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| Gazzetta n. 295 del 2005-12-20 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 14 settembre 2005 |  | Norme di illuminazione delle gallerie stradali. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  l'art.  13  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo   codice   della   strada»   che  assegna  al  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  la  competenza ad emanare le norme funzionali  e  geometriche  per  la  costruzione,  il  controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi;
 Vista  la  circolare  del  Ministro  dei lavori pubblici 6 dicembre 1999,  n.  7938,  inerente  la  «sicurezza  della  circolazione nelle gallerie   stradali   con  particolare  riferimento  ai  veicoli  che trasportano materiali pericolosi»;
 Visto  il  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 5 giugno 2001, contenente   disposizioni   per   l'attuazione   di   interventi   di miglioramento della sicurezza nelle gallerie;
 Vista  la  norma  UNI  11095/2003  -  «Illuminazione delle gallerie stradali»,  che  fornisce  le  prescrizioni per l'illuminazione delle gallerie  in  modo  da  garantire  il  corretto livello di percezione visiva   all'interno   delle   stesse  e  nelle  zone  immediatamente adiacenti;
 Considerata  la notevole entita', in termini di numero e lunghezza, delle gallerie stradali presenti sul territorio nazionale ed il ruolo strategico che esse svolgono nella rete italiana ed europea;
 Considerato  l'impatto dell'attuazione del presente decreto, sia in termini  di  miglioramento  della  sicurezza  stradale  e conseguente riduzione  dei  costi  sociali dell'incidentalita', sia in termini di costi  necessari per l'adeguamento dei sistemi di illuminazione delle gallerie con attenzione al contenimento dei consumi energetici;
 Considerata  la necessita' di contemperare l'esigenza di realizzare il  miglioramento  infrastrutturale  in  tempi  ristretti  con quella contrapposta  di  tutelare la regolarita' della circolazione stradale mediante l'inserimento di cantieri distribuiti e coordinati nel tempo e nello spazio;
 Sentito  il  consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  che si e' espresso  con voto n. 12 emesso dalla quinta sezione in data 4 maggio 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 O g g e t t o
 1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 5 giugno 2001,  limitatamente  agli  aspetti  illuminotecnici. L'illuminazione delle  gallerie  stradali  ed autostradali, con traffico totalmente o parzialmente  motorizzato,  esistenti  e di nuova realizzazione, deve essere progettata e verificata secondo le indicazioni contenute nella norma UNI 11095/2003 e secondo quanto previsto nel presente decreto.
 2.  Il  progettista  in  accordo con la committente puo' utilizzare modelli  e/o  sistemi di calcolo diversi purche' vengano rispettati e documentati,   con   assunzione  di  responsabilita',  i  livelli  di sicurezza e di prestazioni attesi fissati dalla norma.
 |  | Art. 2. Progettazione
 1.  La  progettazione  illuminotecnica delle gallerie, ivi compresa quella dei relativi impianti di illuminazione deve essere condotta da un  progettista  di  comprovata  esperienza  specifica, oltre che nel rispetto della norma UNI 11095/2003, anche in osservanza dei seguenti criteri:
 a) ottimizzazione   di   modalita'   e   tempi  di  installazione manutenzione, in funzione di:
 i. regolarita' dell'esercizio della galleria;
 ii.  sicurezza  della circolazione, anche durante le operazioni di  manutenzione  all'impianto,  nei  casi  in  cui  sia  prevista la circolazione;
 b) affidabilita' di funzionamento;
 c) durabilita' dei componenti e del sistema;
 d) decadimento  dell'efficienza degli apparecchi di illuminazione (fattore di manutenzione);
 e) integrazione   dell'impianto   di   illuminazione   con  altri eventuali sistemi di sicurezza;
 f) ottimizzazione   dei   costi   di  installazione,  gestione  e manutenzione.
