agrari - e'  stata  concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilita',  ai  sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005, n. 80, in favore di 204 unita', tra le quali  sono  stati  ricompresi  2 lavoratori per i quali la mobilita' ordinaria  e' scaduta in data 8 luglio 2004 e 23 settembre 2004 e che non  sono  stati  inseriti dall'ASSOCAP negli elenchi dei beneficiari della  proroga  del trattamento di mobilita', sposta per l'anno 2004. Nel  corso  della  riunione e' emerso che proseguono le iniziative di riqualificazione  professionale  dei  lavoratori  interessati,  anche attraverso  l'intervento di enti locali e che sono gia' state attuate ricollocazioni in esito alle direttive della Presidenza del Consiglio ed altre sono in corso di perfezionamento;
 Considerato  che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Ritenuto,  per quanto precede, di poter concedere il trattamento di mobilita'  la  proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2005,  in favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso  precedente,  con  l'obiettivo  di  conseguire la finalita' prevista  dallo  stesso  art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Decreta:
 Art. 1.
 a) Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 14 giugno 2005,  in  favore  di  un  numero  massimo  di  158 ex dipendenti dei consorzi  agrari, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art.  1,  punto  a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22.
 Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro 2.236.635,3.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 b) Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2004,   la   concessione   del  trattamento  di  mobilita',  definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  14  giugno  2005,  in  favore  di  2 ex dipendenti  dei  consorzi  agrari,  per  i  quali  il  trattamento di mobilita'  ordinaria,  di  cui  all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge  n.  223/1991,  e' scaduto in data 8 luglio 2004 e 23 settembre 2004  e  che  non  sono stati inseriti dall'ASSOCAP negli elenchi dei beneficiari  del  predetto  trattamento, disposta per l'anno 2004, ai sensi  dell'art.  1,  punto b), del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 12424,31.
 c) Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 14 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 33 ex dipendenti dei consorzi agrari cosi' distinti:
 31  unita'  che hanno gia' fruito del trattamento in questione ai sensi  dell'art.  1,  punto b), del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22;
 2  unita'  per  le quali e' stata disposta, all'art. 1, punto b), del   presente  provvedimento,  la  concessione  del  trattamento  di mobilita' fino al 31 dicembre 2004.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 520.161,84.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 d)  Ai  sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella   legge   14 maggio  2005,  n.  80,  e'  autorizzata,  fino  al 31 dicembre  2005,  la  concessione  del  trattamento  di  mobilita', definita  nell'accordo  intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  in  data  14 giugno  2005, in favore di un numero massimo di 12 ex dipendenti dei consorzi agrari per i quali il trattamento  di  mobilita' ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge e' scaduto o scadra' nel corso dell'anno 2005.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 105.836,00.
 |  | Art. 2. La concessione del trattamento di mobilita', autorizzata con l'art. 1,  punti  b)  e  d),  decorre,  per  ciascuno  degli  ex  dipendenti interessati,  dalla  data  di  scadenza  del trattamento di mobilita' fruito ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223, sulla base dei dati forniti dall'I.N.P.S. con la nota del 13 giugno  2005,  contenente  anche  l'elenco  nominativo dei lavoratori interessati.
 |  | Art. 3. La  proroga e la concessione del trattamento di mobilita', disposte con  il precedente art. 1, punti a), b), c) e d) sono autorizzate nei limiti  delle  disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ed il  conseguente onere complessivo, pari a euro 2.875.057,51, e' posto a  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  | Art. 4. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati   dall'art.  3,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  | Art. 5. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati   dall'art.  3,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 novembre 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 371
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