| IL DIRIGENTE dell'ufficio autorizzazioni officine
 
 Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute 6 aprile 2004 di trasferimento   del   personale  all'Agenzia  italiana  del  farmaco, registrato  in  data  26 agosto  2004  al  n. 1464 del Registro visti semplici  dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Vista   la   determina   del  16 settembre  2004  concernente  lo svolgimento  delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che e' assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;
 Visto  l'art.  19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 Vista  la  determina  dirigenziale S.L.488-99/aD1 del 15 novembre 2005,  concernente  la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  1  e  2, del decreto legislativo  29 maggio  1991,  n.  178,  e  successive integrazioni e modificazioni  di  alcune specialita' medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;
 Viste   le   domande   delle  ditte  titolari  delle  specialita' medicinali   che   hanno   chiesto   la   revoca   della  sospensione dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  disposta  con  la determina dirigenziale sopra indicata, limitatamente alle specialita' medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;
 Constatato che per le specialita' medicinali indicate nella parte dispositiva     del    presente    atto,    le    aziende    titolari dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio hanno provveduto al pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 
 Adotta
 la seguente determinazione:
 
 Per  le  motivazioni  esplicitate nelle premesse, e' revocata con decorrenza  immediata  la  determina  dirigenziale S.L.488-99/aD1 del 15 novembre  2005, limitatamente alle specialita' medicinali elencate nell'allegato  A, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente  alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
 Il  presente  atto,  che ha immediata efficacia, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.
 Roma, 17 novembre 2005
 Il dirigente: Marra
 |