 2.  Nelle  gallerie di nuova realizzazione, la determinazione della velocita'  di  progetto  illuminotecnico coincide con la velocita' di progetto determinata secondo il decreto ministeriale 5 novembre 2001.
 3.  Nelle  gallerie esistenti, la determinazione della velocita' di progetto   illuminotecnico,   quale   parametro   convenzionale,   e' effettuata sulla base delle caratteristiche geometriche ed ambientali e,  comunque  in  via  cautelativa,  dovra' essere non inferiore alla velocita'   localmente   prescritta   per   il   tratto  interessato, incrementata di 10 km/h.
 4.  Ai fini della scelta della luminanza di entrata, la distanza di riferimento   va   determinata   con   la   velocita'   di   progetto illuminotecnico  di cui ai commi 2 e 3 e utilizzando, tra i diagrammi dell'appendice B della UNI 11095/2003, i diagrammi B1 e B2 per strade bagnate  e  cielo  coperto  o il diagramma B3 per condizioni di cielo sereno  (quest'ultimo  diagramma  avente valore convenzionale solo ai fini   illuminotecnici),   applicando   poi,   tra   le   sopracitate combinazioni  di  condizioni  del  cielo  e  relativo  diagramma,  la combinazione  che  da'  luogo  alla luminanza di entrata maggiore, da porre a base del dimensionamento dell'impianto di illuminazione.
 5.  La  soglia  di  400  m  indicata  al  punto 6.5 della norma UNI 11095/2003 e' elevata a 500 m.
 |  | Art. 3. Verifiche
 1. Le verifiche illuminotecniche delle gallerie esistenti, in corso di  realizzazione  e  da realizzare, comprese quelle di collaudo e di esercizio,  devono essere condotte secondo le indicazioni della norma UNI   11095/2003   con  cadenze  stabilite,  prevedendo,  oltre  alle verifiche  sull'illuminamento,  anche  misurazioni  di  luminanza sia inizialmente  sia  durante  la  vita  dell'impianto  con periodicita' definita  in  dipendenza delle caratteristiche tecniche dell'impianto stesso.
 |  | Art. 4. Adeguamento
 1.  Qualora  dalle  verifiche eseguite sulle gallerie esistenti, in corso  di  realizzazione  e  per le quali sia gia' stato approvato il relativo   progetto  illuminotecnico,  non  risultino  soddisfatti  i requisiti contenuti nella norma UNI 11095/2003, i relativi sistemi di illuminazione devono essere adeguati, ad eccezione dei casi in cui si sia gia' provveduto ai sensi delle istruzioni tecniche CIE 88-1990 di cui al decreto ministeriale 5 giugno 2001.
 2. I programmi di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie   stradali   esistenti,   di  cui  all'art.  3  del  decreto ministeriale  5 giugno 2001, devono essere aggiornati in funzione del presente decreto, allo scopo di rendere tutte le gallerie rispondenti alla  norma  nel  piu'  breve tempo possibile, compatibilmente con la disponibilita'  economica  dei gestori stradali e con il mantenimento della    regolarita'   dell'esercizio   e   della   sicurezza   della circolazione.
 3. I programmi di cui al comma 2, relativi alle strade di interesse nazionale,   corredati   dei   risultati   delle  relative  verifiche illuminotecniche,  in relazione all'attivita' di vigilanza svolta dal Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  devono  essere trasmessi  alla Direzione generale per le strade ed autostrade, entro dodici  mesi  dall'emanazione del presente decreto, ai fini anche del comma 8 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 285/1992.
 4.  Nelle gallerie da adeguare, al fine di migliorare le condizioni di   sicurezza  della  circolazione  nel  periodo  che  precede  tale adeguamento,  i  gestori  stradali  devono  adottare idonee misure di gestione  della  circolazione,  nel  rispetto  delle disposizioni del codice della strada.
 |  | Art. 5. Pubblicazione
 1.  Il  presente  decreto e' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
 
 Roma, 14 settembre 2005
 
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2005 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 133
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